NOTA TECNICA SULLE AZIONI DI PIANIFICAZIONE IN CAMPO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN VALLE D AOSTA NECESSITA DI UN AGGIORNAMENTO

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1 Assessorat territoire et environnement Assessorato territorio e ambiente DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE DIREZIONE AMBIENTE NOTA TECNICA SULLE AZIONI DI PIANIFICAZIONE IN CAMPO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN VALLE D AOSTA NECESSITA DI UN AGGIORNAMENTO 10 dicembre 2012 Arch. Fulvio Bovet

2 SOMMARIO LA MODIFICA AL D.LGS. 152/ EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO... 4 LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL TEMPO... 7 LA LEGGE REGIONALE 31/ PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO CON LA DELIBERAZIONE 15 APRILE 2003, N. 3188/XI. APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL ARTICOLO 22, DEL D.LGS N. 22/1997, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO L ATTUALE PIANO REGIONALE. CON TALE DOCUMENTO GLI OBIETTIVI POSSONO RIASSUMERSI IN: O ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE UNICO REGIONALE; O ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI A LIVELLO DI BACINO TERRITORIALE OMOGENEO (RIFERIMENTO TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA), RICOMPRENDENTE UNO O PIÙ SOTTO BACINI; LA MOZIONE DEL 21 DICEMBRE LO STUDIO COMPARATIVO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 807 DEL 20 MARZO LA CARATTERIZZAZIONE DEL FONDO AMBIENTALE

3 CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI BRISSOGNE DECISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 639 DEL 24 GIUGNO LO STUDIO SUI SISTEMI DI PRODUZIONE DI CDR LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1117-XIII DEL 25 MARZO ATTIVITA INERENTI L ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI NECESSITA DI UN ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI L ATTUALE DISCIPLINA DEI PIANI LA LEGGE REGIONALE 31/ D.LGS N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE L ATTUALE DISCIPLINA DI VAS LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N QUALE PROCEDURA PER L ADEGUAMENTO: I PRESUPPOSTI LA SENSIBILIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE QUALE PROCEDURA PER L ADEGUAMENTO: L ITER CONCLUSIONE

4 LA MODIFICA AL D.LGS. 152/ EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO L impianto normativo del Testo unico ambientale (T.U.A.) varato nel 2006 dal Legislatore, è stato interessato nel corso degli ultimi anni da importanti innesti normativi. Tali interventi seguono a breve distanza temporale l'ultimo intervento modificativo di ampio respiro, attuato nel Con questi decreti l assetto dell originario T.U.A. viene ad essere profondamente rinnovato dalla data della sua entrata in vigore, ormai risalente al 26 aprile Ancora recentemente la Commissione Ambiente della Camera il 20 novembre 2012 ha raggiunto un accordo su un testo base da esaminare in sede referente della proposta di legge che reca numerose modifiche al Codice ambientale (Dlgs 152/2006). L'entità ed ampiezza delle modifiche hanno introdotto sostanziali modifiche alla Parte IV in tema di rifiuti (con l integrale recepimento della direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE e l introduzione del regime sanzionatorio per le violazioni al sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, c.d. SISTRI) ed alla Parte V in tema di tutela dell'atmosfera nonché, infine, con le ultime modifiche alla Parte III in materia di tutela delle acque dall inquinamento, impongono - anche alla luce di una giurisprudenza di legittimità ormai corposa, formatasi in quasi 5 anni di applicazione - la necessità di un approfondimento della coerenza del quadro normativo regionale. Con l approvazione del d.lgs 3 dicembre 2010 n. 205 è dunque entrata in vigore in Italia la nuova direttiva quadro 2008/98/CE del 19 novembre Con nota prot del 24 gennaio 2011 il Ministero dell Ambiente ha segnalato alle Regioni la necessità di provvedere all adeguamento dei piani di gestione dei rifiuti. 4

5 E quindi necessario che gli strumenti programmatici che si andranno a definire nei prossimi anni si basino sull impostazione stabilita dalla nuova direttiva quadro rifiuti ed in particolare con il nuovo testo dell art. 199 dlgs 152/2006, in materia di Piani regionali. La nuova Direttiva, rispetto alla precedente, consolida la gerarchizzazione della sostenibilità delle varie opzioni che compongono la gestione dei rifiuti e conferma un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa alla gerarchia figurano la prevenzione della produzione del rifiuto stesso, anche mediante il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, e la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Segue poi la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Viene poi il riciclaggio, ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Segue poi il recupero, diverso dal riciclaggio, come il recupero di energia o altre operazioni il cui principale risultato sia di «permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali». Vi è, da ultimo, lo smaltimento e la collocazione a discarica. Gli Stati membri sono chiamati inoltre a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, dovranno predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, 5

6 praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. Entro il 2015, gli Stati membri dovranno quindi istituire regimi di raccolta differenziata «almeno» per la carta, il metallo, la plastica e il vetro, affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici sia aumentata complessivamente almeno al 50% in peso. In data 18 maggio 2010 veniva emanata la Comunicazione Della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulle future misure di gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'unione Europea. In tale Comunicazione viene specificato che gli Stati membri sono giuridicamente vincolati ad ottimizzare il trattamento dei rifiuti organici biodegradabili secondo le loro specifiche condizioni, ma comunque nel rispetto dell'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE, sulla "Gerarchia dei rifiuti", secondo cui la prevenzione dei rifiuti è l'opzione migliore, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di energia. Per cui rispetto all attuale Direttiva (2006/12/CE), si sottolinea ancora una volta, il diverso approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo dei rifiuti, il tutto legato alla tracciabilità dell intero ciclo di vita del prodotto (il c.d. LCA Life Cycle Assessment), metodologia che tiene conto dei carichi energetici e ambientali di un manufatto nelle varie fasi di vita, e non soltanto come oggi accade, solamente nella fase in cui essi diventano rifiuti. Le previsioni dell art. 16 Principi di autosufficienza e di prossimità, da un lato confermano che lo smaltimento dei rifiuti (siano essi urbani o non), per le sue implicazioni igienico-sanitarie deve avere soluzione entro il territorio di una comunità, dall altro rappresentano che i rifiuti non urbani e quelli recuperabili diversi dai R.U., sono posti al di fuori di questa autosufficienza comunitaria. 6

7 Le considerazioni fin qui svolte circa la nuova gerarchia dei rifiuti, l introduzione del principio dell autosufficienza e della prossimità, inerenti una gestione dei rifiuti finalizzata a garantire la massima tutela dell ambiente e della salute pubblica e che nel contempo fa dei rifiuti una risorsa economica restano quindi i presupposti fondamentali delle disposizioni riguardanti la Pianificazione territoriale così come formulata dall art. 28 della Direttiva. LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL TEMPO 1 La Regione Valle d'aosta, già dagli anni Settanta si è dotata di una disciplina in materia di gestione di rifiuti. La prima normativa risale alla Legge regionale 7 marzo 1973, n Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi -, che, allo scopo di realizzare un razionale sistema di smaltimento dei rifiuti solidi, ai fini sanitari e della difesa del paesaggio, istituisce il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi, esteso all'intero territorio della Regione, mediante la costruzione e la gestione di due Centri regionali di incenerimento. La legge contiene norme specifiche in ordine alle modalità di costruzione e gestione dei Centri, nonché allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie: dal prelievo dei rifiuti presso i depositi intermedi comprensoriali fino al trattamento finale dei prodotti della combustione, affidando peraltro ai Comuni il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e il compito del trasporto dalle aree comunali di raccolta ai depositi intermedi. Tale legislazione vedeva due interventi di modifica. Il primo: Legge regionale 7 maggio 1975, n. 20, finalizzata a riconoscere un ruolo, in termini di concertazione, nonché di possibile assunzione del servizio di raccolta e trasporto in luogo dei Comuni, da parte della Comunità montane interessate. 1 Dati tratti da: La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia Editoriale Scientifica 7

8 Il secondo: Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 8, con il quale la Giunta regionale veniva autorizzata ad anticipare le spese di costruzione degli impianti e, contemporaneamente, a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse dell' aggiudicatario. Negli anni ottanta vede la luce la Legge regionale 23 febbraio 1981, n Regolamentazione dello sversamento e dell'abbandono dei rifiuti e residui solidi -, che detta norme in tema di competenza dei Comuni per la localizzazione e predisposizione delle aree ed attrezzature autorizzate allo sversamento di rifiuti e residui solidi che è consentito nelle sole aree o attrezzature a ciò autorizzate, chiaramente indicate sul terreno mediante apposite tabelle di segnalazione, le aree, o attrezzature, devono prevedere, ove possibile, lo sversamento differenziato dei rifiuti. La normativa in esame viene superata solo un anno dopo, per effetto dell' entrata in vigore della Legge regionale 16 agosto 1982, n Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi-. Si tratta del primo intervento organico nella materia ed intende dare attuazione alle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 915/1982. Viene disciplinato il processo di smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e recupero. A tal fine, la legge si occupa in via preliminare della classificazione dei rifiuti e della promozione delle forme di raccolta e sversamento differenziati, per poi individuare le competenze dei soggetti istituzionali in ordine alle differenti fasi del ciclo di gestione. Per questa via si stabilisce che i Comuni esplichino le attività del conferimento e della raccolta dei rifiuti direttamente o mediante concessione ad imprese specializzate, facendo dunque ricorso ad una delle seguenti forme di gestione: a) gestione autonoma da parte di ciascun Comune; b) gestione in forma associativa mediante convenzione fra Comuni; c) affidamento dell'attività ad altro Comune attrezzato. Per quanto riguarda invece le fasi del trasporto e del trattamento, queste sono riconosciute di spettanza dell' Associazione dei Comuni che le può svolgere direttamente o mediante concessione, ferma la competenza dell' Associazione circa lo smaltimento dei rifiuti 8

9 speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane e dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani, nonché lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali. Tale legge ha concosciuto poi due interventi di revisione: Legge regionale 16 giugno 1988, n Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere -, contenente norme relative alla ubicazione delle stazioni intermedie di trasferimento o di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani e per il finanziamento delle opere necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti. L art. 4 prevede: i rifiuti speciali provenienti dal Presidio Ospedaliero, dai poliambulatori e dal laboratorio di Sanità Pubblica dell'usl della Valle d'aosta, nonché ogni altro rifiuto speciale a base organica e gli animali o parti di animali da distruggere, devono essere smaltiti attraverso l'impianto di incenerimento. L'impianto di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti è ubicato nel Comune di Brissogne, nelle aree adiacenti gli impianti di compattazione e di depurazione. La Legge regionale 21 agosto 1990, n Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 -, dettava una regolamentazione specifica in punto di chiusura, bonifica e sistemazione delle discariche, prevedendo tra l'altro un sistema di contribuzione regionale per gli interventi di bonifica, sulla base di piani di finanziamento approvati dalla Giunta regionale. Da segnalare, inoltre, la Legge regionale 2 agosto 1994, n Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti. - che conteneva disposizioni di dettaglio per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. 9

10 Ulteriore disciplina di dettaglio era poi contenuta nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti, (approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 6911/ 1989 e n. 9020/1989). La Regione Valle d'aosta ha proceduto alla pianificazione degli interventi e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti già dal 1982, emanando da tale data sia disposizioni legislative che atti regolamentari e pianificatori. Alcune di queste disposizioni descrivono aspetti del ciclo di gestione dei rifiuti che poi saranno sviluppati, su scala nazionale, nel 'Decreto Ronchi' del Il riferimento è alla Legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive integrazioni e modificazioni, ed al piano regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6911/1989 e n. 9020/1989, che avevano già previsto un' organizzazione regionale di gestione basata sulla raccolta differenziata a monte dei rifiuti soggetti a valorizzazione e secondo criteri di accorpamento in ambiti territoriali ottimali di raccolta e trasporto dei rifiuti. In particolare, la regolamentazione contenuta nella citata Legge 16 agosto 1982, n. 37, è antecedente alla stessa entrata in vigore del D. P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e disegna un'articolazione delle competenze che, nell'affidare un ruolo determinante nelle fasi di trasporto e trattamento dei rifiuti ad un soggetto a dimensione ultracomunale (1'Associazione dei Comuni) anticipa la localizzazione del processo gestione dei rifiuti su area vasta. Nel periodo successivo non si segnalano interventi del legislatore regionale in materia. L'unico intervento è registrabile sul piano della pianificazione regionale e nei termini dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti ai disposti normativi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3966/1999. Il quadro appena descritto è rimasto di fatto inalterato e solo nel 2007, infatti, il legislatore valdostano, mosso dalla necessità di adeguare la disciplina regionale alla nuova normativa 10

11 nazionale contenuta nel codice ambientale del 2006, è tornato sulla materia, per ridisegnare il sistema integrato di gestione dei rifiuti su scala regionale. LA LEGGE REGIONALE 31/2007 La Regione si è dotata della attuale normativa sulla materia dei rifiuti con la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. In applicazione della legge regionale è poi stata assunta una deliberazione attuativa: deliberazione della Giunta regionale n. 3586, del 5 dicembre 2008, con la quale sono stati approvati ulteriori criteri, rispetto alle indicazioni riportate nella normativa nazionale, per la determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nonché i criteri per l applicazione di riduzioni alla tariffa medesima per gli utenti domestici che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica. La legge regionale 6 dicembre 2007, n. 31 detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in conformità all obiettivo primario, comunitario e nazionale, di promuovere livelli di qualità della vita umana che assicurino la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell ambiente e l utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI: la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici: in un ambito regionale unico (ATO), corrispondente al territorio della Regione, per le attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani; 11

12 in sottoambiti territoriali ottimali (subato), coincidenti con il territorio delle Comunità montane e del Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; il recupero e l effettivo avvio della valorizzazione, anche a fini energetici, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani; la riduzione progressiva dell uso delle discariche per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, anche attraverso l individuazione di azioni finalizzate, sin dalla fase della produzione, alla riduzione dei rifiuti, in coerenza e in esecuzione dei programmi attuativi del Piano, di cui alla del. cons. reg. n. 3188/XI, predisposti ai sensi delle direttive vigenti in materia; il raggiungimento dell autosufficienza nelle fasi di smaltimento finale dei rifiuti urbani che residuano a valle delle raccolte differenziate. Nella gestione dei rifiuti speciali, la Regione promuove: la corretta gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con particolare riferimento ai rifiuti valorizzabili, in conformità alle finalità di cui alla parte IV, titolo II, del d.lgs. 152/2006, relativamente alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, al fine di ottimizzare l uso delle discariche per rifiuti inerti e favorire il riutilizzo diretto nei luoghi di produzione, nonché il riciclaggio dei rifiuti che residuano dalle attività di demolizione e costruzione. La legge stabilisce le caratteristiche del sistema integrato di gestione dei rifiuti e la Regione orienta le attività di recupero e di smaltimento verso un sistema che tenda: ad assicurare l autosufficienza regionale per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto urbano che residuano dalle attività di recupero; ad assicurare la corretta gestione delle fasi di smaltimento e recupero finale, sia per le frazioni di rifiuto urbano che residuano dalle attività di recupero, valorizzabili a fini energetici, sia per le particolari tipologie di rifiuto o di residuo, quali i fanghi degli 12

13 impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate, i rifiuti speciali da attività sanitarie, gli animali e le parti di animali destinati alla distruzione e tutte le tipologie di rifiuto disciplinate dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; ad assicurare un efficace protezione della salute e dell ambiente; a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, ad ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, di recupero, anche energetico, e di riciclaggio come materie delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalle raccolte differenziate e dei rifiuti speciali. Al fine di assicurare la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subato, le Comunità montane e il Comune di Aosta hanno avviato le attività finalizzate all organizzazione, all affidamento e al controllo del relativo servizio. Il Piano di subato, costituisce il documento di riferimento per l attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, e definisce in particolare: 13

14 le modalità di riorganizzazione del servizio, rivolto a tutte le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006, individuando i sistemi previsti per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. Tali sistemi possono essere diversi a seconda delle particolarità territoriali e delle esigenze legate alla popolazione turistica; il numero e le modalità di dotazione e di gestione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dei centri comunali di conferimento; la tipologia degli eventuali servizi integrativi ed aggiuntivi che si intendono attivare; il sistema di gestione del servizio; i costi per la riorganizzazione del servizio ed il relativo piano tariffario; il programma operativo di attuazione degli interventi previsti per assicurare la piena riorganizzazione del servizio. Anticipando le disposizioni ora presenti nella nuova direttiva comunitaria sui rifiuti (Direttiva 81/2008), la legge regionale prevede che oltre al raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata In ogni subato deve essere assicurato il raggiungimento di obiettivi di valorizzazione dei rifiuti urbani: 40 per cento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2007; 50 per cento di raccolta differenziata e 40 per cento di valorizzazione, entro il 31 dicembre 2009; 60 per cento di raccolta differenziata e 50 per cento di valorizzazione, entro il 31 dicembre Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata deve coincidere con l adozione da parte dei subato di misure che consentano di perseguire un idonea qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata, in modo da assicurare il conseguimento di livelli di valorizzazione. 14

15 L'articolo 186bis 2, della L n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ha previsto la soppressione degli ambiti territoriali (ATO) sia per la gestione del Servizio idrico integrato (art. 148) sia per la gestione dei rifiuti (art. 201). Successivamente con riferimento all art. 3 bis del DL 138/2011 e alla previsione contenuta al comma 1: 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. 2 L n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (23) (49) 15

16 si è ritenuto che la Regione autonoma Valle d Aosta disponesse già della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, che definisce l organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a livello Regionale (non essendoci provincia) quale ambito ottimale unico e sotto ambiti territoriali omogenei a cui è demandata l organizzazione della raccolta e trasporto dei rifiuti, tale normativa regionale è stata ritenuta coerente con la previsione dell art. 3 bis del DL 138/2011. PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI Con le deliberazioni della Giunta regionale n del 21 luglio 1989 e n del 29 settembre 1989, in esecuzione dall art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e del D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, la Regione ha approvato il primo Piano regionale di smaltimento dei rifiuti. Con la deliberazione della Giunta regionale n dell'8 novembre 1999 la Regione, ha proceduto alla definizione degli obiettivi e delle finalità per l'aggiornamento del piano medesimo in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 del citato d.lgs. n. 22/1997. Con la deliberazione 15 aprile 2003, n. 3188/XI. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell articolo 22, del D.Lgs n. 22/1997, e modificazioni il Consiglio regionale ha approvato l attuale piano regionale. successive Il piano regionale vigente è costituito oltre che dalla Relazione anche da alcuni allegati che disciplinano aspetti specifici. L indice degli argomenti risulta il seguente. Relazione: 1 GENERALITÀ 2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 3 COMPETENZE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA 4 OBIETTIVI DELLA PRIMA PIANIFICAZIONE (1989) ED ASSIMILABILI 16

17 5 CORRELAZIONE FRA GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE CON QUELLI DEL DECRETO RONCHI 21 6 I NUOVI OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI PARTE A: RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - A1 OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE A1 / 1.1 A1 / 1.2 A1 / 1.3 ASPETTI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO VALDOSTANO LA STRUTTURA DEMOGRAFICA E PRODUTTIVA DELLA REGIONE VALLE D AOSTA LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA A1 / 2. ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI A LIVELLO DI BACINO TERRITORIALE OMOGENEO (COMUNITÀ MONTANA) RICOMPRENDENTI UNO O PIÙ SOTTOBACINI A1 / 3. INDIVIDUAZIONE DI SOTTOBACINI (O AREE DI RACCOLTA) CARATTERIZZATI DA SPECIFICITÀ TERRITORIALI O OMOGENEITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI; A SERVIZIO DI TALI SOTTOBACINI INSISTE UNA STAZIONE INTERMEDIA DI TRASFERIMENTO PER I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RU ED ASSIMILATI. A1 / 4. RIPIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA COMUNALE DEI RU EDASSIMILATI, FINALIZZATA AL RECUPERO ED ALLA VALORIZZAZIONE MEDIANTE L ATTIVAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA E LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI. A1 / 5. RIDEFINIZIONE, POTENZIAMENTO ED OTTIMAZIONE DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AL FINE DEL PROGRESSIVO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALL ART. 24 DEL D.LGS. N. 22/97. A1 / 6. VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO IL COMPOSTAGGIO DELLE FRAZIONI ORGANICHE PROVENIENTI DA UTENZE SELEZIONATE. A1 / 7. ORGANIZZAZIONE, NELL AMBITO DELLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RU, DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI 17

18 PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO, FINALIZZATA ALL OTTIMAZIONE DEI COSTI E DELLA VALORIZZAZIONE. A1 / 8. ADEGUAMENTO DEL CENTRO REGIONALE DI BRISSOGNE, FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO, SEPARAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO CERNITA MANUALE, E DEPOSITO TEMPORANEO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE, ANCHE AL FINE DI COSTITUIRE PUNTO DI STOCCAGGIO INTERMEDIO DEL CONAI. A1 / 9. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO REGIONALE DI BRISSOGNE, IN FORMA INDIFFERENZIATA, MEDIANTE VAGLIATURA MECCANICA, PER SEPARARE LA FRAZIONE SECCO-LEGGERA DESTINABILE ALLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA, DALLA FRAZIONE UMIDA DA AVVIARE AD UN PROCESSO DI STABILIZZAZIONE. A1 / 10. VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL BIOGAS PRODOTTO DALLA DISCARICA DI 1 CAT. ANNESSA AL CENTRO REGIONALE DI DI BRISSOGNE. TRATTAMENTO DEI RU ED ASSIMILATI, A2 OBIETTIVI TECNICO OPERATIVI A2 / 1. COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA DI 1 CATEGORIA ANNESSA AL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RU ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE. A2 / 2 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI SMALTIMENTO FINALE PER RU ED ASSIMILATI IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ESAURIMENTO DELLA DISCARICA DI BRISSOGNE. A2 / 3. COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE STAZIONI INTERMEDIE DI TRASFERIMENTO DEI RU E ASSIMILATI E DEI CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO PARTE B: RIFIUTI SPECIALI. PARTE B: RIFIUTI SPECIALI B1 OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE B1 / 1. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI. B1 / 2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI. B1 / 3. LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE. 18

19 B1 / 4. LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI. B1 / 5. LA GESTIONE DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO, E LORO PARTI. B1 / 6. LA GESTIONE DEI FANGHI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI E DI LIQUAMI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI. B1 / 7. BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INDUSTRIALI I INQUINATE DELLO STABILIMENTO COGNE DI AOSTA. B1 / 8. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE CONTENENTI RESIDUI GIÀ PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI AMIANTO IN COMUNE DI EMARESE. B1 / 9. TERMODISTRUZIONE DI ANIMALI E DI RESIDUI DI ORIGINE ANIMALE (LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1988, N.44). B1/10. PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL AMIANTO, AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N.237 E DPR 8 AGOSTO B2 OBIETTIVI TECNICO OPERATIVI B2 / 1. REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI 2a CATEGORIA TIPO B. B2 / 2. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME PER IL CONFERIMENTO E LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI DERIVANTI DA PICCOLE ATTIVITA ARTIGIANALI E DI SERVIZI. B2 / 3 REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DEI FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI ED ASSIMILATE. B2 / 4 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI DISCARICHE DI 2a CATEGORIA TIPO A, E DI IMPIANTI DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E SCAVO. 19

20 B2 / 5 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI LIMITATA POTENZIALITA, AD USO VETERINARIO, PER LA TERMODISTRUZIONE DI ANIMALI E DI RESIDUI DI ORIGINE ANIMALE. 7 CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVE SULLA PRODUZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA 8 CRITERI GENERALI PER L INDIVIDUAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE IDONEE PER L UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO ALLEGATO N. 1 ALLEGATO N. 1 o UNITA SANITARIA LOCALE REGIONE VALLE D AOSTA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI. ALLEGATO N. 2 o PIANO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO, art. 10 Legge 27 Marzo 1992 n 257 e D.P.R. 8 Agosto DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2003 n ADOZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA DECONTAMINAZIONE E/O LO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI NON INVENTARIATI CONTENENTI PCB E PCT AI SENSI DEL D.LGS. N. 209/ INTEGRAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 3188/XI. Schema sintetico del Piano regionale dei rifiuti (2003) PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI Allegato 1: Rifiuti sanitari Allegato 2: Amianto Relazione PARTE A RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PARTE B: RIFIUTI SPECIALI A1 OBIETTIVI A2 OBIETTIVI B1 OBIETTIVI B2 OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE TECNICO DI PIANIFICAZIONE TECNICO OPERATIVI OPERATIVI 20

21 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO Con la deliberazione 15 aprile 2003, n. 3188/XI. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell articolo 22, del D.Lgs n. 22/1997, e successive modificazioni il Consiglio regionale ha approvato l attuale piano regionale. Con tale documento gli obiettivi possono riassumersi in: o organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati a livello di Ambito territoriale unico regionale; o organizzazione tecnico-amministrativa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a livello di Bacino territoriale omogeneo (riferimento territorio della Comunità Montana), ricomprendente uno o più sotto bacini; o individuazione di Sottobacini (o aree di raccolta) caratterizzati da specificità territoriali o omogeneità di produzione di rifiuti; a servizio di tali sottobacini insiste una stazione intermedia di trasferimento per i servizi di raccolta e trasporto dei RU ed assimilati; o ripianificazione dei servizi di raccolta comunale dei RU ed assimilati, finalizzata al recupero e alla valorizzazione, mediante l attivazione di nuovi sistemi di raccolta e la realizzazione di Centri comunali di conferimento delle frazioni valorizzabili; o ridefinizione, potenziamento ed ottimizzazione del sistema delle raccolte differenziate al fine del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dall articolo 24 del d. lgs. n. 22/97; o valorizzazione attraverso il compostaggio delle frazioni organiche provenienti da utenze selezionate; o organizzazione, nell ambito della raccolta e trasporto dei RU, dei servizi di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizio, finalizzata all ottimizzazione dei costi e della valorizzazione; o adeguamento del centro regionale di Brissogne, finalizzato al miglioramento delle attività di ricevimento, separazione, anche attraverso cernita manuale, e deposito temporaneo delle frazioni valorizzabili provenienti dalle raccolte differenziate, anche al fine di costituire punto di stoccaggio intermedio del CONAI; 21

22 o trattamento dei rifiuti conferiti al centro regionale di Brissogne in forma indifferenziata, mediante vagliatura meccanica, per separare la frazione secco-leggera destinabile alla valorizzazione energetica, dalla frazione umida da avviare ad un processo di stabilizzazione; o valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla discarica di 1a cat. annessa al centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne. Gli interventi operativi previsti dalla pianificazione si riassumono pertanto in: 22

23 o completamento della discarica di 1a categoria annessa al centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne; o individuazione di nuovi siti per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento finale per RU ed assimilati in relazione alle tempistiche di esaurimento della discarica di Brissogne; o completamento del programma di realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento dei RU ed assimilati e dei centri comunali di conferimento; o realizzazione dell impianto di compostaggio delle frazioni organiche di rifiuto provenienti dalle utenze selezionate; o realizzazione di un impianto di trattamento mediante vagliatura meccanica dei RU indifferenziati; o realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della frazione umida dei rifiuti urbani indifferenziati; o esecuzione di interventi di messa in sicurezza, recupero ambientale e o valorizzazione energetica del biogas prodotto dai lotti esauriti di discarica di 1a categoria di Brissogne; o realizzazione delle opere di adeguamento del centro regionale di Brissogne per il ricevimento, la cernita manuale e lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, anche al fine di costituire punto di stoccaggio intermedio del CONAI. LA MOZIONE DEL 21 DICEMBRE 2005 Giova ricordare che le tappe significative per attuare quanto previsto dal piano regionale, abbiano preso avvio con la mozione adottata con deliberazione n. 1689/XII in data 21 dicembre 2005 con la quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale a verificare la possibilità di realizzare in Valle d Aosta un termovalorizzatore per il trattamento dei rifiuti sia derivanti dalla gestione ordinaria che derivanti dalla possibile bonifica delle aree di discarica annesse al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, di Brissogne. 23

24 LO STUDIO COMPARATIVO Per rispondere alle richieste del Consiglio regionale la Giunta regionale, avvalendosi di professionisti ed istituzioni universitarie e scientifiche, ha ritenuto di predisporre uno studio comparativo fra due sistemi di trattamento dei rifiuti, assumendo a riferimento per il confronto, lo scenario previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e un sistema basato sulla presenza di un termovalorizzatore. Le risultanze degli studi di approfondimento sono state presentate alla III Commissione Consiliare permanente il 27 marzo Lo studio comparativo fra i sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti in Valle d Aosta è stato articolato nelle seguenti fasi e attività: Fase 1: la 1 fase di studio è stata avviata il 10 marzo 2006 e si è conclusa il 27 marzo Lo studio individuava ed analizzava due possibili scenari di gestione dei rifiuti: - il primo basato sull analisi degli interventi attuativi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, in data 15 aprile 2003, integrati con le norme introdotte dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che limitano l utilizzo della discarica come impianto esclusivo di smaltimento dei rifiuti, ma individua tale sistema come fase finale per lo smaltimento di rifiuti che residuano da operazioni di trattamento; - il secondo, in esecuzione delle indicazioni riportate dalla mozione del Consiglio regionale votata in data 21 dicembre 2005, basato su una soluzione di gestione dei rifiuti alternativa a quella prevista dal Piano regionale, fondata su un intervento integrato di termovalorizzazione dei rifiuti prodotti in Valle d Aosta e di recupero e riqualificazione ambientale del sito in cui è ubicata l attuale discarica regionale di Brissogne. Fase 2: la versione finale dello Studio comparativo fra i sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti in Valle d Aosta è stata presentata alla III Commissione Consiliare permanente il 27 marzo In tale fase è emersa la necessità di approfondire una serie di 24

25 aspetti relativi ai due scenari esaminati. In particolare in sede di esame dello studio da parte della III Commissione Consiliare, è stato richiesto (con nota prot del 18 luglio 2007) l approfondimento dei seguenti aspetti: 1) smantellamento dell esistente discarica di Brissogne, con particolare attenzione agli aspetti di contenimento dell impatto durante le operazioni di svuotamento e di selezione, ed agli aspetti di utilizzabilità energetica di parte o tutto il materiale estratto all interno del sistema di termovalorizzazione; 2) caratterizzazione del flusso emissivo derivante dal termovalorizzatore con particolare riferimento ai microinquinanti; 3) valutazione dell accumulo di inquinanti nell ambiente esterno ricettore e negli organismi inferiori o superiori oggetto di impatto, tenendo conto della situazione di bianco ambientale e della sua eventuale modificazione. LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 807 DEL 20 MARZO 2008 La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 807 del 20 marzo 2008, ai fini della prosecuzione dell iter di competenza del Consiglio regionale ed in esecuzione della mozione del Consiglio del 21 dicembre 2005, lo studio comparativo fra i sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti in Valle d Aosta (fase 1 sopra citata) integrato con i documenti di approfondimento di cui alla sopra citata fase 2. Alla luce delle risultanze degli studi la Giunta regionale individuava nello scenario che prevede la realizzazione dell impianto di termovalorizzazione in Valle d Aosta ed il recupero ambientale del sito di Brissogne, attraverso la bonifica delle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e la selezione dei rifiuti da avviare alla termovalorizzazione, quello adeguato alle esigenze della Valle d Aosta, in considerazione di tutte le valutazioni tecniche, tecnologiche, di impatto ambientale e igienico-sanitario, nonché economiche, finanziarie e tariffarie. 25

26 La caratterizzazione del fondo ambientale Contestualmente alla predisposizione dello Studio comparativo, nell ambito delle attività inerenti l analisi ambientale per la realizzazione del IV lotto di discarica, è stata svolta dalla Regione un indagine ambientale per la caratterizzazione del fondo ambientale; tale indagine si è svolta attraverso una campagna di monitoraggio della qualità dell aria estesa su tutta la piana di Aosta, da Nus ad Aosta, avviata nel mese di ottobre 2007 ed ultimata nel mese di settembre 2008, e che ha riguardato il monitoraggio della qualità dell aria presso 7 stazioni di misura, individuate sulla base di un apposito studio modellistico effettuato dall ARPA Valle d Aosta, è stato inoltre avviato da parte dell ARPA un monitoraggio delle deposizioni atmosferiche totali e dei livelli di contaminazione nei terreni. Caratterizzazione della discarica di Brissogne Al fine di definire le procedure per lo smantellamento della discarica di Brissogne è stata realizzata un approfondita caratterizzazione della discarica di Brissogne mediante l esecuzione di indagini di tipo geofisico, geotecnico, merceologico, con l esecuzione di test di aerazione in sito e di analisi sul potere calorifico dei rifiuti abbancati, nell ipotesi di procedere alla riqualificazione ambientale del sito in cui è ubicata la suddetta discarica. Da queste analisi a seguito delle valutazioni integrative, è emerso che: - era confermata la possibilità di eseguire in condizioni ambientali controllate l estrazione dei rifiuti dalla discarica di Brissogne (studio Cossu); - era ribadita la necessità di contenere gli impatti connessi con la discarica regionale di Brissogne; l azione di contenimento poteva essere attuata ricorrendo a tecniche di messa in sicurezza senza obbligatoriamente attivare un landfill mining con il conseguente avvio dei rifiuti estratti ad un impianto di termovalorizzazione; - erano confermate le premesse dello scenario alternativo al Piano regionale di gestione dei rifiuti, basato su un termovalorizzatore che trattasse sia i rifiuti freschi che i rifiuti estratti dalla discarica, ma rispetto alle valutazioni preliminari eseguite nello studio comparativo la quantità di rifiuto estraibile dalle discariche e da avviare alla 26

27 valorizzazione passava dal 51,4% all 85,6%; ne conseguiva la possibilità di realizzare un termovalorizzatore da 38 MWt contro i 31 MWt stimati nelle prime valutazioni (circa 330 t/g contro 250 t/g complessivo di rifiuto). I risultati dello Studio comparativo e degli studi di approfondimento sono stati illustrati alla III Commissione Consiliare permanente l 8 aprile Le risultanze degli studi di ARPA. Il giorno 17 aprile 2009 l ARPA Valle d Aosta ha provveduto ad esporre alla III Commissione consiliare permanente nel corso di un audizione, le risultanze della valutazioni svolte sugli studi prodotti fornendo le proprie osservazioni, inviate anche all Assessorato territorio e ambiente; nel documento, oltre a evidenziare la necessità di alcune precisazioni per una stima accurata della sostenibilità dei nuovi scenari, l ARPA sottolinea l importanza, riguardo alle valutazioni di impatto ambientale, di tenere conto della scala territoriale di influenza, distinguendo tra impatti di rilevanza globale e quelli di rilevanza locale, e considerando di conseguenza le effettive condizioni di inserimento delle attività di gestione dei rifiuti nella realtà territoriale lo stato dell ambiente nell area interessata. Dalle osservazioni formulate dall ARPA su scala locale, a differenza di quanto risultava su scala globale, gli impatti sulla tossicità umana conseguente allo scenario di trattamento dei rifiuti individuato nel Piano regionale vigente risulterebbero inferiori a quelli collegati allo scenario con termovalorizzatore. L ARPA evidenziava inoltre l importanza di valutare l impatto ambientale derivante dall accumulo degli inquinanti al suolo a seguito delle deposizioni con riferimento non solo alle soglie di contaminazione, ma anche in termini di aggravio percentuale specifico rispetto alla situazione ambientale preesistente, secondo le indicazioni delle linee guida della Valutazione di impatto ambientale (VIA) dell'agenzia per la protezione ambientale e per i servizi tecnici (APAT). DECISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 639 DEL 24 GIUGNO

28 Alla luce di questi ulteriori elementi il Consiglio regionale con deliberazione n XIII/2009 del 25 giugno DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE AZIONI FINALIZZATE ALLA ATTUAZIONE E REVISIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA L.R. 31/2007, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE DEI RIFIUTI, ha definito gli orientamenti affinchè si procedesse ad esaminare alcune ipotesi. In ogni caso gli scenari di trattamento dei rifiuti posti a confronto nello studio di comparazione avevano confermato la scelta di propendere per una valorizzazione energetica dei rifiuti. Con la deliberazione il Consiglio regionale ha inoltre deciso che l ipotesi di smantellare la discarica attraverso la tecnica del landfill mining venisse al momento sospesa. Con tale atto il Consiglio regionale ha determinato di approvare gli orientamenti per pervenire alla definizione del nuovo sistema di trattamento dei rifiuti in Valle d Aosta finalizzati all adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con propria deliberazione n. 3188/XI del 15 aprile 2003, previsto dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti". Tali orientamenti consistevano nella decisione: - di propendere per una valorizzazione energetica dei rifiuti tenuto conto delle risultanze dello Studio comparativo; - di non procedere al momento alle operazioni di smantellamento della discarica controllata di Brissogne in considerazione del fatto che l azione di contenimento degli impatti connessi con la discarica stessa può essere attuata ricorrendo a tecniche di messa in sicurezza senza attivare un "landfill mining" con il conseguente avvio dei rifiuti estratti ad un impianto di termovalorizzazzione; - di avviare la sperimentazione di tecnologie innovative per la produzione di un combustibile da rifiuto (CdR) di alta qualità da destinare alla valorizzazione energetica anche in impianti di cogenerazione e teleriscaldamento che possano garantire un ulteriore contenimento dell impatto ambientale su scala regionale; 28

29 - di potenziare le attività finalizzate a perseguire livelli importanti di raccolta differenziata anche volte a migliorare i quantitativi e soprattutto la qualità delle singole frazioni in accordo con le autorità di sotto-ambito; - di avviare un piano di azioni volte alla riduzione e prevenzione nella produzione dei rifiuti; - di proseguire in azioni di informazione e sensibilizzazione dell utenza. A fine di perseguire questi obiettivi il Consiglio ha inoltre deciso di: 1) di avviare la sperimentazione attraverso la realizzazione di un impianto tecnologicamente innovativo, ai fini della produzione di CdR di alta qualità caratterizzato da un basso livello di contaminanti, in grado di assicurare, in una prima fase di attuazione e osservazione, il trattamento di una frazione significativa dell attuale indifferenziato, al fine di differire i tempi oggi prevedibili di esaurimento della discarica di Brissogne; 2) di individuare il sistema più innovativo mediante un indagine tra le tecnologie di produzione di CdR di qualità; 3) di procedere ad una valutazione dei risultati di questa sperimentazione a seguito di verifica di funzionalità e sostenibilità del sistema, da attuarsi entro un anno dall avviamento, prima di procedere al consolidamento del sistema in modo da permettere il trattamento di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti nella Regione; 4) di stabilire che, dalla sperimentazione del sistema innovativo, debbano emergere tutte le informazioni ed i dati caratterizzanti l impianto e che, in particolare, dovranno essere prodotti una serie di documenti che descrivano come livello minimo: - la modalità di esecuzione del sistema innovativo; - la configurazione impiantistica prevista (opere civili, opere elettromeccaniche, presidi, ecc.); - le superfici necessarie e l ubicazione prevista dell impianto; - le caratteristiche impiantistiche principali ed il bilancio energetico complessivo del trattamento; - i costi di investimento; 29

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