COMUNE DI INCISA SCAPACCINO
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- Ida Cipriani
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1 COMUNE DI INCISA SCAPACCINO REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ASTI Variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i oggetto Norme di attuazione (testo integrato) novembre 2014 IL SINDACO:... progetto: IL SEGRETARIO COMUNALE:... IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ADOTTATA CON D.C.C. n.:... APPROVATA CON D.C.C. n.:
2 Premessa La presente costituisce edizione revisionata delle norme tecniche di attuazione della Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Incisa Scapaccino. Il testo che segue si configura come testo integrato delle norme tecniche di attuazione. In esso le parole scritte in blu (grassetto e corsivo) rappresentano le parti di testo aggiunto e modificato con la presente edizione, mentre le parti barrate rappresentano il testo eliminato. In esso le parole scritte in rosso (grassetto e corsivo) rappresentano le parti di testo aggiunto e modificato conseguente al parere della Provincia di Asti e a seguito del parere motivato di chiusura della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, mentre le parti barrate rappresentano il testo eliminato. Le barrature laterali evidenziano ed isolano le parti variate. Pag.1
3 I N D I C E P A R T E P R I M A D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I pag. Art.1 Efficacia e validità del P.R.G. 5 Art 2 Prescrizioni operative del P.R.G. 5 Art 3 Elaborati della seconda variante al P.R.G. 5 P A R T E S E C O N D A A T T U A Z I O N E D E L P. R. G. C. Art.4 Strumenti urbanistici e amministrativi che attuano il P.R.G. 6 Art.5 Il programma Pluriennale di Attuazione (eliminato) 6 Art 6 Strumenti urbanistici esecutivi 6 Art.7 Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente 6 Art.8 Piani di recupero 6 Art.9 Contenuto dei piani di recupero 7 Art.10 Piani Esecutivi Convenzionati 7 Art.11 Piani Esecutivi Convenzionati di libera iniziativa 7 Art.12 Contenuti essenziali delle Convenzioni relative ai piani esecutivi 7 Art.13 Provvedimenti autorizzativi per attività comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 8 Art.14 Condizioni per il rilascio della concessione 8 Art.15 Interventi soggetti ad autorizzazione 8 Art.16 Opere interne (eliminato) 8 Art.17 Parametri urbanistici ed edilizi 8 P A R T E T E R Z A T I P I D I I N T E R V E N T O E D I L I Z I O Art.18 Classificazione degli interventi edilizi 10 Art.19 Tipi di intervento edilizio 10 Art.20 Manutenzione ordinaria 10 Art 21 Manutenzione straordinaria 11 Art.22 Restauro conservativo 12 Art 23 Risanamento conservativo 13 Art.24 Ristrutturazione edilizia (Tipo A e Tipo B) 13 Art.25 Ristrutturazione urbanistica 14 Art.26 Trasformazioni di destinazioni d uso (eliminato) 15 Art.27 Interventi su impianti produttivi confermati in zone residenziale (Zone O) 15 Art.28 Interventi relativi ad impianti turistico alberghieri 15 Art.29 Interventi su corpi di fabbrica destinati ad attrezzature agricole (eliminato) 15 Art.30 Edifici in demolizione 15 Art.31 Ampliamenti di edifici esistenti 16 Art.32 Nuove costruzioni 16 Pag.2
4 P A R T E Q U A R T A L E D E S T I N A Z I O N I D U S O D E L S U O L O Art.33 - Classi di destinazione delle aree previste dal P.R.G.I. 17 Capo I - Aree per servizi Art.34 Norme relative alle aree destinate a servizi pubblici 17 Art.34b Aree per servizi con destinazione particolare 18 Art.35 Variazioni delle destinazioni specifiche delle aree per servizi pubblici 18 Capo II - Aree destinate alla residenza Art.36 Norme di carattere stilistico-architettonico relative alle zone C.S. R., R.E. 19 Art.36 b Tipi di interventi nel nucleo antico. (zone C.S.-R, rif. Tav.P.4) 20 Art.37 Centro storico (C.S) 20 Art.38 Nucleo residenziale centrale di ristrutturazione (R.) 20 Art.39 Zone esterne al nucleo centrale di origine prevalentemente rurale(r.e.) 21 Art.40 Aree di recente formazione con lotti di completamento 22 Art.41 Aree residenziali di nuovo impianto 22 Capo III - Aree destinate ad impianti produttivi Art.42 Generalità 23 Art.43 Condizioni generali di insediamento 23 Art.44 Interventi relativi alla escavazione e lavorazione di materiali terrosi 24 Art.45 Oneri per l acquisizione e l attrezzatura delle aree per servizi 24 Capo IV - Aree a destinazione agricola Art.46 Generalità 25 Art.47 Interventi su abitazioni e attrezzature per la conduzione di aziende agricole e la realizzazione di residenze per agricoltori 25 Art.48 Interventi di soggetti non agricoltori attualmente insediati in zona agricola o di recupero alla residenza di abitazioni rurali 26 Art.49 Abitazioni e impianti di servizio di attività non rurali in zona agricola 27 Art.50 Nuclei di residenza a servizio dell attività agricola (Eliminato) 27 Art.51 Computo degli indici e normativa di zona (Eliminato) 27 Capo V - Aree a destinazione particolare Art.52 Aree di tutela ambientale 28 Art.53 Riserva Naturale Speciale della Valle Sarmassa 28 Art.54 Aree destinate ad arredo urbano (Eliminato) 28 Art.55 Parcheggio privato (Eliminato) 28 Art.56 Area Boscata 29 Art.57 Impianti di interesse pubblico (serv. elettrico, telefonico,acquedotto, ecc.) 29 Art.58 Aree urbane destinate a verde privato 29 Capo VI - Prescrizioni particolari Art.59 Distanze da confini e fabbricati 30 Art.60 Distanze dalle strade in zona agricola 30 Art.61 Distanze delle costruzioni dai cigli stradali in aree urbane 30 Pag.3
5 Art 62 Larghezza delle strade, distanze dalle recinzioni 30 Art.63 Apertura di strade private 30 Art.64 Norme relative agli interventi edilizi in prossimità dei tracciati ferroviari 31 Art.65 Bassi Fabbricati ad uso autorimessa 31 Capo VII - Ambiente e territorio Art.66 Norme generali di tutela del territorio 32 Art.67 Fasce di rispetto - Aree inedificabili. 32 Art.68 Norme relative alla stabilità e alla sicurezza geomorfologica degli insediamenti 33 Art.69 Zona a vincolo idrogeologico 33 Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali Art.70 Efficacia dei vincoli 34 Art.71 Facoltà di deroga 34 Art.72 Norme abrogate 34 Art.73 Consultazione delle tavole di piano 34 Tavole e schede allegate: Tabella A Tabella B Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente Schema dei provvedimenti autorizzativi Pag.4
6 P A R T E P R I M A D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I Art. 1 - Efficacia e validità del Piano Regolatore Generale (di seguito P.R.G.). 1) Tutto il territorio del comune di Incisa Scapaccino è disciplinato dal P.R.G. ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. 2) Tutte le attività comportanti trasformazioni urbanistica sono soggette alle leggi vigenti e alla disciplina delle Norme di Attuazione (di seguito N.T.A.), per quanto non in contrasto con esse, al Regolamento Edilizio e ad eventuali altri regolamenti comunali. 3) Si intende per trasformazione urbanistica l esecuzione di opere edilizie ed il mutamento delle destinazioni d uso di aree o edifici, l utilizzazione di risorse naturali, l alterazione delle caratteristiche dei luoghi. 4) Il presente P.R.G. attua le sue previsioni per una durata di dieci anni dalla delibera di approvazione dello stesso della Giunta Regionale. Art. 2 - Prescrizioni operative del P.R.G. 1) Il P.R.G. stabilisce i tipi di intervento di trasformazione urbanistica attuabili nelle varie zone al fine di conseguire un ordinato assetto dell abitato e del territorio, l idoneo svolgimento delle attività produttive, la tutela paesaggistica, ambientale e delle risorse del territorio in generale. 2) A questo fine stabilisce le destinazioni d uso e le attività ammesse, i vincoli e le modalità che gli interventi debbono osservare. Art 3 - Elaborati della Seconda Variante del P.R.G. A) Relazione illustrativa B) Norme tecniche di attuazione Tavole stato di Fatto: Scala A0 - Inquadramento territoriale delle. previsioni del piano 1:25000 A1- Uso del suolo 1:10000 A12 - Infrastrutturazione del territorio comunale 1: 5000 Tavole di progetto P0 - Inquadramento territoriale delle previsioni di piano 1: P1 - Planimetria di progetto 1: 5000 P2 A -Destinazione d uso del suolo e tipi di intervento zona Borgo Ghiare e Borgo Villa 1: 2000 P2 B -Destinazione d uso del suolo e tipi di intervento zona Borgo Madonna 1: 2000 P2 C -Destinazione d uso del suolo e tipi di intervento Via San Giacomo 1: 2000 P3 - Aree destinate ad insediamenti produttivi 1: 2000 P4 - Tipi di intervento nucleo antico 1: 1000 P5 - Aree boscate 1: 5000 Pag.5
7 P A R T E S E C O N D A A T T U A Z I O N E D E L P. R. G. Art.4 - Strumenti urbanistici e amministrativi che attuano il P.R.G. 1) Ogni attività che comporti la trasformazione o conservazione di edifici o di aree ammesse dal P.R.G. è subordinata a concessione o autorizzazione da parte del sindaco, secondo i disposti della legge regionale n. 56/77, le leggi statali n. 10/77 e 47/85 e, fatte salve ogni altra legge in materia, le presenti N.T.A. 2) Nelle aree espressamente assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi dal P.R.G., il conseguimento della concessione o autorizzazione è subordinato alla loro preventiva formazione. 3) Ai sensi del 4 comma, art. 8 della LR 56/77 e smi, e del 2 comma dell allegato A della Deliberazione del Consiglio Regionale n del , le disposizioni del PTP della Provincia di Asti immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP, così come sono stati integrati o modificati ex-officio dalla Delibera del Consiglio Regionale di approvazione. Art.5 - Il programma Pluriennale di attuazione. (annullato ) Art. 6 - Strumenti urbanistici esecutivi 1) Gli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G. sono: 1) Piani Particolareggiati di cui alla legge 1150/42 art.13 e seguenti e alla L.U.R. 56/77art ) Piani di zona per l Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge n 167/62. 3) Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) di carattere obbligatorio o di libera iniziativa di cui agli art della L.U.R. 56/77. 4) Piani di recupero (P.R.) del patrimonio edilizio esistente di cui agli art della legge n. 456/78. 5) Altri strumenti consentiti dalla legislazione di settore quali Programmi di recupero urbano (P.R.U.), Piani integrati (P.I.) ecc. 5) I Programmi integrati di Riqualificazione Urbana (P.I.R.U.) e accordi di Programma L. 142 art. 27 6) Piani delle Aree per Insediamento Produttivi (P.I.P.) di cui all art. 42 della L.U.R. n. 56/57 e s.m.i. 7) Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche (P.T.E.) di cui all art. 47 L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. 2) La delimitazione delle aree soggette a strumento urbanistico esecutivo può essere definita con specifiche deliberazioni consiliari senza che queste costituiscano variante al P.R.G. 3) Per la formazione dei P.E.E.P.e dei P.P.A. si richiamano i disposti delle leggi n. 1150/42 e s.m.i., n. 167/62 e s.m.i. e L.U.R. n.56/77 Art. 7 - Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. 1) Il P.R.G. individua nelle aree CS -R -RE -le zone, anche ai sensi e per i fini degli art. 27 e 28 della L. 457/78, ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla sua ricostruzione. 2) L individuazione delle zone di recupero è altresì effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, sottoposta al controllo di cui all art. 59 della legge 62/53. Art 8 - Piani di recupero.(p.r.) 1) Nell ambito delle zone di recupero di cui all art. precedente, possono essere individuati ambiti, complessi edilizi o singoli fabbricati da sottoporre alla formazione di P.R Il Piano di Recupero, adottato con deliberazione consiliare, viene pubblicato all albo pretorio per 30 giorni e chiunque può presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. 2) Il piano di recupero è formulato e approvato ai sensi dell art. 41 bis e 43 della L.U.R. 56/77. 3) In assenza di specifiche indicazioni di P.R.G., l estensione territoriale degli S.U.E. sarà determinata di volta in volta, sulla base delle richieste della Amministrazione Comunale, riservandosi tuttavia questa, anche mediante i dispositivi di cui all art. 8, ultimo comma, della L. 765/67, la facoltà di richiederne la estensioni alle aree Pag.6
8 circostanti, oppure ad altre aree, che debbano essere collegate a quelle oggetto della richiesta. Tale facoltà si applica per i seguenti motivi: I -per motivi di interdipendenza urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice regolarità planimetrica; II -ai fini di una organica attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e/o secondaria. 4) Gli strumenti urbanistici dovranno in ogni caso verificare la congruenza degli insediamenti interessati con l effettiva morfologia e densità fondiaria delle zone in cui si inseriscono, tenendo conto delle connessioni funzionali indicate dal piano. 5) Nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente l ambito minimo di intervento dovrà comunque essere esteso a tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica. 6) La progettazione esecutiva dei piani potrà comportare modificazione, nell interesse pubblico, del disegno delle zone, senza diminuire comunque le quantità per servizi indicate ed i requisiti funzionali definiti dal P.R.G. Art.9 - Contenuto dei piani di recupero 1) I piani di recupero pubblici o di iniziativa privata, sono costituiti dagli elaborati di cui agli art. 39 e 41 bis della alla L.U.R. 56/77 e s.m.i che comunque devono essere rappresentati da: a)relazioni indicanti lo stato delle aree e dei fabbricati oggetto del piano, il tipo di interventi proposti, le indicazioni di spesa, le richieste di finanziamento e i tempi previsti per l attuazione. b)planimetria del piano su mappe catastali aggiornate con l esatta indicazione dello stato di fatto e degli interventi previsti, con l elenco catastale delle proprietà. c)progetto di massima delle urbanizzazioni primarie. d)progetto plani-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni adeguate e con l indicazione delle tipologie esistenti. e)la rappresentazione in scala non inferiore a1:200 dei prospetti sui lati strada dello stato di fatto con l indicazione delle trasformazioni proposte. f)tutti quegli strumenti di rappresentazione che definiscano l inserimento degli interventi di cui al P.R. nel contesto del tessuto urbanistico e ambientale circostante. Art 10 - Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.) 1) Per le porzioni di territorio in cui il P.R.G. subordina al rilascio della concessione l approvazione del P.E.C., i privati, singoli o in consorzio, presentano un piano convenzionato limitato alle aree interessate all intervento.il progetto comprende gli elaborati di cui all art. 39 della L.U.R. n. 56/77. 2) Nel caso in cui la proposta di P.E.C comprenda un area ritenuta esigua per la razionale pianificazione urbanistica dell area, il Sindaco può obbligare i proprietari delle aree limitrofe a presentare entro 60 giorni, un P.E.C. esteso alla intera zona. Art Piani Esecutivi Convenzionati di libera inziativa.(p.e.c.l.i.) 1) Nelle porzioni di territorio non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui il P.R.G. ammette la realizzazione degli interventi per iniziativa privata, i proprietari possono presentare al Sindaco progetti di Piani Esecutivi Convenzionati con l impegno di attuarli secondo quanto fissato del P.R.G. e dal P.E.C.L.I. presentato. Art Contenuti essenziali delle Convenzioni relative ai Piani Esecutivi. 1) I contenuti essenziali della Convenzione ai sensi dei dispositivi dei commi 5 7 dell art. 49 LUR 56/77 e s.m.i. sono i seguenti. 1) L impegno dei privati a cedere o ad assoggettare all uso pubblico, entro i termini stabiliti, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2) Il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione nel caso in cui sia prevista la realizzazione da parte del comune, l impegno dei privati a realizzarle con determinazione delle garanzie finanziarie e delle modalità di controllo sull esecuzione delle opere, nel caso in cui il Comune non intervenga direttamente. 3)Il Termine di inizio e ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione. 4) Le sanzioni a carico dei privati stipulanti per la inosservanza delle destinazioni d uso fissate nel piano di intervento. Pag.7
9 Art.13 - Provvedimenti autorizzativi per le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 1) A norma dell art. 1 della L. 10/77 e dell art 48 della L.U.R. 56/77, il proprietario o l avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l autorizzazione per i seguenti interventi: a)esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; b)mutamenti di destinazione d uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc, purchè compatibili con le destinazioni stabilite dalle presenti N.T.A. c)utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto; d)manutenzione degli immobili, salvo le esclusioni di cui al punto successivo. 2) La definizione dei provvedimenti di assenso richiesti per i vari tipi di opera viene demandata alla normativa vigente in materia, comunque a scopo divulgativo e per un orientamento generale si fa riferimento alla tabella B allegata la quale dovrà essere utilizzata tenendo conto degli eventuali aggiornamenti normativi. 3) Le concessioni relative ai singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a 3 anni dall inizio dei lavori che devono comunque essere iniziati entro un anno dalla notifica della concessione. 4) Un periodo più lungo per l ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. 5) E ammessa la proroga dei termini per l ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti, estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti in corso d opera Art 14 - Condizioni per il rilascio della concessione. 1) Oltre a quanto stabilito dalla normativa relativa alle singole zone, sono condizioni generali di edificabilità: a) L esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o la previsione della loro attuazione da parte dei privati proponenti che si impegnano in tal senso. b) L effettiva disponibilità dei servizi zonali o interzonale, fissati dalle tabelle per ciascuna zona o la previsione della loro realizzazione 2) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle definite dall art.51 della legge regionale n. 56/77. Art.15 - Interventi soggetti ad autorizzazione (eliminato) Art 16 - Opere interne (eliminato) Art.17 - Parametri urbanistici ed edilizi. 1) S.T. = Superficie territoriale (mq). E la superficie complessiva dell area interessata dai vari interventi di attuazione del P.R.G.I. è comprensiva di tutte le aree fondiarie e di quelle necessarie per le opere di urbanizzazione. 2) S.F. = Superficie fondiaria (mq). E la superficie misurata al netto delle aree destinate dal P.R.G.I. alla viabilità e per impianti pubblici. 3) I.T. = Indice di densità territoriale (mc/mq). E il volume massimo o minimo costruibile per mq di superficie territoriale interessata dall intervento. 4) I.F. = Indice di densità fondiaria (mc/mq). E il volume massimo o minimo costruibile per mq di superficie fondiaria. 5) U.T. = Indice di utilizzazione territoriale. Esprime il rapporto tra la superficie fondiaria e la superficie territoriale. 6) U.F. = Indice di utilizzazione fondiaria (mc/mq). Esprime il rapporto tra la massima superficie lorda di pavimento costruibile e la superficie fondiaria. 7) S.C. = Superficie coperta (mq). Rappresenta la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti quali balconi sporti di gronda e simili. 8) R.C. = Rapporto di copertura ( % ). Rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria. 9) S.L.P =Superficie lorda di pavimento (mq): La superficie lorda di pavimento è la somma delle superfici lorde di pavimento di tutti i piani, fuori e sottoterra (compresi i vani scala e gli ascensori), delimitata dal perimetro esterno di ciascun piano, compreso il sottotetto (a partire da una altezza libera interna di mt 1,80) ed escluse sia le superfici relative ai volumi tecnici emergenti dal coperto del fabbricato (extra corsa ascensori, pianerottoli di arrivo della scala di accesso al coperto, impianti tecnologici) per un massimo di mq 0,05 per ogni mq di superficie utile del relativo fabbricato, che quelle relative ai porticati pubblici, di uso pubblico, di uso comune degli utenti di edifici residenziali e dei porticati di uso privato fino a un massimo di mq 0,50 per ogni mq di superficie utile del fabbricato di cui costituisce pertinenza. Nel caso di edifici plurifamigliari con blocchi scala comuni, nel computo della superficie lorda di pavimento non dovranno essere conteggiati gli ingressi comuni, i vani scala, i blocchi ascensore. Pag.8
10 10) S..U =Superficie utile abitabile (mq) : La superficie utile abitabile è la somma delle superfici di pavimento degli alloggi, rampe e pianerottoli di scale compresi, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge e balconi; 11) H =Altezze (ml) : E' misurata per ciascuna fronte a partire dal livello medio degli spazi perimetrali immediatamente adiacenti ai marciapiedi per edifici prospettanti su suolo pubblico, a cortili o terreno naturale per edifici prospettanti su suolo privato., sino all'estradosso dell'ultimo piano orizzontale o sino al piano di imposta (interno), nel caso di copertura inclinata. Il tutto dovrà risultare esattamente dagli elaborati di progetto presentati in sede di richiesta dei permessi edilizi. Per la verifica del solo parametro dell altezza massima delle fronti degli edifici, non devono essere considerate le altezze relative alle porzioni di facciate libere, corrispondenti a locali seminterrati, purché tali porzioni non eccedano il 20% della superficie della facciata interessata 12) V =Volumetria (mc) (V) Il volume è dato dalla somma dei prodotti della superficie lorda di pavimento di ogni piano per la relativa altezza lorda (il cui valore è pari alla differenza di quota tra il pavimento in esame e quello successivo, compreso cioè lo spessore del solaio). Per l'ultimo piano l'altezza da computare è quella intercorrente tra il piano di calpestio (al) e l'estradosso del solaio di copertura misurato nel suo punto medio, nel caso di coperto inclinato. Non costituiscono volumetria, ai fini del rispetto degli indici di edificabilità, le parti sottoelencate, comprensive delle relative murature perimetrali: 1) i porticati aperti nei limiti di cui al precedente punto 9; 2) le superfici adibite a parcheggi e autorimesse con altezza massima di mt 2.50, nel limite max di 1 mq/10 mc di volume, solo se legati da vincolo pertinenziale alle relative unità residenziali (L. 122/89); 3) i locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, ascensori, ecc.) non compresi nel corpo principale del fabbricato; 4) i locali sottotetto anche con rifiniture ed impianti tecnici e servizi igienici, purchè collegati con l unità immobiliare sottostante di cui devono costituire accessorio e pertinenza e purchè aventi altezza utile interna compresa entro tetti di pendenza 1/2, partenti da cornici di gronda ipotetici aggettanti m 0,80 dal filo facciata all intradosso della copertura. Eventuali abbaini e lucernari per l illuminazione e l areazione di tali locali dovranno essere definiti secondo le specifiche norme di zona. 4 bis) i locali sottotetto non collegati all unità immobiliare sottostante, purchè privi di rifiniture e di impianti tecnici ed igienici e purchè compresi entro tetti di pendenza 1/2, partenti da cornici di gronda ipotetiche aggettanti m 0,80 dal filo facciata all intradosso della copertura, con aperture rappresentati da lucernari a fili copertura nella misura massima di 1mq/30mq di superficie. 5) locali destinati all attività agricola in area agricola (fienili, silos, serre, stalle, ); 6) locali accessori (cantine, ripostigli, lavanderie, locali di sgombero) alla residenza, realizzati in sottosuolo anche se eccedenti la superficie coperta del fabbricato così come definita al precedente punto 7). 7) I fienili, e i porticati chiusi su due lati ed i rustici in genere esistenti, purchè costruiti in muratura e costituenti elementi tipici dell ambiente edificato ed al solo scopo di consentire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi dalle presenti norme per le singole aree di P.R.G.. Il recupero dei suddetti spazi, ove ammesso non comporta pertanto aumento di volume esistente. Qualora la densità edilizia sia già superiore a quella consentita sulla base del massimo indice fondiario di area, il recupero di detti volumi esclude la possibilità di utilizzare, una tantum, l ampliamento della superficie utile di calpestio ove ammesso dalla specifica norma di area. Al fine di questa norma non possono essere recuperate le costruzioni precarie, i box, le costruzioni con strutture prefabbricate portanti e le attrezzature per l allevamento intensivo. L incremento di volumetria così attuato, se supera il 20% dell esistente, sarà soggetto al pagamento degli OO.UU. ed al Costo di Costruzione. 13) (D.) = Distanza. La distanza di un edificio da altri edifici o dai confini è misurata rispetto al perimetro della massima proiezione delle sue pareti edificate, compresi cornicioni o balconi, se sporgenti più di ml dalla parete. Pag.9
11 P A R T E T E R Z A T I P I D I I N T E R V E N T O E D I L I Z I O Art Classificazione degli interventi edilizi. 1) In riferimento alle caratteristiche storiche, architettoniche, ambientali nonchè urbanistiche e insediative degli abitati e delle aree sulle quali è ammessa la realizzazione delle previsioni del P.R.G. il presente piano individua puntualmente in cartografia Tav. P.1 Sc. 1:5.000-P.2 A-B-C Sc. 1:2.000-P.3 Sc. 1:1.000-P4 Sc. 1:1.000 la classificazione in categorie di intervento edilizio cui appartiene ogni edificio esistente nel territorio comunale nel nucleo di antico impianto. Le categorie di intervento edilizio sono quelle indicate nella tab, A che costituisce parte integrante del presente articolo. 2) La approvazione degli interventi edilizi da parte del comune è subordinata alla verifica del rispetto di quanto indicato dalla suddetta tabella. 3) La commissione edilizia, per garantire il rispetto degli obiettivi indicati nella colonna 1 della tabella può richiedere come allegati di progetto per il rilascio delle concessioni edilizie, fotografie delle facciate, degli interni., delle aree circostanti, sezioni particolareggiate in scala fino a 1/20, piani quotati relativi alle aree ed edifici circostanti e tutti gli elaborati che si ritengono necessari al raggiungimento degli obiettivi suddetti. Art.19 - Tipi di intervento edilizio 1) I principali tipi di trasformazione edilizia ammessi dal presente P.R.G. sono i seguenti: a)manutenzione ordinaria b)manutenzione straordinaria c)restauro conservativo d)risanamento conservativo e)ristrutturazione edilizia (Tipo A e Tipo B) f)ristrutturazione urbanistica g)trasformazione di destinazione d uso di edifici esistenti h)intervento su corpi di fabbrica destinati ad attrezzature agricole i)intervento su impianti produttivi situati in zona impropria e di formazione di impianti turistico-ricettivi l)edifici in demolizione m)ampliamento di edifici esistenti n)nuove costruzioni I principali tipi di intervento ammessi sono indicati puntualmente nelle categorie di intervento edilizio. Art.20 - a) Manutenzione ordinaria A. Finiture esterne: Intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purchè ne siano conservati i caratteri originari, tra queste: pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli: riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. B. Elementi strutturali fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto, con mantenimento dei caratteri originari. C. Finiture interne: Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Pag.10
12 riparazione e sostituzione delle finiture, purchè nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari. D. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e degli apparecchi igienico sanitari. E. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: Impianti elettrici e di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici. di scarico, di sollevamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi. Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonchè installazione di impianti telefonici e televisivi, purchè tali interventi non comportino alterazione dei volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, semprechè non comportino modifiche dei locali, ne delle superfici utili. Art 21 - b) Manutenzione straordinaria A. Finiture esterne: Intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti, tinteggiatura, sostituzione di infissi e ringhiere coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. B. Elementi strutturali: Fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto. consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l alterazione dei prospetti né l eliminazione o la realizzazione di aperture. D. Tramezzi e aperture interne; realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè non venga modificato l assetto distributivo dell unità immobiliare, ne venga frazionata o aggregata ad altre unità inmmobiliari, Sono ammesse limitate modificazioni distributive purchè strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti., nonchè dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale artigianale o agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonchè sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. E. Finiture interne: Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi; Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Opere ammesse installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi.. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio e non devono comportare alterazioni dell impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l installazione di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al Pag.11
13 rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumento delle superfici di calpestio, ne mutamento delle destinazioni d uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio, purchè non configurino incremento della superficie utile destinata alla attività produttiva o commerciale. Art c) Restauro conservativo. A. Finiture esterne: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche originarie e ad esso affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell edificio. Non è ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. B. Elementi strutturali : fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali scale e rampe, tetto. ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora cio non sia possibile a causa delle condizioni di degrado è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l impiego di materiale e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate purchè ne siamo mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagome e dei prospetti, ne alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell edificio. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni. Restauro, ripristino e valorizzazioni degli elementi originari. E ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l eliminazione di aperture aggiunte. D. Tramezzi e aperture interne. Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonchè l apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, ne modificare l impianto distributivo dell edificio con particolare riguardo per le parti comuni. E. Finiture interne: Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi, Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse l impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l impoverimento dell apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti B. e D. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: Impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. Pag.12
14 I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all interno dell edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. Art d) Risanamento conservativo A. Finiture esterne: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, Opere ammesse ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. B. Elementi strutturali: fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto. ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi limitatamente alle parti degradare o crollate. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio. E esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all installazione degli impianti tecnologici di cui al punto B., ne alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E ammesso il recupero all uso residenziali di rustici anche non costituenti un unico corpo di fabbrica con l abitazione civile. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri esterni, qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto il posizionamento. E. Finiture interne: tinteggiatura, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi decorativi e architettonici. Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni, non è comunque ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico -sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti ed impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi. installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio e non devono comportare alterazioni dell impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l installazione di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione di impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all esterno dell edificio purchè non configurino un incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale. Art e) Ristrutturazione edilizia. (Tipo A e Tipo B) Tipo A Interventi che pure in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superficie e di volume. Pag.13
15 Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. elementi strutturali: fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto. consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti purchè ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse modificazione delle quote di orizzontamento qualora comporti l aumento della superficie utile, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonchè delle quote di imposta e di colmo delle coperture e delle scale. E consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di nuovi organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Deve essere assicurata la valorizzazione dell impianto strutturale originario, se di pregio. Per mutate esigenze distributive o d uso, o al fine di conservare l impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all esterno del fabbricato. Sono consentiti limitati aumenti delle altezze (e dei volumi) unicamente per l adeguamento delle altezze interne ai disposti del D.M. 05/07/1975 e comunque per valori non superiori a mt 1,50. E ammesso il recupero all uso residenziale di rustici anche non costituenti un unico corpo con l abitazione civile. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. Conservazione e valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento consentite la realizzazione o l eliminazione di aperture, nonchè modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni e la modificazione delle aperture, nel rispetto dei caratteri compostivi dei prospetti. D. Tramezzi ed aperture esterne. Opere ammesse. Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d uso, modificazioni dell assetto planimetrico, nonchè l aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. E. Finiture interne: Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti. controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti ed impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi. installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all interno degli edifici; qualora sia necessario realizzarli all esterno non devono configurare un incremento della superficie utile di calpestio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa istallazione di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela sugli inquinanti e sull igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumenti delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, anche all esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile di calpestio destinata all attività produttiva o commerciale. Tipo B Interventi che configurano aumenti di superficie e di volume. Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. Finiture esterne: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. Pag.14
16 rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. elementi strutturali: fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto. consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti purchè ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazione delle quote di orizzontamento e delle scale. E consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di nuovi organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Sono consentiti limitati aumenti delle altezze (e dei volumi) unicamente per l adeguamento delle altezze interne ai disposti del D.M. 05/07/1975 e comunque per valori non superiori a mt 1,50. Per mutate esigenze distributive o d uso, o al fine di conservare l impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all esterno del fabbricato. E ammesso il recupero all uso residenziale di rustici anche non costituenti un unico corpo con l abitazione civile. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l eliminazione di aperture, nonchè modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. D. Tramezzi ed aperture esterne. Opere ammesse. Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d uso, modificazioni dell assetto planimetrico, nonchè l aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. E. Finiture interne: Tinteggiatura, intonaci e rivestimenti. controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici,impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti ed impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi. installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; I volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile di calpestio Art f) Ristrutturazione urbanistica. 1) Sono considerati interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico medianti un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti e del tracciato stradale. 2) Tali interventi possono essere realizzati solo all interno delle zone di recupero, mediante la formazione di un Piano di Recupero, redatto direttamente dal comune o di Piani di Libera Iniziativa attuati da privati. La modificazione dei lotti e dei tracciati esistenti deve comunque tendere all obiettivo di ripristinare il tessuto urbanistico originario e in ogni caso creare un assetto che sia coerente con i caratteri urbani che nella zona si sono storicamente determinati. 3) L intervento di ristrutturazione urbanistica nelle zone di recupero è subordinato all approvazione del P.D.R. da parte del Consiglio Comunale. Art g) Trasformazione di destinazione d uso (Eliminato). Art i) Interventi su impianti produttivi confermati in zone residenziali ( Zone O). 1) Ai fini ed agli effetti del punto 2 primo comma dell art. 21 e della lettera c) punto 2 primo comma dell art. 26 L.U.R. 56/77, sugli edifici a destinazione produttiva confermati in zone improprie, purchè non nocivi, ne molesti, e legittimamente autorizzati o legittimati, sono ammessi interventi di manutenzione, di risanamento e ristrutturazione nonchè di ampliamento sino ad un rapporto di copertura massimo sul lotto di pertinenza, così come Pag.15
17 risulta alla data di approvazione dello strumento urbanistico,di 0,70 mq/mq. 2) Il rilascio della concessione edilizia relativa all ampliamento sarà comunque subordinato: a) al reperimento, all interno delle aree di pertinenza di una quota di aree da asservire all uso pubblico non inferiore al 10% della superficie complessiva del lotto. b) alla dimostrazione di autonomo collegamento con le reti infrastrutturali pubbliche e di erogazione di servizi (energia elettrica, Gas telefonica ecc.) nella misura necessaria alla azienda c) alla possibilità di collegamento alla pubblica fognatura o in alternativa alla realizzazione di sistemi di smaltimento conformi alle norme igieniche vigenti; 3) Dovrà inoltre essere verificata l accessibilità veicolare in rapporto al tipo di attività svolta ed alla rete stradale esistente, con una attenta valutazione dei flussi di traffico indotti. 4) E ammessa la contestuale presenza di unità immobiliari ad uso abitativo del titolare della attività e/o del custode nel limite di 250 mq di S.U. per ogni insediamento. E sempre ammesso, nel caso di rilocalizzazione delle attività produttive, il riutilizzo delle strutture e delle volumetrie secondo le destinazioni ed i parametri delle zone di appartenenza. Art.28- Interventi relativi ad impianti turistico alberghieri 1) La realizzazione di ampliamenti e nuova costruzione di ristoranti, alberghi o esercizi per la ristorazione è ammessa nell ambito delle aree a destinazione residenziale e con i limiti previsti dalle categorie di intervento- 2) E ammesso altresì il cambiamento di destinazione d uso di edifici esistenti (da residenziali a turistico-ricettivi), ricadenti sia in aree residenziali che agricole. 3) E in ogni caso obbligatoria la formazione di uno S.U.E. o in alternativa di una concessione convenzionata che preveda la realizzazione di aree a parcheggio, pari almeno al 100% della S.L.P. la sistemazione a verde attrezzato assoggettato all uso pubblico di un area di dimensione almeno pari all area a parcheggio: L ammontare e le modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all art, 3 della L. 10/77. 4) Se l edificio ricade in ambito privo di urbanizzazione, lo S.U.E. dovrà prevedere le modalità, i tempi e le caratteristiche costruttive delle infrastrutture primarie che saranno realizzate a cura dei concessionari. Art Interventi su corpi di fabbrica destinati ad attrezzature agricole (eliminato) Art l) Edifici in demolizione. 1) Sono indicati in modo topograficamente definito con segno grafico * sulle cartografie di progetto quegli edifici la cui sussistenza è pregiudizievole per un razionale utilizzo della viabilità e degli spazi pubblici circostanti, destinati ad un futuro abbattimento. Questi, possono essere nel frattempo soggetti ad interventi di sola manutenzione straordinaria. 2) La possibilità di effettuare interventi sui lotti di pertinenza con operazioni di ristrutturazione urbanistica è vincolata all abbattimento dei corpi di fabbrica in oggetto ed alla cessione all uso pubblico delle aree relative. Tali interventi si attueranno mediante la formazione di piani di recupero di cui all art 6 e seguenti delle presenti N.T.A. Art m)ampliamenti di edifici esistenti. 1) Gli interventi di ampliamento di edifici esistenti dovranno avvenire in modo che la distanza minima dai confini e dagli edifici sia pari a quella fissata per le nuove costruzioni. 2) La sopraelevazione è ammissibile se la distanza tra due fabbricati antistanti è almeno di 10 metri. 3) Nel caso in cui il confine antistante al fabbricato da sopraelevare risulti libero da costruzioni e la distanza tra il confine ed fabbricato preesistente sia inferiore a m. 5 è ammissibile la sopraelevazione solo producendo l assenso scritto del confinante. 4) Quanto sopra fatto salvo quanto prescritto dal c.c. in merito a fabbricati costruiti in aderenza. Art.32 - n)nuove costruzioni. 1) L edificazione di nuove costruzioni. ovvero la ricostruzione in seguito a demolizione totale di un edificio fatiscente dovrà rispettare di norma le distanze minime: dai confini di proprietà previste dalle norme e le distanze, fissate dal D.M. 01/04/1968 n. 1404, salvo le costruzioni in aderenza normate dal CC. 2) Nelle aree in cui è prioritario l obiettivo del recupero del tessuto urbano (CS R RE) e limitatamente, agli interventi di ricostruzione di ambiti costruiti, guidati da norme tipologiche prevalenti, è comunque ammissibile l edificazione o la riedificazione di un fabbricato sul confine, ovvero con murature in comunione. Pag.16
18 P A R T E Q U A R T A L E D E S T I N A Z I O N I D U S O D E L S U O L O Art Classi di destinazione delle aree previste dal P.R.G.I. 1) Le classi di destinazione d uso del suolo previste dal P.R.G.I. sono: 1) aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico; 2) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; 3) aree per gli impianti produttivi; 4) aree per lavorazione di materiali terrosi; 5) aree destinate all attività agricola; 6) aree a destinazione particolare (vincoli a fasce di rispetto). 2) Ogni classe e sottoclasse di destinazione prevede gli usi propri e quelli ammessi del suolo e degli edifici che vi insistono. CAPO I - Aree per servizi. Art Norme relative alle aree destinate a servizi pubblici. 1) Le aree a servizi sono così classificate: a) Aree per l istruzione.- I - In tali aree sono ammessi edifici, attrezzature e impianti relativi ad asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie. Il rapporto di copertura massimo ammissibile non deve essere superiore al 50%. b) Aree per attrezzature di interesso collettivo - A - Sono ammesse attrezzature amministrative, partecipative, culturali e sociali, assistenziali, ricreative e sanitarie. Superficie coperta massima 50%.. c) Aree per il verde attrezzato, il gioco e lo sport - V - Sono aree, destinate al gioco per i bimbi, a giardino pubblico e alla pratica sportiva Sono ammesse unicamente attrezzature strettamente connesse con la destinazione di zona. Possono essere realizzati chioschi, posti di ristoro attrezzature per il gioco dei bambini, per il gioco delle bocce degli anziani e attrezzature per attività sportive quali campi di calcio, di tennis, palestre, piscine. Indici di utilizzazione fondiaria ammessi: - per impianti coperti, UF = 0.25 mc/mq; - per impianti scoperti, UF = 0.60 mc/mq Almeno il 30% della superficie deve essere tenuto a verde e alberato. d) Aree per il parcheggio pubblico o di uso pubblico.- P - Sono destinate al soddisfacimento del fabbisogno arretrato e di completamento di aree per il parcheggio pubblico. I parcheggi dovranno essere ricavati al livello stradale o in sottosuolo, senza la realizzazione di costruzioni di nessun genere fatte salve quelle indispensabili a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e in riferimento alla L. 122/89. 2) L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti. 3) E' ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa redazione di specifica convenzione o atto di impegno unilaterale regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica. 4) E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell'ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste. 5) Alle attrezzature di servizio ex Art, 21 della LUR si applicano i seguenti parametri edilizi: a) altezza massima definita in relazione alla funzione del servizio e in armonia con le caratteristiche dell'ambiente e delle costruzioni, se caratterizzanti, circostanti; Pag.17
19 b) rapporto di copertura max 50%; c) distanza da confini: m 5 o in aderenza con atto di impegno registrato e trascritto tra confinanti, per costruzioni aventi altezza superiore a m 3. 6) Sugli edifici destinati a servizio, esistenti alla data del la adozione della presente variante, sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento, una tantum, pari al 20% della SLP esistente, anche se l edificio ampliato risulta eccedere il rapporto di copertura max del 50% fissato al precedente punto 7. 7) Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso. Art. 34 bis -Aree per servizi con prescrizioni particolari: 1) Chiesa di San Giovanni Villa -A 1 - Il Piano destina tale immobile, di pregevole valore architettonico e inserito in un contesto di elevato valore panoramico, a funzioni culturali-espositive congressuali. La definizione dell'intervento edilizio e la precisa attribuzione delle funzioni deve avvenire nell'ambito di un progetto di iniziativa pubblica o privata da approvarsi da parte del C.C. 2) Centro di equitazione -V 20 - E un ampia area verde sita tra il rio Gallareto e la via Repubblica, su cui insistono una serie di fabbricati rustici adibiti a stalle, magazzini e fienili, con porzioni civile abitate dai titolari l attività. In considerazione della posizione dell area a rischio di esondazione, posta tra il rio Gallareto e la Via Dante, sono solo ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo con recupero dei volumi di cui al punto 12 n. 7 art 17 delle presenti N.T.A., escludendo ai piani terra, la chiusura di spazi coperti delimitati da muri o pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità. 3) Campo sportivo comunale - V 16 - Area adibita a campo di calcio e verde attrezzato per gioco bimbi, in considerazione della localizzazione in classe III a con rischio di esondazione non è possibile realizzare strutture che modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi al suo interno. Art Variazioni delle destinazioni specifiche delle aree per servizi pubblici. 1) Non costituiscono variante al P.R.G., ai sensi della lettera g) ottavo comma art.1 della L.R. 29/07/1997 n. 41, e sono assunte dal comune con deliberazione consiliare, la diversa destinazione ad opera pubblica di aree che lo strumento urbanistico generale destina ad altra categoria di servizi. Pag.18
20 CAPO II - Aree destinate alla residenza. Art Norme di carattere stilistico-architettonico relative alle zone C.S., R., R.E.. 1) Nelle operazioni di manutenzione, restauro e ristrutturazione dovranno essere conservati e valorizzati tutti gli elementi strutturali e stilistici, anche interni, di particolare interesse storico e architettonico, si dovranno, in particolare rispettare le seguenti prescrizioni: a) I muri esterni degli edifici dovranno essere semplicemente a intonaco rustico a vista o tinteggiati nei colori classici piemontesi (per la definizione dei quali si rimanda al piano direttore del colore), salvo i casi di preesistenza diversa, costituenti elementi caratteristici (mattoni a vista o rivestimenti particolari). b) Non sono ammessi rivestimenti di tipo klinker, listelle di cotto, in pietra naturale, in altri materiali prefabbricati (rivestimenti plastici, ecc.). c) Sono permessi zoccoli in pietra naturale di rivestimento alle pareti prospicienti la via pubblica, se con altezza non superiore a mt 1 e realizzati con lastre in pezzatura unica con esclusione dei tipi opus incertum ed opus reticolatum. d) Sono permesse sporgenze sulla via pubblica solo nel caso dei balconi a raso (sporgenza massima cm 40) e con piano di calpestio in pietra di luserna. I balconi sporgenti nei cortili avranno la larghezza massima di cm 90. Le ringhiere saranno di tipo classico piemontese, in ferro con semplici bacchette verticali squadrate con mancorrente in piattina di ferro. e) I tetti saranno a doppia falda, con copertura in coppi alla piemontese o similcotto, con pendenza massima del 50%, i cornicioni devono, per aggetto, forma, sagoma, spessore e materiale, uniformarsi a quelli tipici del luogo. Emergente dalla falda è consentita la presenza degli abbaini se realizzati in muratura di mattoni a vista con copertura in coppi, sagoma e dimensioni tradizionali e in numero limitato ad un elemento di tale tipo per non meno di due falde di tetto. f) I serramenti esterni delle abitazioni dovranno essere muniti di persiane alla piemontese (o ante di legno) protette con vernici opache trasparenti o colorate opache (per la definizione delle quali si rimanda al piano direttore del colore) Le finestre saranno di norma rettangolari, con rapporto 1,5 fra l altezza e la larghezza, con larghezza massima di m 1,20. g) E' vietato l'uso dell'alluminio anodizzato. I serramenti per botteghe devono essere preferibilmente in legno o metallo smaltato (con esclusione tassativa di metalli in vista come alluminio anodizzato, ecc.). Eventuali grate di protezione devono essere in ferro a disegno semplice, senza decorazioni o lavorazioni particolari. h) Le pavimentazioni degli spazi pubblici pedonali, dei percorsi pedonali d'uso pubblico devono essere realizzate in pietra di fiume, in blocchetti di porfido o di altro materiale lapideo o cementizio avente analoghe caratteristiche o tipo di materiale come lastre di pietra con eventuali parti in mattonato. Le pavimentazioni degli spazi liberi privati devono uniformarsi ai tipi di materiale adottati per gli spazi pubblici, salva la possibilità di impiego del ghiaietto o di tappeto erboso, con esclusione di ogni manto bituminoso. i) L'illuminazione degli spazi aperti, pubblici e privati, deve essere realizzata con lampade a braccio, o lampioni. l) Le recinzioni potranno essere costituite da: muri pieno aventi altezza massima di mt 1,80 con le caratteristiche di cui al precedente punto b; siepi di altezza non superiore a mt 2,50; recinzioni con cancellata avente altezza massima pari a mt 1,80 su zoccolatura avente altezza uguale o minore a mt 0,80. Per i lotti inedificati è consentita solo la recinzione costituita da pali e rete. I muri di sostegno, ad eccezione di quelli realizzati dalla Pubblica Amministrazione, devono avere altezza non superiore a m 3,00 e debbono essere realizzati con tipologie finalizzate ad un corretto inserimento ambientale così come definito dal punto n. 2 del successivo Art. 66. m) Le aree verdi o alberate esistenti o indicate dal Piano devono essere mantenute a verde. Le aree a verde privato possono essere utilizzate ad orto. n) Le eventuali insegne e scritte pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione. Possono essere realizzate secondo disegno uniforme studiato dall'amministrazione (con l'eccezione dei segnali d'interesse pubblico) escludendo ogni elemento di alterazione o disturbo dell'ambiente e comunque nel rispetto del codice della strada. 2) Le prescrizioni costruttive riportate ai punti b-c-d-g-h-l-m-.sono estese a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per gli interventi a destinazione produttiva nelle aree per attività produttiva (vedi art. 12). Pag.19
21 3) Per gli edifici ricadenti nelle categorie (1)-(2)-(3) Tab. A di cui all Art.18 delle presenti N.T.A., nonché per gli edifici ricadenti in zona agricola con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore documentario (cascine e rustici) è prescritto, in caso di intervento il rigoroso rispetto dei tipi, delle modulazioni, dei rapporti dei materiali preesistenti. 4) Nel caso di riuso di vecchi fienili, porticati e magazzini agricoli, deve sempre essere resa possibile, mediante distacchi, scuretti e/o arretramento delle nuove parti di tamponamento, la chiara lettura dell'impianto originario e, in particolare, di sistemi archivoltati. 5) Le prescrizioni di cui sopra possono trovare ulteriori specificazioni in progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, redatti dall'amministrazione. 6) L approvazione dei progetti da parte della commissione edilizia è subordinata alla presentazione, allegata alla richiesta di concessione, di materiale fotografico indicante lo stato di fatto della facciata. Art. 36 bis Tipi di intervento nel nucleo antico, zone C.S., R., (rif. tav. P.4.) 1) L indagine svolta sui fabbricati esistenti nel nucleo antico circoscritta al C.S. e alla zona R1, sintetizzati sulla tavola P.4, ha portato la classificazione degli interventi edilizi con le relative preiscrizioni sintetizzate nella tabella A allegata alle presenti norme che contiene le specifiche indicazioni per le prime cinque classi di edifici individuati. 2) Per la definizione dei tipi di interventi da attuare nelle restanti tipologie di edifici o ambiti individuati si fa riferimento alle seguenti prescrizioni: a) "Edifici Demoliti", sono edifici che sono stati demoliti in tempi più o meno recenti e dei quali rimane memoria storica o solo a livello cartografico o con traccia in situ di porzioni di elementi edilizi relitti. Non sono di norma ricostuibili se non nel contesto di uno strumento esecutivo specifico quale Piano di Recupero di cui all'art. 6 delle presenti N.T.A. b) "Edifici rurali, Attrezzature", qualora il loro utilizzo non sia funzionale alle esigenze di aziende agricole, possono essere trasformati secondo quanto previsto dal p. 12 n. 7 dell'art. 17 della N.T.A., nel rispetto delle norme previste dall'art. 36 delle N.T.A., in particolare per quanto riguarda le prescrizioni di cui al punto 4 dello stesso articolo, c) "Bassi fabbricati", di norma devono mantenere l'attuale conformazione. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo sono sempre ammessi per migliorarne le caratteristiche tipologiche ed estetiche, nei termini previsti dall'art. 36 delle N.T.A. d) "Fili edilizi di valore documentario e percorsi da valorizzare", risultano strettamente connessi; mentre i primi legano un contesto costruito di pregio da mantenere e preservare, i secondi tendono a "segnare" attraverso un percorso predeterminato tali situazioni dì interesse storico ed architettonico. Per i Fili edilizi di valore documentario valgono le specifiche normative prescritte per gli edifici di pregio da vincolare a restauro, con la prescrizione di estenderle agli elementi edilizi circostanti contestualizzati (es. muri di cinta, ingressi carrai e/o pedonali, fabbricati di servizio ecc. Per quanto concerne i percorsi da valorizzare, la loro valenza, legata alla segnalazione di un preciso ambito da tutelare e valorizzare, è connessa a tutti gli elementi fisici presenti, pavimentazioni dei percorsi, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, cartellonistica ed insegne tende e cappottine degli esercizi pubblici ecc, che devono essere armonizzati con il contesto costruito circostante. Art Centro storico (C.S.) 1) L obiettivo principale da attuarsi nel centro storico riguarda il recupero e la conservazione dell impianto urbanistico e distributivo dell intera area e il risanamento dei comparti edilizi più degradati. Potranno realizzarsi interventi che interessano più unità abitative contemporaneamente con trasformazioni delle unità stesse, nel caso di edifici che non rientrino nelle categorie (1) e (2) di intervento edilizio,così come definite dalla Tab A delle presenti N.T.A. 2) La delimitazione dell'area (CS), definita dal P.R.G. ai sensi ed agli effetti dell art. 24 L.U.R. n. 56/77, costituisce perimetro di area di recupero ai sensi e per gli effetti dell art. 27 e seguenti della legge 457/78, in tale ambito gli interventi dovranno fare ricorso al parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Ambientali (art. 91 bis della L.U.R. 56/77 e s.m.i.) 3) Le destinazioni ammesse in zona sono: residenza e annessi, sono ammesse inoltre: attività artigianali di servizio, purchè non nocive o moleste, attività commerciali al dettaglio, studi professionali, attività turistico ricettive. Al piano terreno degli edifici prospettanti su spazi privati è ammessa la destinazione a Garage. 4) Nel C.S. sono ammessi gli interventi edilizi indicati in cartografia 1:1000 Tav. P 4 e specificati nella Tabella A, per ogni singolo edificio. Pag.20
22 Art Nucleo residenziale centrale di ristrutturazione (R.) 1) Comprende le zone centrali di più antico insediamento del concentrico, poste a ridosso del centro storico e costituite prevalentemente da abitazioni di origine rurale. Le destinazioni d uso in atto sono confermate, fatto salvo il rispetto delle disposizioni per la tutela dell igiene. 2) Sono ammessi generalmente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento e ristrutturazione, salvo diverse indicazioni puntuali su singoli edifici relative alle categorie di intervento edilizio emergenti nelle carte di progetto Tav. P 4. 3) E possibile trasformare volumi rustici nella misura prevista dal punto 12 n. 7 art. 17 delle presenti N.T.A., secondo le destinazioni ammesse in zona dal presente articolo e nel rispetto delle norme previste dall art ) Contestualmente agli interventi edilizi si dovrà provvedere alla eliminazione delle superfetazioni eventualmente esistenti, di baracche o tettoie inutilizzate e alla sistemazione a verde per giardino delle aree inutilizzate intercluse. 5) Nelle aree di cui al presente articolo, sono in particolare escluse le seguenti destinazioni: magazzini di merce all ingrosso, rimesse per automezzi pesanti, laboratori di grandi dimensioni, alberghi con più di 30 posti letto, mattatoi, supermercati, distributori di carburante, attività commerciali con superficie utile superiore a 200 mq. 6) Per le attività non ammesse in zona sono permessi unicamente interventi di risanamento e restauro senza incrementi di superficie utile. 7) E sempre ammesso l utilizzo di volumi rustici per destinazioni di servizio alle residenze (magazzini, garages, cantine, ecc.). 8) E ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici particolarmente degradati (salvo indicazioni puntuali in cartografia di progetto) solo nel caso in cui le strutture dell edificio siano fatiscenti ed irrecuperabili e che tali condizioni siano documentate da fotografie e certificate da una perizia asseverata redatta da professionista, Ingegnere, architetto o Geometra, iscritto nei rispettivi ordini professionali. La ricostruzione dovrà comunque rispettare le caratteristiche tipologiche. le dimensioni e i materiali da costruzione dell edificio originario. 9) Per le attività agricole attualmente insediate sono ammessi interventi di manutenzione e risanamento e di rifunzionalizzazione, tali da non alterare la consistenza preesistente della azienda stessa. 10) Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici previa formazione di piano esecutivo di libera iniziativa o di piano di recupero ad esclusione degli edifici appartenenti alle categorie (1) e (2) della Tab. A. Art Zone esterne al nucleo centrale di origine prevalentemente rurale. (R.E,) 1) Sono le zone di concentrico a carattere prevalentemente residenziale con elevata presenza di attività varie collocate ai margini esterni del vecchio nucleo. 2) Sono ammesse destinazioni residenziali, artigianali, e sono confermate le aziende agricole esistenti, con la esclusione delle attività moleste e degli allevamenti intensivi. 3) Per le aziende agricole, nel rispetto delle norme di igiene, è concessa la possibilità di operare ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie complessiva coperta esistente. La realizzazione di attrezzature per l attività agricola da parte dei soggetti di cui al 1. comma dell Art. 47 non è soggetta ad oneri di urbanizzazione. 4) E ammessa la trasformazione di destinazione degli edifici da residenziale o rurale ad artigianale, nel rispetto delle norme di zona e delle tipologie: e con le prescrizioni di cui all art. 27 delle N.T.A, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione. 5) Le aziende artigianali sono ammesse purchè non superino la superficie utile complessiva di 300 mq. Non è comunque ammesso l insediamento di capannoni o altri fabbricati con tipologie caratteristiche degli impianti produttivi. Tali impianti dovranno essere localizzati nelle aree con destinazione specificamente produttiva. 6) Sono ammessi ampliamenti degli edifici residenziali nei limiti e nel rispetto dei parametri di zona, 25 mq di S.U. sono comunque ammessi. 7) E ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici particolarmente degradati (salvo indicazioni puntuali in cartografia di progetto) solo nel caso in cui le strutture dell edificio siano fatiscenti ed irrecuperabili e che tali condizioni siano documentate da fotografie e certificate da una perizia asseverata redatta da un professionista iscritto all Albo degli Ingegneri o Architetti. 8) Si richiamano le norme e le prescrizioni specifiche contenute ed imposte dalla Relazione Geologico-Tecnica facente parte integrante della presente variante. Pag.21
23 Art Aree di recente formazione con lotti di completamento. (C) 1) Le destinazioni ammesse in ogni zona sono indicate dalle tabelle specifiche. La ammissibilità di attività commerciali è definita dal piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva e di vendita. 2) Non è ammessa la localizzazione di attività agricole di nuova formazione. 3) Per le aziende agricole esistenti valgono le norme di cui precedente al comma.9 Art ) Nei lotti di terreno indicati con apposita simbologia di completamento, l intervento di nuova costruzione avviene attraverso singole concessioni, si dovranno comunque rispettare in sede di progetto e realizzazione dei fabbricati, le indicazioni puntuali per ciascun lotto, fornite dalla relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G. 5) Sono ammessi interventi di ristrutturazione o di ricostruzione in seguito a demolizione. 6) L eventuale ampliamento non dovrà superare la massima densità ammissibile prevista per la zona, fatti salvi 25 mq di S.U., comunque consentiti. 7) Si richiamano le norme e le prescrizioni specifiche contenute ed imposte dalla Relazione Geologico-Tecnica facente parte integrante della presente variante. Art Aree residenziali di nuovo impianto. (NI) 1) Le norme e le indicazioni previste per l area NI dalla relazione Geologico-Tecnica, allegata alle presenti N.T.A. sono da intendersi parte integrante del presente articolo. 2) Sono aree che, anche se poste all interno di perimetro edificato, per le loro dimensioni danno adito a insediamenti che necessitano di un coordinamento urbanistico o richiedono l innesto di maglie viarie anche solo pedonali. 3) Gli interventi salvo specifiche indicazioni contenute nelle schede di sintesi allegate alle presenti N.T.A. sono subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi o di piani esecutivi convenzionati. 4) La destinazione è residenziale e annessi, sono consentite inoltre le attività commerciali al dettaglio, le attività per la ristorazione e gli uffici. 5) Per tali attività devono essere previste aree da destinare a parcheggio nella misura minima di 1 mq ogni mq di SLP. 6) Gli interventi sono comunque subordinati alla cessione all uso o alla proprietà pubblica di aree da attrezzare a verde e parcheggi nella misura di 25 mq per ogni abitante insediabile nell area stessa secondo le modalità previste al comma n.3 del successivo art. 45. Pag.22
24 CAPO III - Aree destinate ad impianti produttivi. (P) Art.42 - Generalità. 1) Le aree delimitate dal P.R.G. a destinazione produttiva sono finalizzate prioritariamente: al riordino e alla rilocalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti in zona impropria e all insediamento di nuovi impianti a carattere artigianale e per la piccola industria. 2) Le aree produttive vengono classificate: Aree produttive consolidate di completamento (P.) Aree produttive di nuovo impianto (P.N.I.) Impianti produttivi confermati in zona impropria (O) (così come disciplinati all'art. 27 delle presenti N.T.A.) Nelle tabelle di zona relative sono definiti i parametri urbanistici ed edilizi e le prescrizioni operative specifiche. 3) Le norme e le indicazioni previste per le aree PNI dalla relazione Geologico-Tecnica, allegata alle presenti N.T.A. sono da intendersi parte integrante del presente articolo. 4) In tali aree sono ammesse costruzioni aventi le seguenti destinazioni: 1) attività produttive e artigianali di nuovo impianto con lavorazioni non nocive e comunque tali da non comportare alterazioni all equilibrio ecologico della zona; 2) residenze relative a personale di custodia e/o del proprietario; 3) uffici e complessi direzionali dell attività produttiva; 4) impianti di immagazzinaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, effettuati da aziende che non operano la coltivazione diretta dei terreni; 5) depositi o magazzini relativi ad attività varie; 6) servizi sociali e attività varie di servizio funzionali agli impianti; 7) Strutture a carattere commerciale per la grande distribuzione disciplinate secondo ì disposti dettati dalla L.R. 12/11/1999 n. 28 e dalla delibera del C.R del 29/10/1999 n. 563=13414 in attuazione del D.Leg. 31/03/1998 n ) Strutture ricreative particolari, caratterizzate da grandi dimensioni e necessità di vaste aree a parcheggio. (Discoteche, sale giochi, Bowling ecc..) 4) Per gli insediamenti di impianti con superficie coperta superiore a mq, il rilascio della concessione è sempre subordinato alla preventiva approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato formulato ed approvato ai sensi degli art e 40 della L.U.R. che deve indicare inoltre la descrizione dettagliata delle lavorazioni effettuate. 5) L approvazione di tale piano può apportare variazioni alla dislocazione delle aree di servizio e alla viabilità interna indicate in P.R.G., senza costituirne variante. E comunque facoltà di soggetti che effettuano interventi inferiori a 5000 mq di superficie coperta di proporre un Piano Esecutivo Convenzionato. 6) Sugli eventuali edifici con destinazione residenziale esistenti nelle aree per insediamenti produttivi sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con possibilità di ampliamento della S.U. solo per adeguamenti funzionali e comunque nel limite di 25 mq. per U.I. 7) A seguito di documentate esigenze produttive, impiantistiche tecnologiche dell attività, sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nella scheda di zona per la realizzazione di volumi tecnici (impianti tecnologici, di sollevamento, silos, impianti di stoccaggio automatizzati, ecc.). che non comportino aumenti della S.L.P. e nel rispetto dei criteri di inserimento ambientale e paesaggistico determinati dal Comune all atto del rilascio dei Permessi di costruire in cui potranno essere comunque determinate altezze massime, caratteristiche di ingombro volumetrico, ecc., posizionamento nell area di pertinenza confronto agli edifici esistenti, visuali particolari da salvaguardare. Art 43 - Condizioni generali di insediamento. 1) Le condizioni generali di insediamento nelle zone produttive sono le seguenti: a) Gli interventi di nuovo impianto e ampliamento si attuano attraverso S.U.E. o concessione edilizia convenzionata ex art. 49, V comma LUR che disciplina le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o gli oneri di urbanizzazione da porre a carico degli operatori privati. b) Gli interventi nelle aree libere sono attuati per comparti da attivarsi preferibilmente secondo il numero progressivo con cui sono contraddistinti e individuati cartograficamente nelle tavole di piano e nelle tabelle allegate alle presenti norme. Pag.23
25 c) I muri di recinzione su fronte S.P. dovranno essere arretrati di mt 8 dal ciglio stradale. La rete stradale e gli accessi dovranno essere uniformati alle previsioni contenute sulla Tav. P.3 Insediamenti produttivi. d) Dovrà essere dimostrata la disponibilità dell acqua potabile e di quella per usi industriali, nella quantità confacente alle esigenze dell attività che si intende insediare. e) Lo scarico delle acque luride dovrà avvenire in pubblica fognatura o in alternativa per mezzo di idoneo sistema di depurazione e smaltimento previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 2) Le norme e le indicazioni previste per le aree PNI dalla relazione Geologico-Tecnica, allegata alle presenti N.T.A. sono da intendersi parte integrante del presente articolo. Art Interventi relativi alla escavazione e lavorazione dei materiali terrosi. 1) Tali interventi sono ammessi nelle zone agricole, ad esclusione delle aree boscate definite dal P.R.G. ai sensi dell art. 30 L.U.R 56/77 e dell area classificata Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa definita ai sensi della L.R.. 21 del 03/06/1993, nei limiti e con le procedure di cui alla L. R 69/78. 2) In tali aree sono ammesse localizzazioni temporanee di impianti relativi alla lavorazione dei materiali asportati oltrechè da adibire a deposito e manutenzione delle macchine e attrezzature necessarie alle lavorazioni sopradescritte. Tali impianti non potranno comunque superare la quota di superficie coperta pari al 10% dell area stessa. Art Oneri per l acquisizione e l attrezzatura delle aree per servizi. 1) Gli oneri per l acquisizione e la sistemazione delle aree per servizi, di cui al punto 2 primo comma art. 21 L.U.R. 56/77 sono interamente a carico dei privati che vi intervengono. 2) Nelle aree P.N.I. la cessione delle aree pubbliche o di uso pubblico deve sempre avvenire direttamente all interno del comparto di appartenenza. 3) Nelle altre aree è consentita la monetizzazione parziale o totale della quota di aree a servizio da cedere. In questo caso, l Amministrazione Pubblica quantifica l importo della monetizzazione sulla base del costo totale delle aree a servizi acquisite o da acquisire, comprensivo del valore del terreno e degli oneri relativi alla sua acquisizione, in riferimento ai servizi individuati come prioritari dal P.R.G. tra gli spazi pubblici individuati dal piano in area produttiva. Pag.24
26 CAPO IV - Aree a destinazione agricola. Art Generalità. 1) In area agricola, secondo quanto disposto dal primo comma dell art. 25 della L.U.R. 56/77, sono ritenuti obiettivi prioritari :..la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l efficienza delle unità produttive e il soddisfacimento delle esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli. 2) Viene inoltre perseguito l obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio agrario nella totalità dei suoi aspetti considerando che l intervento dell uomo sulla natura nel corso dei secoli ha contribuito a modellare e trasformare positivamente l ambiente arricchendolo con i segni caratteristici e riconoscibili delle colture e delle sue costruzioni. Questo anche in un ottica di gestione che riesca a coniugare positivamente l attività agricola con la fruizione del territorio legata al tempo libero e al turismo. Sono consentite le attività agrituristiche da svolgere nell'ambito della azienda agricola, secondo i disposti della L. 730/85 e L.R. 38/95. 3) A tal fine, gli interventi di recupero, ampliamento e nuova costruzione sia per quanto attiene la residenza degli agricoltori che per gli edifici destinati ad attrezzature ed impianti in zona agricola dovranno essere improntati alla massima attenzione per coniugare le esigenze tipologico-costruttive e d uso con i caratteri tipici degli edifici rurali caratteristici della zona. 4) Dovrà allo scopo essere mantenuta la semplicità delle forme geometriche principali con richiamo alle tipologie edilizie più ricorrenti, (stecca a due piani fuori terra con andamento lineare in direzione E/O; dovranno essere ripresi i materiali tradizionalmente in uso in zona quali il mattone a vista, l intonaco rustico tinteggiato a calce, le coperture in coppi con pendenze di falda sino al 50%, le finestrature con rapporto minimo 1,5:1 e i serramenti in legno con scuri ad anta o persiana in legno tinteggiato. 5) I progetti di intervento devono essere corredati da esauriente documentazione sullo stato di fatto dei luoghi, consistenti in rilievo planoaltimetrico e da fotografie riprese da tutti i punti di vista dai quali possa essere individuato l intorno unitario ambientale del sito interessato. Art. 47 Interventi su edifici ed attrezzature per la conduzione di aziende agricole e la realizzazione di residenze per agricoltori. 1) Le concessioni per l edificazione della residenza rurale sono rilasciate ai soggetti di cui al terzo comma dell art. 25 della L.U.R. 56/77. 2) Sono inoltre ammesse le attrezzature necessarie all attività agricola e altre ad essa collegate, quali: stalla, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo, garages, autorimesse per macchine agricole, impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di produzioni di imprenditori, agricoli singoli o associati salvo il rispetto delle condizioni di cui all art. 46 delle presenti NT.A. 3) L indice di edificabilità per le abitazioni rurali fissati ai sensi del dodicesimo comma dello stesso articolo L.U.R. sono i seguenti: a) terreni a colture protette in serre fisse 0.06 mc/mq b) terreni a colture orticole e floricole specializzate 0.05 mc/mq c) terreni a colture legnose specializzate 0.03 mc/mq d) terreni a seminativo e a prato 0.02 mc/mq e) terreni a bosco e a coltivazioni industriali 0.01 mc/mq f) Terreni a pascolo e prato pascolo mc/mq 4) Gli indici ammessi per ogni lotto si intendono sempre riferiti alle colture indicate nelle risultanze catastali che comunque dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, qualora il proprietario dimostri un diverso utilizzo da quello indicato, potrà essere adottato l indice con riferimento alla coltivazione realmente praticata. 5) In ogni caso le cubature per la residenza al servizio della azienda non deve superare il volume di mc. 6) Il volume edificabile è computato al netto dei terreni incolti e abbandonati e al lordo degli edifici esistenti ed è rapportabile a tutti gli appezzamenti componenti l azienda, anche non contigui. o posti in comuni contermini. 7) E ammesso l utilizzo delle cubature, da parte dei soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, anche di terreni condotti in affitto, previa autorizzazione del proprietario definita con atto notorile registrato e trascritto nei registri delle proprietà immobiliari. 8) Non sono computate nei volumi le attrezzature e le infrastrutture di cui alla lettera g, II comma, art.25 L.R. 56/77 e Pag.25
27 s.m.i. 9) La realizzazione di edifici residenziali e infrastrutture non potrà comunque superare il 40% di superficie coperta dei lotti contigui su cui insiste l azienda. 10) Le altezze massime delle costruzioni non dovranno superare i mq 7.50 con due piani fuori terra massimi. 11) Il rilascio della concessione per interventi edificatori in zona agricola deve avvenire nel rispetto delle condizioni generali del precedente art.46 ed è sempre subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno registrato e trascritto dell avente diritto che preveda: a) Il mantenimento della destinazione dell immobile a servizio dell attività agricola; b) Le classi di colture in atto e in progetto c) L eventuale vincolo di trasferimento di cubatura di cui al comma 17 dell art. 25 L.U.R. 56/77 d) Le sanzioni per l inosservanza degli impegni assunti. 12) E ammessa nella zona agricola la realizzazione di impianti per l allevamento di bovini e suini e avicoli condotti da agricoltori anche a titolo non principale, subordinatamente alla presentazione di piani convenzionati che prevedono la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, l impegno redatto su atto notorio al mantenimento perenne della destinazione d uso concessa, al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. Tali impianti devono mantenere una distanza minima non inferiore a m 150 dalle aree residenziali. 13) Non è ammessa la costruzione di edifici per l immagazzinamento e la trasformazione di prodotti agricoli non provenienti dall attività di coltivazione dei fondi dell azienda del richiedente o delle aziende associate. 14) Per i soggetti che, pur non esercitando l attività agricola a titolo principale sono dediti alla coltivazione dei fondi, sono consentiti i seguenti interventi: a) nell ambito del centro aziendale, del quale deve fare parte anche la abitazione del richiedente, la realizzazione di depositi per il ricovero delle attrezzature agricole o comunque per lo svolgimento della attività, con superficie utile di mq 60 ed altezza non superiore a mt 6.00 all imposta del tetto, per i soggetti che dimostrino di possedere almeno 2 ha di terreno coltivabile e comunque un numero di giornate lavorative non inferiore alle 100; b) Fuori dall ambito del centro aziendale per i soggetti che dimostrino di possedere almeno 1 ha di terreno coltivabile e comunque un numero di giornate lavorative non inferiore alle 40, la realizzazione di un casotto avente superficie utile non superiore a mq 16 e altezza in colmo non superiore a mt 3,50. 15) Queste costruzioni dovranno avere la copertura a nudo tetto a 2 falde con orditura in legno a vista e manto di copertura di coppi o simil-coppo di colore rosso, i muri esterni dovranno essere in muratura a faccia vista in mattoni pieni o intonacata con intonaco rustico, i serramenti dovranno essere in legno o in ferro smaltato, non sono consentite costruzioni in sottosuolo, e i porticati, sono ammesse le pergole se realizzate in strutture precarie in legno rivestite esclusivamente con copertura vegetale. Art Interventi di soggetti non agricoltori attualmente insediati in zona agricola o di recupero alla residenza di abitazioni rurali. 1) Sulle abitazioni di origine rurale non più abitate da soggetti di cui al 1 comma del precedente articolo sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con possibilità di ricavare volumi dai corpi di fabbrica destinati originariamente ad attrezzature agricole, chiusi o aperti, ampliamento o sopraelevazione una-tantum in misura massima pari al 20% del volume residenziale preesistente, senza conteggio di cubatura con l osservanza delle norme di cui all art. 36 e 46 delle presenti NTA. 2) L incremento di superficie utile, se superiore al 20% dell esistente, è soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione. 3) E ammessa la trasformazione di destinazione d uso dei corpi di fabbrica destinati ad attrezzature agricole per la realizzazione di garages e depositi di servizio alla residenza. Nel caso in cui non sia possibile trasformare corpi di fabbrica esistenti a tale funzione, è ammessa la realizzazione una tantum di bassi fabbricati per una superficie utile non superiore a 30 mq per ogni unità abitativa insistente sul lotto e nel rispetto del rapporto massimo di copertura del 30% e nel rispetto delle norme tipologiche dettate dall art. 46 delle presenti N.T.A. 4) Per l edificio esistente individuato in cartografia di PRG con apposito simbolo ([]), in caso di comprovata situazione di degrado statico e funzionale che non ne consenta più il recupero, sono ammessi interventi sino alla sostituzione edilizia come definita dall art. 13d bis della L.R. 56/77 e s.m.i.. nel rispetto dei contenuti di cui all art. 36 e 46 delle presenti NTA. L'intervento di sostituzione edilizia, nel caso di diverso posizionamento, dovrà prevedere una localizzazione del nuovo fabbricato in posizione esterna alla fascia di rispetto stradale (20 mt.), tenuto conto anche del triangolo Pag.26
28 di visibilità considerata la prossimità dell area ad un incrocio. In relazione alla SP51 devono essere adottati gli accorgimenti necessari affinché non siano previsti accessi diretti a servizio dell'insediamento. Gli accessi sono da garantirsi attraverso idonea viabilità locale; per le intersezioni della viabilità locale con la viabilità principale, sono adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico. Si precisa che qualora vengano realizzati nuovi interventi e/o modificate le condizioni di accesso alle aree da viabilità di competenza provinciale, le relative progettazioni dovranno essere poste all attenzione del Servizio Viabilità della Provincia di Asti per essere preventivamente concordate e autorizzate. In connessione agli interventi previsti, le eventuali opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d acqua, dovranno prioritariamente essere realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Art Abitazioni e impianti di servizio di attività non rurali in zona agricola. 1) Sugli edifici posti in zona agricola destinati ad attività artigianali o commerciali con annessa residenza sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione e risanamento, ampliamenti delle attività di lavorazione non superiori al 50 % della superficie utile di calpestio esistente e comunque non superiori a 500 mq di S.U. 2) Sono altresì ammessi ampliamenti delle abitazioni, se del titolare della attività svolta in loco, non superiori a 50 mq di superficie utile. Tali interventi, se ricadono all interno delle categorie onerose (superiori al 20 %), sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria ed all impegno a realizzare quelle primarie, oltre al pagamento del Costo di Costruzione. 3) E ammessa la realizzazione di iniziative di carattere turistico-ricettivo mediante la trasformazione di destinazione d uso degli edifici di cui sopra e di cui al prec. articolo. In tali interventi non si potranno comunque realizzare incrementi di cubatura di qualsiasi genere e il carattere delle iniziative dovrà essere compatibile con il contesto rurale. 4)La realizzazione di tali interventi dovrà avvenire mediante concessione convenzionata nella quale dovrà essere previsto quanto già descritto al secondo comma art. 27 N.T.A. Per l edificio esistente individuato in cartografia di PRG con apposito simbolo ( ) valgono le norme del presente articolo con verifica geologia e geomorfologia specifica. In connessione agli interventi previsti, le eventuali opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d acqua, dovranno prioritariamente essere realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Art Nuclei di residenza al servizio dell attività agricola.(eliminato) Art Computo degli indici e normativa di zona.(eliminato) Pag.27
29 Capo V - Aree a destinazione particolare. Art Aree di tutela ambientale. 1) In tali aree non è ammessa l edificazione di nessun genere ed è fatto divieto di effettuare movimento di terreni tali da alterare il paesaggio. Sono permessi interventi di salvaguardia e recupero della viabilità esistente, senza modificarne i caratteri originari. Sono altresì permessi gli interventi attuati dagli enti pubblici per eliminare situazioni di rischio per la pubblica incolumità connesse con la instabilità dei versanti. 2) E fatto divieto di aprire nuove strade di qualunque tipo, se non connesse con gli interventi di cui al comma precedente. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi anche di ristrutturazione, salvo diverse indicazioni cartografiche. puntuali riferite ai singoli edifici. 3) L eventuale abbattimento di alberi non cedui è soggetto a motivata autorizzazione del comune. Art Riserva Naturale Speciale della Valle Sarmassa 1) Indipendentemente dai confini riportati nelle tavole di P.R.G, che si ritengono indicativi, la dimensione, la localizzazione e i confini della R.N.S., sono quelli definiti dalla L.R. n. 21 del 03/06/1993 di instituzione della R.N.S. 2) In tali aree, devono ritenersi fatte salve e comunque in ogni caso prevalenti sulle presenti norme, tutte le prescrizioni contenute nella suddetta legge istitutiva. 3) Nell ambito della R.N.S. vigono le seguenti finalità istitutive: a) Tutelare e migliorare le caratteristiche naturali e paesaggistiche delle aree; b) Valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico e paleontologico; c) Qualificare e valorizzare le attività agricole; d) Promuovere il recupero del patrimonio forestale; e) Assicurare la fruizione dell area a fini culturali, scientifici e ricreativi. 4) Sull intero territorio della R.N.S., e sino alla approvazione del Piano Naturalistico di cui all art. 9 della L.R. (0)13/06/1993 n. 21è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) aprire nuove discariche; c) esercitare l attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 08/06/1989, n. 36; d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; e)danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvopastorali.; f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale e scientifico, definiti ed individuati dal piano di cui all art. 9; g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada; h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole; i) Effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 5) Fino alla approvazione del piano naturalistico ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all art. 13 comma terzo lettere a-b-c della L.U.R. 56/77, è sottoposto a preventiva autorizzazione del P.G.R. Art Aree destinate ad arredo urbano (Eliminato). Art Aree destinate a parcheggio privato (Eliminato). Pag.28
30 Art Aree boscate. 1) Il piano individua, ai sensi dell art. 1 lettera g) L. 08/08/1985 n. 431, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29/06/1939 n ) Il piano individua inoltre le aree con presenza di boschi di alto fusto che assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni ai sensi e con gli effetti del 5 comma lettera a" dell art.30 della L.U.R 56/77. Tali aree agricole risultano occupate da fustaie, ancorché miste ed in stadio giovanile, costituite da alberi di rovere, farnia, roverella, ciliegio selvatico e del relativo sottobosco a questi ambienti connesso. Classifica inoltre boscate, così come definite dalla lettera a) quinto comma art. 30 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. le aree agricole occupate da boschi di alto fusto destinate alla riqualificazione, valorizzazione e recupero dell ambiente e del patrimonio boschivo esistente. Tali aree sono inedificabili ai sensi dell art. 13, ultimo comma lett. a) della L.U.R. 3) L indice di edificabilità fondiario delle aree boscate pari a 0.01 mc/mq è utilizzabile per nuove costruzioni residenziali ricadenti in zona agricola (art. 47 N.T.A.) 4) E vietato l abbattimento di alberi di alto fusto caratterizzanti ( querce, olmi, tigli, platani, ) con esclusione delle colture legnose specializzate e dei boschi cedui, senza la preventiva autorizzazione comunale. Art Impianti di interesse pubblico (servizio elettrico, telefonico, acquedotto, ecc.). 1) Sono aree di proprietà di Enti Pubblici o di Aziende private convenzionate per l erogazione di servizi, sulle quali è possibile realizzare edifici ed impianti connessi con la loro specifica destinazione. 2) Il P.R.G. attualmente individua due aree con queste caratteristiche: Area di proprietà della Provincia di Asti posta lungo la Via Cortiglione e adibita a deposito mezzi e materiale per la manutenzione stradale; Area di proprietà dell Enel e utilizzata come cabina di trasformazione energia elettrica posta lungo la S.P. Via Prata ai confini con il comune di Nizza M.to. 3) Su tali aree e attrezzature di servizio si applicano i seguenti parametri edilizi: a) Altezza massima definita in funzione del servizio ed in armonia con le caratteristiche dell ambiente e delle costruzioni, se caratterizzanti, circostanti. b) Rapporto di copertura massimo sul lotto di pertinenza 50%; c) Distanza dai confini mt 5 o in aderenza, previa presentazione di atto di impegno registrato e trascritto tra i confinanti, per costruzioni aventi altezza superiora a mt. 3,00, distanza dalle strade mt 10. 4) Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento pari al 20% della S.L.P. anche se eccedenti il rapporto di copertura massimo del 50%. 5) In tali aree gli edifici, compatibilmente con le loro insite caratteristiche tecnologiche, dovranno uniformarsi, per proporzioni, tipologie e materiali di finitura a quelli tipici della zona agricola circostante. 6) Gli eventuali depositi di materiale dovranno essere mascherati da quinte verdi e l intera area, su fronte strada dovrà essere schermata con idonee alberature scelte tra le essenze arboree tipiche della zona. 7) Le ubicazioni e le modalità costruttive per la realizzazione sul territorio comunale di fabbricati e attrezzature per gli impianti in titolo prescindono dalle destinazioni d uso ammesse sulle aree dal presente P.R.G., dagli indici e dai rapporti di edificabilità. 8) Interventi di tale tipo sono ammessi dal P.R.G. e verranno recepiti con le procedure di cui all art. 35 e nei limiti definiti dagli art e 56 delle N.T.A. Art Aree destinate a verde privato. 1) Le aree definite dal piano a verde privato, sono destinate esclusivamente all utilizzo come giardino e parco privato. Gli interventi consentiti saranno solo quelli relativi alle normali pratiche colturali e, relativamente agli alberi esistenti regolamentate dai disposti di cui all art. 56 comma n. 4 delle presenti N.T.A. 2) Le aree comprese nelle zone residenziali non occupate da edifici e non contrassegnate come lotti di completamento, saranno di norma destinate a parcheggio e verde privato (giardino o orto). Non sono ammesse su tali aree coltivazioni incompatibili con l assetto urbano (Alberi di alto fusto, colture che richiedono dispersioni eccessive di anticrittogamici, ecc.),. Pag.29
31 Capo VI - Prescrizioni particolari Art 59 - Distanze da confini e da fabbricati. 1) Per le operazioni di ristrutturazione e demolizione con ricostruzioni nelle aree di recupero o di ristrutturazione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti. 2) Per le aree di completamento e di nuovo impianto valgono le distanze minime riportate dalle tabelle riferite ad ogni area. 3) Nelle aree di ristrutturazione del concentrico, nei casi previsti dalla normativa specifica, è ammessa la costruzione o ricostruzione in aderenza, secondo quanto previsto al secondo comma dell art 32 delle presenti N.T.A. Art Distanze dalle strade in zona agricola. 1) In assenza di indicazione specifica di P.R.G. nelle aree agricole debbono osservarsi nell edificazione le seguenti distanze minime dai cigli stradali fissate dal D.L.vo 285/92, D.P.R. 495/92 s.m.i. 2) Per gli edifici rurali esistenti all interno delle fasce di rispetto è altresì fatta salva la possibilità di operare incrementi di volume, non superiore al 20 % del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, gli ampliamenti dovranno avvenire di norma sul lato opposto a quello dell infrastruttura viaria da salvaguardare, previo nulla osta della autorità di competenza, ovvero in prosecuzione dei fili edilizi esistenti, in quest ultimo caso purchè l ampliamento abbia sviluppo lungo l asse viario da salvaguardare e sia di lunghezza inferiore al 50% dell edificio da ampliare. 3) Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell energia, nonchè le attrezzature di rete per l erogazione di pubblici servizi. Art Distanze delle costruzioni dai cigli stradali in aree urbane. 1) Nelle aree residenziali, ove non si siano determinati allineamenti preesistenti, la distanza dai cigli stradali non può essere inferiore a m. 6 salvo diverse indicazioni cartografiche, per strade con carreggiata inferiore a m. 7. Per le strade di larghezza superiore a m.7 la distanza non potrà essere inferiore a m. 8. 2) Nelle aree industriali la distanza dai cigli delle strade non può essere inferiore a m. 8. Art Larghezza delle strade, distanze delle recinzioni. 1) Le recinzioni lungo le strade extraurbane dovranno essere realizzate sempre nel rispetto del nuovo codice della strada. 2) I progetti delle recinzioni poste in zona agricola, lungo le strade provinciali dovranno, prima della presentazione in Commissione Edilizia, essere vistati dagli uffici provinciali competenti. 3) Per tutte le strade comunali extraurbane la larghezza minima è di 8 m., in ogni caso le recinzioni dovranno distare mt.1.50 dal ciglio stradale salvo diversi allineamenti preesistenti. 4) Le strade all interno delle aree produttive devono avere una sezione minima di m. 10. Le recinzioni saranno a m. 5 dal centro della strada. 5) Gli ingressi carrai dovranno essere arretrati dal filo della recinzione almeno di mt 4. In casi particolari, valutati dalla commissione edilizia, anche a seguito di sopraluogo, tale misura potrà essere, ridotta sino al 50%, sempre che ne sia verificata la compatibilità con le esigenze della circolazione stradale e della pubblica incolumità. Art Apertura di strade private. 1) E vietato procedere all apertura di strade private senza la preventiva autorizzazione del Comune. In ogni caso non potrà essere autorizzato l accesso diretto di strade private su arterie statali e provinciali di rilievo al di fuori dei centri edificati. Tali accessi, per essere autorizzati, dovranno preventivamente essere resi pubblici e organicamente inseriti nella rete viabile del P.R.G. 2) L autorizzazione ad aprire strade private nelle aree urbane è subordinata all impegno da parte dei richiedenti a dotarle di un fondo adeguato, canalizzazione delle acque, illuminazione, mediante stipula di una convenzione che impegni i firmatari ad una manutenzione costante delle attrezzature. Pag.30
32 Art Norme relative agli interventi edilizi in prossimità dei tracciati ferroviari. 1) Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una distanza di m. 30 dal limite delle zone di occupazione della rotaia più vicina. 2) Non possono essere realizzate recinzioni o steccati a meno di 6 metri dalla più vicina rotaia e comunque non meno di metri 2 dal ciglio degli sterrati o dal piede dei rilevati. 3) Non si potranno realizzare fornaci, fucine o fonderie ad una distanza inferiore a m.50 dalla più vicina rotaia. 4) Per i nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla recinzione dei fondi lungo la sede ferroviaria con le prescrizioni di cui al 2. comma. E altresì fatto obbligo di recinzione dei fondi, posti in prossimità dei tracciati ferroviari e sui quali siano previste attività di pascolo o allevamento di animali Art Bassi fabbricati ad uso autorimesse 1) Si definiscono bassi fabbricati tutti quegli edifici non adibiti ad uso residenziale ma pertinenze di unità immobiliari residenziali che abbiano altezza massima di mt 3 2) I bassi fabbricati di nuova costruzione dovranno rispettare una confrontanza minima di 5 mt da qualunque parete finestrata di edifici circostanti interni o esterni al lotto di proprietà purchè in libera e diretta visuale con il basso fabbricato medesimo. 3) I bassi fabbricati non sono tenuti a rispettare le norme di arretramento minimo dai confini di proprietà di cui all art ) Sono ammessi nella misura massima di 30 mq di S.U. per ogni unità immobiliare funzionalmente collegata e con le seguenti prescrizioni: Nelle zone di C.S. R ed RE sono da adottarsi di norma mediante interventi di ristrutturazione e di riuso funzionale di fabbricati rustici esistenti sia separati che in continuità con gli edifici residenziali. In caso di utilizzo di fabbricati esistenti la superficie utile da destinare ad autorimessa può coincidere con quella del fabbricato stesso. In assenza di rustici da riutilizzare, debitamente documentata, è consentita la edificazione di nuovi fabbricati di altezza massima f.t. mt. 3,00. In entrambi i casi dovranno essere rispettate rigorosamente i disposti e le norme di cui all art. 36 delle presenti N.T.A. Nelle zone C sono da attenersi mediante interventi di riordino, di demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati, tettoie ecc. esistenti nel lotto di pertinenza degli edifici residenziali. L'altezza massima non potrà comunque superare i 3,00 mt f.t.. Pag.31
33 Capo VII - Ambiente e territorio Art. 66 -Norme generali di tutela del territorio 1) Le norme del presente articolo si applicano in tutte le zone del territorio comunale nel quale vengono regolamentate le seguenti attività: a) Modifiche dell'assetto del suolo. In tutto il territorio comunale è vietato procedere, senza specifica autorizzazione, a sbancamenti ed a modificazione dell'assetto del suolo, alla formazione di strade o piazzali anche se in semplice massicciata. b) Tutela delle alberature e del verde in genere. E' vietato utilizzare aree boscate, così come definite dall art. 56 delle N.T.A o di tutela ambientale con depositi di ogni genere di materiali. E' vietato tagliare le alberature poste lungo la viabilità esistente e percorsi pedonali e ciclabili, i percorsi di valorizzazione paesaggistica individuati nelle tavole di Piano, senza la previsione di contestuale reimpianto e previa autorizzazione comunale. In tutti i progetti presentati gli alberi e le alberature d'alto fusto caratterizzanti, devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da aspettare nella misura massima possibile tali alberature, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. c) Tutela dell ambiente dal disturbo e dall inquinamento acustico Sono vietate attività sportive che possono arrecare rumore o disturbo e in particolare esercitare attività sportive con mezzi meccanici fuori strada. 2) Il contenimento delle scarpate, delle sponde di rii e fossati, deve essere di norma attuato attraverso interventi di ingegneria ambientale che prevedano la rinaturalizzazione dei versanti. Nel caso in cui per ragioni di ordine statico si dovesse comunque procedere alla realizzazione di opere di contenimento in c.a, queste dovranno essere rivestite con paramento di mattoni a vista. 3) Parte integrante di ogni progetto edilizio è la sistemazione degli spazi aperti e quindi anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate. Art Fasce di rispetto -Aree inedificabili 1) Il P.R.G individua, nelle tavole di progetto, le fasce di rispetto per i disposti e con gli effetti definiti dalle specifiche norme puntualmente richiamate. Tali fasce assumono l indice di edificabilità delle aree normative in cui ricadono, sono inedificabili. 2) Le fasce di rispetto sono le seguenti: a)fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1935) b) impianto di depurazione mt 100 (Disp: M.LL.PP. all 4, G.U. n. 48 del 21/02/77) c) pozzi idropotabili mt 200 (D.P.R. 236/88) d) elettrodotto mt 20 (D.P.C.M. 23/04/1992) e) gasdotto mt 12,5 da interasse f) stradale: strade cat. C mt 30; strade cat. F mt 20 (D.L.vo 285/92, D.P.R. 495/92 s.m.i.) g) ferroviaria mt 30 (d.p.r. 11/07/1980 n. 753) h) inedificabilità acque pubbliche mt 10 (T.U. R.D. N. 523/1904 art. 96 letter i) inedificabilità acque pubbliche mt 50 (art. 29 L.U.R. 56/77) 3) Nelle fasce di rispetto dei cimiteri di cui alla lettera a) non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti delle costruzioni esistenti. Sono ammessi interventi anche di ristrutturazione su edifici preesistenti, senza alterare la superficie coperta degli edifici stessi e senza aumentare il numero dei piani o l altezza del piano di imposta delle coperture, salvo adeguamento delle altezze minime interne dei locali. Sono ammesse destinazioni a servizi quali verde attrezzato, parco urbano e territoriale, parcheggio pubblico. Non è ammesso insediare attività commerciali ricettive negli edifici posti nell interno della fascia di rispetto. 4) Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi a servizio del cimitero. 5) Nelle fasce di rispetto dell impianto di depurazione di cui alla lettera b), è ammessa la realizzazione di depositi per materiali di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e di quant altro occorra per il corretto funzionamento dell impianto. 6) Nelle fasce di rispetto stradale di cui alla lettera f), sono consentite nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada le seguenti ulteriori opere: a) impianti di distribuzione del carburanti con relative opere accessorie, parcheggi pubblici ed attrezzature al Pag.32
34 servizio della circolazione; b) pensiline di ingresso di edifici; c) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità; d) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici; Art Norme relative alla stabilità alla sicurezza geomorfologica e alla idoneità alla utilizzazione urbanistica 1) L intero territorio comunale, in relazione alle sue caratteristiche geologico-tecniche, è stato oggetto di indagine, condotta in conformità alla L.U.R. 56/77 ed alla Circolare del P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996. Detto documento forma parte integrante della variante al P.R.G.. 2) Lo studio condotto, dal Geologo Incaricato, Dott.ssa Mariangela Bisti, ha permesso di verificare l idoneità alla utilizzazione urbanistica delle varie porzioni del territorio comunale, orientando così le scelte progettuali del P.R.G. nel limite degli ambiti definiti a rischio geomorfologico inesistente, o basso. 3) Le classi di edificabilità sono: Classe I edificabilità debolmente condizionata e/o totale Classe II-a edificabilità parzialmente condizionata Classe II-b edificabilità condizionata Classe III Classe III-a edificabilità nulla in aree inedificata Classe III-b edificabilità nulla in aree già edificata. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito di interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico. 4) Sulle carte di progetto del P.R.G. (Tav.P 1 / P 2 A / P 2 B), sono state indicate tutte le aree ad edificabilità nulla o condizionata ai sensi del punto precedente, Classe IIIa e IIIb. 5) Per le aree di completamento o di nuovo impianto previste dal P.R.G., è stata elaborata una schedatura che definisce puntualmente, per ogni area, i caratteri geologici, morfologici e di edificabilità con le eventuali prescrizioni sugli interventi da eseguire. 6) Sulle carte di progetto della presente variante è stata inoltre rappresentato il limite esterno delle a fasce A B e C, così come definite dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato dal Comitato Istituzionale dell Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 26/97 dell 11/12/1997. Dalla analisi dei dati risulta comunque che la classificazione proposta in sede di redazione del P.R.G., risulta più restrittiva di quanto individuato nel P.S.F.F. dall Autorità di Bacino del fiume Po in quanto si è ritenuto di dover vincolare ampie porzioni del fondovalle del Torrente Belbo, dimostratesi particolarmente vulnerabili. 7) Successivamente ed in relazione alla completa realizzazione degli interventi previsti per la riduzione del grado di rischio idraulico lungo l asta del Torrente Belbo, questa delimitazione potrà essere verificata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale. 8) Nelle aree già edificate site in classe IIIb, relativamente ai fabbricati esistenti ed in assenza degli interventi di cui al punto 3 precedente, sono ammessi esclusivamente le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria ed escludendo ai piani terra la chiusura di spazi coperti delimitati da muri o da pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità o costituire ostacolo al deflusso delle acque. Art Zona a vincolo idrogeologico. 1) Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico e delimitate sulla cartografia di progetto del P.R.G. ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, ogni intervento che possa alterare l equilibrio idrogeologico esistente è subordinato all autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, salvo quelli previsti alla lettera a comma primo art. 2 della L. 09/08/1989 n. 45, subdelegate al comune. Pag.33
35 Capo VIII- Disposizioni transitorie e finali Art Efficacia dei vincoli. (eliminato) Art Facoltà di deroga 1) Su tutto il territorio comunale sono ammissibili le deroghe ai sensi dell art. 41 quater della L del 17/08/1942 e s.m.i. con le procedure di legge (circ. del P.G.-R. Piemonte 30/12/92 n. 21 U.R.E. pubblicata sul B.U.R n. 2 del 08/01/1992. Art Norme abrogate 1) Con l entrata in vigore del presente P.R.G. sono abrogate le disposizioni del P.R.G. precedente e di ogni altra disposizione comunale incompatibile. Art Consultazione delle tavole di piano 1) Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di piano, prevale l informazione delle tavole di dettaglio sulle tavole di scala d insieme. Pag.34
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