REGOLAMENTO EDILIZIO
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- Teresa Rossana Sacco
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1 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Corso Paolino d Aquileia, 2 C.A.P (ud) del- friulil.ud.it REGOLAMENTO EDILIZIO INTEGRATO CON MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL
2 INDICE INDICE GENERALE TITOLO I Disposizioni generali TITOLO II Interventi di rilevanza edilizia TITOLO III Interventi di nuova costruzione TITOLO IV Mutamento di destinazione d uso degli immobili TITOLO V Attività edilizia -titoli abilitativi TITOLO VI Cerficato urbanistico e valutazione preliminare TITOLO VII Certificato di destinazione urbanistica TITOLO VIII Procedimenti amministrativi TITOLO IX Piani attuativi comunali di iniziativa privata TITOLO X Norme per le costruzioni in zona sismica TITOLO XI Vigilanza sull attività edilizia Responsabilità e sanzioni TITOLO XII Esecuzione delle opere TITOLO XIII Prescrizioni costruttive e funzionali TITOLO XIV Decoro edilizio e ambientale TITOLO XV Parcheggi strade private e aree a verde TITOLO XVI Spazi pubblici o ad uso pubblico TITOLO XVII Disposizioni sull inquinamento atmosferico - acustico e luminoso TITOLO XVIII Disposizioni sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e edilizia sostenibile TITOLO XIX Sicurezza degli impianti TITOLO XX Documentazione ed elaborati tecnici TITOLO XXI Definizioni e schemi TITOLO XXII Norme finali e transitorie
3 INDICE INDICE ANALITICO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) Regolamento di attuazione della parte urbanistica...11 Articolo 2 Commissione Edilizia...11 Articolo 3 Commissione Locale per il Paesaggio...11 TITOLO II INTERVENTI DI RILEVANZA EDILIZIA CAPO I Definizioni Articolo 4 Manutenzione ordinaria...11 Articolo 5 Manutenzione straordinaria...13 Articolo 6 Interventi di restauro e risanamento conservativo...14 Articolo 7 Attività edilizia libera...16 CAPO II Altre specificazioni che attengono ad interventi sul patrimonio edilizio esistente Articolo 8 Sopraelevazione...16 Articolo 9 Demolizione-Bonifica...17 Articolo 10 Ricostruzione Edilizia...17 Articolo 11 Interventi urgenti...18 Articolo 12 Interventi a carattere provvisionale TITOLO III INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Articolo 13 Interventi di nuova costruzione...18 Articolo 14 Ampliamento...19 Articolo 15 Interventi di ristrutturazione edilizia...19 Articolo 16 Ristrutturazione urbanistica...20 Articolo 17 Trasformazione territoriale...20 TITOLO IV MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO DEGLI IMMOBILI Articolo 18 Determinazione della destinazione d uso degli immobili...21 Articolo 19 Mutamento di destinazione d uso di unità immobiliare...21 Articolo 20 Definizioni delle destinazione d uso degli immobili...21 TITOLO V ATTIVITA EDILIZIA -TITOLI ABILITATIVI 3
4 INDICE Articolo 21 Attività edilizia libera...22 Articolo 22 Interventi, assoggettati a semplice comunicazione...24 Articolo 23 Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività (DIA)...25 Articolo 24 Interventi subordinati a Permesso di costruire...26 Articolo 25 Strutture temporanee...26 Articolo 26 Varianti...26 TITOLO VI CERTIFICATO URBANISTICO E VALUTAZIONE PRELIMINARE Articolo 27 Certificato Urbanistico...26 Articolo 28 Valutazione preliminare...27 TITOLO VII CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Articolo 29 Certificato di destinazione Urbanistica...27 TITOLO VIII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPO I Sezione I Il procedimento amministrativo Semplificazione 27 Articolo 30 Autocertificazione...28 Articolo 31 Asseverazione CAPO II Sezione I I Fase di avvio del procedimento 28 Articolo 32 Presentazione della domanda...28 Articolo 33 Comunicazione di avvio del procedimento...29 Sezione III Permesso di costruire 29 Articolo 34 Domanda di Permesso di costruire...29 Articolo 35 Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di costruire...30 Articolo 36 Istruttoria relativa al Permesso di costruire...31 Articolo 37 Fase decisionale del Permesso di costruire...32 Articolo 38 Provvedimento finale del Permesso di costruire...33 Articolo 39 Comunicazione del provvedimento di Permesso di costruire...33 Articolo 40 Rilascio del Permesso di costruire Articolo 40 bis Modalità di versamento dei contributi Articolo 40 ter Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione Articolo 41 Pubblicazione del provvedimento di Permesso di costruire...35 Articolo 42 Inizio e ultimazione dei lavori relativi al Permesso di costruire...36 Articolo 43 Trasferibilità del Permesso di costruire (voltura)...37 Sezione IV Permesso di Costruire a titolo precario 37 4
5 INDICE Articolo 44 Domanda di Permesso di costruire a titolo precario (strutture temporanee)...37 Articolo 45 Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di costruire a titolo 37 precario... Sezione V Denuncia di inizio attivita 38 Articolo 46 Denuncia di Inizio Attività (DIA)...38 Articolo 47 Documenti da allegare alla Denuncia di Inizio Attività (DIA)...38 Articolo 48 Procedura della Denuncia di inizio attività (DIA)...39 Articolo 49 Controllo di merito delle Denuncie di Inizio dell attività (DIA)...39 Sezione VI Certificato di agibilita 39 Articolo 50 Richiesta Certificato di agibilità...39 Articolo 51 Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità...39 Articolo 52 Istruttoria del Certificato di agibilità...40 Articolo 53 Fase decisionale del Certificato di agibilità...41 Articolo 54 Rilascio del Certificato di agibilità...41 Articolo 55 Dichiarazione di inagibilità...41 TITOLO IX PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA Articolo 56 Soggetti legittimati a predisporre e presentare proposte di PAC...42 Articolo 57 Proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata...42 Articolo 58 Contenuti minimi dei PAC...42 Articolo 59 Contenuti della Convenzione...43 Articolo 60 Istruttoria del Piano Attuativo di iniziativa privata...44 Articolo 61 Adozione-Approvazione del Piano Attuativo...44 Articolo 62 Modifiche al PAC...45 TITOLO X NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA Articolo 63 Delimitazione delle zone sismiche...45 Articolo 64 Osservanza delle norme sismiche...45 Articolo 65 Vigilanza - Competenze...46 TITOLO XI VIGILANZA SULL ATTIVITA EDILIZIA - RESPONSABILITA E SANZIONI CAPO I Sezione I Vigilanza sull attività edilizia 46 Articolo 66 Vigilanza e responsabilità...46 CAPO II Sezione II Fasi del procedimento sanzionatorio 46 5
6 INDICE Articolo 67 Sanzioni...46 Articolo 68 Avvio del procedimento...46 Articolo 69 Fase istruttoria...47 Articolo 70 Fase decisionale...47 Articolo 71 Fase integrativa dell efficacia...47 Articolo 72 Fase di esecuzione d ufficio...47 CAPO III Sezione III Accertamento di conformità 48 Articolo 73 Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o difformità di permesso di costruire...48 Articolo 74 Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività...49 TITOLO XII ESECUZIONE DELLE OPERE Articolo 75 Prescrizioni generali...49 Articolo 76 Certificato di regolarità contributiva...50 Articolo 77 Richiesta e consegna di punti fissi...50 Articolo 78 Disciplina del cantiere...50 Articolo 79 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie...51 Articolo 80 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali...52 Articolo 81 Scavi e demolizioni...52 Articolo 82 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici...53 Articolo 83 Altri adempimenti...53 Articolo 84 Rinvenimenti...54 Articolo 85 Comunicazione di ultimazione lavori...54 TITOLO XIII PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I Sezione I Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico 54 Articolo 86 Deroghe...54 Articolo 87 Definizioni...54 Articolo 88 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati...55 Articolo 89 Certificazioni...55 Articolo 90 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico CAPO II Sezione II Caratteri delle unità immobiliari 57 6
7 INDICE Articolo 91 Altezza interna dei locali...56 Articolo 92 Superfici dei locali...57 Articolo 93 Aerazione ed illuminazione...57 Articolo 93 bis Spazi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani...58 CAPO III Sezione III Prescrizioni funzionali 58 Articolo 94 Vani abitabili e locali nei piani seminterrati e sotterranei...58 Articolo 95 Locali nel sottotetto...58 Articolo 96 Scale...59 Articolo 97 Soppalchi...59 TITOLO XIV DECORO EDILIZIO E AMBIENTALE Articolo 98 Riferimenti normativi...59 Articolo 99 Manutenzione delle costruzioni e degli spazi inedificati...59 Articolo 100 Antenne a servizio degli edifici...60 Articolo 101 Chioschi, edicole e strutture annesse ad esercizi pubblici...60 Articolo 102 Insegne, targhe e mezzi pubblicitari...61 Articolo 103 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici...62 Articolo 104 Muri di sostegno e terrazzamenti...63 Articolo 105 Servitù per indicazioni toponomastiche, numeri civici ed altri motivi...63 Articolo 106 Parapetti e ringhiere...64 Articolo 107 Passi carrabili e rampe di salita...64 Articolo 108 Recinzioni e cancelli...65 Articolo 109 Serramenti...65 Articolo 110 Sporgenze fisse e mobili Articolo 111 Disciplina del colore e dell uso dei materiali di finitura...66 TITOLO XV PARCHEGGI STRADE PRIVATE E AREE A VERDE Articolo 112 Parcheggi privati...67 Articolo 113 Modalità di calcolo della superficie per parcheggi...68 Articolo 114 Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell art. 9, comma 1, della L.122/ Articolo 115 Schermatura di posti auto all aperto...68 Articolo 116 Strade private...69 Articolo 117 Conservazione e manutenzione delle aree a verde...69 TITOLO XVI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO Articolo 118 Portici...70 Articolo 119 Percorsi pedonali...70 Articolo 120 Percorsi ciclabili...71 Articolo 121 Reti di servizi pubblici
8 INDICE Articolo 122 Volumi tecnici ed impiantistici...72 TITOLO XVII DISPOSIZIONI SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO E LUMINOSO CAPO I Tutela dall inquinamento atmosferico Articolo 123 Finalità e competenze...72 Articolo 124 Mobilità veicolare...73 Articolo 125 Impianti termici civili...73 CAPO II Tutela dall inquinamento acustico e requisiti acustici Articolo 126 Finalità e competenze...73 Articolo 127 Impatto acustico...73 Articolo 128 Valutazione previsionale del clima acustico...74 Articolo 129 Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne...74 Articolo 130 Risanamento acustico...74 Articolo 131 Vigilanza e sanzioni...74 CAPO III Contenimento dell inquinamento luminoso Articolo 132 Finalità e compiti...74 Articolo 133 Progetto illuminotecnico...75 Articolo 134 Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell utilizzazione di energia 75 elettrica da illuminazione esterna... Articolo 135 Vigilanza e sanzioni...75 TITOLO XVIII DISPOSIZIONI SUL RISPARMIO ENERGETICO, FONTI RINNOVABILI, EDILIZIA SOSTENIBILE CAPO I Promozione della bioedilizia, bioarchitettura e del rendimento energetico nell edilizia Articolo 136 Principi generali e ambito di applicazione...75 Articolo 137 Definizione degli interventi in edilizia ecologica, bio-eco-eticocompatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale Articolo 138 Criteri di selezione dei materiali da costruzione...76 Articolo 139 Incentivi per gli interventi in bioedilizia...77 CAPO II Rendimento energetico nell edilizia Articolo 140 Disposizioni generali e obiettivi...77 Articolo 141 Fonti energetiche...77 Articolo 142 Modalità di progettazione...78 Articolo 142 bis Criteri per la progettazione ecosostenibile e la mitigazione 8
9 INDICE ambientale di edifici commerciali, produttivi e logistici Articolo 143 Uso razionale dell acqua...80 Articolo 144 Certificazione energetica degli edifici...80 CAPO III Caratteristiche dell edificio Articolo 145 Orientamento dell edificio...81 Articolo 146 Illuminazione naturale...81 Articolo 147 Gas Radon...81 CAPO IV Impianti di climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria Articolo 148 Impianti geotermici e solari termici...81 Articolo 149 Combustibile Articolo 150 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento...82 Articolo 151 Regolazione della temperatura...82 Articolo 152 Sistemi termici a bassa temperatura...83 CAPO V Impianti elettrici Articolo 153 Efficienza degli impianti di illuminazione...83 CAPO VI Impianti idrici Articolo 154 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile...83 Articolo 155 Riciclo delle acque...83 Articolo 156 Acque piovane...84 Articolo 157 Riduzione dei consumi...84 TITOLO XIX SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Articolo 158 Classificazione degli impianti...85 Articolo 159 Progettazione e realizzazione degli impianti...85 Articolo 160 Dichiarazione di conformità...85 TITOLO XX DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICI ATTRIBUZIONI AL RESPONSABILE Articolo 161 Documentazione Tecnico Amministrativa...86 TITOLO XXI DEFINIZIONI E SCHEMI Articolo 162 Definizioni e schemi
10 INDICE TITOLO XXII NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I Modifiche Articolo 163 Modifiche al Regolamento Edilizio...89 CAPO II Rapporti tra regolamento edilizio e strumenti urbanistici generali Articolo 164 Modifiche al Regolamento Edilizio e alle norme urbanistiche...89 Articolo 165 Criterio di prevalenza...89 CAPO III Deroghe Articolo 166 Deroghe...89 Articolo 167 Violazione del regolamento e sanzioni...90 Articolo 168 Rinvio dinamico
11 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) art. 4 del d.p.r. n. 380/01, art. 38 della L.R. 5/2007 art. 7 della L.R. 19/2009 e art. 15 del Regolamento di attuazione della parte urbanistica D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. 1. Il Regolamento Edilizio disciplina, nel rispetto degli articoli 13 e 14 dello Statuto Comunale ed in conformità alle leggi in materia Urbanistico-edilizia e igienico sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Il regolamento concorre a realizzare, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, un'elevata qualità della vita nel rispetto dei valori storici ed ambientali presenti sul territorio. Il regolamento definisce, altresì, i requisiti tecnicoarchitettonici delle opere edilizie, le modalità di rilascio del certificato di destinazione urbanistica e la documentazione e la procedura per la valutazione preventiva. Sono inoltre definite le disposizioni concernenti la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico. Con il presente regolamento sono definite le procedure di applicazione della normativa urbanistica ed edilizia. In ogni parte del presente Regolamento, qualsiasi sia l argomento trattato, le prescrizioni sono da intendersi sempre e comunque fatti salvi i diritti di terzi. Articolo 2 Commissione Edilizia L Amministrazione Comunale in base alla facoltà concessa dal 2 comma dell art 42 della L.R. 5/2007 dell art. 7 della L.R. 19/2009 non istituisce la Commissione Edilizia. Articolo 3 Commissione locale per il Paesaggio Nelle forme previste dall art. 59 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. l Amministrazione Comunale istituisce la Commissione locale per il paesaggio. La Commissione esprime il proprio parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. L istituzione ed il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio sono definiti con specifico regolamento. TITOLO II INTERVENTI DI RILEVANZA EDILIZIA CAPO I Definizioni Gli interventi aventi rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l alterazione del carico insediativi o del carico urbanistico e sono riconducibili alle seguenti categorie: Articolo 4 Manutenzione ordinaria 11
12 1. Rientrano nella manutenzione ordinaria «Gli interventi edilizi che riguardano, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnologici esistenti anche con l impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti». 2. La manutenzione ordinaria comprende sostanzialmente le attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio ed al mantenimento dell integrità, dell efficienza funzionale e delle sue parti nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore. E volta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) senza alterarne la superficie lorda di pavimento, la tipologia, i materiali e i colori originari per le parti esterne. 3. E altresì intervento di manutenzione ordinaria l adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali. 4. Elenco degli interventi di manutenzione ordinaria riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici in genere: a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste: - pulitura delle facciate; - riparazione di balconi e terrazzi; - riparazione di infissi, serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, serrande e ringhiere; - ripristino di intonaci e di rivestimenti; - ripristino o rifacimento della tinteggiatura con le stesse caratteristiche e colore; - riparazione e sostituzione di canali di gronda, pluviali, comignoli; - rifacimento delle pavimentazioni esterne. - riparazione, coibentazione, ricorsa e sostituzione del manto di copertura; b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Riparazione, di parti degli elementi strutturali. c) Riparazione dell orditura primaria e secondaria del tetto con mantenimento dei caratteri originali. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Eliminazione, spostamento, realizzazione di aperture interne che non riguardino le parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino aumento degli standard urbanistici. d) FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi). Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e dei rivestimenti, anche con modifica della tipologia, dei materiali e dei colori. e) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICOSANITARI Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 12
13 f) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici anche di illuminazione asterna, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). Le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio e alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica o dei lavoratori. Articolo 5 Manutenzione straordinaria 1. Rientrano nella manutenzione straordinaria «Le opere e le modifiche necessarie, per il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari ed impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazioni d uso. 2. La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell assetto distributivo complessivo del fabbricato. 3. Sono considerati manutenzione straordinaria gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse. 4. Sono altresì considerati manutenzione straordinaria i rinnovi e le sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l installazione ed integrazione degli impianti igienicosanitari e tecnici, senza alterazione di volumi. 5. Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere di modifica dell assetto distributivo di singole unità immobiliari e le opere che comportino l aggregazione di unità immobiliari purché non alterino l impianto distributivo complessivo dell edificio e non interessino parti comuni. 6. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva -industriale, artigianale, commerciale e agricola -la manutenzione straordinaria comprende l installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I relativi volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio, purché non comportino incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale. 7. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né debbono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. 8. Elenco analitico degli interventi di manutenzione straordinaria riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici: a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Rifacimento e sostituzione delle finiture con modifica dei caratteri, delle tipologie, dei materiali e dei colori originali, tra queste: - Rifacimento e nuova formazione di intonaci, rivestimenti compresa le coloriture; - Sostituzione di infissi, ringhiere, portoni, cancelli e vetrine. b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non 13
14 siano tecnicamente o economicamente giustificabili interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. - La sostituzione di uno o più solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani. - La sostituzione dei solai di copertura, anche con cambiamento del tipo di materiali e di quota (max. 35 cm.), dovuta quest ultima ad esigenze di carattere statico e di adeguamento antisismico e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani. c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNE - Rifacimento, soppressone o apertura di fori esterni - TRAMEZZI E APERTURE INTERNE - realizzazione o eliminazione di aperture interne, anche sulle strutture portanti; - realizzazione o eliminazione di tramezzature e di muri divisori tra una o più unità immobiliari. d) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. e) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici anche di illuminazione esterna, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici. f) VERANDE BUSSOLE e BACHECHE La realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi. g) Installazione di bacheche Articolo 6 Interventi di restauro e risanamento conservativo 1. Rientrano nella tipologia del restauro e risanamento conservativo :«Gli interventi edilizi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l'eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio». 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. 3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento. 4. Si distinguono due tipi di intervento: a) il restauro, finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale; b) il risanamento conservativo, finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l integrazione degli elementi strutturali e la modificazione della distribuzione interna, anche con l impiego di 14
15 materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici. 5. In linea generale e non esaustiva si considerano di restauro gli interventi diretti: a) alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue, il consolidamento di elementi costitutivi e l inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l uso, purché non alterino la forma e la distribuzione; b) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti e purché supportate da idonea documentazione; c) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale; d) alla protezione ed alla trasmissione dei valori culturali dei beni. Resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati. 6. Per gli interventi di risanamento conservativo sono ammesse le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l impiego di materiali e tecniche rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l impoverimento dell eventuale apparato decorativo. b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità di ordine statico e di adeguamento antisismico o per mutate esigenze d uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell edificio. È esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche e planimetriche, né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture se non dettate da ragioni di ordine statico e di adeguamento antisismico. c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNE Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all intera facciata dell'edificio oggetto dell intervento. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli 15
16 caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d uso, modificazioni dell assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l impianto distributivo complessivo dell edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. e) FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti contro soffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l impoverimento dell eventuale apparato decorativo. f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d). g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici anche di illuminazione esterna, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell edificio. Articolo 7 Attività Edilizia Libera Rientra nel concetto di Attività Edilizia Libera, l insieme sistematico di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi e del patrimonio edilizio, e come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia, con particolare riferimento alle norme sismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, nonché le norme di accatastamento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione. CAPO II Altre specificazioni che attengono ad interventi sul patrimonio edilizio esistente Articolo 8 Sopraelevazione 1. Sono interventi rivolti alla realizzazione di Superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria aggiuntiva, all esterno della sagoma esistente, in innalzamento di un edificio e senza aumento della Superficie coperta. 2. I titoli abilitativi per interventi di sopralzo sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 3. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei 16
17 casi previsti dalla legge. Articolo 9 Demolizione-Bonifica 1. Sono interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l utilizzazione successiva dell area risultante. 2. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuove costruzioni, sono soggette a Denuncia di Inizio attività. 3. Le demolizioni, da eseguire nell ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte. 4. Bonifìca dei terreni e materiale di risulta in seguito alle demolizioni: al fine di assicurare nell'ambito dell'attività di demolizione il rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli ed il rispetto delle dosposizioni inerenti e dell inquinamento acustico fissati dalla normativa vigente, vengono individuate - quali siti da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio - le seguenti aree: - attività industriali dismesse; - attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio di sostanze o preparati pericolosi; - discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili; - aree oggetto di piani urbanistici attuativi, anche in variante al P.R.G. in relazione alle quali la competente Azienda Servizi Sanitari e/o l Azienda Regionale per la Protezione dell Ambiente ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità del suolo. 6. Fermi i divieti già stabiliti al riguardo dalle specifiche disposizioni in materia, i progetti edilizi di qualunque natura che implichino la realizzazione di scavi ovvero mutamento di destinazione d uso nelle aree di cui al comma a) precedente devono essere accompagnati da dichiarazione asseverata e documentata circa il rispetto dei limiti di cui al contenuti del comma medesimo. In caso contrario, deve essere presentato il progetto di bonifica previsto dal 2 comma dell'art 17 D.Igs. 5/2/1997 n. 22 ovvero da ulteriori disposizioni, del cui esito deve essere data comunicazione all'unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata competente dell'istruttoria edilizia.viceversa, devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/0+6 e s.m.i. o dalle ulteriori e specifiche norme di settore. 7. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l'allontanamento o il riutilizzo in loco di materiale di risulta, l'esecutore dell intervento deve, prima dell'inizio dei lavori, provvedere agli adempimenti di cui alla normativa inerente le "terre e rocce da scavo". comunicare, per quanto di competenza, all'unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata, alla Unità Operativa Ambiente e Patrimonio-Manutenzione, alla competente Unità operativa dell'a.s.s. e all A.R.P.A. i dati relativi alla quantità e alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dall'attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario. Articolo 10 Ricostruzione Edilizia 1. Sono interventi rivolti alla sostituzione integrale di edifici esistenti. Tali interventi comportano la realizzazione di organismi diversi da quelli preesistenti. È possibile la 17
18 variazione di Superficie lorda di pavimento, volume, altezze e distanze, nel rispetto di tutti i parametri indicati nelle norme dello strumento urbanistico. 2. I titoli abilitativi per interventi di ricostruzione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 3. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 11 Interventi urgenti Gli interventi che si rendono necessari per evitare un pericolo imminente per l incolumità di persone, quando non comportino rilevanti demolizioni dell immobile, possono essere eseguiti senza preventiva Denuncia di Inizio Attività o permesso di costruire sotto la responsabilità personale del titolare del permesso di costruire e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività. In tal caso il titolo abilitativo è sostituito dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente o dalla comunicazione sottoscritta dal titolare del permesso di costruire e del direttore dei lavori che dichiari la sussistenza del pericolo. In quest ultimo caso, è fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori e di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, le domande e/o documentazioni prescritte in relazione alla natura degli interventi. Gli interventi eseguiti ai sensi del presente articolo sono soggetti alla verifica di conformità edilizia ed urbanistica. Articolo 12 Interventi a carattere provvisionale Non necessitano della presentazione della denuncia d inizio attività le opere ed i manufatti provvisori (cartelli indicatori, striscioni, insegne, chioschi, gazebi e simili) relativi allo svolgimento di manifestazioni per un periodo di tempo limitato. Sarà cura dell Unità Operativa Polizia Locale Municipale rilasciare le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente. TITOLO III INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Definizioni Gli interventi di nuova costruzione comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che comportano l alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono riconducibili alle seguenti categorie: Articolo 13 Interventi di nuova costruzione 1. Gli interventi di nuova costruzione sono quelli rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente. 18
19 b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) L installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, realizzati all esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale; f) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale, i regolamenti e le norme in materia, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell edificio principale; g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato realizzati all esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale; h) gli interventi di ristrutturazione urbanistica volti a sostituire l esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; i) Gli interventi di ricostruzione edilizia di cui all art. 10 del presente regolamento; 2. I titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 3. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 14 Ampliamento 1. Sono interventi rivolti, anche mediante l uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume e di superficie, ottenuti con l aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti. 2. Con lo scopo di favorire il risparmio energetico e il migliore uso del patrimonio edilizio esistente non è considerato ampliamento la realizzazione di rivestimenti esterni alle facciate. 3. I titoli abilitativi per interventi di ampliamento sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 4. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 15 Interventi di ristrutturazione edilizia 1. Sono «Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la modifica o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed 19
20 impianti. La modifica e la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell edificio anche sotto gli aspetti tipologico- architettonico e del numero delle unità immobiliari esistenti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella completa demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e le modifiche di collocazione sull area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali» 2. La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d uso. E ammessa la demolizione e la ricostruzione purché non vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell edificio. 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono prevedere, all interno della volumetria preesistente: a) variazioni della superficie lorda di pavimento anche mediante la modifica delle quote di imposta dei solai; b) modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, purché non rientrino nelle varianti essenziali ai sensi della normativa vigente; c) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti. d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d uso, modificazioni dell assetto planimetrico, nonché l aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. 4. I titoli abilitativi per interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 5. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 16 Ristrutturazione Urbanistica Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono volti a sostituire l esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Articolo 17 Trasformazione territoriale 1. Gli interventi di trasformazione territoriale sono diretti a produrre effetti sull equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali essi sono volti principalmente: a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e alle pratiche agro silvopastorali; b) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con copertura o chiusure laterali fisse; 20
21 c) ad interventi sui corsi d acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa del suolo previsti dalle leggi regionali di settore. TITOLO IV MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO DEGLI IMMOBILI Definizioni Articolo 18 Determinazione della destinazione d'uso degli immobili 1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge o dalla denuncia di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento, o in assenza di questi da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio. 2. Ai fini del comma 1, i progetti degli interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio contengono la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione del successivo articolo 20. Tale specificazione è effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria. Articolo 19 Mutamento di destinazione d uso di unità immobiliare 1. Si ha mutamento di destinazione d uso, con o senza opere edili, quando si modifica l uso in atto di una unità immobiliare, passando da una categoria all altra tra quelle stabilite dalle norme regionali meglio specificate all art. 20 del presente regolamento. Il mutamento può avvenire solo nel rispetto delle categorie ammesse dalle norme dello strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriali. 2. Le modalità e le procedure per il mutamento della destinazione d'uso in atto delle unità immobiliari tiene conto della normativa regionale vigente in materia. Articolo 20 Definizioni delle destinazioni d uso degli immobili. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie: a) residenziale: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo; b) artigianale di servizio: superfici di unità immobiliari, adibite alle attività connesse alla cura della persona od alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive; c) alberghiera e ricettivo - complementare: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrati da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar,definiti dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite informa periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere; ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche gestite unitariamente e con contratti di tipo periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da 21
22 sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici ad uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici; d) direzionale: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività amministrative o professionali, quali: e) uffici, banche, ambulatori medici e laboratori medici o di analisi privati, cliniche private, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; a questa categoria sono assimilate le attività assistenziali e scolastiche non pubbliche quali: strutture socio-assistenziali, asili nido, scuole materne, collegi ed altre scuole; f) commerciale al minuto: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività di vendita di beni al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui al punto c), e gli esercizi commerciali definiti "al dettaglio" dalla legislazione di settore; g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività di vendita di beni ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, comunità od ad altri utilizzatori professionali e di deposito di merci correlate alla distribuzione; h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari, adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, relativi alle attività di movimentazione di collettame e persone; i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni e/o prestazione di servizi, escluso l'artigianato di servizio; j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore; k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nei successivi punti n), o) e p), nonché ad uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo a titolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, compresi gli alloggi destinati all'esercizio dell'agriturismo; l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali ed all'assistenza delle macchine agricole; m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale; n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari, destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze ed impianti, non connesse con un'azienda avente una la dotazione minima di terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente Autorità; TITOLO V ATTIVITA EDILIZIA -TITOLI ABILITATIVI Definizioni Articolo 21 Attività edilizia libera 1. Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, i seguenti interventi: a) opere di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 4; b) opere volte all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 22
23 dell edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno; d) strutture temporanee per le esigenze di cantiere. opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera; e) realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all aria aperta, nelle zone destinate all agricoltura; f) installazione di depositi di gpl interrati di capacità complessiva non superiore a 13 mc. installazione di serbatoi GPL interrati, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore; g) Il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fascie di rispetto; h) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di parte di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato; i) l installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari purché posizionati sulla falda del tetto non visibile da pubblica via; j) la realizzazione di serre a terra costituite da strutture mobili facilmente amovibili atte alla protezione stagionale di colture di modeste dimensioni eventi altezza massima pari a mt. 1,50 e superficie non superiore a mq. 100; k) gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente; l) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture; m) pergolati aperti privi di copertura o con copertura permeabile (rete, cannicci ecc.); n) la realizzazione di steccati in legno, le recinzioni realizzate con paletti di legno o ferro infissi su terreno privi di fondazione continua, collegati con stanghe orizzontali o rete metallica; recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purchè non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; o) interventi di assoluta urgenza e di necessità immediata disposti da ordinanze emanate dal competente organo comunale. Tali opere possono essere eseguite solo nei limiti necessari per conseguire le finalita' dell'ordinanza; p) interventi di demolizione di opere abusive ordinati dal competente organo comunale e ripristino dello stato dei luoghi; q) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una 23
24 sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate; r) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purchè non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purchè connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone; s) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell edificio o sue pertinenze; t) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purchè non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti; u) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali; v) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria; w) strutture ricettive turistiche all aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purchè espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti: 1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione; 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno; 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; x) appostamenti per l attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore; 2. Gli interventi del presente articolo sono sempre consentiti sull intero territorio comunale e senza la necessità di titoli abilitativi, purché non in contrasto con specifiche disposizioni regolamentari e/o degli strumenti urbanistici e avvengano nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e delle normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia. Articolo 22 Interventi, assoggettati a semplice comunicazione 1. Salvo norme più restrittive per le zone omogenee A e purché non in contrasto con specifiche disposizioni regolamentari e/o degli strumenti urbanistici e avvengano nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia, possono essere eseguiti sul territorio comunale, con semplice comunicazione scritta, i seguenti interventi: a) Le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie e della volumetria 24
25 edificabile sull area oggetto di intervento; realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell edificio o dell unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell edificio o dell unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria; b) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull area oggetto di intervento; realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare; c) gli interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto della normativa tecnica in materia, degli strumenti urbanistici e del presente regolamento. d) gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici nel rispetto della normativa tecnica in materia. Interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all art. 37 della L.R. 19/2009, nel rispetto della L.R. 23/2005; e) mutamenti di destinazione d uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale; f) opere di scavo e reinterro dirette all esecuzione di interventi di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto, e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro; g) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell edificio; h) le opere previste dalla circolare n del Ministero dei LL.PP. in data solo al servizio di fabbricati a carattere produttivo e inseriti nelle zone omogenee D ; i) Gli interventi previsti all art. 115 di questo regolamento. Articolo 23 Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività (DIA) 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili ad attività edilizia libera possono essere oggetto di Denuncia di inizio attività, in alternativa a quanto disposto al successivo Articolo Sono subordinati a Denuncia di inizio attività gli interventi definiti all art. 17 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.. 3. Sono altresì realizzabili mediante Denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del Certificato di agibilità, tali Denunce costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 25
26 4. Illuminazioni per esterni, ad esclusione di quelli indicati al comma 2 dell art.6 della L.R. 15/ La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Articolo 24 Interventi subordinati a Permesso di costruire 1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a Permesso di costruire, fatto salvo quanto disposto dagli aarticoli del presente regolamento. Articolo 25 Strutture temporanee 1. Possono essere autorizzati, con Permesso di Costruire a Titolo Precario, ai sensi dell art. 49 della legge regionale del 23 febbraio 2007, n. 5, l Autorizzazione in precario, ai sensi dell art. 20 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, gli interventi soggetti a permesso di costruire gli interventi edilizi benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. 2. Il Permesso di Costruire a Titolo Precario L autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge. Articolo 26 Varianti 1. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività o le varianti alla D.I.A. sono presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 dall art. 26, comma 1, della L.R , n Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi delle leggi statali in materia di tutela del beni culturali e del paesaggio. TITOLO VI CERTIFICATO URBANISTICO E VALUTAZIONE PRELIMINARE Articolo 27 Certificato Urbanistico 1. La richiesta del certificato urbanistico può essere formulata dai soggetti indicati al successivo art. 32; essa deve contenere le generalità del richiedente, la sua qualità di avente titolo all'istanza, riportare gli identificativi catastali, aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta, necessari ad individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. L'istanza in allegato deve contenere: - estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato, con la dichiarazione che lo stesso, così come indicato sull'estratto di mappa, corrisponde nella rappresentazione planimetrica allo stato attuale; 26
27 L Ufficio comunale competente provvede al rilascio del certificato urbanistico entro quindici trenta giorni. 3. Il certificato urbanistico, redatto con le modalità previste dall art. 17 del regolamento di attuazione della disciplina dell attività edilizia, ai sensi della L.R. 5/2007, è rilasciato entro quindici giorni dall art. 34 della Legge Regionale 19/2009, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di registrazione al protocollo del comune della richiesta e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. Articolo 28 Valutazione preliminare 1. I soggetti legittimati, indicati al successivo art. 32, possono chiedere al competente ufficio comunale, la valutazione preliminare sull ammissibilità dell intervento oggetto di successivi provvedimenti abilitativi. 2. Tale richiesta deve essere corredata dai seguenti elaborati: a) planimetria in scala adeguata che consenta l esatta individuazione dell immobile; b) rilievo dell immobile oggetto di intervento in scala opportuna con rappresentazione quotata delle piante di tutti i piani, corredate dalle destinazioni d uso dei locali, i prospetti e almeno due sezioni; c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all immobile; d) soluzione progettuale di massima; e) relazione illustrativa dell intervento esplicitando chiaramente il motivo per cui si chiede il parere. 3. Il responsabile dell'istruttoria, esaminata la documentazione, può sottoporre la richiesta alla Commissione locale per il paesaggio per il parere di competenza. 4. L'esito conclusivo della richiesta di valutazione preliminare consiste in una risposta formale dalla quale siano desumibili i criteri di impostazione del progetto definitivo. 5. La valutazione preliminare conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. TITOLO VII CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Articolo 29 Certificato di destinazione Urbanistica Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l area interessata. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica è formulata con le modalità stabilite al precedente articolo 27 commi 1-2. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal responsabile competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di registrazione al protocollo del comune della richiesta e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti. TITOLO VIII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Sezione I Il procedimento amministrativo - Semplificazione 27
28 CAPO I Articolo 30 Autocertificazione 1. Per favorire la semplificazione delle procedure di cui al presente Regolamento, ed in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 137/2003, le situazioni giuridiche, gli stati, le qualità personali e i fatti relativi alle materie di cui al suddetto Decreto possono essere autocertificate mediante Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 2. Il Responsabile del competente ufficio si riserva la possibilità, nel corso del procedimento, di verificare la veridicità dei fatti, stati e qualità di cui alle autocertificazioni presentate, disponendo l'acquisizione anche d'ufficio della documentazione relativa. Articolo 31 Asseverazione 1. Nei casi in cui l'amministrazione Comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente Regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 2. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, può essere asseverata: a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti; b) la superficie delle aree da edificare; c) la volumetria e l'altezza di fabbricati; d) le distanze di edifici esistenti dal confine di proprietà, da altri edifici e dalle strade; e) la sussistenza dei requisiti richiesti per gli incentivi previsti al Titolo XIX del presente Regolamento. 3. Il Responsabile del competente ufficio si riserva la possibilità, nel corso del procedimento, di verificare la veridicità dei fatti, stati e qualità di cui alle asseverazioni presentate, disponendo l'acquisizione anche d'ufficio della documentazione relativa. CAPO II Sezione II Fase di avvio del procedimento Articolo 32 Presentazione della domanda 1. Sono legittimati a presentare l istanza di Permesso di costruire, di Certificato di agibilità, la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), la proposta di Piano Attuativo, l autorizzazione a titolo precario, il certificato di destinazione urbanistica, il certificato urbanistico e la valutazione preliminare i seguenti soggetti: a) il proprietario: nel caso di comproprietà pro quota indivisa la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l intervento avviene su parti comuni; 28
29 d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l'usufruttuario, nei limiti di cui all art. 986 c.c.; h) l'enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l esercizio della servitù; j) l'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203; k) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; l) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; m) il conduttore o l affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; n) colui che abbia ottenuto dall Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; o) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. 2. Le istanze dovranno essere redatte in conformità con la vigente normativa sull imposta di bollo, possono essere: a) presentate personalmente, negli orari previsti dal responsabile della struttura competente, a fronte di ricevuta presso l Ufficio protocollo; b) spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla struttura competente. 3. Ogni istanza deve essere riferita ad un unico procedimento abilitativo. 4. La data di registrazione al protocollo costituisce riferimento d ordine per l esame dei procedimenti. Articolo 33 Comunicazione di avvio del procedimento Il responsabile dell istruttoria, entro 10 giorni dal ricevimento dell istanza, provvede alla predisposizione della comunicazione dell avvio del procedimento, che a firma del Responsabile competente, sarà trasmessa all interessato e ad eventuali contro interessati individuabili dagli atti. 1. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicate: a) l amministrazione competente; b) l oggetto del procedimento promosso; c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Sezione III Permesso di costruire Articolo 34 Domanda di Permesso di costruire 1. La domanda di Permesso di costruire, indirizzata alla struttura competente, deve contenere i seguenti dati: 29
30 a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio), è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione dell'immobile oggetto dell intervento con la specificazione: - degli estremi catastali; - della zona urbanistica; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); e) descrizione sommaria dell intervento, con l indicazione della qualificazione dell intervento stesso; f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione da parte del dichiarante, progettista, direttore lavori ed esecutore dei lavori; g) indirizzo esatto, dove comunicare-notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento; 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 35 Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di costruire 1. A corredo della domanda di Permesso di costruire deve essere presentata la seguente documentazione: a) autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; b) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; c) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; d) atto di asservimento volumetrico costituito da autocertificazione dell avente titolo nella quale sono descritte e individuate le aree interessate dalle verifiche plano-volumetriche previste dallo strumento urbanistico comunale; e) quando ne ricorrano i presupposti, un autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali; f) attestazione di versamento dei diritti sanitari; g) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista dallo strumento urbanistico comunale; h) autorizzazione della competente Sovrintendenza in caso di immobile assoggettato a vincolo; i) parere di conformità del competente Comando dei Vigili del Fuoco sul progetto o dichiarazione del progettista che ne attesti l esenzione; j) preavviso scritto e contestuale deposito del progetto, presso il Comune e la struttura regionale competente a livello provinciale, per le costruzioni indicate all art. 2 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16; k) relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni; l) progetto degli impianti e relativi allegati, ai sensi dell art. 5 del D.M. n. 37 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni o relativa dichiarazione di esenzione; 30
31 m) computo metrico estimativo delle opere per interventi di ristrutturazione edilizia; n) modello ISTAT; o) attestazione riguardante opere già interessate da richiesta di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni; p) documentazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., sicurezza nei cantieri; q) progetto acustico sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, con le modalità e per i casi individuati dall art. 28 e 29 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 e dalla normativa vigente in materia. r) pprogetto illumino-tecnico relativo agli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, ad esclusione di quelli indicati al comma 2 dell art. 8 della L.R. n. 15/2007. s) aassoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e Programmi di cui al Titolo secondo D.L.gs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.. t) aassoggettabilità alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale dei progetti di cui al Titolo terzo del D.L.gs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Gli elaborati grafici dovranno essere presentati anche su supporto informatico formato Pdf; Articolo 36 Istruttoria relativa al Permesso di Costruire 1. Il responsabile dell'istruttoria esamina i documenti e, qualora l istanza non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente Regolamento e dalle norme vigenti, ne richiede, nel termine perentorio di 15 giorni, l'integrazione predisponendo la nota a firma del Responsabile Unità Operativa Urbanistica Edilizia Pprivata Ambiente. In tal caso, il termine di 60 giorni entro i quali deve essere curata l istruttoria, ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Qualora il soggetto richiedente non presenti la necessaria documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la pratica è archiviata d ufficio e gli elaborati depositati sono respinti al mittente. 2. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l emanazione del provvedimento finale. 3. Completato l esame dei documenti e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, ai fini del rilascio del Permesso di costruire, acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente i seguenti pareri: a) il parere dell A.S.S. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; c) il parere del competente dipartimento dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente, ove necessario. 4. Nell ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma precedente, la struttura competente convoca una conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Il Responsabile del procedimento qualora ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro trenta giorni e, in caso di 31
32 adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. Qualora l interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del Permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. 6. Acquisita agli atti ll autorizzazione Paesaggistica, qual ora dovuta, nonché i pareri di cui ai commi 3 e 4, il responsabile dell istruttoria predispone, entro il termine di cui al precedente comma 3, una motivata relazione scritta con relativa proposta di provvedimento diretta al soggetto competente per l emanazione del Permesso di Costruire. 7. La relazione di cui ai precedente comma 6 è divisa in tre parti: a) la prima parte riguarda la domanda nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi: - il richiedente (legittimazione, titolo, elezione del domicilio nell ambito del Comune ecc.) e il progettista (abilitazione professionale); - l area (individuazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, superficie reale, urbanizzazioni, individuazione dell'area di pertinenza, ecc.); - il progetto (descrizione dell intervento, elaborati presentati ecc.); - le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti. b) la seconda parte riguarda la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto indipendentemente dal tipo di intervento proposto; c) la terza parte indica la valutazione da parte del responsabile dell istruttoria della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, mettendo in rilievo con puntualità, in caso contrario, le difformità; deve inoltre essere indicato, se necessario, il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio. Articolo 37 Fase decisionale del Permesso di costruire 1. Determinato il calcolo del contributo di costruzione, laddove previsto, l Organo competente, entro 15 giorni dalla proposta di cui al comma 6 dell'articolo precedente, emana il provvedimento di accoglimento dell istanza del Permesso di costruire. Dell avvenuta emanazione del Permesso di Costruire si dà avviso agli interessati, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni il contributo di costruzione. L avviso deve indicare la data del provvedimento di Permesso di costruire, le prescrizioni cui esso è eventualmente subordinato e l ammontare del contributo richiesto a norma della legislazione regionale vigente. 2. E facoltà dell istante o del progettista sottoporre alla verifica dell Ufficio competente il calcolo del contributo di costruzione. 3. Il responsabile competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 4. Il provvedimento conclusivo del procedimento di Permesso di costruire deve dar conto delle eventuali osservazioni pervenute dai contro interessati, ai sensi dell Art. 10, comma 1, lett. b) della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e deve altresì essere comunicato 32
33 agli stessi contro interessati che hanno presentato osservazioni. 5. L infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo da parte dell organo competente della Regione, 6. Al fine di attivare il procedimento sostitutivo, l interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere alla Struttura competente che il responsabile, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza. 7. Trascorso inutilmente il termine previsto dal comma 6, è data facoltà all'interessato di inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto. Articolo 38 Provvedimento finale del Permesso di costruire Il Sindaco può delegare il rilascio del permesso di costruire al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale o ad altro soggetto, in relazione alle competenze individuate dallo Statuto e dai regolamenti. 1. Il provvedimento di Permesso di costruire deve contenere: a) la definizione tecnico-giuridica dell intervento indipendentemente dalla qualificazione proposta dall istante; b) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di Permesso di costruire, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l istanza in rappresentanza dello stesso; c) la descrizione delle opere con l elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del Permesso di costruire e l indicazione delle destinazioni d uso previste; d) l ubicazione e l identificazione catastale dell immobile oggetto dell intervento; e) gli estremi della richiesta di Permesso di costruire; f) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla-osta e pareri assunti nei vari procedimenti connessi; g) la data del parere della Commissione per il paesaggio; h) l ammontare del contributo di costruzione di cui all art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, se dovuto; i) la motivazione per l eventuale diniego comprensiva delle risposte alle osservazioni di cui al comma 3 dell Articolo 37; j) eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati; k) il termine per l inizio e la fine dei lavori; l) la data, numerazione progressiva e la sottoscrizione da parte del soggetto competente ad emettere il provvedimento finale. Articolo 39 Comunicazione del provvedimento di Permesso di costruire 1. Il Responsabile competente comunica al richiedente presso il domicilio da questi indicato, tramite messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l avviso di emanazione del Permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni. 33
34 2. Nel caso di determinazione negativa sulla istanza presentata, il provvedimento di diniego deve indicare l'autorità giudiziaria a cui rivolgersi e il termine di legge per l'eventuale impugnativa. 3. In caso di presentazione di osservazioni, il responsabile della struttura competente comunica il provvedimento ai soggetti contro interessati. Articolo 40 Rilascio del Permesso di costruire 1. Il richiedente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda del Permesso di costruire, è tenuto a provvedere al ritiro dell atto. entro un anno dalla pubblicazione all albo comunale dell avviso di avvenuto rilascio è tenuto a provvedere al ritiro dell atto pena la decadenza dello stesso. 2. Prima del ritiro del Permesso di costruire il richiedente deve presentare la seguente documentazione, nel caso non abbia già provveduto al momento della presentazione dell'istanza: a) progetto degli impianti ai sensi del Regolamento approvato con decreto 22 gennaio 2008, n. 37. b) copia dell'avvenuta presentazione della pratica al competente Comando dei Vigili del Fuoco e dichiarazione redatta dal progettista circa la sua conformità rispetto agli elaborati presentati in Comune; c) preavviso scritto e contestuale deposito del progetto, presso il Comune e la struttura regionale competente a livello provinciale, per le costruzioni indicate all art.2 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16; d) relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi dell art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni; e) generalità dell'impresa appaltatrice delle opere, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto e documentazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni; f) generalità del Direttore dei lavori, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto; g) ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. 3. Nel caso di ritardati pagamenti del contributo di costruzione si applicano i disposti di cui all Art. 42 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. all art. 54 della L.R. 19/2009 e s.m.i. ; 4. ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw. 5. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti di terzi. Articolo 40 bis Modalità di versamento dei contributi 1. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonchè al costo di costruzione, in base alle tabelle regionali ed ai coefficienti approvati con delibera di Consiglio Comunale. 2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente del permesso di costruire può obbligarsi a realizzazre direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal 34
35 Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune. 3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e el garanzie stabilite dal Comune. 4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determnata all'atto del rilascio, è corrisposta in un'unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero in due rate, la prima delle quali all'inizio dei lavori, la seconda entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dell'opera. In questo secondo caso il richiedente deve prestare fidejussione bancaria per l'importo del contributo. 5. La richiesta delle esenzioni eventualmente spettanti deve essere formulata nel testo stesso della richiesta del permesso di costruire, alla quale deve essere allegata la documentazione necessaria per comprovare il diritto all'esenzione richiesta. Nel testo del permesso di costruire deve essere menzionata la sussitenza dei presupposti all'esenzione e riportati gli estermi della relativa documentazione. Articolo 40 ter Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione in zone soggette ad edificazione diretta 1. Qualora il presentatore di una domanda di permesso di costruire intenda avvalersi della facoltà di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuto, deve dichiararlo nel testo della domanda medesima. 2. L'Ufficio Tecnico in sede di istruttoria della domanda provvede a calcolare l'importo del contributo commisurato all'opera per cui è richiesto il permesso di costruire, sulla scorta della documentazione fornita dal richiedente. 3. Lo stesso ufficio formula un elenco di opere di urbanizzazione che in tutto o in parte possono essere realizzate dal concessionario, indicando per ciascuna di esse l'importo presunto del costo di realizzazione, in base al prezziario dei lavori pubblici della Regione F.V.G.. 4. L'Amministrazione comunale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, stipulerà, con il richiedente, prima del rilascio del permesso di costruire, apposita convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. in materia di codice dei contratti pubblici, nella quale saranno specificate le opere da affidare alla realizzazione diretta del privato, il loro costo presunto, le relative modalità di esecuzione e le eventuali garanzie da prestare. 5. L'Ufficio Tecnico comunale, in sede di istruttoria della domanda, provvede a calcolare l'importo del contributo commisurato all'opera ed a stimare il valore della quota del costo di urbanizzazione, riferito alla data delle tabelle parametriche in vigore alla data del permesso di costruire. 6. Per tutti i casi previsti nel presente aerticolo, l'eventuale differenza rispetto alla quota di contributo spettante va corrisposta con le modalità di cui all'art. 40 bis del presente Regolamento. 7. Gli estremi della convenzione devono essere richiamati nel testo del permesso di costruire. Articolo 41 Pubblicazione del provvedimento di Permesso di costruire 1. Il provvedimento relativo alla richiesta di Permesso di costruire acquista efficacia una volta pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché una volta corrisposto, se 35
36 dovuto, il contributo di costruzione. 2. La pubblicazione di cui al comma precedente, effettuata dall ufficio segreteria Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente tramite il competente ufficio, costituisce atto dovuto e deve essere effettuata contestualmente all avviso di avvenuta emanazione del provvedimento. Articolo 42 Inizio e ultimazione dei lavori efficacia temporale e decadenza relativi al Permesso di costruire 1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro del titolo. 2. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dal rilascio del Permesso di costruire o entro il termine fissato dal Permesso di costruire Con la dichiarazione di inizio lavori deve essere presentata la seguente documentazione: progetto degli impianti ai sensi del Regolamento approvato con decreto 22 gennaio 2008, n. 37. preavviso scritto e contestuale deposito del progetto, presso il Comune e la struttura regionale competente a livello provinciale, per le costruzioni indicate all art. 2 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16; comunicazione-denuncia, presso la Direzione Provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, per costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni ai sensi dell art. 2 della L.R. 9 maggio 1988, n. 27; relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi dell art. 28 della L. 10/91 e successive modifiche e integrazioni; generalità dell'impresa appaltatrice delle opere, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto e documentazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni generalità del Direttore dei lavori, che deve anche sottoscrivere gli elaborati di progetto; Qualora entro il termine di cui al comma 1 i lavori non siano iniziati, l'interessato può presentare una sola volta istanza motivata diretta ad ottenere la proroga del termine che è accolta se ritenuta giustificata e non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici, norme di legge o di regolamento La proroga di cui al comma precedente non è sottoposta a nuovo contributo di costruzione ma al solo ed eventuale adeguamento del suddetto contributo per aumenti nel frattempo intervenuti Decorso il termine di cui ai commi 1 o 2 al comma 1, senza presentazione al Comune dell istanza di proroga, il Permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza Il permesso di costruire decade di diritto ai sensi del precedente comma anche in caso di: a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell Albo Comunale dell avviso di avvenuto rilascio; b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dall efficacia delle previsioni contrastanti; Il titolare di Permesso di costruire deve presentare la comunicazione di inizio lavori entro tre giorni dal loro effettivo inizio Le opere devono essere ultimate nel termine di tre anni dall'inizio dei lavori dalla data di ritiro del titolo o come diversamente indicato nel provvedimento finale. Può essere concesso un 36
37 periodo più lungo di tre anni in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per le motivazioni indicate nel comma precedente o qualora fatti estranei alla volontà dell'intestatario del provvedimento siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione I lavori non ultimati nei termini stabiliti, sono realizzati previo rilascio di nuovo Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività per la parte non ultimata Il Permesso di costruire di cui al precedente comma è soggetto al pagamento del contributo di costruzione Nel caso di opere di urbanizzazione relative a Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata, l ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui al secondo comma dell Art. 9 del regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 5/2007. Articolo 43 Trasferibilità del Permesso di costruire (voltura) 1. Il permesso di costruire è trasferibile, assieme all immobile, ai successori o aventi causa. 2. Nell ipotesi di trasferimento del Permesso di Costruire, i subentranti devono chiedere al competente ufficio comunale che i corrispondenti atti abilitativi siano intestati agli stessi. 3. Il subentrante presenta la domanda di nuova intestazione (Voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del Permesso di costruire. 4. La voltura del Permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dalla registrazione al protocollo del comune della relativa istanza, corredata dalla completa documentazione. Sezione IV - Permesso di costruire a titolo precario Articolo 44 Domanda di Permesso di Costruire a titolo precario (strutture temporanee) 1. I soggetti di cui all art. 34 del presente regolamento possono presentare domanda di permesso di costruire a titolo precario per gli interventi di cui al precedente art La domanda deve contenere i dati previsti all art. 32 del presente regolamento. Articolo 45 Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di costruire a titolo precario 1. I documenti da allegare alla richiesta sono quelli previsti dal precedente art Inoltre, dovrà essere allegata specifica relazione, a firma del progettista, dalla quale si evinca la difformità dell intervento dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati e venga dimostrato che l intervento sia destinato al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. 3. Il rilascio dell atto inerente al Permesso di Costruire a Titolo Precario" avverrà con le modalità stabilite al presente Titolo Sezione III. Sezione V Denuncia di inizio attività Articolo 46 Denuncia di Inizio Attività (DIA) 1. Il soggetto legittimato ai sensi dell art. 32 di questo regolamento, presenta alla struttura competente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita denuncia, redatta in forma libera e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale sono 37
38 descritte le opere edilizie che si intendono realizzare. La denuncia deve contenere i seguenti dati: a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la Denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella Denuncia stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione dell'immobile oggetto dell intervento con la specificazione: -degli estremi catastali; -della zona urbanistica; -di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); e) il titolo che legittima il dichiarante all esecuzione delle opere; f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; g) indicazione dell impresa alla quale si intende affidare i lavori; h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento; i) luogo e data di presentazione della Denuncia nonché sottoscrizione da parte del dichiarante, progettista, direttore lavori ed esecutore dei lavori. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 3. Il professionista deve, nella relazione, descrivere in modo dettagliato le opere oggetto della Denuncia di Inizio Attività (DIA), ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che attuativi e al vigente Regolamento Edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che attuativi; deve altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. Articolo 47 Documenti da allegare alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) 1. A corredo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) per interventi di nuova costruzione, sopraelevazione e ampliamento di fabbricati esistenti, ricostruzione di edifici a seguito di demolizione deve essere presentata la documentazione di cui all Articolo A corredo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) per gli interventi diversi da quelli del comma 1., nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla Denuncia di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di richiedere le eventuali integrazioni. 3. Gli elaborati grafici dovranno essere presentati anche su supporto informatico. Articolo 48 Procedura della Denuncia di inizio attività (DIA) 1. Il responsabile dell istruttoria, entro il termine di 15 giorni 30 giorni dalla presentazione della Denuncia di inizio dell attività, provvede esclusivamente: a) Ad accertare che la tipologia dell intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientri tra le opere e gli interventi di cui all art.48 della LR n.5/07 e art. 22 del D.P.R. n.380/2001. all art. 17 della L.R. 19/2009; 38
39 b) A verificare la completezza della documentazione presentata sulla base di quanto previsto dal Regolamento Edilizio per il tipo di opera e di intervento asseverato; 2. Nel caso venga accertata l inammissibilità per i motivi di cui al punto 1, lettera a), o la decadenza della DIA per i motivi di cui al punto 1, lettera b), si procede con la notifica agli interessati dell ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, predisposto dal responsabile dell istruttoria a firma del Responsabile competente. 3. A conclusione del controllo formale e di merito, espletato su apposito stampato, dal quale risulta la conformità della DIA, l istruttore incaricato predispone la presa d atto della stessa con invito all interessato, a firma del Responsabile competente, di ritirare presso la Segreteria del Servizio una copia della DIA con l annotazione della data di ricevimento e degli estremi di registrazione. Articolo 49 Controllo di merito delle Denuncie di Inizio dell attività Il controllo di merito delle DIA è volto alla verifica della conformità delle opere agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente, alle normative igienico-sanitarie e alle altre norme di riferimento vigenti (con riferimento alla data di presentazione della DIA). Sarà altresì verificata la presenza di asseverazioni, pareri, nulla osta o atti d assenso comunque denominati, necessari per l esecuzione dei lavori e sarà verificato il pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento di attuazione della disciplina dell attività edilizia ai fini della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii, se dovuti. all art. 29 della L.R. 19/2009, se dovuti. Sezione VI - Certificato di agibilita Articolo 50 Richiesta Certificato di agibilità Sono legittimati a chiedere il rilascio del Certificato di agibilità i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi o comunque legittimati da specifiche norme in materia. Articolo 51 Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità 1. A corredo della richiesta del Certificato di Agibilità deve essere presentata, oltre a quanto richiesto dalla legislazione settoriale vigente, la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica delle opere realizzate; b) copia della dichiarazione presentata per l iscrizione o la variazione in catasto dell immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle unità immobiliari. I dati catastali dovranno essere aggiornati, l esatta denominazione dell area di circolazione e del numero civico, saranno desunti da specifica certificazione rilasciata dall Ufficio Toponomastica; c) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, di conformità dell opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; d) dichiarazione, redatta da tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all Art.77 e all Art. 82 del DPR 380/2001 nonché art. 47 secondo comma della L.R. 5/2007; e) eventuale certificazione di prevenzione incendi; f) dichiarazione di conformità degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle 39
40 relative pertinenze come previsto dall art. 7 del regolamento approvato con decreto 22 gennaio 2008, n. 37; g) Attestato di certificazione energetica di cui all Articolo 144 e dichiarazione di conformità prevista all articolo 160 del presente Regolamento. Articolo 52 Istruttoria del Certificato di agibilità 1. Il soggetto titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di inizio attività è tenuto a presentare alla struttura competente, entro 15 giorni trenta giorni dall ultimazione dei lavori, la domanda di rilascio del Certificato di agibilità, corredata della documentazione prevista dall Articolo La struttura competente comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile dell istruttoria e del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 3. Il termine complessivo per il rilascio, da parte del Responsabile competente, è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma Il responsabile dell istruttoria esamina l'istanza, i documenti e gli elaborati presentati in allegato. 5. Qualora l istanza non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente Regolamento, il responsabile dell istruttoria, predispone a firma del Responsabile competente la nota di richiesta della necessaria documentazione integrativa, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione, che non sia già nella disponibilità dell amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. Qualora il richiedente non presenti la documentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d ufficio. 6. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricezione della medesima. 7. Trascorso inutilmente il termine di cui ai commi 3 e 6, l agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell Azienda Servizi Sanitari competente come previsto all art. 5 comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001 in fase di istruttoria del titolo abilitativo. 8. In caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 9. Il responsabile competente può altresì disporre, previa comunicazione al soggetto richiedente ed entro il termine di cui ai commi 3 e 6, un ispezione che verifichi la rispondenza del fabbricato ai requisiti richiesti per l agibilità. 10. Completato l esame dei documenti, prima della scadenza del termine previsto dal precedente comma 7 per la formazione del silenzio-assenso, il responsabile dell istruttoria predispone una relazione motivata diretta al Responsabile competente per l emanazione del provvedimento conclusivo. 11. La relazione di cui al precedente comma deve contenere: a) i dati del richiedente; b) gli estremi identificativi dell immobile; c) la valutazione da parte del responsabile dell istruttoria; d) l'eventuale verbale di ispezione. Articolo 53 Fase decisionale del Certificato di agibilità 1. Il responsabile competente emana il provvedimento conclusivo del certificato di agibilità. 40
41 2. In caso di diniego, si procede ai sensi dell art. 10 bis della L. n. 241/1991 e ss.mm.ii. 3. Il provvedimento di diniego è adottato dal responsabile competente ed è comunicato al soggetto richiedente tramite messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 54 Rilascio del Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità può essere rilasciato contestualmente per interi edifici o in momenti diversi per le singole parti. 2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità non rilevano le variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto assentito con riferimento agli indici e nel rispetto dei limiti indicati all art. 50 comma 1, della L.R. n. 5/ , comma 1, della L.R. 19/ Il provvedimento deve contenere: a) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato l'istanza, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l istanza in rappresentanza dello stesso; b) l ubicazione e l identificazione catastale dell immobile oggetto dell intervento; c) il riferimento all'atto abilitativo; d) l'esito del sopralluogo se eseguito dal personale competente; e) l'attestazione di conformità delle opere eseguite rispetto a quanto contenuto nel titolo abilitativo; f) collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; g) dichiarazione di conformità degli impianti di cui all art. 7 del regolamento approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37. h) la data, la numerazione progressiva del protocollo e la sottoscrizione da parte del Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale. 4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell Articolo 52 in caso di silenzio del Comune, l agibilità si intende attestata. Articolo 55 Dichiarazione di inagibilità 1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell articolo 222 del Regio Decreto 1265/34 del TITOLO IX PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA Articolo 56 Soggetti legittimati a predisporre e presentare proposte di P.A.C. 1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un comprensorio da attuarsi mediante Piani attuativi, possono predisporre e presentare al Comune proposte di Piano Attuativo Comunale nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia. 2. Contestualmente alla proposta di Piano Attuativo Comunale i proprietari propongono uno schema di convenzione, con i contenuti di cui al successivo art. 59, da approvarsi unitamente al Piano. Articolo 57 Proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata 41
42 1. La proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata, è indirizzata all Amministrazione Comunale per il tramite della competente Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata, deve contenere i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione degli immobili oggetto dell intervento con la specificazione: - degli estremi catastali; - della zona urbanistica; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.); e) indicazione del titolo che legittima il richiedente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata; f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. g) Gli elaborati grafici dovranno essere presentati anche su supporto informatico. Articolo 58 Contenuti minimi dei Piani Attuativi Comunali 1. Il Piano Attuativo Comunale, oltre agli elaborati previsti all art. 7 del regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della legge regionale 5/2007, approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,dovrà contenere: a) La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in base a quanto previsto dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e L.R. 6 maggio 2005, n. 011; b) La Valutazione di Incidenza o relazione di incidenza sui S.I.C., come previsto al comma 8 articolo 5 del D.P.R. 357/1997 così come sostituito dal D.P.R. 120/2003 e Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2004, n. 2837, è acquisita dal Comune prima dell adozione del P.A.C.; c) Asseverazione sottoscritta dall estensore del piano nei casi previsti dal comma 4 dell art. 16 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.; d) L asseverazione sottoscritta dall estensore del piano qualora le aree oggetto di P.A.C. non comprendano beni e località sottoposti a vincolo PARTE SECONDA e PARTE TERZA del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; e) Progetto illuminotecnico relativo agli impianti di illuminazione esterna, ad esclusione di quelli indicati al comma 2 dell art. 8 della L.R. n. 15/2007; f) Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione (reti tecnologiche, verde, viabilità, piazzole ecologiche) redatto nella forma e con i contenuti ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; g) Gli elaborati grafici dovranno essere presentati anche su supporto informatico in formato DWG e.doc. Articolo 59 Contenuti della Convenzione 42
43 1. A corredo della proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione previsto all art. 25 comma 6 della L.R. 5/2007 e art. 9 del regolamento di attuazione della parte I Urbanistica della stessa legge regionale. La Convenzione oltre a quanto stabilito dall art. 9 del precitato regolamento di attuazione deve contenere: a) b) i termini per la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) c) l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'insediamento con specificata l'eventuale quota realizzata a cura e spese del soggetto attuatore a scomputo dei corrispondenti oneri di urbanizzazione; c) d) i termini per la realizzazione e cessione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al comma precedente; d) e) i termini per il versamento degli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria residui e la loro ripartizione tra le proprietà interessate; e) f) i tempi e le modalità per la realizzazione delle opere o il versamento degli oneri in modo proporzionale allo sviluppo dell'insediamento, che devono avvenire entro i limiti di ultimazione dello stesso e comunque entro dieci anni; f) g) l impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle aree e delle opere di cui ai punti a) e b), fino all'assunzione delle stesse da parte del Comune che avverrà a seguito di specifico collaudo e secondo i tempi previsti; g) h) le garanzie finanziarie per l adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie inerenti contratti pubblici; h) i) l impegno a trasferire all acquirente, in caso di vendita anche parziale, gli obblighi assunti nei confronti del Comune, in quota parte alla porzione ceduta, ferma restando la solidale responsabilità dei soggetti attuatori verso l'amministrazione Comunale; i) j) i termini dell accordo fra i soggetti attuatori e gli enti erogatori di servizi e forniture a rete, per ogni aspetto relativo alle eventuali cabine di trasformazione o distribuzione; j) k) dettagliato delle aree interessate dal Piano Attuativo distinguendo fra le seguenti categorie: aree interessate dall'edificazione; aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Deve inoltre prevedere quanto stabilito al comma 2 dell art. 9 del regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 5/2007. Tale convenzione deve essere registrata nelle forme di legge a cura e spese del proponente. Articolo 60 Istruttoria del Piano Attuativo di iniziativa privata 1. L istruttoria della proposta di Piano Attuativo Comunale e relative varianti conformi allo strumento urbanistico comunale è espletata nel termine di 120 giorni decorrenti dalla presentazione del relativo progetto all Amministrazione Comunale. Al progetto deve essere allegata la documentazione di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento. 2. Il termine di 120 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile dell istruttoria richieda con provvedimento espresso a firma del Responsabile competente le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l adeguamento del Piano Attuativo Comunale alle prescrizioni normative vigenti. Il provvedimento di richiesta integrazioni è da assumere nel termine di 60 giorni dalla data di registrazione al protocollo del Comune della proposta di Piano Attuativo Comunale. In 43
44 questo caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste. 3. Qualora il richiedente non presenti la necessaria documentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta la pratica è archiviata d ufficio. In questo caso si procede alla restituzione degli elaborati presentati al proponente. 4. Il responsabile dell'istruttoria verifica l idoneità e la completezza della documentazione allegata alla proposta di Piano Attuativo e redige specifica relazione che dovrà contenere : a) tutti i dati significativi del P.A.C. b) la verifica della conformità alla normativa vigente c) valutazione del fabbisogno di opere di urbanizzazione primarie ed eventualmente secondarie relative all insediamento previsto d) verifica della congruenza delle opere di urbanizzazione progettate dal proponente rispetto al fabbisogno valutato e) valutazione sull effettiva rispondenza delle opere di urbanizzazione progettate al pubblico interesse f) la determinazione degli oneri per opere di urbanizzazione g) la verifica della congruità delle garanzie da prestare per l adempimento degli obblighi derivanti dal P.A.C. h) il controllo delle altre condizioni indicate nella proposta di convenzione i) il parere dell istruttore in merito alla conformità del progetto con le eventuali proposte di modifica, correzioni od integrazioni da apportare agli elaborati presentati. 5. j) Accerta l avvenuto avvio della procedura, di Valutazione Ambientale Strategica D.L.vo n. 152/2006 e successive modificazioni, L.R. n. 11/ k) Accerta che la valutazione di incidenza o relazione di incidenza, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2004, n. 2837, sia stata acquisita dal Comune prima dell adozione del P.A.C Completata l istruttoria, il Responsabile competente trasmette alla Commissione locale per il paesaggio, gli elaborati di Piano, qualora dovuto, per l espressione del parere di competenza. Acquisito il parere dell Azienda Servizi Sanitari e della Commissione locale per il paesaggio, qualora dovuti, è data comunicazione al soggetto richiedente della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall esito della medesima. Contestualmente il responsabile competente trasmette alla Giunta Municipale o al Consiglio Comunale, unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di Piano Attuativo per le procedure di adozione e/o approvazione. Articolo 61 Adozione-Approvazione del Piano Attuativo 1. I Piani Attuativi Comunali sono adottati e approvati dalla Giunta Comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I Piani Attuativi Comunali sono adottati e approvati dal Consiglio Comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali. 2. Il Piano Attuativo Comunale adottato, é depositato nella segreteria comunale per 30 giorni effettivi, decorrenti dal primo giorno dell affissione all Albo Pretorio del relativo avviso, affinché chiunque possa prenderne visione e formulare osservazioni e opposizioni. 3. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, nonché quello previsto per l acquisizione dei pareri degli enti competenti, la Giunta Comunale in seduta pubblica o il Consiglio Comunale decide sulle stesse, ed approva in via definitiva il Piano Attuativo. 44
45 4. Il Piano Attuativo Comunale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell avviso di approvazione. 5. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Piano Attuativo Comunale, si procede alla stipula della convenzione, che dovrà avvenire non oltre 90 gg. decorrenti dalla data di presentazione della documentazione aggiornata, di cui al comma 2 art. 9 del regolamento di attuazione Parte I della L.R. 5/2007, non oltre i 90 giorni successivi, salvo proroghe concesse dall'amministrazione su ruchiesta motivata dal Soggetto Attuatore del P.A.C.. 6. Stipulata la convenzione si da corso alle procedure previste ai commi 4 e 5 del precitato art. 9, qualora vi siano le condizioni. 7. Nel caso di non completamento della documentazione e conseguente non stipula della convenzione, la pratica viene archiviata d'ufficio previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R.. Articolo 62 Modifiche al P.A.C. Non necessitano di pronunce deliberative in variante al Piano Attuativo Comunale le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PAC, che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che comunque non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate. TITOLO X NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA Articolo 63 Delimitazione delle zone sismiche Tutto il territorio del Comune di Cividale del Friuli e stato ricompreso nella Zona sismica 2 giusta delibera della Giunta regionale n.2325 dd che ha recepito l Ordinanza n del , del Presidente del Consiglio dei Ministri. n. 845 dd in attuazione dell art. 3 della L.R. 16/2009. Articolo 64 Osservanza delle norme sismiche Su tutto il territorio comunale deve essere rispettata la normativa tecnica per l edilizia di cui al Titolo IV parte II Capo I e II e Capo IV del D.P.R. n. 380/2001. Ai fini dell osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto dovrà essere rispettata la L.R. 11 agosto 2009, n. 16. Articolo 65 Vigilanza-Competenze La vigilanza per l osservanza delle norme tecniche in zona sismica è svolta dai soggetti individuati all art.103 del D.P.R. n.380/2001. TITOLO XI VIGILANZA SULL ATTIVITA EDILIZIA - RESPONSABILITA E SANZIONI CAPO I Sezione I Vigilanza sull attività Edilizia 45
46 Articolo 66 Vigilanza e responsabilità 1. Il Responsabile del competente Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ambiente esercita la vigilanza sull attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Per tale vigilanza il Responsabile del competente Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ambiente si avvale del personale in dotazione al competente ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ambiente e fa riferimento agli agenti di Polizia Giudiziaria. a) Le Unità Operative, Polizia Locale Municipale e Urbanistica-Edilizia Privata Ambiente, nel caso di presunta violazione urbanistico-edilizia, procedono in base alle proprie competenze, così come stabilite dalle norme vigenti in materia. b) Gli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per i casi previsti dal 4 comma dell art. 27 del D.P.R. 380/01 dall art. 42 della L.R. 19/2009 ne danno immediata comunicazione all autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al Responsabile competente dell Urbanistica Edilizia Privata Ambiente, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. c) Il Responsabile dell Unità Operativa Urbanistica- Edilizia Privata Ambiente, ferma restando la procedura prevista al secondo comma dell art. 27 del d.p.r. n. 380/01, al terzo comma dell art. 42 della L.R. 19/2009, qualora sia constatata, l inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1 del precitato art.27, art. 42, ordina l immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino alla adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall ordine di sospensione dei lavori. d) I rapporti tra l U.O. Urbanistica Edilizia Privata Ambiente e la Polizia Locale Municipale nonché le procedure inerenti alla vigilanza sull abusivismo edilizio saranno oggetto di specifico protocollo. CAPO II Sezione II Fasi del procedimento sanzionatorio Articolo 67 Sanzioni 1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal Titolo IV Capo II del D.P.R 380/2001 e s.m.i. nonché dagli artt del regolamento di attuazione della disciplina dell attività edilizia, ai fini della L.R. 5/2007. dal Capo VI della L.R. 19/ Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate dal Responsabile competente dell Unità Operativa urbanistica-edilizia Privata Ambiente. Articolo 68 Avvio del procedimento 1. Fermo restando quanto previsto al 4. comma dell art. 27 del D.P.R., n. 380/2001, 6 comma dell art. 42 della L.R. 19/2009, il Responsabile dell istruttoria, ad esclusione dei casi ritenuti di somma urgenza, provvede alla predisposizione della comunicazione dell avvio del procedimento sanzionatorio, che a firma del Responsabile competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente, sarà trasmessa all interessato e ad eventuali contro interessati individuabili dagli atti, secondo quanto disposto dalla L. 241/ Nella comunicazione devono essere indicate: 46
47 a) il tipo di illecito in fase di accertamento; b) le generalità del responsabile dell istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; c) l unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento; d) la persona legittimata ad assumere l atto finale; e) l indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile dell istruttoria. Articolo 69 Fase istruttoria 1. Il responsabile dell istruttoria: a) accerta l illecito edilizio anche mediante sopralluogo; b) valuta gli atti di accertamento dell infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria; c) valuta eventuali memorie dell interessato e di possibili contro interessati; d) individua il tipo di sanzione da applicare; e) predispone specifica relazione da sottoporre al Responsabile Competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente, per le disposizioni in merito ai provvedimenti da adottare. Articolo 70 Fase decisionale 1. La sanzione è irrogata dal Responsabile Competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente mediante apposito provvedimento che deve contenere: a) generalità del trasgressore; b) tipo di illecito accertato; c) tipo di sanzione corrispondente all illecito e relativa motivazione, nonché modalità e tempi per l irrogazione della sanzione; d) forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio; e) indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento f) sanzionatorio; g) luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio. 2. Al provvedimento deve essere allegata copia del verbale di accertamento dell illecito. Articolo 71 Fase integrativa dell efficacia 1. Il responsabile Competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente, dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all interessato, mediante messo comunale o attraverso raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Dalla data di notifica decorrono i termini per l adempimento. Articolo 72 Fase di esecuzione d ufficio 1. Nel caso di opere soggette a sanzioni demolitorie o ripristinatorie, in assenza di adempimento da parte del trasgressore, il Comune procede in via sostitutiva secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente. 2. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 47
48 3. Per l'esecuzione coattiva di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 all art. 45 della L.R. 19/2009 si procede mediante acquisizione gratuita dell'opera abusiva e del sedime al patrimonio comunale secondo la specifica procedura prevista dalla norma stessa ed in particolare: a) Il Responsabile dell istruttoria procede al formale accertamento dell inottemperanza all ingiunzione a demolire delle opere abusivamente realizzate con sopralluogo sul posto e redazione di specifico verbale di constatazione e verifica. b) Notifica ai responsabili dell abuso, indicati nell ordinanza di ripristino, del verbale di avvenuto accertamento; c) Predisposizione dell ordinanza di acquisizione del bene, come da verbale di accertamento e relativo frazionamento qual ora necessario; d) Notifica ai responsabili dell abuso, indicati nell ordinanza di ripristino, dell Ordinanza di acquisizione del bene con relativi allegati; e) Trascrizione nei registri immobiliari del titolo di acquisizione del bene e degli estremi sostanziali e catastali individuati nel medesimo, che deve essere eseguita gratuitamente a norma di legge; f) L opera acquisita, dopo la registrazione nei registri immobiliari, deve essere demolita, salvo che con deliberazione il Consiglio Comunale si dichiari l esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali; g) Fermo restando quanto stabilito alla lettera f) l area e il bene e relative pertinenze, diventati di proprietà comunale, fra i beni patrimoniali disponibili, previa trascrizione negli strumenti urbanistici, diventano legittimi a tutti gli effetti con la conseguenza che gli stessi possono anche essere oggetto di atti negoziali di compravendita. CAPO III Sezione III Accertamento di conformità Articolo 73 Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire 1. Fino alla scadenza dei termini di cui all articoli n.31, comma 3; n.33 comma 1; n.34 comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, agli articoli n. 45, comma 3, n. 46 comma 1, n. 47 comma 1, della L.R. 19/2009 per i casi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire in difformità da esso, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività di cui all art. 22, comma 3, dello stesso d.p.r. n. 380/2001 all art. 47, comma 1, della stessa L.R. 19/2009 o in difformità da essa e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal d.p.r. n. 380/2001, dalla L.R. 19/2009, il responsabile dell abuso, o l attuale proprietario dell immobile possono ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria, quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Alle domande di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il responsabile competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. 2. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire ovvero dell'attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del 48
49 contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall art. 16 del d.p.r. n. 380/2001, dall art. 29 della L.R. 19/2009. Nell ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. La domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve contenere i dati ed essere corredata della documentazione previsti dagli articoli 34 e 35 del presente regolamento edilizio. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in contrasto con i vincoli di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio n. 42/2004, è consentito esclusivamente a seguito della erogazione delle sanzioni previste dall'articolo 167 del Codice stesso. Articolo 74 Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività 1. L'attestazione di conformità in sanatoria è rilasciata dal responsabile competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, fatta salva la verifica sulla completezza della documentazione trasmessa, ed è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, per gli interventi di cui all art. 37 del d.p.r. n. 380/ della L.R. 19/2009, di una somma, stabilita dal Responsabile competente dell Unità Operativa Urbanistica edilizia Privata in relazione all aumento di valore dell immobile valutato dall agenzia del territorio, dell importo non superiore a 5.164,00 e non inferiore a euro 516,00. di 516 euro a titolo di oblazione. 2. Il precitato Attestato di conformità è rilasciato ove l intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell intervento, sia al momento della presentazione della domanda. 3. Il rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria per opere eseguite in contrasto con i vincoli di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio n. 42/2004, è consentito esclusivamente a seguito della erogazione delle sanzioni previste dall'articolo 167 del Codice stesso. TITOLO XII ESECUZIONE DELLE OPERE Articolo 75 Prescrizioni generali 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. 49
50 Articolo 76 Certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 1. I soggetti in possesso di titolo abilitativo edilizio trasmettono al Comune, prima dell inizio dei lavori oggetto di intervento, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente al Il certificato di regolarità contributiva viene acquisito come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. Articolo 77 Richiesta e consegna di punti fissi 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione e di recinzione, il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. può richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice nonché il giorno in cui si intendono iniziare i lavori. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dal titolare e/o dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare. 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune. 5. Con separate istanze dovranno essere richieste le autorizzazioni per gli allacciamenti alle fognature comunali, alla rete dell'acquedotto e alle altre reti di servizi. Articolo 78 Disciplina del cantiere 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a m. 0,80 x 1,00 con l'indicazione: a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b) degli estremi del Permesso di Costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare degli atti abilitativi a costruire; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. Tale cartello, che può riportare altre indicazioni oltre a quelle sopra specificate (ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori), è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 2. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire, corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta dall art. 66 del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. ed ogni eventuale altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire. 50
51 3. In tutti i cantieri soggetti all applicazione del D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 494/ I cantieri edili a lunga permanenza (oltre 90 giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 5. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 6. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti in qualità di responsabile di cantiere. 7. L'Autorità comunale competente, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Articolo 79 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo o agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento. 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto abilitativo a costruire o il costruttore devono preventivamente richiedere, come previsto da specifico regolamento, all Unità Operativa Polizia Locale Municipale la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. 3. Il titolare dell'atto abilitativo a costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa denuncia all'autorità comunale recintare provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. 4. In ogni caso devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua; tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori deve essere contenuto all'interno dell'area recinta per il cantiere. 5. Le recinzioni provvisorie di cantiere, da realizzarsi con pannelli continui di materiale resistente, devono avere aspetto decoroso ed essere alte almeno m. 2,00; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m., che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di m. 10,00, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di cmq. 50,00, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 51
52 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. L'Amministrazione può consentire l'inserimento sulle recinzioni provvisorie di messaggi pubblicitari o di spazi per affissioni in coerenza con i disposti del vigente regolamento per la pubblicità ed a condizione che siano mantenuti in condizioni decorose. Sulle recinzioni provvisorie possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni dell'andamento dei lavori, secondo modelli e tipologie che possono essere stabilite dall'amministrazione. 9. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 20 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. Articolo 80 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali Fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. n.494/1996 e s.m.i. e da altre norme regolanti la materia: 1. Per tutta la durata dei lavori, ogni cantiere recintato deve essere organizzato in modo da essere mantenuto libero da materiali inutili, dannosi o che provochino inquinamento. Deve inoltre essere adottato ogni accorgimento per evitare danni o eccessive molestie a persone e cose private. 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti e l'integrità delle cose conformandosi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro. Le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare dell'atto abilitativo a costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. I Tecnici comunali e la Polizia Locale Municipale, per quanto di rispettiva competenza l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia per quanto di rispettiva competenza, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni. 7. Ove del caso, il Responsabile competente adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità ai sensi della normativa vigente. Articolo 81 Scavi e demolizioni 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere controllata mediante operazioni di monitoraggio e di verifica in relazione alle caratteristiche dello scavo riferite al 52
53 tipo di terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo a costruire. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo l autorizzazione all occupazione di spazi pubblici come disposto da specifico regolamento. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere, con le dovute precauzioni, a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti deve essere gestito in conformità alle specifiche disposizioni normative in vigore; è fatto obbligo al titolare dell'atto abilitativo a costruire di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. Articolo 82 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 1. Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia. 2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dell'atto abilitativo a costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare degli atti abilitativi a costruire; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n Per la rottura dei manti stradali si fa riferimento anche allo specifico regolamento in materia. Articolo 83 Altri adempimenti Nel corso dell'intervento edilizio, e comunque prima dell accatastamento e della richiesta del certificato di agibilità, il titolare del Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti: a) richiesta del numero civico all'ufficio Toponomastica del Comune, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente; 53
54 b) richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura (l'allacciamento é obbligatorio per i nuovi insediamenti in zone servite dalla fognatura comunale e per i nuovi insediamenti produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di agibilità); c) domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura in acque superficiali (solo per gli insediamenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera b ); Articolo 84 Rinvenimenti I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione al Comune dell avvenuto reperimento. Il Comune richiede l'intervento degli enti competenti, senza dilazione. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni delle leggi vigenti in materia. Articolo 85 Comunicazione di ultimazione lavori 1. L avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare del Permesso di costruire o della DIA, contestualmente alla presentazione della certificazione con la quale si asseveri la conformità dell opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente. Dopo l avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, il titolo in forza del quale sono stati eseguiti i lavori, ancorché non ne siano scaduti i termini di validità, si intende inefficace e qualsiasi ulteriore opera o variante deve essere preceduta dal deposito di una nuova DIA o dal rilascio di un nuovo Permesso di costruire. 2. Quando, per inerzia del titolare del Permesso di costruire o della DIA e degli altri soggetti responsabili dell esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati alla esecuzione delle stesse continua a mantenere le responsabilità previste dall art. 29 del D.P.R.380/2001. dall art. 44 della L.R. 19/2009. TITOLO XIII PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I Sezione I Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Articolo 86 Deroghe 1. Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 2. La progettazione di nuovi edifici e la ristrutturazione di interi edifici, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, deve prevedere per gli immobili di almeno due livelli fuori terra la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini. Articolo 87 Definizioni 54
55 1. Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Articolo 88 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 1. Per garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. e del d.p.r. n, 380 Titolo IV Parte II Capo III Sezione I. 2. La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 3. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 4. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i. devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo. 5. Le opere di cui al precedente comma possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dal presente regolamento edilizio, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 6. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Articolo 89 Certificazioni Alle domande ovvero alle comunicazioni al responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. Articolo 90 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico 55
56 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui all art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del regolamento approvato con d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 nonché del d.p.r. n, 380 Titolo IV Parte II Capo III Sezione I e II e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall articolo 20, commi 6 e 7 del d.p.r. n. 380/2001, dall art. 24, commi 6 e 7 della L.R. 19/2009 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l approvazione delle predette autorità. 3. Alle Denuncie di Inizio Attività (DIA) dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il responsabile competente dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. 7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l utilizzazione dell opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da a euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. CAPO II Sezione II - Caratteri delle unità immobiliari Articolo 91 Altezza interna dei locali 56
57 1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m.] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici, quando queste siano tra di loro parallele; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave", mentre nel caso di travi isolate ribassate dal solaio, è misurata all'intradosso del solaio stesso. 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m. 0, La misura minima dell'altezza interna utile dei locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi è stabilita dalla L.R. n. 44/85 come modificata dalla L.R., n. 16/96 e art. 23 co. 15 della L.R. 12/2003 e s.m.i.. 4. Il recupero ai fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza si attua con i limiti e le deroghe previsti ai commi 2 e 3 dell art. 50 della L.R. 5/2007. previste dall art. 39 della L.R. 19/ Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l altezza minima consentita all art. 2 della L.R. 23 agosto 1985, n In tutti i casi menzionati ai precedenti punti, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente. Articolo 92 Superfici dei locali 1. Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a mq. 8,00 per stanza da letto da una persona, mq. 12,00 per stanza da letto da due persone e mq. 12,00 per il soggiorno. In ogni alloggio almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di mq. 3,00 con larghezza non inferiore a m. 1,50 e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo. L'eventuale secondo servizio deve avere una superficie minima di mq. 1,10 e larghezza non inferiore a m. 0, Le superfici totali minime degli alloggi monostanza sono di mq. 25,00 per 1 persona e mq. 35,00 per 2 persone. 3. Per le strutture ricettive alberghiere, la superficie minima utile per le stanze da letto è di mq. 8,00 per le stanze ad 1 letto, mq. 12,00 per stanze a 2 letti e mq. 16,00 per stanze a 3 letti. Per le stanze a oltre tre letti, si deve aggiungere una superficie minima di mq. 4,00 per ogni posto letto in più. Articolo 93 Aerazione ed illuminazione 1. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta. 2. La superficie finestrata apribile non può essere inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento dei vani abitabili negli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul livello del mare. 57
58 3. La superficie minima finestrata stabilita dalle vigenti norme per gli edifici impostati ad una quota media inferiore a 400 metri sul livello del mare è fissata in 1/10 della superficie del pavimento del vano abitabile. 4. Per gli edifici posti nei centri storici è consentito il mantenimento delle superfici finestrate apribili preesistenti purché le stesse non risultino inferiori a 1/15 della superficie del pavimento. 5. I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. 6. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario. Articolo 93 bis Spazi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani 1. Gli edifici con quattro o più alloggi devono disporre di un vano coperto di idonee dimensioni, adatto al deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 2. Il vano deve essere asciutto, pavimentato e rivestito con materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile e munito di un accesso verso la pubblica via, in posizione idonea ad essere usata da parte degli incaricati del ritiro. CAPO III Sezione III - Prescrizioni funzionali Articolo 94 Vani abitabili e locali nei piani seminterrati e sotterranei 1. Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 centimetri superiore alla quota del terreno, il quale deve essere sistemato e impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 centimetri ; sotto il livello di cui sopra, in assenza di vani di cui al comma seguente, deve essere realizzata una intercapedine d aria di altezza non inferiore a centimetri 20 adeguatamente areata. 2. Sono considerati locali interrati e seminterrati rispettivamente quelli che si sviluppano completamente e per oltre la metà della loro altezza e del loro perimetro, al di sotto del livello del terreno. Tali locali non possono essere utilizzati ad uso abitazione. E consentito il loro uso per vani accessori di cui al secondo comma dell art. 2 della L.R. n. 44/85 nonché locali adibiti ad altri usi, purché dotati di impianti idonei, previo parere favorevole dell Autorità sanitaria e nel rispetto di ogni altra prescrizione di legge o regolamento che disciplinano le destinazioni specifiche. Nei locali interrati e seminterrati possono altresì essere realizzati autorimesse, cantine e depositi. Articolo 95 Locali nel sottotetto Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi o comunque ad usi diversi da deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli e purché presentino caratteristiche di isolamento termico corrispondenti a quelle prescritte dalle norme in materia di contenimento dei consumi energetici. 58
59 Articolo 96 Scale 1. Le scale degli edifici plurifamiliari, di tre e più piani, non possono avere larghezza delle rampe inferiore a m. 1,20 e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso. 2. All'interno delle unità immobiliari, per utilizzo a carattere privato, sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore a m. 0,80. Scale a chiocciola o similari, con larghezza utile non inferiore a cm. 60, sono ammesse solo all'interno delle singole unità immobiliari per utilizzo a carattere privato, nel caso in cui costituiscano il collegamento con porzioni di edificio di vani accessori. 3. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore. Articolo 97 Soppalchi 1. E' definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti, quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 2. La realizzazione di un soppalco è in ogni caso: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere aperta almeno per un quarto del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m.; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a quanto previsto dagli att.2,3 e 5 della L.R. 23 agosto 1985, n. 44 e succ. mod.; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a quanto previsto all art. 2 e 5.della L.R. n. 44/85 e succ. mod.. TITOLO XIV DECORO EDILIZIO E AMBIENTALE Articolo 98 Riferimenti normativi L applicazione degli articoli del presente Titolo tiene conto dei contenuti degli specifici regolamenti dell arredo urbano, per l imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché delle norme di attuazione dei singoli Piani Attuativi Comunali. Articolo 99 Manutenzione delle costruzioni e degli spazi inedificati 59
60 1. I proprietari di immobili (edifici, aree inedificate e spazi di pertinenza scoperti),devono mantenere gli stessi, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, decoro, sicurezza e igiene. 2. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica. 3. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazioni igienico-sanitarie, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. 4. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, rendano impraticabili gli spazi esistenti. Devono inoltre essere impediti usi impropri e occupazioni abusive. 5. Gli edifici o parti di questi che presentano condizioni statiche precarie e quindi situazioni di pericolo devono essere messi in sicurezza mediante demolizione o adeguate opere di sostegno fino alla loro definitiva sistemazione. 6. L Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 7. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvede direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. 8. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. 9. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato, si procede agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso. Articolo 100 Antenne a servizio degli edifici 1. Negli interventi di nuova costruzione ed in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente che incidano in modo sistematico sull intero edificio, deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne, parabole, ecc.). L ubicazione dell impianto deve essere evidenziata negli elaborati grafici trasmessi al comune in allegato all istanza del Permesso di Costruire/Denuncia Inizio Attività. 2. E vietata l installazione di parabole, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, sui fronti dell edificio direttamente prospicienti spazi pubblici. 3. Sugli altri fronti si deve possibilmente sfruttare elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l impatto visivo. 4. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi ed alle altre norme e regolamenti di settore. Articolo 101 Chioschi, edicole e strutture annesse ad esercizi pubblici. 1. L'installazione di chioschi, di edicole od altri manufatti similari, e di strutture fisse ad uso ristoro annesse ad esercizi pubblici da collocarsi su suolo pubblico per una permanenza a 60
61 carattere continuativo, è ammissibile, in forma precaria ed in conformità al "Codice della Strada" ed al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel rispetto delle specifiche norme dei regolamenti sull arredo urbano e l occupazione di suolo pubblico. 2. Le caratteristiche e le modalità di installazione di tutti i tipi di mezzi pubblicitari (insegne, sorgenti luminose, cartelli - esclusi quelli di cantiere -, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di propaganda in genere) da collocarsi sia sugli edifici che su manufatti vari o su propri sostegni, sono ammissibili in conformità al "Codice della Strada" ed al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, e nel rispetto dello specifico regolamento sull arredo urbano e delle norme vigenti. 3. L'installazione di chioschi, edicole, e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo alle abitazioni o alle attività adiacenti o prospicienti, è vietata l installazione di insegne luminose ad intemittenza. 4. Nel caso in cui nei nuovi edifici siano previsti al piano terreno locali a destinazione commerciale, a pubblici esercizi o similari, devono essere predisposti appositi spazi per le insegne, che consentano collocazioni ordinate, allo stesso livello e con pari sporgenza. 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al precedente punto nonché di quelli per impianti pubblicitari, nel caso in cui insistano su aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo. 6. I provvedimenti di cui ai precedenti punti, possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. Articolo 102 Insegne, targhe e mezzi pubblicitari 1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, sono da considerarsi parte integrante del disegno paesaggistico-ambientale e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi. 2. L installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non deve essere in contrasto a) con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; b) con le indicazioni e prescrizioni di carattere paesistico-ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all acquisizione del parere favorevole dell organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 4. I cartelli pubblicitari sono ammessi solo in zona industriale e nelle altre zone solo se posti su frontespizi ciechi ed abbiano qualità grafiche ed estetiche conformi con il contesto edilizio. 5. Ad esclusione del Centro Storico È consentita la posa di cartelli indicatori privati rispondenti alle Norme Ministeriali se raggruppati all'inizio di ogni via e posti con apposita intelaiatura. Sono vietati quelli posti su recinzioni o edifici. 6. Le insegne e le targhe devono essere studiate in funzione dell insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri degli edifici e dell ambiente. 7. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse, applicare o far applicare sul fronte delle costruzioni e delle recinzioni o mediante idoneo sostegno: a) le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnate alle aree pubbliche; b) i cartelli e gli impianti per segnalazioni stradali; 61
62 c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti; d) le mensole, i ganci e le condutture per la pubblica illuminazione; e) i cartelli indicatori, le targhe e gli apparecchi dei servizi pubblici. 8. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. 9. L installazione degli apparecchi elencati nel presente Articolo non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 10. Preventivamente a qualsiasi intervento nella parte di fabbricato ove sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, i soggetti interessati danno avviso all'amministrazione o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso. 11. La manutenzione degli oggetti elencati nel comma 7 nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessati è a carico degli enti o privati installatori. 12. Le insegne devono essere previste contemporaneamente alla sistemazione della facciata. 13. Sono vietate le insegne a bandiera aggettanti su suolo pubblico, ad eccezione di quelle indicanti farmacie e monopoli. 14. Le insegne devono essere poste all'interno degli appositi cassonetti porta insegna previsti nelle vetrine. In loro assenza il cassonetto dell'insegna deve essere posto all'interno del vano vetrina e non può sporgere per più di cm 10 rispetto al fabbricato. Tale misura viene effettuata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando eventuali sporgenze di gronde,parapetti, marcapiani, spallette, voltini e soglie. Qualora l'insegna non possa essere inserita all'interno del vano vetrina è consentito installare sul muro del fabbricato una insegna pubblicitaria purché rispetti contemporaneamente le seguenti prescrizioni: a) sia posta in asse al corrispondente vano vetrina; b) non sporga più di cm 10 rispetto al fabbricato. Tale misura viene effettuata a partire dal piano verticale del filo esterno della muratura, trascurando eventuali sporgenze di gronde, parapetti, marcapiani, spallette, voltini e soglie; c) non sia retroilluminata ma sia di tipo monofacciale opaca; d) abbia dimensioni di base pari alla larghezza della vetrina e m 0,60 di altezza massima. 15. Le insegne a lettere singole a fronte chiuso possono essere illuminate con luce indiretta (luce riflessa sul muro con corpo illuminante posto sul retro della lettera). 16. Le insegne, gli impianti di illuminazione esterna e, in generale, i mezzi pubblicitari devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico nel rispetto della L.R. n. 15/2007. Articolo 103 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici 1. La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle coperture e sui fronti degli edifici deve essere fatto in modo da sfruttare elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l impatto visivo e nel rispetto del Regolamento per l installazione di impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici. 2. Nell Ambito del Centro Storico, come delimitato dal vigente strumento urbanistico, è vietato installare detti impianti sulle fronti dell edificio direttamente prospicienti spazi pubblici devono inoltre essere rispettate le prescrizioni previste nel regolamento sull arredo urbano. 62
63 Articolo 104 Muri di sostegno e terrazzamenti 1. Dove ammessi dalla normativa urbanistica vigente muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2 metri, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3 metri, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno debbono presentare un paramento esterno coerente con la situazione nel contesto circostante e, quando non realizzati in materiali previsti faccia a vista, essere convenientemente intonacati e tinteggiati. Nel territorio collinare, la diffusa tipica presenza di paramenti in pietra, risulta, in linea di massima, la tipologia più correttamente proponibile per un armonico inserimento nell'ambiente naturale, salvo completamenti di preesistenze. 5. L'Autorità comunale può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. Articolo 105 Servitù per indicazioni toponomastiche, numeri civici ed altri motivi 1. Tutti gli edifici sono assoggettabili da parte del Comune a servitù per apposizione di indicazioni toponomastiche, numeri civici, ganci, sostegni ed altre apparecchiature. 2. L installazione su fabbricati o manufatti privati e la successiva manutenzione di targhe direzionali o indicanti la denominazione di vie o piazze è fatta a cura e spese del Comune mentre sui proprietari interessati, soggetti a tali servitù, grava l obbligo di non diminuire o impedirne la visibilità. 3. Tutti gli accessi di qualsiasi specie di ogni fabbricato devono essere muniti di numero civico assegnato dal Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia e da esso posto in opera. 4. L attribuzione della numerazione civica, interna ed esterna, deve essere richiesta all ufficio preposto che, sulla scorta della documentazione prodotta e delle verifiche disposte, rilascerà apposita attestazione. 5. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente alle intemperie, all esposizione alle alte e basse temperature di colore chiaro con il numero di colore scuro delle dimensioni minime di mm. 175 x 105. Le targhe devono contenere, oltre all indicazione del numero civico (altezza minima dei caratteri mm 54), nella parte inferiore la denominazione dell area di circolazione di appartenenza ( stesso colore del civico ed altezza minima dei caratteri mm 12). 6. Il numero civico viene collocato di fianco alla porta di ingresso, a destra di chi guarda, ad una altezza variabile da 2 metri a 3 metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. 7. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate ad una altezza variabile tra i 2 e i 3 metri, a destra di ciascun accesso. L acquisto e l installazione delle targhe di numerazione civica interna è a totale carico del possessore dell immobile. 63
64 8. In caso di demolizione di fabbricati, di soppressione di porte esterne di accesso numerate, di sostituzione con numeri luminosi o di variazioni della numerazione, il proprietario restituisce nel termine di quindici giorni, all Amministrazione gli indicatori assegnati. 9. Il Comune potrà applicare ai fabbricati, alle recinzioni ed ai manufatti privati che prospettano su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito, ganci, sostegni, cavi, paline, bracci, strumenti e quanto altro sia previsto da leggi o regolamenti ovvero corrisponda ad esigenze di pubblica utilità. 10. Ai proprietari interessati verrà dato preventivo avviso e le applicazioni saranno eseguite per quanto possibile mediante accesso esterno e con il minimo disturbo. Articolo 106 Parapetti e ringhiere 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di caduta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi. 2. Parapetti e ringhiere devono avere altezza non inferiore a m. 1,00 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 10 centimetri. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 4. Nel Centro Storico dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali e le tipologie costruttive previste dal Piano Attuativo Comunale di iniziativa Pubblca. Articolo 107 Passi carrabili e rampe di salita 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. In corrispondenza degli accessi carrai, deve essere formato nelle cordonature del marciapiede uno scivolo pavimentato in materiale durevole e antisdrucciolevole, secondo le prescrizioni fornite dal Comune. 3. I passi carrabili, salvo quanto previsto specificatamente dalle norme di attuazione dei Piani Attuativi Comunali, devono avere larghezza non inferiore a m. 3,50 e non superiore a m. 6,50, distare non meno di m. 12,00 da ogni incrocio, salvo per i passi carrai già esistenti nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all adeguamento come stabilito al comma 6 dell art. 46 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n L eventuale cancello in corrispondenza del passo carrabile deve essere arretrato di m. 4,50 dal limite della carreggiata stradale salvo le deroghe previste al comma 4 art. 46 del regolamento di attuazione dal Codice della strada d.p.r n La formazione dei passi carrabili in corrispondenza dei marciapiedi preesistenti è a carico del costruttore; in caso di esecuzione da parte del Comune, la relativa spesa sarà anticipata dal costruttore. 64
65 6. Le rampe di salita delle autorimesse interrate o seminterrate devono avere pendenza non superiore al 25%, pavimentazione durevole ed antisdrucciolevole e striscia gradinata o dentata per il passaggio dei pedoni. 7. Le rampe devono terminare almeno m. 4,50 prima del punto d immissione sulla pubblica viabilità o sui percorsi pedonali di uso pubblico. Articolo 108 Recinzioni e cancelli 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni dalle norme e dai regolamenti. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Fatto salvo quanto stabilito con le norme attuative dei singoli Piani Attuativi Comunali, non sono ammesse recinzioni in materiale non idoneo a garantire nel tempo il perdurare della funzione e del decoro. I muri di cinta verso i sedimi pubblici, devono essere provvisti di zoccolatura in pietra naturale o artificiale di altezza non inferiore a cm. 40 dal piano del marciapiede ed avere altezza complessiva non superiore a m. 2,20 e quando non realizzati in muratura faccia a vista, devono essere convenientemente rivestiti oppure intonacati e tinteggiati. 3. Le recinzioni di nuova costruzione, verso spazi pubblici o tra le proprietà, possono essere realizzate: a) con muro pieno di altezza massima di m. 2,20; b) con parapetto in muratura dotato di copertina in pietra o con zoccolo in pietra di altezza media non superiore a m. 1,00 sovrastato da cancellata o balaustrata aperte per un'altezza complessiva di m. 2,20; c) con siepi vive con interposto reticolato mantenute ad una altezza massima di m. 3, Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. Sopra i muri di sostegno posti sul confine di proprietà, è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipo b), con parapetto traforato o balaustrato, e di tipo c), con altezza calcolata dalla linea di colmo dei muri medesimi non superiore a m. 2, I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore a m. 1,00 oltre la recinzione; devono aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'articolo Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 8. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Articolo 109 Serramenti 65
66 1. Gli accessi alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotati di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere tali spazi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno previsti, ove possibile, in posizione adeguatamente arretrata rispetto allo spazio pubblico. 2. I serramenti esterni delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza dal livello del marciapiede non inferiore a m. 3,00; in nessun caso l'apertura delle ante può invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. Salvo quanto previsto dai Piani Attuativi Comunali., in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'autorità comunale, sentiti i competenti uffici, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al punto 2 possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione di fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Nei negozi di riconosciuto valore storico gli interventi di manutenzione o di parziale sostituzione dei serramenti e delle vetrine devono essere realizzati con materiali e tecniche volte alla valorizzazione di tali manufatti che devono essere conservati nella situazione originaria, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 2. Articolo 110 Sporgenze fisse e mobili 1. Ferma rimanendo la necessaria concessione per l occupazione del suolo pubblico, gli aggetti ed ogni elemento sporgente su spazi aperti al pubblico a carattere sia permanente che provvisorio, sono regolamentati nel seguente modo: a) fino a ml. 4,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi con sporgenza non superiore a cm.10; b) oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1, Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull area stradale. 3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,00 devono aprirsi senza sporgere dal paramento esterno dei muri. 4. Le tende, le insegne pubbliche ed altri elementi architettonici e decorativi aggettanti sul suolo pubblico sono vietati se non consentono un adeguato passaggio pubblico sottostante e comunque non siano posti ad una altezza superiore a m 2,20 e con una sporgenza massima alla larghezza dello spazio pedonale sottostante. 5. Balconi a sbalzo e pensiline, laddove consentiti, debbono essere posti ad un altezza minima di m 3,50 dall eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l altezza minima è di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale. 6. Balconi e pensiline non debbono mai sporgere sul suolo pubblico oltre m 1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell eventuale marciapiede. Articolo 111 Disciplina del colore e dell uso dei materiali di finitura 66
67 1) le murature di edifici confinanti con spazi aperti al pubblico devono essere rivestite, nella parte inferiore, con pietra naturale o altro materiale duro resistente all usura e di facile ripulitura per una altezza adeguata in armonia con le linee delle facciate, e comunque non inferiore a cm ) Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l estensione della facciata dell edificio. 3) I materiali da impiegare per la realizzazione e la finitura di tutti gli edifici devono garantire sempre il migliore decoro dell'ambiente urbano, eventualmente valorizzando quelli presenti nella tradizione edilizia del contesto. 4) Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, devono essere completamente rivestite o comunque devono presentare materiali di finitura compatibili con il contesto in cui si inseriscono. Possono pertanto essere impiegati intonaci pigmentati con terre e ossidi, materiali lapidei o elementi in cotto; sono sconsigliati gli intonaci di tipo plastico non traspirante. 5) Non è, di norma, vietato l'impiego di materiali anche innovativi, purché ciò avvenga al di fuori del Centro Storico e non sia in contrasto con i materiali già esistenti e pregiudichi gli elementi architettonici, compositivi e decorativi degli edifici esistenti e dell'ambiente urbano. Tali materiali devono essere adeguatamente motivati in sede di presentazione del progetto e comunque ritenuti compatibili con il contesto urbano. 6) I colori da impiegare devono essere preferibilmente di tinta chiara. 7) Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi, ecc. esistenti sulle facciate. 8) Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico-architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi di manutenzione non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. 9) Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l esecuzione. 10) All interno del Centro Storico, salvo quanto stabilito da specifiche norme regolamentari, le tonalità delle tinteggiature devono essere comprese entro la gamma delle terre chiare, del giallo e del rosa. Sono escluse le gradazioni scure e i colori brillanti. La tinta bianca è ammessa solo in caso essa sia la tonalità esistente dell edificio. La scelta della finitura e della relativa tinteggiatura deve rispettare la continuità con i corpi di fabbrica e le porzioni confinanti, qualora esse risultino conformi ai caratteri precedentemente esposti. 11) Per gli ambiti e gli edifici soggetti a tutela o vincolo comunque denominato ai sensi della legislazione nazionale e regionale o dagli strumenti urbanistici e di pianificazione, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti. TITOLO XV PARCHEGGI STRADE PRIVATE E AREE A VERDE Articolo 112 Parcheggi privati 1. Si definiscono parcheggi privati gli spazi destinati alla sosta degli automezzi ed i relativi spazi di manovra, la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, 67
68 collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.). 2. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione devono avere superficie non inferiore a quella prescritta dal secondo comma dell art. 2 della L. 122/1989 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche di P.R.G.C. prescrivano superfici superiori; in aggiunta a questi, almeno il 5% dello spazio a parcheggio deve essere destinato a parcheggio per biciclette. 3. Per effetto della modifica introdotta all art. 41-sexies della L. 1150/1942 dalla L. 246/2005 che ha eliminato il gravame della pertinenzialità in riferimento alla quota di parcheggi prevista dallo stesso articolo, si ritengono ope-legis superate le disposizioni relative all obbligo di pertinenzialità dei parcheggi, anche in riferimento ai titoli abilitanti già rilasciati che li prescrivano in forza del disposto di legge previgente, fermo restando l obbligo di destinazione d uso a parcheggio di detti spazi. 4. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale prescrivono in quali casi detta dotazione minima debba essere conseguita anche per interventi diversi dalla nuova costruzione. Articolo 113 Modalità di calcolo della superficie per parcheggi 1. Il volume, da considerarsi per la determinazione della superficie minima dei parcheggi richiesta, è quello definito all art. 2 punto 2.12 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.. all art. 3, lett. I), della L.R. 19/ Nel computo della superficie destinata a parcheggi, possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio; sono invece escluse dal computo le strade e le rampe di accesso di uso non esclusivo, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo. Articolo 114 Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell art. 9, comma 1, della L.122/ La deroga di cui all art. 9 della L.122/1989 si applica esclusivamente per la realizzazione di spazi per parcheggio a servizio di edifici esistenti ed opera soltanto rispetto alla disciplina di carattere urbanistico edilizio per cui deve essere garantito il rispetto di tutte le altre norme vigenti, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza degli impianti, sulla prevenzione dagli incendi e sul superamento delle barriere architettoniche. 2. Le addizioni per realizzare le autorimesse pertinenziali fuori terra, ancorché non computabili ai fini dell applicazione degli indici di fabbricabilità, sono realizzabili soltanto ove ciò non sia escluso dal PRG, in funzione della tutela dei caratteri storico tipologici degli edifici e nel rispetto del parametro della superficie coperta di zona; tali addizioni devono inoltre rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dalla normativa di zona. Articolo 115 Schermatura di posti auto all aperto 1. In corrispondenza di parcheggi all aperto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico a parcheggi pubblici, sono ammesse opere di schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili, a condizione che si rispettino le seguenti condizioni: 68
69 a) le strutture debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto; b) i singoli posti auto non devono essere delimitati da murature o da altre strutture idonee ad individuare un vano suscettibile di altri usi per più di un terzo del perimetro; c) la profondità della schermatura deve essere limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di mt. 6,00; d) la superficie complessiva della schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai la metà della superficie dell area scoperta destinata a tale uso. Articolo 116 Strade private 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie e di controllo previste dall'ordinamento vigente. 2. Ad eccezione degli accessi agricoli necessari per la coltivazione dei terreni, tutti gli accessi ai fondi privati dalle strade pubbliche devono essere chiusi con cancelli, sbarre o altre idonee forme di chiusura. 3. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia; c) all apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali. 4. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m 6 esclusi i marciapiedi e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 7,50 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 5. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di m 3,50 esclusi i marciapiedi e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 6, Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m 4 esclusi i marciapiedi nel caso di un unico senso di marcia, e di m 7 esclusi i marciapiedi nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 10 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 7. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 8. Le strade private debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione. 9. Le strade private poste all'interno del Centro Storico devono adeguarsi ai caratteri specifici così come indicati nelle norme di attuazione del Piano Attuativo Comunale. Articolo 117 Conservazione e manutenzione delle aree a verde 1. Le aree sistemate a verde ricomprese nell ambito dei centri abitati devono essere oggetto di periodiche manutenzioni consistenti nei seguenti interventi: a) pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie; 69
70 b) taglio dell'erba; c) sramatura di parti legnose secche; 2. Con riferimento al precedente comma si precisano, in particolare, i seguenti interventi: a) potatura a regola d'arte delle essenze; b) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente; c) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità. 3. E fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. 4. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo o a parcheggio. 5. Alla base delle piante e per una superficie di almeno 2 m di diametro, deve essere evitata l impermeabilizzazione del terreno. 6. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro ambientale, può essere imposta la manutenzione e la ricomposizione del verde. TITOLO XVI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO Articolo 118 Portici 1. I portici ed i passaggi coperti, realizzati su prescrizione degli strumenti urbanistici in vigore o per libera scelta progettuale del proprietario, sono costruiti in ogni loro parte a cura e spese del proprietario stesso, secondo le indicazioni e con i materiali indicati nelle prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 2. Prima del rilascio del certificato di agibilità, viene stipulata fra il Comune ed il proprietario una convenzione, che sancisce: a) la costituzione di servitù perpetua di pubblico transito sulla superficie del portico o del passaggio coperto; b) la facoltà del Comune di autorizzare, entro le predette superfici, l apposizione di vetrine, bacheche, insegne ed altri apprestamenti, purché non impediscano il passaggio pedonale; c) le modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria del portico o passaggio; di norma tale manutenzione spetta al proprietario, mentre al Comune spetta l onere della pulizia, della manutenzione dell impianto di illuminazione e della fornitura della relativa energia elettrica. Articolo 119 Percorsi pedonali Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme di attuazione dei Piani Attuativi Comunali: 1. I percorsi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico devono essere realizzati in conformità della L. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni e Titolo XIII Capo I Sezione I del presente Regolamento Edilizio, inerenti il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I percorsi pedonali devono sempre essere adeguatamente illuminati. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l impiego di materiale antisdrucciolevole, 70
71 compatto ed omogeneo, nonché consono al contesto urbano. 4. All'interno del Centro Storico i percorsi pedonali devono essere sistemati impiegando materiali quali pietra naturale e acciottolati. Deve essere particolarmente contenuto l'impiego di conglomerati cementizi e asfalti anche eventualmente verniciati. 5. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm 2; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia. 6. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale e all interno del Centro Storico devono essere individuati passaggi preferenziali per l accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale. 7. Qualsiasi intervento di recupero all interno del Centro Storico è atto a garantire o ripristinare, ove possibile, i collegamenti fra le corti. Tali passaggi sono separati dagli spazi privati, adeguatamente pavimentati e illuminati e chiusi nelle ore serali. 8. Le nuove strade devono essere dotate di percorsi pedonali e/o marciapiedi stradali di sezione non inferiore a m 1,50, da aumentare a m 3,00 nel caso di percorsi alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti. 9. La larghezza dei percorsi pedonali e dei marciapiedi può ridursi fino al minimo di m 1,20 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m 1, I percorsi pedonali e i marciapiedi, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all abbattimento delle barriere architettoniche. 11. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà realizzare una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il pedone. Articolo 120 Percorsi ciclabili 1. In materia di piste ciclabili, valgono le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 557 del , in attuazione della L. 366/98. La progettazione e l attuazione deve risultare coerente con la normativa vigente in materia. 2. La realizzazione di percorsi ciclabili deve essere incentivata al fine di favorire l uso della bicicletta quale mezzo di trasporto, individuando percorsi alternativi al transito veicolare. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Inoltre deve adeguarsi ai materiali previsti per le pavimentazioni all'interno del Centro Storico. 4. Le piste ciclabili poste all interno del tessuto edificato devono essere illuminate artificialmente ed avere, ove possibile, spazi di sosta attrezzati. Le intersezioni con la viabilità veicolare devono essere regolamentate al fine di garantire la sicurezza dei ciclisti mediante la predisposizione di apposita segnaletica verticale e orizzontale e con la formazione di dossi artificiali e rallentatori in corrispondenza della carreggiata veicolare. 71
72 Articolo 121 Reti di servizi pubblici 1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi. 2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata. 3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e privati. Devono inoltre essere progressivamente abbandonate a favore di linee interrate specie se la loro presenza pone vincoli alla fruizione anche visiva degli spazi. Articolo 122 Volumi tecnici ed impiantistici 1. I volumi tecnici ed impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, impianti di telecomunicazioni, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano e con le attività presenti. Deve inoltre essere dimostrata la non nocività degli impianti, delle strutture e delle attività da questi svolte rispetto alla presenza di persone nelle aree ad essi adiacenti. 2. La realizzazione o l installazione di tali manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a esplicito provvedimento di assenso da parte della struttura competente comunale. 3. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione. 4. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all illuminazione indiretta, all aerazione e protezione dall umidità dei locali interrati, nonché a favorire l accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucciolevoli. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. TITOLO XVII DISPOSIZIONI SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO E LUMINOSO CAPO I Tutela dall inquinamento atmosferico Articolo 123 Finalità e competenze Il Comune, in base alle proprie competenze, tutela la qualità dell aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell ambiente e l uso legittimo del territorio. In particolare, è l autorità competente a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme come previsto dall art. 4 comma 1 della Legge Regionale 18 giugno 2007, n.16. Con il Piano di Azione Comunale di cui all art. 13 della L.R. 16/2007 vengono definite le zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone. 72
73 Articolo 124 Mobilità veicolare 1. Il Comune elabora un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell ozono. 2. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici. Articolo 125 Impianti termici civili I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonché incentivando l utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale. CAPO II Tutela dall inquinamento acustico e requisiti acustici. Articolo 126 Finalità e competenze 1. Il Comune in base alle proprie competenze, tutela l ambiente dall inquinamento acustico perseguendo il benessere delle persone rispetto all inquinamento acustico nell ambiente esterno e negli ambienti abitativi. 2. Il Comune ha le competenze stabilite all art. 20 della L.R. 16/ Il Comune ai sensi dell art. 20 e con le procedure dell art. 23 della L.R. 16/2007 approva il Piano comunale di classificazione acustica. 4. Qualora sussistano le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell art. 30 della L.R. 16/2007 il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico. Articolo 127 Impatto acustico 1. I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, nonché a Valutazione di Incidenza di cui al primo comma dell art. 28 della L.R. n. 16/2007 sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall inquinamento acustico. Nell ambito delle procedure di cui sopra, o su richiesta del Comune, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati dalla documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia. 2. Sono, altresì, corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un ingegnere o tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell ARPA, le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti: a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b) provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui al punto 1 ; 73
74 c) licenze o autorizzazioni all esercizio di attività produttive. Articolo 128 Valutazione previsionale del clima acustico 1. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente art Fermo quanto previsto al comma 5 dell art. 28 della L.R. n. 16/2007 la documentazione di cui ai precedenti articoli é presentata con le modalità di cui all art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Articolo 129 Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne 1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre Il progetto acustico sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre Il progetto acustico di nuovi edifici pubblici e privati costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire. Articolo 130 Risanamento acustico 1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli di rumore prodotto dall attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica. 2. Il risanamento acustico tiene conto di quanto previsto dall art. 30 della L.R. n. 16/2007 e della normativa vigente in materia. Articolo 131 Vigilanza e sanzioni 1. Al presente Titolo XVII capo I si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall art. 279 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.. 2. Al Capo II del presente Titolo XVII si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall art. 10 della legge n. 447/ L applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti è disciplinata dalla legge n. 689/1981. CAPO III Contenimento dell inquinamento luminoso. Articolo 132 Finalità e compiti 74
75 1. Il Comune in base alle proprie competenze si prefigge di ridurre l inquinamento luminoso e ottico come definito all art. 2 della L.R. 15/2007, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 2. Il Comune provvede ai compiti e alle finalità previsti all dagli artt. 1 e 5 della L.R. 15/ Il Comune si dota di un Piano dell Illuminazione che disciplini le nuove installazioni in conformità alle norme vigenti in materia, come previsto dall art. 5 della L.R. n. 15/2007. Articolo 133 Progetto illuminotecnico 1. Gli impianti di illuminazione esterna sono soggetti a regime autorizzatorio da parte del Comune salvo quanto previsto all art. 6 comma 2 della L.R. n. 15/ Il progetto illuminotecnico, relativo agli impianti di illuminazione esterna sottoposti al regime autorizzativo del Comune, è redatto da una delle figure professionali previste per lo specifico settore nel rispetto della normativa vigente in materia e accompagnato da una certificazione dello stesso progettista di rispondenza dell impianto ai requisiti della L.R. n. 15/2007. Articolo 134 Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna 1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. 2. L art. 8 della L.R. n. 15/2007 specifica le caratteristiche degli impianti considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico e definisce le deroghe. Articolo 135 Vigilanza e sanzioni 1. Il Comune provvede, sul proprio territorio: a) alle verifiche e ai controlli previsti dall art. 5 della L.R. 15/2007; b) all applicazione delle sanzioni previste all art. 10 della L.R. 15/2007. TITOLO XVIII DISPOSIZIONI SUL RISPARMIO ENERGETICO, FONTI RINNOVABILI, E EDILIZIA SOSTENIBILE CAPO I Promozione della bioedilizia, bioarchitettura e del rendimento energetico nell edilizia Articolo 136 Principi generali e ambito di applicazione 1. Il Comune in base alle proprie competenze persegue il principio di uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali. 2. Il Comune promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nell edilizia pubblica e privata. 3. Le disposizioni del presente Titolo sono applicabili agli edifici indicati all art. 1 bis della L.R. n.23/2005. Articolo 137 Definizione degli interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale 75
76 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-ecoetico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti: a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell'ambiente urbano; b) tutelano l'identità storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici; c) favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane; d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l'igiene degli occupanti; e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico; f) i materiali da costruzione, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l'intero ciclo di vita del fabbricato; g) favoriscono l'impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico. Articolo 138 Criteri di selezione dei materiali da costruzione 1. La selezione dei materiali da costruzione di cui all'articolo 137 va eseguita con i seguenti criteri: a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, locale ed economico: - cicli chiusi, riciclaggio globale e materie prime rinnovabili; - risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento; b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione socio - culturale e produttiva locale e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l innovazione e la sua diffusione; c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e dell'ambiente; d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo; e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili. 2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere a quanto elencato al comma 1, devono soddisfare anche i seguenti requisiti sulla base di soglie da definire con regolamento: a) possedere permeabilita al vapore e alta traspirabilita ; b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre; c) essere inattaccabili da insetti e roditori quando sono messi in opera; d) essere inalterabili nel tempo. 3. Nella scelta dei materiali da costruzione sono privilegiati quelli contraddistinti da un ciclo di vita scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (norme UNI GL 13, UNI serie ISO Etichettatura ambientale, UNI serie ISO Valutazione del ciclo di vita, ecc.) 4. Sono altresì consigliati i materiali che oltre a garantire le prestazioni proprie della 76
77 componente edilizia uniscono anche performance energetiche e/o contribuiscono alla riduzione degli agenti inquinanti (pitture, rivestimenti murari e pavimentazioni esterne fotocatalitici, membrane impermeabilizzanti con bassi coefficienti di assorbimento termico, ecc.). Articolo 139 Incentivi per gli interventi in bioedilizia 1. Per le finalità di cui alla L.R. n 23/2005, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo secondo i criteri di cui all articolo 6, comma 5 della stessa legge, è effettuato lo scomputo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni solo in unità immobiliari condominiali nella misura massima del 100 per cento, purché realizzate con le finalità del contenimento del fabbisogno energetico dell edificio. 2. Gli interventi di cui al Titolo XVIII del presente Regolamento sono soggetti ad una riduzione del contributo di costruzione, se dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell importo. Le procedure e gli incentivi per gli interventi in bioedilizia del presente Capo I sono stabiliti con specifico regolamento. CAPO II Rendimento energetico nell edilizia Articolo 140 Disposizioni generali e obiettivi 1. Il presente Titolo individua e descrive i requisiti edilizi e tecnologici per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione degli impatti ambientali. 2. Tali requisiti sono pertanto finalizzati a: a) migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico; b) ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni; c) diminuire le emissioni inquinanti; d) indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di specifici obblighi di legge; e) introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell edilizia volte a migliorare la condizione abitativa e la qualità delle costruzioni; f) concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche ambientali; g) incentivare le iniziative virtuose. Articolo 141 Fonti energetiche 1. Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili ovvero le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono consumate. 2. Tra le fonti di cui al comma 1 Fra di esse vi sono: a) energia solare b) energia geotermica c) energia eolica 3. Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili. 4. Ogni intervento edilizio e impiantistico deve pertanto essere finalizzato al raggiungimento di 77
78 tale obiettivo indipendentemente dagli specifici obblighi o suggerimenti di seguito indicati. 5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw. Articolo 142 Modalità di progettazione 1. Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: a) la localizzazione, b) la morfologia del lotto di intervento, c) la forma dell edificio, d) l uso, e) le abitudini degli utenti, f) le tecnologie e i materiali impiegati. 2. Sulla base di tali fattori il progetto definisce la migliore soluzione energetica (edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente: a) la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva e invernale, preferibilmente combinata; b) i sistemi di gestione dell illuminazione; c) i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabili e reflue). 3. In ogni caso il progetto deve fornire soluzione adeguate affinché siano garantiti adeguate prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell anno (progettazione integrata caldo-freddo). Articolo 142 bis Criteri per la progettazione ecosostenibile e la mitigazione ambientale di edifici commerciali, produttivi e logistici. La costruzione di edifici del tipo a capannone destinati alle attività produttive, commerciali o logistiche, tende a presentare alcune caratteristiche comuni che interagiscono nella loro percezione planivolumetrica ed estetica con le componenti ambientali e territoriali circostanti, per cui la progettazione di tali edifici deve evitare le seguenti ricadute sul contesto ambientale: Elevata semplificazione delle forme dell involucro edilizio, per lo più squadrate, regolari e ripetitive per esigenza della prefabbricazione delle loro principali componenti strutturali e di tamponamento; Elevato sviluppo delle fronti, estesa articolazione e rilevante ingombro planimetrico dei corpi edilizi; Estrema povertà e sobrietà nell estetica dei corpi edilizi; Considerevole presenza di superfici scoperte di servizio da impermeabilizzare (viabilità interna, parcheggi, piazzali di manovra, spazi di stoccaggio delle merci, ecc.); Frequente necessità, in relazione ai singoli casi, di realizzare al contorno strutture accessorie per la gestione del ciclo di smaltimento delle acque meteoriche (vasche di accumulo delle acque, vasche di laminazione, vasche o impianti di pre-trattamento, ecc.); 78
79 Sono inoltre da evitare: Soluzioni di assetto planivolumetrico avulse dal contesto urbanizzativo già consolidato (viabilità pubblica, reti tecnologiche in sottosuolo e soprasuolo) all esterno ed all interno dell area di intervento); Assenza o insufficiente previsione di accorgimenti utili al rispetto e/o all uso finalizzato, in termini di valorizzazione finalizzata, del contesto ambientale (orografia e morfologia del terreno interessato, presenza su di esso di sistemi irrigui e di preesistenze arboree ed arbustive, ecc.) nell inserimento sulle aree dei corpi edilizi e nell organizzazione funzionale dei relativi sedimi pertinenziali di servizio, spesso con eccessiva e inopportuna modificazione dello stato originario naturale del terreno; Scarsa attenzione ad un posizionamento dei volumi edilizi che ne riduca l impatto visivo sul paesaggio circostante e/o che tenga conto di parametri geotermici; Poco studio e considerazione per le sistemazioni a verde, per i materiali d impiego nelle costruzioni, per la scelta dei colori, ecc.; Assenza di sistemi di collettamento, accumulo, eventuale trattamento e reimpiego delle acque meteoriche; Al fine di mitigare significativamente gli effetti delle summenzionate negative caratterizzazioni edilizie dei fabbricati considerati, si prospettano i seguenti interventi : Prevedere per i fabbricati articolazioni planivolumetriche possibilmente mosse, che comunque accompagnino i profili altimetrici di eventuali rilievi naturali del terreno; Assicurare forme architettoniche, silouette e colori armonici ed esteticamente apprezzabili; Prevedere la realizzazione di sfondati che spezzino prospetti troppo estesi e di variazioni nelle altezze dei corpi di fabbrica che interrompano linee eccessivamente rigide, riducendo la percezione visiva dell ingombro degli edifici e ammorbidendone l immagine; Intervenire con cortine alberate a rapida crescita negli spazi esterni al contorno dei fabbricati, con piante rampicanti o a caduta (pareti verdi) sulle superfici verticali degli stessi e con l impiego di coperture rinverdite (tetti verdi), in particolare quando le stesse risultassero visibili da spazi pubblici prossimi ed in posizione più elevata; Limitare l estensione degli spazi scoperti da pavimentare, assicurando comunque la soluzione di continuità attraverso la creazione di aiuole alberate, siepi o altre zone a verde di connessione; Al fine di ridurre, invece, gli altri elementi di impatto paesaggistico ed ambientale, inerenti più propriamente l assetto urbanistico degli insediamenti e le sistemazioni delle aree libere di urbanizzazione, e di migliorare alcuni aspetti di tipo funzionale nell economia dell intervento di trasformazione del territorio, quali ad esempio il bilancio energetico con conseguenti risparmi anche economici, si propongono, seppure in modo sintetico, le seguenti soluzioni: 79
80 Evitare di collocare questa tipologia di fabbricati su crinali, in punti elevati, esposti o all interno di coni visivi sensibili (scorci di valore paesaggistico); Prevedere interventi di mitigazione ambientale mediante l utilizzo di verde funzionale, ovvero di cortine alberate a rapida crescita, piante rampicanti o a caduta (pareti verdi) in particolare sui muri di sostegno e di coperture rinverdite (tetti verdi) nei locali tecnologici delle urbanizzazioni (ad es.cabine elettriche, cabine decompressione gas, cabine pozzi acquedotto, ecc.); Limitare l estensione di superfici asfaltate o cementate in modo continuo, favorendo soluzioni che prevedano l uso di pavimentazioni inerbite e la loro frequente interruzione con aiuole, siepi, filari alberati o altri spazi verdi di mitigazione ed arredo; Nell ambito del consolidamento o realizzazione di scarpate e terrapieni privilegiare le opere progettate ed eseguite con criteri di ingegneria naturalistica (es. viminate, palificate, idrosemine, ecc.), al posto dei tradizionali manufatti in cemento; Valutare il bilancio energetico e le emissioni di tali impianti (cicli di acque, aria, rifiuti, ecc.), effettuando periodici monitoraggi ed attuando tutte le soluzioni costruttive ed impiantistiche per mantenerle entro i limiti di legge ed i regolamenti comunali, privilegiando i sistemi che producono energia attraverso lo sfruttmaneto di risorse rinnovabili; Realizzare la costruzione di tali insediamenti anticipando, dove possibile, l impianto delle barriere e degli spazi verdi di mitigazione ed arredo, partendo il particolare dai perimetri dei lotti e dai punti di inserzione degli stessi sulla viabilità locale; Articolo 143 Uso razionale dell acqua 1. L acqua è una risorsa pregiata. 2. Devono essere incentivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché accorgimenti tecnici che consentano la riduzione degli sprechi. Articolo 144 Certificazione energetica degli edifici 1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, sono dotati al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all art. 4, comma 1 del Dlgs 192/05 e s.m.i. e la normativa regionale di settore. 2. L attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. 3. L attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio. L attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. 80
81 4. Le procedure e gli incentivi per il rendimento energetico del presente Capo II sono stabiliti con specifico regolamento. CAPO III Caratteristiche dell edificio Articolo 145 Orientamento dell edificio 1. Di norma gli edifici di nuova costruzione, ad esclusione di quelli ad uso produttivo e commerciale, devono essere orientati con l asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest. 2. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa o lavorativa (uffici) devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. 3. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (archivi, box, ripostigli, lavanderie, corridoi, ecc.) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. 4. Le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine e tutti i locali con permanenza continuativa di persone), devono essere orientate verso Sud-Est e Sud- Ovest. 5. Le distanze fra edifici devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Articolo 146 Illuminazione naturale 1. Negli ambienti deve essere massimizzato l apporto dell illuminazione naturale al fine contribuire al miglior comfort ambientale e di ridurre i consumi energetici. 2. Negli ambienti con presenza continuativa di persone l utilizzo di sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare (lucernario tubolare, pozzo di luce, tubo convogliatore, ecc.) è consigliato quale sistema integrativo dell illuminazione naturale derivante dalla aperture. 3. Nei locali senza permanenza continuativa di persone i sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare sono da considerare soluzione privilegiata per la risposta ai fabbisogni illuminotecnici degli ambienti. Articolo 147 Gas Radon 1. La concentrazione di Radon deve essere mantenuta entro i limiti indicati dalle disposizioni europee o emanate da enti territorialmente competenti (Regione, ARPA). A tal fine negli ambienti con presenza di persone deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato. 2. Nei locali interrati e seminterrati si devono inoltre adottare accorgimenti per impedire l eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti: vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali. CAPO IV Impianti di climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria Articolo 148 Impianti geotermici e solari termici 1. La produzione di acqua calda sanitaria deve avvenire attraverso pannelli solari termici o 81
82 impianti geotermici. 2. Il fabbisogno giornaliero di riferimento per il dimensionamento dell impianto è pari a 50 litri di acqua calda per persona. 3. E privilegiato l utilizzo degli impianti geotermici o solari termici anche ad integrazione del sistema di riscaldamento tradizionale. 4. I serbatoi di accumulo devono essere posti all interno dell edificio. 5. Campo di applicazione: le indicazioni relative ai sistemi di produzione dell acqua calda sono obbligatorie in caso di nuova edificazione, sopralzo, ristrutturazione edilizia e recupero dei sottotetti ai fini abitativi. Nel caso di edificio con unico orientamento della falda di copertura rivolta a nord è ammessa l integrazione del sistema solare con impianti tradizionali. Articolo 149 Combustibile 1. Deve essere privilegiato l uso di fonti energetiche rinnovabili che sostituiscano progressivamente l impiego di combustibili di origine fossile. 2. Per l alimentazione dei generatori di calore a combustione si deve utilizzare principalmente il gas metano. 3. Sono possibili soluzioni diverse solo in assenza della rete di distribuzione del gas metano o dell impossibilità di realizzare l allacciamento. 4. E consentito l impiego di combustibili con emissioni inquinanti inferiori a quelle derivanti dall utilizzo del gas metano. Tale minor impatto deve risultare da apposita scheda tecnica. 5. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in tutti i casi di installazione o sostituzione di generatori di calore. Articolo 150 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento 1. I generatori di calore a combustione devono essere ad alto rendimento. In questo caso il generatore installato deve rispettare i requisiti più restrittivi in materia di rendimento utile previsti dall Allegato VI del DPR 660/1996 (certificazione 4 **** ai sensi della direttiva 92/42/CEE). 2. Laddove possibile e compatibile con tipologia di impianto devono essere privilegiati sistemi di climatizzazione fondati sull utilizzo delle pompe di calore. 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in tutti i casi di installazione o sostituzione di generatori di calore. Articolo 151 Regolazione della temperatura 1. Gli impianti di riscaldamento devono essere dotati di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o nelle diverse zone aventi caratteristiche di uso e esposizione uniforme. 2. Tali dispositivi (valvole termostatiche, termostati che controllano le singole porzioni dell impianto, ecc.), agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, evitano inutili surriscaldamenti dei locali e consentono di sfruttare gli apporti termici gratuiti (radiazione solare, presenza di persone o apparecchiature, ecc.). I sistemi di regolazione devono agire sull impianto indipendentemente dall intervento dell utente (sensori). 3. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di intervento sull impianto di riscaldamento. 82
83 Articolo 152 Sistemi termici a bassa temperatura 1. Gli impianti devono prevedere la realizzazione di sistemi di climatizzazione a bassa temperatura al fine di rendere sempre possibile l utilizzo di generatori che sfruttano le fonti rinnovabili (solare, geotermico, ecc.). 2. Tali sistemi, mediante la circolazione di fluidi a bassa temperatura all interno di pannelli radianti (a pavimento, a parete, a soffitto), consentono la climatizzazione sia estiva sia invernale degli ambienti, sfruttando il principio dell irraggiamento. 3. Campo di applicazione: sono privilegiati i sistemi ottimizzati per la climatizzazione estive e invernale (pannelli a soffitto e a parete). Le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie nella Nuova edificazione e nella Ristrutturazione edilizia. CAPO V Impianti elettrici Articolo 153 Efficienza degli impianti di illuminazione 1. Gli impianti di illuminazione artificiale degli edifici, delle aree di pertinenza e degli spazi pubblici devono essere dotati di dispositivi di gestione per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell inquinamento luminoso ai sensi della LR 15/ In particolare tali impianti devono essere dotati di: a) corpi illuminanti a risparmio energetico e alta efficienza; sistemi di controllo con sensori crepuscolari per le aree pertinenziali (giardini, corsello esterno, box, vialetti, ecc.); b) corpi illuminanti con flusso luminoso orientato verso il basso per le aree pertinenziali e gli spazi pubblici; c) sistemi di controllo a tempo o con sensore di presenza associato al crepuscolare, per le parti comuni (vano scala, atrio di ingresso e corridoio). 3. Inoltre gli impianti relativi ad edifici pubblici o edifici privati a destinazione produttiva, direzionale e commerciale devono essere dotati di: a) interruttori a tempo per i locali senza presenza continuativa di persone (bagno, corridoio, archivio, ecc.) b) sistemi di controllo programmabili per lo spegnimento automatico dell illuminazione negli ambienti interni durante i periodi non lavorativi (ore notturne, giornate festive, periodi di chiusura, ecc.). 4. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e in tutti i casi di intervento sull impianto elettrico. CAPO VI Impianti idrici Articolo 154 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile 1. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua potabile al fine di favorire un uso razionale delle risorsa. 2. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie. Articolo 155 Riciclo delle acque 1. Si consiglia l adozione di sistemi che consentano l alimentazione delle cassette di scarico con 83
84 il recupero delle acque piovane. 2. Gli autolavaggi devono essere dotati di sistemi di recupero e riutilizzo in loco, previa depurazione, delle acque di scarico. 3. Le acque di processo, ovvero quelle impiegate in cicli produttivi, che non abbiano caratteristiche di nocività o che non necessitino di particolari depurazioni, devono essere recuperate e riutilizzate, previo adeguato trattamento, nel medesimo ciclo di produzione. 4. Le fontane, le vasche ornamentali e le piscine devono avere sistemi di recupero e riutilizzo, previa depurazione, delle acque. 5. Il riutilizzo delle acque negli autolavaggi, nei cicli produttivi, nelle fontane, nelle vasche e nelle piscine è obbligatorio. Articolo 156 Acque piovane 1. Gli edifici di nuova costruzione che hanno una superficie coperta superiore a mq. devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque piovane provenienti da coperture e aree pavimentate pertinenziali. 2. Il sistema di raccolta deve prevedere: - un separatore delle acque di prima pioggia; - un serbatoio di accumulo raccordato ad un pozzo perdente per le acque in esubero. 3. I manufatti devono essere interrati in corrispondenza delle aree pavimentate. 4. Il serbatoio di accumulo deve essere dotato di apposito filtro per la acque da riutilizzare. 5. Le acque meteoriche raccolte possono essere utilizzate per l irrigazione, per la pulizia delle aree pavimentate esterne e il lavaggio degli autoveicoli. 6. Il dimensionamento del serbatoio deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: - consumo annuo totale di acqua per irrigazione; -volume di pioggia captabile all'anno in relazione alla superficie di raccolta. 7. In ogni caso deve essere previsto un serbatoio con capacità minima pari a: capacità (mc) = superficie di raccolta (mq) x 0,05 m. 8. Campo di applicazione: le indicazioni di cui al presente articolo sono obbligatorie in caso di nuova edificazione e di interventi di ristrutturazione con modifica delle aree pertinenziali e della rete fognaria. Articolo 157 Riduzione dei consumi 1. Gli edifici devono essere dotati di adeguati dispositivi finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile secondo le modalità di seguito indicate. 2. Le cassette di scarico dei WC devono avere: - una capienza massima pari a 9 litri; -un comando che consenta la doppia regolazione dello scarico (3-6 litri e 4-9 litri); - un dispositivo per l interruzione manuale dello scarico. Per i rubinetti è raccomandato l uso di riduttori di flusso e frangigetto. In caso di miscelatori e consigliato l utilizzo di comandi a che consentono di suddividere lo spazio d'apertura della leva stessa in due zone distinte con portate differenti. 3. I rubinetti dei lavandini e i dispositivi di risciacquo per gli orinatoi e i WC pubblici e degli esercizi pubblici devono avere un comando elettronico che ne regola il funzionamento solo in caso di utilizzo. 4. Gli impianti di irrigazione devono essere dotati di dispositivi manuali o automatici per l esclusione del sistema in caso di pioggia. 84
85 5. E raccomandato l utilizzo di elettrodomestici certificati classe A per la riduzione dei consumi idrici. TITOLO XIX SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Articolo 158 Classificazione degli impianti 1. Gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze sono classificati come segue: - 2. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; - 3. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; - 4. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; - 5. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; - impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; - 6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; - 7. impianti di protezione antincendio Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente regolamento decreto. Articolo 159 Progettazione e realizzazione degli impianti 1. Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui al precedente articolo è redatto un progetto per le tipologie ed i casi stabiliti all art. 5 del regolamento approvato con decreto 22 gennaio 2008, n Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 158 del presente regolamento, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sopra indicato. 3. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. Articolo 160 Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto 22 gennaio 2008, n
86 2. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I del precitato regolamento, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del regolamento. TITOLO XX DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICI ATTRIBUZIONI AL RESPONSABILE Articolo 161 Documentazione Tecnico Amministrativa Il Responsabile Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente con propria determinazione, fatto salvo quanto già previsto dal presente regolamento, stabilisce: a) L elenco esaustivo della documentazione tecnico amministrativa da allegare, in base alla normativa vigente, alle proposte di Piani Attuativi Comunali, alle domande di Permesso di Costruire, alla Denuncia di Inizio Attività ed alle domande di Agibilità nonché per ogni altro procedimento connesso. b) La modulistica da adottarsi nei procedimenti di cui alla lettera a). TITOLO XXI DEFINIZIONI E SCHEMI Articolo 162 Definizioni e schemi 1. Abbaino - Costruzione sporgente dalla copertura del tetto, atta a consentire l aerazione e illuminazione di vani abitabili e non abitabili. 2. Bussola - Costruzione atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie. 3. Cavedio - Spazio scoperto, interno all edificio, per la ventilazione di vani scala, servizi igienici, corridoi, i locali di servizio e per il passaggio delle canalizzazioni. 4. Confine Stradale - Limite della proprietà stradale come risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 5. Corte - Spazio scoperto delimitato lungo il perimetro da edifici o da fabbricati accessori, destinato essenzialmente ad illuminare ed areare i vani interni degli edifici e destinato subordinatamente anche ad altre funzioni quali il transito pedonale e veicolare ed il parcheggio. 6. Edificio - Fabbricato Costruzione - Ai fini dell applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici si definisce Edificio - Fabbricato - Costruzione ogni manufatto edilizio costituito da strutture continue delimitanti superiormente uno spazio accessibile e dalle relative strutture di sostegno. 7. Fronte/facciata - Lato esterno di una costruzione visibile da spazi pubblici o da spazi privati, delimitato alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno, oppure con il marciapiede o con altra costruzione sino all incrocio con l intradosso dell ultimo solaio di copertura. 8. Gallerie - Spazio coperto all interno di una costruzione, aperto su almeno un lato, che presupponga il passaggio o la sosta di persone. 9. Intercapedine - Spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzione d isolamento. 86
87 10. Lastrico solare - Tetto piano di un edificio, anche praticabile destinata ad illuminare e ad aerare locali abitabili e non. 11. Loggia - Si definisce loggia un portico aperto sui lati, coperto di solito a volta, all interno o dinanzi ad un edificio. Può anche costituire un organismo indipendente. Non sono qualificabili come logge, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi, gli spazi che non presentino almeno una delle seguenti caratteristiche : - almeno due lati siano aperti verso l esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso; - almeno 1/4 del perimetro complessivo della loggia sia direttamente aperto verso l esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso. 12. Loggiato - Si definisce loggiato, spesso sinonimo di loggia, un elemento di raccordo entro un edificio costituito da uno o più ambienti largamente aperti verso l esterno. 13. Lucernario - Apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l aerazione e l illuminazione dei vani sottostanti. 14. Parete - Si definisce parete ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. - Si definisce parete finestrata la parete dotata di vedute ai sensi del Codice Civile. 15. Pertinenza - Costruzione che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, fisica è messa in una durevole relazione di subordinazione con la cosa principale per servire al migliore uso ed ornamento della medesima, senza farne parte costituiva, nè essere assorbita nella individualità di questa.una propria conformazione strutturale ed autonomia e non essere parte integrante e costitutiva di altro fabbricato, essa é posta, inoltre, in un durevole rapporto di subordinazione con l edificio esistente, per renderne più agevole e funzionale l uso. La pertinenza non è una parte essenziale dell edificio, né costituisce, con questo, una inscindibile entità, fermo restando quanto stabilito dal comma 5 dell art. 9 della legge n. 122 del , è funzionalmente autonoma dall edificio principale e può essere realizzata o in adiacenza allo stesso, con il quale può essere comunicante, o isolata. Non è valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell immobile cui accede. 16. Poggiolo/Balcone - Superficie praticabile, aperta, con semplici funzioni di affaccio e dotata di parapetto, costituita da una struttura orizzontale, anche sporgente dalla facciata. 17. Sagoma dell edificio - Si definisce come sagoma: - la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale. Non modificano la sagoma gli interventi di realizzazione di abbaini, terrazzi a vasca, poggioli aggettanti, tettoie a sbalzo, volumi tecnici, ed in genere tutti quegli elementi che non costituiscono Superficie Coperta. secondo quanto disposto dall art. 2 delle norme di P.R.G.C., 18. Portico - Costruzione delimitata, su uno o più lati, da una serie di pilastri o di colonne, collocata per lo più all'esterno e al piano terreno di un edificio con almeno un lato aperto; può avere funzione di riparo o anche solo decorativa. Sui sostegni poggiano trabeazioni o arcate; la copertura può essere a falda, piana o a volta. Il portico può trovarsi sulla facciata di un edificio e può costituire un avancorpo; può fungere da disimpegno o ornamento; può cingere un cortile o una piazza. Il portico può essere di varie forme e utilizzazioni. 19. Porticato - Si definisce porticato, il portico lungo e spazioso, spesso esteso all intero perimetro di un area interna od esterna ( cortile, chiostro, piazza, strada). 87
88 20. Serre - Le serre si suddividono in: - Serre a terra costituite da strutture mobili realizzate con centine facilmente amovibili e trasportabili, ricoperte da fogli di materiale plastico o vetro. - Serre fisse costituite da strutture ancorché prefabbricate stabilmente ancorate al suolo con elementi fondazionali e con tamponamenti realizzati con materiali traslucidi (plastiche e/o vetri), permanentemente infissi. 21. Serre solari bioclimatiche - Strutture prefabbricate ancorate stabilmente al suolo e con tamponamenti realizzati con materiali traslucidi (plexiglas e/o vetri) devono essere funzionalmente collegate all edificio principale, ed avere una dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate. 22. Soppalco - Struttura orizzontale praticabile, aggiuntiva rispetto ai piani dell edificio, ottenuta interponendo un solaio orizzontale all interno di un vano, ed avente almeno un lato completamente aperto sul vano soppalcato. 23. Superfetazioni - Si definiscono superfetazioni le costruzioni a carattere precario o consolidate, aggiunte o indipendenti rispetto all edificio principale, che non risultano integrate compiutamente con l edificio e il contesto. 24. Terrazzo - Superficie piana a cielo aperto, praticabile a livello del terreno circostante o a livelli ad esso superiori e dotata di parapetto. 25. Tettoia/pensilina - Costruzione aperta che comprende strutture, orizzontali o inclinate, costituenti copertura di spazi scoperti qualora non presenti tamponature, strutture e murature per più del 50% della superficie laterale. 26. Timpano - Superficie di una facciata racchiusa tra l intradosso della copertura, a falde inclinate o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata. 27. Unità immobiliare - Edificio o porzione di edificio consistente in uno spazio definito, idoneo a consentire lo svolgimento di funzioni compatibili fra loro e suscettibile di autonomo godimento, con caratteristiche di continuità fisica e/o di autonomia funzionale. 28. Veranda - Costruzione prevalentemente vetrata, priva di individualità propria, destinata ad integrare il restante edificio con le funzioni di riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici. 29. Volumi tecnici - Sono i volumi e relativi spazi di accesso strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non trovano luogo entro il corpo dell edificio realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Devono pertanto qualificarsi come volumi tecnici : - le cabine elettriche ed i locali caldaia, - gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell aria ed i relativi locali, - gli impianti per il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali, - gli extracorsa degli ascensori ed i relativi locali macchine, - gli apparati tecnici per la sicurezza e l igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere, - lo spazio necessario per l accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani in conformità alle leggi igienico-sanitarie vigenti a servizio della società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel comune, - i serbatoi idrici, - le canne fumarie e di ventilazione nonché le ciminiere, - i vani scala al di sopra delle linee di gronda, 88
89 - le scale esterne, a servizio di qualsiasi piano, quando abbiano carattere di sicurezza e siano finalizzate a garantire l evacuazione dell edificio in caso di emergenza, - gli impianti tecnologici in genere, - tutti gli altri impianti ed opere che a tali categorie sono comunque assimilabili. 30. I volumi tecnici devono essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell edificio e/o del tessuto edilizio circostante. 31. Schemi Allegato A distanze dai confini; Allegato B distanze tra edifici; TITOLO XXII NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I Modifiche Articolo 163 Modifiche al Regolamento Edilizio. 1. L Amministrazione Comunale può apportare modifiche al Regolamento Edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno. 2. L approvazione e la modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure di cui dall Art.13 della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1 come stabilito con l art. 15 del regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 5/ Nel caso di modifiche parziali alle norme del Regolamento Edilizio si procede, se possibile, alla redazione di testi coordinati. CAPO II Rapporti tra regolamento edilizio e strumenti urbanistici generali Articolo 164 Modifiche al Regolamento Edilizio e alle norme urbanistiche Il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alle norme dello strumento urbanistico generale e viceversa. Articolo 165 Criterio di prevalenza In caso di contrasto tra disposizioni del presente Regolamento e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici prevalgono le norme di attuazione degli strumenti urbanistici. CAPO III Deroghe Articolo 166 Deroghe 1. Il competente organo comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalla normativa vigenti. 89
90 2. In ogni caso il patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato, può essere interessato da interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria anche se difforme dallo strumento di pianificazione Comunale vigente. Articolo 167 Violazione del regolamento e sanzioni 1. Quando le infrazioni al presente Regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali e/o regionali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 ad un massimo di 500,00 determinata con apposita determinazione con la quale sono stabilite anche le fattispecie per le quali si può accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all art. 16 della L. 689/ L utilizzo di fabbricati o di locali, difforme da quanto previsto dai titoli abilitativi, in assenza di opere edilizie ed in contrasto con la vigente disciplina urbanistico-edilizia, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500, Oltre all irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente intima, con provvedimento motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento; l accertamento della mancata ottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito nel provvedimento comporta l applicazione di un ulteriore sanzione pecuniaria. Articolo 168 Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento Edilizio si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. 2. Le modifiche di norme regionali, statali e comunitarie intervenute successivamente all approvazione del presente regolamento integrano le disposizioni di quest ultimo senza necessità di un formale atto di recepimento. GRUPPO DI LAVORO: Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata Ambiente Novembre
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