Ufficio Territoriale di Brescia Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca U.O. Pesca. La pesca professionale in Lombardia

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1 Ufficio Territoriale di Brescia Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca U.O. Pesca La pesca professionale in Lombardia Aggiornamento ottobre 2016

2 Indice Corso di abilitazione alla pesca professionale pag. 3 Licenza di pesca professionale pag. 3 Navigazione interna pag. 5 Aspetti assicurativi e contributivi (legislazione) pag. 9 Imprenditore ittico, pescaturismo, ittiturismo (legislazione) pag. 15 2

3 Il corso di abilitazione Per conseguire la licenza di pesca professionale è obbligatorio partecipare a specifici corsi abilitanti e superare un esame di idoneità (art. 144 comma 3 - Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31) Il programma Il programma del corso prevede n. 18 ore di lezioni teoriche e n. 18 ore di lezioni pratiche. Le lezioni teoriche affrontano i seguenti argomenti: riconoscimento, biologia e gestione della fauna ittica; ecologia dei laghi e dei fiumi; legislazione in materia di pesca; legislazione sulla navigazione; violazioni e sanzioni in materia di pesca; aspetti relativi alle principali patologie dei pesci d acqua dolce; igiene degli alimenti; aspetti fiscali e contributivi. Le lezioni pratiche prevedono l illustrazione delle reti da pesca; manutenzione; lavorazione del pescato; dimostrazione pratica della posa e levata delle reti. L esame Chi può iscriversi L esame di abilitazione si svolge entro 30 giorni dalla fine delle lezioni. Possono iscriversi al corso i residenti in Regione Lombardia. Il rilascio della licenza Iscrizione agli elenchi dei pescatori di cui alla L. 250/58 Per ottenere la licenza di pesca professionale di tipo A, fatti salvi i requisiti per poter essere iscritti negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla L. 250/58, occorre presentare alla Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca dell Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, la seguente documentazione: a) Attestato di superamento esame di abilitazione alla pesca professionale b) Domanda per il rilascio della licenza. c) N. 1 fotografia formato tessera d) Ricevuta dell effettuato versamento della tassa di concessione regionale, pari ad Euro 45,00 da effettuarsi con bonifico bancario a favore di Regione Lombardia con la causale: Codice fiscale - tassa concessione per la pesca professionale anno - Direzione Generale M1 UTR Brescia - codice IBAN: IT95 D f) Fotocopia della carta d identità g) Fotocopia del codice fiscale. h). N. 2 marche da bollo da Euro 16,00. Contestualmente alla richiesta di licenza di pesca professionale, il pescatore presenta richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 250/58 che, a cura Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca dell Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, viene inoltrata all INPS di Brescia entro 24 ore dal rilascio della licenza. 3

4 Durata della licenza Rinnovo Smarrimento della licenza Obbligo annuale a carico del pescatore La durata della licenza è di 10 anni. Il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l esercizio della pesca professionale nelle acque interne. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. Scaduti i dieci anni dal rilascio della licenza, occorre rinnovarla con la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza. In caso di smarrimento della licenza, occorre presentare, in carta semplice, alla Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca dell Ufficio Territoriale Regionale di Brescia una dichiarazione di smarrimento del documento e seguire la stessa procedura utilizzata per la richiesta di una nuova licenza. Ogni anno, entro il 31 gennaio, è necessario presentare alla Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca dell Ufficio Territoriale Regionale di Brescia l autodichiarazione (su apposito modulo disponibile presso l ufficio) del pescato dell anno precedente unitamente a copia del documento di identità 4

5 DEFINIZIONE DI NAVE art. 136 Codice Navigazione La nave è qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Sotto l aspetto tecnico la nave deve essere idonea a galleggiare e spostarsi in acqua. Sotto l aspetto funzionale deve essere caratterizzata dall attitudine alla navigazione. PERSONALE NAVIGANTE Il personale che naviga deve avere i requisiti per l iscrizione nelle matricole del personale navigante (di terza categoria). Possono conseguire l iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore a 14 anni. Per l iscrizione dei minori di anni 18 è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà. LIBRETTO DI NAVIGAZIONE Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (Motorizzazione civile) rilascia il libretto di navigazione per il personale navigante nelle acque interne che è l unico documento che abilita alla professione della navigazione interna (art. 42 Regolamento per la navigazione interna 631/49) ISCRIZIONE E LICENZA Con D.P.R.14 gennaio 1972 n. 5 e con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di navigazione interna e porti lacuali e di sicurezza della navigazione. La navigazione interna e il demanio lacuale è gestito in Lombardia da Autorità di bacino, enti pubblici non economici (L.R n. 6). Le unità di navigazione devono essere iscritte in appositi registri, collaudate, certificate idonee alla navigazione. Sono abilitate alla navigazione dalla licenza di navigazione Presso l Autorità di bacino il pescatore di professione può richiedere l iscrizione della barca nel Registro di immatricolazione delle navi a motore e senza motore. Collaudo Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (Motorizzazione civile) ha il compito di eseguire l accertamento tecnico per stabilire se l unità di navigazione è rispondente alle condizioni di navigabilità richieste per il servizio di pesca professionale in acque interne. Rilascia un verbale dal quale risulta l idoneità della barca Certificato di navigabilità L Autorità di Bacino, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento tecnico (collaudo), emette il certificato di navigabilità Licenza delle navi o galleggianti. L Autorità di Bacino, acquisiti i precedenti atti, rilascia la licenza 5

6 Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n è stata disciplinata la navigazione nelle acque interne lombarde. L ordinanza è valida per i laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo. Si riportano di seguito alcune disposizioni. Per quanto non indicato, si rimanda al testo dell ordinanza. Protezione della Fascia costiera Fino a 50 m da riva: solo natanti a vela, remi. Unità a motore solo con motore elettrico non superiore a 3 hp. Da 50 a 150 m da riva la navigazione a motore è consentita ad un velocità non superiore a 10 nodi. Le unità adibite in modo esclusivo alla pesca, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti Zone di balneazione I natanti impegnati nella pesca alla traina possono navigare entro i 50 metri dalla riva ad una velocità inferiore a 10 nodi purché non in prossimità di zone di balneazione, archeologiche, ambientali e naturalistiche. Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate; obbligo di ormeggiare ad una distanza di 100 metri dalla spiaggia Zone di rilevanza archeologica, ambientale, a canneto E vietato l accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica appositamente delimitate In tutti i bacini compresi in parchi ed in riserve naturali regionali o statali restano in vigore le norme più restrittive dettate dalle specifiche normative di tutela ambientale Velocità massima consentita (al di fuori della fascia costiera) 27 nodi nelle ore diurne; 10 nodi per unità superiori ai 7 metri; 7 nodi per unità fino a 7 metri; a Monteisola: max 10 nodi Norme di comportamento Tutte le unità di navigazione devono dare la precedenza: a) Alle unità addette al servizio di pronto soccorso di ordine pubblico, di vigilanza; b) Alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea c) Alle unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale d) Alle unità a vela senza motore Le unità di navigazione hanno l obbligo di tenersi ad almeno 50 metri dalle unità adibite al servizio di linea da tutti i lati del natante e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; hanno l obbligo di non seguire nella scia a distanza inferiore di 50 m le unità trainati sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela Le unità di navigazione hanno l obbligo di non intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco Le unità di navigazione hanno l obbligo di non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale e di non ostacolare unità impegnate in manifestazioni sportive autorizzate 6

7 Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti I proprietari e gli utilizzatori delle unità di navigazione hanno l obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori anche al fine di ridurre l inquinamento Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponde, banchine, moli e pontili ad esclusione di accumulo per fattori atmosferici purchè non contengano oli Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, sostanze pericolose e inquinanti anche se diluite Porti (codice della navigazione e regolamento navigazione interna) Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l esercizio della pesca è sottoposto all autorizzazione del comandante del porto Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l autorizzazione dell autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad 51 Regolamento navigazione interna art. 89: E vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili Per il lago di Garda vige la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda contenuta nel capo II artt della L.R. 14 luglio 2009 n. 11. Protezione della fascia costiera Fino a 300 m da riva: solo natanti a vela, remi, pedale. Per unità a motore solo attraversamento per approdo e partenza con velocità non superiore a 3 nodi. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca di proprietà dei pescatori professionali o muniti di licenza di categoria A, residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti. Zone di balneazione Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate Zone a canneto e di rilevanza archeologica o naturalistica E vietato l accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri 300. Velocità massima consentita (al di fuori della fascia costiera) 20 nodi nelle ore diurne e 5 nodi nelle ore notturne 7

8 Norme di comportamento In navigazione hanno la precedenza le seguenti unità: a) Unità adibite al pubblico servizio di linea; b) Unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici; c) Unità impegnate in operazioni di pesca professionale Le unità a motore ed a vela hanno l obbligo di tenersi ad almeno a 100 metri dalle unità adibite al servizio pubblico e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; è vietato seguire nella scia o a distanza inferiore di 50 metri le unità trainanti sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela E vietato intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco E vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti Per ridurre l inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponda lombarda, banchine, moli e pontili Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, ogni altra sostanza pericolosa e inquinante Banchine, pontili, moli pubblici E vietato esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici Porti (codice della navigazione e regolamento navigazione interna) Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l esercizio della pesca è sottoposto all autorizzazione del comandante del porto. Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l autorizzazione dell autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad 51. Regolamento navigazione interna art. 89: E vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili 8

9 Fonte : http// PESCATORI AUTONOMI (Legge 13 marzo 1958 n. 250) Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca): I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3 categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327). I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura. Il requisito previsto per l iscrizione dei pescatori professionali (autonomi) nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 è l esercizio professionale della pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. L attività di pesca è da considerare prevalente quando impegna l interessato per il maggior periodo di tempo dell anno e costituisce la maggior fonte di reddito (circ. n. 196/1997). La competenza in materia di iscrizione, variazione, cancellazione è stata fino al 2002 delle Commissioni compartimentali per i pescatori marittimi e per l assicurazione dei pescatori delle acque interne. Dal 2003 tali Commissioni sono state soppresse e le relative funzioni sono state attribuite all Inps. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: Per i pescatori addetti alla pesca marittima costiera: generalità del richiedente iscrizione nelle matricole della gente di mare secondo l art. 115 del codice della navigazione denominazione della matricola del natante utilizzato per l attività di pesca - estremi della licenza di pesca dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente. Per i pescatori delle acque interne: - generalità del richiedente estremi della licenza di pesca rilasciata ai sensi dell art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca - Regio Decr. 11/04/38, n dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente. CONTRIBUZIONE E VERSAMENTO Il calcolo del contributo mensile dovuto dai Pescatori Autonomi è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca. Di conseguenza i Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti). 9

10 Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza giorno 16 di ogni mese tramite modello F24. Dal 1 gennaio 2007 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica come previsto dalla L. 4/08/2006 n. 248 e dall'art. 1 del D.C.P.M. del 4/10/2006. Pertanto, a partire dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 ma una lettera in calce alla quale viene indicato l'importo da versare, uguale per tutti i dodici mesi dell'anno, la sede competente, la causale del contributo, il codice Inps ed il periodo di riferimento. LEGGE 13 marzo 1958, n. 250 Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Art. 1. Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc. Art. 2. Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa. E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza. Art. 3. Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle 10

11 associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Presso ogni Compartimento marittimo e' istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei avoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale.i componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio. Art. 4. Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti: a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge; b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge; c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi. La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di raccomandata postale. Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi; d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati; e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati. Art. 5. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai pescatori autonomi,alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4. Art. 6. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori cosi' composta: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; 2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 5) un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale. 11

12 Per ciascun componente e' nominato un supplente. I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio. Art. 7. La Commissione centrale ha i seguenti compiti: a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali; b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11; c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge. Art. 8. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 9. Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono: a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935,n.1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'istituto nazionale della previdenza sociale; b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n.1048,e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie; c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro; d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza:generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalita' stabilite per gli operai dell'industria. Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile. Art. 10. Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la Commissione centrale di cui al precedente art. 6. I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art

13 Art. 11 Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni: a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore; b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. Art. 12. I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'istituto nazionale della previdenza sociale. Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente e' versato all'istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 4, alinea b) e c), della presente legge. Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca". Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio si provvedera' a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 13. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 14. Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione. Art. 15. Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facolta' di riscatto. Art. 16. Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di essere stati pescatori di 13

14 mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di eta', versando il solo contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia. Art. 17. Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 18. Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validita' dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere. Art. 19. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 14

15 Fonte: Riferimenti normativi D.LGS. 226/2001 e s.m.i. D.LGS. 154/2004 e s.m.i. D.LGS. 100/2005 e s.m.i. D.LGS. 4/2012 L'imprenditore ittico è il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo». b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata:«ittiturismo»; 15

16 c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. L'imprenditore ittico con le suddette caratteristiche è equiparato all'imprenditore agricolo e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica. Decreto legislativo 18 maggio 2011 n Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Art. 1. Principi generali 1.Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura: a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori; b) assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili; c) promuovono opportunita' occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalita'; d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali; e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative; f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilita'. 2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'unione europea. Articolo abrogato dal Decreto legislativo 4/2012 Articolo abrogato dal Decreto legislativo 4/2012 Art. 2. Abrogato dal dlgs 4 Imprenditore ittico Art. 3. Attivita' connesse a quelle di pesca 16

17 Art. 4. Distretti di pesca 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria. Art. 5. Convenzioni 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attivita' di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o piu convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori: a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili; b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita' anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita'; c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche; d) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore. 2. I criteri generali relativi alle attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente. Art. 6. Lavoro e apprendistato 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle 17

18 attivita' connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri: a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro; b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro. 2. Al fine di assicurare una piu' efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati. Art. 7. Accelerazione delle procedure 1. Al fine di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unita' della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre a valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE 30 giugno Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati del settore in materia economica, che abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica all'amministrazione. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinche' la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro. 4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio delle licenze di pesca. Art. 8. Consorzi di garanzia collettiva fidi 1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, un piu' agevole ricorso al credito, l'ambito di operativita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' 18

19 esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del Art. 9. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'articolo 2 e 705 milioni relativi all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 19

20 Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.154- Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 Art. 1. Finalità e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità. Art. 2. Tavolo azzurro 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il «Tavolo azzurro». 2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunità. 4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un dirigente del Ministero della salute; e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; g) un dirigente del Ministero delle attività produttive; h) un dirigente del Ministero della difesa; 20

21 i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative; m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999; r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità. 3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore. 4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Art. 4. Finalità e contenuti del Programma nazionale 1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità; 21

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