Sistema Europeo di Garanzia dei Depositi
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- Stefano Mora
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1 Dr. CORSINI Daniele, Dr. CASATI Federica Sistema Europeo di Garanzia dei Depositi Le opinioni espresse non impegnano la responsabilità degli enti di appartenenza Riproduzione vietata / Partial or total reproduction and trasmission is forbidden Novembre Sintesi E' opinione diffusa che, per fronteggiare una crisi economico finanziaria ormai duratura, risulta necessario mettere in atto strumenti tecnici e comportamentali tali da ripristinare la fiducia dei risparmiatori nei confronti delle banche, che non sempre hanno svolto il loro mestiere con la dovuta perizia e cautela. Pertanto, nell'intento di porre rimedio a talune carenze strutturali e creare un quadro normativo uniforme nell'ambito del sistema bancario europeo, si è deciso di porre a compimento la cosiddetta Unione Bancaria Europea (European Banking Union) che si fonda su tre pilastri: 1. Il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) che esercita, nell'ambito della BCE, la vigilanza diretta sulle banche di maggiori dimensioni. Il MVU è operativo dal novembre Il Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU) interviene per gestire in modo coordinato ed efficiente le situazioni di dissesto delle singole banche europee in difficoltà. Il MRU è stato attivato dal gennaio Il Sistema Unico di Garanzia dei Depositi non si è ancora concretizzato a livello europeo, ma è stato solamente progettato tramite una "proposta europea di legge". Sono comunque attualmente operativi a livello nazionale diversi Sistemi di Garanzia dei Depositi SGD. Nell'ambito della Unione Economica e Monetaria tutti i "sistemi di garanzia dei depositi" nazionali, debbono ora operare sulla scorta degli aggiornamenti normativi conseguenti all'applicazione della Direttiva 2014/49/UE, inoltre per il contesto italiano si deve fare anche riferimento al Decreto Legislativo di recepimento n.30 del 15 febbraio Pagina 1
2 La Direttiva 2014/49/UE prevede dunque un quadro normativo europeo "standard" che contempla i seguenti tratti salienti, che successivamente commenteremo: Si conferma che ciascun depositante beneficerà, nel caso del dissesto della banca, di una copertura massima di 100 mila euro. Le banche debbono obbligatoriamente finanziare i sistemi di garanzia, con una cadenza almeno annuale. Presso ciascun SGD debbono essere disponibili mezzi finanziari che nel tempo dovranno raggiungere un livello almeno pari al 0,8% dei depositi coperti. A regime i termini di rimborso non dovranno superare i 7 giorni. Gli enti creditizi dovranno informare i depositanti, anche tramite sito web, sia in fase di apertura di un deposito sia periodicamente, circa l'ammissibilità alla copertura dei loro depositi. 2. Cos' è un Sistema di Garanzia dei Depositi (SGD)? Artt. 1, 2, 3, 4 e 11 della Direttiva 2014/49 UE Sulla scorta della previsioni normative derivanti dalla Direttiva 2014/49/UE i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) riconosciuti sono degli enti che operano a livello nazionale - finanziati dagli enti creditizi - con la finalità principale di assicurare il rimborso di una quota dei depositi bancari. Nello specifico i sistemi di garanzia in base alle previsioni normative e statutarie: Rimborsano i depositanti, al manifestarsi della "liquidazione coatta amministrativa". Rimborsano i depositanti, al manifestarsi di una "procedura di risoluzione". Contribuiscono al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi. Inoltre i diversi SGD nazionali - sempre in base ai loro statuti - possono prevedere ulteriori forme di "intervento alternative": A supporto delle operazioni di cessione di attività/ passività e aziende, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche. Atte a superare il dissesto o il rischio di dissesto delle banche. 3. Quali Sistemi di Garanzia dei Depositi operano in Italia? Le singole banche italiane debbono obbligatoriamente partecipare ad un sistema di garanzia dei depositi SGD, riconosciuto in Italia. Il venir meno all'adesione comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della loro attività bancaria. Pagina 2
3 In Italia sono operativi due Sistemi di Garanzia dei Depositi: Il "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" è un consorzio al quale aderiscono le banche spa e le ex banche popolari, nonchè le banche extracomunitarie operanti in Italia. Risultano 202 le banche consorziate, mentre sono circa 510 i miliardi relativi ai depositi protetti. Il "Fondo di Garanzia dei Depositanti" è un consorzio al quale aderiscono le banche di credito cooperativo, oltre alle banche di credito cooperativo extracomunitarie operanti in Italia. Risultano 341 le banche consorziate, mentre la consistenza dei depositi protetti è pari a circa 80 miliardi. La Banca d'italia è l'autorità "amministrativa designata", alla quale sono stati assegnati i poteri di disciplina e vigilanza sui singoli SGD italiani. 4. Quali depositi vengono rimborsati e per quale importo? Artt. 5, 6 e 7 della Direttiva 2014/49 UE La copertura prevista per ciascun depositante (privati o imprese) è pari al massimo a 100 mila euro. Il limite di copertura si applica alla totalità dei depositi (depositi in conto corrente, depositi vincolati, certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi e assegni circolari) presenti presso ciascun ente creditizio. La Direttiva ha comunque previsto diverse eccezioni; ad esempio nella necessità di garantire particolari "tutele sociali" i depositi risultano comunque garantiti se riferiti a "persone fisiche" in presenza di: Operazioni su beni immobili relativi a proprietà residenziali. Eventi quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l esubero, l invalidità e il decesso. Prestazioni assicurative, pagamenti di indennizzi per lesioni personali, rimborsi derivanti da ingiusta condanna. 5. Quali sono le modalità e tempistiche di rimborso? Art. 8 e 9 della Direttiva 2014/49 UE A seguito della manifestazione di uno "stato di dissesto" di una banca la procedura di rimborso verrà attivata automaticamente, senza che il depositante proceda con una formale richiesta. Quindi per Pagina 3
4 attivare i rimborsi in via autonoma il Sistema di Garanzia richiederà direttamente alla banca in "default" tutte le informazioni relative ai singoli depositanti. Con la finalità di dotare i singoli SGD nazionali di adeguate risorse e capacità gestionali la Direttiva ha stabilito anche di ridurre progressivamente i tempi di rimborso, dagli attuali 20 giorni entro il termine di 7 giorni lavorativi dal gennaio Come si finanziano i Fondi di garanzia dei SGD? Art. 10, 12 e 13 della Direttiva 2014/49 UE La Direttiva prevede che i diversi Sistemi di Garanzia si dotino di risorse commisurate all'entità dei depositi protetti ed in relazione al profilo di rischio manifestato da ciascuna banca. Pertanto quanto più elevati sono i rischi assunti da ciascuna banca, tanto maggiore sarà il loro contributo da versare al Fondo. I contributi a carico delle banche sono disposti a favore dei SGD principalmente sulla base di un "meccanismo ex ante", cioè di una modalità di contribuzione costante nel tempo ovvero almeno su base annuale. Ad esempio in Italia ed in taluni paesi europei veniva precedentemente utilizzato il sistema di contribuzione denominato "meccanismo ex post", che si attivava solo con la manifestazione del dissesto di una specifica banca. Entro il 2024 la dotazione finanziaria disponibile - presso ciascun SGD - dovrà raggiungere un "livello obiettivo" del 0,8 per cento della consistenza dei depositi coperti delle banche consorziate. Tali fondi - rappresentano un patrimonio autonomo non aggredibile da terzi - debbono essere investiti in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione, in modo che questi siano disponibili al manifestarsi di un eventuale dissesto di una banca. Oltre ad aver fornito le inerenti "linee guida" di riferimento, ogni tre anni l''european Banking Authority" è stata incaricata ad effettuare appositi "stress test", atti a verificare che i singoli Fondi di Garanzia risultino sufficientemente "solidi" e che siano conseguentemente in grado intervenire a favore dei depositanti. I primi stress test sui sistemi di garanzia verranno effettuati nel luglio Quali sono gli sviluppi futuri dei sistemi di garanzia? La Commissione Europea nel novembre 2015 ha formulato una proposta legislativa avente la finalità di portare finalmente a compimento il "terzo pilastro" dell'unione Bancaria ovvero il Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi (European Deposit Insurance Scheme - EDIS). L'intendimento è quello di disporre a livello europeo di un unico sistema di garanzia, dotato di un'unica Pagina 4
5 "regia" in grado di intervenire in modo univoco nei confronti di qualsiasi banca appartenente all'area euro. Si auspica che a regime il sistema di garanzia europeo possa avvalersi di un unico Fondo (Deposit Insurance Fund-DIF), dove progressivamente i singoli SGD nazionali dovranno trasferire le risorse raccolte dalle banche aderenti. Stante gli intendimenti riportati nella "bozza della normativa" il sistema EDIS dovrebbe realizzarsi sulla scorta di tre tappe progressive: 1. "Prima fase denominata Riassicurazione". Dal 2019, a seguito del dissesto di una banca, solo dopo che i Fondi nazionali abbiano fatto ricorso alle loro risorse disponibili è previsto l'intervento del Deposit Insurance Fund-DIF entro un limite del 20 per cento. 2. "Seconda fase denominata Coassicurazione". Dal 2023 il DIF si farebbe carico di coprire la garanzia dei depositi fino ad un livello massimo dell' 80 per cento. 3. "Terza fase denominata Assicurazione Integrale". Dal 2024 l'onere complessivo dell'intervento graverebbe integralmente sul DIF del relativo sistema di garanzia europeo. 8. Osservazioni A seguito dell'adozione della "moneta unica" si è affiancata a suo sostegno l'unione Bancaria Europea, che deve ancora dimostrare di saper navigare con sicurezza nei marosi della crisi economica in corso. In tale contesto l'unione Bancaria non ha ancora pienamente realizzato il "terzo pilastro", in quanto la sua completa realizzazione è stato solamente contemplata da una proposta di normativa avanzata dalla Commissione Europea, che prevede l'istituzione di un sistema europeo di garanzia "centralizzato" ed uniforme per tutti gli Stati membri. La recente normativa comunitaria (Direttiva 2014/49/UE) ha comunque previsto che i sistemi di garanzia di ciascuna nazione operino in un quadro normativo e comportamentale uniforme ed armonizzato. In quanto le autorità comunitarie hanno esplicitato la necessità di eliminare le differenze esistenti tra le diverse legislazioni nazionali, con la finalità di rafforzare il sistema bancario e fornire una maggior tutela ai depositanti. Appare tuttavia ancora lontana la realizzazione di un sistema di garanzia dei depositi unico ed integrato a livello comunitario, che riesca a superare le differenze tra i vari sistemi nazionali, che sarebbe conclusione logica e necessaria per il completamento dell Unione Bancaria. In quanto, solo così facendo, il sistema finanziario europeo risulterebbe pienamente coeso e impermeabile ai rischi e alle conseguenze derivanti dal verificarsi di ulteriori crisi finanziarie, che come si è visto sono fenomeni capaci di travalicare gli stretti confini nazionali. Pagina 5
6 Normative essenziali di riferimento Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014 Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 n. 30 con conseguente aggiornamento del Testo Unico Bancario dall'art.96 all'art 96 quater.4 Decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE EBA-Guide Line for deposit for calculating contributions to DGS, del Siti di Riferimento sito del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" sito del "Fondo di Garanzia dei Depositanti" delle BCC Revisione della presente "Analisi/Pubblicazione" effettuata il 18/11/16 In relazione alla presente Analisi/Pubblicazione il Comitato Tecnico Scientifico, composto per tale circostanza da tutti i membri dell'associazione e coordinato dal Presidente, ha provveduto a verificare: 1. La connotazione "scientifica" e di novità. 2. L'interesse dell'argomento nei confronti degli associati e degli appartenenti al settore bancario. 3. La corrispondenza delle normative riportate. La presente Analisi/Pubblicazione è da associare ai seguenti settori scientifici disciplinari classificati dal Ministero dell'università e Ricerca come: IUS/14 Diritto dell'unione Europea. SECS-P/11 Economia degli Intermediari finanziari. Qualora fossero state espresse imprecisioni, derivanti anche dal modificarsi dei contesti normativi e pratici, l'associazione si rende disponibile ad effettuare gli appositi aggiornamenti. analisibanka@analisibanka.it Pagina 6
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