COMUNE DI PORRETTA TERME (Provincia di Bologna)

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1 1 COMUNE DI PORRETTA TERME (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA Approvato con D.C.C. n. 19 del 04/05/05

2 2 REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA. Art. 1 Campo di intervento. Principi generali L Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica a favore dei soggetti o dei nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, al fine del superamento degli ostacoli di libero sviluppo della personalità ai sensi degli art 3 e 38 Cost compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione. Gli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dagli artt. 22, comma 2 lett a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali , n. 328 e dagli artt. 3 e 4 della legge regionale , n. 2. Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri il diritto dell assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale Comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi. Art. 2 Finalità Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Porretta Terme in condizioni economiche disagiate che non consentono loro la sussistenza ed il raggiungimento del Minimo Vitale o che si trovino in situazione di bisogno indifferibile ed urgente. Gli interventi economici hanno come finalità: - garantire un minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali; - evitare rischi di istituzionalizzazione. Art. 3 Destinatari In base alla normativa vigente, vengono individuati quali destinatari degli interventi i residenti nel Comune di Porretta Terme in possesso della cittadinanza italiana o straniera secondo quanto stabilito dall art 4 l.r. E.R. n.2/2003. Gli interventi si estendono anche ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti ed indifferibili.

3 3 L intervento di natura economica può essere: - continuativo; - straordinario; - indifferibile ed urgente. Art. 4 Caratteristiche dell intervento I sopraindicati interventi di natura economica possono essere erogati mediante: - corresponsione di una somma in denaro previo atto di assunzione di impegno di spesa e mandato emesso in favore del beneficiario da riscuotersi presso la Tesoreria Comunale; - emissione di buono da parte dell economo comunale secondo il Regolamento sul servizio economato; - corresponsione di buoni spesa da utilizzare presso esercizi commerciali convenzionati con l Amministrazione Comunale, Gli interventi possono consistere oltre che in erogazione di somme di denaro, in esenzioni dal pagamento delle contribuzioni per servizi pubblici, concessione in uso gratuita di beni comunali mobili o immobili, acquisto di beni di primaria necessità.. Art. 5 Intervento continuativo Per intervento economico continuativo si intende un sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell assistito e/o del suo nucleo familiare. Nel caso di concessione di contributo economico continuativo il servizio sociale predispone contestualmente un progetto di intervento in accordo con l assessorato ai servizi sociali al fine di rimuovere le cause che comportano lo stato di grave bisogno. Art. 6 Intervento straordinario Per intervento economico straordinario si intende il sussidio erogato in modo saltuario e/o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare necessità per le quali non sia possibile l intervento di altri Enti. Il limite massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona viene fissato in 500,00. Per nuclei familiari di più persone, detto limite è fissato in 250,00 per ogni componente il nucleo familiare. Art. 7 Intervento indifferibile ed urgente Per intervento economico indifferibile ed urgente si intende il sussidio erogato una tantum con procedimento di urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo al soggetto assistito. Anche l intervento indifferibile ed urgente viene prestato nel caso in cui non sia immediatamente possibile l intervento di altri Enti, altrimenti competenti. In questo caso il limite massimo del contributo economico erogabile è pari ad 100,00. L erogazione avviene mediante buono economale nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio economato approvato con del CC n.50/2002.

4 4 Art. 8 Requisiti e condizioni Hanno titolo all assistenza economica le persone ed i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: - si trovino in un particolare stato di bisogno economico e/o sociale, comprovato comunque da un reddito non superiore al minimo vitale come definito dal presente regolamento. - siano residenti nel Comune di Porretta Terme, salvo che per gli interventi indifferibili ed urgenti; - non abbiano parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti in misura sufficiente a garantire il minimo vitale; - qualora in possesso della capacità e idoneità lavorativa ( e fatto salvi i casi accertati di infermità mentale), siano in possesso dello stato di disoccupazione di cui al Dlgs.n.181/2000 e s.m. Non sono erogati contributi in assenza dello stato di disoccupazione, debitamente accertato presso i Centri provinciali per l impiego, o in caso di perdita del medesimo ex art. 4 Dlgs. 181/ non titolarità di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore ai fini ICI non può eccedere la soglia di euro al netto dell eventuale debito residuo per mutuo contratto per l acquisto dell immobile. Art. 9 Minimo vitale L Amministrazione Comunale persegue, nei propri interventi economici, il conseguimento per l assistito, ove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, di un reddito minimo lordo, definito Minimo Vitale. Con il termine minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per soddisfare le relative necessità fondamentali. Il minimo Vitale individuato dall Amministrazione Comunale è così individuato: - nel caso di nucleo familiare titolare di proprietà della casa adibita ad abitazione principale pari all ammontare della pensione minima INPS degli ex lavoratori dipendenti (che consiste per l anno 2004 in 412,18 mensili ) annualmente rivalutata; - nel caso di nucleo familiare non titolare di proprietà della casa adibita ad abitazione principale è pari ad euro 500 mensili ; Il possesso del reddito minimo vitale viene accertato sulla base della certificazione reddituale ISEE. Qualora l intervento di assistenza economica sia rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del Minimo Vitale viene parametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui ai disposti dei Decreti legislativi n. 109/1998 e 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente moltiplicando il Minimo Vitale, così come determinato al comma 1 del presente articolo per i seguenti coefficienti: - Nucleo familiare composto da due componenti: coefficiente 1,57; - Nucleo familiare composto da tre componenti: coefficiente 2,04; - Nucleo familiare composto da quattro componenti: coefficiente 2,46; - Nucleo familiare composto da cinque componenti: coefficiente 2,85; I paramenti sopraindicati vengono incrementati per ogni nucleo familiare in presenza delle seguenti condizioni: - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; - Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;

5 5 - Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell art. 3, comma 3 Legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%; - Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui l unico genitore presente o entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno al quale fanno riferimento i redditi. L Amministrazione Comunale contribuisce a favore del nucleo familiare fino alla concorrenza del Minimo Vitale, per differenza tra il valore della pensione minima INPS, eventualmente parametrata secondo i coefficienti sopraindicati, ed il valore dell ISEE del nucleo familiare medesimo, eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati per legge. Art. 10 Parenti obbligati agli alimenti L esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell Amministrazione Comunale. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell ordine di cui all art. 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale deve informare l assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l Amministrazione Comunale pone al proprio intervento. Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell indigente il parente, il cui nucleo sia titolare di un valore ISEE inferiore all ammontare di 1,5 volte la pensione minima INPS, riparametrata, secondo la composizione del nucleo familiare, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui al precedente art. 9. Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l intervento economico da parte del Comune viene escluso nel caso in cui il valore dell Indicatore della situazione Economica Equivalente dell obbligato sia inferiore a due volte il valore del trattamento minimo di pensione INPS. Il parente obbligato interviene per consentire il raggiungimento del Minimo Vitale dell assistito con un contributo mensile pari alla differenza tra l ammontare del valore dell ISEE del proprio nucleo familiare, e il valore di 1,5 volte la pensione minima INPS, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte l ammontare della pensione minima INPS nel caso di nucleo familiare mononucleare. Qualora vi siano più parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l ordine di cui all art. 433 del Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di supportare in tutto o in parte l onere dovuto, l obbligo viene posto tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore. Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza di cui al comma cinque del presente articolo. L Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell indigente per differenza da quanto prestato dai parenti obbligati, fino alla concorrenza del Minimo Vitale, così come specificato all art. 9.

6 6 Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti organi dell Autorità Giudiziaria, per l accertamento - ove ne ricorrano i presupposti - degli estremi del delitto di cui all art 570 c.p. Art. 11 Nucleo familiare di riferimento In ottemperanza alle norme di cui ai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Si applicherà comunque il Regolamento comunale sui criteri applicativi dell I.s.e. Art. 12 Procedimento per l erogazione delle prestazioni continuative e straordinarie. Per accedere all intervento assistenziale economico continuativo o straordinario gli interessati, o le persone da essi delegate, devono presentare apposita domanda al Servizio Sociale Comunale, allegando la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e degli eventuali parenti obbligati a prestare gli alimenti. L Assistente Sociale dell Azienda USL redige un apposita relazione sullo stato di bisogno. Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio economiche e sanitarie del nucleo familiare dell indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti. Se del caso, viene acquisita anche relazione del servizio igiene mentale USL o del servizio tossicodipendenze del SERT. Il Responsabile del Settore approva l intervento assistenziale su relazione istruttoria del Responsabile del Servizio completa di tutti gli elementi richiesti. In caso di fattispecie concrete di carattere eccezionale che esulano dai criteri previsti del presente Regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste, l Ufficio Servizi Sociali sottoporrà la richiesta alla Giunta Municipale. Art. 13 Procedura per l erogazione delle prestazioni indifferibili ed urgenti Gli interessati presentano domanda all Ufficio Servizi Sociali oppure vengono a questo segnalati da terzi. L Ufficio Servizi Sociali, approva l erogazione della prestazione una tantum, dopo avere valutato attentamente lo stato di particolare bisogno, soprattutto in ordine alla individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell intervento, considerando altresì che in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell indigente. In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedere in deroga alle norme ivi previste, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Giunta Municipale.

7 7 Art. 14 Documentazione Nella domanda redatta in carta semplice sull apposito modulo predisposto dall Ufficio Servizi Sociali, il richiedente deve allegare apposita dichiarazione sostitutiva ISEE. Il richiedente deve inoltre dichiarare se è beneficiario o meno di altri contributi a carico di altri Enti. Il richiedente deve essere informato che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e sulle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento utile ad individuare l effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Nel caso in cui vi siano parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea dichiarazione ISEE relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare. Art. 15 Controlli Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di interventi economici di cui al presente regolamento vengono attivati controlli tramite gli altri Uffici Comunali e tramite gli Uffici Periferici del Ministero delle Finanze, secondo le modalità indicate nel regolamento comunale sui criteri applicativi dell Indicatore Situazione Economica (ISE). Inoltre, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari con il consenso dell interessato : nel caso in cui il tenore di vita effettivo riscontrato sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della P.M. e il Comune potrà attivare quanto disposto dal successivo art 17. Il rifiuto a consentire l accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo. Art. 16 Recuperi Qualora vengano accertati d ufficio o dichiarati dall assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso (es. arretrati per riconoscimento dell indennità di accompagnamento, ecc.) di natura non strettamente personale, l Amministrazione Comunale procede al recupero dei contributi concessi al momento della effettiva riscossione degli emolumenti, vincolando l assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti a sottoscrivere una cessione di credito, prima della erogazione del contributo stesso. Sono fatti naturalmente salvi i limiti previsti dalla legge per la parziale incedibilità di particolari diritti di credito (es.credito agli alimenti). Art. 17 Interruzione dell intervento assistenziale Nel caso in cui, successivamente alla erogazione di un contributo economico da parte dell Amministrazione Comunale, vengano accertati con redditi o patrimoni in capo all assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, viene

8 8 immediatamente interrotta l erogazione del contributo fino a quel momento concesso e viene attivata una procedura di recupero di quanto erogato con le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune (riscossione coattiva previa iscrizione a ruolo). Il fatto verrà immediatamente segnalato all Autorità Giudiziaria per l accertamento delle responsabilità penali per falsa dichiarazione. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli art 71,75 e 76 del DPR 445/2000 Testo unico in materia di documentazione amministrativa. Art 18 Esenzioni pagamento contribuzioni per servizi pubblici a domanda individuale DISCIPLINA GENERALE - Le esenzioni dal pagamento del servizio possono essere concesse su domanda dell interessato ed esclusivamente in casi di estrema povertà debitamente documentati nelle forme previste dalla legge. Di norma sono totali (completa gratuità del servizio), parziali (pagamento della quota minima per la fascia reddituale più bassa) solo se previsto. L esonero ha validità annuale. Condizione necessaria per la concessione dell esonero è la sussistenza dei requisiti prescritti dall art. 8 del presente Regolamento in quanto applicabili, ad eccezione del reddito, per cui viene qui stabilito e richiesto un reddito familiare annuo pro capite non superiore ad euro 3.942,25 per redditi 2004 annualmente rivalutato 1, e del non avere parenti tenuti agli alimenti. Con decorrenza dalla applicazione delle tariffe ISE ai servizi a domanda individuale, verrà contestualmente ridefinita la soglia reddituale ISE entro cui applicare le esenzioni disciplinate dal presente Regolamento. Per la disciplina del procedimento si applica l art 12 del presente Regolamento. A tutela dell interesse pubblico al recupero delle quote di contribuzione non pagate (e fermo restando l obbligo di procederne alla riscossione nelle forme previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali), nei confronti degli utenti che non hanno richiesto e ottenuto l esenzione che risultano inadempienti per somme complessivamente non inferiori a 259 euro, viene disposta previa diffida di almeno 20 giorni, la sospensione del servizio. Il limite di euro 259 è da calcolarsi cumulativamente tra tutti gli oneri di compartecipazione a servizi a domanda individuale. DISCIPLINA SPECIALE PER SERVIZI DI REFEZIONE E DI TRASPORTO SCOLASTICO L esenzione parziale viene concessa in presenza del requisito della estrema povertà come sopra definito. Per i nuclei familiari con due o più figli che usufruiscono del servizio, su domanda dell interessato può essere concessa l esenzione totale limitatamente ad un solo minore. Per gli altri minori vigono le normali condizioni di pagamento della retta. Nei soli casi di estremo disagio economico e sociale debitamente documentati può essere concessa, sentito l Assessore ai servizi sociali, la esenzione totale per gli utenti del servizio. A questo fine per estremo disagio economico e sociale si intende il nucleo familiare che versa nelle seguenti condizioni: - completa assenza di redditi; - presenza di disabili o di anziani con più di 75 anni; - grave emergenza abitativa determinata da sfratto esecutivo o da residenza in appartamento non agibile; - altre situazioni economico sociali non predeterminabili con evidente carattere di gravità. 1 Euro 4017,26 per redditi 2005

9 9 Le domande di esonero per i servizi di refezione, asilo nido e trasporto scolastico vanno presentate presso l ufficio comunale competente entro e non oltre il termine del 15 ottobre di ogni anno scolastico. Art 19 Disposizioni finali e rapporti con precedenti regolamenti Il Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di contributi e benefici economici approvato con del CC n.25 del in quanto contenente una disciplina generale sull attività di erogazione di contributi a persone fisiche e ad enti od associazioni e per diverse finalità - rimane in vigore per le parti non in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.

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