Ambiente: un metodo per valutare quanto l impresa sia a rischio reato
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- Nicoletta Molteni
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1 Prendere in esame i differenti contesti aziendali è il primo passo per operare nella legalità Ambiente: un metodo per valutare quanto l impresa sia a rischio reato di Gabriella Chiellino, amministratore delegato di eambiente Group Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 «Disposizioni in materia di delitti contro l ambiente» sono state introdotte nuove fattispecie di reati ambientali all interno del codice penale, per le quali è prevista la presunzione di responsabilità amministrativa dell impresa, con conseguente integrazione ed estensione dell articolo 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001. Sul tema è sicuramente utile analizzare una proposta per un metodo di consulenza tecnico-ambientale finalizzato a individuare, in funzione delle caratteristiche aziendali specifiche, i contesti sensibili alla commissione di questi nuovi reati ambientali; questa procedura di valutazione, peraltro, è integrabile con i sistemi di gestione ambientale certificati, a loro volta preliminari all implementazione di un modello organizzativo esimente. NUOVI REATI AMBIENTALI - AZIENDE - CONTESTI SENSIBILI - MODELLI ESIMENTI 60 Quadro legislativo La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica è stata introdotta nell ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 ed è stata estesa con il D.Lgs. n. 121/2011, ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell ambiente. Nello specifico, l art. 2, D.Lgs n. 121/2011, ha introdotto nel decreto un nuovo articolo, il 25-undecies, intitolato «Reati ambientali». Ai sensi di questa norma, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene estesa a una pluralità di fattispecie sanzionate in tema di tutela dell ambiente, quali, a titolo meramente esemplificativo: lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; lo scarico in acque marine, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento; l attività di gestione di rifiuti non autorizzata; l omessa bonifica dei siti e della relativa comunicazione; la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito di rifiuti; l omissione degli adempimenti relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); la violazione dei valori limite di emissione. Nel caso di responsabilità amministrativa per i reati in materia ambientale, oltre alle sanzioni derivanti dalle responsabilità personali, sono applicabili all ente sanzioni diversificate e graduate in relazione al tipo di reato ambientale, secondo quattro classi di gravità: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive; pubblicazione della sentenza di condanna; confisca del profitto conseguito con l illecito.
2 AMBIENTE E RISORSE La legge 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l ambiente» [1] ha introdotto all interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato «Dei delitti contro l ambiente»), per i quali si può configurare una responsabilità amministrativa dell impresa. Oltre a un importante integrazione ed estensione dell articolo 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, a reati ambientali precedentemente non previsti, la legge 22 maggio 2015, n. 68, distingue tra la colpa e il dolo nell applicazione delle sanzioni, in quanto la colpa è una forma di responsabilità che prescinde dalla volontà di un azione, ma che è legata a una negligenza, imprudenza o imperizia, mentre il dolo esprime la volontarietà dell azione. Diversamente dal dolo, la colpa non costituisce un criterio normale d attribuzione della responsabilità penale in quanto questo titolo di responsabilità deve essere espressamente previsto dal legislatore (si veda l art. 42, c.p.). Così come nell ambito della definizione del dolo, il codice penale, nell art. 43, nel riferirsi alla colpa, ne individua il requisito essenziale nel difetto di volontà esclusivamente in ordine all evento, ma, come già accennato, la dottrina e la giurisprudenza estendono la nozione di colpa sino ad abbracciare tutti gli elementi del fatto tipico, così da poter ricomprendere anche i reati di pura condotta. Gli elementi essenziali della colpa sono: l assenza di volontà di alcuni o di tutti gli elementi del fatto tipico e, in ogni caso, dell evento offensivo ove esistente; la realizzazione di una condotta che sia oggettivamente contraria a regole cautelari derivanti da massime di esperienza (prudenza, diligenza e perizia) o da fonti normative generali (leggi e regolamenti) o individuali (ordini). l attribuibilità psichica della condotta contraria alle regole cautelari. Obiettivo del progetto descritto di seguito è di proporre un metodo di consulenza tecnico-ambientale volto a individuare, in funzione delle caratteristiche aziendali specifiche, i contesti sensibili alla commissione dei reati ambientali di cui all 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, e le misure adottabili per la prevenzione degli stessi. Metodo di lavoro Il lavoro di consulenza tecnico-ambientale proposto si articola in tre fasi distinte: analisi iniziale; valutazione del rischio ambientale (enviromental risk assessment); analisi dello scostamento tra stato di fatto e previsioni (gap analysis). Tabella 1 MATRICE DEI SOGGETTI AZIENDALI CON POSSIBILITÀ DI COMMETTERE IL REATO N di persone che possono Descrizione commettere il reato (NP) SOLO SOGGETTI APICALI ANCHE SOGGETTI NON APICALI 1 3 Il reato ambientale può essere commesso solo dai soggetti che ricoprono posizioni apicali all interno della società, ovvero da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso [art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/2001]. Il reato ambientale può essere commesso anche da soggetti che non ricoprono posizioni apicali all interno della società, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui sopra. [art. 5, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 231/2001]. [1] In Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n.122. Si veda anche la monografia di commento pubblicata su Ambiente&Sicurezza n. 17/
3 Tabella 2 MATRICE DI VOLONTARIETÀ NELLA COMMISSIONE DEL REATO Volontarietà/involontarietà Descrizione dei soggetti (INV) VOLONTARIO 1 INVOLONTARIO 3 Il reato ambientale può essere commesso solo aggirando fraudolentemente i sistemi di prevenzione messi in atto dalla società. Si tratta di reati di tipo doloso. Il reato ambientale può essere commesso anche senza intenzionalità da parte del soggetto. Si tratta di reati di tipo colposo, come tali incompatibili con l intenzionalità fraudolenta. L analisi iniziale consiste nell identificazione dei reati ambientali applicabili, ossia nell analisi del contesto aziendale specifico (organizzazione, gestione e processi produttivi) per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, in ambito ambientale. Scopo di questa fase è quello di esaminare in modo approfondito tutta la realtà aziendale per individuare i contesti sensibili alla commissione di reati ambientali mediante un sopralluogo aziendale nelle aree operative, la consultazione dei documenti aziendali autorizzativi e procedurali e la verifica delle capacità di controllo e vigilanza esercitate dall azienda. L enviromental risk assessment è finalizzato a valutare il rischio dell azienda di essere ritenuta responsabile per la commissione dei reati elencati nel D.Lgs. n. 231/2001. L azienda é responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa sia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Oltre a ciò, il reato ambientale può essere commesso volontariamente (per dolo) o involontariamente (per colpa), ma comunque nell interesse o a vantaggio dell azienda, la quale, infatti, non risponde se le persone hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. Le sanzioni applicabili dipendono dal reato ambientale commesso e possono essere: la sanzione pecuniaria; le sanzioni interdittive; la confisca; la pubblicazione della sentenza. In particolare, le sanzioni interdittive sono: l interdizione dall esercizio dell attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; Tabella 3 MATRICE DI VANTAGGIO/INTERESSE AZIENDALE NELLA COMMISSIONE DEL REATO Vantaggio/interesse per l azienda (VAN) Descrizione ALTAMENTE IMPROBABILE POSSIBILE 3 MOLTO PROBABILE 9 1 Risulta altamente improbabile che alla azione il grado di portare alla commissione di reato ambientale possa conseguire un vantaggio/interesse per la società. Risulta possibile che alla azione che può portare alla commissione di reato ambientale possa conseguire un vantaggio/interesse per la società ovvero non può essere escluso a priori un possibile vantaggio/interesse per la società. Risulta molto probabile che alla azione che può portare alla commissione di reato ambientale possa conseguire un vantaggio/interesse per la società. 62
4 AMBIENTE E RISORSE Tabella 4 MATRICE DI GRAVITÀ DEL DANNO DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DEL REATO Gravità del danno Descrizione BASSA 1 Sanzione pecuniaria fino a 500 quote MEDIA 3 Sanzione pecuniaria oltre 500 quote ALTA 9 Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001): interdizione dall esercizio dell attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Pertanto, il criterio di valutazione proposto prende in considerazione gli aspetti sopra enunciati e calcola il rischio come: R = P G dove: P = probabilità di accadimento dell evento, ovvero la probabilità di commettere una fattispecie di reato ambientale per cui potrebbe essere riconosciuta una responsabilità amministrativa dell organizzazione secondo i dettami del D.Lgs. n. 231/2001; G = gravità del danno. I parametri attraverso cui stimare la probabilità di accadimento dell evento sono: numero di persone che possono commettere il reato ambientale; volontarietà/involontarietà dei soggetti legati alla commissione del reato ambientale (i reati di tipo doloso, sono commessi, per loro natura, da soggetti intenzionati a commetterli; i reati di tipo colposo, invece, possono essere commessi anche senza intenzionalità da parte del soggetto che li commette); possibilità che dalla commissione del reato ambientale, si rilevi un vantaggio/interesse per l azienda o meno. I parametri sono stimati come riportato in tabella 1. Pertanto, la probabilità di accadimento dell evento può essere calcolata come il prodotto dei valori assunti dai parametri sopra definiti: P = NP * INV * VAN Nel caso in cui il reato ambientale non sia applicabile all azienda, il parametro probabilità di accadimento assume il valore 0. La gravità del danno è stimata come da tabella 4. Figura 1 Valutazione di rischio in funzione del parametro R P= NP*INV*VAN G BASSA MEDIA ALTA
5 Tabella 5 MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO R= P x G Valutazione del rischio Descrizione TRASCURABILE BASSO MEDIO ALTO L azienda non è esposta al rischio di commettere il reato ambientale. Non sono necessari provvedimenti atti a ridurre il rischio che può essere ritenuto poco significativo per l azienda. È sufficiente l enunciazione di un principio contenuto nel codice etico. Attuare provvedimenti atti a ridurre ulteriormente il rischio. È sufficiente la redazione di un protocollo che enuncia i principi generali per prevenire il reato ambientale. Si dovrà obbligatoriamente intervenire attraverso la regolamentazione dei processi rilevanti per il reato ambientale. La metodologia utilizzata attribuisce una valutazione di rischio in funzione dei valori assunti dal parametro R (indice di rischio) come nella matrice riportata in figura 1 e descritta in tabella 5. I reati ambientali significativi vengono successivamente classificati a seconda della loro priorità di intervento. In particolare i reati ambientali vengono suddivisi nelle tre classi riportate in tabella 6. L assegnazione a una delle tre classi tiene conto dei seguenti fattori: fattibilità o meno dell intervento e complessità realizzativa dello stesso (Ft fattibilità tecnica); costi dell intervento e disponibilità dell organizzazione in termini di risorse finanziarie e di personale (Fe fattibilità economica); indice di rischio del reato ambientale (R). PI = Ft + Fe + R con PI = priorità d intervento Ft = fattibilità tecnica dell intervento Fe = fattibilità economica dell intervento R = indice di rischio del reato ambientale A questi fattori verrà assegnato un valore da 1 a 3, e la priorità d intervento verrà calcolata secondo le modalità illustrate nella tabella 7. La valutazione dell entità del rischio di commissione dei reati ambientali si conclude con la definizione delle misure di controllo; solo a seguito dell implementazione delle misure definite, sarà possibile ottenere un livello di rischio basso. Di seguito viene proposto un esempio applicativo della matrice di valutazione sopra descritta. L azienda in esame, certificata ISO 14001, svolge un attività produttiva che comporta l impiego di sostanze chimiche i cui imballaggi vengono conservati in un deposito esterno dedicato; il reato oggetto di valutazione è relativo al traffico illecito di rifiuti che si configura come tale qualora il trasportatore impiegato per il conferimento dei rifiuti all impianto di trattamento finale o l impianto stesso siano privi di autorizzazione. In questo caso, la corretta applicazione di una procedura di gestione e controllo dei traspor- Tabella 6 MATRICE DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO Priorità di intervento Descrizione BASSA 4 Non viene pianificato nessun intervento, anche se tenuti sotto controllo MEDIA 4<PI 6 Importanti a minore priorità di intervento. ALTA PI>6 Elevata priorità di intervento per i quali sono stabiliti obiettivi e programmi nel breve-medio periodo 64
6 AMBIENTE E RISORSE Tabella 8 MATRICE DI DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO Fattibilità tecnica dell intervento Fattibilità economica di rischio del reato ambientale 1 Tecnologia non disponibile Non fattibile R 9 2 Tecnologia avanzata Impegnativa 9<R 81 3 Tecnologia elementare Fattibile R>81 tatori e dei destinatari dei rifiuti, consente all azienda di minimizzare il rischio di commissione del suddetto reato. Dall elaborazione della matrice è possibile evidenziare la gap area, ossia i reati ambientali la cui potenziale commissione non è attualmente prevenuta in modo efficace e completa da parte dell organizzazione e che richiede interventi preventivi per il miglioramento della gestione dei punti critici individuati. Conclusioni La valutazione del rischio di commissione dei reati ambientali risulta essere un passaggio propedeutico fondamentale per l adozione, da parte dell azienda, di un modello organizzativo esimente l applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, ossia la commissione di illeciti ambientali commessi da dipendenti o amministratori ad interesse e vantaggio dell ente. Il sistema organizzativo implementato, infatti, non potrà limitarsi a favorire la riduzione dei potenziali rischi per l ambiente di un determinato processo produttivo, ma dovrà arrivare a costituire un modello di adempimento diligente vincolante per dirigenti e dipendenti che sia eludibile solo in maniera fraudolenta. Grazie all implementazione di un modello organizzativo conforme a quanto sopra descritto, l azienda, oltre a poter essere esentata da responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 per reati ambientali, può beneficiare di una minimizzazione delle sanzioni (esclusione della condizione di dolo), di un contenimento delle spese e delle passività associate a riqualificazioni ambientali e di Tabella 8 ESEMPIO APPLICATIVO MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art 25 undicies D.Lgs. n. 231/2001 Rif. Normativo collegato Categorie di reati P NP INV VAN to t G R RISCHIO INIZIALE Misure adottabili Fattibilità Tecnica Fattibilità Economica Priorità di intevento Misure adottate RISCHIO FINALE comma 2, lettera e) Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 Art 259 comma 1, D.Lgs. 152/ MEDIO Procedura per la corretta gestione e controllo dei fornitori (trasportatori e destinatari rifiuti) ALTA SI BASSO 65
7 una practice virtuosa in campo ambientale a tutela della reputazione interna ed esterna all ente. Poichè l analisi ambientale iniziale consente di definire i settori ambientali sui quali si registrano gli impatti aziendali significativi, appare ovvio come, soprattutto in relazione all introduzione dei reati colposi, l adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO o registrato EMAS, ancorché non citato espressamente dal legislatore, possa risultare determinante ai fini preventivi ed esimenti, in analogia a quanto disposto dall art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, per i SGSL OHSAS 18001, per i reati di cui all art. 25-septies. Allo stesso modo, la verifica di conformità legale ambientale prevista dalla norma ISO consente di garantire il pieno rispetto da parte dell azienda della normativa cogente in materia di ambiente e, dunque, di prevenire un eventuale commissione di illecito ambientale. I sistemi di gestione ambientale certificati possono essere facilmente integrati con la valutazione del rischio di commissione dei reati ambientali e risultano quindi preliminari all implementazione di un modello organizzativo esimente l applicazione del D.Lgs. n. 231/
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