Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Reclamo e mediazione: nuove regole dal 2016 Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria Nel Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 233 è stato reso pubblico il D.Lgs n. 156, in attuazione dell'art. 10 della L. 23/2014 in tema di contenzioso tributario. La riforma in commento riscrive, fra le altre, interamente l articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992. L intervento rientra nel più ampio disegno ed obiettivo di cui alla Legge Delega 23/2014 che si prefigge un migliore utilizzo pratico e dunque una maggiore estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso. Nell'ambito di tali finalità gioca un ruolo fondamentale la rivisitazione dello strumento del reclamo e della mediazione in ambito tributario. Le novità In relazione alle modifiche approvate, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 01 gennaio 2016, va in primo luogo evidenziata l estensione alla procedura del reclamo finalizzato alla mediazione a tutte le controversie di valore inferiore a euro, indipendentemente dall'ente impositore. La procedura in questione, fermo restando il limite di ,00 euro, è, quindi, estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori, anche se rimane sempre prevista l esclusione delle liti su atti relativi al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune, (ex art. 47-bis del D.Lgs. 546/92). 1

2 In particolare, ora, l istituto viene applicato: alle controversie di natura catastale, quali ad esempio quelle riguardanti il classamento o l attribuzione di rendita per gli immobili, anche se lo stesso non viene reso operativo per le liti su atti aventi valore indeterminabile (per cui ad esempio rimane non reclamabile l atto con cui viene contestata la sanzione accessoria ex art. 12 del D.Lgs. 471/97, sulla chiusura dei locali commerciali a seguito di ripetute violazioni sugli scontrini fiscali); agli atti provenienti dagli agenti della riscossione, nella maggioranza dei casi Equitalia, ovvero degli altri concessionari "locali", di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97. Infine fra le novità di maggior rilievo della riforma si rileva come la possibilità della conciliazione giudiziale sia stata estesa anche alle controversie proposte avverso atti reclamabili. In particolare la conciliazione risulta esperibile in entrambi i gradi di giudizio (ivi compreso quindi il processo di appello). Per questa ragione, se le parti, in sede di mediazione, non sono arrivate ad un accordo, rimane aperta la possibilità di poter stipulare la conciliazione giudiziale, che come indicato al paragrafo precedente sarà ammessa non solo in primo grado, ma pure in appello. Entrata in vigore L entrata in vigore della nuova norma sul reclamo è prevista a partire dal 1 gennaio Sul punto bisognerà appurare se l avvio della procedura riguarderà gli atti reclamabili notificati al contribuente dopo il primo gennaio 2016, ovvero anche gli avvisi per i quali sia ancora pendente il termine per il reclamo. In passato, quando fu istituita la disciplina in questione, il decreto legge designato (D.L. 98/2011), aveva precisato che la stessa sarebbe stata applicabile per gli «atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile 2012». Per quanto attiene invece la norma in commento, non è stata usata un analoga formula, (né nulla si evince in tal senso sulla Relazione illustrativa che ha accompagnato il decreto) per cui sarebbe opportuno che l Agenzia delle Entrate intervenisse il prima possibile sull argomento con un intervento chiarificatore. 2

3 Le modifiche procedurali Anche secondo la normativa di cui al nuovo articolo 17 bis D.Lgs. 546/92 il ricorso è sospeso sino a 90 giorni dalla notifica del reclamo, termine entro il quale va conclusa la mediazione. Allo spirare di detto termine, decorrono i successivi 30 giorni entro i quali deve avvenire la costituzione in giudizio del contribuente (art. 22 del D.Lgs. 546/92). Il ricorso non preceduto da alcun reclamo viene dichiarato ora automaticamente improcedibile dalla Stessa Commissione tributaria: stessa sorte tocca al ricorso presentato prima dello scadere dei 90 giorni dedicati al reclamo ed all eventuale mediazione. Quest ultima precisazione diventa fondamentale, e segna una decisa inversione di tendenza poiché nel previgente testo dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 (in vigore fino al ), se il contribuente non procedeva attraverso la fase di reclamo il rinvio dell'udienza era possibile solo su eccezione del resistente. Su questo aspetto va ricordato infatti che la L. 147/2013 aveva previsto che il deposito del ricorso prima di esperire la fase di mediazione non comportava più l'inammissibilità, ma solo l'improcedibilità della lite. Ora, stante il nuovo contenuto della norma, è pacifico che il rinvio debba essere riconosciuto in ogni caso vista l'incorporazione del reclamo nel ricorso. In questo senso rimane scontato che il reclamo dovrà necessariamente possedere tutti i requisiti indispensabili per la corretta formazione del ricorso. In caso contrario, quest ultimo potrebbe diventare inammissibile. La gestione degli atti reclamabili Rimane il principio secondo cui la mediazione va gestita da apparati interni delle Agenzie fiscali diversi da quelli che hanno curato la procedura di accertamento, che sono state individuati negli uffici legali delle Agenzie. Per le altre istituzioni impositrici (si pensi agli enti locali), tale fase si applica compatibilmente con la loro struttura organizzativa. In questo senso si sottolinea come la disposizione potrebbe lasciare qualche perplessità sulla terzietà della gestione della procedura, anche se a dire il vero la stessa relazione illustrativa al decreto ha avuto modo di specificare che la scelta di un "organo terzo" che decida sul reclamo non è stata ritenuta necessaria. Il reclamo e la mediazione, infatti, sono visti dal legislatore come una modalità di espressione dell'esercizio di autotutela da parte dell'ente che ha emesso l atto piuttosto che un ulteriore confronto tra due parti contrapposte tra loro. 3

4 Titolo del grafico: Le novità in tema di reclamo Reclamo e mediazione estese a tutte le vertenze tributarie di valore non superiore ad Reclamabili anche gli atti emessi dagli agenti della Riscossione Le nuove regole entrano in vigore dal La conciliazione giudiziale viene estesa anche alle controversie proposte avverso atti reclamabili La conciliazione risulta esperibile per tutti gli atti reclamabili in entrambi i gradi di giudizio. L estensione agli agenti della riscossione L'estensione agli agenti della riscossione è particolarmente importante in quanto sarà in questo modo ammessa l'applicabilità della fase di reclamo anche per le cartelle di pagamento. Così, il contribuente che, nel ricorso, presenterà le proprie censure in ordine sia al merito della pretesa sia alla legittimità della cartella, potrà, senza problemi, notificare il reclamo all'ente impositore e all'agente della riscossione, senza rischiare alcuna inammissibilità per mancato rispetto dei termini per la costituzione in giudizio. Pertanto il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso presso la commissione tributaria decorreranno allo spirare dei 90 giorni successivi al reclamo non solo nei confronti dell'agenzia delle Entrate (o del diverso ente impositore), ma anche nei confronti di Equitalia (o del diverso agente della riscossione). In precedenza, invece, si assisteva ad un duplice (e differente) decorso dei termini. Il ricorso contro le Entrate doveva essere depositato entro i 30 giorni successivi al decorrere dei 90 giorni a partire dalla data di presentazione del reclamo. Diversamente, nei confronti dell'agente della riscossione, non potendosi in astratto applicare la norma sul reclamo il conteggio dei termini per la proposizione del ricorso calcolato unicamente dalla data della notifica 4

5 dell'atto oggetto di controversia (senza il beneficio dei 90 giorni), rendendo così sempre tardive le costituzioni in giudizio per le eccezioni sollevate nei confronti dello stesso agente della riscossione. Le nuove applicazioni dell istituto ed il valore della lite Secondo quanto stabilito dalla nuova versione dell articolo 17 bis del D.lgs. 546/92 dovranno essere soggette all istituto del reclamo e mediazione tutte le vertenze fiscali comprese quelle relative ad atti non emesse dall Agenzia delle Entrate. Nessuna variazione alla norma originaria è stata introdotta dal legislatore in relazione alla soglia limite che fa scattare l'obbligo del reclamo. Il valore di euro è stato ritenuto, infatti, adeguato anche per ricomprendere la quasi totalità delle cause che potrebbero intervenire contro gli enti locali. Nella relazione illustrativa al decreto di riforma del contenzioso tributario si ricava come quest ultime vertenze si attestino su un valore della lite inferiore a euro. In riferimento poi alla modalità di calcolo del limite come nella precedente versione dell'articolo 17-bis, lo stesso deve essere computato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. In tal senso, deve essere considerato solamente l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di accertamenti che contengono la contestazione di violazioni rilevanti ai fini di più tributi, il valore della lite è dato dalla somma dei vari tributi richiesti, al netto delle sanzioni e degli interessi. In questo senso pertanto nell ipotesi in cui vengano accertate sia le imposte sui redditi sia l IVA, vale la somma di tutti i tributi. Lo stesso metro di misura si applica nell ipotesi in cui sia accertata una medesima imposta con riferimento a più annualità. Nel caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni stesse. L iter procedurale per il reclamo Quando il contribuente è destinatario di un atto ricorribile di valore inferiore a euro è tenuto a presentare il reclamo nei 60 giorni dalla data in cui lo stesso è stato notificato. 5

6 Stando al contenuto letterale della norma dal momento in cui l'agenzia delle Entrate ha ricevuto il reclamo inizia un periodo di 90 giorni entro i quali le parti in causa devono trovare una soluzione alla controversia. Sul punto si raccomanda tuttavia di tenere sempre una condotta cautelativa per cui il dies a quo per la costituzione in giudizio è più sicuro conteggiarlo dalla data di notifica del reclamo (consegna/spedizione). Nell ipotesi in cui non si trovi lo spazio per raggiungere alcun accordo, si conteggia il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, fissato in ulteriori 30giorni. Si ricorda in questo senso che il termine per la costituzione in giudizio del contribuente è di 30 giorni (art. 22 del D.Lgs. 546/92) mentre quello per il resistente è di 60 giorni (art. 23 del D.Lgs. 546/92). Rimane in ogni caso applicabile la sospensione feriale dei termini sia per la scadenza relativa alla costituzione in giudizio sia per il decorso di novanta giorni, essendo quest'ultimo ora soggetto alla disciplina sui termini processuali (art. 1 della L. 742/69). Il ricorso non preceduto da alcun reclamo Il ricorso non preceduto da alcun reclamo, come visto deve essere dichiarato automaticamente improcedibile dalla Commissione tributaria cui è affidato. Allo stesso diviene improcedibile il ricorso presentato prima dello scadere dei 90 giorni dedicati al reclamo ed all'eventuale mediazione. L'improcedibilità del ricorso verrà (dal ) sollevata automaticamente dalla commissione tributaria. In precedenza, come visto per effetto della L. 147/2013, doveva essere l'agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, ad eccepire l'improcedibilità del ricorso. A fronte dell'eccezione dell ente impositore, il presidente della commissione tributaria era tenuto a rilevare l'improcedibilità e, di conseguenza a rinviare la trattazione per consentire la mediazione. Ora diversamente da quanto in precedenza previsto viene sancita l'automaticità del rinvio dell'udienza nell ipotesi in cui la costituzione in giudizio avvenga prima del decorso dei termini, senza necessità di un'eccezione specifica da sollevarsi a cura di controparte. 6

7 Notifica dell atto reclamabile Nei 60 giorni va presentato il ricorso/reclamo La procedura va conclusa nei 90 giorni successivi alla presentazione del reclamo In caso di esito positivo vi è la sottoscrizione dell accordo e l istituto si perfeziona con il pagamento del dovuto o della prima rata In caso di esito negativo vi sarà la fase contenziosa con la relativa costituzione in giudizio La sospensione Nel periodo che decorre dalla presentazione del reclamo e i 90 giorni ad esso successivi la riscossione e il pagamento di quanto dovuto sulla base dell avviso oggetto di reclamo sono sospesi. La norma non ha subito modifiche in relazione a questi aspetti. Si evidenzia però che, se la mediazione non viene stipulata, la sospensione della riscossione cessa quando inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio. Quindi, il pagamento di quanto dovuto in pendenza di giudizio, per essere certi di evitare la sanzione, dovrà avvenire il novantunesimo giorno successivo alla notifica del reclamo. Infine secondo l'agenzia delle Entrate (Circ. 1/2014, paragrafo 4), è sempre possibile la riscossione nel caso di fondato pericolo per l Erario di mancato pagamento del contribuente. In questa circostanza viene legittimata l'iscrizione delle somme nei ruoli straordinari o l'affidamento "anticipato" all'agente della riscossione (artt. 15- bis del D.P.R. 602/73 e 29 del D.L. 78/2010) anche senza attendere il decorso dei 90 giorni sopra indicati. 7

8 La sospensione della riscossione Viene sempre accordata nei 90 giorni successivi alla presentazione del reclamo In caso di esito negativo della mediazione Dal 91 giorno bisogna effettuare il pagamento delle some dovute in pendenza di giudizio E sempre possibile (anche nei 90 gg) la riscossione nel caso di fondato pericolo per l Erario di mancato pagamento del contribuente L esito del reclamo In caso di accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione in esso contenuta, l'iter si arresta e si perfeziona con il versamento di quanto accordato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti. Il versamento può essere eseguito in maniera integrale, ma anche in forma rateale. In quest'ultimo caso, con il pagamento della prima rata l'istituto si considera perfezionato. Per incentivare il buon fine della procedura è previsto altresì che le sanzioni scendano nella misura del 35% del minimo di legge. Nella precedente versione della norma, invece, la riduzione della sanzione in caso di esito positivo del reclamo e della mediazione, era fissata nel 40%, per effetto del rinvio alle norme sulla conciliazione giudiziale. Inoltre si specifica che, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicheranno sanzioni e interessi. Nel caso in cui, invece, la mediazione non abbia un esito positivo si passa alla fase contenziosa. In questa sede viene, con la riforma ora consentito il ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale, anche in appello, con una riduzione delle sanzioni al 40% del minimo di legge. Il ricorso alla conciliazione, invece, prima della riforma sul contenzioso tributario, era esplicitamente precluso. 8

9 Infine si sottolinea che sempre con lo scopo di disincentivare il ricorso al contenzioso tributario viene previsto che le eventuali spese processuali in caso di reclamo siano incrementate del 50% a titolo di maggiori spese del procedimento. - Riproduzione riservata - 9

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