INTRODUZIONE -... IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE.. IMPOSTA STRAORDINARIA UNA TANTUM.. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE.. MODALITA DI APPLICAZIONE.

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1 CIRCOLARE NR. 8/2012 OGGETTO: IMPOSTE SULLO SCUDO FISCALE" (DECRETO LEGGE N.16 DEL 2/3/2102) CONTENUTO La commissione Finanze della Camera ha approvato alcuni emendamenti al decreto legge fiscale che interessano le misure patrimoniali. E stato deciso lo slittamento di due mesi, dal 16 maggio al 16 luglio, per pagare il bollo sullo scudo fiscale. L applicazione dell imposta straordinaria del 10 per mille, nel 2012, viene circoscritta a tutte le attività alienate o dismesse nel periodo 1 gennaio 6 dicembre L imposta sarà calcolata con il pro rata in base alla durata dell anonimato. Le banche avranno poteri di rivalsa più ampi sui contribuenti scudati. Per le case all estero viene prevista una simul-imu più leggera. di seguito l'indice degli argomenti trattati: INTRODUZIONE -... IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE.. IMPOSTA STRAORDINARIA UNA TANTUM.. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE.. MODALITA DI APPLICAZIONE. CONCLUSIONI ATTIVITA PARTIOMONIALI ALL ESTERO (IMMOBILI PAG.1 PAG.4 PAG.5 PAG.6 PAG.7 PAG.8 PAG.8 Di seguito cerchiamo di riassumere le disposizioni riguardanti l imposta di bollo speciale e l imposta straordinaria una tantum dovute sui capitali rientrati con lo scudo fiscale, anche alla luce delle ultime novità e delle specifiche indicazioni contenute nella voce Patrimoniale introdotta dalla commissione Finanza con gli emendamenti fiscali al DL 16/2012 e riportati all articolo 5. Come noto, la manovra Monti (DL 201/2011) all articolo 19 ha previsto disposizioni per la tassazione in materia di capitali scudati strutturando ed introducendo: 1. un imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale mediante rimpatrio; 2. un imposta sul valore degli immobili situati all estero; 3. un imposta sulle attività finanziarie detenute all estero (IVIE); 4. un imposta straordinaria una tantum sui prelievi delle attività oggetto di emersione; In particolare l'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), introduce 1

2 un'imposta di bollo annuale speciale sulle attività oggetto di operazioni di emersione di attività finanziarie detenute all'estero e che usufruiscono ancora del regime della riservatezza. La medesima disposizione prevede, al comma 12, che per le attività finanziarie immesse in conti secretati che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate è dovuta un'imposta straordinaria una tantum. Al fine di comprendere esattamente come ed in quali ambiti verranno applicate le suddette imposte sui capitali scudati, giova ricordare che con il termine regolarizzazione si intende che le attività patrimoniali e finanziarie, oggetto di scudo, possono essere tenute all estero. Per attività finanziarie si intende il denaro e le altre attività finanziarie (titoli, preziosi, polizze etc ). La regolarizzazione può essere utilizzata sia per le attività finanziarie che per le attività di natura diversa come gli immobili e gli oggetti preziosi. Per rimpatrio innanzitutto distinguiamo il rimpatrio fisico da quello giuridico. Con il rimpatrio fisico si sono fatti rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all estero. Con la più diffusa forma di rimpatrio giuridico la sanatoria è stata possibile mediante l apertura di un conto presso un intermediario residente che, successivamente, con le attività emerse ha costituito un sub deposito all estero. Il rimpatrio giuridico deve intendersi ammesso (non solo tramite conferimento societario ma anche tramite società fiduciaria residente in Italia) sia per le attività finanziarie, sia per le attività patrimoniali e tra queste ultime, in particolare, per gli immobili (terreni e fabbricati), i diritti immobiliari (usufrutto, superficie, ecc.) ed i beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.). Se le attività sono detenute in paesi appartenenti all Unione Europea oppure in Norvegia o Islanda oppure in altri paesi extra UE che garantiscono comunque un effettivo scambio di informazioni fiscali (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia) si è consentito oltre al rimpatrio anche la regolarizzazione. In questo caso il contribuente potrà anche mantenere all estero le sue attività, ma devono essere dichiarate sia ai fini della tassazione dei relativi redditi che ai fini del monitoraggio fiscale. Se al contrario le attività sono detenute al di fuori dei paesi sopraindicati è ammesso solo il rimpatrio. Con il rimpatrio, quindi, è stato necessario far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all estero. 2

3 Coloro i quali hanno usufruito in passato degli scudi fiscali, lo ricordiamo, sono chiamati a versare annualmente un imposta patrimoniale pari al 4 per mille (10 per mille per il 2011 il 13,5 per mille per il 2012 e 2013) sulle attività finanziarie oggetto di emersione ancora ad oggi in regime di riservatezza ed un imposta straordinaria sui prelievi e gli utilizzi, anche parziali, effettuati a valere sulle attività precedentemente oggetto di scudo fiscale ed ora utilizzate o trasferite in conti ordinari e non segretati. Il predetto decreto prevedeva un primo termine al 16 febbraio 2012, entro il quale provvedere al versamento delle imposte di cui ai precedenti punti 1) e 4). Il prelievo deve essere effettuato da banche e intermediari finanziari sui patrimoni emersi con precedenti scudi fiscali. Con il Comunicato stampa n. 17 del 15/2/2102 il ministero dell economia ha annunciato che, in conseguenza delle effettive difficoltà operative conseguenti all introduzione delle norme in materia, il termine fissato al 16 febbraio sarebbe stato differito con il primo provvedimento legislativo utile. Con l'articolo 8 del DL n. 16/2012 del 2 marzo 2012 è intervenuto il suddetto differimento. Il decreto inizialmente prevedeva la proroga al 16 maggio per il versamento dell imposta speciale per il 2012 e di quella straordinaria per i rapporti segretati. La stessa scadenza (16 maggio) è stata ora prorogata al 16 luglio per gli intermediari secondo un emendamento inserito nello stesso DL 16/2012. Per effetto delle modifiche al DL fiscale, i contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fiscale potranno, quindi, tramite l'intermediario a ciò incaricato, versare l'imposta di bollo speciale introdotta dall'art. 19 del decreto Salva Italia entro il 16 luglio prossimo anziché entro il 16 maggio. Il comma 23 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le relative disposizioni di attuazione. In riferimento a tale disposizione l Agenzia delle Entrate ha emesso il richiamato provvedimento in data 14/2/2012, i cui termini riassumiamo di seguito ed oltre al quale al momento non è intervenuto alcun chiarimento ufficiale rispetto ai molti dubbi operativi ancora non risolti. 3

4 I) Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione L'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che le attività finanziarie oggetto di emersione (secondo le precedenti normative in materia) e che usufruiscono ancora del regime della riservatezza sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, ad un'imposta di bollo speciale annuale. L'imposta è dovuta nella misura del: - 10 per mille per il 2011; - 13,5 per mille per il 2012; - 4 per mille per gli anni successivi. L'imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora secretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre Per gli anni successivi al 2011 il calcolo dell'imposta speciale andrà fatto considerando i mesi per i quali risulta attiva la secretazione del conto (cosiddetto criterio del pro-rata temporis) ovverosia sino al momento in cui si mettono in chiaro le somme scudate.. L'imposta è calcolata sull'ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività. L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo già addebitata sui depositi (ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni). L'imposta riguarda le sole attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio ( fisico e "giuridico") e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi. Importanti anche le novità introdotte dall'emendamento relativamente alle attività patrimoniali (per es. immobili) e finanziarie (per es. conto corrente, polizze ecc.) detenute all'estero dai contribuenti italiani. Modificando e integrando l'articolo 19 del dl 201/2011 e l'articolo 4 del dl 167/1990 (decreto sul cosiddetto monitoraggio fiscale), si prevede un ulteriore caso di esonero dalla compilazione del modello RW della dichiarazione dei redditi (obbligo che ricade direttamente sul contribuente) per quelle attività, patrimoniali e finanziarie, che sono 4

5 detenute all'estero ma affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano (banche, sim, sgr o fiduciaria) e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento e a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario italiano. Quindi attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero tramite intermediario italiano non andranno inserite nel modello RW della dichiarazione dei redditi purchè i flussi finanziari e i redditi da loro generati siano riscossi dagli intermediari stessi. II) Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione. L'articolo 19, comma 12, del decreto legge n. 201 del 2011 prevede inoltre che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. L'imposta straordinaria andrà calcolata dall intermediario unicamente sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1 gennaio 2011 al 6 dicembre Qualora nel corso del 2011 (e prima del 6 dicembre 2011) fossero intervenuti prelevamenti o dismissioni, la relativa imposta di bollo straordinaria, sempre pari all'1% (dieci per mille), andrà versata per il solo anno Non andranno, invece, considerati ai fini della nuova tassazione, speciale e/o straordinaria, i prelevamenti e le dismissioni intervenute prima del III) Versamento delle imposte Gli intermediari specificamente individuati (banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane S.p.A., nonché stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti) provvedono a trattenere l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l'imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. 5

6 Sono comprese a questi fini le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza. Gli intermediari segnalano all'agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (mod. 770/2013). Nei confronti di tali contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n La segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto secretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto. Agli intermediari l'emendamento attribuisce più potere al fine di assicurare l'effettivo versamento della nuova imposta che per l'anno 2011 risulta pari all'1 per cento del patrimonio che risultava ancora secretato alla data del 6 dicembre Il sopra citato articolo 5, modificando il comma 12 del vigente art. 19 del dl 201/2011, prevede, infatti, che l'intermediario presso il quale è stato effettuato il prelievo per la successiva estinzione totale del conto scudato, e che quindi risulta formalmente l ultimo intermediario, provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Qualora, invece, il contribuente decidesse di mantenere la secretazione del rapporto scudato anche per gli anni successivi al 2011, il nuovo articolo 19, modificato dall'articolo 5 dell'emendamento, prevede che venga preso in considerazione il mese dell'anno nel corso del quale è venuta meno la secretazione ovvero si applica il criterio del pro-rata temporis. Se il contribuente dovesse decidere, per esempio, di rinunciare nel mese di maggio 2012 alla secretazione del conto pagherà l'imposta soltanto per i primi cinque mesi del 2012 ovvero pagherà «soltanto» lo 0,5625% (nel 2012 l'imposta sarà pari all'1,35% del patrimonio scudato e ancora secretato). Con risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 sono stati istituiti i seguenti codici tributo 6

7 8111 denominato Imposta di bollo speciale di cui all articolo 19, comma 6, d.l. 201/ denominato Imposta straordinaria di cui all articolo 19, comma 12, d.l. 201/ denominato Sanzione per omesso versamento di cui all articolo 19, commi 10 e 12, d.l. 201/2011 IV) Modalita di applicazione Con specifico riferimento alle modalità di applicazione delle predette imposte, si precisa quanto segue. Nell'ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività finanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l'imposta di bollo speciale annuale e l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi. Se il contribuente ha trasferito il conto secretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l'ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto, è tenuto al prelievo delle imposte. Qualora il contribuente abbia trasferito il conto secretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto non è dovuta. Tuttavia, considerato che detto trasferimento è equiparabile ad un prelievo, l'intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente all'amministrazione Finanziaria sempre che (si ritiene) i prelevamenti e le dismissioni siano state effettuate dal 1 gennaio 2011 al 6 dicembre Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione all'amministrazione finanziaria fornendo la provvista all'intermediario per il pagamento delle imposte. Nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto secretato presso altro intermediario in un conto non secretato, l'intermediario presso cui è detenuto il conto secretato applica l'imposta di bollo speciale (di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto) sulle attività finanziarie ancora secretate e quella di cui al comma 12 sulle attività finanziarie eventualmente trasferite o prelevate. Per l'omesso versamento delle suddette imposte si applica a carico del contribuente una sanzione pari all'importo non versato. 7

8 V)Conclusioni Pertanto l unico modo per evitare il pagamento dell imposta di bollo speciale è quello di trasformare il conto segretato in conto non riservato. Per i contribuenti che hanno effettuato il rimpatrio giuridico le alternative possibili, pertanto, sono le seguenti: 1. Apertura di un rapporto ordinario presso un intermediario residente; 2. Apertura di diverso rapporto presso una fiduciaria (anche la stessa) mantenendo gli assets all estero ma sottoponendo il conto alla disciplina propria dei conti presso gli intermediari residenti, con conseguente applicazione degli obblighi di comunicazione ex articolo 32 del Dpr 600/1973; 3. Mantenimento degli asset all estero con conseguenti obblighi di compilazione del quadro RW e dei relativi quadri reddituali nella dichiarazione. Quest ultima soluzione va valutata con attenzione contemperando le esigenze di semplicità di redazione della dichiarazione (peraltro spesso sottovalutate) e quelle concernenti l aggredibilità degli assets (tema, questo, da analizzare anche in considerazione delle convenzioni internazionali sulla mutua assistenza in sede di esecuzione). VI)Attività Patrimoniali (Immobili) In ultimo sempre tramite i citato articolo 5, viene precisato che l imposta del 7,6 per mille dovuta sulle case detenute in un paese dell Ue o aderente allo spazio economico europeo andrà calcolata sul valore catastale dell immobile e non su quello di mercato. Riferimenti normativi a) Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 14/02/2012 b) Disciplina normativa di riferimento Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 19). c) Normativo sullo scudo fiscale: articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n Lo studio resta a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento. A cura di Marco Tomassetti per Tomassetti & Partners (aggiornata al 17/04/2012) 8

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