Circolare n. 11 del 19 giugno 2015
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- Andrea Lolli
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1 Circolare n. 11 del 19 giugno 2015 La deducibilità delle perdite su crediti Indice 1. Principi generali 1.1. Svalutazione crediti 1.2. Perdite su crediti 2. Perdita su crediti risultante da elementi certi e precisi 2.1. Crediti di modesta entità 2.2. Crediti prescritti 2.3. Crediti cancellati dal bilancio 3. Perdite su crediti esteri 4. Periodo d imposta di deducibilità 5. Perdite su crediti da crisi d impresa 5.1. Periodo d imposta di deducibilità 5.2. Determinazione dell importo deducibile 6. Modello Unico Società di Capitali 7. Modello Irap
2 1. Principi generali La rilevanza fiscale, in sede di determinazione del reddito d impresa, dei crediti degli imprenditori commerciali individuali o collettivi (società di capitali, s.n.c. e s.a.s.), diversi dagli enti creditizi e finanziari (D.Lgs. n. 87/1992), è disciplinata da due disposizioni: l art. 106, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 917/1986, relativo al limitato riconoscimento degli accantonamenti operati a titolo di svalutazione dei crediti; l art. 101, co. 5, del Tuir, riguardante la deducibilità delle perdite su crediti. Tali componenti reddituali non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile Irap, in quanto espressamente escluse dalla normativa di riferimento, rappresentata dagli artt. 5, co. 1 e 3 (regime naturale delle società di capitali, ed opzionale degli imprenditori individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria), e 5-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997 (disciplina ordinaria per i soggetti Irpef) Svalutazione crediti L art. 106, co. 1, del Tuir riconosce la deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti commerciali iscritti in bilancio, per l importo che non sia coperto da garanzia assicurativa, nella misura massima dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione degli stessi: ai fini dell applicazione dell aliquota massima di deducibilità, la normativa fiscale considera il valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali, a dispetto della loro rappresentazione in bilancio, che ai sensi della disciplina civilistica (art. 2426, n. 8), c.c.) deve essere effettuata sulla base del valore di presumibile realizzazione. In particolare, la predetta disposizione del Tuir subordina la rilevanza fiscale del minor valore, in primo luogo, alla condizione che riguardi crediti derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi di cui all art. 85, co. 1, del Tuir, e precisamente dalle seguenti operazioni: le cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione ovvero al cui scambio è diretta l attività d impresa; le cessioni di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; le cessioni di azioni, strumenti finanziari assimilati o quote di partecipazione anche non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti soggetti all Ires (art. 73 del Tuir), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica la c.d. participation exemption (art. 87 del Tuir), anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l attività dell impresa; le cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie, o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l attività dell impresa; 2
3 le operazioni di finanziamento, a beneficio di controllate e collegate, da parte di una società il cui oggetto specifico, ancorché non esclusivo, è rappresentato dall assunzione di azioni o quote e dal finanziamento delle partecipate (Nota n. 9/197/1976); le garanzie di pegno oppure ipoteca, salvo che l operazione abbia comportato il sostenimento di un costo, poi dedotto, quale il premio assicurativo (R.M. n. 701/E/1993). Non concorrono, invece, a formare la base di calcolo della svalutazione deducibile i crediti: derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, ovvero da prestiti e depositi bancari; scontati, oppure ceduti tramite operazioni di factoring, a prescindere dalla tipologia di clausola (pro soluto o pro solvendo). La svalutazione dei crediti commerciali non è, in ogni caso, più ammessa quando l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. L eventuale eccedenza concorre, pertanto, alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui si verifica Perdite su crediti La fattispecie è riscontrabile, ai fini fiscali, quando il debitore non paga volontariamente, e la pretesa non risulta attuabile coattivamente, attraverso gli strumenti previsti dall ordinamento giuridico. Diversamente, nel caso di inerzia del creditore, non sussistono inequivocabili circostanze idonee a configurare una perdita fiscalmente rilevante. In altri termini, è necessario dimostrare, in primo luogo, i motivi e le modalità di emersione della perdita, essendo esclusa la rilevanza fiscale della stessa nell ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il proprio diritto, mantenendo un sostanziale comportamento remissivo o liberale. Sul punto, si segnala, tuttavia, che, in passato la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto l irrilevanza, ai fini della deducibilità fiscale, dei motivi della perdita, in quanto il legislatore ha ritenuto necessario ma anche sufficiente che la perdita sia certa e precisa, ovverosia effettiva e determinata (Cass. n /2007): analogamente, è stato affermato che il creditore non è tenuto a dimostrare di essersi attivato per ottenere la soddisfazione del proprio credito (Cass. n /2005). 2. Perdita su crediti risultante da elementi certi e precisi A norma dell art. 101, co. 5, del Tuir, la perdita su crediti nei confronti di un debitore non assoggettato a procedura concorsuale, né che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, è deducibile dal reddito d impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa. 3
4 La soddisfazione del requisito della certa esistenza della perdita deve essere intesa in termini di probabilità di emersione della stessa. A questo proposito, l Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione dal reddito d impresa debba intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (C.M. n. 39/E/2002, par. 3): in particolare, la definitività della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa creditoria (C.M. n. 26/E/2013, par. 3). Diversamente, qualora sia possibile ritenere che l inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di definitività della perdita, e la stessa rientra nella categoria delle perdite potenziali. Il generico riferimento dell art. 101, co. 5, del Tuir alla ricorrenza degli elementi certi e precisi implica, pertanto, la necessità di ricorrere a una valutazione specifica, in base al caso concreto, dell idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo altresì conto del peculiare contesto in cui la stessa è maturata: la perdita su crediti può ritenersi definitiva soltanto a fronte di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria. Tale situazione può certamente considerarsi verificata, a parere dell Amministrazione Finanziaria, in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, la latitanza o irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d identità da parte di quest ultimo (art. 494 c.p.), o nell ipotesi di persistente assenza dello stesso (art. 49 c.c.). A questo proposito, possono reputarsi sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita dal reddito d impresa tutti i documenti attestanti l esito negativo delle azioni esecutive avviate dal creditore, come il verbale di pignoramento negativo, purché l infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Sul punto, la C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.1) ha precisato che l infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a quelle concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l impossibilità futura di recuperare il credito. Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell impossibilità di adempiere per un oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale, e che, pertanto, è sconsigliata l instaurazione di procedure esecutive. Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere dei legali incaricati della riscossione del credito (Cass. n. 3862/2001), o le relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero di cui all art. 115 del Tulps, nell ipotesi di mancato successo dell attività di riscossione, a condizione che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto della medesima, l attività svolta per recuperare il credito e le motivazioni per cui l inesigibilità sia 4
5 divenuta definitiva a causa di un oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore. Il carattere permanente dell irrecuperabilità può, inoltre, essere desunto sulla base di alcune significative circostanze, quali, ad esempio: il protesto di titoli di credito utilizzati dal debitore quale forma di adempimento (cambiali, assegni bancari, ecc.); l infruttuoso esito delle azioni esecutive individuali. In passato, l Agenzia delle Entrate aveva, tuttavia, ritenuto che una mera situazione di temporanea illiquidità, ancorché seguita da un atto di pignoramento infruttuoso, non fosse sufficiente a legittimare la deduzione, anche soltanto parziale, del credito non incassato (R.M. n. 16/E/2009). L Amministrazione Finanziaria propendeva, infatti, per la necessità di una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest ultima è riferita. Diversamente, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva riconosciuto, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la rilevanza in quanto sintomatiche dell esistenza di elementi certi e precisi anche delle procedure esecutive non andate a buon fine (Cass. n /2005); l impossibilità di notificare gli atti giudiziari (decreti ingiuntivi ed atti di precetto), ovvero di eseguire i pignoramenti; la sopravvenuta irreperibilità del debitore, ovvero la dichiarazione resa dallo stesso in merito alla propria incapacità ad adempiere; l oggettiva convenienza a rinunciare al credito, avvalorata dall accertata insussistenza, in capo al debitore, di beni mobili ed immobili soggetti ad annotazione presso i pubblici registri. La perdita deducibile deve essere analiticamente comprovata dal contribuente (art c.c.), sulla base di un effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo dell insoddisfazione del credito (R.M. n. 9/124/1976). La dimostrazione della certezza e precisione della perdita deve essere fornita, con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario (Cass. n /2001), mediante più elementi non essendone sufficiente uno solo gravi, precisi e concordanti, coerentemente con i principi generali in materia di presunzioni semplici (art c.c.). La giurisprudenza di merito ritiene che l assenza di specifiche indicazioni, sia nella normativa che nella prassi di riferimento, determini la necessità di documentare la certezza e precisione della perdita sulla base di una procedura rigorosa (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 30/2007). È, pertanto, necessario esperire tutte le azioni di recupero che l importo del credito e la localizzazione del debitore rendono economicamente convenienti: quanto maggiore risulta l ammontare della pretesa, tanto più incisivi devono essere i tentativi di esazione (atto di precetto, ingiunzioni di pagamento e pignoramenti, sino al deposito dell istanza per la dichiarazione di fallimento). 5
6 2.1. Crediti di modesta entità Gli elementi certi e precisi di cui all art. 101, co. 5, del Tuir rilevanti ai fini della deducibilità della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi introdotte dall art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012: 1) crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi; 2) crediti prescritti; 3) crediti cancellati dal bilancio, per effetto di eventi estintivi, in ossequio ai principi contabili internazionali e in virtù di quanto, poi, stabilito dalla Legge n. 147/2013 a quelli nazionali Oic. Nel caso di crediti di importo esiguo, la deduzione della perdita di competenza del periodo d imposta può, tuttavia, prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali: la lieve entità della pretesa può, infatti, indurre l impresa a non intraprendere azioni di recupero, obiettivamente antieconomiche, che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri, come storicamente sostenuto dall Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 9/124/1976), e ribadito nella risposta all interrogazione parlamentare n del 5 novembre A questo proposito, l Agenzia delle Entrate ha precisato con la C.M. n. 26/E/2013, par. 3.1 che l antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni volta in cui i costi per l attivazione delle procedure di recupero risultino almeno pari all importo del credito da incassare: a tale fine, il costo delle attività di recupero, riferibile ad un determinato credito, deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero dei crediti. È, inoltre, necessario tenere conto anche dei costi di gestione interni all impresa del creditore, se desumibili dalla contabilità industriale. L antieconomicità del recupero consente, pertanto, di dedurre la perdita dal reddito d impresa, purché venga data semplice evidenza che il creditore si è attivato per il recupero del credito, ad esempio mediante raccomandate, con ricevuta di ritorno, di sollecito del pagamento. Il suddetto orientamento è stato recepito anche dal legislatore, che con l art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, come anticipato ha sostituito integralmente l art. 101, co. 5, del Tuir: in particolare, è stato confermato il principio generale di rilevanza fiscale delle perdite risultanti da elementi certi e precisi, stabilendo altresì che questi ultimi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito. La disposizione, come precisato dalla C.M. n. 26/E/2013, non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa, già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell art. 106 del Tuir, per i quali l inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore, ma un credito nei confronti dell assicuratore. In altre parole, è previsto che, al ricorrere dell ipotesi del credito di modesta entità scaduto da almeno 6 mesi, l esistenza della perdita su crediti è automaticamente dimostrata e, quindi, deducibile dal reddito 6
7 d impresa, senza la necessità di fornire ulteriori prove. Al fine di accedere a tale beneficio, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, due condizioni: 1) il termine di scadenza del proprio pagamento è decorso da almeno 6 mesi. Non essendo stabilite espresse eccezioni, tale beneficio deve ritenersi applicabile anche ai crediti rispetto ai quali il termine di sei mesi dalla scadenza era già decorso al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore del novellato art. 101, co. 5, del Tuir; 2) è di modesta entità, ovvero non supera il seguente importo: a) euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione, individuate a norma dell art. 27, co. 10, del D.L. n. 185/2008; b) euro 2.500,00 negli altri casi. A questo proposito, si rammenta che per imprese di più rilevante dimensione si intendono quelle che conseguono un volume d affari o ricavi non inferiori ad 100 milioni di euro: il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n /2010 ha fissato tale soglia a decorrere dal 1 gennaio 2011 nel maggior importo di 150 milioni di euro, ma la suddetta norma di riferimento prevede la riduzione, ad opera di un atto dell Amministrazione Finanziaria, di tale limite a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, così come precisato nel provvedimento direttoriale n /2009. La mancata emanazione del formale atto di riduzione del limite a 100 milioni di euro non è, tuttavia, ritenuta idonea ad escludere l operatività della predetta soglia: in senso conforme, si vedano anche la C.M. n. 18/E/2012, par. 2.1, e le istruzioni alla compilazione del modello Unico. Il superamento o meno del predetto limite del volume d affari o dei ricavi deve essere verificato sulla base dei criteri definiti dal precedente provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n /2009, in virtù dei quali deve essere assunto, come parametro di riferimento, il valore più elevato tra i seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali: i ricavi derivanti dalla cessione di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati ed altri beni mobili esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir); il volume d affari determinato a norma dell art. 20 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui il periodo d imposta non coincida con l anno solare, come parametro di riferimento dei ricavi o del volume d affari deve essere assunto il valore più elevato tra i dati indicati nel modello Unico ed il volume d affari dichiarato per l anno precedente a quello di chiusura dell esercizio stesso: in relazione ai periodi d imposta per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali, e fino al 90 giorno successivo agli stessi, si deve tenere conto dei dati indicati nell ultima trasmessa. Ai fini della verifica della qualificazione di credito di modesta entità, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni (C.M. n. 26/E/2013, par. 4): 7
8 deve essere considerato il valore nominale del credito (compresa Iva, esclusi interessi di mora ed oneri accessori per inadempimento, al netto di eventuali importi incassati), a prescindere da eventuali svalutazioni civilistiche e fiscali, oppure nel caso di credito acquisito per effetto di un atto traslativo al corrispettivo di acquisto. L art. 106, co. 2, del Tuir riconosce, infatti, come valore fiscalmente deducibile della perdita il corrispettivo di acquisto del credito; si deve fare riferimento al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che in relazione al medesimo debitore sussistano, al termine del periodo d imposta, più posizioni creditorie. In altri termini, l importo di ogni credito può essere considerato singolarmente, e non cumulativamente, soltanto se riguarda un rapporto giuridico autonomo rispetto agli altri, mentre occorre fare la sommatoria tra i crediti scaduti da almeno 6 mesi derivanti da un rapporto giuridico unitario tra le controparti, come nel caso dei contratti di somministrazione e dei premi ricorrenti di una polizza assicurativa. Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d impresa, che la perdita sia stata imputata a conto economico: in mancanza di quest ultima, i relativi crediti non dovranno essere nuovamente assoggettati, nei successivi periodi d imposta, alla verifica della modesta entità. Tale regola di deducibilità è applicabile anche ai crediti il cui semestre di anzianità sia maturato anteriormente all esercizio 2012, e la cui perdita sia imputata a conto economico in ossequio ai corretti principi civilistici e contabili nel periodo amministrativo 2014: la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta un dies a quo per la deduzione della perdita su crediti, esplicando, pertanto, i propri effetti anche nel caso in cui la scadenza dei 6 mesi si sia verificata nel 2014 e l imputazione a conto economico, anche sotto forma di svalutazioni, sia già stata effettuata precedentemente (C.M. n. 4/E/2014, par. 5). Esempio La Alfa s.r.l., impresa di rilevanti dimensioni, presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale, rispettivamente, di euro ed euro scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d imposta 2014, ed un altro credito di euro per il quale tale requisito temporale risulterà verificato soltanto nell anno Nell esercizio 2014, l impresa, in assenza di imputazione a conto economico, non deduce la perdita di euro 4.500, con l effetto che nel 2015 potrà dedurre sia la perdita di euro relativa ai crediti la cui modesta entità, ed avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2014 che quella riferita al credito di euro 3.000, purchè risulti soddisfatta la condizione dell imputazione a conto economico. L Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la suddetta disposizione, riguardante i crediti di modesta entità, deve essere applicata coerentemente con quanto previsto dalle seguenti norme: 8
9 art. 106 del Tuir, per effetto del quale le perdite su crediti se presentano i requisiti di cui all art. 101, co. 5, del Tuir sono deducibili soltanto per la parte che eccede l ammontare degli accantonamenti per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi; art. 109 del Tuir, in forza del quale, nel caso dei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi, la perdita diviene effettivamente deducibile dal reddito d impresa soltanto nell esercizio in cui è imputata a conto economico, coerentemente con i principi contabili, anche se successivo a quello di maturazione del semestre, senza necessità di un ulteriore dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi. Diversamente, nell ipotesi di iscrizione in un periodo amministrativo precedente a tale momento, la perdita non dedotta in tale anno fiscale per carenza dei relativi requisiti rileverà, pertanto, in quello di avvenuta decorrenza dei 6 mesi di scadenza: dovrà, pertanto, essere operata una variazione in diminuzione, sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità dell art. 109, co. 4, lett. a), del Tuir. La C.M. n. 26/E/2013 ha pure precisato che per previa imputazione a conto economico si intende anche il caso della svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente, coerentemente con quanto previsto nella C.M. n. 26/E/2012: in tale sede, era stata, infatti, confermata la possibilità di dedurre una maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella imputata a conto economico, nel presupposto che il costo fosse transitato, a titolo di svalutazione, in un precedente esercizio. Conseguentemente, nell ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita rileva fiscalmente nel periodo d imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dall art. 101, co. 5, del Tuir. Il contribuente può, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico, e non dedotta fiscalmente, nel periodo in cui è verificato il decorso del termine di 6 mesi dalla scadenza del credito: la restante quota diverrà, invece, deducibile nell esercizio di iscrizione del residuo valore come svalutazione o perdita. Con riguardo alla svalutazione per masse, in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita su crediti di lieve entità la cui scadenza è maturata a partire dal 2012 deve essere integralmente imputata all intero ammontare delle svalutazioni operate negli anni precedenti, per la parte non dedotta (C.M. n. 14/E/2014, par. 5). Nel periodo d imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei 6 mesi), l intero ammontare dei predetti crediti nell ipotesi in cui trovi capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte deve essere attribuito, sotto il profilo fiscale, ad una perdita su crediti di cui all art. 101, co. 5, del Tuir. Ciò comporta, pertanto, la necessità di monitorare le vicende successive ai predetti crediti che non possono generare ulteriori perdite al momento della loro successiva cancellazione dal bilancio, né essere considerati ai fini del calcolo del plafond previsto dall art. 106 del 9
10 Tuir. Inoltre, il fondo svalutazione (non dedotto), per la parte corrispondente ai predetti crediti di modesta entità, non può generare variazioni in diminuzione in caso di utilizzo, al pari della parte già dedotta a norma della predetta disposizione del Tuir. Rimane, in ogni caso, fermo il principio per cui la quota di perdite su crediti deducibile è quella eccedente l ammontare del fondo svalutazione che ha avuto riconoscimento fiscale per il tramite della deduzione ai sensi dell art. 106 del Tuir. La C.M. n. 26/E/2013 ha altresì confermato che le predette novità normative trovano applicazione anche con riferimento ai crediti scaduti da almeno 6 mesi già prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell esercizio 2012 o nei successivi: resta, comunque, ferma la deducibilità della perdita per i crediti non rientranti nella predetta previsione normativa, in presenza degli elementi certi e precisi Crediti prescritti Il novellato art. 101, co. 5, del Tuir contempla anche altre ipotesi di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi, tra le quali la prescrizione del diritto alla riscossione, attribuendo, quindi, rilevanza alle corrispondenti disposizioni civilistiche, ed in particolare al termine ordinario di dieci anni (art c.c.). La prescrizione è un istituto previsto dall art c.c., secondo cui ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge : il successivo art c.c. stabilisce, inoltre, che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio e da ogni altro atto idoneo a costituire in mora il debitore. In altri termini, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare il credito, costituisce un altra fattispecie di deducibilità della perdita in capo al creditore: la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto in bilancio determina, infatti, l effetto di cristallizzare la perdita emersa, e di renderla definitiva. Sul punto, la C.M. n 26/E/2013 ha chiarito che, coerentemente con la formulazione letterale della norma, si deve ritenere che il beneficio sia invocabile a prescindere dall importo del credito prescritto: non rilevano, quindi, i suddetti limiti quantitativi previsti per i crediti di modesta entità, fermo restando il potere dell Amministrazione Finanziaria di contestare che l inattività del creditore sia configurabile come un effettiva volontà liberale, indipendentemente dal periodo d imposta di prescrizione del credito. La prescrizione del credito costituiva, già in passato, un elemento certo e preciso della perdita, e in quanto tale legittimante la corrispondente deducibilità dal reddito d impresa: a questo proposito, si osservi come la relazione tecnica al D.L. n. 83/2012 non abbia ascritto effetti per tale categoria di crediti per i quali la norma prevede la sussistenza degli elementi certi e precisi, poichè ha ritenuto che, secondo la legislazione previgente, la prescrizione costituisse un elemento certo e preciso ai fini della deducibilità della perdita Crediti cancellati dal bilancio Un ulteriore ipotesi di automatica sussistenza degli elementi certi e precisi della perdita è rappresentata dalla cancellazione dei crediti in bilancio, operata in dipendenza di eventi estintivi, da parte delle imprese 10
11 che redigono il rendiconto annuale in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e in virtù della novità introdotta dall art. 1, co. 160, lett. b), della Legge n. 147/2013 a quelli italiani Oic: Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La disposizione è applicabile, con riguardo alle imprese che redigono il bilancio in base agli Oic, alle perdite su crediti maturate dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, a prescindere dalla data in cui è sorto il credito: rileva, pertanto, il momento di cancellazione, in ossequio agli standard Oic, dal bilancio. In altri termini, la deducibilità della perdita su crediti senza dover provare gli elementi certi e precisi, ed in assenza delle descritte ipotesi dei crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi e di quelli prescritti è, pertanto, orientata dall osservanza dello standard Oic 15, che contempla le seguenti fattispecie di cancellazione del credito: 1) cessione pro-soluto; 2) transazione; 3) rinuncia. Non rientra, pertanto, in tale fattispecie il caso della svalutazione integrale del credito: la novità normativa si riferisce, infatti, soltanto alle ipotesi esterne di cancellazione, e non a quelle interne improntate a una mera stima. Rimane, in ogni caso, fermo il potere di sindacato dell Amministrazione Finanziaria (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973), qualora la perdita derivi da un operazione elusiva oppure antieconomica, qualificabile come una mera liberalità, così come precisato dalla relazione illustrativa della Legge n. 147/2013, coerentemente con quanto già chiarito dalla C.M. n. 26/E/2013. In tale sede, l Agenzia delle Entrate aveva, infatti, sottolineato che le operazioni maggiormente caratterizzate da un elevato grado di potenziale elusività sono quelle intercorrenti tra soggetti non indipendenti: è il caso, ad esempio, delle cessioni di credito perfezionate in virtù di un corrispettivo non congruo rispetto al valore del credito, ovvero ad un prezzo simbolico e in assenza di tentativi di recupero coattivo prima dell alienazione stessa. In senso conforme, si veda anche la Circolare Assonime n. 15/2013, che ritiene dubbia l inerenza delle operazioni di cessione del credito sulla base di un corrispettivo decisamente sproporzionato rispetto al valore intrinseco del credito, ovvero di altri atti estintivi riconducibili a un comportamento dell imprenditore non giustificato, come la rinuncia del credito non supportata da una specifica motivazione di carattere economico. Al ricorrere di tale ipotesi, l Agenzia delle Entrate, potrebbe, pertanto, validamente contestare, sulla base di fondati elementi oggettivi, che la cessione pro-soluto sia soltanto apparente, poiché in virtù di altri accordi contrattuali le parti hanno stabilito che, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, i contraenti dell alienazione sono tenuti a restituire, rispettivamente, quanto ricevuto (il cedente) 11
12 e la titolarità del credito (il cessionario), facendo, quindi, venire meno la presunta e formale natura definitiva della perdita su crediti. Cessione pro-soluto Il principio contabile nazionale Oic 15 (par ) prevede la cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto mediante un operazione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto. In particolare, è stabilito che la società cancella il credito dal bilancio quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Salvi casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche quello dei benefici: ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, come, ad esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l esistenza di commissioni, franchigie o penali dovute per il mancato pagamento. Sotto il profilo operativo, un concreto ausilio è fornito dall Appendice C dell Oic 15, che individua alcune specifiche operazioni che determinano la cancellazione del credito dal bilancio: il forfaiting; la datio in solutum; il conferimento del credito; la vendita del credito, compreso il factoring con cessione pro-soluto mediante trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. Al ricorrere di una delle predette fattispecie, la perdita da iscrivere nella voce B.14) del conto economico, salvo che il contratto consenta di individuare componenti reddituale di natura diversa è pari alla differenza tra il corrispettivo e il valore di iscrizione del credito al momento della cessione: quest ultimo ammontare corrisponde, quindi, al valore contabile del credito, ovvero l importo nominale al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti (Oic 15, par. 59). Il predetto criterio di rappresentazione, anche sotto il profilo quantitativo, fonda, pertanto, sul dato contrattuale la possibilità di individuare componenti economiche di diversa natura: nell ipotesi di cessione pro-soluto di crediti non ancora scaduti, l Agenzia delle Entrate ritiene che coerentemente con l ottica di semplificazione ed avvicinamento del valore fiscale alle risultanze del bilancio tale qualificazione, basata sulla formulazione letterale del contratto, assuma rilevanza anche ai fini tributari, con la conseguenza che soltanto l eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio è soggetta alle limitazioni previste dall art. 96 del Tuir. 12
13 Diversamente, qualora al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda anche quello del rischio, il credito rimane iscritto in bilancio, con l effetto che rimane soggetto all applicazione dei generali criteri di valutazione civilistica e fiscale, ad esempio, nei seguenti casi (Oic 15, Appendice B): sconto, cessione pro-solvendo (Cass. n. 7317/2003), cessione pro-soluto e cartolarizzazione che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Il cedente può, pertanto, continuare ad operare il corrispondente accantonamento al fondo svalutazione crediti (Cass. n /2001), fiscalmente rilevante secondo le regole ordinarie previste dall art. 106 del Tuir. La deduzione della perdita di cessione deve, pertanto, ritenersi ammessa nell esercizio in cui risultano verificati i requisiti della certa esistenza e dell obiettiva determinabilità (R.M. n. 9/634/1982), che presuppone il regolare adempimento del debitore ceduto e, quindi, la sostanziale decadenza della condizione risolutiva del rischio di retrocessione; cessione a scopo di garanzia; pegno dei crediti; mandato all incasso, compreso il factoring comprendente solo mandato all incasso e ricevute bancarie; cambiali girate all incasso. Conseguentemente, la perdita da cessione pro-soluto del credito se comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi è automaticamente deducibile dal reddito d impresa, in quanto emergente a seguito della cancellazione del credito dal bilancio in ossequio ai principi contabili di riferimento. Sul punto, si rammenta che, in virtù dell assenza del rischio di retrocessione a carico del cedente, la perdita derivante dalla cessione in parola se risultante da un atto munito della data certa (Cass. n. 1918/2005) è stata, in passato, comunque ritenuta definitiva e, quindi, deducibile nell esercizio di competenza, previa verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all art. 101, co. 5, primo periodo, del Tuir (Cass. n. 7555/2002), ovvero della decurtazione della garanzia patrimoniale, idonea a impedire, ostacolare o ridurre la recuperabilità coattiva del credito (Cass. n /2011). L importo fiscalmente rilevante del suddetto componente negativo del reddito d impresa, originatosi per effetto di una cessione pro-soluto, veniva, pertanto, determinato come differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito e il corrispettivo di alienazione dello stesso (R.M. n. 137/E/1996). Sul punto, si segnala un principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 7555/2002): la cessione pro-soluto del credito ad un prezzo simbolico, nonché l assenza della prova dell esercizio nei confronti del debitore di qualsiasi tentativo di esazione prima della cessione, determina una perdita priva dei requisiti previsti dalla legge, ai fini della deducibilità dal reddito d impresa. Tale orientamento è stato ulteriormente approfondito dall Agenzia delle Entrate, secondo cui i requisiti di deducibilità previsti dalla suddetta disposizione si ritengono verificati quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti ai sensi dell art c.c. rispetto sia al creditore 13
14 cedente che al debitore ceduto (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2). A tali condizioni, infatti, l Agenzia delle Entrate ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, rifletta con sufficiente attendibilità l ammontare del credito effettivamente esigibile: tanto più che il valore di cessione viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all ente acquirente, con l effetto che un eventuale realizzo del credito per un valore maggiore rispetto a quello di iscrizione comporterebbe il conseguimento di un componente positivo di reddito imponibile. In tale sede, è stato altresì precisato che, in caso di cessione a titolo definitivo, si ritengono verificate le condizioni di deducibilità della perdita quando il proprio ammontare non ecceda le spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito, purché il creditore abbia esperito almeno un tentativo, come una lettera raccomandata di sollecito. Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, la C.M. n. 26/E/2013 ritiene necessario che il soggetto cedente dimostri, in modo oggettivo, il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l attività di recupero dei crediti della medesima natura), tenuto conto anche degli oneri di gestione interni all impresa del creditore, se desumibili dalla contabilità industriale, nonché dei tempi per la riscossione. La predetta posizione dell Agenzia delle Entrate deve, tuttavia, ritenersi superata dalla nuova formulazione letterale dell ultimo periodo dell art. 101, co. 5, del Tuir così come modificata dalla Legge n. 147/2013 che attribuisce esclusiva rilevanza alla cancellazione del credito in bilancio, in ossequio ai corretti principi contabili, a prescindere, da qualsiasi altro elemento, compresa la natura del cessionario, purché indipendente dal cedente. Resta, infatti, impregiudicato il potere dell Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita, sotto il profilo dell elusività dell operazione, ai sensi dell art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973: a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala come maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra soggetti non indipendenti. Nel caso in cui l oggetto della cessione sia rappresentato da un credito non ancora scaduto, per il quale non sia separatamente prevista la corresponsione di interessi, è deducibile la sola eccedenza rispetto al corrispettivo di alienazione del valore attualizzato dei crediti, ovvero al netto degli interessi impliciti non ancora maturati al momento della cessione (Cass. n /2000). Non rileva, pertanto, il valore nominale di iscrizione nell attivo dello stato patrimoniale del bilancio d esercizio. Cessione di credito da finanziamento I criteri di deducibilità delle perdite derivanti da un operazione di alienazione, alla clausola pro-soluto, non operano, tuttavia, nel caso in cui l oggetto della stessa sia rappresentato da un credito finanziario sorto nell ambito di un rapporto di partecipazione. L Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che la cessione in parola costituendo la fattispecie di rinuncia al credito non determina una perdita deducibile ai fini Ires (R.M. n. 70/E/2008), bensì una rettifica incrementativa del costo della partecipazione, ai sensi dell art. 94, 14
15 co. 6, del Tuir (Cass. n /2001). In altri termini, la rinuncia al credito sociale di finanziamento non è immediatamente deducibile dal reddito d impresa, ma assume comunque rilevanza, concorrendo, invece, all incremento del valore fiscale della quota sociale (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 584/2007). La cessione di credito, come anticipato, rientra nel novero delle operazioni che possono formare oggetto di disconoscimento dei relativi effetti tributari, qualora ritenute elusive, a norma dell art. 37-bis, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973. Perdite su crediti da transazione La transazione, giuridicamente disciplinata dall art c.c., è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro : già prima dell entrata in vigore della Legge n. 147/2013, era riconosciuta la deducibilità dal reddito d impresa della corrispondente perdita su crediti, in quanto l art. 101, co. 5, del Tuir sia nella formulazione previgente che in quella attuale si riferisce esclusivamente al carattere oggettivo della stessa, senza porre limitazioni ovvero differenziazioni in funzione della relativa causa di produzione (Cass. n /2007). L orientamento della giurisprudenza si fondava sul principio secondo cui, come anticipato, l imprenditore può compiere operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti (Cass. n /2002). A ciò si aggiunga che la transazione soddisfa, per propria natura, i requisiti di certezza e precisione della perdita sul credito: l atto sottoscritto dalle parti attesta, infatti, l accertata inconsistenza patrimoniale del debitore e l inopportunità di agire giudizialmente nei suoi confronti (Cass. n /2001). I casi di rinuncia volontaria ad un credito, compresi quelli perfezionati nell ambito di una transazione, determinano sempre una perdita deducibile (R.M. n. 9/517/1980), a nulla rilevando, invece, l eventuale definizione a condizioni antieconomiche (Cass. n /2007). Sul punto, l Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, precisato che la deducibilità della perdita da transazione è ammessa se risulta soddisfatta una duplice condizione (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2): il creditore e il debitore non appartengono al medesimo gruppo; la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata, ad esempio, dall istanza di ristrutturazione presentata dallo stesso oppure dalla presenza di passività insolute anche verso terzi. In tale sede, precedente all entrata in vigore della Legge n. 147/2013, l Amministrazione Finanziaria aveva precisato che la transazione rileva, ai fini della deducibilità della perdita, soltanto se è motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore: diversamente, qualora derivi da una lite in merito ad una fornitura, il relativo onere costituisce una sopravvenienza passiva, e non una perdita su crediti. 15
16 La perdita su crediti da transazione può essere giustificata, sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state previste in caso di cessione a titolo definitivo (C.M. n. 26/E/2013, par. 3.2). Perdite su crediti da rinuncia Qualora il contribuente ritenga conveniente desistere dall attività di recupero del credito, ricorre la fattispecie di rimessione, disciplinata dall art c.c., secondo cui la dichiarazione di rinuncia del creditore estingue l obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. La giurisprudenza riconosce la facoltà del creditore di compiere operazioni antieconomiche, quali la rinuncia al credito, in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti (Cass. n /2007). L assenza di valide ragioni, a giustificazione del comportamento assunto, potrebbe, tuttavia, essere eccepita dall Agenzia delle Entrate, e giustificare l accertamento, ai sensi dell art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. n /2002): il principio generale di inerenza, inteso anche come inevitabilità dell onere, potrebbe, infatti, escludere la rilevanza fiscale della rinuncia volontaria al credito (R.M. n. 9/557/1980). In senso conforme, si veda anche la C.M. n. 26/E/2013 (par. 3.2), secondo cui la perdita conseguita per effetto di un atto formale di remissione o rinuncia del credito può essere riconosciuta fiscalmente soltanto qualora risulti inerente all attività d impresa e non appaia, quindi, come una mera liberalità: tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive (Cass. n /2001). In ogni caso, l Amministrazione Finanziaria riconosce rilevanza fiscale alla rimessione se la condotta dell imprenditore è stata assunta nell ottica del perseguimento del miglior risultato economico possibile, ovvero realizza effettivamente una scelta di convenienza (R.M. n. 9/517/1980): al ricorrere di tale ipotesi, la manifestazione di volontà del creditore, espressa in forma scritta, attribuisce certezza e precisione, da cui consegue il riconoscimento Ires della perdita, purché venga rispettata la definizione fiscale della stessa e, quindi, il debitore non abbia adempiuto volontariamente, ed il creditore non sia rimasto inerte, rispetto alle opportunità di recupero offerte dalla normativa vigente (Cass. n /2001). 3. Perdite su crediti esteri Il regime di deducibilità delineato dall art. 101, co. 5, del Tuir non opera alcuna distinzione in base alla localizzazione del debitore: ricorrono, pertanto, i criteri di cui sopra, ovvero la circostanza che la perdita sia provata da elementi certi e precisi. A questo proposito, si segnala che ad avviso dell Amministrazione Finanziaria, come riportato nella C.M. n. 39/E/2002, par. 3 deve essere dimostrato il carattere definitivo del suddetto componente negativo di reddito, conformemente agli strumenti giuridici previsti 16
17 nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla Sace (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio Estero). Queste ultime attestazioni non vengono, invece, considerate necessarie dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale è sufficiente che le perdite su crediti risultino documentate esclusivamente, come prescritto dal legislatore, da elementi certi e precisi (Cass. nn /2007 e 3862/2001). Non è, in ogni caso, ammessa la deduzione delle perdite su crediti derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori non appartenenti all Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, individuati dal D.M. 23 gennaio 2002: lo stabilisce la formulazione dell art. 110, co. 10, del Tuir precedente alla sostituzione operata dall art. 1, co. 83, lett. h), della Legge n. 244/2007 la cui entrata in vigore è rinviata al periodo d imposta successivo all emanazione del Decreto Ministeriale di cui all art. 168-bis del Tuir, non ancora intervenuta. 4. Periodo d imposta di deducibilità Attesa la formulazione letterale dell art. 101, co. 5, del Tuir, la perdita su crediti fiscalmente rilevante deve essere dedotta, in ossequio al principio di competenza, nell esercizio in cui risultano verificati i corrispondenti elementi di certezza e precisione (Cass. n /2005). Qualora la perdita derivi da un operazione di cessione, il periodo di competenza della corrispondente deduzione deve essere individuato sulla base di un criterio formalistico, attribuendo rilevanza alla stipulazione del contratto di trasferimento della titolarità del diritto di credito (R.M. n. 100/E/2007). L orientamento dell Agenzia delle Entrate è, pertanto, coerente con il principio di competenza di cui all art. 109, co. 1, del Tuir, secondo cui i costi sono riconosciuti nell esercizio in cui risultano verificate le condizioni di certezza dell esistenza ed obiettiva determinabilità. 5. Perdite su crediti da crisi d impresa L art. 101, co. 5, del Tuir stabilisce che, ai fini delle deducibilità della perdita su crediti, non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione se, a carico del debitore, è stata aperta una procedura concorsuale (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), oppure costui ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art. 182-bis L.F. L automatica deducibilità della perdita su crediti da accordo di ristrutturazione dei debiti o procedura concorsuale, come già chiarito dalla R.M. n. 16/E/2009, si fonda sul presupposto che l accertamento giudiziale, o da parte di un autorità amministrativa, dello stato di crisi/insolvenza del debitore costituisce un evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di costui: in altri termini, la sofferenza della 17
18 partita creditoria è ritenuta definitiva, in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente, e non rimessa alla mera valutazione del creditore. L art. 101, co. 5, primo periodo, del Tuir distingue, pertanto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti dalle procedure concorsuali: in altri termini, la norma conferma l orientamento ormai consolidato dell Agenzia delle Entrate, secondo cui alle perdite su crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ai sensi dell art. 182-bis L.F., non è applicabile, in linea di principio, la previsione di deducibilità immediata contenuta nell art. 101, co. 5, secondo periodo, del Tuir riservata alle procedure concorsuali (CC.MM. nn. 8/E/2009, par. 4.2, e 42/E/2010, par. 4.1.). Questo orientamento è stato, inoltre, ribadito dalla C.M. n. 26/E/2013, par. 6, a commento della novellata formulazione dell art. 101, co. 5, del Tuir, per effetto del quale è ora ammessa la deducibilità della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o qualora il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale. Il principio in parola appare, tuttavia, contraddetto dal successivo secondo periodo della medesima norma, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 83/2012, in virtù del quale ai fini dell applicazione dell art. 101, co. 5, del Tuir il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, e la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale (senza dover applicare il principio generale degli elementi certi e precisi ), dalla data di uno dei seguenti atti: sentenza dichiarativa di fallimento; decreto di ammissione al concordato preventivo; decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti; provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Conseguentemente, a differenza di quanto affermato nel primo periodo della medesima disposizione, l accordo di ristrutturazione dei debiti omologato viene di fatto incluso tra le procedure concorsuali. Sul punto, si riscontra altresì un dubbio interpretativo rappresentato dal riferimento alla data del decreto del tribunale di omologazione dell accordo, che dovrebbe intendersi quella di emanazione, da parte della competente autorità giudiziaria, del relativo provvedimento, senza dover attendere il passaggio in giudicato dello stesso. La soluzione adottata dal legislatore diverge, pertanto, con quanto sinora sostenuto dall Amministrazione Finanziaria, che ha sempre accordato rilevanza al momento in cui il decreto di omologazione non è più impugnabile (C.M. n. 42/E/2010, par. 4.1.), in modo da poter considerare, inequivocabilmente, la certezza e precisione della perdita di cui al principio generale dell art. 101, co. 5, del Tuir. Si consideri, inoltre, che quest ultima disposizione ignora la fattispecie della perdita maturata su un credito vantato nei confronti di un debitore residente al di fuori del territorio dello Stato, assoggettato ad una procedura concorsuale estera. Sul punto, l Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che il 18
19 riconoscimento della deducibilità della stessa è subordinato ad una specifica condizione, ovvero il rilascio di una dichiarazione dell autorità giurisdizionale estera, che dichiari lo stato di insolvenza del debitore (C.M. n. 39/E/2002), nell ambito di una procedura concorsuale assimilabile a quelle nazionali indicate nell art. 101, co. 5, del Tuir. Non è, pertanto, deducibile la perdita derivante da un credito vantato nei confronti di un debitore estero, assoggettato ad una procedura concorsuale corrispondente all abrogata nell ordinamento giuridico italiano amministrazione controllata. È il caso, ad esempio, dell istituto della ristrutturazione e riorganizzazione societaria denominata Chapter 11, prevista dal sistema statunitense, nell ambito del Federal Bankruptcy Code. Il piano formulato dal debitore americano può, infatti, prevedere l integrale soddisfazione di tutte le passività, impedendo al creditore italiano di dedurre per intero l eventuale svalutazione della propria pretesa. L omologazione giudiziale della suddetta proposta permette, invece, al creditore nazionale di acquisire un primo elemento in merito alla certa esistenza ed alla precisa determinabilità della perdita. A questo proposito, è necessario dimostrare che la procedura estera presenta le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali, tra le quali, principalmente, l esistenza dell accertamento della situazione di illiquidità da parte di un autorità giurisdizionale o amministrativa (C.M. n. 26/E/2013, par. 6). Il medesimo principio dovrebbe ritenersi applicabile, a parere di chi scrive, anche nel caso in cui il debitore non sia assoggettabile alle procedure concorsuali nazionali, ma si sia avvalso di uno degli istituti previsti dalla Legge n. 3/2012, che presuppongono l insolvenza del debitore, ovvero l incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni: si pensi, ad esempio, al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, gestito da un professionista di nomina giudiziale con funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del curatore fallimentare. Diversamente, l accordo di composizione sulla crisi da sovraindebitamento, pur presentando alcune analogie con il concordato preventivo (vincola tutti i creditori anteriori), è sostanzialmente equiparabile all accordo di ristrutturazione dei debiti, con l effetto che ai fini della deducibilità della perdita sul credito si dovrebbe almeno attendere l omologa dell intesa. L orientamento dell Amministrazione Finanziaria non appare, tuttavia, condiviso dalla Corte di Cassazione, che ritiene, invece, sufficiente la documentazione dei requisiti di certezza e precisione della perdita, senza la necessità che il creditore dimostri di essersi attivato per ottenere tale attestazione (Cass. n /2007). L accertamento dell insolvenza del debitore estero non rappresenta, pertanto, un elemento costitutivo del diritto alla deduzione: ai fini di stabilire la certezza della perdita non può certo pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore dovendosi, piuttosto, avere riguardo all esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo stato del debitore, idonee a perseguire quest ultimo nell adempimento delle proprie obbligazioni. 19
20 5.1. Periodo d imposta di deducibilità L art. 101, co. 5, secondo periodo, del Tuir, come anticipato, riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza, tuttavia, considerare i diversi momenti successivi sino alla chiusura del relativo iter in cui è possibile individuare, con ragionevole oggettività, la parte di credito effettivamente non più recuperabile. A questo proposito, la Suprema Corte attribuisce assoluta preferenza per il principio generale di cui all art. 109, co. 1, Tuir, secondo il quale i componenti negativi di reddito di cui nell esercizio di competenza non sia ancora certa l esistenza, o determinabile in modo obiettivo l ammontare, concorrono alla formazione dell imponibile fiscale nel periodo in cui si verificano tali condizioni (Cass. n /2002). La giurisprudenza in parola sostiene, pertanto, che non vi sia ragione di escludere aprioristicamente la possibilità che l apprezzamento delle suddette circostanze consenta di individuare i requisiti di certezza e determinabilità della perdita, con riguardo ad un esercizio diverso da quello nel corso del quale la procedura concorsuale si è aperta. In altri termini, la Corte di Cassazione ritiene che il contenuto letterale della disposizione in commento disponendo la deducibilità dei crediti nell anno di apertura della procedura concorsuale, non ne impone perciò la deduzione, e non offre una base all assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell esercizio. L orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta, quindi, coerente con l incerto sviluppo della fase liquidatoria della procedura concorsuale, che condiziona la puntuale recuperabilità del credito, subordinata all andamento di molteplici variabili. Con l effetto che non appare, pertanto, ragionevole escludere, a priori, la possibilità di accertare, in un periodo d imposta differente da quello di apertura della procedura concorsuale, i requisiti di certezza e determinabilità della perdita. Fermo restando il divieto di scegliere, arbitrariamente, il periodo d imposta in cui dedurre tale componente negativo di reddito, prescindendo dall osservanza dell inderogabile principio di competenza (Cass. n /2005). Ad analoghe conclusioni è, successivamente, giunta anche l Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, secondo la quale le perdite su crediti concorsuali sono deducibili nell esercizio in cui si manifestano e sono iscritte in bilancio, in base al prudente apprezzamento degli amministratori, potendo avvenire nel periodo di apertura della procedura oppure, anche parzialmente, in uno successivo (Norma di comportamento AIDC n. 172/2008). La data di avvio dell iter rappresenta, dunque, esclusivamente il momento di presumibile sussistenza della perdita, la cui determinazione, fiscalmente rilevante, deve essere operata in ossequio ai principi civilistici. Tale orientamento è stato, inoltre, condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate, secondo cui, una volta aperta la procedura concorsuale, l individuazione del periodo d imposta di deducibilità della perdita deve avvenire in base alle ordinarie regole di competenza (C.M. n. 26/E/2013, par. 6). Devono, pertanto, ritenersi superate le precisazioni contenute nella C.M. nn. 8/E/2009, par. 4.2, e 42/E/2012, nella quale era stato chiarito, tra l altro, che gli elementi certi e precisi dovevano considerarsi sussistenti a 20
21 partire dalla data in cui il decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti fosse divenuto definitivo, in quanto non più suscettibile d impugnativa Determinazione dell importo deducibile L individuazione del periodo d imposta, secondo i suddetti criteri, consegue l effetto di attribuire rilevanza fiscale alle valutazioni civilistiche dell impresa, fondate sulla stima del valore presumibile di realizzo (Circolare Assonime n. 69/2005, pag. 38). La previsione in parola deve, tuttavia, essere periodicamente aggiornata, coerentemente con l evoluzione della procedura concorsuale alla quale è stato assoggettato il debitore. In senso conforme, si riscontra anche l orientamento dell Agenzia delle Entrate, secondo cui considerato che l art. 101, co. 5, del Tuir non dispone regole particolari è applicabile il principio di derivazione dal bilancio: con l effetto che, in presenza di una delle suddette procedure concorsuali, la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a conto economico (C.M. n. 26/E/2013, par. 6). In altri termini, è fiscalmente riconosciuta la perdita corrispondente a quella stimata dal redattore del bilancio, e non necessariamente all intero importo del credito, purché ciò non derivi da un procedimento arbitrario, bensì risponda ad un razionale e documentato processo di valutazione, conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Il riconoscimento di una perdita integrale del credito potrebbe, infatti, risultare improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono dirette alla prosecuzione dell attività dell impresa del soggetto in crisi come il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 186-bis L.F.) o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall insolvenza del debitore, come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento, a norma dell art. 80 del D.Lgs. n. 385/1993. Al ricorrere di tali ipotesi, può essere ragionevole presumere la riscossione, almeno in parte, del credito. A tale fine, l Amministrazione Finanziaria ha fornito un elenco esemplificativo di documenti, differenziati in base alla procedura di riferimento, ritenuti idonei a provare la congruità del valore stimato della perdita, ovvero quelli redatti od omologati da un organo della procedura: l inventario dei beni del fallimento, predisposto dal curatore, con l assistenza del cancelliere addetto del tribunale (art. 87 L.F.). Sul punto, si osservi, tuttavia, che tale documento comprende soltanto una parte dell attivo della procedura, che risulta, invece, costituito anche da altri elementi realizzabili, come i crediti e le azioni legali da esperire (responsabilità, revocatorie, ecc.): a ciò si aggiunga che, ai fini della valutazione della perdita, il creditore necessita di conoscere la consistenza dei debiti della procedura, esposti nello stato passivo esecutivo del fallimento. Tali elementi sono, generalmente, desumibili dal rapporto riepilogativo semestrale di cui all art. 33, ultimo co., L.F., che il curatore provvede a depositare anche presso il registro delle imprese; 21
22 il piano di concordato preventivo presentato ai creditori (art. 160 L.F.). A questo proposito, dovrebbero ritenersi rilevanti, in primo luogo, la relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.) sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano (art. 161, co. 3, L.F.) e, poi, quella del commissario giudiziale di cui all art. 172 L.F., nonché quelle periodiche, nel caso di concordato con cessione dei beni, del liquidatore giudiziale (art. 182 L.F.); la situazione patrimoniale predisposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 L.F.); la relazione del commissario giudiziale dell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270); le garanzie reali, personali ovvero assicurative; i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato. La C.M. n. 26/E/2013 ha, inoltre, affrontato il caso in cui, in un esercizio successivo a quello di rilevazione della perdita su crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una delle suddette procedure, emergano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta: l ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da adeguata documentazione, assume rilevanza fiscale. È il caso, ad esempio, del credito vantato nei confronti di un imprenditore commerciale ammesso al concordato preventivo e per il quale viene successivamente dichiarato il fallimento, oppure nell ipotesi stessa del fallimento, interessato da una modifica del programma di liquidazione a causa di esigenze sopravvenute nel corso della procedura (art. 104-ter, co. 5, L.F.). Alla luce dell orientamento dell Agenzia delle Entrate, e delle relative osservazioni formulate, si forniscono alcune possibili indicazioni di carattere operativo, ai fini dell individuazione della perdita sul credito, riguardanti le principali procedure concorsuali, nonché l accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento. Fallimento Nello specifico caso del credito verso un soggetto fallito, l importo da iscrivere in bilancio deve essere attentamente valutato, ancorché nella prassi contabile sia ormai consolidata la tendenza a svalutare integralmente il credito, già nell esercizio di apertura del fallimento, ovvero di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento: la condotta in parola pare influenzata dalla previsione di deducibilità immediata prevista dalla disciplina sul reddito d impresa (art. 101, co. 5, del Tuir), nonché dall orientamento di alcuni uffici dell Agenzia delle Entrate ora superato dalla C.M. n. 26/E/2013 svincolato dall osservanza dei principi civilistici, improntati al suddetto presumibile valore di realizzo. 22
23 Sul punto si osserva che nell esercizio di avvio del fallimento non sussistono, oggettivamente, elementi adeguati per svalutare puntualmente il credito, in quanto è necessario conoscere due elementi fondamentali: il passivo e l attivo del fallimento. Sotto il primo profilo, si segnala che il passivo della procedura non comprende necessariamente tutti i creditori originari del fallimento, ma soltanto quelli che hanno presentato la relativa domanda, accolta in sede di accertamento del passivo, ovvero di verifica delle domande di ammissione presentate dai creditori: questa fase non si conclude in tempi brevi, e certamente non nell esercizio di apertura della procedura, in quanto oltre all esame delle istanze tempestive, previste in un udienza da tenersi entro 120 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, co. 1, n. 4) L.F.) è riconosciuto un altro anno di tempo per il deposito delle domande tardive (art. 101, co. 1, L.F.). Conseguentemente, nell esercizio di apertura del fallimento, il creditore non è in grado di sapere quali e quanti creditori abbiano diritto ad una soddisfazione preferenziale rispetto alla propria. Per quanto concerne, invece, la valutazione del secondo elemento rilevante per la stima della presumibile possibilità di soddisfazione del credito, si consideri che l attivo del fallimento non si compone esclusivamente di crediti e beni il cui inventario può, in ogni caso, richiedere tempi lunghi, come nel caso delle imprese di costruzione, aventi diversi cantieri ma anche delle azioni legali di responsabilità (art. 146 L.F.) e revocatorie (artt. 67 L.F. e 2901 c.c. ), che possono consentire al fallimento di acquisire rilevanti risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori: tali informazioni non sono naturalmente note nell esercizio di apertura del fallimento, e spesso neanche nel successivo, con l effetto che, in questi periodi amministrativi, qualsiasi svalutazione del credito potrebbe risultare fondata su considerazioni meramente approssimative e superficiali, e talvolta non rispondenti alla principale prova documentale direttamente acquisibile, ovvero il rapporto riepilogativo che il curatore fallimentare è tenuto a depositare, anche presso il Registro delle imprese, ogni sei mesi (art. 33, ultimo co., L.F.). Si tratta dell atto nel quale sono esposte le predette informazioni in ordine all attivo sia realizzato che potenziale e al passivo, nonché quelle riguardanti le presumibili possibilità di soddisfazione delle diverse classi di creditori (privilegiati, chirografari, ecc.). Si segnala altresì che la stima del credito da iscrivere in bilancio, qualora derivante da un operazione assoggettata ad Iva, deve altresì considerare che una parte dello stesso potrà essere recuperata tramite la futura emissione della nota di variazione, ai sensi dell art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972; ciò anche nell ipotesi in cui la procedura non presenti attivo da ripartire tra i creditori, oppure sia tale da non consentire il pagamento, neppure parziale, della classe a cui appartiene il creditore. Il corrispondente importo relativo al tributo costituisce, quindi, il presumibile valore di realizzazione del credito, con l effetto che potrebbe essere ritenuta illegittima la svalutazione integrale (C.T. Reg. Torino 13 dicembre 2011 n. 101/27/11). 23
24 Concordato preventivo La particolare complessità della procedura ascrivibile ai circoscritti termini dell omologazione (art. 181 L.F.), nonché alle modalità liquidatorie definite dal tribunale, impone un tempestivo monitoraggio dell evoluzione del concordato preventivo. Una prima valutazione di recuperabilità del credito deve essere operata in sede di ammissione alla procedura, facendo affidamento sulla proposta formulata dal debitore, contenente l indicazione della percentuale di soddisfazione offerta ai creditori, suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini dell individuazione dell importo della presumibile perdita, può rivelarsi utile l analisi della relazione del professionista di cui all art. 161, co. 3, L.F., designato dal debitore, tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali e, soprattutto, la fattibilità del piano concordatario, con la precisazione dei relativi profili di criticità. L importo così determinato deve, poi, essere riscontrato alla luce della relazione del commissario giudiziale (art. 172, co. 1, L.F.), predisposta alcuni mesi dopo l apertura della procedura, con lo specifico obiettivo di informare i creditori in merito alla concreta realizzabilità della proposta concordataria, nonché alla convenienza rispetto alle altre alternative concretamente praticabili, sovente rappresentate dalla dichiarazione di fallimento. Una terza verifica deve essere effettuata a seguito dell omologazione del concordato preventivo salvo che il tribunale disponga la revoca del procedimento e, previo accertamento dello stato di insolvenza, la contestuale emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento determinante l apertura della liquidazione giudiziale, sulla base della presumibile percentuale di soddisfazione desumibile dal decreto di omologazione del tribunale. L avvio di tale fase esecutiva comporta, inoltre, la necessità di un sistematico aggiornamento della suddetta stima di recuperabilità del credito, tenuto conto delle risultanze evidenziate nella relazione periodica del liquidatore giudiziale, dei pagamenti parziali ricevuti e delle prospettive di conclusione dell iter di realizzazione dell attivo concordatario, funzionale all esecuzione della ripartizione finale e, quindi, dell estinzione del credito residuo iscritto in contabilità. Accordo di ristrutturazione dei debiti Sotto il profilo operativo, si ritiene opportuno stimare l importo recuperabile dei crediti in funzione dell evoluzione dell accordo di ristrutturazione, mediante l adozione di una metodologia analoga a quella prospettata per il concordato preventivo. In particolare, una prima verifica di realizzabilità residua del credito dovrebbe essere operata stante la formulazione del novellato art. 101, co. 5, Tuir a seguito dell emanazione, da parte del tribunale competente, del decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale nuova previsione normativa dovrebbe, pertanto, considerare superata la prassi dell Agenzia delle Entrate, che aveva sinora attribuito esclusiva rilevanza fiscale in mancanza di una specifica disposizione di riferimento al successivo momento del passaggio in 24
25 giudicato del predetto provvedimento giudiziale, in quanto maggiormente coerente con la ratio dell art. 101, co. 5, del Tuir dell epoca, ovvero la sussistenza degli elementi certi e precisi. L importo così individuato potrà, poi, formare oggetto di ulteriori rettifiche e, quindi, di perdite su crediti per effetto di eventuali scostamenti emersi in sede di fase esecutiva e dei pagamenti parziali ricevuti, sino alla completa estinzione del residuo valore contabile del credito. Nel caso in cui, a seguito dell omologazione dell accordo di ristrutturazione, non si verifichi il corretto adempimento dello stesso, e tale circostanza sia accertata in un periodo d imposta successivo a quello di deduzione della perdita, il creditore è tenuto a rilevare un componente positivo del reddito imponibile. Salvo che, alla chiusura dell esercizio, sia già intervenuta la dichiarazione di fallimento del debitore, ovvero l ammissione dello stesso al concordato preventivo, rendendo necessaria l applicazione dei criteri in precedenza delineati. Piano attestato di risanamento e concordato stragiudiziale La casistica delle perdite su crediti derivanti dall esecuzione del documento di cui all art. 67, co. 3, lett. d), L.F. o di un intesa privata tra il debitore e uno o più creditori non è espressamente disciplinata dall art. 101, co. 5, del Tuir, con l effetto che trovano applicazione i principi generali di deducibilità della perdita su crediti, fondati sulla sussistenza degli elementi certi e precisi della stessa, ad eccezione del caso in cui ricorra una fattispecie derogatoria, come la prescrizione o la circostanza che il credito è di modesto importo ed è scaduto da almeno sei mesi. Per quanto concerne il piano attestato di risanamento, non convince a differenza dell art. 88, co. 4, del Tuir, in materia di riduzione delle passività la diversità di trattamento rispetto all accordo di ristrutturazione dei debiti, soprattutto se si considera che la vicenda estintiva del credito è la medesima di quella sottesa alla disciplina delle sopravvenienze: a parere della Circolare Assonime n. 4/2013, sarebbe stata eventualmente ragionevole una previsione che, nell intento di favorire una soluzione concordata rispetto all altra, escludesse il piano attestato dall ambito applicativo sia della non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4, del Tuir) che della deducibilità delle perdite su crediti di cui all art. 101, co. 5, del Tuir. A tale proposito, la Circolare Assonime n. 4/2013 ha osservato che, peraltro, il piano attestato e l accordo di ristrutturazione dei debiti sebbene diversi nelle modalità di attuazione condividono le medesime finalità di risanamento dell impresa e ridefinizione delle passività: come tali, entrambi dovrebbero, pertanto, essere sostenuti e incentivati anche attraverso il beneficio fiscale della deducibilità delle perdite su crediti. In ogni caso, occorre considerare che tale agevolazione è comunque riconosciuta quando il componente reddituale negativo in commento risulti da elementi certi e precisi. Nell ipotesi del piano attestato di risanamento, il momento della certezza della perdita può comunque essere agevolmente desunto se l atto è stato pubblicato presso il registro delle imprese, consentendo al debitore di beneficiare della non 25
26 imponibilità, ai fini della determinazione del reddito d impresa, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, nei limiti di cui all art. 88, co. 4, del Tuir: si potrebbe, quindi, ritenere che tale condizione sia integrata quando la perdita sia conseguente alla pubblicazione, presso il registro delle imprese, di un piano di risanamento, in ragione della circostanza che la fattibilità del piano, e la veridicità dei dati aziendali sui cui lo stesso si fonda, sono attestati da un professionista indipendente, soggetto a responsabilità penale per la falsità della relativa asseverazione. Diversamente, qualora il predetto progetto non risulti iscritto in Camera di Commercio, così come nel caso del concordato stragiudiziale, la data certa può essere desunta da altra documentazione (attestazione del professionista, atto notarile di ratifica delle adesioni dei creditori al concordato stragiudiziale, ecc.). 6. Modello Unico Società di Capitali In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto a compilare con riferimento ai crediti i quadri RF e RS della dichiarazione dei redditi, riportando le seguenti informazioni: 1) le perdite su crediti indeducibili (rigo RF19, colonna 2, tra le variazioni in aumento ), così come determinate applicando le disposizioni di cui all art. 101, co. 5, del Tuir, in quanto: carenti dei requisiti di certezza e precisione, come nel caso in cui il debitore sia caratterizzato da una mera temporanea illiquidità, ancorché vi abbia, poi, fatto seguito un pignoramento infruttuoso (R.M. n. 16/E/2009). Salvo che una complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica pretesa creditoria, nonché del debitore della stessa, consenta di dimostrare il carattere definitivo della perdita; maturate su crediti vantati nei confronti di un debitore residente al di fuori del territorio dello Stato, assoggettato ad una procedura concorsuale estera non assimilabile a quelle previste dall ordinamento giuridico italiano (C.M. n. 39/E/2002): l amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il concordato preventivo, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contribuente è tenuto alla compilazione del rigo RF19 se la perdita deriva da un credito verso un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale corrispondente all abrogata nell ordinamento giuridico italiano amministrazione controllata. È il caso, ad esempio, dell istituto della ristrutturazione e riorganizzazione societaria denominata Chapter 11, prevista dal sistema statunitense, nell ambito del Federal Bankruptcy Code. Il piano formulato dal debitore americano può, infatti, prevedere l integrale soddisfazione di tutte le passività, impedendo al creditore italiano di dedurre per intero l eventuale svalutazione della propria pretesa. L omologazione giudiziale della suddetta proposta permette, invece, al creditore nazionale di acquisire un primo elemento in merito alla certa esistenza e alla precisa determinabilità della perdita; 26
27 relative a crediti derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori non appartenenti all Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, individuati dal D.M. 23 gennaio 2002; imputate a conto economico per un valore eccedente rispetto a quanto riconosciuto dalla normativa fiscale; 2) le svalutazioni dei crediti, per la quota imputata a conto economico indeducibile fiscalmente (rigo RF25, colonna 2, tra le variazioni in aumento ), così come definite dall art. 106, co. 1 e 2, del Tuir, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: l accantonamento del periodo d imposta è superiore allo 0,50% del valore nominale o costo di acquisizione dei crediti commerciali, non coperti da garanzia assicurativa; l ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti commerciali eccede il 5,00% del valore nominale ovvero del costo di acquisizione degli stessi; 3) il prospetto analitico delle svalutazioni deducibili (Sezione III), nel quale devono essere esposti il saldo iniziale e finale delle seguenti componenti rilevanti ai fini dell individuazione dell importo deducibile: l ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine del precedente periodo d imposta (RS64, colonna 1), e quello fiscalmente dedotto (RS64, colonna 2); le perdite su crediti imputate al conto economico dell esercizio (RS65, colonna 1), e quelle deducibili a norma dell art. 101, co. 5, del Tuir, comprese quelle iscritte nel bilancio di precedenti periodi amministrativi, ma deducibili soltanto nel periodo d imposta 2014 (RS65, colonna 2); la differenza tra le due componenti di cui sopra, riportando se negativa il valore zero (RS66); l importo delle svalutazioni imputate al conto economico dell esercizio, al netto delle rivalutazioni (RS67, colonna 1), e quello fiscalmente deducibile, ovvero nel limite dello 0,50% del valore dei crediti risultanti in bilancio (RS69, colonna 2); l ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell esercizio (RS68, colonna 1), e quello fiscalmente dedotto (RS68, colonna 2), nel limite del 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio (RS69, colonna 2); il valore presumibile di realizzazione dei crediti commerciali (art. 2426, n. 8), c.c.), così come iscritto in bilancio (RS69, colonna 1), e quello considerato dalla normativa fiscale, ovvero il loro valore nominale o di acquisizione (RS69, colonna 2). 27
28 7. Modello Irap 2015 Si segnala infine, che ai fini dell applicazione del tributo regionale le componenti reddituali afferenti i crediti commerciali, come anticipato in premessa, sono caratterizzate da una sostanziale irrilevanza. La base imponibile Irap delle società di capitali è, infatti, individuata come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettera A) e B) del conto economico civilistico di cui all art c.c., con espressa esclusione delle seguenti voci (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997): B.9): costi per il personale; B.10.c): altre svalutazioni delle immobilizzazioni; B.10.d): svalutazione dei crediti iscritti nell attivo circolante delle disponibilità liquide; B.12): accantonamenti per rischi; B.13): altri accantonamenti. A ciò si aggiunga che, in deroga a tale principio di derivazione dai dati di bilancio, l art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 446/1997 esclude espressamente dai costi deducibili le perdite su crediti. Conseguentemente, sia le svalutazioni che le perdite su crediti non concorrono alla formazione della base imponibile, comportando, tuttavia, una diversa rappresentazione nel Modello Irap 2015: le svalutazioni non richiedono alcuna annotazione, in quanto già escluse dai componenti negativi previsti dalla dichiarazione, per effetto del principio generale di determinazione dell Irap (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997), e dunque non suscettibili di una rettifica; le perdite su crediti iscritte, in ossequio ai principi contabili, tra gli oneri diversi di gestione (IC13), devono formare oggetto di un variazione in aumento, da indicare nel rigo IC45. La denominazione del rigo IC45 include sia le svalutazioni che le perdite su crediti, in quanto compreso nella Sezione IV, comune anche alle banche ed agli altri soggetti finanziari, nonché alle imprese di assicurazione. Queste ultime, in particolare, sono soggette all art. 7, co. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 che esclude dalla base imponibile Irap, congiuntamente, le svalutazioni e le perdite su crediti. Con l effetto che l indicazione del rigo IC45 alle svalutazioni dei crediti deve, pertanto, intendersi riferita esclusivamente alle imprese di assicurazione. 28
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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