ISTITUTO TECNICO S. RUJU SSTE01000C
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1 ISTITUTO TECNICO S. RUJU SSTE01000C Istituto Tecnico, Indirizzo Chimica, Materiali, Biotecnologie- Articolazioni: Ambientale e Sanitario Istituto Professionale, Indirizzo Sociosanitario- Articolazioni: Sociosanitario e Odontotecnico Via Porcellana n.30, SASSARI tel: fax: MODALITA DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NORMATIVA e ESTRATTO POF A.S SCRUTINI DEL II QUADRIMESTRE NORMATIVA Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art. 4 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed è, comunque, espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi 1
2 del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. Art. 5 - Assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Art. 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 2
3 1/bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art. 7 - Valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai princìpi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9/bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5/bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. 3
4 Art. 9 - Valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4/ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Art Norme transitorie, finali e abrogazioni 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile
5 3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n
6 ESTRATTO POF A.S AGGIORNATO VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento è effettuata da tutti i docenti del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Essa è espressa in decimi e il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto unico. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. La valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento deve tener conto delle particolari situazioni di tali allievi e verrà formulata sulla base delle attività didattiche svolte e delle verifiche predisposte con gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi individuati dal Consiglio di Classe in sede di programmazione di classe. Il personale docente esterno e gli esperti dei quali si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l ampliamento e il potenziamento dell offerta formativa, compresi i docenti incaricati delle attività alternative all insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente al Consiglio di classe, tramite il coordinatore della classe, elementi conoscitivi sull interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno, attraverso la relazione finale che accompagna qualsiasi impegno didattico. In sede di scrutini quadrimestrali e finali il docente della disciplina propone per ogni studente il voto di profitto in base a un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre e a una valutazione complessiva dell impegno e dell interesse dimostrati nel percorso formativo. La proposta di voto di profitto dello scrutinio finale tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutini intermedi nonché dell esito delle verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero e di integrazione precedentemente effettuati. La frequenza assidua e la partecipazione concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell alunno. Il Consiglio di Classe, escludendo comunque l accettazione pura e semplice delle proposte di voto per semplice lettura dei risultati, assegna collegialmente il voto di profitto quadrimestrale o finale a ciascun alunno, inserendo le singole proposte dei docenti in un quadro unitario in cui si delinei un giudizio di merito basato sui seguenti elementi: Delle loro abilità di base, Della preparazione specifica della materia, Dell interesse e dell impegno dimostrati, Della partecipazione al dialogo educativo, Dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, tanto più apprezzabili quanto più era basso il livello di partenza, Dell assiduità nella frequenza, Dei risultati raggiunti dall intera classe, Degli obiettivi prefissati in sede di programmazione e di particolari situazioni personali e/o familiari che possono aver influito negativamente sul rendimento dell alunno Criteri di valutazione Il Collegio dei Docenti articolato in dipartimenti delibera: La corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione finale. I criteri per la promozione e la non promozione. 6
7 Strumenti per la valutazione La valutazione finale, oltre tutti i dati emersi dalla valutazione intermedia, tiene conto: Dell adeguatezza delle conoscenze e delle competenze specifiche Del metodo di studio e dell abitudine al lavoro continuativo. Della partecipazione attiva al dialogo educativo. Dell impegno. Del progresso raggiunto rispetto alla situazione iniziale. Di eventuali gravi situazioni personali accertate in modo inoppugnabile. Della regolarità della frequenza Della frequenza e valutazione riportata nell attività di Alternanza scuola-lavoro curricolare per le classi V post qualifica Corrispondenza fra i descrittori dell apprendimento e i voti. Nell osservazione e nella descrizione dei quattro descrittori fondamentali e cioè: le conoscenze raggiunte; le competenze acquisite; le abilità dimostrate; i comportamenti messi in atto. È necessario utilizzare delle definizioni che descrivano i diversi livelli di apprendimento. La valutazione finale è la combinazione dei livelli raggiunti in ciascuno dei descrittori presi in considerazione. A queste diverse combinazioni è fatto corrispondere, in via indicativa, un valore numerico cioè un voto. Per sintetizzare è stata elaborata la seguente tabella di riferimento, che mette in relazione gli elementi della valutazione con diversi livelli di voto. I voti sono espressi in decimi. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO. espressione in voti decimali VOTO DEFINIZIONE E Voto 1-2 impreparato Voto 3 scarsa preparazione Voto 4 Insuff. grave Voto 5 insuff. DESCRIZIONE Impreparazione generale Impegno inesistente Lavori consegnati in bianco Rifiuto di verifica orale Mancanza di impegno Gravissime lacune nei contenuti Povertà e confusione lessicale Non riesce a svolgere neanche compiti semplici Poco impegno Conoscenza frammentaria dei contenuti Difficoltà nell organizzare i dati e nel condurre un ragionamento logico Non riesce a stabilire rapporti di causa e effetto Impegno saltuario Difficoltà espositive Riesce a orientarsi se opportunamente guidato in percorsi semplici Incompleta conoscenza degli argomenti LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO NON RAGGIUNTO ( voto inferiore alla sufficienza) 7
8 Voto 6 suff. Voto 7 discreto Voto 8 buono Voto 9-10 ottimo Applicazione diligente Sostanziale conoscenza degli argomenti Esposizione corretta Riesce ad orientarsi autonomamente in percorsi semplici e guidato in quelli di media difficoltà Applicazione costante sostenuta da un adeguato metodo di studio Esposizione corretta che talvolta utilizza linguaggi specifici delle discipline Precisione nell individuazione di fatti e concetti Soddisfacente capacità di collegamento tra gli argomenti proposti Conoscenza completa dei contenuti arricchita da qualche spunto critico Esposizione organica, precisa e puntuale sul piano terminologico Capacità di cogliere e formulare problemi Capacità di analisi e sintesi autonome Preparazione approfondita, sicura e ricca di spunti critici Consapevolezza critica dei contenuti e uso autonomo dei metodi di lavoro appresi Esposizione ricca, variata e originale Capacità di confronto autonomo dei contenuti appresi con i valori e gli eventi della realtà Livello BASE Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali Livello INTERMEDIO Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite Livello AVANZATO Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli Valutazione del comportamento La valutazione del comportamento degli studenti si riferisce all area degli obiettivi educativi e in particolare al rispetto delle disposizioni vigenti e alla promozione di comportamenti coerenti con l assolvimento dei propri doveri e il corretto esercizio dei propri diritti. Tale valutazione ha una valenza educativa e formativa per cui verranno valorizzati e promossi i comportamenti positivi. La finalità è quella di favorire l acquisizione di una coscienza civile basata sul rispetto delle regole della vita sociale e della comunità scolastica. L attribuzione del voto di condotta nello scrutinio intermedio e finale è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe e mira a valutare la frequenza, l impegno, la partecipazione, la cooperazione, la correttezza e il rispetto delle regole della comunità scolastica indicate nel Regolamento di disciplina dell Istituto e nel patto di corresponsabilità fra scuola, famiglie e studenti. Per la valutazione del comportamento, sia in sede di scrutinio intermedio che in quello finale, si farà riferimento alla normativa vigente (art.7 del DPR n. 122 del 22/6/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia e D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007) e al Regolamento di Disciplina dell Istituto. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi, quindi concorre assieme alla valutazione degli apprendimenti alla valutazione complessiva dello studente e alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell ammissione all esame, sia alla definizione del credito scolastico per l individuazione della relativa banda di oscillazione. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell insieme dei comportamenti tenuti dallo stesso durante il corso dell anno. In presenza di infrazioni e sospensioni si terrà conto anche dell impegno successivo alle sanzioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare gli errori compiuti. 8
9 I criteri di valutazione per l attribuzione del voto sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata, nella quale vengono presi in considerazione gli indicatori: frequenza e puntualità; rispetto degli impegni scolastici; partecipazione al dialogo educativo e alla vita scolastica; rispetto delle regole e norme comportamentali; sanzioni disciplinari. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Completo disinteresse per le attività didattiche; scarso rispetto delle regole; comportamento scorretto 5 nel rapporto con insegnanti e/o compagni e personale Ata; assiduo disturbo delle lezioni; funzione negativa nel gruppo classe; numerose note per comportamento non adeguato sul registro di classe; gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni o ripetuti richiami o ammonizioni). Limitato interesse per le attività didattiche; non pieno rispetto delle regole; comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti e/o compagni e personale Ata; episodico disturbo delle lezioni; 6 funzione poco propositiva nel gruppo classe; presenza di note per comportamento non adeguato sul registro di classe; richiami o ammonizioni; frequenza scolastica irregolare (assenze e/o ritardi). n.b. in fase di attribuzione del credito scolastico, il 6 in condotta comporta il minimo previsto dalla banda di oscillazione. Comportamento accettabile e prevalentemente rispettoso delle regole; incostante interesse e 7 partecipazione saltuaria al dialogo educativo; modesto impegno nell assolvimento dei propri doveri scolastici; irregolarità nella frequenza con giustificazioni non tempestive e/o puntuali. 8 Comportamento corretto e rispettoso delle regole; interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo; assolvimento dei propri doveri scolastici; frequenza scolastica regolare. Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole della scuola; interesse e 9 partecipazione attiva al dialogo educativo; consapevolezza del proprio dovere, puntuale assolvimento dei propri doveri scolastici; frequenza scolastica assidua. Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole della scuola; vivo 10 interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo; consapevolezza del proprio dovere, puntuale assolvimento dei propri doveri scolastici; ruolo propositivo all interno della classe; frequenza scolastica assidua. Voto inferiore ai sei decimi L attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei decimi comporterà la non ammissione dello studente all anno successivo o agli esami di Stato. Tale valutazione può essere attribuita dal Consiglio di Classe nei confronti dell alunno al quale sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina degli studenti, e al quale si possano attribuire le seguenti responsabilità: comportamenti gravi per i quali è previsto l allontanamento dalla comunità scolastica e che violano la dignità e il rispetto della persona umana o costituiscono pericolo per l incolumità delle persone, recidiva, atti di violenza, episodi tali da generare allarme sociale (DPR 249/1998, commi 9 e 9-bis, introdotti dal DPR 235/2007). inosservanza dei propri doveri di studente in quanto a: frequenza, impegno, rispetto verso il personale scolastico, i compagni e il patrimonio della scuola, utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici (DPR 249/1998, art. 3, commi 1, 2, 5). mancato ravvedimento rispetto alle iniziative di recupero educativo messe in atto dal Consiglio di classe e mancato ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. L insufficienza in condotta deve essere debitamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di classe, in applicazione della L.241/90 e s.m.i. 9
10 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e/o ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL II CICLO Il Consiglio di Classe delibera il passaggio alla classe successiva degli allievi che, alla data dello scrutinio conclusivo(ii quadrimestre): abbiano riportato un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina(dpr 122/2009) conseguano un voto nel comportamento non inferiore a 6/10(DPR 122/2009) abbiano recuperato o colmato le lacune evidenziate nel primo quadrimestre, anche a seguito degli interventi di recupero positivamente seguiti. Il Consiglio di Classe a fronte di carenze non gravi delibererà la sospensione del giudizio per quegli alunni che presentino un quadro generale sufficiente, abbiano nel corso dell anno scolastico mostrato un atteggiamento positivo in tutte le discipline, si siano distinti per serietà e continuità nell impegno o abbiano fatto registrare progressi rispetto alla situazione di partenza. Per carenza non grave bisogna intendere che: non si tratti di insufficienza riportata costantemente durante l'anno scolastico; si tratti di insufficienza o insufficienze numericamente isolate nel contesto generale del profitto; si tratti di risultati non ancora sufficienti, numericamente non significativi, in discipline in cui nelle verifiche, nella frequenza delle attività di recupero e integrative e nel comportamento l alunno abbia fatto registrare rilevanti ed evidenti progressi. Gli alunni con sospensione del giudizio sono tenuti alla frequenza dei corsi di recupero curricolare e/o extracurricolare organizzati dalla scuola, se la famiglia non dichiara espressamente di non avvalersene nel caso di questi ultimi. Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di Classe, secondo il calendario che sarà stabilito dal Collegio dei Docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate con l assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe. Il Consiglio di classe, quindi, alla luce delle verifiche effettuate, formula il giudizio di merito e delibera l integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente. Essa, in caso di esito positivo, comporta l ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva, la risoluzione della sospensione del giudizio e, quindi, la pubblicazione, all albo dell Istituto, dei voti riportati in tutte le discipline, con l indicazione Ammesso/a. In caso di esito negativo, il relativo risultato viene pubblicato all albo con la sola indicazione Non ammesso/a. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede all attribuzione del punteggio del credito scolastico previsto. MODALITÀ DI VERIFICA E ASSENZE Limite di assenze per la validità dell anno (DPR N. 122/2009) Dall anno scolastico trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell anno scolastico di cui all articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n Tale disposizione prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le disposizioni della CM n.20, Prot. n del 4 marzo 2011, applicano la disciplina di cui all articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni, DPR 22 giugno 2009, n. 122, con le precisazioni di seguito: Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell anno scolastico, pongono chiaramente l accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. 10
11 La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. Monte ore annuale Sia l art. 2, comma 10, che l art. 14, comma 7, del d.p.r. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. Le istituzioni scolastiche, in base all ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. Personalizzazione del monte ore annuo L art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di orario annuale personalizzato. A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.p.r. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. L intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.p.r. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Deroghe L articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 11
12 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Comunicazioni allo studente e alla famiglia L istituzione scolastica comunica all inizio dell anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell anno; pubblica altresì all albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Nell anno scolastico in corso la scuola, salve restando le altre indicazioni contenute nella presente nota, definirà nella sua autonomia organizzativa modalità e tempi di comunicazione alle famiglie. Scrutinio finale Va, infine, ricordato che l art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all esame finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l ammissione alla classe successiva o all esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Pratica sportiva agonistica Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo studente, l integrazione. la partecipazione e la comunicazione, la quale va, comunque, intesa alla luce delle indicazioni fornite con la presente circolare. L orario di riferimento per la validità dell anno scolastico è quello curriculare obbligatorio relativo al monte ore annuale delle lezioni e non delle singole discipline, come segue: Orario annuale- calcolo sulla base di 33 settimane annuali Orario obbligatorio di N. ore di frequenza per la assenza validità dell anno consentite scolastico Prime classi 33 ore settimanali pari a annuali Dalla seconda 32 ore settimanali pari a alla quinta annuali Con delibera del Collegio docenti del 13 ottobre 2015 sono state definite le deroghe previste dall art.14 del DPR 122/2009 rispetto ai limiti delle assenze al fine della validità dell anno scolastico: Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: Motivi di salute: - terapie e/o cure programmate per GRAVI MOTIVI (es. patologie congenite/terapie salvavita, terapie e/o cure programmate per infortuni) - ricovero ospedaliero - cure e/o accertamenti diagnostici in day Hospital 12
13 - cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente - gravidanza - donazioni di sangue - profilassi patologie infettive (vaccinazioni) obbligatorie o opzionali Istanza della famiglia, documentata da apposita certificazione medica, sprovvista di diagnosi Motivi personali e/o di famiglia: - provvedimenti dell autorità giudiziaria - attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l assenza - gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado - lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il III grado - rientro nel paese di origine per motivi legali o familiari - trasferimento della famiglia - procedure concorsuali - cura dei fratelli minori in caso di gravi esigenze familiari(patologia del genitore; separazione del nucleo familiare) Istanza della famiglia, documentata da apposita autocertificazione Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente certificate dall Associazione Sportiva di appartenenza Attività per corsi ed esami per Albi Professionali, titoli culturali(es.certificazioni linguistiche, esami ECDL, esami presso Conservatorio) ed altro a giudizio insindacabile del consiglio di classe, richieste e certificate dall Ente competente Esami di ammissione a Università, Accademie, Armi dell Esercito Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base delle intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Uscita degli alunni a causa dei mezzi di trasporto documentate dall orario ufficiale e regolarmente autorizzate. Istanza della famiglia, documentata da apposita autocertificazione Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate. L accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: Entrate fuori orario Uscite in anticipo Assenze saltuarie per malattia Assenze per motivi familiari/personali non comprese nelle deroghe Astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni) Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate Non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari. 13
14 Non sono computate come ore di assenza: La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (a titolo esemplificativo, campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, presenze nei lavori della Consulta provinciale degli studenti) La partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi IV e V) con certificato di presenza La partecipazione volontaria a attività di orientamento universitario fuori sede con certificato di presenza(integrazione per delibera del Collegio docenti del 19/05/2016) Assenza in attività didattiche non curriculari/facoltative. Attività extrascolastica Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curriculare(uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro-stage, partecipazione a manifestazioni, attività di orientamento, ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento. 14
15 IL SISTEMA DEI CREDITI Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami più obiettivi in modo tale da valutare con maggiore precisione i risultati complessivi di ogni studente. Si tratta di un patrimonio di punti, che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell Esame di Stato con 25 punti su 100. Il punteggio del credito scolastico esprime il giudizio di ammissione per gli studenti che hanno frequentato l ultimo anno. CREDITO SCOLASTICO I punti di credito scolastico, che vengono attribuiti nelle classi III, IV e V e che concorrono a determinare il voto finale dell Esame di Stato, dipendono innanzitutto dalla media dei voti, compreso il voto attribuito al comportamento, riportati in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. La media dei voti riportati dà diritto ad un credito scolastico che può variare tra un punteggio minimo e un punteggio massimo all interno di una banda di oscillazione corrispondente, in applicazione del DM 99/2009. Il credito scolastico viene riconosciuto per le attività didattiche curricolari, desunto dalla media matematica dei voti, riferita ad una banda di oscillazione individuata dalla normativa vigente, come di seguito. Con delibera del Collegio docenti del 18/12/2015 il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della banda quando lo studente, oltre ad avere la sufficienza in tutte le discipline a giudizio dello stesso Consiglio, come previsto dal DPR 122/2009, art.4, c.5, riporti almeno DUE delle condizioni sotto elencate: media =/> di 0,5 punti rispetto alla media dei voti conseguita frequenza regolare partecipazione alle attività scolastiche curricolari ed extra curricolari, ivi compresi conferenze, seminari anche fuori regione, corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, concorsi attinenti le discipline di indirizzo credito formativo certificato riconosciuto dalla scuola e attinente al percorso di studi, purché a giudizio del Consiglio di classe l attività non abbia condizionato negativamente l ordinario impegno scolastico valutazione positiva e assidua partecipazione all attività di Alternanza scuola-lavoro curricolare per le classi III dal presente anno scolastico per effetto della L.107/2015 e opzionale per le classi IV e V. TABELLA A - D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 1 del D.M. 22 maggio 2007, n.42) Media dei voti Credito scolastico I anno Classe III II anno Classe IV M = < M = < M = < M = < M III anno Classe V NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun a.s. Ai fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente. Sempre ai fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore ai sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente,
16 alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). CREDITO FORMATIVO (D.M. N.49 DEL 24/02/2000) Viene riconosciuto per attività svolte all esterno della scuola e coerenti con il corso di studi, che concorrono alla formazione della personalità e che devono essere documentate attraverso regolare certificazione che ne attesti la durata e l eventuale valutazione. Con delibera del Collegio docenti del 18/12/2015 per il riconoscimento del credito formativo deve essere documentata almeno una delle seguenti attività: certificazioni per l apprendimento di lingua straniera L2 conseguite all esterno della scuola attività di volontariato esercitato per almeno un anno frequenza certificata di corsi di musica partecipazioni ad attività di compagnie teatrali e/o artistiche frequenza di corsi di informatica partecipazione ad attività sportiva agonistica attività lavorativa documentata coerente con il curriculum di studi partecipazione volontaria ai corsi previsti dal Progetto UNISCO, ivi compreso l esame finale, documentata con attestato rilasciato dalla Università di SASSARI(integrazione per delibera del Collegio docenti del 19/05/2016) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER L ASSOLVIMENTO DELL OBBLIGO D ISTRUZIONE Al termine del primo biennio devono essere certificate le competenze acquisite dagli studenti che hanno assolto l obbligo di istruzione, cioè che hanno frequentato per dieci anni nella scuola elementare, media e primi due anni delle superiori e che abbiano quindi compiuto il sedicesimo anno d età. La certificazione è basata sul grado di acquisizione delle competenze definite negli assi culturali di cui al DM 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione). Per la certificazione è utilizzato il modello, proposto dal MIUR e unico a livello nazionale attestante i saperi e le competenze raggiunti nelle varie aree disciplinari. Il certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale in ciascun asse culturale. Le valutazioni vengono espresse attraverso una scala articolata in tre livelli : base, intermedio e avanzato. Nel caso di risultati completamente negativi, è utilizzata la dicitura Livello base non raggiunto. ATTIVITÀ DI RECUPERO delle COMPETENZE e DEL DEBITO FORMATIVO L attività didattica, finalizzata a fornire a tutti gli studenti pari opportunità culturali e di autorealizzazione, si incentra sull individuazione dei saperi minimi, sull attività di sostegno e di recupero per consentire alle fasce di allievi in situazioni di svantaggio di colmare le carenze accertate. Tale attività può essere svolta in orario curricolare o può porsi come aggiuntiva rispetto agli interventi didattici attuati in orario curricolare dai singoli docenti(attività extracurricolare in orario pomeridiano). 16
17 Se consentito dalle risorse economiche disponibili, può anche data la possibilità agli studenti capaci e meritevoli di valorizzare i propri talenti mediante attività di approfondimento. Gli studenti che riportano un debito formativo sia al I che al II quadrimestre, in applicazione del DM 80/2007 e della OM 92/2007, sono tenuti alla frequenza degli interventi, sia attuati in itinere durante l attività didattica curricolare, sia in corsi extracurricolari in orario pomeridiano; qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero extracurricolare organizzate dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza. Nei confronti degli studenti per i quali, alla conclusione dell attività didattica con gli scrutini del II quadrimestre, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione alla classe successiva, il Consiglio di classe procede all attribuzione del debito formativo e al rinvio della formulazione del giudizio finale con uno scrutinio integrativo. La scuola comunica alle famiglie per iscritto le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella /nelle discipline nelle quali l alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente sono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Il Consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l ammissione dell alunno alla frequenza della classe successiva. I corsi di recupero verranno organizzati dalla scuola sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, individuando le discipline di base e di indirizzo e gli alunni destinatari, prioritariamente, fra quelli con gravi insufficienze. Nell impossibilità di procedere a corsi di recupero in orario extracurriculare, la scuola attiva le procedure didattiche più utili, come la pausa didattica per l attuazione del recupero in itinere nel corso dell ordinaria attività didattica in orario antimeridiano. 17
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