Regolamenti (CE) N.1907/2006 e N.1272/2008 (CLP): stato dell arte, azioni ed attuazioni

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1 Regolamenti (CE) N.1907/2006 e N.1272/2008 (CLP): stato dell arte, azioni ed attuazioni Dr. Pietro Pistolese Ministero della salute Autorità competente REACH

2 Nuove scadenze del REACH: notifica SVHC negli articoli A decorrere dal 1 giugno 2011, sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 come SVHC. Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'agenzia le SVHC contenute negli articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore; b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. 2

3 Nuove scadenze del REACH: notifica SVHC negli articoli A decorrere dal 1 giugno 2011, sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 come SVHC. NOTA BENE: Non c è l obbligo di notifica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.

4 Nuove scadenze del REACH: notifica SVHC negli articoli A decorrere dal 1 giugno 2011, sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 come SVHC. In cosa consiste la notifica Le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi: a) l'identità e i dati del fabbricante o dell'importatore, ad eccezione dei loro siti di uso; b) il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20, se disponibili; c) l'identità della sostanza; d) la classificazione della o delle sostanze; e) una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo; f) la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze.

5 Altre novità: esds Cosa c è di nuovo nella esds? Gli scenari di esposizione Includono condizioni operative e misure di gestione del rischio. Ideamente, le esds coprono tutti gli usi nel ciclo di vita della sostanza, inlcuso: L uso nell azienda che l ha fabbricata L uso del DU L uso dei DU a valle Successivi stadi del ciclo di vita della sostanza, per esempio, in articoli o rifiuti.

6 Altre novità: esds SCADENZE per i DUs Quando un DU riceve una esds con un n di registrazione: se i suoi usi sono contemplati deve: Implementare le misure communicate via e SDS entro 12 mesi se i suoi usi non sono contemplati: Effettuare un CSA e implementare I relativi scenari di esposizione entro 12 mesi

7 Review del REACH nel 2012 Approccio della Commissione per la review del 2012 I servizi della Commissione considerano diversi aspetti del REACH. Aspetti chiave in discussione: Emendare o meno il campo di applicazione del REACH per evitare sovrapposizioni con altre normative. Esperienza acquisita nella fase operativa del REACH Nanomateriali nella registrazione REACH e adeguatezza delle informazioni disponibili. Requisiti per le ispezioni REACH e CLP Follow-up del baseline study (rischio sostanze chimiche nel 2012 vs rischio nel 2007) Funzionamento del mercato europeo delle sostanze chimiche dopo l entrata in vigore del REACH Impatto del REACH sull innovatività dell industria chimica Benefici per la salute e per l ambiente Requisiti per la registrazione tra 1 e 10 tonnellate e per I polimeri Revisione dell ECHA in base all art 75 del REACH Contributo del REACH allo sviluppo di tecnologie emergenti Implementazione ed enforcement delle restrizioni negli Stati Membri

8 Piano d azione a rotazione per la valutazione delle sostanze CoRAP Premessa: Entro il 15 Aprile 2011 gli Stati Membri propongono l inclusione di sostanze nel piano di valutazione per il triennio Proposta italiana: Criteri e procedura di selezione delle sostanze: 1. Selezione per volume Considerate tra le sostanze registrate in Italia al 15 Febbraio 2011 quelle prodotte/importate in quantitativi superiori a 1000 t Considerate tra le sostanze registrate in Italia al 15 Febbraio 2011 quelle prodotte/importate in quantitativi superiori a 100 t ma rilevanti per aspetti ambientali

9 Piano d azione a rotazione per la valutazione delle sostanze CoRAP Premessa: Entro il 15 Aprile 2011 gli Stati Membri propongono l inclusione di sostanze nel piano di valutazione per il triennio Proposta italiana: Criteri e procedura di selezione delle sostanze: 2. Scrematura delle seguenti sostanze derivati del petrolio olii gas sostanze già valutate per il reg 793/93 sostanze indicizzate 648 e 649 (derivati di carbone e petrolio) sostanze per le quali è già stata effettuata una valutazione (inclusione nella lista delle potenziali SVHC)

10 Piano d azione a rotazione per la valutazione delle sostanze CoRAP Proposta italiana: Criteri e procedura di selezione delle sostanze: 3. Suddivisione in 5 liste sostanze pericolose per l ambiente sostanze pericolose per la salute umana sostanze pericolose per l ambiente e per la salute umana lista delle sostanze SVHC lista delle sostanze non incluse nell Allegato VI del CLP L analisi delle risultanti 5 liste ha portato all individuazione di 6 sostanze per il triennio

11 Piano d azione a rotazione per la valutazione delle sostanze CoRAP Proposta italiana: sostanze da includere nel CoRAP Idrochinone (CAS: ) Decan-1-ol (CAS: ) 2013 Metanolo (CAS: ) N-esano (CAS: ) ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl- 7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate (CAS: ) 2 ethylhexyl 10-ethyl-4 [[2-[(2- ethylhexyl)oxyethyl]-thio]-4- octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate (CAS: )

12 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue Premessa: Numerose segnalazioni pervenute alla DG prevenzione Ministero della salute da parte delle unità doganali territoriali circa l importazione di articoli e miscele di sconosciuta composizione. Numerosi i casi in cui l importatore, per ovviare alla mancanza di dati sulla merce importata, ricorre a laboratori privati per effettuare analisi al fine di stabilire la composizione della miscela o dell articolo L importatore, per rispettare gli obblighi di cui al REACH, deve ottenere dal fornitore extracomunitario tutte le informazioni sulla composizione della sostanza importata.

13 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue Soluzione proposta: DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/ REACH Gli importatori di miscele e articoli di provenienze extraue richiedono al fabbricante o traders extraue la compilazione di un Format specifico per ricevere informazioni. N.B.: L iniziativa in atto è facoltativa e sarà sottoposta al più presto all attenzione della Commissione Europea e del Forum dell ECHA, con l obiettivo di armonizzarla con le disposizioni degli altri paesi dell Unione Europea.

14 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/ REACH 1 IMPORTATORE DEL PRODOTTO: DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE... P.IVA INDIRIZZO TELEFONO/CELLULARE.. FAX

15 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/ REACH 2 RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO - OR (da compilare se l importatore per il prodotto ha un rappresentante esclusivo): DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE... P. IVA INDIRIZZO TELEFONO/CELLULARE... FAX AZIENDA EXTRA UE CHE L OR RAPPRESENTA (INDICARE DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E P.IVA E/O DUNS)....

16 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/ REACH 3 ESPORTATORE DEL PRODOTTO: DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE... TAX IDENTITY (SE APPLICABILE)... INDIRIZZO TELEFONO/CELLULARE.. FAX E- MAIL

17 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/ REACH 4 FORNITORE DEL PRODOTTO: DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE... TAX IDENTITY (SE APPLICABILE)... INDIRIZZO TELEFONO/CELLULARE... FAX E- MAIL

18 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue 5 ARTICOLI IMPORTATI DA PAESI EXTRACOMUNITARI: CODICE DOGANALE... DENOMINAZIONE GENERICA.. DICHIARO CHE IL PRODOTTO È SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH SI NO CI SONO MERCI CHE CONTENGONO SVHC (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH SI NO SE SI SPECIFICARE QUALI E SE SUPERANO LA SOGLIA DI 0,1% P/P DI CUI ALL ART 59 DEL NOME IUPAC NUMERO EINECS NUMERO CAS.. Link : VI SONO SOSTANZE INSERITE NELL ALLEGATO XVII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH SI NO SE SI SPECIFICARE QUALI NOME IUPAC NUMERO EINECS NUMERO CAS.. Link :

19 Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-ue DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/ REACH 6 MISCELE IMPORTATE DA PAESI EXTRACOMUNITARI: COMPOSIZIONE MISCELA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0-1% 1-5%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5-10%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10-20%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20-30%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30-50%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50-75%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20 Restrizione d uso del Diclorometano: attività nazionale REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 59 nell Allegato XVII del REACH: Diclorometano Paragrafo 1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso: a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010; b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011; c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

21 Restrizione d uso del Diclorometano: attività nazionale REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 59 nell Allegato XVII del REACH: Diclorometano Paragrafo 2. Possibilità di deroga In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.

22 Restrizione d uso del Diclorometano: attività nazionale REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 59 nell Allegato XVII del REACH: Diclorometano Altre disposizioni dal paragrafo 2: Possibilità di deroga Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.. è previsto che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.

23 Restrizione d uso del Diclorometano: attività nazionale REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Possibilità di deroga In elaborazione schema di decreto per la deroga in IT

24 Criticità...da affrontare nel futuro 1. No data no market 2. Documentazione per esenzione 3. OR e notifiche 4. Sostanze negli articoli 5. Traders 6. Malfunzionamento dei SIEF

25 Criticità...da affrontare nel futuro 1. No data no market Approccio flessibile nell applicazione dell articolo 5?

26 Criticità...da affrontare nel futuro 1. No data no market Approccio flessibile? Alcuni ELEMENTI da CONSIDERARE in caso di rilevata non conformità all articolo 5 PERICOLO della sostanza LA CAUSA risulta DALL AZIONE o L OMISSIONE di altro soggetto a fronte di tutte le ragionevoli precauzioni e dimostrata diligenza Le DIMENSIONI dell Azienda e suo ruolo nella SUPPLY CHAIN LA STORIA (precedenti inottemperanze) LE INTENZIONI (es. deliberate per vantaggio economico) Condizioni generali standard ed attitudine dell azienda

27 Criticità...da affrontare nel futuro 2. Documentazione per esenzione Che tipo di documentazione può richiedere un ispettore ad un azienda per provare che la sostanza goda effettivamente del diritto di esenzione dagli obblighi di registrazione (Allegato V)? Parere del Forum dell ECHA: I dettagli della documentazione possono variare, la descrizione del processo col quale la sostanza è stata fabbricata è considerata rilevante nel controllo relativo alle esenzioni da Allegato V.

28 Criticità...da affrontare nel futuro 3. OR e notifiche Problema: OR può sottomettere le informazioni richieste per la notifica all Inventario CL come parte del dossier di registrazione REACH, ma non è previsto che sottometta la notifica all inventario CL in vece del fabbricante extra-eu di cui è OR. Come fare se gli operatori extra-eu per ragioni di confidenzialità non volessero rivelare agli importatori EU la composizione della sostanza/miscela?

29 Criticità...da affrontare nel futuro 3. OR e notifiche Soluzioni proposte: Gli operatori extra-eu potrebbero nominare uno degli importatori e chiedere a questo di sottomettere un unica notifica ( notifica di gruppo ). L OR stesso potrebbe diventare importatore ricevendo una fornitura minima della rispettiva sostanza/miscela e divenendo così responsabile dell uso sicuro della stessa N.B. Può verificarsi che OR sia respondabile di un grande numero di sostanze e, in tal caso, il suddetto metodo non sarebbe applicabile.

30 Criticità...da affrontare nel futuro 4. Articoli Punti chiave: Confusione sulla definizione di articolo/miscela: casi borderline (es alcol test) Differenti interpretazioni delle disposizioni dell art. 7.2 (0.1% w/w) Concept di articolo complesso Revisione della Linea Guida ECHA sulle sostanze negli articoli E importante per gli ispettori che le autorità nei vari Stati Membri individuino un approccio comune sulla modalità di enforcement

31 Criticità...da affrontare nel futuro 4. Articoli Ultimo parere servizi legali della COM (4 Febbraio 2011): Un oggetto che rispetti la definizione di articolo secondo REACH deve essere considerato come componente quando viene incorporato in un articolo complesso. La soglia dello 0.1% si applica agli articoli nella forma in cui sono immessi sul mercato (automobile importata è un articolo, il parabrezza assemblato nell automobile è un componente)

32 Criticità...da affrontare nel futuro 5. Traders Adempimenti REACH-CLP relativi a sostanze importate da parte di traders non comunitari Problema i fabbricanti non stabiliti nella Comunità possono nominare un OR che assolve agli obblighi di cui al regolamento REACH quando il fabbricante (primo attore della catena di approvvigionamento) non è noto (i prodotti in commercio sono spesso venduti diverse volte da diversi trader prima di essere introdotti in Italia) o non vuole nominare un OR, il trader non comunitario - che importa nella Comunità - ha il problema di come poter introdurre i beni in osservanza del REACH

33 Criticità...da affrontare nel futuro 5. Traders Soluzione proposta I traders non comunitari nominano e stipulano un contratto con un soggetto stabilito nella Comunità (i.e. di seguito Entità EU) quale entità giuridicamente responsabile dell importazione ai fini del REACH L Entità EU è responsabile: che i beni importati siano correttamente registrati ai fini REACH e che tutte le informazioni necessarie siano recuperate e conservate dalla stessa Entità EU e messe a disposizione delle Autorità competenti in caso di controlli e trasmesse lungo la catena di approvvigionamento; che sia correttamente indicato dal dichiarante doganale nominato dal trader non comunitario -nella casella 44 della dichiarazione doganale - il numero di codice 01CH (identificativo della registrazione delle sostanze presso l ECHA)

34 Criticità...da affrontare nel futuro 6. Malfunzionamento dei SIEF Sottomissione dei dati: criticità Secondo l art 10(a) : il dichiarante è legittimamente in possesso del rapporto completo di studio o è autorizzato a rimandare allo stesso..ai fini della registrazione. Un singolo registrante che abbia la lettera d accesso allo studio -il possessore del quale è fuori dal SIEF (o addirittura non europeo)- può avvalersi di questo diritto. Nel caso di una registrazione congiunta, questo diritto non vale per tutti i registranti. Il de novo testing e richiesto per i membri del SIEF che non hanno possesso legittimo dei dati.

35 Criticità...da affrontare nel futuro 6. Malfunzionamento dei SIEF Condivisione dei dati che comportano test sperimentali: premessa Secondo l art 30(3) 3 Se il proprietario di uno studio, che comporta sperimentazioni su animali vertebrati, rifiuta di fornire le prove del costo dello studio o lo studio stesso ad un altro o ad altri partecipanti del SIEF, non può procedere alla registrazione finché non abbia fornito le informazioni ai medesimi. Gli altri partecipanti procedono alla registrazione senza ottemperare alla pertinente prescrizione in materia di informazione, precisandone i motivi nel dossier. Non si effettua un nuovo studio salvo qualora, entro 12 mesi dalla data di registrazione di un altro o di altri partecipanti, il detentore dell'informazione non l'abbia comunicata a questi ultimi e l'agenzia decida che essi devono ripetere il test. Tuttavia, qualora sia già stata presentata da un altro dichiarante una registrazione contenente tale informazione, l'agenzia autorizza l'altro o gli altri partecipanti a rimandare a detta informazione nel fascicolo o nei fascicoli di registrazione...

36 Criticità...da affrontare nel futuro 6. Malfunzionamento dei SIEF Condivisione dei dati che comportano test sperimentali: criticità Solo i possessori di dati che siano anche partecipanti al SIEF hanno obblighi di cui all art. 30. L ECHA può avvalersi dell art 30(3) solo per i possessori di dati che siano anche partecipanti al SIEF. Quando un registrante appartenente ad un SIEF ha legittimo accesso ad uno studio il cui possessore è fuori dal SIEF e gli altri registranti non hanno lo stesso diritto, il registrante con accesso ai dati deve decidere se: opt out e usare lo studio, oppure joint submission e usare un altro studio disponibile nel SIEF, o svilupparne uno nuovo.

37 Criticità...da affrontare nel futuro 6. Malfunzionamento dei SIEF Condivisione dei dati che comportano test sperimentali: criticità Per studi su invertebrati, se i dati sono già stati sottomessi all ECHA in una precedente registrazione, ma il possessore di uno studio rifiuta di provvedere lo studio a tutti i partecipanti o co-registranti, l ECHA non può concedere il permesso di riferirsi a questi. Per studi su vertebrati, secondo l art. 30(3), se un partecipante al SIEF ha già sottomesso uno study summary ed è il possessore di quello studio (o possiede diritto sullo studio), l ECHA deve concedere ai co-registranti il diritto di riferirsi a questo per evitare il de novo testing. Nel caso in cui lo stesso studio non sia già stato sottomesso all ECHA, secondo l art 30(3) i co-registranti possono ripetere i test qualora il possessore dello studio non fornisca i dati entro 12 mesi dalla data della loro registrazione e a patto che l ECHA lo decida.

38 Implementazione del CLP Bozza DPR di attuazione dell Articolo 43, 44, 45 del CLP Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità Autorità per l attuazione del CLP Regioni e PA: Autorità locale Ministero della salute: Autorità nazionale Autorità per la classificazione ed etichettatura armonizzata: Ministero della salute supporto tecnico scientifico del CSC e dell ISPRA e laddove necessario il coordinamento tra Min. salute, il Min. Sviluppo economico e il Min. ambiente si concretizza attraverso il Comitato tecnico di Coordinamento del REACH

39 Implementazione del CLP Bozza DPR di attuazione dell Articolo 43, 44, 45 del CLP Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità servizio di assistenza tecnica nazionale al fine della comunicazione E prevista la realizzazione di una rete di assistenza locale collegata con il servizio di assistenza tecnica nazionale

40 Vigilanza e controllo CLP Bozza DPR di attuazione dell Articolo 43, 44, 45 del CLP Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria NON E UNA NOVITA Direttiva 88/379/CEE Art 12 Direttiva 1999/45 Art 17 Reg. 1272/2008 Art 45 D.Lgs 285/98 DM 19 aprile 2000 Archivio dei preparati pericolosi D.lgs 65/2003 Art 15, allegato XI Archivio preparati ditte registrate preparati dichiarati

41 Vigilanza e controllo CLP Novità dell archivio preparati pericolosi LIVELLO EUROPEO DI ATTIVITA IN CORSO Il CLP mira a uniformare le informazioni da raccogliere (Art 45.4): avviata la consultazione con European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici) per valutare la possibilità di armonizzare a livello europeo le informazioni (entro 20 Gennaio 2012) Il CLP mira a stabilire un formato comune per la trasmissione delle informazioni ( probabile allegato aggiuntivo al reg 1272/2008) LIVELLO NAZIONALE DI ATTIVITA IN CORSO: Modifiche informatiche del database al fine di accelerare la ricerca da parte dei CAV DM CAV Altre attività legislative / informatiche in attesa delle decisioni europee

42 Vigilanza e controllo CLP D.lgs.... Sanzioni CLP Alcune anticipazioni: Previsto per 20 giugno 2010 Ritardo Previste Sanzioni amministrative pecuniarie Livelli: Previsto arresto fino a 3 mesi o ammenda euro per chi effettua prove sugli esseri umani

43 Grazie per l attenzione! Dr. Pietro Pistolese p.pistolese@sanita.it

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