CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI SOCIALI) presentata alla Presidenza il 16 marzo (Relatore: SAIA) SULLA PROPOSTA DI LEGGE

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI) presentata alla Presidenza il 16 marzo 2001 (Relatore: SAIA) SULLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 25 gennaio 2001 (v. stampato Senato n. 478) n D INIZIATIVA DEI SENATORI ROBERTO NAPOLI, D ONOFRIO, BRIENZA, DANIELE GALDI Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell albo degli informatori scientifici del farmaco Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 gennaio 2001 NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 698, 828, 928, 1917, 1957, 2678, 3149 e 4022 si vedano i relativi stampati.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati E SULLE PROPOSTE DI LEGGE n. 698, d iniziativa del deputato SAVARESE Regolamentazione dell informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell ordine dei farmacologisti Presentata il 10 maggio 1996 n. 828, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI CAPUA, GAMBALE, GIACCO, LUMIA, CACCAVARI, JANNELLI, BATTAGLIA Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell albo degli informatori scientifici del farmaco Presentata il 14 maggio 1996 n. 928, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI POLI BORTONE, CONTI, ALEMANNO Disciplina dell attività di informazione scientifica sui farmaci Presentata il 16 maggio 1996

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati n. 1917, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SAIA, NARDINI, VALPIANA, MAURA COSSUTTA, STRAMBI, MORONI Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell albo professionale degli informatori scientifici del farmaco Presentata il 18 luglio 1996 n. 1957, d iniziativa del deputato FIORONI Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell albo degli informatori scientifici del farmaco Presentata il 23 luglio 1996 n. 2678, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SIMEONE, MALGIERI, RALLO, GIOVANNI PACE, FOTI, GALEAZZI, CONTENTO, FEI, BUTTI, ALBERTO GIOR- GETTI, CARDIELLO, COLA, LO PRESTI Disciplina delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell albo degli informatori scientifici del farmaco Presentata l 11 novembre 1996

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati n. 3149, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NUCCIO CARRARA, NANIA, PORCU Disciplina dell attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell albo professionale degli informatori scientifici del farmaco Presentata il 4 febbraio 1997 n. 4022, d iniziativa del deputato GALLETTI Nuova regolamentazione dell informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell ordine dei farmacologisti Presentata il 21 luglio 1997

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati ONOREVOLI COLLEGHI! Da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita. È evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini. Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro, e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche. La mancanza di un idonea regolamentazione determina una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche. Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale. Infine, si apre in tal modo il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell informazione, che spesso si vede costretta a derogare dalla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite. I contenuti del progetto di legge. A tali problemi si propone di rispondere il provvedimento in esame, elaborato dal Senato nel corso degli ultimi anni ed esaminato, in sede referente, dalla Commissione affari sociali nell ultimo scorcio della legislatura. L articolo 1 richiama l applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, che, in recepimento della direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano. L articolo 2 definisce la figura dell informatore scientifico del farmaco come quella di colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. È inoltre compito dell informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell impresa per cui svolge la

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tal modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici ed aziende. Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l individuazione dei titoli universitari richiesti per l esercizio della professione. L articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro, e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e informazione. Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria. Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale. Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina, merita segnalare la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico. Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell albo, si segnalano quelli di curare l osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori e reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con l università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente e prevista l istituzione del collegio dei revisori dei conti. L articolo 10 istituisce invece il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall articolo 11, mentre l articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle iscrizioni all albo e alle sanzioni disciplinari e alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti. Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l articolo 15 viene istituito l albo degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che devono essere indicati nell albo sono individuati all articolo 16, mentre l articolo 17 fissa i requisiti per l iscrizione e l articolo 18 individua le cause di cancellazione dall albo, tra cui si segnala la cessazione dell attività da almeno cinque anni. L articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e della sanità, soggetti cui sono comunicate le variazioni intervenute nell albo stesso. Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell avvertimento, nella censura, nella sospensione dall esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio. L articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorre dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, concernente la disciplina della pubblicità dei farmaci per uso umano. Infine, l articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti agli albi, e l articolo 26 prevede l emanazione, entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge, di un regolamento di esecuzione della legge, anche per dettare le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli. L esame istruttorio dei progetti di legge. Come si è accennato, nelle passate legislature il Parlamento ha tentato a più riprese, senza riuscirvi, di approvare una disciplina specifica in materia di informatori scientifici del farmaco. In questa legislatura, l esame delle numerose proposte di legge presentate sia alla Camera che al Senato è stato avviato per tempo da quest ultima camera. Peraltro, dopo la conclusione dell esame in sede referente presso la 12 a Commissione, protrattosi dal luglio del 1996 all ottobre del 1999, l Assemblea del Senato è giunta a licenziare il provvedimento, in prima lettura, solo alla fine di gennaio del I tempi per l esame in sede referente presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ne sono risultati conseguentemente compressi. Stante la prospettiva di un ormai prossimo scioglimento anticipato delle Camere, il dibattito in Commissione si è concentrato essenzialmente sulla questione preliminare dell effettiva necessità e del grado di urgenza dell approvazione della nuova disciplina prima della fine della legislatura. Strettamente connesso a questa questione preliminare è stato il dibattito sull opportunità di procedere all istituzione di un nuovo albo professionale, sia in riferimento alla compatibilità di tale strumento rispetto ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti, sia in relazione alla più ampia riflessione in corso in questi anni su tale tipo di istituto giuridico, prevalentemente orientata al suo superamento. Su tale aspetto si sono concentrati anche diversi dei pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. La Commissione, pur esprimendo una pluralità di posizioni, ha ritenuto prevalente l interesse ad approvare in tempi rapidi una regolamentazione che desse certezza agli operatori del settore e ai cittadini. Una volta operata tale scelta, la questione dell opportunità di istituire un nuovo albo è stata risolta positivamente, sia perché la ristrettezza dei tempi a disposizione avrebbe difficilmente reso possibile, in caso di modifica del testo, un nuovo passaggio al Senato, sia soprattutto nella considerazione che, fino a quando non si sarà effettivamente giunti a un riordino complessivo della materia, non sembrano esservi ragioni per cui la tutela garantita da questo istituto giuridico alla maggior parte delle categorie professionali debba essere esclusa per gli informatori scientifici del farmaco. Tra gli aspetti particolari che, nonostante la rapidità dell esame, sono stati approfonditi nel corso del dibattito occorre segnalare in particolare la previsione che le aziende possano associarsi per assumere uno stesso informatore. Di contro all opinione di alcuni gruppi, che hanno letto in tale norma una possibile lesione della concorrenza tra le aziende, è stato sottolineato che essa è volta in primo luogo ad agevolare l attività delle imprese di minori dimensioni, che potrebbero avere difficoltà ad assumere da sole un soggetto di alta qualificazione. Infine, utili elementi di riflessione sono emersi anche dal confronto sulle norme transitorie. Anche in questo caso, peraltro,

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati ha prevalso l opinione che fosse opportuno non modificare il testo del Senato. Conclusioni. La scelta di non modificare il testo del Senato, nonostante alcuni aspetti non pienamente condivisibili, non è tuttavia valsa a giungere all approvazione definitiva del provvedimento. A tale risultato negativo ha concorso certamente il fatto che i gruppi di opposizione non hanno ritenuto opportuno esprimere il proprio assenso a discutere il provvedimento in sede legislativa, come sarebbe stato forse opportuno, data l esigenza di giungere in tempi certi a disciplinare questa delicata materia. Tuttavia, l impossibilità di approvare definitivamente il provvedimento è certamente dipesa soprattutto dalla scarsità del tempo a disposizione della Camera dei deputati per esaminarne compiutamente i contenuti e giungere a definire un accordo politico ampiamente condiviso. Resta pertanto il rammarico che i ritardi accumulati abbiano imposto un esame in tempi ristretti ed a ridosso dello scioglimento delle Camere. L auspicio è che il lavoro svolto in questa legislatura, che ha portato all approvazione del provvedimento in uno dei due rami del Parlamento, ne agevoli un più rapido esame da parte delle prossime Camere, nella consapevolezza della necessità di intervenire quanto prima per regolamentare in maniera adeguata la delicata e importante attività professionale svolta dagli informatori scientifici del farmaco. Antonio SAIA, Relatore

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Il Comitato permanente per i pareri, esaminata la proposta di legge C. 7567; rilevato che l istituzione di un nuovo albo, se non espressamente prevista da normativa comunitaria, potrebbe rendere più complessa l attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori previsto dalle norme dell Unione europea; considerato che è in corso presso la Commissione Giustizia una riflessione generale sulla riforma degli albi professionali; esprime con le seguenti osservazioni: PARERE FAVOREVOLE all articolo 1 valuti la Commissione, ai fini di un migliore coordinamento con la legislazione vigente, l opportunità di indicare espressamente le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 che risultano abrogate ovvero, in caso di loro modificazione, di riformulare le norme di modifica in termini di novella, con particolare riguardo agli articoli 2 e 3 del provvedimento, che contengono disposizioni relative ai requisiti e all attività degli informatori medici già disciplinati dall articolo 9 del decreto legislativo n. 541 del 1992; all articolo 2, comma 1, valuti la Commissione l opportunità di chiarire se il decreto ministeriale ivi previsto abbia natura normativa, richiamando in tal caso l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di prevedere un termine per la sua emanazione; all articolo 3, comma 2, si segnala l opportunità di riformulare la disposizione ivi contenuta, al fine di chiarire quale sia la forma associativa richiesta alle industrie farmaceutiche per poter utilizzare il medesimo informatore scientifico, se si configurino in tal caso uno o più rapporti di lavoro e a chi spetti la loro titolarità; all articolo 17, relativo all iscrizione all albo degli informatori scientifici del farmaco, prevista ai sensi dell articolo 2 quale presupposto per l esercizio dell attività, valuti la Commissione l opportunità di prevedere ulteriori requisiti per ottenere l iscrizione, quali ad esempio aver superato uno specifico esame o avere frequentato un apposito corso di formazione;

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati all articolo 23 valuti la Commissione l opportunità di specificare quale sia l autorità giurisdizionale competente a giudicare dei ricorsi sulle decisioni dei consigli dei collegi provinciali e di estendere tale possibilità anche alle decisioni del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici di cui all articolo 12, comma 1, lettera e). PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) La Commissione Giustizia, esaminata la proposta di legge in oggetto, rilevato che appare incongruo ed eccessivo prevedere, all articolo 18, che la cancellazione dall albo degli informatori scientifici del farmaco debba comunque conseguire al verificarsi di una condanna penale, indipendentemente dalla gravità del fatto commesso, per cui appare opportuno precisare che la sanzione accessoria in esame non si applichi nel caso di condanna pecuniaria e per delitti colposi; esprime con la seguente condizione: PARERE FAVOREVOLE all articolo 18, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «condanna penale», con le seguenti: «condanna a pena detentiva per delitti non colposi». PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Sul testo del provvedimento: PARERE FAVOREVOLE

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) La VII Commissione, esaminata la proposta di legge in oggetto; esprime con le seguenti osservazioni: PARERE FAVOREVOLE all articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l opportunità di sostituire, all ultimo periodo, le parole: «e dei successivi decreti» con le seguenti: «nonché in base all ordinamento determinato dai successivi decreti»; valuti la Commissione di merito la compatibilità delle disposizioni che istituiscono e regolamentano l albo degli informatori scientifici con il quadro giuridico comunitario. PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) La IX Commissione, esaminata la proposta di legge recante «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzionale dell albo degli informatori scientifici del farmaco» (C. 7567, approvato dal Senato); delibera di esprimere: NULLA OSTA per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione.

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) La X Commissione, esaminata la proposta di legge C ed abbinate; rilevato che essa reca una disciplina alquanto articolata e di dettaglio che non risulta sempre coerente con gli orientamenti volti alla semplificazione normativa e dei procedimenti; delibera di esprimere con la seguente osservazione: PARERE FAVOREVOLE valuti la Commissione di merito se la finalità del provvedimento di tutela degli interessi degli utenti e della professionalità degli operatori postulino necessariamente l istituzione di un apposito albo, anche in considerazione del fatto che è attualmente all esame dell Assemblea la proposta di legge C che prevede una delega al Governo per la disciplina delle professioni cosiddette non regolamentate, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di regolamentazione delle attività professionali. PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) esaminata la proposta di legge C ed abb., recante «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell Albo degli informatori scientifici del farmaco»; esprime con le seguenti osservazioni: PARERE FAVOREVOLE valuti la Commissione di merito l eventualità che l istituzione di un albo degli informatori scientifici del farmaco possa ostacolare l attuazione del principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti;

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati all articolo 3, laddove si prevede che il rapporto di lavoro dell informatore scientifico sia disciplinato dalle relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate, valuti la Commissione di merito l opportunità di sopprimere le parole «ai sensi dell articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981», in quanto già il comma 3 dell articolo 3 della proposta di legge n ripete la disposizione contenuta in tale decreto. PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA) La XIV Commissione; esaminata la proposta di legge in oggetto; sottolineato che la professione di informatore scientifico del farmaco, in quanto non specificamente regolamentata a livello comunitario, rientra nel sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, definito in ambito comunitario dalle direttive 89/48/CEE 92751/CEE e che, secondo tale sistema, gli Stati membri consentono l esercizio delle professioni non regolamentate, e per le quali è richiesto un diploma, a tutti i cittadini dell Unione europea che abbiano conseguito il titolo in uno Stato membro dell Unione, senza che occorra l iscrizione a specifici albi; esprime con la seguente osservazione: PARERE FAVOREVOLE a) valuti la Commissione di merito l eventualità che l istituzione di un nuovo albo, non espressamente previsto dalla normativa comunitaria, possa ostacolare nel settore in questione l attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti. PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI PARERE FAVOREVOLE

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N TESTO DELLA COMMISSIONE ART. 1. ART Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/ CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. ART. 2. ART Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all apposito albo di cui all articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 2. È compito dell informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell impresa di cui all articolo 14 del decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati ART. 3. ART Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari. 2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico. 3. Il rapporto di lavoro dell informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio ART. 4. ART In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge. 2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all albo di cui all articolo 15 e residenti nella provincia. 3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe. ART. 5. ART Le funzioni di cui all articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del far-

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati maco eletti in assemblea fra gli iscritti all albo di cui all articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto. 2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta. ART. 6. ART Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. ART. 7. ART Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l albo del collegio; b) curare l osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti; c) vigilare per la tutela dell informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell esercizio abusivo della professione; d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti; e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti; g) provvedere all amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all approvazione dell assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge; i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale. 2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all albo del collegio. 3. L effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative. ART. 8. ART Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate. ART. 9. ART Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all assemblea. ART. 10. ART È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati per ogni collegio provinciale o interprovinciale. 2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà. ART. 11. ART Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo. 2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti. ART. 12. ART Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni: a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono; b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco; c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati d) decidere sull istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell articolo 4; e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori; f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza; g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti. ART. 13. ART I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. ART. 14. ART Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all articolo 3. ART. 15. ART Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso. ART. 16. ART L albo di cui all articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli

20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell albo. ART. 17. ART Per l iscrizione nell albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza di un Paese membro dell Unione europea; b) godimento dei diritti civili; c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell articolo 2. ART. 18. ART Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall albo: a) per la perdita del godimento dei diritti civili; b) per condanna penale; c) per cessazione dell attività professionale da almeno cinque anni; d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale. ART. 19. ART L informatore scientifico del farmaco cancellato dall albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. 2. Se la cancellazione dall albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione. ART. 20. ART Una copia dell albo di cui all articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro

21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità. 2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d appello, al procuratore generale della stessa corte d appello ed al Consiglio nazionale. ART. 21. ART Gli iscritti nell albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare. ART. 22. ART Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all articolo 5 previa audizione dell interessato. Esse sono: a) l avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall albo. ART. 23. ART Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati ART. 24. ART In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all albo di cui all articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione. ART. 25. ART Tutte le spese derivanti dall attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato. ART. 26. ART Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

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