VARIANTE P.R.G.C. n. 27 L. R. 5/2007 e s.m.i
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1 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI FORNI AVOLTRI VARIANTE P.R.G.C. n. 27 L. R. 5/2007 e s.m.i Fascicolo n. 1 Relazione Elaborati grafici Arch. Fabiana Brugnoli MARZO 2014
2 Indice Relazione 1. Premessa 2. Procedura di attuazione 3. Documentazione 4. Contenuti della variante 4.1 Modifiche zonizzative 4.2 Modifiche normative 4.3 Vincoli 5. Standards urbanistici 6. Coerenza con la pianificazione sovraordinata 7. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità 8. Elaborati grafici 9. Allegati
3 1. Premessa Il Comune di Forni Avoltri è dotato di P.R.G.C. approvato con D.C.C. n. 20 dd. 20/4/2009. Successivamente sono state approvate varianti concernenti limitate modifiche alla zonizzazione e normativa di piano. La presente variante sʼinserisce nellʼambito delle modifiche azzonative puntuali, che non hanno rilevanza sull'assetto generale del Piano, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità, ma che sono orientate a perseguire finalità dʼinteresse generale. 2. Procedura di attuazione I contenuti della variante sono conformi al regime di flessibilità individuato per i comuni classificati montani dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003 ) come richiamato dalla L.R. 5/2007 e s.m.i. art.63 bis comma 21 e alla Relazione di flessibilità del PRGC vigente. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 e 2 dellʼart. 17 del Regolamento Urbanistico è asseverato con le modalità previste dallʼart. 22 comma quattro della L.R. 5/2007 e s.m.i. Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la presente variante, sono parte integrante della stessa: - la relazione di incidenza/non incidenza, di cui allʼallegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357, Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE ; la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, di cui allʼart.17, comma 11 del D.P.Reg n.086/pres. la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui allʼart.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. Poiché tra i contenuti della variante vi sono previsioni che comportano lʼimposizione di vincoli preordinati allʼesproprio è necessario intraprendere la procedura stabilita dallʼart. 11 del D.P.R. n.327/2001 Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità che impone lʼobbligo di comunicare ai proprietari interessati lʼavvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato allʼesproprio prima della deliberazione di adozione della Variante da parte del Consiglio comunale. 3. Documentazione La variante, in conformità a quanto stabilito dallʼart. 17 del Regolamento Urbanistico è costituita dai seguenti elaborati: Fascicolo n.1) relazione illustrativa riportante i contenuti della variante elaborati grafici che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica norme di attuazione relazione di coerenza con i limiti di flessibilità relazione di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata valutazione degli aspetti paesaggistici Fascicolo n.2) norme di attuazione Sono inoltre prodotti: relazione di incidenza/non incidenza sui siti di Rete Natura 2000 relazione per la verifica di assoggettabilitaʼ a VAS, di cui alla procedura prevista ai sensi dellʼart.4 della LR 16/2008 e s.m.i., e dellʼart.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i..
4 4. Contenuti della variante Con la presente variante vengono proposte le seguenti modifiche zonizzative : 1) inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ristrutturazione della viabilità ( via Rivoli Bianchi) che collega lʼabitato di Avoltri con la località Cjolos e di realizzazione di unʼarea di parcheggio a fianco della sede stradale; 2) riclassificazione di unʼarea sita nel centro del capoluogo da zona B1 a parcheggio di relazione. 3) inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di realizzazione di un tratto di viabilità nel Capoluogo ( via S.Antonio ) lungo il corso dellʼargine del Torrente Degano a monte del ponte che collega le borgate di Forni e Avoltri e la riclassificazione dellʼarea interclusa tra la nuova viabilità e la zona B1 vigente come zona di verde privato ; 4) inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ridefinizione dellʼarea del parcheggio sito nel nucleo di Avoltri in via M.Chiadin ; 5) omissis 1 6) inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ristrutturazione della viabilità di accesso allʼarea della chiesa e del cimitero di Frassenetto e di ampliamento delle aree di parcheggio contigue. Lʼintervento sulla viabilità prevede la parziale modifica del tracciato in corrispondenza con lʼinnesto sulla viabilità di accesso al nucleo, con conseguente eliminazione della previsione di unʼarea di parcheggio registrata dal piano vigente. Viene inoltre aggiornato e integrato il testo normativo Modifiche zonizzative Le modifiche zonizzative proposte sono le seguenti: 1) Variazione n.1 - ristrutturazione della via Rivoli Bianchi e realizzazione di unʼarea destinata a parcheggio di relazione o riclassificazione di aree che nel piano vigente sono classificate come zona B2 semintensiva di completamento, zona E4 - ambiti di interesse agricolopaesaggistico e zona B1 intensiva di completamento in viabilità esistente in ristrutturazione e/o ampliamento (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000). o riclassificazione di unʼarea classificata in parte come viabilità esistente e in parte come zona E4 ambiti di interesse agricolo-paesaggistico in zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti parcheggi di progetto (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000). 2) Variazione n.2 - individuazione di unʼarea destinata a parcheggio di relazione o riclassificazione di unʼ area che nel piano vigente è classificata come zona B1 intensiva di completamento in zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti parcheggi di progetto (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000). 3) Variazione n.3 viabilità di progetto e individuazione di unʼarea come zona di verde privato o riclassificazione di unʼarea da zona R3-rispetto dei corsi dʼacqua e aree inedificabili per somma di rischi geologici in viabilità di progetto (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000) o riclassificazione di unʼarea da zona R3-rispetto dei corsi dʼacqua e aree inedificabili per somma di rischi geologici in zona di verde privato (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000) 4) Variazione n.4 ridefinizione dellʼarea di parcheggio della via M.Chiadin o riclassificazione di aree che nel piano vigente sono classificate come zona B1 intensiva di completamento in zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti 1 La variazione n.5 è stata stralciata. Viene mantenuta la numerazione al fine di conservare la corrispondenza con le numerazioni riportate nella Verifica di compatibilità idrogeologica a firma del dott. geol. Enzo Menegon
5 parcheggi di progetto (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000). o riclassificazione di unʼarea da zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti parcheggi di progetto in zona E4 ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000) 5) Variazione n.5 - ( omissis ) 6) Variazione n.6 - ristrutturazione della viabilità di accesso alla chiesa e al cimitero di Frassenetto, ampliamento di due aree di parcheggio ed eliminazione di unʼarea di parcheggio o riclassificazione di aree che nel piano vigente sono classificate come zona E4 - ambiti di interesse agricolo-paesaggistico in zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti parcheggio di progetto (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000). o riclassificazione di aree che nel piano vigente sono classificate come zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti parcheggi di progetto, zona Q2 edifici di culto, zona R1 rispetto stradale e zona E4 ambiti di interesse agricolo-paesaggistico in viabilità esistente in ristrutturazione e/o ampliamento (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000). o riclassificazione di unʼarea classificata in parte come viabilità esistente e in parte come zona Q1.1 attrezzature viabilità e trasporti parcheggi di progetto in zona R1-rispetto stradale (cfr. paragr. 8 Estratti grafici - Estratto zonizzazione vigente scala 1/2000) 4.2 Modifiche normative Le variazioni normative apportate con la presente variante riguardano la riorganizzazione dellʼarticolato con la primaria finalità di consentire una lettura del testo priva di rimandi e di univoca interpretazione. Le modifiche apportate riguardano: o aggiornamento del testo alle varianti approvate a partire dallʼapprovazione del PRGC vigente o lʼeliminazione di riferimenti non aventi valore normativo e di prescrizioni superate; o lʼadeguamento della definizione delle destinazioni dʼuso e degli interventi alle specifiche dizioni della L.R.19/2009 s.m.i. ; o la riorganizzazione delle prescrizioni tipologiche con la finalità di semplificare e rendere agevole lʼapplicazione delle norme : o la ridefinizione dellʼapplicazione dellʼabaco nelle zone nelle quali lo stesso non ha valore prescrittivo al fine di superare lʼindeterminatezza della formulazione vigente. Per le zone B2 e le zone comprese nella Zona urbanizzata soggetta ad inedificabilità per rischio geologico (tranne Sigilletto) la formulazione vigente l'abaco si applica come norma di indirizzo per le trasformazioni di edifici esistenti al fine di una loro graduale restituzione di immagine ambientale tipica e come norma generale per gli edifici di nuova costruzione viene sostituita dalla seguente : gli interventi sugli edifici esistenti devono salvaguardare tipologie e materiali originari; gli interventi di nuova edificazione devono integrarsi con le preesistenze richiamando gli elementi archítettonici e costruttivi e i materiali ricorrenti nel contesto. Possono essere di indirizzo le norme dellʼabaco degli elementi tipologici di cui al succ. art.14. Per gli interventi sugli stavoli lʼadeguamento allʼabaco è prescrittivo Per le zone Bc", C", "E", "G2a" G2c G3 e "Q" ( formulazione vigente in queste zone l'abaco ha valore di norma generale dʼintervento ) e per gli edifici ricadenti in zona impropria viene proposta la seguente formulazione : gli interventi devono utilizzare elementi archítettonici e materiali coerenti con il contesto Possono essere di indirizzo le norme dell Abaco degli elementi tipologici di cui al succ. art.14.. Nelle zone E viene confermata lʼapplicazione dellʼabaco per gli interventi sugli stavoli.
6 o o o o o o viene proposto, per gli interventi a carico delle malghe ( zona E1, E2) e per gli interventi in zona E lʼutilizzo di manti di copertura in lamiera alluminio preverniciata a fasce tipo Prefa o tegole piane tipo Prefa o similari viene integrato lʼabaco ( art.14) con la seguente prescrizione relativa alle coloriture dei paramenti esterni coloriture nelle tonalità pastellate o bianco. la ridefinizione della norma che riguarda i depositi e le costruzioni accessorie. Il testo normativo vigente allʼart.22 - Abaco degli elementi architettonico-costruttivi e criteri applicativi. recita : I depositi temporanei e le legnaie avranno un volume inferiore a 40 mc. Saranno realizzate completamente in legno, appoggiate su struttura lignea adiacente al suolo (privi di fondazioni) con tetto a capanna realizzato esclusivamente in legno od in lamiera preverniciata. Trattandosi di un articolo che detta le sole prescrizioni tipologiche non è dato comprendere la valenza del parametro di cubatura se non come riferimento alla modesta dimensione della tipologia ammessa. Lʼ art Norme particolari per le zone "A" - "B" - "C". riporta questo contenuto : Limitatamente alle zone "B" e "C", qualora non si oppongano ragioni igieniche, possono essere autorizzate costruzioni accessorie ad uso ripostiglio, deposito attrezzi, serre, legnaie ed autorimesse, anche nello spazio circostante l'edificio, purché di altezza non superiore all'edificio stesso e di superficie complessiva non superiore a un quarto della superficie coperta dall'edificio. Tali costruzioni possono essere in aderenza all'edificio ma non sul prospetto principale, in tal caso, nelle zone B0 e B1, gli interventi devono rigorosamente rispettare le norme dell'abaco di cui al successivo art. 22. Diversamente devono stare ad una distanza non inferiore a m 3,00 dallo stesso e non possono superare un'altezza massima di m 4,50. Si ritiene di riportare lʼedificazione di costruzioni accessorie nelle zone B ad un'unica norma, superando il concetto di deposito temporaneo che da luogo a costruzioni spesso non compatibili con il contesto e che richiedono invece di essere sostituite, ove presenti, da costruzioni con caratteristiche coerenti. A tal fine la realizzazione delle costruzioni accessorie nelle zone B viene normata ammettendola per le unità immobiliari che ne risultino sprovviste alla data di adozione della presente variante e subordinatamente alla demolizione di fabbricati precari aventi il medesimo uso. La superficie coperta viene determinata in mq. 30, lʼaltezza in m. 2,70 e ne viene prescritta la tipologia. Per gli interventi in zona C non viene proposta una norma specifica riguardante le costruzioni accessorie in quanto si ritiene corretta la loro realizzazione allʼ interno della volumetria dellʼedificio principale integrazione dellʼart. 17 Zona D3 insediamenti artigianali esistenti con lʼinserimento al paragrafo Indici e parametri del seguente comma nella zona di Pierabech ( stabilimento Goccia di Carnia ) ammessa altezza superiore per consentire ampliamento che riprenda i piani dʼuso esistenti. La deroga è motivata dalla situazione orografica dellʼarea Integrazione dellʼart.17 Zona D3 insediamenti artigianali esistenti con la finalità di consentire, nellʼarea dellʼex segheria a Forni, la realizzazione di strutture di deposito di attività artigianali e di conseguire unʼedificazione coerente con quanto prescritto per la contigua area destinata a Strutture di servizio.viene proposto lʼinserimento al paragrafo destinazioni dʼuso della dizione strutture di deposito di materiali connessi ad attività artigianale nellʼarea dellʼex segheria di Forni ;inserimento al paragrafo Indici e parametri dei parametri relativi alla Dc e alla H max e al paragrafo Prescrizioni della dizione prescritta copertura a due falde per gli interventi nellʼarea dellʼex segheria di Forni e al secondo comma prima riga lʼinserimento delle parole o in tettoie aperte. inserimento di un articolo di nuova formulazione art.15 Verde privato destinato a normare le aree che con la presente variante vengono classificate come verde privato
7 4.3 Vincoli La presente variante non interessa beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) del D.Lgs n 42. Interessa beni vincolati dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs n 42 e, nello specifico, beni paesaggistici ai sensi dellʼart.142, comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004 : le modifiche individuate con le num.1) e 4) ricadono entro i 150 m dalla sponda del corso dʼacqua tutelato - ex L.431/85 Rio Acqualena, corso dʼacqua pubblico iscritto nellʼelenco al n.249; le modifiche individuate con le num. 2) e 3) ricadono entro i 150 m dalla sponda del corso dʼacqua tutelato - ex L.431/85 Torrente Degano, corso dʼacqua pubblico iscritto nellʼelenco al n.680; 5. Standards urbanistici Le modifiche apportate dalla presente variante comportano un aumento della dotazione delle aree destinate ad attrezzature viabilità e trasporti parcheggi e una limitatissima diminuzione delle aree destinate a edifici di culto per le quali resta pienamente rispettato lo standard. La dotazione complessiva delle aree destinate a servizi non subisce riduzioni. 6. Coerenza con la pianificazione sovraordinata I contenuti della presente variante sono coerenti con i contenuti e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata. 7. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità Le variazioni proposte sono conformi al regime di flessibilità individuato per i comuni classificati montani o aventi una popolazione residente inferiore a abitanti dall'articolo 15 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003 ) come richiamato allʼart.63 bis della L.R.5/2007 s.m.i. in quanto i contenuti proposti non modificano le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia ). Non vengono, infatti, modificate le previsioni relative a : a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale; b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva; c) perimetri delle zone omogenee A e B0; d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc; e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Elaborati grafici Vengono di seguito riportati gli estratti della zonizzazione vigente e della zonizzazione di progetto.
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18 9. Allegati Vengono di seguito riportate: relazione paesaggistica asseverazione ai sensi dellʼart.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dallʼart.4 c.2 LR 15/92 relazione di incidenza significativa sui siti di Rete Natura 2000
19 RELAZIONE PAESAGGISTICA 1. Premessa La presente relazione, prescritta dallʼart. 17 comma 11 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. ( D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.) riguarda la valutazione degli aspetti paesaggistici relativi alle modifiche proposte dalla variante n. 27 al PRGC del comune di Forni Avoltri che interessano beni vincolati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, nello specifico, beni paesaggistici ai sensi dellʼart.142, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004. I contenuti della valutazione, come espressamente previsto dal comma uno dellʼ articolo citato fanno riferimento ai criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano. 2. Il vincolo paesaggistico Il vincolo paesaggistico interessa le modifiche individuate in variante con le num.1) e 4) in quanto ricadenti entro i 150 m dalla sponda del corso dʼacqua tutelato - ex L.431/85 Rio Acqualena ( corso dʼacqua pubblico iscritto nellʼelenco al n.249); le modifiche individuate con le num.2) e 3) ricadenti entro i 150 m dalla sponda del corso dʼacqua tutelato - ex L.431/85 Torrente Degano ( corso dʼacqua pubblico iscritto nellʼelenco al n.680). Allo stato non vi sono atti di pianificazione che consentano lʼeffettuazione di una verifica di conformità degli interventi. Mancano non solo specifiche prescrizioni di natura paesaggistica ma anche e soprattutto un puntuale riconoscimento dei valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo. La verifica, condotta alla scala della variante urbanistica, deve pertanto fare riferimento alla zonizzazione del PRGC vigente e a generali caratteri di compatibilità e coerenza. 3. Le azioni proposte Le aree interessate dalle azioni di variante sono site allʼinterno o in diretta prossimità dei nuclei edificati e non presentano valori paesaggistici di rilievo Variazione n.1) La modifica proposta riguarda lʼinserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ristrutturazione della viabilità ( via Rivoli Bianchi) che collega lʼabitato di Avoltri con la località Cjolos e di realizzazione di unʼarea di parcheggio a fianco della sede stradale.lʼarea interessata non presenta elementi paesaggistici di rilievo e lʼazione di variante, relativa alla ridefinizione della sede stradale e allʼampliamento di unʼarea di sosta già prevista dal piano vigente non determina impatti significativi. Variazione n.2) La modifica proposta riguarda la riclassificazione di unʼarea sita nel centro del capoluogo da zona B1 a parcheggio di relazione. Si tratta di unʼarea di modeste dimensioni sita allʼinterno di aree edificate e già allo stato usata come area di parcheggio per la quale lʼazione di variante elimina lʼedificabilità consentita dal piano vigente. Variazione n.3) La modifica proposta riguarda lʼinserimento nella zonizzazione di piano del progetto di realizzazione di un tratto di viabilità nel Capoluogo ( via S.Antonio ) lungo il corso dellʼargine del Torrente Degano a monte del ponte che collega le borgate di Forni e Avoltri e la riclassificazione dellʼarea interclusa tra la nuova viabilità e la zona B1 vigente come zona di verde privato. Lʼazione di variante registra la situazione esistente a seguito degli interventi di realizzazione dellʼargine e non prevede interventi che comportino edificabilità nè alterazione degli elementi paesaggistici.
20 Variazione n.4) La modifica proposta riguarda lʼinserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ridefinizione dellʼarea del parcheggio sito nel nucleo di Avoltri in via M.Chiadin. Lʼazione di variante determina una riduzione dellʼarea interessata dal parcheggio di progetto. Le modifiche apportate alla Normativa di Attuazione non hanno, per i loro contenuti, rilevanza sugli aspetti paesaggistici 5. Conclusioni Gli interventi proposti dalla Variante PRGC n. 27 del comune di Forni Avoltri, relativi alle aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, non comportano significative modifiche dellʼassetto zonizzativo del piano vigente e risultano per dimensionamento e tipologia compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo. arch. Fabiana Brugnoli
21 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI FORNI AVOLTRI P.R.G.C. VARIANTE N. 27 ASSEVERAZIONE ai sensi dellʼart.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dallʼart.4, c.2 LR 15/92 La sottoscritta arch.fabiana Brugnoli in qualità di progettista della variante n.27 al PRGC del comune di Forni Avoltri ASSEVERA che per le variazioni individuate con le num. 2) e 4) non è necessario il parere di cui allʼart.10, comma 4 ter, della LR 27/88, come introdotto dallʼart.4 della LR 15/92, in quanto già reso dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico - giusto parere n 14/04 dd.26 febbraio 2004 in sede di adozione del PRGC. Inoltre attesta che le prescrizioni formulate da parte della Direzione regionale indicata, espresse nel predetto parere geologico, non riguardano le aree sopracitate. arch.fabiana Brugnoli Torreano,
22 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI FORNI AVOLTRI P.R.G.C. VARIANTE N. 27 RELAZIONE DI INCIDENZA (in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)) La sottoscritta arch. Fabiana BRUGNOLI con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà iscritta allʼordine degli architetti della Provincia di Udine al n. 506 nella sua qualità di estensore della variante n. 27 al P.R.C.G. di Forni Avoltri. Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR , n. 357; Visto lʼelenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dellʼambiente ; Preso atto che il territorio del Comune di Forni Avoltri è interessato dai seguenti siti dʼimportanza comunitaria e zone di protezione speciale: - SIC IT Gruppo del Monte Coglians - ZPS IT Alpi Carniche : allʼinterno del sito si trova la Riserva Naturale Faunistica IT07 CORINE 45 di Bordaglia. Atteso che i contenuti della variante n.27 al P.R.C.G. riguardano interventi di ristrutturazione di viabilità esistenti e un assestamento delle aree destinate ai parcheggi ; che le aree oggetto di variante sono localizzate allʼinterno delle aree antropizzate ; che non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da intraprendere nelle aree oggetto di variante e gli habitat e le specie oggetto di conservazione; Dichiara che i contenuti della VARIANTE N. 27 AL P.R.C.G. DI FORNI AVOLTRI non interessano e non hanno alcuna incidenza sui SIC IT Gruppo del Monte Coglians,ZPS IT Alpi Carniche e sulla Riserva Naturale Faunistica IT07 CORINE 45 di Bordaglia. Arch.Fabiana Brugnoli Torreano
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