7.1 INTRODUZIONE. 7. Dispositivi di Protezione Individuale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "7.1 INTRODUZIONE. 7. Dispositivi di Protezione Individuale"

Transcript

1 7.1 INTRODUZIONE Questo capitolo si propone di fornire informazioni sui DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, riportando tabelle per una scelta oculata e schemi per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di tali attrezzature (vedi Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ), facendo una suddivisione in categorie, notizie sugli obblighi di uso, sui vari requisiti per il DPI più appropriato (vedi 7.8 Obbligo di uso ) (vedi 7.9 Requisiti ). Per quanto riguarda i DPI per le varie parti del corpo si rimanda al progetto dedicato esclusivamente a questo argomento pubblicato nel 2010 da Impresa Sicura - Progetto DPI e consultabile gratuitamente sempre nei siti di Eber, Ebam, INAIL, Regione Emilia-Romagna e Regione Marche, sostenitori di questa campagna per la sicurezza nel lavoro. In particolare potrete avere approfondite indicazioni consultando: Progetto DPI - Capitolo 3 Dispositivi di Protezione della testa Progetto DPI - Capitolo 4 Dispositivi di Protezione dell udito Progetto DPI - Capitolo 5 Dispositivi di Protezione degli occhi e del viso Progetto DPI - Capitolo 6 Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie Progetto DPI - Capitolo 7 Dispositivi di Protezione per le mani e le braccia Progetto DPI - Capitolo 8 Dispositivi di Protezione dei piedi Progetto DPI - Capitolo 9 Dispositivi di Protezione del corpo Progetto DPI - Capitolo 10 Dispositivi di Protezione contro la caduta dall alto. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 547

2 7.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine. La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete non solo la responsabilità dell effettuazione del processo di valutazione ma anche l elaborazione del documento di valutazione dei rischi Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) Si ricorda che nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all art e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 548

3 2. Dispositivi di protezione i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Così come disposto al comma 1, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall uso degli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Analizza e Valuta rischi non evitabili Aggiorna la scelta quando interviene variazione significativa negli elementi di valutazione Definisci le caratteristiche DPI Raffronta caratteristiche definite dei DPI e con quelli disponibili sul mercato Ricerca DPI disponibili sul mercato Si ricorre quindi all uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi residui (vedi Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ), prevalentemente di natura igienicoambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. La parola individuale significa che l indumento, al momento dell uso, protegge la singola persona. Il DPI copre o sostituisce l abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è indossato, come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche tenuto in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quindi, una azione attiva da parte del lavoratore. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 549

4 2. Dispositivi di protezione Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale RISCHI FISICI MECCANICI Cadute dall alto Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, tagli, abrasioni Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello Testa Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Parti del corpo Arto superiore Arto inferiore Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Varie Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero RISCHI FISICI TERMICI ELETTRICI RADIAZIONI RUMORE Calore e fiamme Freddo Non ionizzanti Ionizzanti Testa Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Parti del corpo Arto superiore Arto inferiore Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Varie Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 550

5 2. Dispositivi di protezione Parti del corpo Testa Arto superiore Arto inferiore Varie Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero Polveri e fibre RISCHI CHIMICI AEROSOL LIQUIDI GAS, Fumi Nebbie Immersioni Getti, VAPORI schizzi RISCHI BIOLOGICI Parti del corpo Testa Arto superiore Arto inferiore Varie Cranio Udito Occhi Vie respiratorie Volto Testa Mano Braccio (parti) Piede Gamba (parti) Pelle Tonco/Addome Apparato Gastrointestinale Corpo intero Batterie patogene Virus patogeni Funghi produttori di micosi Antigeni biologici non microbici Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 551

6 7.3 ATTRIBUZIONE E USO APPROPRIATO DEI DPI La completezza, concretezza e correttezza della valutazione dei rischi, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando. I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristiche tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai rischi residui sia delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi, e possono essere così schematicamente elencati: Elenco indicativo e non esauriente del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. All. VIII Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie). Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). Dispositivi di protezione dell udito Palline e tappi per le orecchie. Caschi (comprendenti l apparato auricolare). Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l industria. Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. Dispositivi di protezione Occhiali a stanghette. degli occhi e del viso Occhiali a maschera. Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. Schermi facciali. Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). Dispositivi di protezione Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. delle vie respiratorie Apparecchi isolanti a presa d aria. Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. Scafandri per sommozzatori. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. Guanti a sacco. Ditali. Manicotti. Fasce di protezione dei polsi. Guanti a mezze dita. Manopole. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 552

7 3. Attribuzione e uso appropriato dei DPI Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell addome Dispositivi dell intero corpo - Indumenti di protezione - Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. Scarpe con protezione supplementare della punta del piede. Scarpe e soprascarpe con suola anticalore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti. Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche. Zoccoli. Ginocchiere. Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede. Ghette. Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione). Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.). Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche. Giubbotti termici. Giubbotti di salvataggio. Grembiuli di protezione contro i Raggi X. Cintura di sicurezza del tronco. - Attrezzature di protezione contro le cadute. Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento). Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). - Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute). Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.). Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche. Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi. Indumenti di protezione contro il calore. Indumenti di protezione contro il freddo. Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Indumenti antipolvere. Indumenti antigas. Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti. Coperture di protezione. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 553

8 7.4 QUANDO SONO NECESSARI I DPI Le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, in quanto i rischi non possono essere evitati con altri mezzi possono essere, anche se in maniera indicativa e non esauriente, così elencati (All. VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): Protezione del piede Protezione degli occhi o del volto Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. Lavori su impalcatura. Demolizioni di rustici. Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature. Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. Lavori su tetti. Lavori su ponti d acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici. Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche. Lavori di trasformazione e di manutenzione. Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura. Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica. Lavorazione e finitura di pietre. Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura. Manipolazione di stampi nell industria della ceramica. Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell industria della ceramica. Lavori nell industria della ceramica pesante e nell industria dei materiali da costruzione. Movimentazione e stoccaggio. Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve. Costruzioni navali. Smistamento ferroviario. Lavori sui tetti. Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. Attività su e con masse molte fredde o ardenti. In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. Lavori di saldatura, molatura e tranciatura. Lavori di mortasatura e di scalpellatura. Lavorazione e finitura di pietre. Uso di estrattori di bulloni. Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti. Fucinatura a stampo. Rimozione e frantumazione di schegge. Operazioni di sabbiatura. Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. Impiego di pompe a getto liquido. Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse. Lavori che comportano esposizione al calore radiante. Impiego di laser. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 554

9 4. Quando sono necessari i DPI Protezione del capo (protezione del cranio) Protezione del tronco, delle braccia e delle mani Protezione dell udito Elmetti di protezione Indumenti protettivi Indumenti protettivi difficilmente infiammabili Grembiuli imperforabili Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione. Lavori su ponti d acciaio, su opere edili in strutture d acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche. Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera. Lavori in terra e in roccia. Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile. Uso di estrattori di bulloni. Brillatura mine. Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori. Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie. Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte. Costruzioni navali. Smistamento ferroviario. Macelli. Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un esposizione al calore. Lavorazione di vetri piani. Lavori di sabbiatura. Lavori in impianti frigoriferi. Lavori di saldatura in ambienti ristretti. Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. Lavori che comportano l uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. Saldatura. Fucinatura. Fonditura. Bracciali Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. Guanti Saldatura. Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine. Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a maglia Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli. metallica Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione. Sostituzione di coltelli nelle taglierine. Otoprotettori Lavori nelle vicinanze di presse per metalli. Lavori che implicano l uso di utensili pneumatici. Attività del personale a terra negli aeroporti. Battitura di pali e costipazione del terreno. Lavori nel legname e nei tessili. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 555

10 4. Quando sono necessari i DPI Protezione delle vie respiratorie Indumenti fosforescenti Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza) Autorespiratori Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. Lavoro nella zona di caricamento dell altoforno. Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno. Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti. Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri. Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione. Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell ambito della rete fognaria. Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. Lavori su impalcature. Montaggio di elementi prefabbricati. Lavori su piloni. Attacco di sicurezza con corda Protezione dell epidermide Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru. Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori. Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione. Lavori in pozzi e in fogne. Manipolazione di emulsioni. Concia di pellami. È importante ricordare le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (vedi Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ). Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 556

11 4. Quando sono necessari i DPI Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Protezione dei capelli Protezione del capo Protezione degli occhi Protezione delle mani Protezione dei piedi Protezione delle altre parti del corpo Cinture di sicurezza Maschere respiratorie I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l azione prolungata dei raggi del sole. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la caviglia). I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori. Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. All. VIII, punto 4, riporta indicazioni non esaurienti ma certamente utili per la valutazione dei Dispositivi di Protezione Individuale: 1) Elmetti di protezione per l industria. 2) Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso. 3) Otoprotettori. 4) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 5) Guanti di protezione. 6) Calzature per uso professionale. 7) Indumenti di protezione. 8) Giubbotti di salvataggio per l industria. 9) Dispositivi di protezione contro le cadute dall alto. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 557

12 7.5 NON COSTITUISCONO DPI Si ricorda che non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico (caschi, scudi, ecc); d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.); g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro: le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l umidità, l acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.). Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 558

13 7.6 LA SCELTA DEI DPI Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più comodo. La normativa dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...) nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli attivamente e prevenire il non utilizzo. Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare il buon esempio sia per dimostrare la condivisione della scelta, e quindi anche del disagio. Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore. Analizza e Valuta rischi non evitabili Verifica nel tempo dell adeguatezza e della idoneità Scelta definitiva Aggiorna la scelta quando interviene variazione significativa negli elementi di valutazione Definisci le caratteristiche DPI Acquisizione dotazione Scelta DPI ritenuti idonei Raffronta caratteristiche definite dei DPI e con quelli disponibili sul mercato Ricerca DPI disponibili sul mercato Collegamento a norme armonizzate Verifica norme armonizzate o di buona tecnica L informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno strumento educativo che assieme alla formazione e l addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigionamento (vedi 7.11 Regole interne di approvvigionamento ). Relativamente ai comportamenti d uso, si evidenzia che così come quelli scorretti andrebbero ripresi, quelli corretti andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento stesso. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 559

14 7.7 DEFINIZIONE Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 D. Lgs. 81/08, articoli ) di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (vedi appendice 2 D. Lgs. 81/08 - All. VIII - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale ) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Dispositivo di Protezione individuale I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE Prima categoria Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 560

15 7. Definizione Terza categoria Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nella progettazione deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non superiore a -50 C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; h) i caschi e le visiere per motociclisti. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 561

16 7.8 OBBLIGO DI USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I DPI devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. Devono essere indossati anche in caso di emergenza o di esposizione anomala non prevedibile, e non possono essere alternativi ai sistemi di protezione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria prima categoria seconda categoria terza categoria SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.) I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.). Fanno parte della segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (vedi Segnale ) adottata dal datore di lavoro che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. L adozione di specifica segnaletica è una componente delle misure di sicurezza, un mezzo efficace per la prevenzione, ma certamente non esaustivo SEGNALE a) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 562

17 8. Obbligo di uso b) Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo. c) Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo. d) Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento. e) Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. f) Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e). Tipologia di cartellonistica COLORE FORMA SIGNIFICATO INDICAZIONI Rosso Divieto È mostrato un comportamento vietato Antincendio Indicano l ubicazione e la tipologia dell attrezzatura antincendio Giallo o giallo-arancio Avvertimento Avvertono di usare cautela Azzurro Prescrizione Informano i lavoratori di obblighi d uso di dpi e di particolari comportamenti Verde Salvataggio o soccorso Indicano l ubicazione e la tipologia dei dispositivi di emergenza I SEGNALI SONO CONTENUTI NEI CARTELLI Si intende per: cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera precedente e che fornisce indicazioni complementari; colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; simbolo o pittogramma: un immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 563

18 7.9 REQUISITI I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 D. Lgs. 475/92 ) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 ). I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza, suddivisibili in: 1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi Innocuità dei DPI ); b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi Principi di progettazione ); c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità (vedi Fattori di comfort e di efficacia ); d) corredati da nota informativa (vedi Nota informativa del fabbricante ). 2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI (vedi appendice 3 D. Lgs. 475/92, punto 2 ) 3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE (vedi appendice 3 D. Lgs. 475/92, punto 3 ) Principi di progettazione Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d impiego cui sono destinati, l utilizzatore possa svolgere normalmente l attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. Livelli e classi di protezione Livelli di protezione quanto possibili elevati. Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all atto della progettazione è quello al di là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l esposizione al rischio o il normale svolgimento dell attività. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio. Qualora le diverse condizioni d impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate Innocuitá dei DPI Ovvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo autogeni. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili d impegno. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 564

19 9. Requisiti Materiali costitutivi appropriati I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l igiene o la salute dell utilizzatore; devono quindi essere fabbricati con materiali con dimostrata idoneità chimica quale tessuti, materie plastiche, cuoio. Si ricorda che nella normale condizione di utilizzo i materiali non devono rilasciare né deteriorarsi al punto di liberare sostanze classificate come cancerogene, mutagene, teratogene (tossiche per il ciclo riproduttivo), tossiche, allergeniche o nocive. Al fine di garantire l igiene dell utilizzatore À importante porre molta attenzione all eventuale presenza d impurità, plastificanti, pigmenti e tinture, questi ultimi sia per la natura chimica sia per la resistenza alla sudorazione. I materiali dovrebbero avere una bassa resistenza al vapor acqueo e/o un elevata permeabilità all aria e/o deve essere sufficientemente ventilato in modo da minimizzare la scomodità e lo stress termico. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l utilizzatore durante l impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare un irritazione eccessiva o delle ferite. Ostacoli massimi ammissibili per l utilizzatore I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all origine di gesti che possano mettere in pericolo l utilizzatore o altre persone Fattori di comfort e di efficacia Adeguamento dei DPI alla morfologia dell utilizzatore. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l utilizzatore li possa indossare nel modo più comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. Leggerezza e solidità di costruzione I DPI devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d impiego prevedibili. Compatibilità necessaria tra i DPI che devono essere indossati simultaneamente dall utilizzatore. I modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello diverso. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 565

20 9. Requisiti Assolutamente necessaria la valutazione dell idoneità ovvero non idoneità all utilizzo da parte del lavoratori dei DPI. In particolare: uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori; reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie; uso di calzature rigide per incompatibilità motoria. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE Principi Innocuità dei DPI Fattori di Comfort Nota Informativa di progettazione e di Efficacia In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 566

21 7.10 SCELTA I dispositivi devono essere: adeguati ai rischi risultanti nella valutazione, (vedi Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ) da cui si evinca che gli stessi non possono essere evitati con altri mezzi, scelti in base alle informazioni e alle norme d uso (vedi Norme UNI - Ambito generale ) fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di: Entità del rischio, Frequenza dell esposizione al rischio, intendendo per entità sia l aspetto qualitativo che quantitativo, Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, Prestazioni del DPI. Inoltre devono essere: muniti del marchio CE. Si ricorda, infatti, che è consentita l immissione sul mercato di componenti non muniti della marcatura CE solo se sono destinati a essere incorporati in altri dispositivi di protezione, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non muniti del marchio purché uno specifico cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull imballaggio. È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE. In caso d intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, è aggiunto il suo numero d identificazione (vedi schema Marcatura ). Simbolo grafico di conformità alla marcatura CE. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 567

22 10. Scelta CATEGORIA DPI CERTIFICAZIONE 1 Categoria DPI di progettazione semplice atti a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore (autocertificazione) 2 Categoria DPI che non rientrano nelle altre due Conformità CE + attestato di certificazione CE rilasciato da Organo notificato 3 Categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente Certificazione come sopra + controllo della produzione da Organo competente corredati da nota informativa (vedi Nota informativa del fabbricante ) redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua italiana o comunque nella lingua comprensibile dal lavoratore; queste istruzioni d uso sono una sorta di carta d identità del DPI nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l identificazione e il corretto uso. Pittogramma: indica la necessità di consultare attentamente la nota informativa. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 568

23 10. Scelta D. LGS. 81/2008 ALLEGATO VIII (vedi Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale ) AMBITO GENERALE NORMA UNI UNI EN 13921* TITOLO Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa. Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici *Da Comunicazione della Commissione nell ambito dell applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Testo rilevante ai fini del SEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) Gazzetta ufficiale n. C 281 del 23/11/ NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE La nota informativa è un requisito essenziale di salute e di sicurezza. È preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato. Deve contenere, oltre al nome e all indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: Il richiamo alla lettura delle istruzioni d uso. L identificazione del Dispositivo di Protezione Individuale: denominazione commerciale ovvero altro sistema ugualmente efficace. La descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale, completata con eventuali disegni/fotografie/ecc. Le istruzioni d impiego: devono essere rese comprensibili sia gli elementi sia le indicazioni indispensabili al fine dell uso corretto, quali: tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o sono parziali; eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la loro compatibilità; modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie; modo e sequenze per l effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera), anche tramite disegni/fotografie; descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido della scarpa antinfortunistica); ecc. Le istruzioni di deposito: devono essere riportati tutti gli elementi e le indicazioni da applicare al fine del corretto immagazzinamento, quale ad es.: lontananza da fonti di calore; condizioni ambientali particolari; evitare schiacciamenti; ecc. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 569

24 10. Scelta Le istruzioni di pulizia, di manutenzione e di disinfezione: devono essere chiarite le modalità e le limitazioni per l adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso, specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe essere indicata, può essere: ordinaria: svolta direttamente dall utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno con l ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate; straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza. La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l assenza della stessa potrebbe compromettere l efficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa, la tutela giuridica. Le istruzioni di smaltimento: sono riportate indicazioni sulle modalità di smaltimento (es: incenerimento, seppellimento in discarica). L eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante. Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI, che sono i valori che il fabbricante s impegna a garantire. Le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione, con il significato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso. Le caratteristiche tecniche, riportando gli elementi di rilevante importanza al fine della corretta scelta, quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d uso specifiche, limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc. Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati: si devono descrivere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio, e le procedure da seguire al fine della verifica dell efficienza dell insieme. Le caratteristiche dei pezzi di ricambio, quali ad es. i codici d identificazione o a barre, part number, ecc. devono essere elencate al fine della precisa identificazione. La data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti: se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d invecchiamento, causato anche al periodo d immagazzinamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. La durata: se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all acquirente o all utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, d impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell invecchiamento provocato dall applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest ultimo deve fornire l indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto in commercio e obbligatorio posizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggioo genrico) che li contiene. Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI. Il significato della marcatura: quando, oltre alla marcatura CE, sono presenti altri elementi necessari al fine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica, pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione, ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all interno delle imprese. 570

ALLEGATO IX SCHEMA INDICATIVO PER L INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUAL

ALLEGATO IX SCHEMA INDICATIVO PER L INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUAL ALLEGATO IX SCHEMA INDICATIVO PER L INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUAL ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI

Dettagli

ALLEGATO X (art. 65, comma 1) 1. Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di dispositivi di protezione individuale

ALLEGATO X (art. 65, comma 1) 1. Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di dispositivi di protezione individuale ALLEGATO X (art. 65, comma 1) 1. Schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di dispositivi di protezione individuale 2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di

Dettagli

Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento

Dettagli

D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)

D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) I dispositivi di protezione individuale Il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 resta inalterato rispetto Al D.Lgs. 626/94, il quale trova corrispondenza nel Titolo IV della stessa Definizioni (art.

Dettagli

ALLEGATO I: SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ALLEGATO I: SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L allegato I della Direttiva 89/656/CEE presenta un elenco dei rischi che possono presentarsi nelle varie tipologie di lavoro. Tale allegato/inventario risulta utile nell identificazione dei pericoli,

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Sono qualsiasi

Dettagli

LAVORI IN QUOTA D.P.I. 3A CATEGORIA. Corso di formazione

LAVORI IN QUOTA D.P.I. 3A CATEGORIA. Corso di formazione LAVORI IN QUOTA D.P.I. 3A CATEGORIA Corso di formazione Quadro normativo Articolazione del corso 1. Quadro normativo 2. Responsabilità e procedure 3. Analisi e Valutazione del rischio nei lavori in quota

Dettagli

1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 1. specifici 1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine. La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata

Dettagli

VII lezione. Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - VII lezione AA 2017/2018- Ing. Renzo Simoni

VII lezione. Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - VII lezione AA 2017/2018- Ing. Renzo Simoni Corso di Programmazione e Costi della Progettazione Edilizia in Sicurezza VII lezione Contenuti della Lezione Il Titolo III Capo II del d.lgs. 81/08: Uso dei dispositivi di protezione individuale Ing.

Dettagli

Salute e Sicurezza sul lavoro - 3

Salute e Sicurezza sul lavoro - 3 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato Biologia generale e Chimica biologica Modulo didattico: Organizzazione di laboratorio e Sicurezza Salute e Sicurezza sul lavoro - 3 D.P.I.

Dettagli

DPI E RISCHIO INFORTUNISTICO

DPI E RISCHIO INFORTUNISTICO DPI E RISCHIO INFORTUNISTICO PROTEZIONE DELLE MANI, DEI PIEDI T.d.P. Adriano Cunial SPISAL Az. U.L.SS. N. 8 - Asolo Treviso, 11 marzo 2015 Auditorium S.Artemio LABORATORIO FALEGNAMERIA 2015 INQUADRAMENTO

Dettagli

ARGOMENTO TESI: 1 di 10 LAUREANDO/DOTTORANDO RELATORI

ARGOMENTO TESI: 1 di 10 LAUREANDO/DOTTORANDO RELATORI Via F. Marzolo, 9 - I 35131 Padova tel +39 049 8275424 fax +39 049 8275446 C.F 80006480281 - P.IVA 007 42430283 ARGOMENTO TESI: PIANO PER LA SICUREZZA PER LE ATTIVITA CONNESSE ALLA SPERIMENTAZIONE LAUREANDO/DOTTORANDO

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale

Dispositivi di Protezione Individuale Dispositivi di Protezione Individuale Rev. 1 del 02/11/2011 Ravenna/Lugo/Faenza Aprile/Maggio 2015 2 1. DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Dettagli

Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro Dispositivi di protezione individuale Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere

Dettagli

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 40 (Definizioni). 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata

Dettagli

Dispositivi di protezione individuale di I categoria

Dispositivi di protezione individuale di I categoria Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Dispositivi di protezione

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1989L0656 IT 27.06.2007 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1989 relativa alle

Dettagli

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D. Lgs. 81 del 30.04.2008 TITOLO III - Capo II Uso dei Dispositivi di Protezione

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCHEDA TECNICA N 9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PARTE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE V IA A LBERTONI, 15-40138 BOLOGNA 051.63.61.371-FAX 051.63.61.358 E-mail: sorsspp@orsola-malpighi.med.unibo.it

Dettagli

1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 1. specifici 1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine. La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata

Dettagli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI SEZIONE 8

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI SEZIONE 8 SEZIONE 8 ERSU di Camerino Loc. Colle Paradiso, 1 62032 Camerino (MC) Pag. 1 di 1 INDICE DELLA SEZIONE 1. PREMESSA 3 2. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 5 ERSU di Camerino Loc. Colle Paradiso,

Dettagli

I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Arch. Ferdinando Izzo 13 Gennaio 2016 WorkShop I DPI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ACER - Via di Villa Patrizi 11 - ROMA I riferimenti normativi D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (Aggiornato dal D. Lgs.

Dettagli

7.1 INTRODUZIONE 7. DPI

7.1 INTRODUZIONE 7. DPI 7.1 INTRODUZIONE Questo capitolo si propone di fornire informazioni sui DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, riportando tabelle per una scelta oculata e schemi per l inventario dei rischi ai fini

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo II - definizione - art. 74 qualsiasi attrezzatura destinata ad

Dettagli

Dispositivi anticaduta. Procedure per l uso. Certifico S.r.l. - IT

Dispositivi anticaduta. Procedure per l uso. Certifico S.r.l. - IT Dispositivi anticaduta Procedure per l uso Certifico S.r.l. - IT INDICE 1. PREMESSA... 3 2. RIFERIMENTI D.LGS. 81/08... 3 3. USO DEI SISTEMI ANTICADUTA... 6 4. CARATTERISTICHE BASE DEI SISTEMI ANTICADUTA...

Dettagli

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO. del 30 novembre 1989

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO. del 30 novembre 1989 N. L 393 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 12. 89 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei

Dettagli

Documento Valutazione Rischi

Documento Valutazione Rischi P AG. 1 D I 6 P AG. 2 D I 6 INDICE PREMESSA... 3 SCOPO... 4 DEFINIZIONI... 4 TIPOLOGIA DI... 5 PER MANSIONE... 5 PERSONALE DOCENTE... 5 ALLIEVI... 6 P AG. 3 D I 6 PREMESSA I DPI devono essere impiegati

Dettagli

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Capo I Disposizioni generali

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Capo I Disposizioni generali Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Capo I Disposizioni generali Campo di applicazione (art. 161) Si considerano le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo

Dettagli

SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALETICA DI SICUREZZA Segnaletica Il Titolo V riprende il D.Lgs. 493/96, di attuazione della direttiva 92/58/CEE, sulle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro Definizioni (art. 162)

Dettagli

DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale

DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale DPI: cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti

Dettagli

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 1. La legislazione vigente

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 1. La legislazione vigente I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La scelta e l uso dei dispositivi di protezione individuale Seminario d aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro INAIL - Confindustria Siracusa Siracusa,

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NOVITA Regolamento UE 425/16 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/3/16 (a partire dal 21/04/18) che stabilisce: 1. i requisiti per la progettazione e la

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A I Dispositivi di Protezione Individuale

Dettagli

A.T.S. ARTICOLO 35, SICURI PER COSTITUZIONE

A.T.S. ARTICOLO 35, SICURI PER COSTITUZIONE Con il finanziamento di Bando di concorso INDIRE - «Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana» A.T.S. ARTICOLO 35, SICURI PER COSTITUZIONE c/o I.S.I.S.S. GAETANO CANTONI V.le

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) Per D.P.I. si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo

Dettagli

D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 Corso in materia di sicurezza per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 Corso in materia di sicurezza per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile D.l. 13/04/2011 Corso in materia di sicurezza per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ai sensi dell art76 D.Lgs 81/08 si intende : qualsiasi

Dettagli

Formazione di Base per i Lavoratori. Servizio di Prevenzione e Protezione

Formazione di Base per i Lavoratori. Servizio di Prevenzione e Protezione Formazione di Base per i Lavoratori Servizio di Prevenzione e Protezione D.P.I. Se ne parla esplicitamente al Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/08 Inoltre si fa riferimento anche all allegato VIII: Indicazioni

Dettagli

le misure di prevenzione e protezione dott. Massimiliano Tacchi Tecnico della Prevenzione U.F.C. P.I.S.L.L.

le misure di prevenzione e protezione dott. Massimiliano Tacchi Tecnico della Prevenzione U.F.C. P.I.S.L.L. le misure di prevenzione e protezione MISURE DI PREVENZIONE il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza, la tecnica, per evitare o diminuire

Dettagli

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (//VSERVER01/SGS/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza)

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (//VSERVER01/SGS/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza) PAG.: 1 di 6 TITOLO PROCEDURA: GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (//VSERVER01/SGS/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza) STATO DI REVISIONE Revisione 00 01 02 03 04 Data 24/6/2016

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Decreto Legislativo 81/08 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal

Dettagli

Dispositivi Di Protezione Individuale

Dispositivi Di Protezione Individuale Sezione di Roma 1 Roma, 28 Gennaio 2008 Giornata Formativa Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro Dipartimento di Fisica Ed. Marconi Aula Conversi Dispositivi Di Protezione Individuale Antonio Giampaoli giampaoli@lngs.infn.it

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI RIFERIMENTI NORMATIVI 1 NORME RIGUARDANTI I DPI DLGS N 626 DEL 19/09/1994 Riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Dettagli

Prevenzione e sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE. Massimiliano Barone

Prevenzione e sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE. Massimiliano Barone Prevenzione e sicurezza - CORSO DI FORMAZIONE Massimiliano Barone Incidenti Sono poco meno di 1.000.000 gli INFORTUNI, e circa 1000 incidenti mortali ogni anno. Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro.

Dettagli

Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi dai rischi della lavorazione

Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi dai rischi della lavorazione definizione-uso D.lgs. 81 Tit. III, cap. II Definizione Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi dai rischi della lavorazione Uso Impiegati per rischi che non

Dettagli

Siculturezza. L importanza di proteggersi L editoriale di Manuela Mariani Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Siculturezza. L importanza di proteggersi L editoriale di Manuela Mariani Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Siculturezza Foglio informativo per la cultura della sicurezza nel Comune di Pisa n.2 anno 2017 L importanza di proteggersi L editoriale di Manuela Mariani Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dettagli

a) Potenziali rischi d esposizione occupazionale

a) Potenziali rischi d esposizione occupazionale ALLEGATO 1 SCHEDA DII VALUTAZIIONE DEII POTENZIIALII RIISCHII D ESPOSIIZIIONE OCCUPAZIIONALE Rischi infortunistici a) Potenziali rischi d esposizione occupazionale Tipi di rischio Frequenza (1) Periodo

Dettagli

PROTEZIONE DELLA PARTI DEL CORPO

PROTEZIONE DELLA PARTI DEL CORPO PROTEZIONE DELLA PARTI DEL CORPO I DPI possono essere: DPI PER LA TESTA DPI PER OCCHI-VISO DPI PER L UDITO DPI PER LE VIE RESPIRATORIE DPI PER GLI ARTI SUPERIORI DPI PER GLI ARTI INFERIORI DPI PER IL CORPO

Dettagli

5.1 PARTE GENERALE COMUNE A TUTTE LE LAVORAZIONI

5.1 PARTE GENERALE COMUNE A TUTTE LE LAVORAZIONI 5. Dispositivi di protezione individuale 5.1 PARTE GENERALE COMUNE A TUTTE LE LAVORAZIONI 5.1.1 Definizione Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1, D. Lgs. 81/08, articoli

Dettagli

Dispositivi di protezione individuale. Uso dei DPI

Dispositivi di protezione individuale. Uso dei DPI Dispositivi di protezione individuale Titolo III Capo II D. Lgs.. 81/08 Uso dei DPI DEFINIZIONE Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata

Dettagli

Proteggiamo il vostro lavoro

Proteggiamo il vostro lavoro PROTEZIONE DELLE MANI PROTEZIONE DELLE MANI EN 420 REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA DEI GUANTI DI PROTEZIONE Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime Marcatura dei guanti

Dettagli

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO D I S P E N S A M O N O G R A F I C A 1 Campo di applicazione e definizioni Il titolo V del D.Lgs 81/08, stabilisce

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (ai sensi dell art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell Accordo Stato-Regioni del 21/12/11)

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (ai sensi dell art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell Accordo Stato-Regioni del 21/12/11) AMBIENTE - SICUREZZA - QUALITA - FORMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (ai sensi dell art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell Accordo Stato-Regioni del 21/12/11) Modulo 3 Individuazione

Dettagli

Allegato VIII al decreto del 09/04/2008 n. 81

Allegato VIII al decreto del 09/04/2008 n. 81 Allegato VIII al decreto del 09/04/2008 n. 81 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione

Dettagli

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale 02/02/2012 DPI DPI. Evoluzione storica della normativa sui luoghi di lavoro.

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale 02/02/2012 DPI DPI. Evoluzione storica della normativa sui luoghi di lavoro. D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale A cura dell Ist. Arch. Francesco Stucchi 1/49 Evoluzione storica della normativa sui luoghi di lavoro Normativa sui luoghi di lavoro Normativa sulla Protezione

Dettagli

D.Lgs.81/2008: unico testo sulla sicurezza sul lavoro. Titolo III USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.Lgs.81/2008: unico testo sulla sicurezza sul lavoro. Titolo III USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ing. Domenico Mannelli D.Lgs.81/2008: unico testo sulla sicurezza sul lavoro Titolo III USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Definizioni Si intende per dispositivo di protezione individuale, di

Dettagli

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36 e D.M , art. 74

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36 e D.M , art. 74 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36 e D.M. 16.01.1997, art. 74 Tanti piccoli incidenti ogni giorno Gli infortuni sconosciuti PICCOLI INFORTUNI con uno/due gg di assenza dal lavoro Tagli Abrasioni Punture

Dettagli

DICHIARAZIONE. * in duplice copia: una da conservare in azienda, l'altra da consegnare al dipendente.

DICHIARAZIONE. * in duplice copia: una da conservare in azienda, l'altra da consegnare al dipendente. DICHIARAZIONE * in duplice copia: una da conservare in azienda, l'altra da consegnare al dipendente. Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della ditta con sede a in via n., esercente l'attività

Dettagli

DIRETTIVE DI PRODOTTO

DIRETTIVE DI PRODOTTO Corso di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro DIRETTIVE DI PRODOTTO Ing. Claudio Pantanali, Ph.D. cpantanali@units.it NORMATIVA COMUNITARIA TRATTATO DI ROMA Economia di mercato aperta e libera concorrenza

Dettagli

Decreta: OEN(*) Riferimento Titolo della norma armonizzata

Decreta: OEN(*) Riferimento Titolo della norma armonizzata DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30) Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Dettagli

Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili: Disposizione di carattere generale

Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili: Disposizione di carattere generale Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili: Disposizione di carattere generale 1 Articolo 109, DLgs. 81/2008 La recinzione di cantiere Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati,

Dettagli

CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PROGRAMMA DELL INCONTRO: Quadro normativo di riferimento Atipicità del lavoratore Pro Civ Metodologia 8 passi e scelta DPI Esempi pratici di

Dettagli

MISURE DI PREVENZIONE Il controllo degli agenti di rischio in ambiente di lavoro si realizza dopo aver eseguito la valutazione dei rischi e si attua

MISURE DI PREVENZIONE Il controllo degli agenti di rischio in ambiente di lavoro si realizza dopo aver eseguito la valutazione dei rischi e si attua MISURE DI PREVENZIONE Il controllo degli agenti di rischio in ambiente di lavoro si realizza dopo aver eseguito la valutazione dei rischi e si attua con misure sull ambiente e sui lavoratori: - Sull ambiente

Dettagli

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) A.A. 2017/18 1 1 DEFINIZIONE Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore

Dettagli

ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in

Dettagli

D.P.I. Dispositivi medici

D.P.I. Dispositivi medici D.P.I. Dispositivi medici Dispositivi Medici Dispositivi Medici I Dispositivi Medici sono regolamentati dalla direttiva CEE n 93/42 recepita con D.Lgs 46/97 e s.m.i ( D.Lgs 37/10) Dispositivi Medici I

Dettagli

D.LGS 81/2008 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito

D.LGS 81/2008 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito D.LGS 81/2008 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Definizioni 1. Si intende per di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta

Dettagli

La Sicurezza nelle attività di Protezione Civile

La Sicurezza nelle attività di Protezione Civile Corso di Formazione Base per Volontari di Protezione Civile La Sicurezza nelle attività di Protezione Civile Relatore geom. Ferdinando Ferrigno per L Associazione Geometri Volontari per la Sicurezza e

Dettagli

Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento

Dettagli

Idoneità. Utilizzo. Gestione. Manutenzione. Redazione a cura del Dott. Luigi Palmieri. Perito Agrario Agrotecnico Laureato

Idoneità. Utilizzo. Gestione. Manutenzione. Redazione a cura del Dott. Luigi Palmieri. Perito Agrario Agrotecnico Laureato Idoneità Utilizzo Gestione Manutenzione Redazione a cura del Dott. Luigi Palmieri Perito Agrario Agrotecnico Laureato premessa I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO SONO: aggressione meccanica (corpi pesanti,

Dettagli

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. Normativa e documenti di riferimento

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. Normativa e documenti di riferimento di salute e sicurezza sul lavoro Rev. 0 del 24/11/2010 Ravenna/Lugo/Faenza Aprile/Maggio 2015 2 Normativa e documenti di riferimento D.Lgs. 81/08 (Titolo V): Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento 1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento Relatori: Paola Pedanti e Pietro Corcione 2 Definizione: Per D.P.I. si intendono i prodotti che hanno la funzione

Dettagli

Scheda valutazione: DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Scheda valutazione: DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) Scheda valutazione: DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) DPI valutati (una scheda per tipo DPI) Guanti R. meccanico Guanti R. chimico Altri guanti Scarpe Occhiali V1.4 16-01-2018 Elmetto Protezione

Dettagli

PONTEGGI E SISTEMI ANTICADUTA

PONTEGGI E SISTEMI ANTICADUTA PONTEGGI E SISTEMI ANTICADUTA PREMESSA Il presente volume ha lo scopo di fornire i criteri teorici e pratici di esecuzione e le misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori temporanei in quota per

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale

Dispositivi di Protezione Individuale Dispositivi di Protezione Individuale Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro

Dettagli

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 Il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di

Dettagli

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale ALLEGATO VIII 2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri

Dettagli

D.P.I. Dispositivi di protezione individuale. (P.P.E. Personal Protection Equipment) Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile

D.P.I. Dispositivi di protezione individuale. (P.P.E. Personal Protection Equipment) Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile D.P.I. Dispositivi di protezione individuale (P.P.E. Personal Protection Equipment) Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile realizzato secondo gli Standard Regionali in materia di Formazione

Dettagli

SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGNALETICA DI SICUREZZA l decreto legislativo 81/08 dà disposizioni riguardanti la segnaletica di sicurezza che deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive. Tali disposizioni fanno sempre

Dettagli

Lezione 13 DPI E SEGNALETICA

Lezione 13 DPI E SEGNALETICA Alternanza scuola-lavoro a.s. 2017/18 D. Lgs. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. 106/2009 Lezione 13 DPI E SEGNALETICA? 1 Schema generale del corso 1. La salute e sicurezza sul lavoro 2. Obblighi e responsabilità

Dettagli

Il PRONTUARIO della SICUREZZA IN EDILIZIA

Il PRONTUARIO della SICUREZZA IN EDILIZIA Il PRONTUARIO della SICUREZZA IN EDILIZIA 2015 Parametri, prescrizioni, limiti e traccie di formulari d uso corrente Parametri, prescrizioni, limiti e tracce di formulari d uso corrente Francesco Botte

Dettagli

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella LAVORARE SICURI! Formazione e informazione dei lavoratori per l igiene e la sicurezza sul

Dettagli

Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi)

Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi) Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione

Dettagli

Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta il vulcano. Massimiliano Barone

Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta il vulcano. Massimiliano Barone Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta il vulcano Massimiliano Barone Incidenti Incidenti in montagna: 2009 anno tragico Sono poco meno di quaranta gli incidenti mortali avvenuti

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA MODULO 1.2. SCHEDA PERSONALE DI RISCHIO LAVORATORI EQUIPARATI (LAV EQ )

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA MODULO 1.2. SCHEDA PERSONALE DI RISCHIO LAVORATORI EQUIPARATI (LAV EQ ) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SEDE MODULO 1.2. SCHEDA PERSONALE DI RISCHIO LAVORATORI EQUIPARATI (LAV EQ ) Nome Cognome Nata/o il a Codice fiscale: Struttura di

Dettagli

Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale. DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997 Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale. Il Ministro dell'industria del commercio

Dettagli

Norme tecniche per protezione personale 1

Norme tecniche per protezione personale 1 Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) Norme tecniche per protezione personale 1 Visto l articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il

Dettagli

D.P.I. Dispositivi di protezione individuale. (P.P.E. Personal Protection Equipment) Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile

D.P.I. Dispositivi di protezione individuale. (P.P.E. Personal Protection Equipment) Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile D.P.I. Dispositivi di protezione individuale (P.P.E. Personal Protection Equipment) Corso per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile realizzato secondo gli Standard Regionali in materia di Formazione

Dettagli

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in agricoltura

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in agricoltura Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in agricoltura Dell Antonia D., Cividino S.R.S., Vello M., Gubiani R., Sigura M. WORKSHOP Tutela della salute dell operatore con i DPI Rimini Expo Centre

Dettagli

Caratteristiche ed utilizzo dei D.P.I.

Caratteristiche ed utilizzo dei D.P.I. Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro della Ricerca (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008) Prevenzione e sicurezza sull Etna per chi lavora e frequenta

Dettagli

REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L81 del 31/03/2016

REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L81 del 31/03/2016 17 LUGLIO REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L81 del 31/03/2016 PROGRAMMA 13,45 14,00 Registrazione degli iscritti

Dettagli

MODULO SCHEDA PERSONALE DI RISCHIO LAVORATORI

MODULO SCHEDA PERSONALE DI RISCHIO LAVORATORI Pag. 1 di 6 AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SEDE Nome Cognome Nata/o il a Codice fiscale: Struttura di appartenenza: Sede di lavoro: Tel. Cell. e-mail Qualifica PTA Tesisti Cultori della materia Personale

Dettagli

Dispositivi di Protezione Individuale DPI

Dispositivi di Protezione Individuale DPI Dispositivi di Protezione Individuale DPI Definizione - Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO FACOLTA DI INGEGNERIA Corso di laurea in ingegneria meccanica Modulo didattico Sicurezza degli impianti industriali Seminario Il documento di valutazione dei rischi (Ing.

Dettagli

DPI di 1 1 categoria. DPI di 3 3 categoria. Obblighi DdL art. 77. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: DPI di 3 categoria:

DPI di 1 1 categoria. DPI di 3 3 categoria. Obblighi DdL art. 77. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: DPI di 3 categoria: DPI Dispositivi di protezione individuali DPI DPI - Qualsiasi attrezzatura designata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne

Dettagli

D.P.I. e Abbigliamento

D.P.I. e Abbigliamento D.P.I. e Abbigliamento DPI e Abbigliamento per il soccorso in ambiente montano G.A. I.N.Tec. Valgoi Francesco DEFINIZIONE D.P.I. Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore

Dettagli

Modulo 6: La segnaletica di sicurezza

Modulo 6: La segnaletica di sicurezza Modulo 6: La segnaletica di sicurezza La segnaletica svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza: un giusto segnale trasmette immediatamente un messaggio che da indicazioni in merito a divieti,

Dettagli

Caratteristiche ed utilizzo dei D.P.I.

Caratteristiche ed utilizzo dei D.P.I. Dott. Ing. Massimiliano Barone Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n 3225 Albo Dirigenti Cantieri di Lavoro pos. Direttore n 6940 Elenco Ministero dell Interno D.M. 25/3/85 e L.818/84 cod.

Dettagli

Edizione 2019 SCHEDE TECNICHE DPI

Edizione 2019 SCHEDE TECNICHE DPI Progetto Mise - Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori. Edizione 2019 SCHEDE TECNICHE DPI (aggiornate al mese di aprile 2019)

Dettagli