NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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1 C O M U N E D I E M P O L I SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S E R V I Z I O U R B A N I S T I C A SETTORE AMBIENTE, SICUREZZA E ATTIVITA PRODUTTIVE S E R V I Z I O A M B I E N T E, S I C U R E Z Z A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA Art. 65 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Gruppo di progettazione Ing. Carla Santoni Arch. Edo Rossi Arch. Andrea Bonatti Arch. Mario Lopomo Consulenti POLAB Srl laboratorio Elettromagnetico GETAS Petrogeo Srl Geologia & ingegneria
2 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 1 Oggetto delle norme Le presenti norme hanno per oggetto il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, redatto in attuazione dell art. 41 del Regolamento urbanistico. Art. 2 Elaborati costitutivi Il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile è costituito dai seguenti elaborati: Tav.1 Siti idonei Norme tecniche di attuazione; Schede norma; Relazione geologico - tecnica ed idraulica Piano particellare. Art. 3 Contenuti del Piano Il Piano localizza gli impianti, nell ambito dei siti idonei individuati nella Tav.1 di cui al precedente art. 2, al fine di limitare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile 1
3 per tutti gli operatori del settore. Al fine di realizzare una gestione semplificata e concertata, i siti destinati alla realizzazione di impianti di telefonia mobile, di proprietà dell Amministrazione Comunale, saranno da questa assegnati ai gestori, con le modalità fissate nella convenzione di cui al successivo art. 5 quarto comma. Il Piano individua altresì, per ogni sito, nelle schede norma di cui al precedente art. 2, gli ulteriori elementi prescrittivi per la realizzazione degli impianti, il numero massimo dei gestori per ogni impianto, le condizioni di fattibilità. Al fine di integrare o aggiornare le localizzazioni previste dalla Tav.1, ciascun gestore o soggetto interessato al servizio di telefonia mobile, presenta al Servizio Ambiente e Sicurezza del comune entro il 30 settembre di ogni anno la conferma o le proposte di variante, esclusivamente all interno dei siti di cui al successivo art. 16. L eventuale localizzazione di nuovi siti in aggiunta a quelli previsti costituisce variante al Piano Urbanistico Attuativo ed al Regolamento urbanistico. Art. 4 Carattere, interpretazione e gerarchia delle prescrizioni In relazione al grado di definizione proprio del Piano, il contenuto dei suoi elaborati con valenza progettuale si distingue in: previsioni con carattere indicativo per la progettazione, da valere quale criterio di verifica della complessiva adeguatezza dei progetti delle antenne, senza necessità di variante e con facoltà di proporre soluzioni diverse da quelle indicative del Piano; previsioni con carattere prescrittivo da valere quale 2
4 norma per la presentazione ed il rilascio dell autorizzazione di cui al successivo punto. Art. 5 Modalità di attuazione del Piano ed atti amministrativi legittimanti Il Piano è attuato dai gestori che per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile provvederanno a richiedere l autorizzazione di cui all art. 6 comma 1 lettera a) Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 54. L autorizzazione è rilasciata dal dirigente del servizio Ambiente e sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell art. 7 della Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 54, previo: parere tecnico favorevole dell ARPAT; parere tecnico favorevole dell ASL; parere tecnico favorevole del servizio urbanistica; parere della Commissione Edilizia Comunale, in quanto istituita, in merito all inserimento nell ambiente. L autorizzazione di cui ai precedenti comma sostituisce, al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi, visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, comunque denominati, di competenza comunale. Il rilascio dell autorizzazione è altresì subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con l Amministrazione Comunale che assegna l area e definisce i modi di utilizzo della stessa, i relativi indennizzi, la durata temporale della concessione dell area, i sistemi di monitoraggio ambientale da mettere in atto ad avvenuta realizzazione dell impianto, le modalità per la certificazione di regolare esecuzione e per il collaudo funzionale dell impianto. 3
5 Art. 6 Ubicazione degli impianti. Non potrà essere autorizzata l installazione di impianti in siti non previsti dal presente Piano. Gli impianti dovranno essere ubicati esclusivamente all interno delle aree denominate aree tecnologiche ed individuate nelle schede norma di cui al precedente art. 2 con la sigla AT. Al fine di ottimizzare il posizionamento degli impianti ed ottenere il miglior inserimento architettonico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale, l Amministrazione Comunale potrà ammettere una tolleranza tecnicamente motivata per la localizzazione degli impianti rispetto alla localizzazione individuata nelle schede norma di cui al precedente art. 2. Art. 7 Destinazioni Il gestore potrà realizzare nelle aree assegnate esclusivamente impianti di telefonia mobile senza possibilità di usi diversi. Art. 8 Indici e parametri La definizione dei parametri urbanistici di cui alle presenti norme è legata esclusivamente alla necessità funzionale degli impianti, nel rispetto dei valori estetico ambientali e delle esigenze urbanistiche. Art. 9 Caratteristiche tecniche Ad ogni gestore verrà assegnata una piazzola delle dimensioni massime di m * Le sale apparati, nella misura massima di una per ogni gestore, dovranno essere realizzate interrate, salvo diverse disposizioni conseguenti misure per la sicurezza idraulica, 4
6 delle dimensioni minime atte a garantire la funzionalità dell impianto. L accesso alla sala destinata al singolo gestore dovrà avvenire da una zona a comune delle dimensioni minime atte a garantire la funzionalità dell accesso. I siti saranno dimensionati prevedendo il loro utilizzo per un massimo di quattro differenti gestori. La zona assegnata dovrà essere recintata, antistante alla recinzione dovrà essere posizionata una siepe in essenze scelte tra quelle consigliate nella parte IV^ titolo II capo II Guida per la tutela delle risorse del verde, articoli del Regolamento Urbanistico. L accesso all area dovrà avvenire da un cancello realizzato a regola d arte. Per ogni sito le schede norma allegate stabiliscono il numero massimo di pali da utilizzarsi. Di norma dovranno essere utilizzati gli impianti di illuminazione esistenti nel sito, se ed in quanto idonei o adattabili. Un concessionario potrà realizzare a propria cura e spese un nuovo palo e sarà obbligato a metterlo a disposizione degli altri concessionari dello stesso sito per le relative installazioni. I relativi accordi tra concessionari e la modalità di utilizzo dovrà essere oggetto di atto privato fra le parti. E fatta salva la possibilità di realizzare il palo solidarmente tra i concessionari di uno stesso sito. 5
7 Qualora si utilizzi un sostegno esistente di proprietà dell Amministrazione Comunale, il concessionario in proprio o solidarmente con gli altri concessionari del sito, provvederà alla verifica di idoneità del palo ed eventualmente provvederà a proprie spese all adeguamento. L Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del palo di sostegno L altezza del palo dovrà essere non superiore a m misurata dal piano di campagna, fatta salva la possibilità di utilizzare gli impianti di illuminazione esistenti, se ed in quanto idonei o adattabili. Il basamento, nelle misura strettamente necessaria a sostenere gli impianti, potrà essere realizzato in C.A, il terreno lasciato libero dalla sale apparati dovrà mantenere la permeabilità ed essere protetto dall inquinamento. I pali di supporto delle antenne inseriti nelle aree urbane, potranno essere integrati nel sistema illuminante, se ritenuti idonei anche per l illuminazione dal competente servizio comunale. Il palo oltre che ad assolvere il compito di supporto per le antenne, costituisce anche un elemento riqualificante per l arredo urbano, e come tale dovrà essere oggetto di accurata progettazione al fine di concorrere alla riqualificazione urbana. Nel caso intervengano nuove tecnologie esse saranno utilizzate per poter ridurre l altezza del palo. Dovranno essere previste opere per l allontanamento delle acque meteoriche. 6
8 Art. 10 Provvedimenti contro il rischio idraulico Il gestore dovrà progettare gli interventi in sicurezza idraulica ed eseguire eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza dell impianto dal rischio idraulico. Art. 11 Studio di inserimento Architettonico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale. Al fine di rendere compatibile l inserimento dell impianto nel territorio, ogni intervento dovrà essere progettato curando l impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale. La richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 5 dovrà essere corredata della documentazione necessaria ad essere esaminata dai diversi uffici Art. 12 Sanzioni amministrative Nel caso di accertamento di modifiche ed adeguamenti degli impianti, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, si applicano le sanzioni di cui all art. 10 della Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 54. Art. 13 Opere difformi. Per le antenne in contrasto o con le previsioni del Presente piano, o con le autorizzazioni di cui al precedente art. 5 sono soggette alle sanzioni di cui al Titolo VIII Capo I Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e di cui all art. 10 della Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n
9 Art. 14 Norme transitorie e finali Per quanto non previsto dal presente Piano Urbanistico Attuativo si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Art. 15 Siti disponibili I siti disponibili per realizzare i piani di rete, di cui alla tav.1 sono i seguenti: Sito n 1 Palazzo delle esposizioni; Sito n 2 Stadio comunale Castellani; Sito n 3 Verde pubblico nel PIP Pontorme; Sito n 4 Verde pubblico in via 11 febbraio; Sito n 5 Verde pubblico in viale Buozzi; Sito n 6 Cimitero di S. Maria; Sito n 7 Cimitero di Pagnana; Sito n 8 Rotatoria su via 1 maggio; Sito n 9 Cimitero di Ponte a Elsa; Sito n 10 Cimitero di Brusciana; Sito n 11 Cimitero di Fontanella; Sito n 12 Campo sportivo di Monterappoli; Sito n 13 Cimitero di Martignana; Sito n 14 Cimitero dei Cappuccini 8
C O M U N E D I E M P O L I SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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