NORME PER LA GESTIONE DELLE AREE FORESTALI
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- Enrichetta Pace
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1 NORME PER LA GESTIONE DELLE AREE FORESTALI Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale esistente e per una corretta attività selvicolturale, la Regione ha emanato un preciso Regolamento (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale o PMPF), del quale riportiamo qui sotto alcuni punti salienti. Le PMPF impongono la richiesta di Autorizzazioni o di Comunicazioni per eseguire i interventi in aree forestali e devono essere conosciute ed osservate da tutti coloro che hanno a che fare con i boschi (proprietari, conduttori, affittuari, ecc.), anche se una rapida lettura può essere utile a tutti: è un modo per sapere quali sono gli strumenti dell uomo per preservare il bosco e gli ambiti naturali, e quindi, in qualche misura, anche la montagna. Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale hanno quindi come scopo la valorizzazione dell ambiente e delle aree forestali mediante un razionale utilizzo, la salvaguardia ed il miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, ricreativi e produttivi del bosco, attraverso forme di governo e trattamenti che meglio favoriscono la tutela, lo sviluppo e la produttività dei boschi in relazione alle esigenze sociali attuali. A tali norme devono attenersi tutti coloro che intendono effettuare interventi di taglio di finale (utilizzazione), di conversione, di trasformazione, di potatura, di ripulitura o di qualsiasi altro intervento in tutte le aree boscate dovunque collocate, anche nelle zone non soggette a vincolo idrogeologico (R.D. n del 1923). Le competenze amministrative relative alla applicazione delle P.M.P.F. spettano agli Enti delegati in materia forestale, che sono le Unioni dei Comuni Montani riconosciute dalla Regione per i territori montani e le Amministrazioni Provinciali per i territori classificati non montani, ( mentre il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di vigilanza e di polizia sul territorio, spetta al Corpo Forestale dello Stato e a tutti gli altri organi preposti dalla legge. ATTENZIONE! Per la segnalazione di incendi boschivi è operativo 24 ore su 24 il numero verde gratuito del Corpo Forestale dello Stato in Emilia-Romagna oppure 1515 PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 182 IN DATA , RATIFICATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON PROPRIO ATTO N IN DATA ( PROCEDURE AMMINISTRATIVE Per l esecuzione di tutti gli interventi su qualsiasi area forestale (utilizzazione, potatura, ripulitura, ecc...), gli interessati devono darne Comunicazione 30 giorni prima, o chiedere specifica Autorizzazione all Unione dei Comuni dell Appennino bolognese. Quando la normativa prevede la presentazione di uno specifico progetto (interventi in aree con pendenza superiore al 100%, in ambito di consolidamento, recupero castagneti abbandonati, ecc), questo deve essere firmato da un tecnico forestale iscritto all apposito albo. I moduli per le Comunicazioni e/o le Autorizzazioni sono disponibili, oltre che su questo sito, presso gli uffici dell Unione dei Comuni, i Comuni membri, i Comandi Stazione del C.F.S. Dal 1 ottobre 2007 per gli interventi che ricadono all'interno del territorio di un parco regionale (Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Storico di Monte Sole) all istanza di intervento devono essere allegati il preventivo parere del Parco e la Valutazione di Incidenza dell'intervento quando dovuta per interventi superiori ad 1 ettaro di superficie, sempre rilasciati dall Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiersità Emilia orientale.
2 Inoltre sempre dal 1 ottobre 2007 per tutti gli interventi che ricadono nelle aree dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o delle Zone a Protezione Speciale (ZPS), se superiori ad 1 ettaro di superficie alla richiesta di intervento deve essere allegato il modulo di pre-valutazione di incidenza degli interventi, predisposto dalla Regione Emilia Romagna. Si ricorda inoltre che è obbligatorio allegare ai moduli la fotocopia di un documento di identità valido e la planimetria catastale aggiornata, con l'indicazione dell'area di intervento. In caso di domande incomplete, l'ufficio provvederà alla sospensione oltre i termini previsti dalla legge, fino ad acquisizione dei documenti mancanti. Riassumendo, si riporta in seguito l'elenco di tutti i dati e dei documenti necessari per presentare la domanda di taglio (info.pdf ) Per ogni informazione telefonare allo 051/ AREE FORESTALI INTERESSATE Ai fini delle P.M.P.F. sono definite aree forestali: il bosco comunemente inteso: aree con vegetazione arborea diffusa di origine naturale o artificiale, le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano una estensione minima di mq , un altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m; il boschetto: aree con formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive; la componente arborea con altezza superiore a 5 m, deve esercitare una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a mq ; l arbusteto, il cespuglieto, la formazione a macchia: aree con formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea": aree ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali (radure, vuoti, ecc.) all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc. ) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco. I castagneti da frutto" : aree caratterizzate dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti. I "rimboschimenti": impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione. "formazione vegetale lineare": qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l' altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.
3 Non sono pertanto inclusi nelle aree forestali: l arboricoltura specializzata da legno; i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale; i parchi e giardini urbani, pubblici e privati; i filari di piante. COMUNICAZIONE: La Comunicazione (ex art. 3 PMPF) va presentata nei casi di: taglio dei boschi cedui a regime di regolare conduzione (= legna da ardere); lavori di miglioramento dei pascoli; taglio di fustaie e di cedui coniferati su superfici inferiori a 2 Ha; diradamenti in fustaie e conversioni all altofusto coltivazione alberi di Natale; potature, ripuliture e sfolli. AUTORIZZAZIONE: Quando serve Occorre invece richiedere l Autorizzazione (ex art. 2 PMPF) per interventi di: taglio dei cedui, dei cespuglieti e degli arbusteti con superficie accorpata superiore a 6 Ha, su pendenze maggiori al 100% e negli ambiti di consolidamento dei centri abitati; taglio dei cedui invecchiati; taglio delle fustaie, su superficie superiore a 2 Ha accorpati; conversione dei cedui castanili in castagneto da frutto; trasformazione dei terreni saldi in lavorati; pascolo del bestiame fuori del periodo consentito e in aree forestali e terreni degradati TAGLIO DEI BOSCHI CEDUI I tagli sono consentiti per il faggio dal 16/9 al 15/5, per le altre latifoglie dal 1/10 al 15/4 di ogni annualità, con il rilascio di una adeguata dotazione di matricine che può essere aumentata con parere dell Ente competente. Le matricine devono avere diametro minimo di cm. 15 a m. 1,30 da terra e devono essere scelte tra le migliori piante da seme e/o polloni, con chiome espanse e in buone condizioni fitosanitarie. L assenza di matricine di dimensioni adeguate pregiudica il taglio del ceduo. Gli attuali turni minimi (età) per il taglio dei boschi cedui sono: 28 anni per il faggio, 20 anni per querce e carpino, 10 anni per castagno, salici ecc. Nei boschi cedui non tagliati per un periodo maggiore o uguale ad una volta e mezzo il turno (cedui definiti invecchiati), è favorita la conversione all alto fusto, mentre per l eventuale utilizzazione del ceduo dovrà essere richiesta Autorizzazione. TAGLIO DELLE FUSTAIE Nei casi in cui la superficie sia superiore a 2 Ha è necessario presentare la richiesta di Autorizzazione dotata di adeguato progetto. In caso di diradamenti e tagli intercalari vale invece il semplice procedimento comunicativo (art. 3 PMPF), salvo diverse e particolari specifiche dell Ente delegato.
4 TUTELA FITOSANITARIA Per il trattamento dei boschi danneggiati per errata o mancata gestione, l Unione dei Comuni può emanare specifiche prescrizioni che il proprietario è tenuto ad attuare. Quando in un bosco si sviluppa un infestazione di parassiti, il proprietario (o possessore) è obbligato a darne notizia alla Regione e/o alle strutture locali del C.F.S. e ad attuare gli interventi di lotta antiparassitaria prescritti. PRODOTTI DEL TAGLIO L allestimento dei prodotti del taglio ed il loro sgombero dai boschi deve avvenire entro il termine consentito per il taglio e comunque non oltre i trenta giorni dal termine predetto o dal termine dei lavori, liberando dai residui gli alvei, le strade, piste, mulattiere, ecc. STRADE E PISTE FORESTALI Gli interventi di apertura, allargamento, manutenzione e ripristino di strade, piste forestali (larghezza max m. 3,5) e mulattiere che comportino movimento terra, devono essere autorizzati con diverso procedimento dall Unione dei Comuni ai sensi della L.R. 3/99. E vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, saldi, pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, fatto salvo per attività agro-silvo-pastorali, vigilanza, soccorso, protezione civile e realizzazione di opere pubbliche. PREVENZIONE INCENDI E vietato a chiunque accendere fuochi all aperto nelle aree boscate, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m. dai loro margini esterni. Durante il periodo dichiarato di Grave pericolosità per gli incendi boschivi, tale distanza aumenta a 200 m dal margine delle aree forestali. E permesso l abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori di potatura dei castagneti da frutto dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del C.F.S. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità valgono norme più restrittive (verificabili di volta in volta presso le Unioni dei Comuni o i Comandi Stazione del C.F.S.), che regolano anche l uso dei motori, di attrezzature atte a produrre fiamma, nonché ogni altra operazione che possa creare pericolo diretto o indiretto, immediato o mediato, di incendio. E SEMPRE VIETATO: lo sradicamento delle ceppaie (salvo per l arboricoltura da legno e per i castagneti da frutto); la conversione dell alto fusto e dei castagneti da frutto in ceduo semplice; il rilascio di matricine di diametro inferiore a cm. 15 (a m. 1,30 da terra); la raccolta dello strame e di terriccio; il taglio o estirpazione di arbusti (salvo rovi, vitlaba e felci) senza autorizzazione, per motivi non colturali; il transito e la sosta dei veicoli a motore fuori dalle aree predisposte ed attrezzate. Nelle aree comprese negli ambiti a Parco e/o Riserva Naturale Regionale, possono valere particolari norme più restrittive. Quando il taglio risulti in palese contrasto con le norme delle PMPF in violazione dell art. 1 della Legge 431/1985 e s.m.i., dovrà essere informata l Autorità Giudiziaria. RICORDA... Pur informando delle principali novità introdotte dalle vigenti PMPF, questa pagina non può, per ovvie ragioni di spazio, essere esauriente sull argomento trattato; ulteriori chiarimenti ed informazioni possono essere reperibili sul sito ( della Regione Emilia-Romagna, oppure richiesti agli Enti competenti in materia, relativamente ai territori di
5 rispettiva competenza e di seguito riportati: REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO PAESAGGIO, PARCHI E PATRIMONIO NATURALE TEL. 051/ UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE VERGATO TEL. 051/ COORDINAMENTO PROV.LE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI BOLOGNA TEL. 051/ COMANDO STAZIONE C.F.S. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI TEL. 0534/91410 COMANDO STAZIONE C.F.S. DI GAGGIO MONTANO TEL. 0534/37897 COMANDO STAZIONE C.F.S. DI LIZZANO IN BELVEDERE TEL. 0534/51089 COMANDO STAZIONE C.F.S. DI PORRETTA TERME TEL. 0534/22005 COMANDO STAZIONE C.F.S. DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO TEL. 0534/95032 COMANDO STAZIONE C.F.S. DI VERGATO TEL. 051/911086
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