Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO)

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1 COMUNE DI.. CONDIZIONI PARTICOLARI: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO) DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO L'assicurazione si considera prestata a favore dell Ente assicurato, per l'esercizio e per il funzionamento dei pubblici servizi che al medesimo Ente competono nell'ambito del proprio territorio. La garanzia della presente polizza e operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento della propria attività. A) CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/RCO Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art. l - Oggetto dell'assicurazione A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art Codice Civile. B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni I.N.A.I.L. (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall I.N.A.I.L., a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti; b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D. Lgs. n. 38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono. Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: 1) ai sensi lutti del D. Lgs. n. 81/2008 nonché del D. Lgs n. 106/2009 e successive modificazioni; 2) anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno n. 222; 3) ai sensi della Legge n. 675/1996 e s.m.i.; 4) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

2 Art. 2 - Massimali di garanzia Salvo quanto specifìcamente e diversamente espresso nel presente contratto, valgono i seguenti massimali: Massimale RCT:....per ciascun sinistro per danni a persone.per danni a cose/animali Massimale RCO: per ciascun sinistro.per ciascuna persona Art. 3 - Rischi inclusi nell'assicurazione A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie: a) RC attività varie L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge: - da proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci di mense aziendali e/o scolastiche; - dall'organizzazione, gestione e/o partecipazione di convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere; / ^^- dalla proprietà, conduzione e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari; - dalla proprietà, esercizio e manutenzione di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere; - dalla proprietà, gestione e manutenzione strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie, nonché d proprietà e/o conduzione di terreni e fabbricati in genere, dei relativi impianti fissi e pertinenze; - spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla legge n. 990/1969 e s.m.i. e i danni derivanti dall'impiego di velivoli ed aeromobili; compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; - dalla proprietà e/o gestione di impianti e strutture sportivi e/o ricreativi in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere, compresi servizi e dipendenze; - di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'assicurato stesso; - dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente; - dalla proprietà ed impiego di cani, dalla proprietà e gestioni di canili ed altri ricoveri per animali, dal servizio di accalappiacani, dalla custodia di animali nell'ambito di giardini pubblici e spazi affini; - dalla proprietà e/o conduzione, gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, rimesse, teatri, cinema, auditorium, colonie, cimiteri, macelli, mercati od altre strutture adibite a pubblici servizi; - dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es: altalene, scivoli, giostre e simili attrezzature) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione; - dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati; - dalla proprietà e/o uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali: biciclette,

3 tricicli, ciclo furgoncini, carrelli a mano, nonché - fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla L 990/1969 e s.m.i. - dalla proprietà e/o dell'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento, e movimentazioni di merci, materiali (carrelli, transpallets, e simili); - dalle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore; - dalla gestione di attività e/o servizi sociali ed assistenziali; - dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione; - dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli, porte e sbarre, anche ad apertura automatica; - dall'esercizio dei servizi di sorveglianza anche armata; - dall'impiego di squadre di pronto intervento; - dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazioni in genere, comprese le officine mobili; - dalla proprietà e/o conduzione di serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o contenitori di carburante per uso dell'assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non; - dall'esercitazione ed interventi di protezione civile anche al di fuori dell'ambito territoriale; - dal servizio di Polizia Municipale. b) Acquedotto e reti fognarie L'assicurazione comprende il rischio della proprietà, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti, non collocati in fabbricati, destinati al funzionamento dell'ente, nonché il rischio derivante da lavori per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia. Sono compresi: - i danni materiali a cose di terzi, compresi fondi e colture degli utenti, sempreché dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali di tubazioni e condutture fino a concorrenza di un massimo risarcimento di ,00 per sinistro e anno assicurativo; - i danni a terzi da erogazione di acqua alterata; - i danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza, con uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% con il minimo di 2.500,00 per ogni sinistro ed il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,00. L'assicurazione non comprende: - il rischio della proprietà ed esercizio di bacini artificiali, dighe e condotte forzate; - i danni da sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. c) Committenza L'assicurazione è prestala per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'ari Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagale a titolo di risarcimento del danno.

4 d) Committenza auto ed altri veicoli L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l'uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. Tale garanzia opererà solo a seguito dell'esaurimento dei massimali di ogni altra copertura propria dei conducenti o dei proprietari dei veicoli che abbiano cagionato il danno, e a condizione che detti veicoli siano condotti da persone abilitate. e) Danni a mezzi sotto carico e scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosia nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. f) Veicoli dei dipendenti La garanzia comprende i danni cagionali ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. g) Carrelli e macchine operatrici La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 990 del e successive modifiche. h) Installazione e/o manutenzione La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. i) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall'art. 583 Codice Penale. j) Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Danni da interruzioni o sospensioni di attività La garanzia comprende entro il massimo di Euro ,00 per anno e per sinistro, danni: - alle condutture e agli impianti sotterranei; il risarcimento del danno verrà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro e il massimo di ,00 per sinistro; - a cose, dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive; in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 e il massimo di ,00 per sinistro, per danni ai fabbricati, e di una franchigia fissa di Euro 500,00 per danni a cose in genere; - derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; in tal caso, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e il massimo scoperto di ,00 per sinistro.

5 k) Danni da furto I,'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi cretti dall'assicurato. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 150,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 1) Danni alle cose di terzi La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia e prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di Euro ,00. m) Cose in consegna e custodia La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato e tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata nel limite complessivo di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, e con il massimo di 5.000,00 per ciascun sinistro, previa detrazione di uno scoperto di 300,00. Restano esclusi: veicoli, denaro e preziosi. n) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. o) Inquinamento accidentale Si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture. L'estensione in termini viene prestata fino a concorrenza di un importo di Euro ,00, restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi. Tale garanzia opera previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro a carico dell'assicurato per ogni sinistro. p) Malattie professionali A parziale deroga dell'ari. 1, lett. b) delle presenti Norme Particolari, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia

6 professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni. La presente esclusione cessa di avere effetto per Ì danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sci mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale R.C.O. indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originatisi dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di seguito, con la massima tempestività, farne le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro ,00 che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto. q) Norme per la sicurezza sul lavoro L'assicurazione comprende la responsabilità civile del personale del Contraente cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al O. Lgs. 81/2008 s.m.i., con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società. r) Manutenzione Strade La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione relativamente alla gestione dei tratti stradali di competenza comunale, con un massimo risarcimento per sinistro pari a ,00. s) Corsi di formazione, istruzione e borse di studio I partecipanti a corsi di formazione e istruzione, nonché i titolari di borse di studio vengono equiparati ai Dipendenti e rientrano nelle condizioni e nei limiti della garanzia RCO. t) RC personale degli Amministratori e del segretario E' ricompresa la RC personale di amministratori e segretario, nello svolgimento della loro attività, qualora generino danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. u) Danni da incendio Limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % per sinistro con il minimo assoluto di 250,00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

7 v) Proprietà di fabbricati L'assicurazione si estende al rischio di proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto (non è quindi necessario fornire un elenco dei fabbricali assicurati, infatti, al momento del sinistro, sarà sufficiente poter provare che nel fabbricato in questione si svolga l'attività assicurata per poterlo ritenere coperto dalla presente polizza; non è par i menti necessario comunicare variazioni riguardo i fabbricali in cui si svolge la medesima attività assicurata). L'assicurazione comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori. La garanzia comprende i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del O. Lgs. 494/1996 sempreché: L'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal I). I.gs 494/1996; dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cos come definite dal Codice Penale. Non sono compresi i danni derivanti da: lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione; umidità, stillicidio od insalubrità dei locali. L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di 300,00 per ciascun sinistro. Art. 4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende Ì danni: a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona che non abbia compiuto il 16 anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; b. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; c. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente/Assicurato o da lui detenuti; d. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; e. connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, etc); f. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lett. k) delle presenti Condizioni Particolari; g. di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli arti. 1783, 1784,1785 bis e 1786 C.C.; h. di qualunque natura, direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; i. di qualunque natura, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto; j. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; k. alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; 1. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti, dopo la consegna a terzi; m. dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge. n. derivanti da alluvioni, inondazioni e altre calamità naturali.

8 Art. 5 - Franchigia L'assicurazione prestata previa l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro, pari ad..,00 (Euro /00), salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti nel presente capitolato per specifiche garanzie.. lì II Contraente /Assicurato

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