LOTTO N.7 POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA
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1 LOTTO N.7 POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dell AMG Energia S.p.A amministrata a Libro Matricola 1 Definizioni Norme che regolano l Assicurazione in Generale Norme Operanti in caso di Sinistro Oggetto dell Assicurazione e Garanzie Prestate Norme che regolano l assicurazione di responsabilità civile veicoli Garanzie Aggiuntive Esclusioni
2 DEFINIZIONI ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione ASSICURAZIONE CONTRAENTE AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE COSE LEGGE INDENNIZZO Il contratto di assicurazione. L AMG Energia S.p.A. che stipula l assicurazione Gli Autoveicoli definiti come tali dall art. 54, lettera G, del Codice della Strada e s.m. Sia gli oggetti materiali sia gli animali. La legge 209 del e s.m.i., sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA PREMIO RISCHIO Il documento contrattuale che prova l'assicurazione. La somma dovuta alla Società. La probabilità del verificarsi del sinistro. 2 SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. SINISTRO SOCIETA Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L'impresa assicuratrice.
3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Prova del contratto Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa. Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia La garanzia decorrere dalle ore 24,00 del 31/01/2011 ed a parziale deroga dell art.1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l eventuale periodo di cui all Art.4 - Durata del contratto e le previsioni di cui all Art.5 - Cessazione anticipata del contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. 3 Art. 4 - Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata di anni TRE e precisamente dal 31/01/2011 al 31/01/2014, non è previsto il tacito rinnovo. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo di sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo a detto periodo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. Art. 5 Cessazione anticipata del contratto E data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell annualità. Nell ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso, salvo regolazione da
4 corrispondere secondo le modalità previste agli Artt. 3- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ed art. 22 Libro Matricola. Art. 6 - Forma delle comunicazioni del contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e/o telegramma, così viceversa per le comunicazioni alle quali è tenuta la Società. Art. 7 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 8 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 9 - Buona fede L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). 4 Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Art Foro competente In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
5 Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge. Art Coassicurazione e Delega Le Parti convengono che la presente polizza è suddivisa in quota tra le Società in appresso indicate: - quota di partecipazione % - Delegataria - quote di partecipazione % - Coassicuratrici A deroga dell Art del Codice Civile, la Societa Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Societa Delegataria all uopo designata dalle Societa Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Societa Coassicuratrici. La firma apposta dalla Societa Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 5 Art. 14- Denuncia dei sinistri - Obblighi dell Assicurato La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'industria, il Commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società, per la tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, presta l assistenza processuale tanto stragiudiziale che giudiziale in sede civile, penale ed amministrativa al Contraente/Assicurato medesima e/o ai suoi dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all adempimento del proprio servizio presso il Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
6 In sede penale l assistenza è prestata anche dopo l eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. Il Contraente/Assicurato, all atto della notifica del procedimento penale d ufficio e/o per querela, potrà nominare oltre ai Consulenti nominati dalla Società, altro Consulente medico e/o legale di sua fiducia. I suddetti onorari non avranno limitazioni di indennizzo purchè sia rispettata l applicazione delle tariffe di cui alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali. Il Contraente e la Società individueranno di comune accordo un pool di legali e medici legali con esperienza nel settore sanitario fra i quali l scegliere il legale o i legali di fiducia ai quali l Azienda conferirà mandato ad litem. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto dei massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 16- Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati, con indicazione dell importo a riserva sinistri Liquidati, con indicazione dell importo liquidato; sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni. Le elencazioni di cui sopra dovranno essere distinte in base al seguente criterio di classificazione: - sinistri da risarcimento diretto, attivi; - sinistri da risarcimento diretto, passivi; - sinistri extra-risarcimento diretto; 6 Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del dipendente infortunato, tipologia dell infortunio e data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
7 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE E GARANZIE PRESTATE Art Oggetto dell'assicurazione Premesso che nell Allegato A (elenco mezzi) è indicato l intero parco veicoli a motore del Contraente e che: a) i mezzi possono appartenere ad una delle seguenti tipologie: autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo; autocarri con/senza rimorchio conto proprio; autobus; autoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico conto proprio; macchine operatrici semoventi, cingolate e non; macchine agricole semoventi conto proprio; motocarri trasporto cose; motocicli e ciclomotori; rimorchi trasporto cose; b) i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per: targa di immatricolazione e/o numero di telaio; tipologia, marca e modello; potenza fiscale; cilindrata; peso complessivo a pieno carico; con/senza rimorchio; numero di posti/ rischio statico /gommata o su cingoli / trasporto infiammabili o merci pericolose; Si assicura l intero parco veicoli sopra menzionato con un unico contratto, secondo la formula a libro matricola, contro i rischi previsti nel presente Capitolato. 7 La Società assicura, in conformità alle norme di Legge i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli descritti nell Allegato di cui sopra. Art Massimali La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: Euro ,99 per tutti i veicoli assicurati con il presente contratto
8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VEICOLI Art Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia e' operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art II comma del Codice Civile, l'impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde cessi di avere validita' o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'impresa; l'impresa esercitera' il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. 8 Art. 20- Premio R.C.A. La Società offerente dovrà indicare, rispetto alle classi di merito della tariffa "Bonus/Malus" di riferimento, per ciascun gruppo di veicoli (Gruppo 1 e Gruppo 2), il premio lordo omnicomprensivo per ciascuna delle fasce ivi indicate, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravi di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, come da seguenti tabelle: GRUPPO 1 AUTOVETTURE (Classe di riferimento 13) Classe di merito Sconto/Maggiorazione % 01 Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto 30
9 08 Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto 6 13 Classe di Riferimento = 14 Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione 100 GRUPPO 2 ALTRI VEICOLI (Classe di riferimento 5) Il presente gruppo si riferisce ad Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso Speciale: Classe di merito Sconto/Maggiorazione % 01 Sconto Sconto Sconto 8 04 Sconto 4 05 Classe di Riferimento = 06 Maggiorazione 5 07 Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione 28 9 Per quanto attiene i motocicli/ciclomotori, i motocarri ed i rimorchi, vale quanto indicato dell allegato Prospetto di Offerta. Art Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente: - la denominazione dell'impresa; - il nome o ragione sociale del Contraente; - il numero di contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
10 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato all'art. 9 della presente sezione; - per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo; - la firma dell'assicuratore. L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola l'impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualita' assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra piu' Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo assicurato senza ritrovamento. 10 Art Libro Matricola L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA alla stessa Contraente o purchè di proprietà qualora non sia obbligatoria l iscrizione al PRA o purchè in uso a qualsiasi titolo alla stessa Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di mezzi né sospensioni di garanzia. Ai mezzi che venissero inclusi in garanzia successivamente, nel corso dell annualità assicurativa, saranno applicate le medesime condizioni contrattuali e tariffarie in essere per i mezzi assicurati inizialmente. Per le nuove inclusioni la garanzia avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dell inoltro del fax con cui sono state notificate e, comunque, non prima dell ora e della data indicata sul certificato e contrassegno rilasciato dalla Società. Per le esclusioni la cessazione della garanzia avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno di restituzione alla Società del relativo certificato e contrassegno.
11 Il premio di ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Art Sostituzione certificato e contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su semplice richiesta del Contraente. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità. Art Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio. Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Classe di merito B/M Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria cumulata per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%
12 GARANZIE AGGIUNTIVE Art Ricorso terzi da incendio L'Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato fino alla concorrenza di = per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per: danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato; lesioni corporali cagionate a terzi. La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita. La garanzia non comprende invece i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. 12 Art Responsabilità Civile dei trasportati La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dei veicoli indicati nell allegato A, nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile.
13 Art Trasporto con ambulanza La Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500.= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti dell'autovettura assicurata in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione della autovettura stessa. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Compagnia al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura. Art. 28 Carico e Scarico La Società Assicura la responsabilità del Contraente e se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. ESCLUSIONI Art. 29- Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale; - in caso di dolo del conducente; - ai sensi degli artt. nn del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, salvo quanto previsto all Art. 6- Buona fede delle Condizioni Generali di Assicurazione; - ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio, salvo quanto previsto all Art. 6- Buona fede delle Condizioni generali di Assicurazione. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l articolo 18 della Legge, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 13
14 5.19 Parziale Rinuncia alla rivalsa L Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente o Società proprietaria o locataria dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l Ente proprietario o la Ditta Proprietaria o locataria fossero a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Il Contraente La Società Agli effetti dell'art del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: 14 Art. 4 - Durata del Contratto Art. 7 - Pagamento del premio Art Foro competente Art. 22 Assicurazione in base al libro Matricola Il Contraente La Società
15 DISPOSIZIONE FINALE Il presente capitolato, gia sottoscritto in ogni sua pagina dalla Societa aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validita di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. La Societa aggiudicataria inserira l eventuale riparto delle Coassicuratrici che sara allegato al Capitolato all atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intendera assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 15 MODALITA DI FORMULAZIONE DELL OFFERTA Ai fini della formulazione dell offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l allegato di Offerta Economica in ogni sua parte che dovra essere presentato secondo le modalita previste per la presentazione dell offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto Normativa Generale. Non saranno ammesse offerte condizionate.
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