AXA MPS Mutuo Sicuro Incendio
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- Adolfo Falcone
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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0110/01 Ed.05/2015 Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa (comprensiva di Glossario), Condizioni di Assicurazione e Proposta di adesione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected]. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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3 Nota Informativa Contratto di assicurazione Incendio Modello AMAD0110/02 Ed.05/2015 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta di adesione. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma Italia; i riferimenti per la denuncia dei sinistri sono: Casella Postale 187 Roma Spinaceto Filiale Roma Sud. c) Recapito telefonico: ; numero verde ; linea telefonica gestione sinistri: ; fax gestione sinistri: ; sito internet: [email protected]; PEC: [email protected] d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall IVASS, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2014 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità * 65,73 39,00 10,72 201% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Il contratto è stato stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza. Alla scadenza del contratto non è necessario comunicare la disdetta. Nel caso in cui la durata del contratto, al momento della stipula superi i 5 anni, l'aderente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per i dettagli si rimanda all Art.7 Recesso delle Condizioni di Assicurazione. 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Incendio Fabbricato Indicato nella lettera di conferma Fumi; gas vapori;bang sonico; caduta Limite dell Incendio aeromobili; urto veicoli stradali. fenomeno elettrico impianti fabbricato eventi atmosferici 1.500,00 200, guasti per ordine dell Autorità Limite dell Incendio spese demolizione e sgombero 10% importo liquidato per incendio onorari dei periti 5.000, spese straordinarie 5.000, spese alberghiere 2.500, Ricorso Terzi 25% del Capitale della garanzia Incendio Fabbricato,con il limite di , %, minimo 1.000,00 Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dall Art.1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi dell Art.1 Oggetto dell Assicurazione e dell Art. 3 Esclusioni, la copertura assicurativa contiene limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza. Ai sensi dell Art.1 Oggetto dell Assicurazione e dell Art. 3 Esclusioni, la copertura assicurativa contiene franchigie e massimali. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Esempio relativo all applicazione della franchigia Importo del danno Importo Franchigia Indennizzo 2.000,00 50, ,00 Pagina 1 di 4
4 Esempio sull applicazione dello scoperto Importo del danno % di scoperto Importo di scoperto Indennizzo 4.000, , ,00 20% (20% di ,00) ( , ,00) Esempio sull applicazione di Massimale sulla garanzia Ricorso Terzi Somma Assicurata Incendio % Limite indennizzo Ricorso Terzi Limite massimo ,00 25% , ,00 25% ,00 Importo Assicurato Ricorso Terzi ,00 ( ,00x25%= ,00) ,00 = Limite massimo ( ,00x25%= ,00) 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia al Modulo di Proposta ed alle Condizioni di Assicurazione per i dettagli. In particolare si veda l Art.12 Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi dell Art.13 Aggravamento del rischio e Art.14 Diminuzione del Rischio delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art.1898 del c.c. A titolo esemplificativo è considerata causa di aggravamento del rischio, la variazione del rivestimento del fabbricato assicurato con materiali combustibili o la variazione di destinazione d uso da civile abitazione ad esercizio commerciale. 6. Premi Periodicità. Il premio è unico e anticipato per tutta la durata della copertura. Mezzi di pagamento. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Contraente. Frazionamento. Non previsto. Ai sensi dell Art.50 punto 1 del Reg.35/2010 IVASS in tema di trasparenza dei costi contrattuali si precisa che l intermediario percepisce, su ogni adesione, una commissione pari al 15% del premio imponibile corrisposto, pari mediamente ad 83,28. Avvertenza. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, tramite la Contraente, restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate. In alternativa, su richiesta dell Aderente, AXA MPS Danni fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art.8 Premio delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse Avvertenza. Il presente contratto prevede la rivalsa ai sensi dell Art del c.c.. 8. Diritto di recesso Avvertenza. Ai sensi dell Art.7 Recesso delle Condizioni di Assicurazione l Aderente può recedere dalle coperture assicurative: L'Aderente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 10. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi dell Art.10 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalle coperture assicurative; modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro tre giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l aderente ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all Art.10 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione; spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall Art.17 Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi punto 16 della presente nota); Pagina 2 di 4
5 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax [email protected]. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è previsto l arbitrato. Per i dettagli si veda l Art. 17 Arbitrato delle Condizioni di Assicurazioni. Avvertenza. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota. Ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Data ultimo aggiornamento del presente documento maggio 2015 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected]. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n Pagina 3 di 4
6 GLOSSARIO Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Aderente - Assicurato: il titolare di mutuo che aderisce all Assicurazione. Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. Contraente: la Banca mutuante. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l aria o l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Fabbricato: l intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di allarme, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico. Incendio: combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autestendersi e propagarsi. Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Lettera di conferma: documento che prova l accettazione della copertura assicurativa secondo la richiesta e le dichiarazioni dell Assicurato. Polizza Collettiva: la polizza stipulata dalla Contraente a cui i Clienti della Contraente, titolari di mutuo, possono aderire; Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Capitale o Massimale Assicurato: è l importo massimo che l Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato nel modulo di adesione. Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Nota Informativa: documento che l assicuratore deve consegnare all Aderente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni). Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente nell interesse di terzi al quale l assicurato abbia aderito. Modulo di Adesione: documento comprovante l esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nel modulo di adesione sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto. Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall infortunio nel quale l assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente). AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita. Data ultimo aggiornamento del presente documento maggio 2015 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected]. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n Pagina 4 di 4
7 Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD0110/03 Ed.05/2015 Art.1 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione è riferita a Fabbricati e/o loro porzioni finiti o in ristrutturazione adibiti a civili abitazioni aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili (solai e strutture del tetto anche in materiale combustibile), oggetto del contratto di mutuo o descritti nella Lettera di Conferma. AXA MPS Danni, qualora sulla Lettera di Conferma risulti indicata la relativa somma assicurata e sia stato pagato il relativo premio, garantisce l indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato, in conseguenza dei seguenti eventi: 1. incendio, fulmine, scoppio o esplosione, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; 2. fumi, gas, vapori, sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia, anche se derivanti da enti diversi da quelli assicurati; 3. bang sonico; 4. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi; 5. urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato, in transito sulla pubblica via, anche quando non vi sia sviluppo di incendio; 6. fenomeno elettrico, limitato a impianti elettrici ed elettronici considerati fabbricato, per effetto di correnti, scariche, altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è prestata a primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l applicazione di una franchigia fissa di 200,00 per sinistro; 7. eventi atmosferici: AXA MPS Danni indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: - grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; - bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia, eventi atmosferici, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell indennizzo dovuto con il minimo di 1.000,00. AXA MPS Danni indennizza inoltre, purché conseguenti dagli eventi di cui sopra: 8. guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; 9. spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico, fino ad un massimo del 10% dell importo liquidato, nei limiti della somma assicurata; 10. onorari dei periti: AXA MPS Danni rimborsa le spese ed onorari del perito che l Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla concorrenza dell importo di 5.000,00; 11. spese straordinarie: AXA MPS Danni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l inagibilità totale del fabbricato assicurato, rimborsa, fino alla concorrenza di 5.000,00, le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato per: a. onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria; b. rimuovere, trasportare e ricollocare le cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate (comprese quelle di montaggio e smontaggio), esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato; c. affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato; d. costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Relativamente alle garanzie di cui ai punti a, b e c è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all autorizzazione di AXA MPS Danni e dell Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro. 12. spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei danni che derivino dal mancato godimento dell abitazione qualora, a seguito del sinistro indennizzabile, l abitazione assicurata non sia agibile. Il limite d indennizzo per questa garanzia è di 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art.2 - Ricorso Terzi AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di ,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'assicurato; quando l'assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art del c.c., nonché gli amministratori delle medesime. Pagina 1 di 5
8 Art.3 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio; b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti; d. causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno; e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f. alla macchina od all'impianto del fabbricato nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g. di fenomeno elettrico ad elettrodomestici, apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche non al servizio del fabbricato assicurato, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. i. da spargimento d acqua, anche se conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture, pluviali o elettrodomestici; nonché le spese per ricercare e riparare il guasto; j. danni da furto; Limitatamente alla garanzia eventi atmosferici, AXA MPS Danni non risponde dei danni: 1. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione. 2. subiti da, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinzioni (non metalliche e non in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; - pannelli solari e simili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Limitatamente alla garanzia fenomeno elettrico, AXA MPS Danni non risponde dei danni: - causati da usura, logorio o graduale deterioramento; - per mancata o difettosa manutenzione, corrosione, ossidazione; - dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; - alle lampadine in genere, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. A parziale deroga della lettera c delle esclusioni di cui sopra, AXA MPS Assicurazioni Danni risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell Assicurato. Art.4 - Capitale L importo indicato nella Lettera di Conferma che rappresenta il limite massimo dell indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro. Salvo il caso previsto dall Art del c.c., per nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art.5 - Deroga alla Proporzionale Si conviene che non si terrà conto del maggior valore dei beni in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alle partite stesse. Se invece il limite del 20% di cui sopra risultasse oltrepassato si applicherà allora la regola proporzionale solo per l eccedenza del predetto 20%. Art.6 - Durata della copertura- Effetto- Decorrenza La durata della copertura assicurativa è pari alla durata originaria del finanziamento ed è indicata nel modulo di adesione; alla scadenza non è tacitamente rinnovabile. Le coperture assicurative decorrono dalle ore della data di adesione, o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva, ancorché il premio non sia stato regolato o addebitato all Aderente. Pagina 2 di 5
9 Art.7 - Recesso L Aderente, trascorso il quinquennio,ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Art.8 - Premio Il premio, da pagarsi in unica soluzione, è pari all importo indicato sulla Lettera di Conferma ed è comprensivo delle imposte, nell attuale misura del 22,25%. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, tramite la Contraente, restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate. In alternativa, su richiesta dell Aderente, AXA MPS Danni fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Art.9 - Modifiche al modulo di adesione Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall aderente nel modulo di adesione, devono essere approvate per iscritto da parte di AXA MPS Danni e dell Aderente. Art.10 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l assicurato deve: a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell Art del c.c.; b. darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell Art del c.c.; c. presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere diritto ad indennità alcuna; e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Danni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art.11 - Liquidazione dei sinistri AXA MPS Danni si impegna, se indennizzabile, a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro. Art.12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c. Art.13 - Aggravamento del rischio L Aderente o l Assicurato devono dare comunicazione ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art.1898 del c.c.. Art.14 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio a seguito della comunicazione dell Aderente o dell Assicurato ai sensi dell Art del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.15 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte dell Aderente o Assicurato ad AXA MPS Danni dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte di AXA MPS Danni saranno indirizzate al domicilio indicato dall Aderente sul modulo di adesione. Art.16 - Imposte e altri oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico dell Aderente. Art.17 - Arbitrato L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Danni, o da un Perito da questa incaricato, con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto. Nel caso le Parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l immobile assicurato. Ogni Parte nominerà il proprio Perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai Periti stessi. In mancanza di tale accordo sull indicazione del terzo Perito, la nomina verrà eseguita dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio Perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art.10 Obblighi in caso di Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti nel successivo Art. 18 Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno; 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Pagina 3 di 5
10 Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art.18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno Premesso che: 1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente; 2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se procede alla riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene, AXA MPS Danni limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2). Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA MPS Danni pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'assicurato abbiano proceduto, sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione. Art.19 - Legge applicabile La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana. Art.20 - Foro competente Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell Aderente, o quello da lui preferito. Art.21 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Art.22 - Glossario I termini indicati nel glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti. Data ultimo aggiornamento del presente documento: maggio 2015 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: [email protected], PEC: [email protected]. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n Pagina 4 di 5
11 Informativa ai sensi dell Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) 1. Finalità del trattamento dei suoi dati personali 1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) In applicazione dell'articolo 13 del Codice Privacy, e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: al fine di fomirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (la "Società") deve poter disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2), previo Suo consenso espresso e/o dati che devono essere fomiti da Lei o da terzi ai sensi di legge (3). Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, rientrando la fattispecie relativa alla conclusione del contratto assicurativo nelle esclusioni di cui alla lettera (b) dell art. 24 del Codice Privacy. Tuttavia, il consenso che Le chiediamo riguarda la raccolta dei Suoi dati personali presso gli altri soggetti, come sopra menzionati, nonché la raccolta eventuale di dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. La informiamo inoltre che, esclusivamente per le finalità sopra indicate e pertanto limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Società coopera in Italia o all'estero - e, in ambito extracomunitario, ai sensi e per gli effetti dell art. 43 del Codice Privacy, solo previo Suo consenso espresso - e presso paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo c.d. "catena assicurativa" (6). II consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dalla Società ai predetti soggetti e dai predetti soggetti tra di loro. 1.2 Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, per le quali, come anticipato, il consenso è necessario solo nel caso di raccolta e trattamento dei Suoi dati sensibili e/o giudiziari, ovvero nel caso di raccolta di tali dati presso soggetti terzi, ovvero ancora nel caso di trasferimento di tali dati e dei Suoi dati personali al di fuori del territorio comunitario, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (7). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità nell'apposito spazio presente nella proposta di assicurazione. 2. Modalità di trattamento dei suoi dati I Suoi dati saranno trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dagli artt. 42 e 43 del Codice Privacy. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Società, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Società si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di sua fiducia - operanti anche all'estero - che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica od organizzativa (9). 3 Diritti dell'interessato Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. Gli artt del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento (10). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi alla Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, Roma ([email protected]). NOTE 1) Per "finalità assicurativa" deve intendersi, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito gli "altri soggetti" presso i quali potranno essere raccolti, previo Suo consenso espresso, i dati che La riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali copertura assicurativa, la liquidazione di sinistri ecc.), legittimamente autorizzati dalle pubbliche autorità, forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6 punto d); altri soggetti pubblici (v. nota 6; punto e). 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d). del Codice Privacy, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell'invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; e. IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 punto b). 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. Pagina 5 di 5
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