PROVINCIA DI PADOVA SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia. Provvedimento N. 5659/EM Prot. Gen. N del 30/09/2008

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1 PROVINCIA DI PADOVA SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia Provvedimento N. 5659/EM Prot. Gen. N del 30/09/2008 Sede Centrale: Piazza Antenore, 3 Partita I.V.A Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2 Codice Fiscale Oggetto: D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga. IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI e IMPIANTI TERMICI CIVILI aventi potenza termica nominale per combustibile utilizzato uguale e/o superiore ai valori soglia riportati all art. 269 comma 14 e all art. 282 comma 1 del D.Lgs.152/2006. IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE - VISTO il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, in particolare la parte quinta titolata Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n n. 308; - VISTO che all art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli; - VISTO il comma 3 dell art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l altro, che l autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda; - VISTO che il comma 1 dell art. 282 del D. Lgs. 152/2006 prevede che gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie stabilite dall art. 269 comma 14 e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW siano sottoposti alle disposizioni del titilo I; - VISTO che l art. 285 del D.Lgs. 152/2006 prevede che gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore soglia previste dal titoli II debbano rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell Allegato X alla parte V del succitato decreto pertinente al tipo di combustibile utilizzato - CONSIDERATO che per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 è previsto l obbligo di adeguamento alle disposizioni del titolo I entro il 28/04/2011, presentando relativa domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera almeno 6 mesi prima dal termine di adeguamento (cioè entro il 27/10/2010) come previsto dall art. 281 comma 2 successivamente modificato dal D.L. 248/2007 coordinato con la Legge di conversione n. 31/2008 e dal D. L. 180/2007 coordinato con la Legge di conversione n. 243/

2 - CONSIDERATO che, come previsto ai commi 2 e 17 dell art. 271 del D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda i valori limite di emissione e le prescrizioni e per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, in attesa dell apposito decreto, si applicano per gli impianti esistenti (anteriori al 1988 e al 2006) i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall autorità competente; - CONSIDERATO che, per gli impianti termici produttivi, la Commissione Tecnica Provinciale per l Ambiente, preso atto della perdurante carenza normativa, ritiene opportuno fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti nuovi e le modifiche sostanziali, sia ai valori limite delle emissioni sia alle prescrizioni per l esercizio contenute nell allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 sia al principio delle migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide laddove possibile; - RITENUTO che, per gli impianti termici civili, i metodi precedentemente in uso possano essere intesi come quelli previsti dalle normative vigenti sugli impianti termici, in particolare dalla L. 10/91 e dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ora integrati da quanto previsto dal titolo II alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e relativi allegati; - VISTO che tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all Art. 2 punto 2.1 della presente autorizzazione sono sottoposti alle disposizioni del titolo I (parte V del D. Lgs. 152/2006) con particolare riferimento a: l obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera convogliamento delle emissioni valori limite di emissione e prescrizioni poteri di ordinanza e sanzioni; - RITENUTO che tutti gli impianti che rientrano nelle categorie di cui all Art. 2 punto 2.1 della presente autorizzazione sono sottoposti ugualmente dal punto di vista delle caratteristiche tecniche-costruttive all art. 285 del titolo II (parte V del D. Lgs. 152/2006); - VISTE le difficoltà di taluni impianti termici civili di adeguarsi alle prescrizioni previste per gli impianti industriali di cui al titoli I, con particolare riferimento alle modalità di campionamento; - RITENUTO pertanto opportuno, per gli impianti che utilizzano particolari combustibili di cui all Art. 3 punto 3.18 della presente autorizzazione, estendere le esenzioni dal controllo annuale e le modalità di campionamento delle emissioni previste dal titolo II (di cui alla sezione 1 della parte III dell Allegato IX) anche agli impianti termici civili sottoposti alle disposizioni del titolo I; - VISTO l autorizzazione a carattere generale n. 5200/EM del 24/10/2006 prot Autorizzazione generale generica alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga; attività individuate all allegato 2 all autorizzazione generale generica comprendenti al punto 33 le Emissioni derivanti da impianti termici civili e impianti termici produttivi con potenza termica nominale per combustibile utilizzato superiore ai limiti previsti dal comma 14 dell art 269 del D.Lgs. 152/2006, sostituita dall autorizzazione n. 5560/EM del 14/05/2008 nella quale è stato eliminato il punto 33; - RICHIAMATO il comma 3 dell art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 15 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo; in tutti i casi di rinnovo l esercizio dell impianto o dell attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l autorità competente non neghi l adesione; - RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.; - VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000; - VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000; 2

3 rilascia la seguente A U T O R I Z Z A Z I O N E Art. 1 DEFINIZIONI: Si definisce ai sensi del D.Lgs. 152/06: - impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo (art. 283 comma 1 lett. a); - impianto termico civile: impianto la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi (art. 283 comma 1 lett. d); - impianto termico con utilizzo misto: impianto il cui calore viene utilizzato in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile; tale impianto viene considerato produttivo o civile, ai fini dell applicazione della presente autorizzazione, a seconda della percentuale prevalente di utilizzo del calore prodotto nell arco di un anno solare; - gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l installazione o l esercizio dell impianto. Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI: 2.1 Possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale prevista dall art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 i gestori degli impianti termici produttivi e/o civili (nuovo impianto, modifica sostanziale, impianto esistente al 1988 o impianto esistente al 2006) aventi potenza termica nominale per combustibile utilizzato uguale e/o superiore ai valori soglia sottoriportati (art. 269 comma 14 e art. 282 comma 1): Riferimento normativo al D.Lgs. 152/2006 Art. 269 comma 14 Art. 282 comma 1 VALORE SOGLIA della Potenza Termica 1 MW 3 MW 0,3 MW 5 MW 2,5 MW > 3 MW TIPOLOGIA DI IMPIANTO E DI COMBUSTIBILE impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, alimentati a biomasse di cui all All. 10 alla parte V del D.Lgs.152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina; impianti di combustione alimentati a metano o a GPL; impianti di combustione, ubicati all interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se l attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del D.Lgs.152/2006 e tali procedure sono state espletate; impianti di combustione alimentati a biogas di cui all All. 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL; impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione; impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue se alimentati a metano o GPL; impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue se alimentati a gasolio. Impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi 3

4 2.2 Non sarà possibile avvalersi dell autorizzazione generale: - nel caso in cui gli impianti di combustione abbiano una potenza termica inferiore / inferiore o uguale (a seconda dei casi) alle soglie riportate nella tabella sovrariportata del presente provvedimento; - nel caso in cui gli impianti di combustione rientrino nell applicazione del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". 2.3 Non sarà possibile avvalersi dell autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale: - - nel caso di impianti di combustione, anche se ricompresi nelle tipologie riportate nell art. 269 comma 14 e nell art. 282 comma 1, che rientrano per potenzialità nell applicazione dell art. 273 relativo ai grandi impianti di combustione (uguale o superiore a 50MW); - in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 162/2006; - nel caso in cui siano utilizzate nell attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R Qualora nella stessa unità locale siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione: - sarà possibile aderire alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettate le relative soglie di consumo; - non sarà possibile aderire alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante). 2.5 L Amministrazione Provinciale può negare l adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale. 4

5 Art. 3 PRESCRIZIONI: Il gestore degli impianti termici che si avvale della presente autorizzazione è tenuto all osservanza delle seguenti prescrizioni: PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI 3.1 Il gestore degli impianti termici deve presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia di Padova, e per conoscenza al Comune ove è situato l impianto, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell allegato 1/IT il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento; 3.2 nel caso di NUOVI impianti o di MODIFICHE di impianti (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006): il gestore degli impianti presenta alla Provincia di Padova, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell installazione dell impianto, richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (allegato 1/IT); l installazione dell impianto o la modifica, nel caso in cui non sia stata negata l adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data di avvio indicata nella richiesta (allegato 1/IT all autorizzazione generale generica); tale data deve essere successiva di almeno 45 (quarantacinque) giorni dalla data d invio dell adesione; entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di messa a regime dell impianto indicata nella richiesta (allegato 1/IT all autorizzazione generale generica) dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini, a seconda della tipologia di combustibile utilizzato (paragrafo I della parte III dell allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006); 3.3 nel caso di impianti ESISTENTI al 1988 o al 2006 (secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006) che non siano oggetto di modifica: a) qualora siano impianti produttivi: il gestore degli impianti presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dell impianto; entro 90 (novanta) giorni dalla data di invio della richiesta di adesione dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini indicati per tipologia di combustibile al paragrafo I della parte III dell allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006; b) qualora siano impianti civili: il gestore presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione, entro il 28/10/2010, senza comunicare la data di avvio dell impianto; il gestore provvede all adeguamento dell impianto al fine di rispettare le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione e quelle previste dalla parte V del D.Lgs. 152/2006 entro e non oltre il 28/04/2011; nei 9 mesi successivi all adeguamento, e comunque entro e non oltre il 28/01/2012, dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini, a seconda della tipologia di combustibile utilizzato (paragrafo I della parte III dell allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006); 5

6 3.4 tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006; 3.5 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite previsti al paragrafo I della parte III dell allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006; 3.6 tutti gli impianti saranno tenuti a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli impianti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988; 3.7 per la valutazione della conformità dell impianto alle prescrizioni dell autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento dell impianto; 3.8 il controllo delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione dovrà avere frequenza almeno annuale; 3.9 gli impianti devono rispettare le prescrizioni per il rendimento di combustione previste nell art. 294 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006; 3.10 per tutti gli impianti termici le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell edificio attraverso qualsiasi apertura; a tal fine le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m; 3.11 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre; 3.12 la ditta o il gestore/terzo responsabile/amministratore degli impianti dovranno dotarsi di: a) un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall appendice 2 dell All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame; b) a seconda dei metodi di misura utilizzati: un registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall appendice 1 dell All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006) oppure un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall appendice 3 dell All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006) 3.13 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell impianto e indicato nell allegato 1 all autorizzazione generale generica, apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso; 6

7 3.14 ai sensi del comma 14 dell art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell impianto nel più breve tempo possibile; 3.15 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell Allegato V al D.Lgs.152/2006; 3.16 la presente autorizzazione generale scadrà il 30/10/2021; in tutti i casi di rinnovo l esercizio dell impianto o dell attività potrà continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l autorità competente non ne nega l adesione; ULTERIORI PRESCRIZIONI PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI: 3.17 i requisiti tecnici e costruttivi devono essere conformi alla parte II dell allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006; 3.18 nel caso di IMPIANTI TERMICI CIVILI per i quali vengono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal DPR. 412/93 e s.m.i. e in cui vengono utilizzati i seguenti COMBUSTIBILI : TIPO DI COMBUSTIBILE Riferimento di legge: paragrafo I della sezione 2 parte I dell All. X alla parte V del D.Lgs. 152/06 gas naturale lett. a) gas di città lett. b) gas di petrolio liquefatto lett. c) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1 fatto salvo quanto previsto nella sezione 3 emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui al precedente punto e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 biodisel avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione I paragrafo 3 lett. d) lett. e) lett. i) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) gli impianti non sono soggetti al rispetto delle succitate prescrizioni 3.7, 3.8, 3.11 e 3.12; b) i controlli annuali sono sostituiti dalle prove del rendimento di combustione (prova fumi) ai bruciatori dichiarati nella richiesta di adesione; in questo caso il controllo dovrà avvenire con la frequenza prevista dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. c) a seguito dell avvio o dell adeguamento dell impianto il gestore effettua le analisi ai sensi dell Art. 3 punti 3.2 o 3.3 con le modalità della succitata prescrizione al punto 3.18 lett. b); d) i valori misurati, con le indicazioni delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal DPR.412/93 e s.m.i.; 7

8 Art. 4 ULTERIORI DISPOSIZIONI 4.1 Gli impianti il cui gestore abbia precedentemente comunicato l adesione alla autorizzazione generale n. 5200/EM del 24/10/2006 (allegato 2 punto 33) e sulla quale l Amministrazione Provinciale non abbia espresso parere negativo, si ritengono autorizzati, eccettuata esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione; i suddetti impianti sono soggetti all applicazione delle prescrizioni previste dalla presente autorizzazione In riferimento agli impianti termici civili, resta impregiudicato il rispetto della Legge 10/91, il DPR 412/93 e s.m.i. ed il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. riguardanti il rendimento e il risparmio energetico. 4.3 In occasione dell effettuazione di tutti i controlli (ad eccezione di quelli previsti dal punto 3.18) dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare. 4.4 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate con una integrazione all autorizzazione generale che sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest ultima di ulteriori comunicazioni. 4.5 L allegato 1/IT del presente provvedimento potrà essere successivamente aggiornato a seguito dell aggiornamento normativo, dell individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale. 4.6 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l adesione all autorizzazione generale e la possibilità di negare l adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi. 4.7 Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E fatto salvo l obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco e al certificato ISPESL. 4.8 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale dell impianto o del nominativo del gestore degli impianti. A seguito della modifica deve essere presentata una nuova richiesta di adesione alla presente autorizzazione in quanto l adesione è nominale. 4.9 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l Amministrazione Provinciale non si esprima entro 60 (sessanta) giorni il gestore può procedere all esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell Autorità di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge. 8

9 4.11 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 9 pagine e dall allegato 1/IT. 9

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