LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULL ORGANIZZAZIONE DELL ASSISTENZA SANITARIA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
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- Silvio Grimaldi
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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 7 NOVEMBRE 2014 LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULL ORGANIZZAZIONE DELL ASSISTENZA SANITARIA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PREMESSA Le funzioni di sanità penitenziaria svolte dal Ministero della Giustizia sono state oggetto di trasferimento ai servizi sanitari delle Regioni ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 230/1999 e dal DPCM 1 aprile Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia è stato emanato, nel rispetto delle procedure stabilite dall articolo 6 dello Statuto di autonomia, il D.Lgs 23 dicembre 2010, n. 274 recante Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria che disciplina le modalità, i criteri e le procedure di trasferimento delle predette funzioni al Servizio sanitario regionale. Conseguentemente, per effetto del combinato disposto di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e al D.Lgs 23 dicembre 2010, n. 274, a decorrere dal 1 gennaio 2014 le funzioni in materia di sanità penitenziaria sono state traferite dal Ministero di Giustizia al Servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia. La Regione ne assicura l espletamento tramite le Aziende sanitarie nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari. La legge di stabilità 2014 ha individuato le risorse finanziarie spettanti alla Regione per lo svolgimento della funzione. Con il presente documento la Regione Friuli Venezia Giulia individua le linee organizzative ritenute adeguate per assicurare la tutela della salute negli istituti penitenziari, sulla base del principio di uguaglianza rispetto al diritto alla salute tra la popolazione ristretta e quella libera. Gli istituti penitenziari sono parte integrante del territorio e le funzioni di sanità penitenziaria rientrano principalmente nell ambito dell organizzazione dell assistenza distrettuale. Negli istituti penitenziari vengono svolte le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi, terapia e riabilitazione previste dai livelli essenziali di assistenza nazionali e comprese nella programmazione strategica regionale in ambito sanitario e sociosanitario. Il presente documento, inoltre, è uno strumento che intende perseguire il principio di leale collaborazione tra servizio sanitario regionale e Amministrazione penitenziaria, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute dei detenuti e internati, nonché l esigenza di sicurezza all interno degli istituti penitenziari. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge 9 ottobre 1970, n. 740 Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. - Legge 26 luglio 1975, n Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale. - Legge 15 dicembre 1990, n La riforma dell Amministrazione penitenziaria. - D.lgs. n. 230, 22 giugno Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della Legge 30 novembre 1998, n Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. 1
2 - Decreto n. 159 del 10 aprile 2002, del Ministero della Salute e del Ministero di Grazia e Giustizia Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti - - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. - Decreto legislativo 23 dicembre 2010, n Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria. L ORGANIZZAZIONE DELL ASSISTENZA SANITARIA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI Le Aziende sanitarie sono titolari delle funzioni di gestione di tutte le attività sanitarie rivolte alle persone detenute e, a tal fine, mettono in campo la propria organizzazione, in particolare attraverso i servizi distrettuali, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e i Dipartimenti di prevenzione. Viene individuato per ciascuna Azienda, sul cui territorio è presente un istituto, un servizio di sanità penitenziaria. Detto servizio eroga l assistenza sanitaria garantendo la continuità assistenziale, con modalità di lavoro multidisciplinare prevedendo l integrazione degli interventi. Il servizio afferisce al livello dell assistenza distrettuale. Il Direttore di Distretto sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale definisce attività, percorsi e processi che attengono la salute della popolazione detenuta coordinandosi con gli altri servizi aziendali che svolgono attività a favore dei detenuti. LA PRESA IN CARICO SANITARIA DELLE PERSONE Le prestazioni di sanità penitenziaria attualmente dovute dal servizio sanitario regionale attengono principalmente all assistenza primaria e specialistica e sono definite come: - funzioni riconducibili all erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai detenuti che, a norma dell art. 1 comma 1 del DLgs 230/1999, hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano Sanitario Nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali in regime di iscrizione al servizio sanitario nazionale e di totale esenzione dalla compartecipazione alla spesa, subordinate a criteri di appropriatezza basati su evidenze scientifiche e all osservanza del Codice Deontologico. Inoltre attengono al servizio sanitario regionale eventuali prestazioni di tipo aggiuntivo (per esigenze istituzionali proprie, non necessariamente subordinate ai criteri che vincolano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come a titolo di esempio prestazioni odontoiatriche). Le Aziende sanitarie sono tenute, altresì, ad erogare le prestazioni medico legali in favore del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui all Accordo ai sensi dell art. 9 del D.Lgs n. 281, approvato in Conferenza Unificata in data , di cui alle convenzioni locali. L organizzazione dell offerta assistenziale finalizzata all efficacia degli interventi di cura deve prevedere la presa in carico della persona detenuta, la gestione integrata e la continuità delle cure, dal momento dell ingresso in struttura penitenziaria, durante la permanenza, nel caso di trasferimento e al momento del rilascio. L offerta sanitaria si sviluppa secondo un modello assistenziale che tiene conto dei passaggi principali del percorso dei detenuti, ovvero: Fase di accoglienza 2
3 Formulazione di un programma clinico assistenziale individuale (che prevede la valutazione dello stato di salute e le attività di promozione e prevenzione, il monitoraggio delle condizioni di salute, in particolare se il detenuto presenta una patologia cronica) condiviso tra sanitari e persone detenute. Periodo di detenzi one Attuazione del programma Cura delle eventuali patologie acute insorte Dimissione Viene perseguito l approccio della medicina di iniziativa che prevede la presa in carico proattiva dei detenuti e un approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte adeguate. L attività sanitaria è attuata attraverso i medici di assistenza primaria, gli specialisti, il personale infermieristico e altri professionisti dell Azienda. Le attività di promozione della salute, prevenzione, diagnosi e cura sono erogate prevalentemente all interno degli istituti penitenziari e, se necessario, in luoghi esterni di cura (anche in relazione all utilizzo di specifiche apparecchiature e attrezzature necessarie per l atto medico), in conformità alla normativa vigente. Le persone detenute, al pari dei cittadini in stato di libertà, accedono al livello assistenziale più adeguato e alla struttura più appropriata per livello di specializzazione e tecnologia secondo il modello organizzativo delle reti cliniche integrate HUB & SPOKE. Gli operatori sanitari agiscono, altresì, nel rispetto delle norme previste dall ordinamento penitenziario, dal suo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno d istituto, nonché delle direttive impartite dall amministrazione penitenziaria e dalle Direzioni degli istituti penitenziari in materia di sicurezza. ASPETTI ORGANIZZATIVO GESTIONALI Le figure professionali individuate a garantire l assistenza sanitaria ai detenuti operano in equipe, con un approccio integrato e in stretta collaborazione con i servizi distrettuali e aziendali. Loro compito è la stesura e lo svolgimento di un programma clinico assistenziale per il detenuto. I compiti vengono svolti in modo da garantire la qualità dell assistenza ed il controllo dei costi. Il personale sanitario che opera in carcere partecipa a specifici programmi di formazione, anche congiunta con il personale penitenziario, che pone particolare riferimento all analisi del contesto ambientale ed alle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale dei detenuti. Le figure professionali che concorrono a garantire le attività sopra citate, ognuna nel rispetto delle responsabilità e competenze professionali, sono le seguenti. Medici che operano all interno degli istituti penitenziari Erogano l assistenza medica primaria, l attività prescrittiva presso il servizio di sanità penitenziaria, in analogia con la figura del Medico di medicina generale. Relazionano all autorità giudiziaria e al Direttore del carcere per la protezione della salute del detenuto, anche in relazione alla compatibilità con la detenzione. Effettuano le visite di primo ingresso dei detenuti e segnalano alla Direzione i casi che possono dar luogo al rinvio della pena ai sensi degli artt codice penale, nonché i detenuti dichiaratasi tossicodipendenti ai fini della comunicazione ai servizi per le dipendenze. I Medici specialisti erogano le prestazioni specialistiche; l individuazione delle branche deve essere adeguata al fabbisogno della popolazione detenuta. Detti specialisti sono individuati prioritariamente tra i medici che lavorano presso servizi della stessa Azienda o attraverso convenzioni. 3
4 Infermieri e altri profili tecnico-professionali legati alla presa in carico Al personale sanitario viene richiesto di attivare processi ed interventi interni in grado di rispondere alle esigenze ed ai bisogni assistenziali della persona con limitazione della libertà personale, concilianti con il sistema di sicurezza previsto dal regime penitenziario. Il personale sanitario garantisce la continuità dei percorsi di cura dei detenuti, in particolare per quelli affetti da patologie croniche, cronico degenerative, disturbi psichici e legati alla dipendenza da alcol o sostanze, dal momento dell ingresso in istituto, durante gli eventuali spostamenti degli stessi tra istituti e dopo la scarcerazione ed immissione in libertà in una logica di continuità terapeutica e di prevenzione fondata sulla pertinenza territoriale. Personale amministrativo Ogni Azienda sanitaria potrà individuare modalità proprie per garantire il servizio previsto. INDICAZIONI PER L INQUADRAMENTO DEL PERSONALE Con il passaggio della sanità penitenziaria, sono stati trasferiti anche i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della Legge n. 740/1970 e del personale dipendente dell Amministrazione penitenziaria. Il personale dipendente è stato inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale sulla base di quanto previsto nell articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 274/2010. Relativamente agli altri rapporti di lavoro, a far data dal 1 gennaio 2014 le Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni di sanità penitenziaria senza arrecare interruzioni al servizio, hanno prorogato tutte le altre tipologie di rapporto in essere alla data del per la durata massima di un anno, fino al perfezionamento degli adempimenti necessari all individuazione del corretto modello organizzativo in rapporto alle diverse tipologie di rapporti lavorativi. In considerazione della specificità del contesto in cui il personale transitato al servizio sanitario nazionale svolge le proprie mansioni, sono state emanate a livello nazionale linee di indirizzo allo scopo di assicurare su tutto il territorio un omogenea applicazione delle disposizioni previste dal DPCM 1 aprile 2008 e di garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dell autonomia organizzativa delle Regioni. Al fine di intraprendere un percorso di graduale omogeneizzazione delle forme contrattuali in essere con quelle del servizio sanitario nazionale, fino a nuove e diverse indicazioni degli organismi preposti a livello centrale, il personale può, pertanto, essere inquadrato e reclutato sotto l aspetto contrattuale, secondo le seguenti indicazioni. 1. Personale dipendente dell amministrazione penitenziaria Il personale dipendente dell Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile oggetto di trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale è stato inquadrato sulla base della disciplina prevista dall art. 3 del DPCM 1 aprile 2008 e dai relativi allegati nei ruoli del servizio sanitario regionale secondo le tabelle di equiparazione dei livelli giuridici di inquadramento fra CCNL Ministeri e CCNL Sanità di cui all'allegato B del DPCM 1 aprile 2008, tenuto conto delle qualifiche e dei titoli posseduti, in relazione ai requisiti richiesti dai CCNL Sanità vigenti. L'art. 3 del DPCM 1 aprile 2008 prevede, per il personale dipendente, il riconoscimento del servizio prestato presso il Ministero della Giustizia per le finalità giuridiche, previdenziali, ed economiche, nonché la previsione di coprire eventuali peggioramenti nel trattamento economico del personale con assegni ad personam. Nel prendere atto della citata normativa si demanda alle Aziende sanitarie l attribuzione di eventuali indennità o incarichi specifici ai sensi dei vigenti CCNL. In particolare, le diverse figure professionali possono essere inquadrate secondo i seguenti criteri: 4
5 - personale medico dipendente: salvaguardia della posizione economica e graduazione degli incarichi secondo la struttura organizzativa specifica di ogni Azienda sanitaria, con facoltà di riconoscere incarichi di tipo professionale ai medici già Direttori di ospedali psichiatrici giudiziari; - psicologi dipendenti: (dal comparto nel CCNL Ministeri, alla dirigenza nel CCNL Sanità) sono inquadrati, ai sensi di quanto disciplinato dall art. 3, comma 3 del DPCM 1 aprile 2008, in specifico ruolo ad esaurimento della Dirigenza sanitaria non Medica del servizio sanitario nazionale, ruolo articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva (es. specializzazione). Il trattamento economico, in fase di prima applicazione, è quello della dirigenza sanitaria non medica; si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di progressione economica e graduazione degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dall art. 3 comma 3 del citato DPCM e dalla contrattazione collettiva di riferimento. - personale infermieristico dipendente: è inquadrabile, come da allegato B al DPCM 1 aprile 2008, alla categoria D, se infermieri professionali e a quella BS se infermieri generici, comunque sempre in base sia ai titoli effettivamente posseduti sia ai requisiti professionali richiesti dai CCNL vigenti. Per l eventuale progressione di carriera, è necessario fare riferimento alla contrattazione in materia, tenendo conto dell anzianità di servizio e dell esperienza maturata all interno delle strutture penitenziarie. A questo personale può essere valutata, l attribuzione di specifiche indennità connesse allo svolgimento dell attività. - personale tecnico sanitario dipendente: viene inquadrato come da allegato B al DPCM 1 aprile A tale personale viene riconosciuto quanto previsto per il personale infermieristico sia in termini giuridici che in termini economici. 2. Personale sanitario inquadrato ai sensi della Legge n. 740/1970 Il personale sanitario inquadrato ai sensi della Legge 740/1970 è distinto in personale medico, personale infermieristico, della riabilitazione e personale tecnico sanitario. Il personale medico a tempo indeterminato, operante all interno degli istituti di pena e precedentemente inquadrato ai sensi della Legge n. 740/1970, conserva il proprio rapporto di lavoro fino alla naturale scadenza dello stesso e cioè fino alla risoluzione per raggiunti limiti di età, per eventuale rinuncia all incarico e negli altri casi previsti dalla Legge n. 740/1970. Il personale medico è costituito da : medici incaricati definitivi, nominati dall Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) con decreto ufficiale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 740/1970; medici incaricati provvisori, cioè nominati dal Direttore dell istituto di pena, con validazione del Provveditorato dell Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 50 della Legge 740/1970 (per copertura di posti vacanti o per sostituire il medico incaricato dimissionario o perdente posto); medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria o SIAS (guardia medica interna agli istituti di pena); medici specialisti (varie branche). Per il suddetto personale si ritiene di fornire le seguenti indicazioni: Medici incaricati definitivi : vengono collocati in apposito elenco nominativo regionale ad esaurimento e continuano ad essere disciplinati dalla Legge 740/1970 fino alla naturale scadenza ai sensi dell art. 3 comma 4 del DPCM 1 aprile A tali medici si applicano le deroghe previste dall art. 2 della Legge 740/1970 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, ove possibile, delle disposizioni in materia di organizzazione dell orario di lavoro di cui alla normativa nazionale ed europea. Medici incaricati provvisori : 5
6 viene garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei definitivi, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali; ai provvisori, viene riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla Legge 740/1970, fermo restando il riconoscimento dell incremento biennale previsto dalla normativa di riferimento. Essi vengono collocati in apposito elenco nominativo regionale ad esaurimento e continuano ad essere disciplinati dalla Legge 740/1970 fino alla naturale scadenza ai sensi dell art. 3 comma 4 del DPCM. A tali medici si applicano le deroghe previste dall art.2 della Legge 740/1970 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto ove possibile delle disposizioni in materia di organizzazione dell orario di lavoro di cui alla normativa nazionale ed europea. Medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) o guardia medica : i rapporti di lavoro dei medici SIAS transitati alla data del 1 gennaio 2014 e prorogati dalle Aziende sanitarie scadono il , senza obbligo di disdetta o altra comunicazione. La figura del medico SIAS va ricondotta nell ambito dell Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale all interno della continuità assistenziale, al fine di garantire nei presidi sanitari penitenziari l assistenza sanitaria secondo le modalità operative previste da ciascun presidio. Medici specialisti: i rapporti di lavoro dei medici specialisti transitati alla data del 1 gennaio 2014 e prorogati dalle Aziende sanitarie scadono il , senza obbligo di disdetta o altra comunicazione, fatta salva l eventuale possibilità del loro inquadramento nell ambito e con le regole dell Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 13 dell ACN e successive modificazioni e integrazioni, che si applica: ai medici specialisti ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; ai biologi, chimici e psicologi (di seguito denominati professionisti), ivi compresi i pr ofessionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell attività penitenziaria, per l esecuzione delle prestazioni pr ofessionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall art. 1 del DPR n.458/98. Parimenti è fatta salva la possibilità dell inquadramento, nell ambito e con le regole dell Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale ai sensi dell'articolo 13 dell ACN , degli psicologi operanti negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui al Decreto n. 159 del 10 aprile 2002, del Ministero della Salute e del Ministero di Grazia e Giustizia. I medici specialisti dipendenti delle Aziende sanitarie o di altri Enti pubblici possono continuare ad espletare la propria attività all interno degli istituti penitenziari compatibilmente con gli istituti contrattuali vigenti (libera professione in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria, art. 55 CCNL ecc...), fino alla completa conversione del sistema di calcolo delle prestazioni da singole a orarie ovvero fino all affidamento dei nuovi incarichi. Le Aziende sanitarie, nelle more dell assegnazione dell incarico al medico specialista individuato, secondo le regole dell ACN, quale avente diritto, possono provvedere all attribuzione di incarichi provvisori. Infermieri, puericultrici e tecnici sanitari: i rapporti di lavoro di tale personale transitati alla data del 1 gennaio 2014 e prorogati dalle Aziende sanitarie scadono il , senza obbligo di disdetta o altra comunicazione. L assistenza sanitaria ai detenuti negli Istituti di pena rientra nelle attività ordinarie delle Aziende sanitarie e l attività del personale infermieristico, tecnico sanitario e degli altri profili professionali legati all assistenza deve essere preferibilmente assicurata con contratti di dipendenza e comunque nell ambito dell autonomia delle scelte organizzative aziendali. 6
7 Con riferimento a questo personale sanitario, l Azienda sanitaria può ricorrere a contratti libero-professionali nel rispetto della normativa, ovvero ad assunzioni a tempo determinato, sempre in attesa di copertura dei posti tramite procedure concorsuali. Possono essere previste procedure concorsuali secondo la normativa della contrattazione vigente per consentire l accesso al comparto del ruolo sanitario, con forme e modalità che tengono conto dell esperienza maturata nello specifico settore della sanità penitenziaria, valutata ai sensi del D.P.R. 220/ Fondi contrattuali Le Aziende sanitarie, nell ambito delle quota di risorse assegnata per lo svolgimento della funzione di sanità penitenziaria, sono autorizzate ad adeguare i fondi contrattuali nel rispetto delle vigenti normative nazionali, contrattuali e dei provvedimenti regionali di riferimento. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 7
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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