Capitolo Primo. Le cose ed i beni. 1. Generalità: concetto di «bene» e di «cosa»

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1 Parte Quarta I diritti assoluti Capitolo Primo Le cose ed i beni 1. Generalità: concetto di «bene» e di «cosa» L art. 810 definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti. Da tale definizione si evince che la nozione di bene non coincide con quella di cosa: infatti, esistono cose che non sono beni e non possono pertanto formare oggetto di diritti; ad esempio l aria, lo spazio, la luce del sole, il mare (le cd. res communes omnium); d altro canto, vi sono beni che non sono cose (i cd. beni immateriali o incorporali), come le opere dell ingegno. Il concetto di cosa e quello di bene si distinguono perché: cosa deve considerarsi una parte separata dalla materia circostante; bene è invece tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione. Dall art. 810 si ricava che le cose (res) si distinguono in due grandi categorie: cose in senso non giuridico, dette anche res extra commercium, che, in quanto non presentano alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici: tali sono le res communes omnium, come il sole, l aria etc.; cose in senso giuridico, dette anche res in commercio, che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono, appunto, la categoria dei beni. 2. Classificazione dei beni A) Beni corporali e beni incorporali Rispetto alla loro struttura, i beni si distinguono in: beni corporali, che sono tutti i beni del mondo esterno dotati di materialità corporea (res quae tangi possunt); beni incorporali, che sono, invece quei beni privi di materialità, ma che, tuttavia, sono percepibili con i sensi o con l intelligenza; tali sono le opere dell ingegno, le invenzioni etc.

2 74 Parte Quarta - I diritti assoluti B) Beni immobili e beni mobili (art. 812) Sono beni immobili per natura il suolo, le sorgenti e i corsi d acqua, gli alberi, le case e, in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati dalla legge immobili (anche se, per se stessi, non sarebbero da considerare «immobili») i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva in modo permanente (cd. beni immobili per determinazione di legge). Sono beni mobili tutti gli altri beni. In particolare, si considerano beni mobili, per l art. 814, le energie naturali che hanno valore economico (es.: l energia elettrica). Alcuni beni mobili in considerazione della loro rilevanza sono dalla legge equiparati, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica (forma ed onere di pubblicità, ipotecabilità), ai beni immobili; tali beni sono chiamati beni mobili registrati e sono, in genere, i cd. beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli. C) Cose specifiche e cose generiche Sono specifiche le cose individuate mediante caratteri propri (es.: il cavallo Ribot); sono generiche quelle non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un genere senza ulteriore specificazione (es.: un cavallo, un albero). Tale distinzione si fonda non su qualità intrinseche delle cose, ma piuttosto sul modo in cui esse sono prese in considerazione dalle parti come oggetto di rapporti giuridici obbligatori. Uno stesso bene può infatti interessare nella sua individualità ovvero in quanto appartenente ad un genere. D) Cose fungibili e cose infungibili Sono fungibili le cose identiche le une alle altre o che si valutano come equivalenti per utilità e valore. In particolare, sono tali le cose che si pesano, si contano, si misurano e che, per ciò, possono essere sostituite con altre dello stesso genere (es.: grano, stoffa). Infungibili sono, invece, quelle cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre, in quanto individuate dalle parti in relazione a un dato rapporto. La fungibilità dipende non soltanto da qualità intrinseche delle cose (l essere cioè equipollenti le une alle altre e quindi sostituibili), ma anche dalla volontà dei soggetti, i quali possono attribuire carattere infungibile ad un bene che secondo la comune valutazione dovrebbe essere considerato fungibile (es.: un libro ricevuto in dono da una persona cara). E) Cose consumabili e inconsumabili Cose consumabili sono quelle che non possono essere utilizzate senza essere consumate fisicamente (es.: il cibo o i combustibili) o economicamente (es.: il danaro). Cose inconsumabili sono, invece, quelle che si prestano ad una utilizzazione continuata, senza che restino distrutte o alterate (es.: un fondo) ed indipendentemente dal fatto che con l uso si deteriorino (es.: i vestiti).

3 Capitolo Primo - Le cose ed i beni 75 Per quanto riguarda le cose deteriorabili (che, poiché sono suscettibili di utilizzazione continuata, rientrano fra le cose inconsumabili), vale il principio che chi è tenuto a restituirle, dopo averle legittimamente usate, deve restituirle nello stato in cui si trovano, non rispondendo del loro deterioramento. F) Cose divisibili ed indivisibili Divisibili sono le cose che possono essere frazionate in modo omogeneo, senza che se ne alteri la destinazione economica, ed in modo che ciascuna delle parti uguali rappresenti una porzione identica del tutto (es.: il denaro, bene divisibile per eccellenza; un edificio diviso per piani, un fondo etc.); indivisibili sono tutte le altre. La indivisibilità di un bene può derivare: dalla natura dello stesso (es.: animale vivo), dalla volontà delle parti, o dalla legge (es.: sono indivisibili, ex art. 1119, le parti comuni di un edificio in condominio). G) Beni produttivi e beni di consumo I beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose (materie prime). I beni di consumo sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni (da non confondere con i beni consumabili). 3. I rapporti di connessione tra le cose Oltre che nella loro individualità, le cose possono presentarsi come risultato dell unione di più elementi o parti, ovvero in rapporto con altre cose. Sotto questo profilo, pertanto, occorre distinguere: a) cose semplici: sono quelle i cui elementi sono talmente compenetrati fra loro che non possono staccarsi senza alterare la fisionomia del tutto: tal è una pianta, un animale, un fiore e tutte quelle cose che uno spiritu continentur; b) cose composte: sono quelle, invece, in cui più cose complementari formano un nuovo bene, che viene ad avere funzione e valore economico diversi da quelli delle cose che lo compongono. Si pensi ad una casa (che è l insieme di mattoni, travi, cemento etc.). Nella cosa composta le più cose semplici, che danno luogo al tutto, possono conservare la loro individualità ed essere separabili; c) cose connesse: si ha connessione quando due o più cose (la cui connessione non è necessaria, né dà luogo a una nuova cosa, come è, invece, nelle cose composte) vengono poste in una determinata relazione tra di esse, per cui è possibile distinguere una cosa principale ed una accessoria. Figure di connessione sono l incorporazione e la pertinenza: si ha incorporazione quando una cosa mobile (accessoria) è naturalmente o artificialmente compenetrata in un altra immobile (cosa principale): es.: statua incorporata in una nicchia: entrambe le cose devono appartenere alla stessa persona. Qui è il concetto di completezza a dominare, non quello di complementarietà necessaria, che esiste nell ipotesi di cose composte;

4 76 Parte Quarta - I diritti assoluti sono pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un altra cosa» (art. 817). Ad esempio gli strumenti rurali sono pertinenze del fondo. Le pertinenze sono sottoposte allo stesso regime giuridico delle cose principali, senza però escludere che possano formare oggetto di autonomi rapporti (art. 818). Non è necessario, pertanto, che la pertinenza appartenga al proprietario della cosa principale. L art. 9, co. 1, L. 122/1989 (legge Tognoli) consente, per i fabbricati già esistenti, la costruzione di parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno anche in deroga alla disciplina urbanistica. Il comma 5 dell art. 9 stabiliva prima del D.L. 5/2012 (decreto in materia di semplificazione e di sviluppo) che tali parcheggi non potevano essere ceduti, a pena di nullità dell atto di cessione, separatamente dall unità immobiliare. Per gli edifici nuovi, invece, l art. 2, co. 2, della legge stessa, nel novellare l art. 41sexies L. 1150/1942, stabilisce l obbligo di riservare apposite aree di parcheggio in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione. L art. 10 D.L. 5/2012 ha sostituito il comma 5 dell art. 9, che adesso prevede, contrariamente al vecchio comma 5, la possibilità di cedere il postoauto, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo Comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, i quali non possono essere ceduti separatamente dall unità immobiliare, e i relativi atti di cessione sono nulli. 4. Le universalità Accanto alle cose composte ed alle pertinenze è da considerare l ipotesi delle cd. universalità di mobili: cioè di quel complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (ad es. un gregge, una biblioteca) (art. 816). Differenze Essi si distinguono: dalle cose composte, perché mancano di quella coesione fisica tra loro, che è, invece, caratteristica delle cose composte; dalle pertinenze, in quanto non configurano quel rapporto di subordinazione (ornamento o servizio) tipico dei complessi pertinenziali. Dalla formulazione dell art. 816 si evincono gli elementi delle universalità: una pluralità di cose mobili; una destinazione unitaria; l appartenenza al medesimo soggetto. Le singole cose che compongono l universalità non perdono, per effetto dell unitarietà della destinazione, la loro autonomia, per cui possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 816, 2 comma).

5 Capitolo Primo - Le cose ed i beni 77 Dalla figura dell universalità di fatto (universitas facti) occorre distinguere la cd. universalità di diritto (universitas iuris), nella quale una pluralità di rapporti giuridici autonomi è considerata come complesso unitario dalla legge. In pratica, nella universitas iuris è la legge (e non il titolare, come nell universalità di fatto) che considera e regola unitariamente una serie di rapporti giuridici (non cose); esempio più importante di universitas iuris è l eredità. 5. Il patrimonio Il patrimonio è costituito da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (diritti, obblighi ed altre situazioni giuridiche soggettive) facenti capo ad una persona (cd. titolare) e valutabili economicamente. La nozione giuridica di patrimonio è quindi più vasta di quella comune: infatti, in senso giuridico è titolare di un patrimonio anche chi ha solo debiti, in quanto è soggetto passivo di rapporti giuridici. Importanti sono anche le nozioni di: patrimonio separato, costituito da quei beni che, in virtù di una particolare destinazione, devono essere considerati come «staccati» dal restante patrimonio di un soggetto, ma che continuano ad appartenere a questi (es.: fondo patrimoniale familiare: artt ); patrimonio autonomo, che è quello che, distaccatosi dal proprio titolare, viene attribuito ad un nuovo soggetto, mediante la creazione di una persona giuridica, oppure ad un soggetto che, anche se sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di autonomia patrimoniale imperfetta (es.: associazioni non riconosciute). 6. I frutti I frutti sono beni che provengono da un altro bene. Essi vengono annoverati tra i beni futuri (allorché non sono venuti ancora ad esistenza e, se naturali, quando non sono staccati dal bene che li produce). I frutti si distinguono in due categorie: frutti naturali: sono quelli che provengono direttamente da un altro bene (i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali etc.). Essi diventano beni autonomi solo con la separazione. Finché non avviene la separazione, infatti, essi formano parte dell altro bene, ma il proprietario può disporne come di cosa mobile futura: in tal caso, l efficacia dell atto di disposizione è subordinata alla separazione. Di regola i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821); tuttavia la proprietà può essere attribuita ad altri dalla legge (ad esempio all usufruttuario: art. 984) o in virtù di un atto negoziale. In tal caso la proprietà si acquista con la separazione; frutti civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (interessi, corrispettivo delle locazioni etc.). Essi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (si pensi alla maturazione degli interessi corrisposti dalla banca).

6 Adempimento 213 A Abuso del diritto artt. 833 c.c. È un uso anormale del diritto in contrasto con gli scopi etici e sociali per i quali il diritto è tutelato dall ordinamento giuridico, e pertanto, assume il carattere dell illiceità. Così, ad esempio, si realizza abuso del diritto di proprietà quando il proprietario compie atti di godimento della cosa che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri, è il caso degli atti emulativi (es. piantare alberi al solo fine di togliere la veduta panoramica al vicino). Accessione artt c.c. È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, in base al quale viene ad appartenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente, infatti l unico requisito per l acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio «accessorium sequitur principali». Accettazione [vedi Contratto (conclusione del)]. Accettazione dell eredità [vedi Eredità]. Accollo art c.c. È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) stabiliscono che quest ultimo assuma il debito dell altro nei confronti del creditore (cd. accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo ma può aderire a tale accordo rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Può trovare fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. ( ) legale: es. art. 967, c. 1, c.c.; art. 2112, c. 2, c.c.). L ( ) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo [vedi ] e, quindi, l adesione del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273, c. 1, c.c.): è questo il cd. ( ) esterno. Accrescimento [diritto di] artt. 674 ss., 773 c.c. È un istituto della successione ereditaria [vedi Eredità; Successione] in virtù del quale, nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato l eredità. L acquisto avviene automaticamente, senza la necessità di una ulteriore accettazione, e comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione. Tale istituto è previsto anche nella donazione con più donatari, qualora il donante inserisca un apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.). Actio interrogatoria artt. 481, 650 c.c. È la domanda rivolta al giudice, da parte di qualsiasi interessato, per ottenere la fissazione di un termine per il chiamato all eredità, affinché questi decida se accettare o meno l eredità medesima [vedi Accettazione dell eredità]. La mancata risposta nel termine fissato equivale a rinuncia (art. 481 c.c.). L esigenza sottesa alla disposizione è quella di tutelare gli ulteriori chiamati alla successione, nonché la certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Analoga ratio ha ispirato la previsione dell ( ) nei confronti del legatario (art. 650 c.c.). Adempimento artt , 1218 c.c. È il modo di estinzione tipico dell obbligazione e, in base all art c.c., si definisce come l esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l obbligo del debitore, sia il diritto del creditore. L art c.c. impone al debitore di usare, nell adempimento dell obbligazione, a tutela del creditore la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale. Per l ( ), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d agire ma la mera capacità di intendere e di volere: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta, infatti, non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (art c.c.: pagamento dell incapace). Il pagamento fatto all incapace, invece, non libera il debitore dalla propria obbligazione, a meno che questi non dia prova del vantaggio conseguito dall incapace (art c.c.).

7 214 Adozione ( ) del terzo art c.c. Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbligato) anziché dal debitore. Questa ipotesi può verificarsi solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo. Di regola, il creditore non può opporsi all ( ) del terzo tranne che in due casi: 1) se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la sua obbligazione e 2) se il debitore si oppone (opposizione che in ogni caso non è vincolante). prestazione in luogo dell ( ) [vedi Datio in solutum]. Adozione artt. 291 ss. c.c.; L , n. 184; L , n. 91; artt. 38 ss. L , n. 218; L , n. 476; L , n. 149 Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all affidamento consente di instaurare un rapporto sotto molti aspetti simile a quello che lega genitori e figli. Con l ( ) si costituisce, fra adottante e adottato, un rapporto di parentela. ( ) dei minori È predisposta in situazioni di abbandono permanente, che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei soggetti tenuti a provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d ufficio dal Tribunale dei minorenni. Nozioni di procedura Possono presentare domanda di ( ) al Tribunale per i minorenni persone che siano unite in matrimonio da almeno tre anni (non separate) ed abbiano almeno diciotto anni più dell adottando, ma non oltre quarantacinque. I limiti di età possono essere derogati, qualora il Tribunale riconosca che dalla mancata adozione deriverebbe al minore un danno irreparabile. Il tribunale deve procedere alla scelta della coppia potenzialmente in grado di rispondere alle esigenze del minore, dopo aver effettuato le opportune indagini sulla idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore. Prima che intervenga il provvedimento definitivo di ( ), è previsto un periodo di affidamento preadottivo del minore della durata di un anno. Questo ha la finalità di verificare la sussistenza dei presupposti per una idonea convivenza, in mancanza dei quali l ( ) può essere revocata. Decorso l anno, il tribunale verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, sentite tutte le parti ed il minore, valutate le informazioni raccolte ed i risultati dell indagine, provvede alla ( ) con sentenza adottata in camera di consiglio. L intervento dell ( ) produce i seguenti effetti: il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti e ne assume e ne trasmette il cognome; cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d origine, salvi i divieti matrimoniali. ( ) dei maggiorenni È riservata sostanzialmente a tutelare aspettative successorie ed è consentita alle persone che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l età di coloro che intendono adottare (art. 291 c.c.). ( ) internazionale È quella riservata ai minori stranieri e ai provvedimenti di adozione o di affidamento emessi da autorità straniere. Ha ricevuto una disciplina organica con la L , n. 476, che, tra le altre cose, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed attribuito importanti competenze ad enti non aventi scopo di lucro iscritti in appositi albi, la cui attività è comunque posta sotto la vigilanza della citata Commissione. Affidamento [tutela dell ] Fondamento di istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione giuridica apparentemente corrispondente a quella reale. In base al principio dell affidamento, la dichiarazione deve ritenersi valida se la divergenza tra quanto dichiarato e quanto voluto non era conoscibile dal destinatario della dichiarazione stessa. La tutela dell ( ) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall erede apparente [vedi ], del pagamento al creditore apparente, dell opponibilità della simulazione [vedi ], dell annullamento [vedi ] della nullità [vedi ]. A livello giurisprudenziale, la tutela dell ( ) ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di rappresentanza apparente [vedi ].

8 Analogia 215 Affidamento condiviso dei figli artt. 155 ss. c.c.; L , n. 54; D.Lgs , n. 154 La L , n. 54 aveva introdotto il principio dell affidamento cd. condiviso, o meglio, affidamento ad entrambi i genitori. Si ribadiva il principio che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la separazione, cd. diritto del minore alla bigenitorialità, che si estende anche ai parenti e ascendenti di entrambi i rami genitoriali. L art. 155 è stato sostituito dal D.Lgs , n. 154 (di attuazione della riforma della filiazione) e, nel testo attuale, dispone che, in caso di separazione, riguardo ai figli si applicano le disposizioni del Titolo IX, Capo II avente ad oggetto l esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. La collocazione delle nuove disposizioni rappresenta il maggior tratto di novità di questa parte della riforma; il decreto legislativo si è infatti limitato nel rispetto della delega a spostare le disposizioni introdotte dalla L. 54/2006 sull affido condiviso dal Titolo VII, relativo al matrimonio, al Titolo IX, relativo alla responsabilità genitoriale, ritenendo che si tratti di previsioni che prescindono dalla nascita del figlio nell ambito di un rapporto matrimoniale. Affinità artt. 78, 87, 417, , 2122, 2399 È il rapporto che lega il coniuge con i parenti dell altro coniuge. Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un coniuge con gli affini dell altro. Il grado di ( ) si calcola come il grado di parentela [vedi ]. Affrancazione del fondo artt c.c.; L , n. 607; L , n È il diritto potestativo che conferisce all enfiteuta [vedi Enfiteusi] il potere di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l ammontare del canone. In caso di mancata adesione del proprietario, l enfiteuta può adire l autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva dell ( ). Alimenti [obbligo degli] artt c.c. È un obbligazione [vedi ] che incombe sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità del vincolo (art. 433 c.c.). Tali soggetti devono all alimentando, che si trovi in stato di bisogno per l impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, assistenza materiale nella misura del bisogno medesimo e della capacità economica dell obbligato. Il correlativo diritto agli alimenti è personale, inalienabile, intrasmissibile, e non può essere sottoposto a sequestro. Ai sensi dell art. 448bis c.c. (inserito dalla L. 219/2012) i figli, anche adottivi, sono sottratti dall adempimento dell obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale [vedi ]. Amministrazione di sostegno artt. 404 ss., L , n. 6 Istituto a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi. Pur affiancandosi alla tutela ed alla curatela, l ( ) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché dilata il numero dei possibili beneficiari della protezione apprestata dall ordinamento, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto, pur dopo l applicazione della misura, residuano discreti margini di autodeterminazione per il destinatario di essa. Ratio Finalità dell istituto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Analogia art. 25 Cost.; artt. 12 e 14 disp. prel.; artt. 1 e 199 c.p. È il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili [( ) legis] o, se il caso resta ancora dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto [( ) iuris] (art. 12 disp. prel.). In particolare, il ricorso all ( ) è ammissibile quando: il caso in questione non sia previsto da alcuna norma; tra la fattispecie prevista e quella non prevista vi siano similitudini riguardanti gli elementi della fattispecie prevista nei quali si ritrovi la giustificazione stessa della disciplina legislativa (eadem ratio).

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