DELIBERAZIONE N. 22/24 DEL

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1 DELIBERAZIONE N. 22/24 Oggetto: Parametri e procedure per il rilascio dell autorizzazione alla realizzazione, all esercizio e del parere sulla funzionalità propedeutico all accreditamento per attività sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. Approvazione preliminare. L Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale rammenta che l art. 8 ter del D.Lgs. n. 502 del e s.m.i prevede, al comma 1, che le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. e, al comma 2, che L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. L Assessore ricorda, inoltre, che la legge regionale n. 10 del prevede, all art. 5, comma 1, che La Giunta regionale stabilisce l ambito di applicazione, le modalità e i termini per la richiesta e l eventuale rilascio dell autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento e completamento di strutture sanitarie già esistenti, sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all articolo 12 o dagli atti che ne costituiscono attuazione e, al comma 2 del medesimo art. 5 che per i soggetti di cui al comma 2 dell art. 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, non è applicabile l obbligo di autorizzazione di strutture sanitarie di cui al comma 1. 1/11

2 L Assessore ricorda altresì che, con la Delib.G.R. n. 48/19 del , sono state stabilite disposizioni integrative sulle procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e che, in data , ha approvato la deliberazione n. 34/27 dal titolo Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle prestazioni ambulatoriali nella Regione Sardegna. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità e funzionalità. Con tale ultimo provvedimento la Giunta ha disposto in merito al rilascio del parere di compatibilità in materia di autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie ed in merito alla funzionalità rispetto alla programmazione regionale; ha approvato i parametri distinguendo per diverse attività e specificato quale sia la tipologia di struttura per la quale risulta necessario proporre la richiesta di autorizzazione alla realizzazione. L Assessore rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 13/17 del , dedicata all Autorizzazione all esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia, ha approvato i criteri per la classificazione e l autorizzazione alla realizzazione e all esercizio degli studi professionali e degli ambulatori medici nonché i criteri per l autorizzazione e l accreditamento degli studi professionali di fisioterapia. L Assessore, tenuto conto del comma 2 dell art. 5 della menzionata L.R. n. 10/2006, per il quale per i soggetti di cui al comma 2 dell art. 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, non è applicabile l obbligo di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, rappresenta la necessità di procedere ad una ricognizione delle procedure adottando un provvedimento che stabilisca i parametri per la determinazione del fabbisogno territoriale inerente l autorizzazione alla realizzazione e all esercizio delle strutture, di cui all art. 8 ter, comma 1, lettera b), che erogano prestazioni di assistenza specialistica, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, in regime ambulatoriale da sottoporre alla verifica di compatibilità ai sensi della Delib.G.R. n. 13/17 del L Assessore precisa che, in relazione alle procedure per il rilascio del parere di funzionalità, di cui al combinato disposto dell art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e dell art. 7 della L.R. n. 10/2006, propedeutico al rilascio dell accreditamento istituzionale definitivo, resta fermo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 34/27 del e 47/41 del L Assessore riferisce che, in linea con quanto definito in precedenza ed anche al fine di ridurre le liste d attesa, è necessario procedere al monitoraggio dei livelli di servizio offerti in tutto il territorio regionale avendo presente che l accreditamento delle strutture di assistenza sanitaria deve tenere conto della complessiva riorganizzazione delle reti assistenziali in corso di realizzazione. Ad 2/11

3 esempio, laddove non esiste, oppure è in fase di riconversione, una struttura di ricovero per acuti dovranno essere garantite le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio più frequenti. Infatti, è essenziale che le attività di prevenzione e diagnosi, che richiedono visite specialistiche ed accertamenti anche piuttosto frequenti a seconda della condizione e dell età del paziente, siano il più vicino possibile agli stessi utenti al fine di evitare frequenti e costosi spostamenti verso i centri di maggiori dimensioni. È altresì evidente che la distribuzione dell offerta di prestazioni sul territorio potrà essere precisamente definita solamente al termine del percorso di accreditamento atteso che, in vari casi, il numero di prestazioni accreditabili a seguito di verifica si è rivelato inferiore a quanto richiesto dalla struttura. Ne consegue che è necessario procedere all individuazione dei parametri di riferimento per l autorizzazione alla realizzazione di strutture ed alla revisione dei parametri validi ai fini dell accreditamento istituzionale. Inoltre, è necessario favorire lo sviluppo di un contesto competitivo tra strutture accreditate al fine di assicurare alle ASL la possibilità di negoziazione e di scelta tra vari erogatori delle medesime prestazioni. L Assessore sottolinea che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del Servizio sanitario regionale in quanto i parametri di autorizzazione sono necessari per definire il limite massimo delle prestazioni erogabili. Per quanto riguarda i parametri stabiliti ai fini dell accreditamento istituzionale, essi sono tesi a determinare il bacino di erogatori dai quali è possibile acquistare prestazioni sanitarie senza in alcun modo determinare un aumento dei costi sostenuti dalla Regione Sardegna poiché, questi ultimi, sono stati definiti dai tetti di spesa, individuati per singola Azienda sanitaria locale, mediante la Delib.G.R. n. 51/19 del 28 dicembre 2012 L.R. n. 10/2006, art. 8. Predisposizione del nuovo schema di contratto e determinazione dei tetti di spesa per gli anni per l'acquisto da parte delle Aziende Sanitarie Locali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate. L Assessore riferisce che, dall esame dei volumi di attività erogata nei singoli territori delle ASL, dalla localizzazione delle strutture prevalentemente accentrate nei centri a maggiore densità abitativa e dalla situazione delle strutture già accreditate emerge la necessità di prevedere che, una volta terminato l intero processo di accreditamento, si dovrà procedere a ridefinire i volumi di attività accreditati alle strutture private in una misura congrua tale da garantire la complementarità rispetto alle strutture pubbliche, tenuto conto dei volumi di attività contrattati, da ogni struttura privata con la propria ASL di riferimento, nel triennio precedente. Autorizzazione alla realizzazione. Dal combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 art. 8 bis, comma 1 e 2, e della L.R. n. 10/2006, art. 5, si desume che le strutture soggette all obbligo di autorizzazione alla realizzazione sono: 3/11

4 1) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 2) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 3) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. L Assessore segnala che in questa sede si tratta esclusivamente delle strutture di cui al punto 2) poiché per i punti 1) e 3) si procederà con successivo atto. L assessore riferisce che, al fine di procedere alle verifiche di cui al D.P.R. del Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di riscontrare la capillarità della presenza sul territorio regionale delle strutture che necessitano di autorizzazione alla realizzazione e di consentire l applicazione dei parametri successivamente indicati, è necessario provvedere al censimento delle sopra menzionate strutture. Al fine di garantire la libera scelta, da parte dell utente, tra le strutture eroganti prestazioni sanitarie, ed al fine, altresì, di consentire la distribuzione omogenea delle prestazioni assistenziali in tutto il territorio regionale, l Assessore propone l adozione degli indicatori per l autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie. I valori di riferimento che individuano i volumi massimi autorizzabili, in termini di numero di prestazioni annue per abitante, sono stati determinati sulla base dei parametri di accreditamento e della stima sulla spesa sanitaria privata media nazionale (out of pocket). Con riferimento alla Diagnostica di laboratorio occorre evidenziare che, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività specialistica ambulatoriale per il triennio comunicati dalle ASL, della Delib.G.R. n. 48/21 del 29 novembre 2007 Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006). volta alla razionalizzazione dei laboratori, nonché sulla base dei volumi di attività già accreditati e delle stime sul ricorso degli utenti alla specialistica di laboratorio in regime di libera professione, emerge un fabbisogno non superiore a n. 11 prestazioni/abitante. In relazione alla Fisiokinesiterapia, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività specialistica ambulatoriale per il triennio comunicati dalle ASL e sulla base dei 4/11

5 volumi di attività già accreditati e tenuto conto della spesa sanitaria privata media nazionale, si individua un parametro di n. 4 prestazioni/abitante. Per la Specialistica ambulatoriale, esclusi gli studi professionali singoli e associati, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività specialistica ambulatoriale per il triennio comunicati dalle ASL e sulla base dei volumi di attività già accreditati e tenuto conto della spesa sanitaria privata media nazionale, si individua un parametro di 8 prestazioni/abitante. Con riferimento alla Diagnostica per immagini, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività specialistica ambulatoriale per il triennio comunicati dalle ASL e sulla base dei volumi di attività già accreditati, si conferma, anche per l autorizzazione, il parametro di n. 2 prestazioni/abitante già stabilito, ai fini dell accreditamento istituzionale, dalla Delib.G.R. n. 34/27 del Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle prestazioni ambulatoriali nella Regione Sardegna. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità e funzionalità. Si specifica che non è stabilito un parametro per gli studi professionali singoli ed associati in quanto i medesimi sono esclusi dall applicazione delle regole sull autorizzazione alla realizzazione, così come previsto dall art. 5, comma 2, L.R. n. 10/2006 e recepito dalla Delib.G.R. n. 13/17del L Assessore propone che la verifica di compatibilità, di cui all art. 5, comma 1 della L.R. n. 10/2006, sia effettuata dalla Regione tramite l acquisizione di un parere, non vincolante, dell Azienda sanitaria locale territorialmente competente, con le sotto elencate modalità: l ufficio regionale responsabile del procedimento amministrativo, una volta ricevuta l istanza, dovrà trasmetterne richiesta al Direttore generale dell Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che dovrà fornire un parere in considerazione delle necessità assistenziale del territorio di competenza, verificando il rispetto dei parametri stabiliti dalla presente deliberazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell istanza regionale. Il mancato rilascio del parere entro i termini indicati sarà da intendersi quale parere favorevole; il parere di compatibilità ha una validità di mesi 12, pertanto la richiesta di autorizzazione all esercizio, di cui all art. 6 della L.R. n. 10/2006, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello spirare dei predetti 12 mesi. In caso contrario il parere perderà la propria validità. Autorizzazione all esercizio. L Assessore ricorda che le funzioni amministrative relative al rilascio dell autorizzazione all esercizio spettano alla Regione Sardegna con riferimento alle strutture ad elevata complessità, 5/11

6 così come previsto dall art. 6 della L.R. n. 10/2006, comma 2, lettera b) e dalla Delib.G.R. n. 34/26 del Le strutture, in particolare, sono: 1) strutture ad alta complessità, ovvero quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti o postacuti, nonché le strutture sanitarie e socio sanitarie residenziali e semiresidenziali e gli stabilimenti termali; 2) strutture a media complessità, ovvero quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche itineranti, ivi comprese quelle di riabilitazione motoria, di diagnostica strumentale e di laboratorio, anche quelle sprovviste di una propria soggettività giuridica e di autonomia gestionale in quanto afferenti, sotto il profilo strutturale o funzionale, alle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero Universitarie, nonché ad eventuali attività sanitarie e socio sanitarie gestite direttamente dagli stessi Comuni, ai presidi ospedalieri pubblici e privati, alle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali o comunque a strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private di più elevata complessità; quelle esclusivamente dedicate all attività diagnostica e strumentale, svolta anche per soggetti terzi (le prestazioni sono effettuate per conto di professionisti o strutture che restano unici interlocutori del cittadino utente); le strutture riabilitative e psichiatriche territoriali che erogano l attività a ciclo diurno; quelle destinate a servizi di sterilizzazione e di disinfezione relativi ad attività sanitarie ubicate all interno delle stesse strutture; Il rilascio dell autorizzazione all esercizio avverrà tramite determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie dell Assessorato all Igiene, sanità ed assistenza sociale ed avrà una durata di 12 mesi. Ricorda inoltre che i Comuni provvedono all autorizzazione all esercizio in relazione alle attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all art. 6 della L.R. n. 10/2006, comma 2, lettera a), e di cui alla Delib.G.R. n. 34/26 del ovvero, nello specifico, come riassunto nella menzionata deliberazione di Giunta: strutture a bassa complessità (attività specialistiche ambulatoriali e studi professionali medici o chirurgici singoli o associati con esclusione dell attività di diagnostica per immagini e di laboratorio; ambulatori e studi odontoiatrici singoli o associati; studi di professionisti sanitari non medici (vedi studi professionali di fisioterapia). Si specifica che i Comuni potranno rilasciare l autorizzazione all esercizio, in relazione alla specialistica ambulatoriale, solo a seguito di regolare concessione di autorizzazione alla realizzazione, così come previsto dalla legge, ad opera dell Assessorato dell Igiene e Sanità e 6/11

7 dell Assistenza Sociale. Per quanto attiene gli studi professionali, per i quali non è prevista autorizzazione alla realizzazione da parte dell Assessorato e nessun parametro numerico è dettato dalla norma, i Comuni provvedono al rilascio dell autorizzazione all esercizio previa verifica dei requisiti minimi di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del Parere di funzionalità e accreditamento istituzionale. Con riferimento al parere di funzionalità propedeutico all accreditamento istituzionale, l Assessore riferisce che l individuazione dei parametri di riferimento volti a stabilire i volumi massimi di prestazioni accreditabili a livello regionale è stata effettuata in relazione ai volumi di attività mediamente erogati (sulla base della domanda soddisfatta a carico del SSR nell anno 2011, rapportata alla popolazione legale residente in Sardegna nel 2011 come pubblicata nella G.U. 294 del 18 dicembre 2012) ai quali è stato applicato un incremento del 20%. Tutto ciò al fine di assicurare lo sviluppo di una possibile competizione tra strutture erogatrici e, quindi, garantire un idoneo bacino di produttori di prestazioni sanitarie potenzialmente convenzionabili. L Assessore riferisce che per la Specialistica ambulatoriale, esclusi gli studi professionali singoli e associati, è stato individuato un parametro di accreditamento coerente anche con il fabbisogno emergente dai piani preventivi di attività delle ASL per il triennio , prevedendo la possibilità di accreditare fino a 3,5 prestazioni/abitante. Ai fini dell individuazione del parametro di accreditamento della Diagnostica di laboratorio l Assessore riferisce che occorre evidenziare che, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività specialistica ambulatoriale per il triennio comunicati dalle ASL, della Delib.G.R. n. 48/21 del 29 novembre 2007 Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006). volta alla razionalizzazione dei laboratori, il volume di attività accreditabile a livello regionale è pari a n. 10 prestazioni/abitante. Con riferimento alla Diagnostica per immagini, l Assessore evidenzia che, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività specialistica ambulatoriale per il triennio comunicati dalle ASL e sulla base dei volumi di attività già accreditati, si conferma il parametro di n. 2 prestazioni/abitante già previsto nella Delib.G.R. n. 34/27 del Per la Fisiokinesiterapia, sulla base dei dati di attività rilevati, dei piani preventivi di attività per il triennio comunicati dalle ASL e sulla base dei volumi di attività già accreditati, si individua un parametro di 2 prestazioni per abitante. 7/11

8 L Assessore propone che, ferme restando le previsioni di cui al comma 8, art. 8 quater, D.Lgs. n. 502/1992, al fine di assicurare una efficace competizione tra le strutture ed il soddisfacimento delle esigenze assistenziali presenti nei diversi territori della regione l Assessorato ha facoltà, dietro richiesta della ASL e motivata giustificazione, fermi i parametri complessivi regionali precedentemente esposti, di modificare gli indicatori provinciali a favore delle ASL che necessitano di un volume superiore di prestazioni. Da quanto esposto si evince che, pertanto, l aumento dei volumi di cui sopra, necessario a soddisfare le esigenze assistenziali della ASL richiedente, deve essere compensato da una contestuale riduzione dei volumi non utilizzati dalle altre aziende sanitarie, considerando i dati a disposizione al primo gennaio dell anno in corso al momento della presentazione della domanda. L Assessore precisa che, così come previsto dall art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell accreditamento temporaneamente concesso. L Assessore rammenta che il procedimento amministrativo relativo all accreditamento istituzionale deve concludersi nell arco di 90 giorni. L accreditamento ha validità triennale, decorrente dalla data del provvedimento di rilascio, e non può essere rinnovato tacitamente. L istanza di rinnovo per gli accreditamenti, contenente la documentazione necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti, deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Sulla base dell istanza di rinnovo presentata e delle allegate dichiarazioni e certificazioni, può essere concesso un accreditamento temporaneo per un periodo massimo di 90 giorni esclusivamente mediante atto espresso (determinazione dirigenziale). L Assessore, con riferimento alle strutture, di cui all art. 8 ter, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 502/1992, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti o alle strutture sanitarie e sociosanitarie, di cui all art. 8 ter, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 502/1992, che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo, ambulatoriale o diurno, segnala la necessità di sospendere il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove strutture, ampliamento, trasformazione e modifica di strutture preesistenti, in relazione alle procedure di cui alla presente deliberazione, fatta eccezione per il trasferimento delle attività già accreditate, fino alla definizione ed applicazione del regolamento di attuazione della legge regionale n. 21 del Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra 8/11

9 finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità, la riorganizzazione della dotazione dei posti letto a livello regionale. In relazione al trasferimento dei posti letto si specifica che lo stesso è consentito, previa autorizzazione alla realizzazione ed all esercizio ad opera della Regione, anche tra strutture diverse purché i posti letto medesimi continuino a servire il medesimo bacino d utenza e rimangano allocati nel territorio della ASL in cui sono localizzati. L Assessore propone, infine, di non concedere autorizzazioni alla realizzazione per le strutture di cui alla presente deliberazione (strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) anche in corso di verifica fino all approvazione definitiva della presente deliberazione. La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell Assessore dell igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità DELIBERA di approvare i seguenti parametri di riferimento per la determinazione del fabbisogno territoriale inerente l autorizzazione alla realizzazione delle strutture, ai fini del parere di compatibilità di cui al D.Lgs. n. 502/1992, art. 8 ter, comma 1, lettera b) ed alla L.R. n. 10/2006, art. 5, comma 1, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio: 1. Diagnostica per immagini: 2 prestazioni/abitante; 2. Diagnostica di laboratorio: 11 prestazioni/abitante; 3. Fisiokinesiterapia: 4 prestazioni/abitante; 4. Specialistica ambulatoriale: 8 prestazioni/abitante; di approvare che il procedimento di rilascio del parere di compatibilità, di cui al D.Lgs. n. 502/1992, art. 8 ter, comma 1, lettera b) ed alla L.R. n. 10/2006, art. 5, comma 1, deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricezione dell istanza salvo quanto previsto dalla normativa vigente in caso di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 9/11

10 di provvedere al censimento delle strutture eroganti attività specialistica ambulatoriale esistenti, che per tipologia necessitano di autorizzazione alla realizzazione, prevedendo che con successivo provvedimento da parte del Servizio competente dell Assessorato siano stabiliti gli indirizzi e le procedure per la ricognizione; di approvare che la verifica di compatibilità sia effettuata dalla Regione tramite l acquisizione di un parere, non vincolante, dell Azienda sanitaria locale territorialmente competente ed in base ai seguenti criteri: l ufficio regionale responsabile del procedimento amministrativo, una volta ricevuta l istanza, dovrà trasmetterne richiesta al Direttore generale dell Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che dovrà fornire il parere previsto con riferimento alla necessità del proprio ambito territoriale verificando il rispetto dei parametri stabiliti con il presente provvedimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza. Il mancato rilascio del parere entro i termini indicati sarà da intendersi quale parere favorevole; di approvare che, con riferimento al parere di funzionalità di cui all art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 ed all art. 7 della L.R. n. 10/2006, sono stabiliti i seguenti parametri: 1. Diagnostica per immagini: 2 prestazioni/abitante; 2. Diagnostica di laboratorio: 10 prestazioni/abitante; 3. Fisiokinesiterapia: 2 prestazioni/abitante; 4. Specialistica ambulatoriale: 3,5 prestazioni/abitante; di approvare che, fermi i parametri complessivi regionali precedentemente esposti, si possano modificare gli indicatori dietro richiesta di una ASL e motivata giustificazione, a favore delle aziende sanitarie che necessitano di un volume superiore di prestazioni. Tale aumento dei volumi, necessario a soddisfare le esigenze assistenziali della ASL richiedente, deve essere compensato da una contestuale riduzione dei volumi non utilizzati dalle altre aziende sanitarie, considerando i dati a disposizione al primo gennaio dell anno in corso al momento della presentazione della domanda. di approvare che il procedimento di rilascio del parere di funzionalità, di cui al D.Lgs. n. 502/1992, all art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 ed all art. 7 della L.R. n. 10/2006, deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricezione dell istanza salvo quanto previsto in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni; di approvare che, con riferimento alle strutture, di cui all art. 8 ter, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 502/1992, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 10/11

11 continuativo o diurno per acuti o alle strutture sanitarie e sociosanitarie, di cui all art. 8 ter, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992, che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo, ambulatoriale o diurno, segnala la necessità di sospendere il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove strutture, ampliamento, trasformazione e modifica di strutture preesistenti, in relazione alle procedure di cui alla presente deliberazione, fatta eccezione per il trasferimento delle attività già accreditate, fino alla definizione del regolamento di attuazione della legge regionale n. 21 del Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità, la riorganizzazione della dotazione dei posti letto a livello regionale; di non concedere autorizzazioni alla realizzazione per le strutture di cui alla presente deliberazione (strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) anche in corso di verifica, fino all approvazione definitiva della presente deliberazione; di approvare che, per gli accreditamenti in scadenza l istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Sulla base dell istanza di rinnovo presentata e delle allegate dichiarazioni e certificazioni, può essere concesso un accreditamento temporaneo per un periodo massimo di 90 giorni esclusivamente mediante atto espresso (determinazione dirigenziale). La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell art. 7, comma 1, della L.R. n. 10 del Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Presidente Ugo Cappellacci 11/11

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