DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI
|
|
|
- Antonella Visconti
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI video FISCO SOMMARIO del n schema di sintesi perdite in assenza di procedure concorsuali perdite su crediti di modesta entità deducibilità delle perdite su crediti prescritti perdite e procedure concorsuali scritture contabili DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU Artt. 101, 106 e 109 D.P.R , n Art. 33 D.L , n. 83, conv. in L , n. 134 Art. 3, c. 103, lett. d) e cc. 107 e 108 L , n Cass. Civ , n D. Lgs , n Provv. Ag. Entrate Provv. Ag. Entrate Circ. Ag. Entrate , n. 27/E - Circ. Ag. Entrate , n. 8/E - Circ. Ag. Entrate , n. 26/E Ris. Ag. Entrate , n. 16/E - Circ. Assonime , n Cass. Civ , n Cass. Civ , n Norma comportamento ADC n. 172/2008 I crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore. Tale circostanza ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità. Il legislatore fiscale prevede due meccanismi di deducibilità differenti, a seconda del grado di certezza del componente negativo: analitico in caso di inesigibilità definitiva ; forfettario in caso di inesigibilità potenziale. Tali meccanismi, in entrambi i casi, possono comportare il mancato riconoscimento, o il riconoscimento parziale, delle risultanze contabili. In merito ai casi di inesigibilità definitiva, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, il nuovo art. 101, c. 5 Tuir prevede ipotesi in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento, crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, crediti per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti. SCHEMA DI SINTESI POTENZIALMENTE INESIGIBILI Art. 106 Tuir Accantonamento al fondo svalutazione crediti Limite del fondo In ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti è pari allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell impresa. Il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l eccedenza concorre a formare il reddito dell esercizio stesso. Perdite su crediti deducibili Perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione. Perdite su crediti rilevate in assenza di procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione. Perdite che risultano da elementi certi e precisi. Perdite di modesta entità. Perdite per crediti prescritti. DEFINITIVAMENTE Natura INESIGIBILI Art. 101, c. 5 Tuir Sono potenzialmente riconducibili nell ambito della disciplina le perdite riferibili a tutti i crediti presenti in bilancio, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all attività svolta dal creditore, né rileva la causa che ha comportato l iscrizione a conto economico della perdita, che può essere rappresentata dalla valutazione del credito o dalla cessione dello stesso. Poiché la norma non fa alcuna distinzione in funzione della localizzazione del debitore, la disposizione è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti. Causa Perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima. Il credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, in estremo, azzerato), nell attivo dello suo stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all impresa. Perdite che emergono nel contesto di un atto realizzativo. La titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio sia dai libri e registri dell impresa. 51
2 SCRITTURE CONTABILI PERDITE IN ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI PERDITE SU CHE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI Condizione di deducibilità Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Art. 101, c. 5 Tuir La disposizione costituisce il riferimento ai fini della deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità in tutti i casi in cui il debitore non risulta assoggettato a procedure concorsuali. Ambito oggettivo Valutazione singola La disposizione è applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata definitiva. A tal fine, si ritiene che la definitività di una perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che l inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di definitività della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite potenziali. Il generico riferimento alla ricorrenza degli elementi certi e precisi implica la necessità di ricorrere a una valutazione caso per caso della idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata. PERDITE DERIVANTI DA VALUTAZIONE Tavola n. 1 Con riferimento alle perdite su crediti determinate internamente, attraverso un procedimento di stima, la definitività della perdita può essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria. Ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti derivanti da processo valutativo Definitività della perdita Azioni esecutive Illiquidità finanziaria Crediti di modesto importo La situazione di insolvenza non temporanea può senz altro essere verificata in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d identità da parte del debitore (ex art. 494 codice penale) o nell ipotesi di persistente assenza del debitore (art. 49 Codice Civile). Escluse tali ipotesi, possono considerarsi come sufficienti elementi di prova, ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti attestanti l esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ricorda, ad esempio, che l infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l impossibilità futura di recuperare il credito. Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell impossibilità di adempiere per un oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l instaurazione di procedure esecutive. Possono essere tenute in considerazione:.. le lettere dei legali incaricati della riscossione del credito;.. le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti, di cui all art. 115 del TULPS, in ipotesi di mancato successo nell attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell attività di recupero, l attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore. In ipotesi di crediti commerciali di modesto importo, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali. Ciò in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi. In tali casi, in particolare, l antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni volta in cui i costi per l attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all importo del credito da recuperare. Verifica Ai fini della verifica della condizione di antieconomicità delle operazioni di riscossione, il costo delle attività di recupero riferibile a un determinato credito deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti. Inoltre, ai fini della valutazione di antieconomicità del recupero, è necessario tener conto anche dei costi di gestione interni all impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale). Deducibilità Dimostrata l antieconomicità dell azione di recupero, risulta sufficiente, ai fini della deducibilità della perdita ai sensi dell art. 101, c. 5 del Tuir, la semplice evidenza che il creditore si sia attivato per il recupero del credito (a titolo esemplificativo, raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento). 52
3 CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI PERDITE DERIVANTI DA ATTI REALIZZATIVI La presenza di un atto o di un evento produttivo di effetti giuridici permette di verificare la deducibilità della perdita anche alla luce degli effetti che tale atto o evento producono. In particolare, gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile all art. 101, c. 5 Tuir sono i seguenti:.. cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;.. transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti, quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso;.. atto di rinuncia al credito. Valutazione singola Se l origine della transazione è differente (esempio: una lite sulla fornitura), il relativo onere non costituisce una perdita su crediti, bensì una sopravvenienza passiva. Anche in caso di atti realizzativi la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito; è tuttavia possibile individuare alcuni elementi in presenza dei quali tale dimostrazione possa dirsi verificata. Tavola n. 2 Ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti derivanti da atti realizzativi Cessione definitiva alla banca Perdita inferiore a spese per il recupero Potere d accertamento Transazione con il debitore Rinuncia al credito Perdita del diritto Con riguardo all ipotesi di cessione a titolo definitivo, sono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall art. 101, c. 5 Tuir quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell art C.C.) rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto. Con riguardo alla cessione a titolo definitivo, sono verificate le condizioni di deducibilità di una perdita quando questa si presenta d ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (perdita uguale o inferiore ai costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito, ecc.). Al fine di verificare tale condizione, è necessario che il soggetto cedente dimostri in modo oggettivo il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l attività di recupero di crediti della stessa natura), tenuto anche conto dei costi di gestione interni (se desumibili dalla contabilità industriale), oltre che dei tempi per la riscossione. Resta in ogni caso impregiudicato il potere dell Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell elusività dell operazione, ai sensi dell art. 37-bis del D.P.R. 600/1973. Al riguardo, presentano un più alto profilo di rischio le operazioni che intercorrono tra soggetti non indipendenti. Con riguardo all ipotesi di transazione con il debitore, sono verificate le condizioni di deducibilità della perdita ai sensi dell art. 101, c. 5 Tuir quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). Giustificazione Anche in caso di transazione la perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo e in presenza delle stesse condizioni che sono state previste in caso di cessione a titolo definitivo. Nel caso di rinuncia o remissione del debito, sebbene si sia in presenza dell estinzione giuridica del credito in capo al creditore, nonché dell esclusione di ogni futuro effetto economico - patrimoniale del credito in capo al medesimo, la perdita rilevata matura in un contesto di unilateralità e, pertanto, può rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. Conseguentemente, la deducibilità ai sensi dell art. 101, c. 5 Tuir di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito può essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all attività d impresa (e non si configuri, quindi, come una liberalità). Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive. Oltre alle ipotesi di atti realizzativi, si considerano verificati i requisiti di cui all art. 101, c. 5 Tuir in presenza di tutti gli eventi che determinano la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito (esempio: decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all eredità). 53
4 SCRITTURE CONTABILI PERDITE SU DI MODESTA ENTITÀ DI MODESTA ENTITÀ Elementi certi e precisi Imputazione a conto economico Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno 6 mesi. Il rispetto dei requisiti della modesta entità del credito e dei 6 mesi potrebbe non essere sufficiente per la deduzione della perdita, in assenza dell imputazione a conto economico del componente negativo. Nota bene I crediti considerati di modesta entità nel periodo n la cui perdita non è stata dedotta nel medesimo periodo n (in assenza di imputazione a conto economico) non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi d imposta. Crediti assistiti da garanzia Entrata in vigore Sono esclusi dalla disposizione i crediti assistiti da garanzia assicurativa, già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell art. 106 Tuir, per i quali l inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell assicuratore. La norma è entrata in vigore dal periodo d imposta in corso al Deve ritenersi che la nuova disposizione, in assenza di specifiche regole di diritto transitorio, riguardi anche i crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell esercizio 2012 o nei successivi. CALCOLO DELLA MODESTA ENTITÀ Limite quantitativo Imprese di più rilevante dimensione Credito non superiore a 5.000,00. Altre imprese Credito non superiore a 2.500,00. Imprese di più rilevante dimensione Il limite dei rappresentativo della modesta entità assume rilevanza per quelle imprese che abbiano conseguito un volume d affari o ricavi non inferiore a 100 milioni. Individuazione dell importo La modesta entità è individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. Atti translativi Se l impresa è subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, occorre fare riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo quest ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell art. 106, c. 2 Tuir. Riscossione parziale Qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati. 54 Verifica del limite Rapporti non autonomi La verifica del limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata considerando anche l IVA oggetto di rivalsa nei confronti del debitore. Non assumono rilevanza, invece, gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito. Più posizioni creditorie La verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d imposta più posizioni creditorie. Nel caso in cui le partite creditorie si riferiscano al medesimo rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa), la modesta entità deve essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.
5 CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI Esempio n. 1 Verifica del limite di valore dei crediti scaduti Dati Verifica del limite Condizione Impresa di più rilevanti dimensioni che al termine del periodo d imposta ha nei confronti di un medesimo debitore 2 crediti scaduti da almeno 6 mesi con un valore nominale pari a 3.000,00 e 4.000,00. La verifica del limite quantitativo per singolo credito consente di rispettare, per entrambi i crediti, il requisito della modesta entità, senza necessità di verificare che la somma del valore nominale dei due crediti (pari a 7.000,00) supererebbe il limite dei 5.000,00 stabilito dalla norma. La soluzione appena evidenziata è applicabile in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui l obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti. Esempio n. 2 Verifica del limite di valore dei crediti scaduti e non scaduti Dati Verifica del limite Impresa di più rilevanti dimensioni che ha nei confronti del medesimo debitore 2 crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale pari a 3.000,00 e 1.500,00, scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d imposta, e un credito di 2.000,00 per il quale non risulta ancora decorso il periodo dei 6 mesi. La verifica del limite quantitativo consente di rispettare il requisito della modesta entità dei 5.000,00, poiché è effettuata considerando il saldo complessivo dei 2 crediti scaduti dal almeno 6 mesi al termine del periodo d imposta (pari a 3.000, ,00) e non anche del credito (pari a 2.000,00) per il quale non risulta ancora decorso il periodo semestrale. Esempio n. 3 Verifica del limite e imputazione a conto economico Dati Verifica del limite Impresa di più rilevanti dimensioni che ha nei confronti del medesimo debitore 2 crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale pari a 3.000,00 e 1.500,00 scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d imposta 2013 e un credito di 2.000,00 per il quale il requisito dei 6 mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo Nel 2013 l impresa, in assenza di imputazione a conto economico, non deduce la perdita di 4.500,00 ( 3.000, ,00). Il contribuente nel 2014 potrà dedurre sia la perdita di 4.500,00 - relativa ai due crediti la cui modesta entità è stata verificata nel sia la perdita riferita al credito di 2.000,00 (sempre che risulti soddisfatta l imputazione a conto economico). Nel 2014, infatti, la verifica della modesta entità non deve essere effettuata ricomprendendo anche i due crediti (pari complessivamente a 4.500,00) i cui 6 mesi erano trascorsi nel precedente periodo. COORDINAMENTO TRA PERDITE SU E FONDO SVALUTAZIONE Perdite eccedenti il fondo Utilizzo del fondo Valore fiscale dei crediti Le perdite sui crediti, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Il fondo fiscale deve essere utilizzato, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità di cui all art. 101, c. 5 Tuir. Queste, pertanto, riducono il reddito imponibile dell esercizio in cui sono rilevate solo per la parte che eccede l ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. In altri termini, in un esercizio la perdita realizzata è prioritariamente imputata al fondo, in quanto capiente, e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell esercizio, così come la valutazione dell eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5%, deve essere calcolata sull ammontare dei crediti al netto della perdita. Le perdite su crediti devono essere determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Il valore fiscalmente riconosciuto dei crediti è costituito dal valore nominale o di acquisizione degli stessi; pertanto, per effetto delle rettifiche per svalutazioni, il valore fiscale risulta disallineato rispetto a quello di bilancio. 55
6 SCRITTURE CONTABILI COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DI COMPETENZA Scadenza dei crediti di modesto importo Imputazione a C.E. successivo alla scadenza Imputazione a C.E. precedente alla scadenza Imputazione a C.E. della svalutazione Il termine di 6 mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d impresa solo nell esercizio in cui è imputata a conto economico, risultando in quel momento realizzato senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione il requisito della esistenza degli elementi certi e precisi. Qualora l impresa - in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio - imputi la perdita nel conto economico relativo a un esercizio successivo a quello in cui maturano i 6 mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d imposta di imputazione a conto economico. Qualora la perdita sui crediti in esame sia stata imputata nel conto economico relativo a un esercizio precedente a quello di maturazione dei 6 mesi e non sia stata dedotta fiscalmente - poichè carente dei requisiti per la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d imposta di maturazione del semestre. In tal caso, l impresa dovrà operare una variazione in diminuzione sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità alle disposizioni dell art. 109, c. 4, lett. a) Tuir. Il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. Svalutazione integrale Nell ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d imposta in cui risulta decorso il termine di 6 mesi previsto dalla norma. In tal caso, l imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione. Svalutazione parziale Svalutazione per masse Nell ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di 6 mesi stabilito dalla disposizione. Il contribuente potrà, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine dei 6 mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita. Nel caso di svalutazioni effettuate per masse - in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all intero ammontare delle svalutazioni operate. 56
7 CONTABILITÀ E BILANCIO SCRITTURE CONTABILI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU PRESCRITTI PRESCRIZIONE DEI IMPORTO DECORRENZA TERMINI DI PRESCRIZIONE Gli elementi certi e precisi sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. La perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un altra ipotesi che dà luogo alla deducibilità della perdita in capo al creditore. La previsione normativa è applicabile a prescindere dall importo del credito prescritto. La possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità sia per quelli diversi. La previsione normativa produce i suoi effetti a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data del , anche se, già in passato, la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita. Indipendentemente dal periodo d imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell Amministrazione Finanziaria di contestare che l inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale. Termine ordinario Art C.C. Rapporti particolari Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni. Si prescrivono in 5 anni:.. le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (art C.C.);.. gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi. Si prescrivono in un anno i crediti relativi a:.. provvigioni spettanti al mediatore (art C.C.);.. corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale (18 mesi se il trasporto inizia o termina al di fuori dell UE - art C.C.);.. premi di assicurazione (art C.C.). I crediti prescritti sono automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo. PERDITE E PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURE CONCORSUALI IDONEE ALLA DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA Le perdite su crediti sono deducibili se il debitore:.. è assoggettato a procedure concorsuali;.. ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art bis R.D , n Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale al verificarsi delle seguenti condizioni:.. accordo di ristrutturazione Dalla data del decreto di omologazione. dei debiti.. fallimento Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento... liquidazione coatta amministrativa.. concordato preventivo.. amministrazione straordinaria Concordato stragiudiziale Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione. Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente, di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente (del luogo ove l impresa ha la sede principale), che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (L , n. 95). Il concordato stragiudiziale non rientra tra le procedure concorsuali. Debito estero Al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita su crediti verso debitori esteri è necessario verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell art. 101, c. 5 Tuir. Occorre dimostrare che la procedura estera presenta le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, l esistenza dell accertamento della situazione di illiquidità da parte di un autorità giurisdizionale o amministrativa. 57
8 SCRITTURE CONTABILI PERIODO DI IMPUTAZIONE In caso di procedure concorsuali il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità dalla data della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell accordo di ristrutturazione. Una volta aperta la procedura, l individuazione dell anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza. Devono ritenersi superate, sul punto, le precisazioni contenute nella circolare , n. 8/E e nella circolare , n. 42/E, nella quale, tra l altro, era stato chiarito che gli elementi certi e precisi dovevano considerarsi sussistenti a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell accordo di ristrutturazione dei debiti fosse divenuto definitivo (poiché non più suscettibile d impugnativa). Quantificazione della perdita In presenza di una delle procedure concorsuali, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (inferiore o al massimo uguale al valore del credito). La perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore di bilancio e, quindi, non investe necessariamente l intero importo del credito. DOCUMENTAZIONE MODIFICHE SUCCESSIVE Rappresentano documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio:.. l inventario redatto dal curatore ex art. 87 del R.D. 267/1942;.. il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art. 160 del R.D. 267/1942;.. la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex art. 205 del R.D. 267/1942;.. la relazione del commissario giudiziale nell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art. 28 D. Lgs. 270/1999;.. le garanzie reali o personali ovvero assicurative. Debitore estero Analogamente, in relazione a crediti vantati nei confronti di un debitore estero, costituiscono validi elementi di supporto alla determinazione dell entità della perdita tutti i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato. Qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su crediti, nei confronti di un debitore assoggettato alle predette procedure, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale. SCRITTURE CONTABILI Esempio Scritture relative al realizzo delle perdite su crediti Accantonamento al fondo svalutazione E B 10d P C II 1 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE n a FONDO SVALUTAZIONE Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secondo le disposizioni fiscali. 600,00 Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra valori fiscali e civilistici del fondo svalutazione crediti, pari a 600) n+1 E B 14 P C II 1 PERDITE SU a CLIENTI 1.000,00 Per insolvenza cliente. P C II 1 E B 14 FONDO SVALUTAZIONE Utilizzo fondo per insolvenza cliente. Nota n+1 a UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE 600,00 Non è possibile dedurre i crediti di modesta entità, scaduti da più di 6 mesi, senza prima averli imputati a perdita in contabilità (art. 109, c. 4 Tuir), previa verifica della loro inesigibilità secondo i principi contabili. Un eccezione al principio di derivazione consente, però, di dedurre la perdita imputata a conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata per l assenza dei relativi requisiti. In tal caso, nell anno della registrazione contabile si effettua una variazione in aumento nel modello Unico di pari importo e si accantonano le relative imposte anticipate. 58
9 PRATICAPROFESSIONALE CRISI D IMPRESA pratica professionale video FISCO SOMMARIO del n schema di sintesi comunicazioni via pec nelle procedure concorsuali UTILIZZO DELLA PEC NEL FALLIMENTO E NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Art. 17 D.L , n. 179 conv. L , n Art. 1, c. 19 L , n. 228 Il D.L , n. 179, convertito nella L , n. 221 ha esteso la diffusione della PEC quale strumento di comunicazione privilegiato al fallimento e alle altre procedure concorsuali, nell ottica del potenziamento del ricorso alla tecnologia telematica. L uso della PEC è imposto in tutte le fasi essenziali e riguarda la maggior parte delle comunicazioni tra i partecipanti ed i rispettivi organi, quindi tra i creditori ed il curatore (o il commissario giudiziale o il commissario liquidatore o il commissario straordinario). Questi ultimi sono ora tenuti a conservare per tutta la durata delle procedura e per i successivi due anni i messaggi inviati e ricevuti. Per quanto riguarda l entrata in vigore delle nuove norme che modificano la legge fallimentare, è prevista una modulata disciplina transitoria. La L , n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha inoltre introdotto ulteriori modifiche, prevedendo in particolare che il curatore ed il commissario comunichino al Registro delle Imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell iscrizione. Questo onere si aggiunge a quello di indicare nella prima comunicazione ai creditori l indirizzo PEC specifico per la procedura. SCHEMA DI SINTESI Onere di comunicazione al Registro delle Imprese I curatori ed i commissari devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro 10 giorni dalla nomina (art. 1, c. 19 L. 228/12). DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I CURATORI E I COMMISSARI Prima comunicazione ai creditori Avviso ex artt. 92, 171, 207 L.F. e 22 D.Lgs. 70/1999 Deve essere inviata telematicamente all indirizzo PEC risultante:.. dal Registro delle Imprese oppure.. dall Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (istituendo). Deve contenere:.. l indirizzo PEC (specifico per la procedura) del curatore o del commissario;.. l invito ai creditori a trasmettere il proprio indirizzo PEC. Tutte le comunicazioni successive devono Comunicazioni successive essere inviate ai creditori all indirizzo PEC comunicato nei casi previsti dalla legge. In mancanza, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Obbligo di conservazione dei messaggi I messaggi inviati e ricevuti devono essere conservati per tutta la durata della procedura e per i 2 anni successivi. Istruttoria prefallimentare Nuovo art. 15 L.F. Si applica ai procedimenti introdotti dopo il Da tale data il decreto di convocazione ed il ricorso per la dichiarazione di fallimento sono comunicati via PEC al fallendo a cura della cancelleria. ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME Art. 17 D.L. 179/2012 Altre disposizioni Si applicano ai procedimenti aperti successivamente o pendenti alla data del Si applicano a decorrere dal Se alla stessa data non è stata effettuata la comunicazione di cui agli artt. 92, 171, 207 L.F. e 22 D.Lgs. n. 270/1999. Se alla data del è stata effettuata la comunicazione. Il curatore o il commissario comunicano ai creditori il proprio indirizzo PEC entro il , invitandoli a comunicare il loro entro 3 mesi; in mancanza si effettua il deposito in cancelleria. R A T I O N.10/ R 73
10 CRISI D IMPRESA pratica professionale COMUNICAZIONI VIA PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO Disposizioni per gli organi della procedura Istruttoria prefallimentare Il decreto di convocazione unitamente al ricorso per la dichiarazione di fallimento di cui all art. 15 L.F. sono comunicati per via telematica a cura della cancelleria all indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle Imprese ovvero dall INIPECIP (1). Solo nel caso in cui ciò non sia possibile, la notifica deve essere effettuata di persona o, in ultima analisi, mediante deposito nella casa comunale. Nota (1) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti Accertamento dello stato passivo e ulteriori incombenti L avviso ex art. 92 L.F. deve essere inviato dal curatore via PEC ai creditori e deve contenere:.. l indirizzo PEC del curatore specifico per la procedura;.. l avviso che le domande di insinuazione al passivo vanno presentate esclusivamente al curatore tramite PEC;.. l invito a trasmettere il proprio indirizzo PEC. L uso della PEC è previsto anche per la trasmissione:.. del progetto di stato passivo;.. dei rapporti semestrali sulle attività svolte;.. dello stato passivo reso esecutivo;.. del progetto di riparto;.. del rendiconto. Disposizioni per i creditori Trasmissione della domanda di insinuazione al passivo Sono trasmessi esclusivamente via PEC al curatore:.. la domanda di insinuazione al passivo e i relativi documenti;.. le osservazioni scritte al progetto di stato passivo. Si deposita in cancelleria solo l originale cartaceo dei titoli di credito allegati al ricorso (art. 1, c. 19 L. 228/2012). I creditori devono indicare nell atto il proprio indirizzo PEC; in difetto le comunicazioni avvengono mediante deposito in cancelleria. CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA D. Lgs. 270/1999 L avviso ex art. 171 L.F. deve essere inviato dal commissario via PEC e deve contenere:.. l indirizzo PEC del commissario;.. l invito ai creditori a comunicare il proprio indirizzo PEC;.. l avvertimento a trasmetterlo entro 15 giorni, pena la notifica mediante deposito in cancelleria. L uso della PEC è previsto anche per la comunicazione:.. del deposito dell inventario;.. della relazione particolareggiata di cui all art. 172 L.F.;.. dell apertura dell eventuale procedimento di revoca del concordato. Il commissario liquidatore deve trasmettere per via telematica ai creditori:.. la relazione sulla situazione dell impresa;.. la comunicazione ex art. 207 L.F.;.. l elenco dei creditori ammessi o respinti;.. il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto. A loro volta i creditori possono far pervenire via PEC le loro istanze. Il commissario straordinario deve provvedere a:.. trasmettere via PEC l avviso di cui all art. 22 D. Lgs. n. 270/1999;.. comunicare ai creditori il termine entro il quale devono trasmettergli telematicamente le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l accertamento del passivo. È previsto che tutte le comunicazioni successive siano effettuate telematicamente con le medesime modalità stabilite per le altre procedure. 74 R A T I O N.10/ R
LA DEDUZIONE FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI I
LA DEDUZIONE FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI I chiarimenti dell Agenzia delle entrate alla luce delle modifiche introdotte nel corso del 2012 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 L Agenzia delle
Periodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale
Periodico informativo n. 26/2014 Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che la Legge di stabilità 2014 è intervenuta
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI Massimiliano Sironi 25.05.2015 - Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Svalutazione e perdite su crediti: problematiche
Rag. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi
NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI Rag. Fabio Mongiardini 1 Art. 33 DL 83/2012 (DECRETO SVILUPPO) Importanti novità in materia di perdite su crediti sia nell ambito di procedure concorsuali sia al di
studio associato zaniboni
N. protocollo: 40/2013 Oggetto: LA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI Con un ritardo poco comprensibile, dopo la chiusura dei bilanci e delle dichiarazioni, l Agenzia delle Entrate con la circolare n.26/e
Le perdite su crediti
Il bilancio 2013 : novità e criticità Le perdite su crediti dott. Paolo Farinella Commissione Principi Contabili ODCEC Milano Milano 28 febbraio 2014 sede corso Europa 11 0. Introduzione Sintesi argomenti
SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI. Dott. Gianluca Odetto
Dott. Gianluca Odetto ART. 33 DL 83/2012 Novità Inserimento del piano di ristrutturazione del debito tra le procedure concorsuali. Inserimento tra le ipotesi di non sopravvenienza attiva della riduzione
Novità in tema di perdite su crediti
Dott.ssa Cecilia Andreoli (Commissione Fiscalità Odcec Modena) Novità in tema di perdite su crediti Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto
f e r d i n a n d o b o c c i a
Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.
CIRCOLARE N. 26/E. Roma, 1 agosto 2013
CIRCOLARE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 agosto 2013 OGGETTO: Perdite su crediti - Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall articolo 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n.
SACCARDI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI GIULIANO SACCARDI dottore commercialista 31100 TREVISO Via Indipendenza, 5 MONICA BERNA dottore commercialista Tel. +39.0422.544367 ENZO DALLA RIVA dottore commercialista Fax +39.0422.544368
Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
ALBERTO MARENGO PERDITE SU CREDITI: LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE
ALBERTO MARENGO PERDITE SU CREDITI: LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le perdite su crediti - 3. Le perdite derivanti da elementi certi e precisi - 3.1. Perdite su crediti da valutazioni
TEMA 6. Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti
TEMA 6 75 Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti di Gian Carlo Bondi Per ragioni di semplicità, negli esempi si ipotizza che il Fondo rischi su crediti preesistente coincida con le
Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti
Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti Perdite su crediti Le perdite su crediti, sia nazionali che esteri, sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Sono in ogni caso deducibili quando
BILANCIO - MINUSVALENZE PATRIMONIALI - PERDITE SUI CREDITI - REGIME FISCALE CREDITI - DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE
www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Circolare 1 agosto 2013, n.26/e Perdite su crediti - Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall'articolo 33, comma 5, del decreto legge 22
DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI
DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI iscritti a valore nominale da esporre in bilancio a valore di realizzo VALUTAZIONE CREDITI «I crediti devono essere valutati al loro valore di presumibile
221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015
Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo
NOVITA IN MATERIA DI PERDITA SUI CREDITI
NOVITA IN MATERIA DI PERDITA SUI CREDITI Come noto la crisi economica che da parecchi anni affligge il nostro paese ha costretto molti imprenditori a rinunciare all attività di recupero dei crediti, tenuto
NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.
NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità
Gestione amministrativa e fiscale SCHIO, 26 GIUGNO 2013
Gestione amministrativa e fiscale dei crediti e degli insoluti SCHIO, 26 GIUGNO 2013 LA TUA AZIENDA LAVORA CON Fidi cliente? Reportistica aggiornata? Gestione condivisa del credito tra tutte le funzioni
Perdite relative a crediti Regime ex D.L. n. 83/2012
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013 Perdite relative a crediti Regime ex D.L. n. 83/2012 DOTT. FILIPPO MARIA FERRUTA 31 maggio 2013 Sala Orlando - Corso Venezia,
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà
RISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012
INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.
Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo
DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.
DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A. Art. 13 bis comma 5 d.l. n. 52/ 2012 ART. 13 BIS, COMMA 5, D. L. 7 MAGGIO 2012, N. 52 CONVERTITO DALLA L. N. 94 DEL 6 LUGLIO 2012 «Il documento
Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi
Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi dott. Giovanni Mercanti Milano, 17 giugno 2014 Contenuto della relazione Rinuncia parziale al credito Emissione SFP Distinzione
Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
Circolare n. 5. Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE
Circolare n. 5 del 21 Luglio 2013 Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE 1 Premessa... 3 2 Utilizzo dei crediti commerciali
DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99
DL 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ( DL SVILUPPO-BIS ) GIUSTIZIA DIGITALE - MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE E AL D.LGS. N. 270/99 Le modifiche introdotte dal DL Sviluppo bis in materia concorsuale riguardano:
Novità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati
Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma
Il leasing in Nota integrativa
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 Indice
Leasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
STUDIO ASSOCIATO PAGANI
STUDIO ASSOCIATO PAGANI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI Via G. Frua, 24 Sergio Pagani 20146 Milano Paolo D. S. Pagani Tel. +39 (02) 46.07.22 Raffaella Pagani Fax +39 (02) 49.81.537 Ornella
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail [email protected] www.studiocampasso.
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail [email protected] www.studiocampasso.it Circolare n. 15 del 24 ottobre 2014 Crediti commerciali certificati
Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
LA GESTIONE DEL CREDITO IN SOFFERENZA
INCONTRO FORMATIVO LA GESTIONE DEL CREDITO IN SOFFERENZA Recenti novità normative art. 33, comma 5, D.L. Crescita riconoscimento dell Accordo di Ristrutturazione dei debiti tra le procedure che consentono
CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1
CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI Approvato con delibera n. 04 del 14.04.2015 ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui
Imposte differire: le voci da controllare
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in
La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati
La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società
RISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:
OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO
Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali,
Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari.
Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari. Bologna, 3 giugno 2015 a cura di Silvia Mezzetti (*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell Amministrazione
OTTIMIZZAZIONE CREDITI INSOLUTI/IN SOFFERENZA: AZIONE GIUDIZIALE- RECUPERO FISCALE. Studio Legale Santosuosso e Associati www.santosuosso.
OTTIMIZZAZIONE CREDITI INSOLUTI/IN SOFFERENZA: AZIONE GIUDIZIALE- RECUPERO FISCALE CREDITI INSOLUTI/ IN SOFFERENZA A) INATTIVITA LEGALE (RECUPERO «NEGOZIALE» > DILAZIONE) B) ATTIVITA DI RECUPERO LEGALE
DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24
Circolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: [email protected] - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO CENNI STORICI SUL CONCORDATO PREVENTIVO
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XIII CAPITOLO PRIMO CENNI STORICI SUL CONCORDATO PREVENTIVO Guida bibliografica... 3 1. Origini dell istituto.... 5 2. Il concordato preventivo
RISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
Risoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
Adempimenti fiscali nel fallimento
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
Circolare n. 16 del 7 ottobre 2015. Novità per sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti
Circolare n. 16 del 7 ottobre 2015 Novità per sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti Indice 1. Premessa 2. Rinuncia del socio al credito 3. Sopravvenienze attive da riduzione
OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.
LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI
LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15
RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
PRINCIPIO CONTABILE N 15
Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 1 PRINCIPIO CONTABILE N 15 CREDITI = valori numerari che si ha il diritto di esigere a date scadenze. DISTINZIONE CREDITI IN
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
RISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in
DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
Spese di rappresentanza
Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza
LE IMPOSTE SUL REDDITO
LE IMPOSTE SUL REDDITO LE IMPOSTE SUL REDDITO Il risultato che scaturisce dal bilancio redatto in base alla normativa del codice civile rappresenta il valore di partenza a cui fa riferimento la disciplina
Circolare n. 11 del 19 giugno 2015
Circolare n. 11 del 19 giugno 2015 La deducibilità delle perdite su crediti Indice 1. Principi generali 1.1. Svalutazione crediti 1.2. Perdite su crediti 2. Perdita su crediti risultante da elementi certi
Bilancio - Corso Avanzato
Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università
RISOLUZIONE N. 251/E
RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti
TRA. Provincia di Genova. Banca/Istituto di Credito...
ALLEGATO Convenzione quadro con gli Istituti di Credito per la concessione di finanziamenti alle Imprese con cessione di credito assistita da attestazione provinciale. TRA Provincia di Genova E Banca/Istituto
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
Deducibilità dei canoni di leasing
Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre
Nota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE
www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,
REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
