ISPEZIONI AMMINISTRATIVE IN AZIENDA o IN UN CANTIERE
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- Celia Vecchio
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1 ISPEZIONI AMMINISTRATIVE IN AZIENDA o IN UN CANTIERE Manuale da tener presente in caso di ispezione Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 1
2 INDICE 1. Come gestire l ispezione in azienda pag Le dichiarazioni fornite dai dipendenti pag Gli organi competenti pag Check list da seguire durante l ispezione pag Le regole fondamentali da osservare durante l ispezione pag Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 2
3 1. COME GESTIRE L'ISPEZIONE IN AZIENDA IN MATERIA DI LAVORO PREVIDENZA ASSISTENZA PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Considerata la necessità che, alla luce della riforma operata del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sulle razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro, si giunga in tempi rapidi ad una uniformità di comportamento da parte di tutti gli organi che effettuano attività di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, è stato siglato un protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL in data 24 marzo Non esiste una legge specifica in materia di regolarizzazione, ma esiste soltanto un protocollo di intesa, che ha forza di norma interna nell ambito della Pubblica Amministrazione, significa che non può essere invocato dall imprenditore in caso di mancata osservanza. Tale protocollo è definito CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO. Il Codice si basa principalmente sul principio di collaborazione e rispetto reciproco tra personale ispettivo e soggetti ispezionati. E dettato infatti che le ispezioni devono essere condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 3
4 attività di coloro che sono ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell accertamento. Gli ispettori sono dotati del potere di accesso ai locali aziendali dopo aver comunque esibito il loro titolo di riconoscimento. I datori di lavoro non possono impedire l entrata degli ispettori in azienda, infatti il solo tentativo di ritardarne l ingresso può costituire reato penale. Si tenta comunque di calibrare l impatto dell ispezione sull organizzazione aziendale. Per quanto riguarda la procedura ispettiva i relativi accertamenti consistono di norma generalmente - nell identificazione delle persone presenti; - nell acquisizione delle dichiarazioni delle persone presenti; - nella rilevazione delle presenze e nell esame dei libri matricola e paga(ora soltanto registro unico rimane in essere obbligatoriamente il libro delle presenze); - nella descrizione delle lavorazioni svolte; anche in relazione della valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro. Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 4
5 Gli accertamenti inoltre devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo(l ispezione può durare al massimo 30 giorni). Nel dare inizio alla attività ispettiva, il personale deve avere l accortezza innanzitutto di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò si compatibile con l accertamento ispettivo. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell accertamento da un professionista abilitato affinché presenzi alle attività di verifica. L assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell attività ispettiva, né inficia la sua validità. Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 5
6 2. - LE DICHIARAZIONI FORNITE DAI DIPENDENTI Un altro aspetto disciplinato all interno del codice di riorganizzazione dell attività ispettiva riguarda le modalità di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori (art. 12 d.lgs 124/2004): Dichiarazioni del lavoratore da fornire in ottemperanza dell art. 12 del D. Lgs. 124/2004 IL VERBALE DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI) Esse devono essere acquisite di norma durante il primo accesso in azienda, possono essere acquisite anche successivamente e prima della chiusura del verbale di accertamento o del processo verbale di accertamento. Ove necessario, il personale ispettivo raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali(RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie(RSU), dal Comitato Pari Opportunità(CPO), ove costituito, dal Consigliere di Parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza. Gli ispettori valutano la possibilità di estendere l acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi, se invece si procede con funzioni di polizia giudiziaria non necessita il consenso della parte sottoposta ad accertamento. Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 6
7 Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, in modo da non dare luogo a dubbi interpretativi. Qualora le dichiarazioni siano acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi, non hanno valore di prova precostituita. Infatti, le stesse, generalmente vengono acquisite come verbali di sommarie informazioni, dove non è necessario farsi assistere da un difensore di fiducia. Comunque il dipendente ha l obbligo di chiedere all Ispettore in che forma giuridica deve essere resa la dichiarazione: 1. Dichiarazione libera e spontanea, in questo caso non necessita obbligatoriamente la verbalizzazione, allora il dipendente non dovrebbe preoccuparsi più di tanto, se invece viene resa in forma scritta occorre cautelarsi eventualmente con la nomina di un difensore; 2. Interrogatorio formale: infatti, se la stessa viene resa quale interrogatorio formale su alcuni fatti oggettivi riguardanti l attività oggetto di ispezione, in tal caso lo stesso dipendente ha diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia, in quanto, in tal caso, l atto assume la veste giuridica di prova a tutti gli effetti. Se l attività oggetto degli Ispettori riguarda un fatto penale ordinato dal P.M., in tal caso, essendo l atto soggetto ad indagine e a segreto istruttorio, lo stesso dipendente obbligatoriamente deve nominarsi un difensore di fiducia, in quanto, l atto fornito non costituisce più un semplice verbale di acquisizione di dichiarazione. Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 7
8 Dovendo rivestire le dichiarazioni la caratteristica di essere libere e spontanee, le stesse, devono essere prese non in presenza di altri lavoratori, né del datore di lavoro(né possono essere prese in presenza di un eventuale difensore di fiducia) Il dipendente se trattasi esclusivamente di dichiarazione libera e spontanea o interrogatorio formale ha diritto al rilascio della copia da parte dell Ispettore. Se invece, riguarda una attività soggetta ad indagine penale, il dipendente non ha diritto al rilascio di copia, in quanto, costituisce documento facente parte di indagine istruttoria del P.M. A conclusione della visita ispettiva gli ispettori redigono il verbale di accertamento (V.A.), utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di accertamento (P.V.A.). Il personale ispettivo nell esercizio delle proprie funzioni assume, nell interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l imparzialità, l obiettività, l efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità. (altrimenti in caso di violazione è soggetto alla pena criminale della reclusione da 1 a 6 anni, dietro presentazione di denuncia querela ai sensi delle disposizioni del Codice Penale) Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 8
9 3. - GLI ORGANI COMPETENTI Innanzi tutti bisogna individuare gli organi competenti in materia di ispezioni, accessi e verifiche in ambito amministrativo: - Polizia Municipale; - Polizia Provinciale; - Guardia Forestale; - Vigili del Fuoco; - N.O.E.; - N.A.S. - Ispettori delle A.S.L. locali Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 9
10 4. - CHECK LIST DA SEGUIRE DURANTE L ISPEZIONE Ecco la check list che possono utilizzare(soprattutto gli ispettori A.S.L.) durante l effettuazione di una ispezione in un cantiere edile o in azienda: Di seguito si riporta l elenco dei documenti che potrebbero essere richiesti dal personale ispettivo. L elenco è puramente un riferimento e non può essere assunto come un riferimento e/o documento ufficiale, ma solo come elemento di confronto. i documenti richiesti durante l ispezione(trattasi di ispezione tecnica) possono essere i seguenti: - organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe - Valutazione dei rischi ex art.4 c.2 D.Lgs 626/94 - art D.Lgs 81/08 autocertificazione art. 29 c.5 D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08 - Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08 Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 10
11 - Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08 - Piano antincendio e di emergenza - Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08(cantieri edili temporanei o mobili) - Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08(CANTIERI EDILI ed è costituita da una relazione tecnica contenenti le prescrizioni inerenti alla complessità dell opera da realizzare) - Piano di uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi) art. 134 all. XXIII D.Lgs 81/08(PER I CANTIERI) - notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08(cantieri edili) - nomina di: - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08 - Addetti all emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08 - Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 c.2 D.Lgs 81/08 - Certificato Prevenzione Incendi - Denuncia di installazione dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 11
12 del D.P.R. 462/ Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08(lavori sotterranei o semisotterranei) - Attestati di informazione/formazione/addestramento art Comunicazione degli infortuni (INAIL - IPSEMA) art. 8 c È stato istituito il SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE( Min. del lavoro; Min. della salute; Min. dell interno; dalle Regioni e Provincie autonome; IPSEMA; ISPESL) Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 12
13 5. - LE REGOLE FONDAMENTALI DA OSSERVARE DURANTE L ISPEZIONE 1. Se al momento dell accesso da parte degli Ispettori, l imprenditore e/o il delegato ufficialmente è assente, occorre immediatamente avvisare l Imprenditore e/o il delegato, infatti gli Ispettori non possono dare inizio all ispezione in sua assenza, se l Imprenditore o chi per lui è impossibilitato, occorre nominare un difensore di fiducia generalmente un Avvocato esperto in materia aziendale. Potete anche scegliere la via di far sbagliare gli Ispettori, per poi, invalidare il relativo verbale di accesso, di accertamento, processo verbale di accertamento. 2. Richiesta di tesserino agli ispettori e/o agli agenti esercenti funzioni di polizia giudiziaria. Loro lo esibiscono. L imprenditore o chi per lui regolarmente delegato(la delega è possibile fornirla soltanto ad un avvocato o in caso di imprenditore collettivo da parte dell Amministratore nei confronti dell Amministratore Delegato a tale funzione. Copiare i dati su un foglio. 3. Nel caso di rifiuto, chiamare subito, senza farli accedere al luogo soggetto ad ispezione, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di farsi identificare (violazione ai sensi dell art. 14 della Costituzione violazione di domicilio). Potrebbero anche essere truffatori. 4. Occorre obbligatoriamente fare richiesta della "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiarlo immediatamente, se viene rifiutato chiamare eventualmente Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 13
14 l Avvocato-aziendalista di fiducia esperto per tale materia evitate di chiamare professionisti non esperti potrebbero orginarvi l effetto contrario. E' questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo foglio di servizio devono essere indicate tutte le operazioni e/o cose che gli ispettori possono o non possono eseguire e/o fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato nel foglio di servizio. 5. Sul "Foglio di servizio" devono essere elencati tutti i nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono, occorre rifiutate l'ispezione e chiamare eventualmente l Avvocato - aziendalista di fiducia esperto per tale materia evitate di chiamare professionisti non esperti potrebbero originarvi l effetto contrario. 6. Nominare obbligatoriamente e subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci, già formati, che sanno come comportarsi e non sono soggetti soprattutto ad ansie e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non possono e non devono mai parlare. 7. Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa a portata di mano. Non preoccupatevi delle eventuali minacce degli Ispettori, non possono toccarvi la macchina: né lo strumento di qualsiasi prova a vantaggio dell Imprenditore può essere sequestrato dagli stessi Ispettori o funzionari di Polizia giudiziaria eventualmente presenti. 8. Se l Imprenditore ha da fare, sia lui che i suoi dipendenti e/o collaboratori, possono regolarmente continuare ad esercitare le loro funzioni. Infatti, se in tale Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 14
15 occasione vengono molestati da parte degli organi controllanti, esiste la denuciaquerela per la "Turbativa di Lavoro" da produrre nei successivi 90 giorni dall evento. 9. Non firmate mai alcun verbale di accertamento, se non in presenza del Vostro Avvocato di fiducia esperto in materia aziendale e di lavoro. 10. Possono ispezionarvi soltanto durante l'orario di lavoro gli Ispettori del Lavoro, mentre i funzionari della A.S.L. in materia di prevenzione, salute e sicurezza aziendale possono ispezionarvi anche durante l orario notturno. 11. L'ispezione può durare al massimo 30 giorni (di calendario e non lavorativi) per analogia legis ai sensi della Legge 212/2000 sullo STATUTO DEL CONTRIBUENTE. Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 15
16 GESTIONE DEL CONTENZIOSO - Il soggetto imprenditoriale trattandosi di materia specialistica è preferibile, che in caso di ispezioni in materia amministrativa (ambiente, rifiuti, sofisticazione alimentare, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro), sarebbe opportuno rivolgersi da un Avvocato che tratta la materia, al fine di inquadrare la miglio difesa in relazione alle ipotesi di violazioni accertate da parte dei funzionari verbalizzanti (agenti di Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, N.O.E., N.A.S. e Ispettori delle A.S.L. locali). Occorre analizzare preventivamente il contenuto del verbale d ispezione, al fine di appurare di quali violazioni trattasi e in che materia, a tal proposito lo scenario fattuale può essere rappresentato dalle seguenti fattispecie giuridiche: - Violazioni formali; - Violazioni sostanziali In entrambi i casi, la fase del pre-contenzioso giudiziario, va incardinata con la produzione di una memoria difensiva (è consigliabile a mezzo di un avvocato esperto in materia la memoria può essere presentata anche in proprio da parte dell imprenditore) entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale d ispezione, ai sensi dell art. 18 della L. 689/81, indirizzata alla D.P.L. Ufficio Affari Legali e Contenzioso, se trattasi di violazione in materia di igiene nei luoghi di lavoro, allegando il verbale d ispezione e i documenti di prova che possano ritenersi necessari, con richiesta di eventuale audizione personale dell imprenditore e con nomina del difensore di fiducia, indicando soprattutto degli informatori, di cui l imprenditore potrà usufruire nel corso dell audizione stabilita dalla competente autorità ai fini dell accertamento della prova richiesta nella stessa memoria difensiva, in tutti gli altri casi va inquadrata l Ente competente funzionalmente per materia. Nel caso di notifica di ordinanza ingiunzione nelle altre materie ad eccezione di quelle in materia di igiene nei luoghi di lavoro, sarà competente nella fase giudiziaria il Giudice Ordinario Unico Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 16
17 (Giudice di Pace o Giudice Unico a seconda dell importo delle sanzioni), in quanto la competenza è stabilita in relazione al valore. Redatto il 24/06/ Versione n. 0 Pagina 17
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