CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi Nota illustrativa

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1 n 07 del 19 febbraio 2010 circolare n 130 del 15 febbraio 2010 referente BOIARDI/af CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi Nota illustrativa Trasmettiamo di seguito una nota illustrativa predisposta da Confindustria in merito alle innovazioni introdotte nella disciplina del rapporto di lavoro con i dirigenti a seguito dell accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto lo scorso 25 novembre. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini *** *** *** *** Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi firmato il 25 novembre tra Confindustria e Federmanager rappresenta un importante segnale di continuità e consolidamento dell innovativo modello di relazioni industriali introdotto dalle parti con il precedente contratto L accordo del 2004, scaduto il 31 dicembre 2008, aveva anzitutto profondamente modificato la parte relativa al trattamento economico, introducendo il cd. trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) teso a garantire un livello minimo di retribuzione complessiva annua che fosse consono alla figura dirigenziale. Con l accordo del 25 novembre 2009 le parti hanno voluto tener ferma tale impostazione ma, nel contempo, hanno voluto proseguire nel processo di innovazione del contratto dei dirigenti favorendo l introduzione di modelli gestionali e retributivi che leghino quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali. In tal senso si esprime la nuova nota di intenti con cui si apre il contratto e che, appunto, riafferma la rilevanza dei sistemi di retribuzione incentivanti e premianti. 1. DECORRENZA E DURATA L accordo di rinnovo produce i suoi effetti dalla data della sottoscrizione (25 novembre 2009) e, salva diversa pattuizione delle parti per specifici istituti, avrà durata fino al 31 dicembre 2013 (cfr. art. 29). pagina 63

2 2. IL TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA (TMCG). Come detto, il rinnovo conferma il modello del TMCG quale trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente e comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione. A tal fine è stato espressamente prevista la definitiva cancellazione degli articoli 4, 5 e 6 nonché della nota a verbale in calce all art. 3. Il TMCG, dunque, assorbe tutti gli elementi che compongono la busta paga con l esclusione di sole tre voci: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati (MBO-management by objective), concordato individualmente e/o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Restano fermi i meccanismi di confronto e di eventuale adeguamento della retribuzione previsti dal precedente contratto e già illustrati nella nostra circolare n del 3 dicembre Con il rinnovo si è proceduto all aggiornamento degli importi del TMCG nella misura che segue: a) per i dirigenti con anzianità di servizio nell azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: - Da ,00 a ,00 al a valere dall anno Da ,00 a ,00 al a valere dall anno Da ,00 a ,00 al a valere dall anno 2013 b) per i dirigenti con anzianità di servizio nell azienda con la qualifica di dirigente superiore ai 6 anni compiuti: - Da ,00 a ,00 al a valere dall anno Da ,00 a ,00 al a valere dall anno Da ,00 a ,00 al a valere dall anno 2013 Per l anno 2009 rimangono validi i valori del TMCG fissati per l anno Con l accordo di rinnovo l art. 3 è stato arricchito di due nuove disposizioni volte a disciplinare altrettante fattispecie particolari di applicazione del meccanismo del TMCG. E così viene previsto che l adeguamento concordato per il 2010 e per gli anni successivi del TMCG non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all esodo, nell ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 e che riguardino dirigenti ancora in servizio alla stessa data. All art. 3, comma 3, viene poi aggiunto un capoverso che deroga alla regola generale in base alla quale i compensi legati ad MBO sono esclusi dalla retribuzione utile ai fini del confronto con il TMCG. La deroga è prevista esclusivamente per i dirigenti impegnati in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile - denominati Piani Vendita - di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile. La disposizione si rivolge a quei rapporti in cui ad una retribuzione fissa vengono affiancati premi per obiettivi erogati mensilmente mediante anticipazioni: questa peculiarità nell erogazione dei premi ne giustifica la computabilità ai fini del raffronto con il TMCG. 3. AUMENTI DI ANZIANITÀ. Il rinnovo ha mantenuto fermo il principio del superamento di ogni automatismo retributivo presente nella disciplina collettiva per i dirigenti, già sancito dal precedente contratto. Pertanto, i dirigenti assunti o promossi dopo il 24 novembre 2004 non hanno diritto all aumento di anzianità biennale. In via transitoria, e per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, continuano invece a maturare lo scatto i dirigenti già in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che risultino ancora in servizio alla data di stipulazione del rinnovo. Ne segue che vi è la possibilità di maturare al massimo altri tre aumenti di anzianità.

3 La corresponsione dell importo mensile lordo in cifra fissa di 129,11 euro è soggetta al tetto massimo di dieci scatti, dovendosi a tal fine considerare utili anche quelli maturati durante la vigenza dei precedenti contratti collettivi. Gli scatti corrisposti in applicazione della speciale disciplina transitoria , compresi quelli maturati a partire dal 1 gennaio 2009, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale dal 1 gennaio Nel disciplinare gli effetti della successione dei contratti sugli aumenti di anzianità, le parti hanno chiarito che è considerata utile l anzianità di servizio maturata nel corso dell anno 2009 per i dirigenti in servizio alla data del 25 novembre Di conseguenza, per i dirigenti che abbiano maturato un biennio nel corso del 2009, verranno corrisposti gli arretrati in unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile. 4. COMPENSI DI IMPORTO VARIABILE COLLEGATI AD INDICI E/O RISULTATI (MANAGEMENT BY OBJECTIVE). Con il rinnovo le parti hanno voluto adottare misure concrete tese a facilitare l adozione di sistemi di retribuzione incentivanti e premianti per legare quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali. All art. 4, è stata prevista l elaborazione di 3 modelli alternativi di MBO a cui le imprese potranno fare riferimento qualora non volessero predisporre propri piani aziendali. La concreta definizione dei modelli è in corso. Fermo restando che l adozione di forme di retribuzione per obiettivi è sempre e comunque rimessa ad una libera scelta datoriale, ove le aziende decidano di adottare un piano di MBO, la rappresentanza dei dirigenti dovrà essere informata, di norma una volta l anno, circa i criteri e le modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti adottati. Infine, per verificare l effettività delle misure adottate, le parti hanno affidato all Osservatorio bilaterale permanente, il compito di monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile collegate a criteri oggettivi e ad obiettivi collettivi ed individuali. Si vuole così verificare anche il grado di diffusione dei modelli di MBO allegati al contratto. 5. TRASFERTE E MISSIONI. RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI. Il valore del rimborso spese non documentabili viene elevato da 75,00 a 80,00 a decorrere dall e a 85,00 a decorrere dall TRATTAMENTO DI INFORTUNIO E MALATTIA COPERTURE ASSICURATIVE. A decorrere dal 1 luglio 2010, le somme assicurate in caso di morte o di invalidità permanente per malattia non professionale (ex art. 12, comma 5) saranno aumentate da ,22 a ,00 e da ,91 a ,00 in presenza di nucleo familiare. Viene, altresì, portato a 150,00 il concorso a carico del dirigente per il pagamento del premio assicurativo. 7. COLLEGIO ARBITRALE PREAVVISO ED INDENNITÀ SUPPLEMENTARE. Ferma restando la procedura e le funzioni del collegio arbitrale disciplinato dall art. 19, l accordo del 25 novembre ha rivisto la disciplina dell indennità supplementare che il contratto riconosce al dirigente in caso di licenziamento ingiustificato. Anzitutto è stato ridotto il tetto massimo di mensilità dovute a titolo di indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2010, il Collegio arbitrale potrà riconoscere al dirigente, nei casi previsti dal contratto, un corrispettivo pari al massimo a 21 mensilità dovute a titolo di indennità supplementare

4 delle spettanze contrattuali di fine lavoro. Tale importo si riduce ulteriormente a 20 mensilità a decorrere dal 1 gennaio Si ricorda che l importo economico di ciascuna mensilità è ragguagliato ad una mensilità di preavviso. Inoltre, è stata diversamente modulata la tabella dell aumento automatico delle mensilità aggiuntive dell indennità supplementare, elevando l età necessaria affinché il dirigente possa beneficiarne. Nella disposizione precedente l aumento riguardava i dirigenti con età compresa fra i 46 ed i 56 anni. A seguito del rinnovo destinatari del trattamento aggiuntivo sono i dirigenti con età compresa tra i 50 ed i 59 anni. La modifica è in linea con la scelta delle parti di prestare, in questo rinnovo contrattuale, particolare attenzione ai dirigenti appartenenti alle fasce di età più esposte agli effetti delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Conseguentemente, la tabella contenuta nell art. 19, comma 16, è stata aggiornata come segue: 7 mensilità in corrispondenza del 54 e 55 anno compiuto; 6 mensilità in corrispondenza del 53 e 56 anno compiuto; 5 mensilità in corrispondenza del 52 e 57 anno compiuto; 4 mensilità in corrispondenza del 51 e 58 anno compiuto; 3 mensilità in corrispondenza del 50 e 59 anno compiuto; 8. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE. Le parti hanno modificato l art. 20 ora rubricato Informazione e consultazione dei dirigenti. Restano inalterati i primi tre commi dell articolo che continuano a disciplinare le rappresentanze sindacali aziendali. Viene invece introdotta, ai commi 4 e seguenti, la disciplina dell informazione e consultazione in attuazione del D. Lgs. n. 25/2007 che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2002/14/CE. L art. 20, conformemente all art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2007, prevede che sono oggetto della procedura di informazione e consultazione l andamento recente e quello prevedibile dell attività dell impresa nonché la sua situazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio ed alle politiche degli investimenti. Le parti, nell esercizio della loro autonomia, hanno deciso di prevedere come ulteriore oggetto di informazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile. Anche questa scelta va inserita nel più ampio novero degli strumenti previsti dalle parti al fine di promuovere meccanismi di incentivazione che leghino la retribuzione dei dirigenti anche all andamento economico dell azienda di appartenenza. Infine, i commi 5 e 6 richiamano la disciplina sulle informazioni riservate prevista dall art. 5 D. Lgs. n. 25/2007. Le parti hanno convenuto, conformemente all art. 5, comma 3 del decreto, la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. 9. Previdenza complementare PREVINDAI L accordo del 25 novembre 2009 interviene anche sulla disciplina della contribuzione al fondo di previdenza complementare PREVINDAI interessando tutti i dirigenti in servizio al 1 gennaio 2010 nonché quelli assunti o nominati successivamente a tale data.

5 Il rinnovo fa salve tutte le disposizioni dei precedenti accordi non espressamente variate (cfr. lett. j) limitandosi ad apportare le modifiche di seguito esposte. Per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo, in via generale (e salvo quanto si specificherà di seguito in ordine all introduzione di un minimale in cifra fissa), è così ripartita: a carico dell'impresa, la misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, con il limite di ,00 (centocinquantamila/00) euro annui; a carico dei dirigenti, la misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto 1. Per la determinazione della contribuzione dovuta al Fondo, il calcolo deve essere effettuato sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita. Quest ultima è costituita da tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Rimane in facoltà tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore di versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale (cfr. lett. c e g). La scelta dell impresa di versare un contributo superiore al minimo non vincola in alcun modo il dirigente ad adeguare la contribuzione a proprio carico. In ogni caso, le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti c. e g. sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il rinnovo introduce l obbligo per le imprese di corrispondere un contributo minimale in cifra fissa che il datore di lavoro deve versare a favore dei dirigenti iscritti, o che aderiranno al Fondo, con versamento anche della quota a proprio carico, qualora vantino un anzianità presso l'impresa superiore a sei anni compiuti. Tale importo viene fissato in: 4.000,00 (quattromila/00) euro a partire dal 1 gennaio 2010; 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro per il 2012; 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro a decorrere dal Qualora il rapporto di lavoro con il dirigente sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Anche se non espressamente previsto, si ritiene che il minimale vada riproporzionato anche nell ipotesi in cui l adesione al Fondo avvenga in corso d anno. Il confronto, fra il dovuto in virtù del contributo minimo e il dovuto sulla base dell aliquota del 4% (maggiorato dell eventuale contribuzione aggiuntiva aziendale), deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero all atto della cessazione del rapporto se intervenuta in corso d anno. Ovviamente il confronto andrà effettuato sempre e soltanto se il dirigente abbia maturato, a tale data, il requisito dell anzianità dirigenziale presso la stessa azienda di sei anni compiuti. Nell anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità andrà operata la verifica, in analogia a quanto avviene per il TMCG, riproporzionando il minimo ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente. Per completezza, si segnala che i richiami al punto c. contenuti ai punti e. ed f. debbono intendersi con riferimento al punto d. Le parti hanno infine convenuto di costituire un gruppo di lavoro paritetico cui affidare uno studio di fattibilità, da presentare alle rispettive delegazioni entro il 30 giugno 2010, per offrire alle imprese, tramite

6 il Fondo Previndai, uno strumento alternativo per la copertura delle garanzie di cui all'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro. 10 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA FASI Con il rinnovo le parti hanno inteso adottare i seguenti interventi che verranno realizzati con apposite decisioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo: 1. potenziare le prestazioni nell'area odontoiatrica e degli interventi chirurgici, con particolare attenzione ai grandi interventi; 2. potenziare le prestazioni nell'area dei servizi socio-sanitari; 3. definire un tariffario di rimborso differenziato nell'area odontoiatrica, con tariffe maggiorate nel rimborso di prestazioni erogate nella forma diretta, al fine di favorire l'accesso degli assistiti verso i professionisti e le strutture convenzionate. A tal fine sono di conseguenza aumentati i contributi previsti per le diverse tipologie di iscrizione al FASI secondo quanto riportato in tabella. (valori in euro) Impresa per dirigente in servizio 1.576, , ,00 Impresa per solidarietà 1.064, , ,00 Dirigente in servizio 800,00 844,00 880,00 Pensionato post , , ,00 Pensionato ante ,00 928,00 972,00 In ogni caso, nel mese di giugno 2012 le parti procederanno alla verifica circa gli equilibri di bilancio per assumere ogni conseguente decisione. 11 SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIRIGENTI DISOCCUPATI GESTIONE SEPARATA FASI (GSR-FASI). Con il rinnovo le parti hanno convenuto di ritenere esaurita la fase sperimentale del sistema di sostegno al reddito che aveva preso avvio a seguito dell accordo 27 luglio Di conseguenza si è previsto, da un lato, di migliorare le prestazioni già erogate dalla Gestione Separata FASI (GSR FASI) e d altro lato, e in via sperimentale per la durata del rinnovo, di includere tra i casi che consentono l accesso alle prestazioni della Gestione anche quelli in cui sia intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto. In sintesi le novità introdotte sono le seguenti: 1) a partire dal 1 gennaio 2010 si riduce da 24 a 18 mesi il requisito di anzianità complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, per l'accesso alla prestazione;

7 2) la misura del trattamento economico di sostegno, erogato dal GSR FASI, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2010, aumenta da 1.500,00 a 2.000,00 euro mensili lordi per una durata di 8 mesi per i dirigenti di età inferiore a 50 anni e di 18 mesi per i dirigenti con un'età pari o superiore a 50 anni; L'incremento di 500,00 euro mensili della prestazione di sostegno al reddito potrà essere destinato, su richiesta del dirigente, ad ottenere un servizio di placement che sarà a carico della Gestione e sarà fruito presso primarie società specializzate che opereranno in convenzione. Sarà dunque la Gestione Separata a pagare il servizio di placement direttamente alle società convenzionate. Il dirigente potrà optare per tale soluzione sia nel caso in cui abbia meno di 50 anni (e, pertanto, abbia diritto al trattamento integrativo per 8 mesi) sia nel caso in cui abbia 50 anni o più (e, pertanto, abbia diritto al trattamento integrativo per 18 mesi). Dunque l importo che la Gestione Separata corrisponderà alle società convenzionate per il servizio di placement varierà a seconda della maggiore o minore durata della prestazione di sostegno al reddito di cui il dirigente ha diritto in base all età. Questa pattuizione, che è uno dei punti più qualificanti del rinnovo, sarà resa al più presto operativa, all esito dell individuazione e selezione degli operatori specializzati. 3) l'opzione a favore dell attività di placement dovrà essere esercitata dal dirigente entro tre mesi dalla decorrenza della prestazione, a condizione che si sia già iscritto all'agenzia del lavoro di Fondirigenti ed abbia svolto presso la Fondazione il percorso per delineare il proprio bilancio delle competenze (cfr. il successivo paragrafo 12 sul bilancio delle competenze). Posto che il dirigente ha tre mesi per esercitare l opzione, nel periodo iniziale, e fino a quando non l avrà esercitata, percepirà la prestazione di integrazione al reddito nella misura di 1500,00 euro. Non appena comunicherà di non voler esercitare l'opzione, riceverà, in unica soluzione, l importo corrispondente all incremento non ancora percepito. Pertanto, ad esempio, se il dirigente comunicherà dopo due mesi di non voler esercitare l'opzione, riceverà, con la prima erogazione utile, l importo di 1000,00 euro, oltre alla prestazione mensile ordinaria di 2000,00 euro. 4) in via transitoria, al dirigente che, al 31 dicembre 2009, abbia diritto a ricevere il trattamento integrativo della Gestione, sarà consentito di esprimere l opzione in favore del placement, in alternativa all'incremento della misura del trattamento economico, sempreché il restante periodo di copertura non sia inferiore a 8 mesi; 5) in via sperimentale, e per la durata del vigente accordo, l'accesso alle prestazioni viene esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (e, pertanto, anche con effetto retroattivo), anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sempreché, per gli interessati, ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) dal CUD riferibile ai redditi dell'anno precedente la risoluzione del rapporto di lavoro risulti una retribuzione annua lorda globale non superiore a ,00 (centodiecimila/00) euro per dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni o a ,00 (centotrentamila/00) euro per i dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda superiore a 6 anni; 2) l'importo complessivamente erogato, oltre al TFR, e le competenze spettanti e risultanti dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non deve essere superiore a ,00 (centoventimila/00) euro lordi, elevati a ,00 (centottantamila/00) in caso di anzianità superiore a 6 anni; Ovviamente, per le prestazioni di sostegno che saranno chieste in relazione a risoluzioni consensuali avvenute nel corso dell anno 2009, le altre condizioni di accesso e gli importi erogati saranno quelli previsti nella misura e per le durate stabilite in virtù del precedente contratto, posto che le innovazioni introdotte in merito con l accordo di rinnovo decorrono espressamente dal 1 gennaio Occorre precisare che, laddove l accordo di rinnovo fa riferimento ai limiti di reddito risultanti dal CUD dell anno precedente, vanno considerati non soltanto i redditi derivanti dal rapporto di lavoro ma anche quelli derivanti da redditi diversi ma assimilati, dal punto di vista fiscale, ai redditi di lavoro dipendente. L individuazione dei limiti di reddito che consentono di accedere alla prestazione integrativa erogata dal GSR FASI anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto ha una sua autonoma funzione che

8 prescinde da quanto statuito all art. 4, punto 1, del Regolamento della Gestione Separata. Tale articolo prevede, in generale, quale requisito d accesso alle prestazioni, che il dirigente non abbia percepito, nell anno precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, una retribuzione annua lorda globale superiore ad 1,5 volte il massimale più elevato previsto dalla normativa Previndai (ossia, allo stato, ,00 euro). Viene infine confermato il versamento da parte delle aziende di 100,00 (cento/00) euro l'anno per ciascun dirigente in servizio. 12 BILANCIO DELLE COMPETENZE Il bilancio delle competenze rappresenta un ulteriore innovazione introdotta dal rinnovo contrattuale e si caratterizza come un percorso originale di sostegno alla professionalità del dirigente. La parti hanno voluto affidare ad una sede bilaterale, quale è Fondirigenti, la questione dello sviluppo delle competenze dei dirigenti, che è nel contempo un fattore di competitività per le imprese e di occupabilità per i dirigenti stessi. Lo strumento del bilancio delle competenze è stato disciplinato avendo come obiettivo due diverse categorie di dirigenti: 1) dirigenti in servizio con almeno tre anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda. Il bilancio delle competenze potrà essere usufruito per non più di una volta ogni cinque anni. Per questa fascia di destinatari il bilancio delle competenze potrà rappresentare il momento di valutazione delle proprie competenze in ordine alla necessità di colmare eventuali gap professionali con un successivo intervento di formazione (analisi del fabbisogno ed orientamento alla formazione). 2) dirigenti disoccupati. Per questa categoria di dirigenti, il bilancio delle competenze risulterà propedeutico all attività di placement e potrà essere fruibile secondo le modalità ed alle condizioni stabilite con un successivo specifico accordo. L introduzione del bilancio delle competenze per i dirigenti disoccupati rientra nel più generale modello di welfare contrattuale che è stato rafforzato con il rinnovo del 25 novembre. Le parti hanno inteso valorizzare il percorso di bilateralità intrapreso nel 2002 con la costituzione del Fondo per la formazione continua e proseguito con la creazione dell Agenzia del lavoro. La scelta della bilateralità ha favorito anche la possibilità di integrare i diversi strumenti di sostegno, garantendone una migliore efficacia. Ovviamente per il dirigente in servizio potrà essere attivato il bilancio delle competenze soltanto se l azienda in cui opera risulti aderente a Fondirigenti. In concreto il bilancio delle competenze verrà attuato come segue. In prima battuta, grazie alla piattaforma web di Fondirigenti, verrà effettuata una prima analisi del profilo professionale del dirigente, attraverso un questionario di autovalutazione, e una sintesi dei dati raccolti attraverso le sue risposte. Successivamente verrà attuato un intervento in presenza, con gli esperti designati dalle primarie società convenzionate, per realizzare il vero e proprio bilancio delle competenze ed il relativo piano di fabbisogni formativi. Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni di dettaglio non appena si sarà proceduto a definire con Federmanager ogni aspetto delle materie che abbiamo rinviato all atto della sottoscrizione dell accordo di rinnovo, il 25 novembre scorso.

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