Art. 2 Disciplina dell impiego della manodopera negli appalti e subappalti
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- Severino Montanari
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1 PROPOSTA RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO EDILE PROVINCIA REGGIO CALABRIA Art. 1 Sistema di informazione ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell attività edilizia. In conformità a quanto regolamentato dal C.C.N.L. vigente, ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l anno, a richiesta della F.L.C., per esaminare congiuntamente la situazione del settore. Nel corso di tali incontri ANCE Reggio Calabria fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti: - opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di recupero, ecc.); - edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.); edilizia abitativa pubblica e privata. Art. 2 Disciplina dell impiego della manodopera negli appalti e subappalti ANCE Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti. In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall art. 14 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 che disciplina l impiego di manodopera
2 negli appalti e subappalti, che l impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell impresa appaltatrice o subappaltatrice, l indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche. La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite ANCE Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto. Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell art. 4 della legge n Art. 3 Costituzione dell Osservatorio Provinciale del Lavoro Le parti convengono di istituire, con decorrenza immediata, presso la Cassa Edile un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria. Convergeranno all interno di detto osservatorio, unitamente ai versamenti ed a quanto altro previsto dal c.c.n.l., gli elenchi mensili anagrafici dei dipendenti interessati alla unità produttiva e le qualifiche dei medesimi, al fine di operare in sinergia con la Scuola Edile, finalizzando questi dati per gli orientamenti e riqualificazione professionale. E fatto obbligo alle aziende di produrre, oltre agli elenchi anagrafici, le sedi e le ubicazioni operative delle stesse unità produttive. Art. 4 Orario di lavoro Ai sensi dell art. 5 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010, l orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana. Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell art. 9 del citato C.C.N.L. a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall art. 19 del citato C.C.N.L. 19 Aprile 2010, si conviene che le imprese, previo accordo con la R.S.U. o con la delegazione aziendale, ove esistano, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di
3 prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l assunzione di altri lavoratori. Art. 5 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali Con riferimento all art. 85 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010, in ogni cantiere, prima dell inizio dei lavori, l impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari. Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza. L impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale. Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti. Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la Sicurezza come priorità d impegno straordinario. Art. 6 Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale Si confermano tutte le disposizioni dettate dall art. 27 del C.C.N.L. 19 Aprile Art. 7 Formazione professionale Nell ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni quadrimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno il Presidente ed il Vice Presidente dell Ente Scuola, per trattare i problemi dell addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria. Ai corsi gestiti dall Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni che saranno stabilite dall Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni, o disoccupati.
4 Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni. Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi. Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti. Ai sensi dell art.91-del C.C.N.L 19 Aprile 2010 il contributo a carico dei datori di lavoro con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dello O,75%. Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)dell art.24 del C.C.N.L.19 Aprile Le parti convengono di incontrarsi, dopo l approvazione di ogni bilancio annuale dell E.S.E.F.S. per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo di pertinenza. Lavoratori extracomunitari Con riferimento agli artt. 82 e 91 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 le parti convengono di attivare presso l Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN la lingua italiana e la segnaletica di cantiere. Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese. Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell Istituto verrà istituito, a far data dalla firma del presente contratto, un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3)dell art.24.dell.c.c.n.l 19 Aprile Art. 9 Cassa Edile a) trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e modalità di attuazione Con riferimento all art. 18 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 la percentuale del 18,5% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell art. 24 del citato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell art. 17, viene accantonata in amministrazione presso la Cassa Edile di Mutualità
5 ed Assistenza della provincia di Reggio Calabria, con versamenti da effettuarsi entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa ed erogata ai lavoratori nei mesi di agosto e dicembre. b) contributo Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto il contributo alla Cassa Edile di cui all art. 36 lettera a) del C.C.N.L. 19 APRILE 2010, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del citato C.C.N.L., è fissato nella misura complessiva del 2,60% di cui: 1) A carico delle imprese: 2,20% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga; 2) A carico dei lavoratori: 0,40% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga. La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell impresa, la quale deve provvedere a versarla, insieme a quella a proprio carico, con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia di cui alla precedente lettera a). Lo 0,40% del contributo alla Cassa Edile di cui alla precedente lettera b) sarà, utilizzato per interventi straordinari forfetari a favore dei lavoratori e delle imprese. Le modalità ed i criteri di intervento saranno determinati da accordi tra le parti. Le parti convengono di incontrarsi, dopo l approvazione di ogni bilancio annuale della Cassa Edile, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo del 2,60% di cui al punto b) del presente articolo. Dichiarazione a verbale In riferimento al rimborso malattia alle imprese,potrà avvenire soltanto se la richiesta di rimborso alla Cassa Edile avverrà nei sei mesi successivi dalla data dell evento morboso presentando idonea documentazione in merito,a patto che l azienda sia regolare alla data della richiesta con i versamenti previsti. Art. 10 Ferie In attuazione dell art. 15 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010si concorda che nel mese di agosto verrà di norma concesso agli operai di godere di ferie collettive di due settimane. Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà normalmente nel periodo delle Festività Natalizie.
6 Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a sua scelta con un preavviso da dare all impresa almeno dieci giorni prima e purché non si arrechi pregiudizio, previa verifica delle parti, alla prosecuzione dei lavori. Nel caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l impresa è dispensato dal prestare l attività lavorativa per l intero periodo di ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all art. 18 del C.C.N.L.19 Aprile Art. 11 EX Elemento economico territoriale (EVR) tetto 6% Art. 12 Attrezzi ed indumenti di lavoro a) attrezzi di lavoro In tutti i cantieri edili qualora l impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di Euro 1,50 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa. Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato. b) indumenti di lavoro In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un indennità sostitutiva pari a Euro 2,50 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa. Art. 13 Indennità di trasporto A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all operaio un indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro. L indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di Euro 2,30 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate. L indennità di cui sopra non è soggetta alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a). Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi. Negli altri casi di assenza dal lavoro l indennità di cui sopra non compete. L indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio. IMPIEGATI: indennità di trasporto
7 A tutti gli impiegati compete l indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo. Art. 14 Trasferta Con riferimento all art. 21 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del citato C.C.N.L. all operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in due Km. oltre i confini del Comune. Per il Comune capoluogo, data la sua particolare configurazione, vengono definite tre zone esterne al centro urbano: una a Nord del torrente Scaccioti, l altra a Sud del torrente Sant Agata e la terza a monte di San Sperato, Pietrastorta e Vito Superiore. Compete, quindi, la diaria del 10,00% ai lavoratori inviati a prestare temporaneamente la propria opera da una all altra delle tre zone sopra indicate. Nessuna indennità è dovuta conseguentemente, per gli spostamenti dal centro alle tre zone suddette e viceversa. Art. 15 Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base. Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a). Con riferimento all art gruppo B) del C.C.N.L. del 19 Aprile al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del C.C.N.L 19 Aprile a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50,00%; b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell interno delle gallerie anche durante la perforazione, l avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 30,00%; Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l addetto debba recarsi all esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette
8 opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all esterno della galleria deve essere anch esso assoggettato alla maggiorazione del 30%. c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 20,00%. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un indennità pari al 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del C.C.N.L. 19 Aprile Art. 16 Indennità lavori in alta montagna Con riferimento all art. 23 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue: - per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i metri di altezza: Euro 0,35 orari; - per i lavori eseguiti in località comprese oltre i metri di altezza: Euro 0,40 orari. Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a). Art. 17 Anzianità professionale edile L istituto dell anzianità professionale edile è disciplinato dall art. 29del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 e dall allegato C al C.C.N.L. citato. Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è fissato dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella misura del 3,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all art. 17 del citato C.C.N.L.. Art. 18 Quote di adesione contrattuale Con riferimento all art. 36 lettera c) del C.C.N.L. 19 Aprile 2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:
9 A) contributo paritetico, nella misura dello 0,18%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del C.C.N.L. citato maggiorati del 18,50% e del 4,95%. B) contributo paritetico, nella misura dello 0,60%, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali (ANCE Reggio Calabria e F.L.C. Reggio Calabria) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art. 24 del C.C.N.L. citato. Art. 19 Mensa - diritto al pasto L impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni. Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l allestimento di un servizio mensa in cantiere. L impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,00. La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande. La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai. Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti. Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un indennità sostitutiva di mensa di Euro 4,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore. Sull importo dell indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a). L indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico. Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi. IMPIEGATI: mensa A tutti gli impiegati compete l indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo. Art. 20 Diritto allo studio
10 Con riferimento all art. 90 del C.C.N.L. 19 Aprile 2010 si conviene che i lavoratori studenti che devono sostenere prove di esami, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti producendo al datore di lavoro le certificazioni comprovanti gli esami e le giornate nelle quali essi sono stati sostenuti. Art. 21 Banca ore Lavori usuranti Le parti convengono di istituire una Commissione che individui i profili professionali maggiormente esposti a lavorazioni usuranti. Detta Commissione avrà il compito di individuare le modalità più opportune finalizzate ad alleviare le condizioni degli operai addetti ai lavori usuranti. Art. 22 Donatori di sangue Permessi retribuiti Ai sensi della legge n 107 il dipendente che sia anche donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui è effettuata la donazione. La concessione della giornata di riposo va richiesta tempestivamente con apposita istanza indirizzata alla Direzione Aziendale. Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Sanità con l indicazione dell avvenuta donazione del sangue a titolo gratuito (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso) nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l ora del prelievo. Art. 23 Assemblee retribuite Le parti convengono che per specifiche e determinate esigenze il monte ore previsto dall art. 104 del c.cn.l. 19 Aprile 2010 è aumentato a 12 ore previa apposita comunicazione all ANCE da parte del FLC. Art 24 Carenza Malattia Pagamento dei giorni di carenza malattia come diritto contrattuale in sostituzione della sperimentazione effettuata con l introduzione, nel precedente integrativo provinciale,. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE L EVR rappresenta la novità contrattuale più importante. Poiché si tratta di salario effettivamente variabile occorre prestare la massima attenzione ad iniziare dalla
11 riconferma con tutte le controparti dell esigibilità del tetto previsto dal CCNL del 6%. Così come grande attenzione deve essere data nella definizione dei diversi pesi ponderali da assegnare agli indicatori, sia quelli previsti che quelli da individuare. Per il confronto dei dati, il triennio da prendere a riferimento è 2006/2007/2008 su 2005/2006/2007 e così di seguito negli anni successivi. Si richiede l aumento dell E.V.R. pari al 6 % del tetto previsto dal CCNL. Il quinto indicatore da stabilire territorialmente chiediamo sia basato su: - numero Durc rilasciato nella provincia di Reggio Calabria, nonché da inps ed inail. Chiediamo inoltre che sia immediato ed obbligatorio il confronto con quelle imprese che chiedono il correttivo aziendale del pagamento dell elemento variabile della retribuzione, prevedendo che la comunicazione con l autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o più parametri aziendali sia obbligatoriamente e tempestivamente inviata anche alle OO.SS territoriali e si attivi un tavolo per la verifica effettuata con procedure certe che debba obbligatoriamente concludersi con accordo sindacale. PREVEDI In attuazione delle modifiche introdotte dal CCNL: si richiede di mutualizzare il contributo a carico delle imprese a prevedi; prevedere campagne di informazione da attuarsi mediante la cassa edile in merito alle novità introdotte quali la possibilità di non versare il Tfr. REGOLARITA E LEGALITA Fare in modo che la contrattazione d'anticipo diventi sempre più lo strumento di dissuasione di qualsiasi forma di illegalità e di potenziamento del ruolo sociale del lavoratore nel contesto dell'impresa Intervenire sulla filiera dell'appalto: 1. ribadire il principio di responsabilità solidale, 2.verifica delle presenze e degli orari nei cantieri, anche per le imprese di subappalto e i noli; 3. favorire le assegnazioni con l'offerta economicamente più vantaggiosa NO al massimo ribasso 4. utilizzo del subappalto solo al primo livello e per interventi specializzati 5. dichiarazione d'anticipo dei realizzatori dei lavori in subappalto 6. Rilascio obbligatorio del cartellino di riconoscimento dipendenti da parte aziendale, 8. contrasto al falso lavoro autonomo 9. DURC nei lavori privati a fine lavoro e prima del rilascio di agibilità, abitabilità e collaudo edifici
12 10. tracciabilità totale di flussi di denaro riguardanti il finanziamento pubblico dell'opera per tutta la filiera dell'appalto 11. sistemi premiali per le imprese che concorrono all'appalto e che certificano la loro responsabilità sociale nel territorio dove realizzeranno l'opera 12.Rilascio del Durc certificando anche la congruità contributiva del cantiere. ENTI BILATERALI Riteniamo necessario ed urgente l adozione degli statuti tipo come indicati dal CCnl. Rilancio de sistema bilaterale a garanzia delle norme contrattuali,della difesa dei diritti e del raggiungimento degli obbiettivi individuati mediante una effettiva partecipazione dei lavoratori e del SINDACATO,individuando percorsi di Responsabilità Sociale negli Enti stessi e nelle Imprese. Favorire percorsi che costruiscano iniziative omogenee nell azione formativa dei CPT e delle Scuole Edili (incontri con le scuole di settore,conferenze di cantiere,incontri pubblici su tematiche specifiche).e necessario costituire all interno delle Scuole Edili,percorsi di certificazione della professionalità con la definitiva istituzione del libretto formativo,nonché l attivazione di percorsi formativi per la riqualificazione del personale edile. BORSA LAVORO In base a quanto a quanto perscritto dall art,114 CCNL di categoria,istituzione della Borsa Lavoro per la gestione del mercato del lavoro a partire dai lavoratori espulsi dal settore,ed in stretto collegamento con le attività formative degli Enti. REPERIBILITA Introdurre la reperibilità come prevista dall Art,38 del CCNL. Assistenza cassa edile operai Le parti auspicano un maggiore coordinamento con le Casse Edili delle altre Province Calabresi per omogeneizzare le forme di assistenza ed interventi a favore dei lavoratori. DECORRENZA e DURATA
13 Il presente contratto integrativo provinciale,valido per tutto il territorio della Provincia di Reggio Calabria,avrà decorrenza dal.e la stessa durata del CCNL del 19 Aprile Per quanto non previsto dal presente Accordo Integrativo Provinciale valgono le norme del CCNL.19 Aprile Letto,confermato e sottoscritto.
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