Provvedimento n. 270 del 01/07/2009 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

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1 Provincia di Ravenna settore ambiente e suolo Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4 Provvedimento n. 270 del 01/07/2009 Oggetto: D.LGS 59/05 - L.R. 21/04 DITTE HERAMBIENTE S.R.L. E HERA S.P.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (PUNTI 5.1 E 5.3 ALL. I D.LGS N. 59/05) SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA PASSETTO, N. 34 VOLTURA AIA - IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO PREMESSO che con proprio provvedimento n. 722 del 31/10/2007 è stata rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell art 10 della L.R. n. 21/04, nelle persone dei loro legali rappresentanti alle Ditte HERA S.p.A., avente sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4 e HERA Ravenna S.r.l., avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Romea Nord n. 180/182, per la prosecuzione dell attività esistente di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell Allegato I al D.Lgs 59/05 nell impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Alfonsine, Via Passetto, n. 34, ognuno per i rispettivi ambiti di competenza: sezione di trattamento chimico-fisico con processo in doppio stadio specializzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, compreso trattamento finale di ossidazione chimica e linea di trattamento fanghi mediante ispessitore e filtropressa, gestita da HERA S.p.A., compresa la tubazione di collegamento con il depuratore biologico (trattamento biologico di rifiuti non pericolosi e acque reflue urbane, gestito da HERA Ravenna S.r.l.) fino ai limiti di batteria dello stesso; sezione di trattamento biologico a fanghi attivi di rifiuti non pericolosi e reflui civili, con filtro percolatore e fase preliminare di nitrificazione e denitrificazione oltre alla linea di trattamento fanghi (mediante preispessimento e disidratazione meccanica), gestita da HERA Ravenna S.r.l.; VISTA la nota pervenuta a questa Provincia in data 13/02/2009 (PG 18432/2009 del 17/02/2009) contenente precisazioni in merito alla titolarità della gestione dell impianto di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi e acque reflue urbane (Depuratore di Alfonsine) autorizzato con l AIA di cui al sopracitato provvedimento n. 722 del 31/10/2007 per cui, per il rispettivo ambito di competenza, i riferimenti a HERA Ravenna s.r.l. (società operativa territoriale del Gruppo HERA, controllata integralmente da HERA S.p.A., che espleta il Servizio Idrico Integrato per conto dell affidataria HERA S.p.A. all interno dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Ravenna e, pertanto, conduce operativamente gli impianti afferenti al sopracitato SII), in termini di responsabilità sociali, sono da intendere in capo a HERA S.p.A. avente sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4, nella persona del suo legale rappresentante; VISTA la comunicazione ex art. 10, comma 4) del D.Lgs. n. 59/05 pervenuta a questa Provincia in data 26/06/2009 (PG 61031/2009 del 26/06/2009) relativa alla variazione di titolarità della gestione dell impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzato con l AIA di cui al sopracitato provvedimento n. 722 del 31/10/2007, a seguito del conferimento di ramo d azienda da parte di HERA S.p.A. a favore di ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. (società del Gruppo HERA controllata integralmente dalla stessa HERA S.p.A.) con effetto dal 01/07/2009; contestualmente agli effetti giuridici dell operazione di conferimento relativo alle attività di gestione di tutti gli impianti di smaltimento/trattamento/recupero di rifiuti in titolarità a HERA S.p.A. (tra cui l impianto di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti oggetto della presente AIA), la conferitaria ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. assume altresì la denominazione sociale di HERAMBIENTE s.r.l. e varia la propria sede legale da Ravenna Via Baiona, n. 182 a Bologna Viale Berti Pichat, n. 2/4; PRESO ATTO pertanto che a far tempo dal 01/07/2009, per effetto dell Atto notarile a rogito del notaio dott. Federico Tassinari del 25/06/2009 (Rep. n ), la titolarità dell attività di gestione dell impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Alfonsine, Via Passetto, n. 34, viene trasferita per il rispettivo ambito di competenza (attività di gestione rifiuti) nelle persone dei loro legali rappresentanti dalla società HERA S.p.A. alla società HERAMBIENTE s.r.l., entrambe con sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4, fermo restando in capo a HERA S.p.A. (soggetto individuato dall ATO di Ravenna quale affidatario del SII) la titolarità dell attività di gestione del Depuratore di Alfonsine, per il rispettivo ambito di competenza (servizio di depurazione); 1

2 PRESO ATTO altresì che nulla muta nelle modalità di gestione dell impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti e acque reflue urbane oggetto della presente AIA, salvo aver acquisito aggiornamenti al Piano di Monitoraggio dell impianto (PG 59484/2009 del 23/06/2009) riguardanti aspetti relativi alle frequenze di monitoraggio dello scarico idrico denominato S1; CONSIDERATO che nel sopracitato provvedimento n. 722 del 31/10/2007 si sono riscontrati errori materiali relativamente alla certificazione conforme alla norma UNI EN ISO che risulta ottenuta per l impianto in oggetto antecedentemente al rilascio del AIA; RITENUTO pertanto di procedere alla correzione del provvedimento n. 722 del 31/10/2007 limitatamente alla scadenza dell AIA che, ai sensi dell art. 9, comma 3) del D.Lgs. n. 59/05, ha validità di anni 6 a partire dalla data di rilascio della stessa; RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento e in particolare l art. 10 Modifica degli impianti o variazione del gestore ; VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative derivanti dalla disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento; CONSIDERATO che per il rilascio dell AIA di cui al sopracitato provvedimento n. 722 del 31/10/2007 è stato assunto a riferimento, da parte della Provincia, un fac-simile standard di AIA speditiva per i settori industriali, in cui vengono ripresi e fatti propri condizioni, prescrizioni e limiti contenuti nelle precedenti autorizzazioni settoriali; VALUTATA pertanto l occasione di esplicitare, oltre ai contenuti del Piano di Monitoraggio dell impianto, le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali che i gestori devono rispettare per l esercizio dell impianto, già contenute nelle precedenti autorizzazioni settoriali e formalmente sostituite dall AIA speditiva ; DATO ATTO che un intervento di adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) ha riguardato l impermeabilizzazione delle vasche di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all impianto per migliorarne i requisiti di resistenza e di contenimento; al fine migliorare le prestazioni ambientali dell impianto si è altresì provveduto alla realizzazione di opere di mitigazione dell impatto odorigeno, consistenti nella copertura/confinamento delle principali sorgenti. RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n del 13/10/2003 in materia di direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti; DATO ATTO che tutte le attività di smaltimento e recupero rifiuti autorizzate ai sensi dell art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 devono prestare, ovvero adeguare, la garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella direttiva regionale soprarichiamata; Si informa che ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 il titolare dei dati personali è la Provincia di Ravenna, con sede in Piazza dei Caduti, n. 2/4 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo Dott. Stenio Naldi. VISTO l art. 107, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:..."ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti"; SU proposta del Responsabile del procedimento: DISPONE 1. Di prendere atto del conferimento da parte della società HERA S.p.A., avente sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4, del ramo d azienda relativo alle attività di gestione di tutti gli 2

3 impianti di smaltimento/trattamento/recupero di rifiuti (tra cui l impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi oggetto della presente AIA) a favore di ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l., avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Baiona, n. 182 (società del Gruppo HERA controllata integralmente dalla stessa HERA S.p.A.) con effetto dal 01/07/2009 (atto notarile a rogito del notaio dott. Federico Tassinari del 25/06/ Rep. n ); 2. Di prendere atto altresì che, contestualmente agli effetti giuridici della sopracitata operazione di conferimento, la conferitaria ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. a far tempo dal 01/07/2009 assume la denominazione sociale di HERAMBIENTE s.r.l. e varia la propria sede legale da Ravenna Via Baiona, n. 182 a Bologna Viale Berti Pichat, n. 2/4; 3. Di dare atto che le Ditte HERAMBIENTE s.r.l. e HERA S.p.A., entrambe aventi sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4, nelle persone dei loro legali rappresentanti risultano titolari dell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata, ai sensi dell art 10 della L.R. n. 21/04 con proprio provvedimento n. 722 del 31/10/2007, per la prosecuzione dell attività esistente di gestione dell impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Alfonsine, Via Passetto, n. 34, di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell Allegato I al D.Lgs 59/05, ognuno per i rispettivi ambiti di competenza come sopra esplicitati; 4. Di dare atto che tutte le condizioni e prescrizioni dell AIA impartite con proprio provvedimento n. 722 del 31/10/2007 nell allegato Condizioni dell AIA vengono sostituite con l allegato al presente provvedimento; 5. Di subordinare la validità dell AIA con le relative condizioni e prescrizioni di cui all allegato, parte integrante del presente provvedimento, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: 5.a) Il presente provvedimento sostituisce la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con proprio provvedimento n. 722 del 31/10/2007 e le seguenti autorizzazioni settoriali già di titolarità dei precedenti gestori: - Autorizzazione alla gestione dell impianto di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi rilasciata alla Ditta TE.AM. S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 453 del 29/08/2002 e successivamente volturata a favore della Ditta HERA S.p.A. con provvedimento n. 716 del 04/12/2002; - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata, ai sensi del DPR n. 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 444 del 24/06/2003; - Autorizzazione allo scarico di rete fognaria mista recapitante in acque superficiali scarico fognario n. 001 in Comune di Alfonsine rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 567 del 27/09/2006; - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dall impianto chimico-fisico, recapitanti in pubblica fognatura collegata al depuratore biologico, rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., dal Comune di Alfonsine con provvedimento n del 17/10/2003; - Iscrizione al numero 7 dell elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all art. 36, comma 3, del D.Lgs n. 152/99, per l impianto di depurazione di acque reflue urbane, con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 574 del 03/10/2006; 5.b) L impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto in continuità con le autorizzazioni settoriali di cui al precedente punto 5.a); 5.c) Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame nei casi di seguito indicati: - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 59/05; - qualora si verifichino modifiche sostanziali sull assetto dell impianto rispetto alle condizioni indicate nella domanda AIA per l impianto esistente; - sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell esame dei dati del piano di monitoraggio e controllo; 5.d) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Ravenna anche nelle forme dell autocertificazione; 3

4 5.e) In caso di modifica dell impianto i gestori comunicano alla Provincia di Ravenna, all ARPA e al Comune di competenza le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. n. 59/05; 5.f) I gestori devono provvedere al perfezionamento del Protocollo interno di autodisciplina relativo agli effluenti prodotti dalla sezione di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi convogliati tramite tubazione dedicata al depuratore biologico, ora a firma di HERA S.p.A. e HERA Ravenna s.r.l. La nuova versione del Protocollo sopracitato, sottoscritto dalla due Società HERAMBIENTE s.r.l. e HERA S.p.A., che dovrà essere trasmesso alla Provincia di Ravenna e all ARPA entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, sarà acquisito come parte integrante della presente AIA. 5.g) Con riferimento all attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, il gestore HERAMBIENTE s.r.l. è tenuto entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell autorizzazione in caso di mancato adempimento, a prestare una garanzia finanziaria per un importo pari a ,00 secondo le modalità di seguito indicate ovvero ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere facendo riferimento alla presente AIA. Tale garanzia finanziaria è calcolata in base ai seguenti dati: D8/D9 (rifiuti pericolosi): ton/anno * 15,00 /ton = ,00 D8/D9 (rifiuti non pericolosi): ton/anno * 12,00 /ton = ,00 Importo totale garanzia finanziaria: ,00 (-40%) = ,00 nella considerazione che l impianto in oggetto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO per cui, ai sensi dell art. 210, comma 3, lettera h) del D.Lgs. n. 152/06 e della DGR n. 1991/2003, è ridotto del 40% l ammontare della garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento dell attività di gestione dell impianto integrato di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Alfonsine, Via Passetto, n. 34. La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità: - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell art. 54 del regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D , n. 827 e successive modificazioni; - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all art. 5 del R.D.L , n. 375 e successive modifiche ed integrazioni; - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. La durata della garanzia finanziaria sopracitata deve essere pari a quella dell autorizzazione maggiorata di 2 anni. Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l attività può essere proseguita alle condizioni indicate nella presente AIA. 5.h) I gestori sono tenuti a presentare eventuale CONGUAGLIO alle spese istruttorie già versate ai sensi della DGR n. 667/2005 per il rilascio dell AIA così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n del 17/11/2008 Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento (IPPC) Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005 così come modificata con DGR n. 155/ Di fissare la validità dell AIA con le relative condizioni e prescrizioni di cui all allegato, parte integrante del presente provvedimento, in 6 anni a partire dalla data di rilascio dell AIA stessa; la scadenza dell AIA è pertanto indicata al 31/12/2013 nella considerazione che l impianto in oggetto, all atto del rilascio dell AIA di cui provvedimento n. 722 del 31/10/2007, risultava già certificato secondo la norma UNI EN ISO Per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, i gestori devono inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 59/05. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al rinnovo, i gestori continuano l'attività sulla base della precedente AIA. Il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell AIA sono esercitate dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. n. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPA, al fine di verificare la conformità dell impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. 4

5 La Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO (Dott. Stenio Naldi) 5

6 Condizioni dell AIA - Allegato ALLEGATO A) SEZIONE INFORMATIVA Le attività di HERAMBIENTE s.r.l. e HERA S.p.A. oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale si sviluppano nell unica sede di Via Passetto, n. 34 in Comune di Alfonsine (RA); si tratta di un impianto esistente di depurazione biologica acque reflue (urbane e industriali) in cui sono svolte attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, riconducibile alle fattispecie di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell Allegato I del D.Lgs. n. 59/05. Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi Attività Cod. IPPC Gestore Note Impianto di trattamento biologico di reflui civili e rifiuti liquidi non pericolosi HERABIENTE s.r.l. 5.3 HERA S.p.A. (servizio depurazione SII) HERAMBIENTE s.r.l. (attività gestione rifiuti) I reflui risultanti dal trattamento chimicofisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono convogliati a mezzo tubazione al depuratore biologico. Nell impianto di depurazione è svolto anche il trattamento biologico di rifiuti non pericolosi. Le due attività sono gestite in modo indipendente ma strettamente correlate tra loro; l elemento di connessione è sostanzialmente rappresentato dal condotto di scarico dei reflui risultanti dal trattamento chimico-fisico e convogliati al trattamento biologico. La logistica dell impianto prevede che le due attività abbiano in comune: - uffici; - piazzali e viabilità; - sale quadri. A1) Informazioni sull impianto L impianto nel suo complesso è costituito da due sezioni integrate e complementari: sezione di trattamento chimico-fisico con processo in doppio stadio specializzato con trattamento finale di ossidazione chimica e compresa linea di trattamento fanghi mediante ispessitore e filtropressa; sezione di trattamento biologico a fanghi attivi con filtro percolatore e fase preliminare di nitrificazione e denitrificazione oltre alla linea di trattamento fanghi (mediante pre-ispessimento e disidratazione meccanica). Ad entrambe le sezioni di trattamento sono conferiti, tramite mezzi mobili, rifiuti speciali liquidi anche pericolosi. Per entrambe le sezioni sono disponibili strutture di ricevimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti costituite da 3 vasche in cemento armato prefabbricato per complessivi 420 m 3 (per i rifiuti destinati alla sezione di trattamento chimico-fisico) e 2 serbatoi in acciaio per complessivi 150 m 3 (sia per i rifiuti destinati alla sezione di trattamento chimico-fisico, sia per quelli destinati alla sezione di trattamento biologico). È inoltre disponibile una vasca interrata adiacente alla zona di scarico autobotti, avente capacità pari a 60 m 3, per il temporaneo di quelle partite di rifiuti su cui è necessario effettuare analisi e controlli approfonditi prima della presa in carico definitiva. Nelle strutture di ricevimento e stoccaggio vengono effettuate operazioni di caratterizzazione dei rifiuti nonché omogeneizzazione e miscelazione per la preparazione di cariche omogenee da inviare alle sezioni di trattamento. La sezione di trattamento chimico-fisico convoglia i reflui trattati, previo accumulo e omogeneizzazione in 2 vasche da 160 m 3 cadauna, in testa alla sezione di trattamento biologico, che tratta a sua volta rifiuti speciali liquidi non pericolosi oltre le acque reflue delle pubbliche fognature del Comune di Alfonsine e diversi insediamenti produttivi collegati. L impianto di depurazione ha una potenzialità di progetto di AE, che è stata integrata a AE con l installazione di un impianto di ossidazione ad ossigeno liquido. A tal proposito si assumono le informazioni descrittive dell impianto esistente riportate nella domanda di AIA presentata. A2) Autorizzazioni sostituite Elenco autorizzazioni settoriali sostituite: - Autorizzazione alla gestione dell impianto di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi rilasciata alla Ditta TE.AM. S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 453 del 29/08/2002 e successivamente volturata a favore della Ditta HERA S.p.A. con provvedimento n. 716 del 04/12/2002; - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata, ai sensi del DPR n. 203/88, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 444 del 24/06/2003; 6

7 Condizioni dell AIA - Allegato - Autorizzazione allo scarico di rete fognaria mista recapitante in acque superficiali scarico fognario n. 001 in Comune di Alfonsine rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 567 del 27/09/2006; - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dall impianto chimico-fisico, recapitanti in pubblica fognatura collegata al depuratore biologico, rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., dal Comune di Alfonsine con provvedimento n del 17/10/2003; - Iscrizione al numero 7 dell elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all art. 36, comma 3, del D.Lgs n. 152/99, per l impianto di depurazione di acque reflue urbane, con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 574 del 03/10/2006. B) SEZIONE FINANZIARIA I gestori hanno provveduto al versamento in data 30/01/2006 dell anticipo delle spese istruttorie per il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento n. 722 del 31/10/2007, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 667/05, per un importo pari a 2.650,00. Eventuale CONGUAGLIO alle spese istruttorie per il rilascio dell AIA sarà versato ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n del 17/11/2008 Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento (IPPC) Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005 così come modificata con DGR n. 155/09. C) SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELL IMPIANTO Si dà atto che alla luce del quadro informativo attualmente disponibile, quadro che dovrà essere integrato e migliorato utilizzando i dati che deriveranno dal piano di monitoraggio e controllo, e delle valutazioni effettuate rispetto alle precedenti autorizzazioni settoriali, l attuale assetto dell impianto risponde ai principi della normativa IPPC (art. 3 del D.Lgs. n. 59/05). D) SEZIONE DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO E PROPOSTE VOLONTARIE AVANZATE DAL GESTORE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE Con riferimento alla valutazione delle prestazioni ambientali dell impianto di cui al precedente punto C), dall individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) applicabili all impianto e dal confronto con l impianto stesso, si conviene nel ritenere non necessaria la predisposizione di un Piano di Adeguamento, non essendosi riscontrate disarmonie evidenti rispetto alle MTD. Al riguardo, si dà atto che in ottemperanza all AIA di cui al provvedimento n. 722 del 31/10/2007 un intervento di adeguamento alle MTD ha riguardato l impermeabilizzazione delle vasche di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all impianto per migliorarne i requisiti di resistenza e di contenimento, tramite l applicazione di più strati di resina anticorrosiva impermeabile, con interposizione di doppia armatura in vetroresina; analogo intervento è stato eseguito anche a carico dell ispessitore fanghi a servizio della sezione di trattamento chimico-fisico. Al fine migliorare le prestazioni ambientali dell impianto si è altresì provveduto alla realizzazione di opere di mitigazione dell impatto odorigeno, consistenti nella copertura/confinamento delle principali sorgenti; in particolare, sono state effettuate operazioni di manutenzione straordinaria al filtro percolatore, consistenti nell installazione di un sistema ad ugelli posizionato nell estremità più alta dello stesso, in grado di nebulizzare prodotti deodorizzanti e conseguentemente neutralizzare le sostanze odorigene presenti nell aria risalente dal basso. E) SEZIONE EMISSIONI (CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL IMPIANTO) E1) Condizioni generali per l esercizio dell impianto Per l esercizio dell impianto i gestori devono rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali di seguito indicate, in continuità con le autorizzazioni settoriali di cui al precedente punto A2) formalmente sostituite dalla presente AIA. E2) Gestione rifiuti L attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate: 1. L impianto nel suo complesso è costituito da due sezioni integrate e complementari: a) sezione di trattamento chimico-fisico con processo in doppio stadio specializzato con trattamento finale di ossidazione chimica e compresa linea di trattamento fanghi mediante ispessitore e filtropressa; 7

8 Condizioni dell AIA - Allegato b) sezione di trattamento biologico a fanghi attivi con filtro percolatore e fase preliminare di nitrificazione e denitrificazione, oltre alla linea di trattamento fanghi mediante pre-ispessimento e disidratazione meccanica (nastropressa). Per entrambe le sezioni sono disponibili strutture di ricevimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti costituite da 3 vasche in cemento armato prefabbricato per complessivi 420 m 3 (per i rifiuti destinati alla sezione di trattamento chimico-fisico) e 2 serbatoi in acciaio per complessivi 150 m 3 (sia per i rifiuti destinati alla sezione di trattamento chimico-fisico, sia per quelli destinati alla sezione di trattamento biologico). Per lo stoccaggio è eventualmente disponibile una vasca interrata avente capacità pari a 60 m 3 di cui al successivo punto 7). In tali strutture di stoccaggio si provvede alla caratterizzazione e all eventuale miscelazione dei rifiuti. 2. Ad entrambe le sezioni di trattamento sono conferiti, tramite mezzi mobili, rifiuti speciali liquidi anche pericolosi. La sezione di trattamento chimico-fisico in doppio stadio convoglia i reflui trattati, previo accumulo in 2 vasche da 160 m 3 cadauna situate in adiacenza alla sezione nitro/denitro, in testa alla sezione di trattamento biologico, che tratta a sua volta rifiuti speciali liquidi non pericolosi oltre le acque reflue delle pubbliche fognature del Comune di Alfonsine e diversi insediamenti produttivi collegati. In ogni caso l attività di trattamento di rifiuti liquidi conferiti da terzi con mezzi mobili deve essere programmata e gestita in relazione alla potenzialità residua dell impianto di trattamento biologico che riceve le acque reflue delle fognature e, soprattutto, di diversi insediamenti produttivi con lavorazioni stagionali che impegnano in maniera rilevante la capacità produttiva dell impinato. 3. I rifiuti speciali anche pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento sono quelli elencati, rispettivamente, nella Tabella 1 per la sezione di trattamento chimicofisico e nella Tabella 2 per la sezione di trattamento biologico, allegate al presente provvedimento. Per i rifiuti indicati con il codice CER XXYY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico deve comunque essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi. 4. La quantità massima di rifiuti trattabili è fissata, rispettivamente, in tonnellate/anno per la sezione di trattamento chimico-fisico e in tonnellate/anno per la sezione di trattamento biologico. Sono ammessi anche rifiuti con provenienza extraregionale per una quantità non superiore al 70% del totale e garantendo comunque la priorità delle utenze locali e regionali. 5. I rifiuti vengono ammessi all impianto secondo le modalità e procedure di caratterizzazione indicate nel Manuale Operativo che la Ditta ha definito all interno del sistema di gestione integrata qualità-ambiente certificato ISO 9001 e ISO Il controllo del processo di trattamento e la gestione operativa dell impianto avvengono secondo le modalità indicate nello stesso Manuale che viene assunto integralmente a riferimento vincolante. 6. Rispetto alle procedure previste nel Manuale di cui al precedente punto 5), particolare attenzione deve essere posta nei controlli della qualità dei rifiuti conferiti e delle miscele destinate a trattamento, oltre al monitoraggio dei parametri operativi di processo, al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al successivo punto 10). 7. Le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti destinati al trattamento devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumore e cattivi odori. Per il conferimento dei rifiuti deve essere mantenuta disponibile la vasca interrata adiacente alla zona di scarico autobotti, avente capacità pari a 60 m 3, per il temporaneo di quelle partite di rifiuti su cui è necessario effettuare analisi e controlli approfonditi prima della presa in carico definitiva. 8. I rifiuti incompatibili fra loro per caratteristiche chimico-fisiche e che possono reagire pericolosamente dando luogo a formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, ovvero sviluppo di calore, devono essere stoccati in modo distinto per escludere possibilità di contatto diretto. A tale proposito le vasche e i serbatoi di stoccaggio devono essere dotati di idonea segnaletica che consenta di identificare in modo univoco il contenuto. Nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere apposte idonee tabelle che riportano le norme di comportamento per gli addetti. 9. Sono ammesse operazioni di miscelazione e omogeneizzazione fra tipologie diverse di rifiuti anche pericolosi esclusivamente al fine di ottenere miscele omogenee di rifiuti destinati a rendere più sicuro lo smaltimento finale. Al riguardo la miscelazione è consentita ma deve essere limitata a rifiuti appartenenti a categorie fra loro omogenee e compatibili sotto l aspetto chimico-fisico e con l obiettivo di rendere ottimale e più sicuro il trattamento finale; al riguardo vengono assunti i criteri proposti dalla Ditta. Deve essere comunque evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti. 8

9 Condizioni dell AIA - Allegato 10. La sezione di trattamento chimico-fisico deve garantire, in ogni caso i limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 per i metalli pesanti e le altre sostanze definite tossiche persistenti (cianuri, solventi organici aromatici e azotati, oli minerali, solventi clorurati, pesticidi clorurati e fosforati) ad esclusione dei fenoli per cui è consentito un limite fino a 10 mg/l. Prima del convogliamento alla sezione di trattamento biologico, nelle vasche di accumulo deve essere previsto un apposito sistema di presa campione per il controllo della qualità delle acque trattate nella sezione chimico-fisico. 11. Alla sezione di trattamento biologico sono direttamente ammessi solo rifiuti non pericolosi per cui sono rispettati i limiti relativamente allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 per i metalli pesanti e le altre sostanze tossiche persistenti sopracitate al punto 10) ad esclusione dei fenoli per cui è ammesso un limite fino a 10 mg/l. Per la verifica di tali limiti deve essere approntato un punto di prelievo a monte dell immissione nella sezione di trattamento biologico. 12. Alla sezione di trattamento biologico non sono direttamente ammessi rifiuti pericolosi. I percolati di discarica di cui al codice CER sono ammessi direttamente al trattamento nella sezione biologica solo se provengono da discariche per rifiuti non pericolosi. I percolati delle discariche ex II^ categoria tipo B e C, o comunque per le quali è ammesso lo smaltimento di rifiuti pericolosi, devono essere comunque pretrattati nella sezione chimico-fisico. Le diverse tipologie di percolati sopraindicati devono essere stoccate in modo separato. Per la sezione di trattamento biologico è fatto salvo quanto disposto per lo scarico finale (S1) dell impianto in acque superficiali al successivo punto E4) Scarichi idrici. 13. Presso l impianto deve essere tenuto un registro di carico/scarico dei rifiuti su cui devono essere annotate le movimentazioni dei rifiuti in ingresso (registrando in maniera distinta i conferimenti alle due sezioni di impianto) e dei fanghi residui da smaltire. 14. I fanghi residui dai trattamenti devono essere conferiti a impianti di smaltimento autorizzati. Al riguardo i fanghi provenienti dal trattamento chimico-fisico devono essere classificati tramite periodiche analisi la cui documentazione deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo. 15. È fatto salvo l obbligo del rispetto delle normative specifiche in materia di etichettatura e imballaggio e manipolazione di rifiuti pericolosi, di inquinamento acustico, di sicurezza, igiene e tutela del lavoro e di prevenzione incendi. E3) Emissioni in atmosfera Punto di emissione E1 IMPIANTO CHIMICO-FISICO Sfiato silo di stoccaggio calce idrata Per tale punto di emissione, non si indicano limiti specifici, poiché trattandosi di uno sfiato i parametri sono difficilmente quantificabili. Su tale emissione é comunque previsto un sistema di abbattimento (filtro a maniche) con caratteristiche idonee per il contenimento delle polveri. In proposito, il gestore é tenuto a mantenere costantemente in efficienza tale sistema di abbattimento e per cui deve essere rispettato quanto previsto al successivo punto F) Sezione Piano di Monitoraggio dell impianto, parte integrante della presente AIA. E4) Scarichi idrici Dall intero processo di trattamento integrato chimico-fisico e biologico si individua un unico scarico finale (S1) in acque superficiali (Scolo Sabbioni facente parte del bacino idrografico del Canale Destra Reno) costituito dallo scarico della rete fognaria mista, trattato nel depuratore biologico gestito da HERA S.p.A.; il processo di depurazione è operato con potenzialità pari a AE da due linee biologiche a fanghi attivi, con le seguenti caratteristiche: Trattamenti primari (in comune tra linea 1 e linea 2): sollevamento iniziale, grigliatura fine, dissabbiaturadisoleatura, filtro percolatore; Trattamenti secondari: trattamento biologico a fanghi attivi di denitrificazione, ossidazione-nitrificazione (2 linee), sedimentazione secondaria; Trattamenti terziari: disinfezione (mediante clorazione). Per tale impianto è previsto un intervento di adeguamento della fase di ossidazione, mediante realizzazione fasi di defosfatazione, filtrazione finale e disinfezione dell effluente del depuratore, inserito nell Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (APQ), siglato nel dicembre 2002 fra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Emilia-Romagna, che non è comunque in corso di realizzazione. 9

10 Condizioni dell AIA - Allegato L adeguamento del depuratore attraverso la realizzazione del sistema di defosfatazione e di filtrazione degli effluenti rientra nel Programma degli interventi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati dell Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna, con finanziamento riferito a diverse annualità dal 2005 al Gli scarichi delle acque reflue urbane che confluiscono nella rete fognaria in oggetto provengono da un agglomerato tra e AE (abitati di Alfonsine, Fiumazzo, Borgo Fratti) e una serie di attività produttive collegate quasi completamente di tipo ortofrutticolo e cantine vinicole. Al carico in AE dell impianto di depurazione si aggiungono anche i rifiuti immessi direttamente nella stessa sezione di trattamento biologico. Recapita altresì in rete fognaria pubblica collegata al depuratore la sezione di trattamento chimico-fisico destinata al trattamento di rifiuti speciali conferiti da terzi con mezzi mobili; in particolare è avviato, tramite tubazione diretta, in testa al depuratore biologico lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all art. 108 del D.Lgs. n. 152/06 costituito dalle acque reflue provenienti dall impianto di trattamento chimico-fisico (S1/A). Contribuisce infine alla formazione dello scarico finale S1 anche lo scarico delle acque meteoriche provenienti da strade/piazzali di pertinenza del sito interessate da transito di mezzi (S1/B), avviate al depuratore biologico. Prescrizioni 1. Lo scarico nello scolo Sabbioni, bacino idrografico del Canale Destra Reno, di rete fognaria mista recapitante in acque superficiali scarico fognario n. 001 in Comune di Alfonsine proveniente dall agglomerato costituito dagli abitati di Alfonsine e altri minori oltre una serie di attività produttive collegate, successivamente al trattamento presso l impianto di depurazione, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: 1.a) L impianto di depurazione è costituito da una sezione di trattamento biologico a fanghi attivi, con filtro percolatore e fase preliminare di nitrificazione e denitrificazione oltre alla linea di trattamento fanghi, che provvede alla depurazione delle acque reflue delle reti fognarie pubbliche degli abitati di Alfonsine, Fiumazzo, Borgo Fratti e di una serie di attività produttive collegate in Comune di Alfonsine. Nella stessa sezione vengono altresì trattati rifiuti liquidi non pericolosi prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, nonché lo scarico della sezione di trattamento chimico-fisico dedicato al trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili. L attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi è regolamentata al precedente punto E2) Gestione rifiuti, ed è comunque fatto salvo quanto previsto all art. 110 del D.Lgs.n. 152/06, al punto 6) della DGR n. 1053/2003 e dalle variazioni normative e dei criteri tecnici di riferimento. A tale proposito l attività di trattamento di rifiuti conferiti in conto terzi deve essere svolta garantendo la necessaria capacità depurativa per le acque reflue convogliate tramite fognatura. 1.b) Lo scarico finale, attraverso il punto ufficiale di prelevamento denominato S1, deve rispettare i limiti di cui alla Tabella 1, Tabella 2 (limitatamente al parametro Fosforo Totale in concentrazione fissato per gli impianti di potenzialità tra e AE) e alla Tabella 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 ovvero quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell art. 101, comma 2) del D.Lgs. n. 152/06. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte le condizioni tecniche e operative previste dal Documento tecnico per i controlli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 714 del 30/12/2005 e s.m.i. 1.c) Dal 01/01/2017 dovrà essere rispettato per il parametro Azoto Totale il valore limite in concentrazione media annua fissato per gli impianti di potenzialità tra e AE dalla Tabella 2 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06. 1.d) Qualora la potenzialità dell impianto dell agglomerato diventi superiore a AE a seguito di interventi sull impianto, i limiti da rispettare di Tabella 2 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 per i parametri Fosforo Totale e Azoto Totale saranno modificati e riferiti a quelli fissati per gli impianti di potenzialità superiore a AE. Pertanto tale modifica di potenzialità deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia e all ARPA. 1.e) Qualora la consistenza dell agglomerato di che trattasi diventi superiore a AE a seguito di collettamenti alla rete fognaria recapitante nell impianto di depurazione in oggetto, i tempi fissati per l applicazione di trattamenti più spinti del secondario per l abbattimento dell azoto di cui al precedente punto 1.c) saranno modificati e riferiti a quelli fissati per gli agglomerati di consistenza superiore a AE. Pertanto tale modifica di consistenza dell agglomerato va comunicata preventivamente a questa Provincia e all ARPA. 10

11 Condizioni dell AIA - Allegato 1.f) Per tutto l anno l impianto di depurazione deve essere dotato di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 1.g) Il pozzetto di ispezione, idoneo al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), localizzato nella planimetria di cui al successivo punto 4), dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. 1.h) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti. 1.i) Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente l infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso dovrà essere comunicata a questa Provincia. Vanno inoltre comunicati i progressivi allacciamenti delle reti fognarie di località o parti di località ai collettori che afferiscono all impianto di depurazione. 1.j) Eventuali interruzioni del funzionamento dell impianto o di parti significative di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questa Provincia con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso di verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il gestore dell impianto dovrà darne immediatamente comunicazione alla Provincia di Ravenna e all ARPA, indicando tra l altro le cause dell imprevisto e i tempi necessari per ripristino della situazione preesistente. 1.k) Il gestore dell impianto deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto dall Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06. A tal riguardo il gestore ha installato un campionatore automatico fisso refrigerato, posto a monte dello scarico finale. 1.l) Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentata a questa Provincia e all ARPA una sintetica relazione riferita all anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati secondo quanto previsto al successivo punto F) Sezione Piano di Monitoraggio dell impianto, parte integrante della presente AIA, con l indicazione relativamente ai fanghi prodotti del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e per l eventuale quota destinata all utilizzo in agricoltura l indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori. Tale relazione è ricompresa nel report annuale delle attività di monitoraggio di cui al successivo punto F). 2. Lo scarico parziale di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, derivanti dall attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, e recapitanti in rete fognaria pubblica collegata al depuratore biologico deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: 2.a) Lo scarico è relativo a: - acque reflue derivanti dalla sezione di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, costituite dalle acque trattate in tale sezione dell impianto che vengono scaricate in testa all impianto biologico; In tale scarico si riscontra la presenza di sostanze di cui alla Tabella 5 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06; ai sensi di quanto previsto all art. 108 del D.Lgs. n. 152/06 e della DGR n. 1053/03, con le acque reflue industriali è autorizzato lo scarico di sostanze pericolose alle condizioni di cui ai successivi punti 2.b) e 2.c). 2.b) Lo scarico parziale nella rete fognaria pubblica collegata al depuratore biologico delle acque reflue industriali provenienti dalla sezione di trattamento chimico-fisico, in corrispondenza del punto ufficiale di prelevamento denominato S1/A e indicato nella planimetria di cui al successivo punto 4), deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 2 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura, ad eccezione dei parametri per i quali l Ente Gestore dell impianto di depurazione biologico ha valutato la possibilità di concedere deroga e precisamente per i seguenti parametri: 11

12 Condizioni dell AIA - Allegato S1/A Parametri ph Materiali sedimentabili Materiale in sospensione totale COD (come O2) BOD5 (come O2) Solfati Cloruri Fosforo totale (come P) Azoto totale (come N) (*) Tensioattivi Cloro attivo (come Cl2) VALORE LIMITE mg/l mg/l mg/l kg/giorno mg/l mg/l kg/giorno mg/l kg/giorno 50 mg/l mg/l 250 kg/giorno 200 mg/l 15 mg/l (*) Azoto Totale come somma dell azoto Kjeldahl (organico + NH3), dell azoto nitroso e dell azoto nitrico 2.c) 2.d) 2.e) 2.f) 2.g) 2.h) 2.i) 2.j) 2.k) 2.l) Per quanto concerne i parametri non derogati e non menzionati al precedente punto 2.b), il gestore è tenuto a rispettare i valori limite di emissione previsti per lo scarico in rete fognaria nella Tabella 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, ad esclusione dei fenoli per cui è consentito un limite fino a 10 mg/l. Per tale scarico parziale in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, derivanti dall attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, è fatto salvo quanto stabilito al punto 10) delle prescrizioni al precedente punto E2) Gestione rifiuti. La Ditta HERAMBIENTE è tenuta altresì al rispetto di quanto stabilito nel Protocollo interno di autodisciplina relativo agli effluenti prodotti dalla sezione di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, convogliati tramite tubazione dedicata al depuratore biologico gestito da HERA, sottoscritto dalle due Società, che viene acquisito come parte integrante della presente AIA. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà comunque avvenire nei limiti della capacità residua dell impianto biologico in modo tale da garantire prioritariamente la corretta depurazione dei reflui della pubblica fognatura e la qualità delle acque del corpo idrico recettore. Deve essere installato un misuratore di portata e un campionatore automatico sullo scarico parziale in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Si identifica come punto di prelievo la vasca di stoccaggio finale e si assume la rappresentatività giornaliera di un campione istantaneo. Il punto di prelievo, ai fini del controllo dello scarico S1/A, va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Devono essere assicurati gli autocontrolli sugli scarichi idrici previsti nel Piano di Monitoraggio aziendale che costituisce parte integrante della presente AIA (punto F dell Allegato). Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi, deve essere comunicata a questa Provincia e all ARPA. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime o la qualità degli scarichi, ne va data immediata comunicazione a questa Provincia e all ARPA. 3. Con riferimento all iscrizione al numero 7 dell elenco provinciale dei gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione di cui all art. 110 del D.Lgs. n. 152/06, l attività di trattamento di rifiuti liquidi nell impianto di depurazione è soggetta al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate: 3.a) L attività oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l impianto di depurazione di acque reflue urbane solo per i rifiuti di cui alle lettere a), b), c) dell art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 con riferimento alle seguenti tipologie: I. Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente 12

13 Condizioni dell AIA - Allegato Codice CER Descrizione dei rifiuti Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti Rifiuti dell eliminazione della sabbia Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane Rifiuti della pulizia delle fognature Rifiuti della pulizia delle fognature 3.b) Il quantitativo complessivo annuale di rifiuti da smaltire che il gestore può accettare nell impianto in oggetto è di m 3. 3.c) I rifiuti di cui al precedente punto 3.a), comma I) dovranno provenire dal medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. n. 25/99 ATO 7 che coincide con il territorio della Provincia di Ravenna. 3.d) All impianto vanno conferiti solo le tipologie di materiali, liquami e rifiuti indicati al precedente punto 3.a) e in quantitativi nei limiti della capacità residua dell impianto valutata in rapporto al bacino d utenza dell impianto e alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte, in quanto l utilizzo dell impianto per il trattamento delle acque reflue urbane è da ritenersi comunque prioritario. In ogni caso l alimentazione dei rifiuti nel ciclo depurativo deve essere bilanciata e correlata all effettiva capacità di trattamento in quel periodo. 3.e) Va garantito il costante monitoraggio della capacità residua di trattamento che si intende ai sensi dell art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. 3.f) Sui rifiuti conferiti il gestore deve garantire periodici autocontrolli per verificare la composizione e la compatibilità con il processo di trattamento. 3.g) Non deve essere compromesso il riutilizzo dei fanghi prodotti. 3.h) Non deve essere compromesso il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale del depuratore nonché il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore. 3.i) È fatto comunque obbligo del rispetto dell art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 3.j) Dovranno essere rispettate le metodologie di trattamento e controllo descritte nella relazione tecnica allegata alla comunicazione. 3.k) Va data immediata comunicazione alla Provincia di ogni situazione di emergenza che si venisse a creare a causa del trattamento dei rifiuti liquidi sopraindicati. 3.l) Dovrà essere effettuata nuova comunicazione qualora si modifichino le condizioni descritte nella comunicazione in oggetto del presente atto. 3.m) Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate questa Amministrazione si riserva di intervenire a termini di legge. 4. La planimetria della rete idrica dell impianto dove sono indicati il punto ufficiale di prelevamento sullo scarico finale (S1) e il punto di controllo sullo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica collegata al depuratore (S1/A) costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata. Tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. E5) Dismissione e ripristino del sito Il sito di interesse è stato occupato in un epoca relativamente recente, con l avvio nel 1984 dell attività di depurazione biologica cui è seguita nel 2002 l attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite automezzi; nella considerazione che al tempo di un eventuale futuro intervento di ripristino ambientale dell area, gli impianti e le strutture potrebbero aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri, non appare pertanto realistico delineare oggi un piano di ripristino e reinserimento del sito. All atto della cessazione dell attività, il sito su cui insiste l impianto dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l esercizio. In ogni caso i gestori dovranno provvedere a: lasciare il sito in sicurezza; svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto; rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, le Ditte dovranno comunicare alla Provincia di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. 13

14 Condizioni dell AIA - Allegato F) SEZIONE PIANO DI MONITORAGGIO DELL IMPIANTO F1) Finalità del monitoraggio Il monitoraggio è mirato principalmente a: verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa ambientale vigente; raccolta dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali dell impianto inserito nel contesto territoriale in cui opera; definire interventi di miglioramento delle prestazioni ambientali dell impianto; implementazione di procedure di carattere gestionale per rispondere alle esigenze di controllo e conoscenza degli impatti. F2) Tipologia del monitoraggio E stata svolta un analisi dell impianto finalizzata alla stima dei livelli di rischio potenziale di inquinamento dell ambiente. In base alle risultanze di queste stime si è definito il Piano di Monitoraggio dell impianto che individua: i parametri significativi dell attività delle Ditte caratterizzanti le emissioni idriche; i parametri di riferimento per emissioni sonore; le frequenze dei monitoraggi; i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell incertezza del dato; le comunicazioni degli esiti dei controlli e dei monitoraggi all Autorità competente. La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività, di seguito indicate per le singole matrici, monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all Autorità competente e ad ARPA: tale comunicazione costituisce modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopraindicato. F3) Prescrizioni Generali I gestori dovranno attuare il presente Piano di Monitoraggio rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare. I gestori sono tenuti a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile. ARPA effettuerà i controlli programmati dell impianto rispettando quanto previsto al successivo punto G) - Piano di Controllo, parte integrante della presente autorizzazione. ARPA può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli dei gestori. Come previsto dall art. 7 comma 6) del D.Lgs. n. 59/05, i gestori sono tenuti a redarre annualmente una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati con una verifica di conformità rispetto ai limiti e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Tale relazione (Report annuale) deve essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di Ravenna, al Comune di riferimento e al Servizio Territoriale ARPA Distretto di Ravenna-Faenza. Una volta disponibili saranno forniti ai gestori i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dai gestori stessi. MATRICE ARIA Tenendo in considerazione quanto indicato al precedente punto E3) Emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio aziendale prevede le seguenti attività di monitoraggio e controllo: Aspetto ambientale Oggetto del controllo Frequenza controllo Emissione in atmosfera E1 Manutenzione del sistema di abbattimento mensile (sfiato silo di stoccaggio calce idrata) (filtro a maniche) Per quanto riguarda le potenziali emissioni diffuse ascrivibili all impianto di trattamento integrato chimicofisico e biologico in oggetto, non si ritiene di dover sottoporre tali emissioni in atmosfera a specifiche attività di monitoraggio, se non quelle relative alla buona pratica operativa di corretta gestione delle operazioni di carico/scarico oltre a controllare l integrità dei colli e la copertura dei containers. MATRICE ACQUA All interno dell impianto di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi si identificano i seguenti scarichi idrici: 14

15 Condizioni dell AIA - Allegato S1 scarico finale in acque superficiali (Scolo Sabbioni) delle acque trattate nell intero complesso integrato costituito dal depuratore biologico e dalle attività di trattamento rifiuti; S1/A scarico parziale in pubblica fognatura collegata al depuratore biologico delle acque reflue derivanti dalla sezione di trattamento chimico-fisico di rifiuti; S1/B scarico parziale in pubblica fognatura collegata al depuratore biologico delle acque meteoriche provenienti da strade/piazzali interessati da transito mezzi; Tenendo in considerazione quanto indicato al precedente punto E4) Scarichi idrici, il Piano di Monitoraggio prevede con cadenza programmata i seguenti autocontrolli aziendali: Aspetto ambientale Parametri misurati Frequenza controllo Scarico in pubblica fognatura (depuratore biologico) S1/A ph, COD, BOD 5, Materiale in sospensione totale, Azoto totale (come somma di azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Fosforo totale (come P), Alluminio, Ferro, Fluoruri, Tensioattivi totali, Arsenico, Cromo VI, Mercurio, Selenio, Idrocarburi totali, Pesticidi fosforati, Pesticidi totali (esclusi i fosforati), Solventi organici azotati, Oli e grassi animali e vegetali mensile Scarico in acque superficiali S1 BOD 5, COD, SST, Fosforo totale, Azoto totale Ammoniaca, Cloruri, Fenoli, IPA, Nitrati, Nitriti, Grassi e Oli, Idrocarburi totali, Pesticidi fosforati, Pesticidi totali, Aldrin, Dieldrin, Eldrin, Isodrin, ph, Solventi Clorurati, Tensioattivi totali, Solfati, Alluminio, Rame, Zinco, Saggio di tossicità acuta, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo VI, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Manganese, Nichel, Piombo, Selenio, Stagno, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Fluoruri, Aldeidi 36 volte/anno 2 volte/anno Per lo scarico finale S1 è fatto salvo quanto indicato nel Documento tecnico per i controlli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui al punto 1.b) delle prescrizioni al precedente punto E4) Scarichi idrici. Sul punto ufficiale di prelevamento relativo allo scarico finale in acque superficiali (S1) è previsto un misuratore automatico fisso refrigerato; dovrà pertanto essere fornita continuità a tale rilevamento in continuo. Parimenti dovrà essere fornita continuità ai rilevamenti in continuo (misuratore automatico di portata e campionatore automatico) previsti sullo scarico parziale in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (S1/A). Modalità operative I campionamenti dovranno essere effettuati nei punti denominati S1 e S1/A indicati nella planimetria di cui al punto 4) delle prescrizioni al precedente punto E4) Scarichi idrici, con le modalità previste nel Documento tecnico per i controlli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 714 del 30/12/2005 e s.m.i. ovvero nel Protocollo di autodisciplina interna sottoscritto dalle due Società e acquisito come parte integrante della presente AIA. Verifica di conformità e rispetto dei limiti Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata allo scarico sia in maniera continua che periodica deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati: Metodi normati quali: - Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 Emanazione di line Guida per l individuazione e l utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell allegato I del Decreto legislativo n. 59/05 - Manuale n 29/2003 APAT/IRSA-CNR Metodi normati emessi da Enti di normazione - UNI/Unichim/UNI EN - ISO - ISS (Istituto Superiore Sanità) - Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF) I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con la Provincia e ARPA. Qualora non fosse indicata l incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito. 15

16 Condizioni dell AIA - Allegato I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare insieme al valore del parametro analitico il metodo utilizzato e la relativa incertezza (P95%) conformi devono riportare oltre all esito analitico anche le condizioni di assetto dell impianto durante l esecuzione del rilievo se pertinenti. Accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche I punti di prelievo dovranno essere posizionati e manutentati in modo da garantire l accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Inoltre il gestore dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d ispezione onde consentire il prelievo dei reflui. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione. MATRICE RUMORE Nel caso di installazione di nuove significative sorgenti di rumore dovrà essere effettuata un indagine previsionale di impatto ai sensi della DGR n. 673/04; tale relazione dovrà essere inviata alla Provincia di Ravenna, all ARPA e al Comune di pertinenza. MATRICE RIFIUTI I rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi in ingresso all impianto di trattamento integrato chimico-fisico e biologico, compresi i rifiuti prodotti dalle stesse attività svolte nel sito, devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali individuate dalle Migliori Tecniche Disponibili. La gestione dei rifiuti in ingresso è regolamentata internamente da apposite procedure gestionali facenti parte di procedura aziendale Procedura per l accettazione dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione autorizzati. Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti, il Piano di Monitoraggio aziendale prevede le seguenti attività di monitoraggio e controllo: Aspetto ambientale Oggetto del controllo Frequenza controllo Rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico Indagine di Almeno annuale (fanghi di risulta dalle operazioni di filtropressatura) classificazione/caratterizzazione Verifica di conformità e rispetto dei limiti Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata sui rifiuti sia in maniera continua che periodica deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato. MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO Nel perimetro di stabilimento non sono presenti serbatoi interrati; potenziali impatti su suolo e sottosuolo connessi all esercizio dell impianto di trattamento integrato chimico-fisico e biologico sono pertanto sostanzialmente riconducibili ad eventuali rilasci accidentali dai serbatoi e dalle vasche di stoccaggio dei rifiuti e dei reagenti. In proposito, si evidenzia che tali strutture di stoccaggio sono ubicate in apposite aree dedicate opportunamente impermeabilizzate, nonché dotate di idonei dispositivi di protezione e contenimento. Per garantire altresì un corretto e sicuro funzionamento dell impianto, i dosaggi dei reagenti contenuti nei serbatoi avvengono in automatico. CONSUMI MATERIE DI SERVIZIO/AUSILIARIE L abituale prassi operativa prevede di tenere monitorato il consumo dei principali reagenti tramite consuntivo periodico; il gestore dell impianto può eseguire inoltre verifiche di funzionalità dei reagenti nel laboratorio aziendale. Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili autorità di controllo e comunque sempre inseriti nel Report annuale. CONSUMI IDRICI E ENERGETICI L approvvigionamento idrico dell impianto è garantito da acquedotto comunale, a meno dell acqua recuperata dalla sezione di trattamento biologico;al fine di evitare sprechi di risorse idriche, l impianto è infatti dotato di un sistema di recupero delle acque depurate a valle del trattamento biologico che vengono riciclate e utilizzate nella sezione di trattamento chimico-fisico. Per quanto riguarda i consumi energetici, nell impianto si individuano solo utenze elettriche; i consumi di energia elettrica sono interamente soddisfatti dalla rete nazionale. 16

17 Condizioni dell AIA - Allegato Considerati i valori piuttosto limitati su cui si attestano i consumi idrici ed elettrici dell impianto non si ritiene di sottoporre l aspetto in esame a monitoraggi specifici. È comunque cura del gestore, secondo l abituale prassi operativa, rilevare periodicamente i consumi idrici ed elettrici tramite lettura dei contatori fiscali installati per entrambi gli approvvigionamenti. Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili autorità di controllo e comunque sempre inseriti nel Report annuale. INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE Nella considerazione che il monitoraggio delle performances costituisce uno degli elementi più importanti in quanto permette il controllo della prestazioni dell impianto e l adozione di interventi nel caso cui si riscontrino scostamenti dai valori ottimali identificati per l impianto, si richiede alle Ditte di formulare entro il 30/09/2009 una proposta in merito ad alcuni indicatori prestazionali dell impianto che dovrà essere condivisa dalla Provincia di concerto con ARPA e, una volta formalizzata, dovrà divenire parte integrante del Piano di Monitoraggio. A tal fine si rammenta che tali indicatori di performance ambientale devono essere: 1. semplici; 2. desumibili da dati di processo diretti monitorati e registrati e verificabili dalla Provincia e dall ARPA; 3. definiti da algoritmi di calcolo noti e depositati. COMUNICAZIONI Qualora nel corso delle verifiche e autocontrolli svolti dalle Ditte sia rilevato il superamento certo (P95%) di un limite stabilito dalla presente autorizzazione deve essere data comunicazione, nel più breve tempo possibile dalla disponibilità del dato, alla Provincia di Ravenna e all ARPA. Insieme con la comunicazione ovvero a seguire nel minimo tempo tecnico dovranno altresì essere documentate con breve relazione scritta da inviare alla Provincia e all ARPA le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall autorizzazione. In caso di emissioni accidentali in aria, acque e suolo non prevedibili e con potenziali impatti sull ambiente dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile alla Provincia di Ravenna e all ARPA. G) SEZIONE PIANO DI CONTROLLO - ORGANO DI VIGILANZA (ARPA) CICLI PRODUTTIVI Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo dell applicazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio SCARICHI IDRICI Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo delle analisi effettuate, con eventuale prelievo sullo scarico della sezione di trattamento chimico-fisico EMISSIONI IN ATMOSFERA Verifica Ispettiva con periodicità BIENNALE per il controllo degli interventi di verifica e manutenzione degli impianti di abbattimento EMISSIONI SONORE Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo del piano di intervento e di misura che le Ditte dovranno eseguire RIFIUTI Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per controllo dei registri di carico e scarico rifiuti La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che le Ditte sono tenute a fornire, come da prescrizioni e da Piano di Monitoraggio, alla Provincia e all ARPA. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell Organo di Vigilanza (ARPA) previste nel Piano di Controllo dell impianto sono a carico dei gestori e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate a livello regionale per questa attività con DGR n del 17/11/2008 così come modificata con DGR n. 155/

18 TABELLA 1 ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO 18

19 TABELLA 1 ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO 19

20 TABELLA 1 ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO 20

21 TABELLA 1 ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO 21

22 TABELLA 2 ELENCO RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO BIOLOGICO 22

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