Decreto prot. n /I/003 AA/an
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- Gaetano Di Giovanni
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1 Decreto prot. n /I/003 AA/an Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del nuovo Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo dell Ateneo. IL RETTORE RICHIAMATO il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo emanato con Decreto Rettorale prot. n del ; RITENUTO necessario procedere alla revisione del predetto Regolamento per rispondere all esigenza di adeguamento normativo, rispetto all art. 73 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008 e all art. 16 del D.Lgs. 183/2010, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del che ha approvato la revisione integrale del Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo dell Ateneo; VISTO l art. 12 dello Statuto relativo all approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; DECRETA Art. 1 E emanato il nuovo Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo dell Ateneo, nel testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Art. 2 Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell Università nella sezione Albo di Ateneo ed entrerà in vigore dal 1 gennaio Art. 3 Il testo del nuovo Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnicoamministrativo dell Ateneo è contestualmente pubblicato sul sito informatico dell Università nella sezione Atti e documenti > Regolamenti. Art. 4 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo emanato con Decreto Rettorale prot. n del Bergamo, IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari 1
2 REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (Emanato con Decreto Rettorale prot. n /I/003 del ) Art. 1 - Finalità La presente disciplina stabilisce, nel rispetto e ad integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Art. 2 Normativa di riferimento Si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nella normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, in particolare, rispettivamente la L. 662/1996 e il D.Lgs. 61/2000 e s.m.i. e il CCNL di comparto. Art. 3 Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, mediante: a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; b) assunzione nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, nel quale viene indicata la tipologia e la durata della prestazione lavorativa nell'ambito di quanto previsto dall art. 5. Il dipendente può richiedere il rientro a tempo pieno non prima di due anni dalla data di stipulazione del contratto individuale del rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. 4 Contingente part-time L Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra si tiene conto del personale in servizio tecnico amministrativo e CEL (intendendo il personale che ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL), con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e tecnico amministrativo a tempo determinato. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere accolta fino a concorrenza del limite suddetto, tenuto conto delle trasformazioni già intervenute. Art. 5 - Orario di lavoro e tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie: - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno); - con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lgs , n. 61. Il dipendente potrà richiedere di prestare la propria attività lavorativa tenendo conto di una ripartizione oraria ovvero percentuale, secondo i seguenti scaglioni: 33,33% dell orario (pari a 12 ore) 50% dell orario (pari a 18 ore) 58,33% dell orario (pari a 21 ore) 66,66% dell orario (pari a 24 ore) 75% dell orario (pari a 27 ore) 83,33% dell orario (pari a 30 ore) 91,66% dell orario (pari a 33 ore). La tipologia di orario è concordata con il Responsabile della struttura di appartenenza tenuto conto delle esigenze di servizio. L orario di lavoro deve essere predeterminato e stabilito per tutta la durata del tempo parziale. E consentito un orario di lavoro pari a 12 ore solo in presenza di gravi motivazioni personali. 2
3 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o la variazione della percentuale di part-time impegna il dipendente a mantenere la percentuale oraria prescelta per almeno due anni, ad eccezione di coloro che hanno scelto un orario di lavoro pari a 12 ore settimanali. Art. 6 - Istanza di trasformazione del rapporto di lavoro La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa presuppone in ogni caso la domanda dell interessato. Possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale i dipendenti assunti a tempo indeterminato, appartenenti ad ogni categoria, purché con rapporto di lavoro in corso da almeno un anno. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, indirizzate al Direttore Amministrativo e redatte sulla base del fac-simile predisposto dall Amministrazione, devono essere presentate nei termini e con le modalità di seguito indicate. L istanza deve contenere la tipologia di part-time richiesta tra quelle previste dall art. 5 e l articolazione dell orario di lavoro, nonché il parere del Responsabile della struttura di appartenenza. Nel caso di parere sfavorevole del Responsabile, il dipendente è tenuto a dichiarare la disponibilità ad eventuali spostamenti di struttura o sede. Nell istanza devono essere indicati gli eventuali titoli di priorità, di precedenza e/o ulteriori condizioni non previste dal presente Regolamento che siano rilevanti ai fini dell accoglimento della richiesta. In ogni caso, se l istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% è finalizzata allo svolgimento di altra attività, deve essere indicata anche l eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere, al fine di consentire la valutazione su eventuali conflitti di interessi con l attività svolta, ai sensi del successivo art. 14. Art. 7 - Procedimento di valutazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro Il Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali individua, previa informazione alle R.S.U. e OO.SS., i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell art. 4, e provvede entro il 20 gennaio alla pubblicazione di un bando indirizzato a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio, nel quale sono riportate le modalità di partecipazione e il termine per la presentazione delle istanze, fissato, di norma, al 10 febbraio. La valutazione delle richieste presentate dal personale è demandata alla Commissione per il part-time, costituita da tre componenti: un Dirigente, un rappresentante sindacale designato dalle RSU di Ateneo e il Prorettore delegato per il personale tecnico amministrativo. La Commissione istruisce le domande di trasformazione del rapporto di lavoro pervenute ed ha facoltà di chiedere ai diretti interessati, qualora necessario, ulteriori integrazioni rispetto a quanto già depositato agli atti. La valutazione delle istanze di trasformazione si conclude entro la fine del mese di febbraio con la pubblicazione di una graduatoria provvisoria, nella quale sono indicati, nel rispetto della privacy dei partecipanti, i criteri di priorità e di precedenza di cui al successivo art. 9 e i punteggi conseguiti da ciascun dipendente. La graduatoria provvisoria è resa nota mediante pubblicazione nel sito dell Università nonché con avviso inoltrato a mezzo posta elettronica al personale interessato che, entro 10 giorni, può esprimere eventuali osservazioni. Nel caso di segnalazioni riguardanti non il merito della valutazione ma eventuali errori materiali, la Commissione è tenuta a valutarle e a redigere un nuovo verbale. Al termine della procedura di cui sopra, con atto del Direttore Amministrativo, si procede ad approvare le risultanze dei lavori della Commissione e ad assegnare i posti part-time disponibili a coloro che si sono collocati utilmente nella graduatoria definitiva, i quali saranno convocati per la stipulazione dell appendice al contratto individuale. Gli effetti della trasformazione decorrono, di norma, dal 1 aprile dell anno solare, salvo i casi di differimento previsti dal presente regolamento. Successivamente all assegnazione dei posti la graduatoria cessa la sua validità al dell anno solare; eventuali posti resisi disponibili nel corso dell anno verranno assegnati con un nuovo bando pubblicato l anno successivo. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, non si terrà conto delle istanze di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale già presentate. Art. 8 Deroghe per situazioni di assoluta gravità Hanno diritto alla trasformazione, a domanda, anche in eccesso rispetto al contingente di cui all art. 4, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. 3
4 La trasformazione avviene entro 60 giorni dalla domanda. La quantificazione dell orario ridotto nonché la scelta della modalità di organizzazione della presenza in servizio è concordata con il Responsabile della struttura di appartenenza tenendo prioritariamente conto delle esigenze di cura del dipendente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è altresì concessa di diritto per effetto di norme di legge che dispongano in tal senso. Art. 9 - Criteri di priorità e precedenza Qualora il numero delle domande ecceda il contingente disponibile per l anno solare, si tiene conto delle seguenti priorità: 1. lavoratore con coniuge/figli/genitori affetti da patologie oncologiche; 2. lavoratore che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell art. 3, comma 3, della L. 104/92, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; la stabile convivenza deve risultare da certificazione anagrafica; 3. lavoratore in situazione di handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92; 4. lavoratore con figlio convivente portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92, purché non ricoverato a tempo pieno; 5. lavoratore che assista persona portatrice di handicap non inferiore al 70% riconosciuto ai sensi della L.104/92, malati di mente, anziani non autosufficienti, purché non ricoverati a tempo pieno; in tal caso, a parità di condizioni, precede chi assiste un parente o affine entro il II grado ovvero il convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica; 6. genitori con figli minori di anni tredici in relazione al loro numero; a parità di condizioni precede chi ha figli di età minore e, in particolare, si procede all assegnazione di un punteggio come segue: Figli minori di 3 anni 3 punti per ciascun figlio Figli maggiori di 3 e minori di 6 2,5 punti per ciascun figlio Figli maggiori di 6 e minori di 8 2 punti per ciascun figlio Figli maggiori di 8 e minori di 13 1 punto per ciascun figlio Alle famiglie monoparentali (un solo genitore) con figlio minore di tre anni si assegnano ulteriori 3 punti. Una volta esaminate le priorità di cui sopra, la Commissione assegna un punteggio e, se del caso, valuta altresì ulteriori condizioni che danno titolo a precedenza assegnando un punteggio sulla base di quanto di seguito indicato: distanza dalla sede di lavoro oltre 30 Km: 1 punto ogni 10 km, oltre i primi 30 km; gravi motivi di salute personale che diano luogo a disturbi o patologie permanenti, adeguatamente documentati; motivi di studio, con precedenza per il conseguimento del titolo di studio più basso; altra attività di lavoro. In caso di ulteriore parità, precede il lavoratore di minore età anagrafica. Posto che l elenco dei criteri di priorità e precedenza di cui sopra non è esaustivo, la Commissione può ritenere rilevanti ai fini dell assegnazione di un punteggio anche particolari situazioni di disagio personale o familiare, purché debitamente documentate. Art Certificazione delle condizioni che danno titolo a priorità o precedenza Il possesso dei requisiti che danno titolo a priorità o a precedenza deve essere dimostrato mediante idonea documentazione o, nei casi espressamente previsti dalla legge, tramite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per le quali si procede d ufficio alla verifica di quanto dichiarato. Nel caso di invalidità o di situazione di handicap grave è richiesta la documentazione prevista dalla legislazione in materia. La documentazione idonea a comprovare i titoli di cui sopra deve essere presentata contestualmente alla domanda. I titoli di priorità e/o precedenza devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di cui all art. 7. Art. 11 Mancato accoglimento e differimento della trasformazione del rapporto Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o la riduzione ulteriore dell orario settimanale da parte del dipendente già part-time sarà oggetto di valutazione in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. In caso di accertato pregiudizio circa la loro compatibilità rispetto alla funzionalità della struttura, l Amministrazione può, con provvedimento motivato, negare o differire per un periodo non superiore a sei mesi la trasformazione del rapporto di lavoro. 4
5 Se la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% è finalizzata allo svolgimento di un altra attività che, ai sensi del successivo art. 14, è incompatibile con quella svolta presso l Amministrazione, ovvero in concorrenza con essa, l Amministrazione la respinge, con atto motivato del Direttore Amministrativo. In caso di particolari esigenze organizzative in relazione alla mutata prestazione lavorativa del dipendente, la trasformazione del rapporto di lavoro, d accordo con il lavoratore, può decorrere in una data diversa da quella del 1 aprile stabilita dall art. 7. Qualora si renda necessario a causa di esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente, passato dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale, può essere assegnato ad una struttura diversa da quella presso la quale svolgeva la propria attività, previa verifica della compatibilità dell articolazione dell orario con il Responsabile del Servizio di nuova assegnazione. Art Trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro a tempo parziale Per quanto attiene agli istituti normativi riferibili al rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, ad eccezione delle indennità di responsabilità e della retribuzione di posizione. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia. Art. 13 Lavoro straordinario e lavoro supplementare Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare solo in casi eccezionali debitamente autorizzati dal Responsabile della struttura di appartenenza, e comunque in misura non superiore al 10% della prestazione lavorativa cui il dipendente è tenuto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito, ove eccezionalmente necessario e se debitamente e previamente autorizzato, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in eccedenza all'orario normale di lavoro. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente. Art Attività incompatibili e deroghe consentite Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell Amministrazione, ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Qualora il dipendente chieda di svolgere altra attività subordinata o autonoma, anche mediante l iscrizione ad albi professionali, la percentuale della prestazione lavorativa non potrà essere superiore al 50% di quella a tempo pieno. La trasformazione del rapporto è negata nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con una Amministrazione pubblica. Resta ferma la possibilità per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza. Art Sanzioni Il dipendente che abbia richiesto ed ottenuto il part-time per lo svolgimento di attività lavorativa è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione di tale attività. Nei casi di violazione, da parte del dipendente, del dovere di comunicazione di cui sopra, ovvero nei casi di comunicazioni non veritiere circa l eventuale svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate, l Amministrazione applica le sanzioni contenute nel C.C.N.L. vigente, nel rispetto delle modalità ivi previste. Art. 16 Reclutamento di personale a tempo parziale L Amministrazione può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a termine, secondo la disciplina vigente. 5
6 Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa relativa al personale a tempo pieno, in quanto compatibili. In caso di successiva disponibilità di posti a tempo pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale. Art Norme di salvaguardia Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal C.C.N.L., per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi adottati. Si richiama in particolare l art. 12 comma 2 della presente disciplina. Art Entrata in vigore Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia. Il presente atto sostituisce integralmente il precedente Regolamento in materia approvato con D.R del e produce i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio Bergamo, IL RETTORE F.to Prof. Stefano Paleari 6
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