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1 221 L indicazione delle fonti è, di per sé, esplicativa della necessità di distinguere la trattazione in tre diversi momenti: 1)quello afferente alla prevenzione contro la criminalità ordinaria, 2)quello che riguarda la criminalità mafiosa 3)quello che attiene a leggi speciali.

2 222 I: la legge n modificata dalla legge 646/82 n. 327/88 Si tratta di pochi articoli (tredici), modificati profondamente dalle novelle del 1965: - la 575, del 1988, - la 327, nonché la 256 del 1993 in tema di soggiorni obbligati. Il primo problema che si pone è quello del concetto di pericolosità che giustifica l applicazione della misura, questo viene indicato dall art. 1, e non da quello generico dell art. 203 C.P. 219 Le misure di prevenzione si applicano, dunque, sulla base di elementi di fatto a coloro: 1. che siano abitualmente dediti a traffici illeciti; 2. che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi dell attività delittuosa; 3. che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo a) l integrità fisica o morale dei minorenni, b) la sanità, c) la sicurezza o la tranquillità pubblica. 219 Qui riportato per facilità di consultazione: (Pericolosità sociale). Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile (96-97) o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell articolo 133.

3 223 Naturalmente, pur sussistendo la pericolosità, questa può essere idonea a determinare maggiore o minore allarme sociale, per esempio può essere generica ed allora forse può essere sufficiente la sola misura della sorveglianza speciale; può essere radicata sul territorio e, comunque qualificata, ed allora potrà assumersi la misura minore del divieto di soggiorno o quella maggiore dell obbligo di soggiorno. Nei confronti degli stranieri o delle persone che si trovino fuori dai luoghi di residenza può essere consegnato un foglio di via obbligatorio, con divieto di rientro per un massimo di tre anni. Tale misura, tuttavia, è puramente e pacificamente amministrativa. Il Procedimento Trattasi di un procedimento camerale preceduto da un ampia fase amministrativa: 1. il questore, valutata la posizione della persona che si trovi nelle condizioni di cui all art. 1, dispone la notifica di un avviso orale che deve contenere i motivi che giustificano l adozione del provvedimento; 2. se la condotta permane, l autorità di polizia, trascorsi almeno 60 giorni, e, comunque, non più di tre anni, avanza richiesta al Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, di assunzione del provvedimento; 3. l interessato, all atto della notifica dell avviso orale, ha due possibilità: a) proporre opposizione allo stesso questore, b) proporre ricorso al prefetto,

4 alla procedura di opposizione si applica il principio del silenziorifiuto: se il questore non risponde nei 60 giorni, l avviso si intende revocato; 5. il ricorso gerarchico, invece, deve essere presentato entro 60 giorni e, in caso di rigetto, può proporsi ricorso al Presidente della Repubblica; 6. nel caso in cui, insieme all avviso orale, vi sia divieto di utilizzo di apparati di comunicazione radio trasmittente, radar, visori notturni, autovetture blindate, programmi informatici ed altri strumenti di cifratura ecc.., contro la decisione si può ricorrere al giudice monocratico (procedimento incidentale); Fase giudiziaria: 1) il Presidente del Tribunale, ricevuta la segnalazione, fissa udienza in Camera di Consiglio dandone avviso al Procuratore della Repubblica e all interessato, in applicazione degli artt. 636, 637 C.p.p., in tema di udienze camerali. L interessato può intervenire personalmente o farsi assistere da un difensore, può presentare memorie e assumere tutte le attività proprie del contraddittorio. Qualora non intervenga o debba essere interrogato, può disporsene l accompagnamento; 2) l eventuale misura di prevenzione viene assunta con decreto motivato dal Tribunale Provinciale, entro 30 giorni dal deposito in cancelleria della proposta, e deve indicare: a) la durata della misura (da 1 a 5 anni), b) le prescrizioni a cui deve sottoporsi la persona, la prescrizione di vivere onestamente, e tutte quelle altre previste dalla legge. Viene disposto anche che sia munito di una carta di permanenza (libretto

5 225 rosso) da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; 3) il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Generale ed all interessato, e possono proporre ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione senza che, tuttavia, questa abbia effetto sospensivo. 4) La Corte, sempre nelle forme dell udienza camerale, deciderà entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso. Effettuando le stesse comunicazioni del primo grado; 5) avverso la decisione, entro 10 giorni le parti potranno ricorrere per Cassazione che deciderà anch essa entro 30 giorni dall arrivo del ricorso. Natura delle misure: Le misure di prevenzione sono amministrative e giudiziarie 1) le misure amministrative: a) diffida (art. 2) b) avviso orale (art. 4); 2) le misure giudiziarie (art. 3): a) sorveglianza speciale di P.S. b) divieto di soggiorno c) obbligo di soggiorno

6 226 II: misure contro la mafia legge n. 575 Si tratta di 11 articoli che, tuttavia, a seguito delle novellazioni, si sono moltiplicati. Il presupposto per l applicazione della legge è lo status di indiziato, di appartenenza ad un associazione di tipo mafioso. Soggetto proponente è il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica dove si trovi l indiziato, o il questore (che non è vincolato alla procedura amministrativa dell avviso orale). Il Procuratore della Repubblica o il questore possono promuovere indagini sul tenore di vita, il patrimonio, le disponibilità finanziarie del prevenuto, che può essere sottoposto ad accertamenti senza alcun limite, afferenti tanto la sua persona quanto i suoi familiari, le persone giuridiche nelle quali possono aver operato e addirittura i conviventi dell ultimo quinquennio. Le misure di prevenzione contro la mafia sono personali e reali: 1) le misure personali sono (art. 2 L. 575/65): a) sorveglianza speciale b) obbligo di soggiorno c) divieto di soggiorno, ex art. 3 L. 1423/56 N.B.: ai sensi dell art. 3bis, può essere disposta, a titolo di cauzione, a chi venga sottoposto a misura di prevenzione, il versamento di una somma per la cassa delle ammende, rapportato alle condizioni del sottoposto, affinché costituisca efficace remora alla violazione della prescrizione imposta. 2) le misure reali sono:

7 227 a) sequestro ordinario o in forma provvisoria (art. 2bis), assunto entro 5 giorni dalla richiesta del Presidente del Tribunale, b) sequestro disposto d ufficio dal Tribunale (art. 2ter), c) confisca d) confisca in ipotesi particolari (art. 12 sexies della L. 306 del 1992, che impone l obbligo di giustificare la disponibilità dei beni a tutti colori che siano stati condannati non solo per delitti con finalità di terrorismo o per associazioni di stampo mafioso, ma anche per altri reati quali: sequestro di persona, estorsione, usura, ricettazione e riciclaggio, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione a fini di spaccio, nonché per un delitto comunque aggravato dall essersi avvalsi delle condizioni di cui all art. 416 bis. N.B.: nel caso di misure cautelari reali, quando i beni appartengono a terzi, questi hanno diritto a partecipare all udienza camerale ed al relativo contraddittorio. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Altre sanzioni accessorie: a) il divieto di conduzione di autoveicolo b) un aumento della pena per la commissione di determinati reati (art. 7) c) le interdizioni (artt. 8 e 10), licenze, concessioni, autorizzazioni, contributi, ecc.

8 228 III: altre misure: - legge 152 del 22/5/75 e succ. modifiche (Ordine pubblico) -- minori (artt. dal 25 al 31 R.D.L. 1404/34 e 24) - anti violenza nell ambito delle manifestazioni sportive (L. 377/2001) ORDINE PUBBLICO L art. 18 prevede che il regime delle misure di prevenzione per gli indiziati di reati di criminalità mafiosa sia anche applicato a coloro i quali: - operano in gruppi diretti a sovvertire l ordinamento dello Stato, - continuano a svolgere attività politiche di associazioni disciolte, - compiono atti preparatori per la ricostituzione del disciolto partito fascista. - Ed ancora, l art. 19 alle persone già sottoposte alle misure di prevenzione che tengano condotte pericolose. - L art. 22 indica la natura della misura (oltre a quelle della legge del 1956 e del 1965): la sospensione provvisoria dell amministrazione dei beni personali per un periodo non superiore ai 5 anni, tuttavia rinnovabili. MINORI La condizione di applicabilità impone: 1) che si tratti di minore di anni 18 2) che dia manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere

9 229 Il P.M., i genitori e gli organismi di educazione possono riferire al Tribunale per i Minorenni che, dopo approfondite indagini, può assumere una misura di prevenzione. Le misure: - affidamento del minore al servizio sociale minorile - collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psico - pedagogico. Procedura: dopo la fase di accertamento il provvedimento viene assunto in Camera di consiglio con intervento del minore ed esercente la patria potestà VIOLENZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Si tratta di una norma integrativa alla legge sul gioco d azzardo, che autorizza il Questore di disporre il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche nei confronti delle persone pericolose indicate nella legge. A costoro può essere imposto anche l obbligo di comparire presso un Comando di Polizia. Il provvedimento del Questore deve essere comunicato al P.M., convalidato entro 48 ore dal Giudice del Tribunale, al quale potrà l interessato proporre memorie, anche a mezzo del difensore. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza della misura che non può avere durata superiore ai 3 anni.

10 230 LUCIDO Le misure di prevenzione si distinguono in: - contro la criminalità comune - contro la criminalità mafiosa - relative ad esigenze particolari

11 231 LUCIDO contro la criminalità comune (la legge n modificata dalla legge 646/82 n. 327/88) Natura delle misure: Le misure di prevenzione sono amministrative e giudiziarie 1) le misure amministrative: a) diffida (art. 2) b) avviso orale (art. 4); 2) le misure giudiziarie (art. 3): a) sorveglianza speciale di P.S. b) divieto di soggiorno c) obbligo di soggiorno

12 232 LUCIDO contro la mafia legge n. 575 Le misure di prevenzione contro la mafia sono personali e reali: 1) le misure personali sono (art. 2 L. 575/65): a) sorveglianza speciale b) obbligo di soggiorno c) divieto di soggiorno, ex art. 3 L. 1423/56 N.B.: ai sensi dell art. 3bis, può essere disposta, a titolo di cauzione, a chi venga sottoposto a misura di prevenzione, il versamento di una somma per la cassa delle ammende, rapportato alle condizioni del sottoposto, affinché costituisca efficace remora alla violazione della prescrizione imposta.

13 233 2) le misure reali sono: a) sequestro ordinario o in forma provvisoria (art. 2bis), assunto entro 5 giorni dalla richiesta del Presidente del Tribunale, b) sequestro disposto d ufficio dal Tribunale (art. 2ter), c) confisca d) confisca in ipotesi particolari (art. 12 sexies della L. 306 del 1992, che impone l obbligo di giustificare la disponibilità dei beni a tutti colori che siano stati condannati non solo per delitti con finalità di terrorismo o per associazioni di stampo mafioso, ma anche per altri reati quali: sequestro di persona, estorsione, usura, ricettazione e riciclaggio, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione a fini di spaccio, nonché per un delitto comunque aggravato dall essersi avvalsi delle condizioni di cui all art. 416 bis. N.B.: nel caso di misure cautelari reali, quando i beni appartengono a terzi, questi hanno diritto a partecipare all udienza camerale ed al relativo contraddittorio. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Altre sanzioni accessorie: a) il divieto di conduzione di autoveicolo b) un aumento della pena per la commissione di determinati reati (art. 7) c) le interdizioni (artt. 8 e 10), licenze, concessioni, autorizzazioni, contributi, ecc.

14 234 LUCIDO relative ad esigenze particolari: - legge 152 del 22/5/75 e succ. modifiche (Ordine pubblico) -- minori (artt. dal 25 al 31 R.D.L. 1404/34 e 24) - anti violenza nell ambito delle manifestazioni sportive (L. 377/2001) ORDINE PUBBLICO - L art. 22 indica la natura della misura (oltre a quelle della legge del 1956 e del 1965): la sospensione provvisoria dell amministrazione dei beni personali per un periodo non superiore ai 5 anni, tuttavia rinnovabili. MINORI Le misure: - affidamento del minore al servizio sociale minorile - collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psico - pedagogico. VIOLENZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Si tratta di una norma integrativa alla legge sul gioco d azzardo, che autorizza il Questore di disporre il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche nei confronti delle persone pericolose indicate nella legge.

15 235 A costoro può essere imposto anche l obbligo di comparire presso un Comando di Polizia.

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