DISPENSE CORSO NORMATIVA AERONAUTICA CAPITOLO 3 AMBIENTE NORMATIVO COGENTE - EASA

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1 pag.1 / 15 INDICE INDICE REVISIONI pag. 2 TABELLE DI RISPONDENZA pag. 2 ACRONIMI E TERMINOLOGIA pag Generalità pag. 4 2 EASA pag Basic Regulation pag EASA pag EASA e NAA s EU pag Struttura della normativa EASA pag Airworthiness Directives (AD) pag. 13 STUDI DI CASO pag. 14 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (solo a scopo didattico, pertanto NON tenuta aggiornata) BIBLIOGRAFIA

2 pag.2 / 15 INDICE REVISIONI Rev. Data Oggetto revisionati 0 Gennaio ^ emissione // TABELLE DI RISPONDENZA Di seguito è riportato lo status della normativa di riferimento rilevante per il contenuto della dispensa EC No.216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency EC No 690/2009 of 30 July 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 EC No 1108/2009 of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008

3 pag.3 / 15 ACRONIMI E TERMINOLOGIA Salvo quanto previsto nel Regolamento (CEE) n. 3922/91 del 16 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L373 del 31 dicembre 1991) e relativi allegati, di seguito vengono riportati gli acronimi, i termini aeronautici e le relative definizioni ufficiali valide per l'interpretazione delle dispense Termine Acr. Definizione Acceptable Means of Compliance AMC Mezzi accettabili di rispondenza alla normativa EASA Certification Specifications CS Requisiti normativi applicabili ai prodotti per garantire le prestazioni minime riguardo la safety Design Organisation Approval DOA Impresa approvata per la Progettazione di prodotti, parti e equipaggiamenti aeronautici secondo la normativa EASA Guidance Material GM Materiale di guida per la rispondenza alla normativa EASA Implementatin Rules IR Regolamenti emessi dalla Commissione Europea sempre attraverso (definiti anche Implementation Rules (IR)) dove vengono definiti campo di applicazione, obiettivi periodi di transizione con la normativa vigente e date di entrata in vigore. Maintenance Organisation Approval MOA Impresa approvata per la Manutenzione di prodotti, parti e equipaggiamenti aeronautici secondo la normativa EASA National Aviation Authority NAA Autorità designata dallo stato membro dell'unione Europea, per imprese con sede principale in uno stato membro Production Organisation Approval POA Impresa approvata per la Produzione di prodotti, parti e equipaggiamenti aeronautici secondo la normativa EASA Type Certificate / Supplemental Type Certificate TC / STC (Certificato di Omologazione del Tipo / Certificato di Omologazione di Tipo Supplementare) Dichiarazione rilasciata da EASA che attesta che il tipo di prodotto interessato o la sua modifica rispondono alle pertinenti norme di aeronavigabilità.

4 pag.4 / 15 Capitolo 3 AMBIENTE NORMATIVO COGENTE EASA 1 Generalità Come abbiamo già sottolineato nel cap.2 il trasporto aereo, e di conseguenza l'industria aeronautica, non può prescindere da tematiche come qualità, sicurezza e tutela ambientale che debbono essere recepite ed attuate attraverso l'adozione di normative e organismi sia di carattere nazionale che sovranazionale. L'impegno a perseguire questi obiettivi si è manifestato in Europa con la creazione, nel 1970, delle Joint Aviation Authorities (Autorità Aeronautiche Congiunte o JAA) organizzazione che raggruppa paesi con il comune obiettivo di cooperare e sviluppare normative congiunte a livello europeo per migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto aereo. Nata inizialmente per creare codifiche di certificazione comuni di aeromobili e motori per l'industria europea (in particolare per i prodotti del consorzio internazionale Airbus), le JAA, dal 1987 in poi, hanno esteso le proprie competenze fino alla creazione di norme comuni per gli aspetti produttivi, manutentivi, di certificazione e progettazione dei prodotti aeronautici. La normativa Joint Aviation Requirements 145 (Requisiti Aviazione Congiunti 145 o JAR 145), entrata in vigore nel 1992 e riguardante l'attività di manutenzione per velivoli impiegati nel trasporto pubblico, ne costituisce un esempio. La volontà di uniformare ed armonizzare ulteriormente queste materie ha condotto gli stati membri dell'unione europea all'idea di costituire un organismo indipendente, dotato di personalità giuridica e poteri propri, in grado di rispondere a tali aspettative. Gli stati membri hanno percepito la necessità di fornire all'aviazione civile europea regole comuni concernenti i livelli di sicurezza, gli standard di qualità, la compatibilità ambientale, ma anche la circolazione di merci e servizi nonché la cooperazione con paesi terzi. Questo processo, concretizzatosi il 15 luglio 2002, con la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 1592/2002 sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea, segna la creazione di tali regole e la nascita dell'european Aviation Safety Agency (Agenzia europea per la sicurezza aerea o EASA), con sede a Colonia in Germania. Il regolamento 1592/2002, è stato successivamente aggiornato e sostituito dalla 216/2008, definito Basic Regulation (regolamento base). 2. EASA 2.1 Basic Regulation Per rispondere agli Allegati ICAO, Standards e Recommended Practices, l'unione Europea (attraverso la Commissione UE ) ha adottato il Basic Regulation n 1592/2002 (sostituito dal 216/2008), che contiene le regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) La Comunità Europea, attraverso il Basic Regulation : Definisce l'ambito dei poteri trasferiti alla Comunità europea (i prodotti, organizzazioni e personale che saranno disciplinate a livello comunitario per tutelare l'interesse pubblico) Adotta i requisiti essenziali (Substantive Requirements) definendo gli obiettivi da raggiungere (gli obblighi e gli strumenti per raggiungere il livello di sicurezza desiderato) Definisce i compiti e le responsabilità Stabilisce i mezzi di controllo, quando le responsabilità sono assegnati agli organi dell'ue comunitari

5 pag.5 / 15 Di seguito è rappresentata la struttura del Basic Regulation : Fig.3.1 Struttura del Basic Regulation Di seguito sono descritti in sintesi i principi ritenuti più significativi del Basic Regulation Capitolo 1- Principi Art.1 Scopo : 1. Il Basic Regulation n 216/2008 si applica: (a) progettazione, produzione, manutenzione e gestione di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione e manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze; (b) personale ed organizzazioni interessate alle operazioni degli aeromobili 2. Il Basic Regulation n 216/2008 NON si applica quando prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1 sono impegnate in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi Art.2 Obiettivi.

6 pag.6 / 15 Art.3 Definizioni :... (c) 'prodotto' si intende un aeromobile, un motore o un'elica; (d) 'parti e equipaggiamenti', qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso o accessorio, comprese le apparecchiature di comunicazione... comprese le parti della cellula, del motore o di un'elica... (f) 'ente qualificato' si intende un organismo che può essere assegnato uno specifico compito di certificazione da parte e sotto il controllo e la responsabilità, l'agenzia o l'autorità aeronautica nazionale Capitolo 2 Requisiti di sostanza Art. 4 - Principi fondamentali e applicabilità.. (4) [Il contenuto del EC 216/2008] non si applica agli aeromobili di cui all'allegato II [del EC 216/2008]. Art. 5 - Aeronavigabilità [I requisiti del EC 216/2008] non si applicano agli aeromobili di cui all'allegato II [del EC 216/2008]., ad eccezione degli aeromobili [ storici, di provenienza militare e/o repliche di aeromobili il cui tipo è stato approvato EASA], se utilizzati per il trasporto aereo commerciale. Art. 6 - Requisiti essenziali per la protezione ambientale Art. 7 - Piloti Art. 8 - Operazioni di volo Art. 9 - Aeromobili utilizzati da un operatore di un paese terzo all interno o fuori da un paese EU Art Vigilanza e applicabilità Art Riconoscimento dei certificati Art Riconoscimento dei certificati di paesi terzi Art. 13 Enti qualificati Art Misure di flessibilità Art. 15 Diffusione delle informazioni Art Protezione delle fonti di informazione Capitolo 3 - L'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA SEZIONE I-Attività Art Istituzione e compiti dell'agenzia Art Misure dell'agenzia Art Pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo Art Aeronavigabilità e certificazione ambientale Art Certificazione Piloti Art Certificazione operatori Art Operatori di paesi terzi Art Controllo dell'applicazione dei requisiti Art Le ammende e le penalità di mora Art Ricerca Art Relazioni internazionali L'EASA è responsabile per il monitoraggio, attraverso ispezioni di standardizzazione, dell'applicazione delle norme di sicurezza aerea dell'unione europea da parte delle autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri

7 pag.7 / 15 SEZIONE II - Struttura interna Art Stato giuridico, ubicazione, uffici locali Art Personale Art Privilegi e immunità Art Responsabilità Art Pubblicazione di documenti Art Poteri del Consiglio di Gestione Art Composizione del consiglio di amministrazione Art Presidenza del consiglio di amministrazione Art Riunioni Art Votazioni Art Funzioni e poteri del direttore esecutivo Art Nomina di alti funzionari Art Poteri delle commissioni di ricorso Art Composizione delle commissioni di ricorso Art I membri della commissione di ricorso Art Astensione e ricusazione Art Decisioni soggette a ricorso Art Legittimazione a presentare ricorso Art Termine e forma Art Contenziosi Art Esame dei ricorsi Art Decisioni sul ricorso Art Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia Art Ricorso diretto SEZIONE III Metodo di lavoro Art Procedure di elaborazione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo Art Procedure per l'adozione di decisioni Art Ispezioni degli Stati membri Art Ricerca di imprese Art Programma di lavoro annuale Art Relazione generale annuale Art Trasparenza e comunicazione SEZIONE IV Requisiti amministrativi Art Bilancio Art Esecuzione e controllo del bilancio Art Lotta contro la frode Art Disposizioni finanziarie Art Valutazione Art Diritti e oneri SEZIONE V Disposizioni finali Articolo 65 - Comitato Articolo 66 - Partecipazione di paesi terzi europei Articolo 67 - Inizio dell'attività dell'agenzia Articolo 68 - Sanzioni Articolo 69 - Abrogazioni Articolo 70 - Entrata in vigore

8 pag.8 / 15 Per gli scopi del corso gli annessi significativi sono : Annesso I - Requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità di cui all'articolo 5 In questo Annesso sono riportati i criteri di per l ottenimento delle certificazioni di tipo(i cui requisiti tecnici sono riportati nelle Certification Specifications (CS)), delle certificazioni di impresa (i cui requisiti tecnici sono riportati nelle Implementation Rules (IR)) Annesso II Aeromobili richiamati all art.4(4) In questo Annesso viene chiarito che requisiti EASA NON sono applicabili alle seguenti categorie di velivoli: a) aeromobile di interesse storico b) aeromobili specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca,sperimentazione o scientifici e verosimilmente da produrre in un numero molto ristretto; c) aeromobili costruiti per lo meno al 51 % da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale; d) aeromobili il cui progetto iniziale era inteso unicamente a scopi militari; e) aeromobili con 2 posti al massimo,la cui velocità di stallo o la velocità costante di volo minima in fase di atterraggio non supera 35 nodi ed una massa di decollo massima (MTOM) compresa fra 300e 495 Kg ; f) autogiro monoposto e biposto con una massa massima al decollo non superiore a 560 kg; g) «alianti» con una massa strutturale inferiore a 80 kg se monoposto o a 100 kg se biposto,compresi quelli con decollo mediante rincorsa; h) riproduzioni di aeromobili che soddisfano i criteri di (a) o (d) di cui sopra, per cui il modello strutturale è analogo a quello dell'aeromobile originale; i) aeromobili non pilotati con massa operativa inferiore a 150 kg; j) qualsiasi altro aeromobile con una massa totale,escluso il pilota,inferiore a 70 kg. 2.2 EASA Con il Basic Regulation, l'easa ha assunto la responsabilità per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di tutti i prodotti aeronautici, parti e gli equipaggiamenti progettati, costruiti, mantenuti o utilizzati da persone poste sotto il controllo normativo degli Stati membri dell'ue. In tale contesto l EASA : Predispone le bozze della normativa comunitaria in materia aeronautica (regolamento EASA e modalità di esecuzione) Adotta il materiale per l'attuazione della normativa comunitaria in materia aeronautica (codici di aeronavigabilità, l'interpretazione e materiale esplicativo) Emette i Certificati di omologazione (TC, STC,...), approva le organizzazioni (DOA e, al di fuori del territorio europeo, POA, MOA...), e ne assicura la sorveglianza Sviluppa, adotta e pubblica Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) Assume quindi fondamentale importanza l'attività di certificazione e di controllo (sorveglianza) svolta sull'organizzazione tecnica delle imprese certificate Ricordiamo che la certificazione attesta che l impresa possiede i requisiti tecnici stabiliti dalla normativa aeronautica applicabile, per lo svolgimento delle attività indicate nel certificato. Con la sorveglianza l Autorità accerta che l impresa ha la capacità di mantenere con continuità la rispondenza ai requisiti prescritti.

9 pag.9 / 15 Nell ambito della Comunità Europea la Certificazione è effettuata da: EASA per le organizzazioni situate in paesi extra Comunità UE o in paesi della Comunità EU su esplicita richiesta del paese NAA s (Autorità Aeronautiche Nazionali degli Stati membri) per Organizzazioni (eccetto quelle DOA) situate in paesi della Comunità UE nell ambito del monitoraggio EASA Per le Organizzazioni situate fuori dalla UE o su richiesta di un paese dell UE, l EASA : organizza le attività per il rilascio delle approvazioni delle organizzazioni di produzione effettua le investigazioni iniziali e la sorveglianza continua direttamente o indirettamente tramite Enti (Autorità / Organizzazioni) qualificati (vedi art.3(f) e art.13 del EC 216/2008) rilascia i certificati di approvazione Nell ambito della Comunità Europea l'easa è responsabile del monitoraggio, attraverso ispezioni di standardizzazione, dell'applicazione delle norme di sicurezza aerea dell'unione europea da parte delle NAA s. Per i contenziosi le dispute legali a seguito contravvenzioni all applicazione della normativa comunitaria sono di competenza dei sistemi giudiziari nazionali, mentre eventuali controversie nell'interpretazione del diritto comunitario sono di responsabilità della Corte di giustizia della Comunità europea. Un aspetto strategico dell attività EASA è quello di agevolare la libera circolazione dei prodotti e dei servizi europei in tutto il mondo. Ciò può essere ottenuto aiutando le autorità di regolamentazione dei paesi terzi (NON EU) di certificazione dei prodotti europei e fornitori di servizi Si evidenzia che i Certificati europei possono essere emessi sulla base dei certificati dei paesi terzi (NON EU) quando c'è sufficiente fiducia nel sistema normativo di detti paesi per il riconoscimento delle loro certificazioni. Per farlo, accordi bilaterali (Bilateral Agreements) o accordi di lavoro (Working arrangements) devono essere stipulati dalla Comunità EU o dall EASA rispettivamente, a seconda della natura del soggetto da trattare. L EASA assiste pertanto alla Commissione UE nella negoziazione di accordi che devono impegnare la Comunità EU e i suoi Stati membri o, negozia direttamente gli accordi riguardanti il proprio campo di attività. Un Bilateral Agreement può essere stipulato fra la Comunità EU (Commissione EU) e il Paese contraente (non EU) quando l Autorità NON EU ha dimostrato l equivalenza normativa/gestionale della propria normativa con la normativa EASA. Ad oggi sono stati stipulati Bilateral agreement con gli USA e CANADA. Un Working Arrangement può essere stipulato fra la EASA e l Autorità del Paese contraente (non EU) nei seguenti casi : 1. Quando Autorità NON EU ha dimostrato l equivalenza normativa/gestionale con la normativa EASA per specifici prodotti/attività 2. Per la raccolta e lo scambio di informazioni sulla sicurezza degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari e gli aeroporti del paese in questione 3. Nel quadro della transizione dalle Joint Aviation Authorities all EASA per le nazioni candidate all ingresso EU Si segnala che i Bilateral Agreement e i Working arrangement NON sono gli unici strumenti per l importazione nella comunità EU di prodotti/parti/equipaggiamenti. L importazione nella comunità EU di prodotti/parti/equipaggiamenti può avvenire anche : Attraverso un POA rilasciato dall EASA all organizzazione di produzione NON EU Produzione di parti/equipaggiamenti sotto la responsabilità di un POA rilasciato all organizzazione di produzione EU nell ambito di un rapporto di subfornitura (ovvero senza emissione di EASA Form 1 o documento equivalente)

10 pag.10 / EASA e NAA s EU Ogni NAA s EU può rilasciare approvazioni di produzione/manutenzione/addestramento alle Organizzazioni la cui entità giuridica ricade sotto la propria giurisdizione, mentre l approvazione delle organizzazioni di progettazione è di esclusiva competenza dell EASA. Le organizzazioni (progettazione/produzione/manutenzione/addestramento) non collocate nella UE possono avanzare domanda all EASA che si assume la responsabilità dell approvazione e sorveglianza. Nel caso di approvazione di organizzazioni di produzione/manutenzione/addestramento, le Autorità Aeronautiche degli stati membri EU (NAA s) hanno la responsabilità di : Fornire le competenze appropriate per le attività di emissione della normativa EASA Sviluppare norme nazionali amministrative per l'attuazione della normativa EASA (procedure amministrative) Agire caso per caso per quanto necessario al fine di garantire la sicurezza Organizzare le attività per il rilascio delle approvazioni delle organizzazioni di produzione Condurre le investigazioni iniziali e la sorveglianza continuativa Rilasciare i certificati di approvazione per le Organizzazioni la cui entità giuridica ricade sotto la propria giurisdizione. Essendo la Comunità EU una organizzazione sovranazionale, gli Stati membri dell'ue non possono più: deviare dalle regole comuni previste dal Basic Regulation; imporre requisiti supplementari; concludere accordi (Bilateral Agreement/Working Arrangement) con i paesi terzi (extra UE). Il Trattato della Comunità Europea (EC) è basato sul principio che gli organi Comunitari agiscono nel ruolo di legislatori; l applicazione delle leggi Comunitarie, invece, è demandata gli Stati membri sotto la sorveglianza della Comunità stessa. Le Leggi Comunitarie (Regolamenti) sono direttamente applicabili: entrano a far parte obbligatoriamente del sistema legislativo degli Stati membri senza alcun atto di adozione da parte di questi. 2.3 Struttura della normativa EASA La normativa tecnica adottata da EASA viene emessa dalla Commissione Europea sempre attraverso Regolamenti (definiti anche Implementation Rules (IR)) dove vengono definiti campo di applicazione, obiettivi periodi di transizione con la normativa vigente e date di entrata in vigore. Le IR, a loro volta, presentano uno o più allegati che riportano i requisiti applicabili, questi allegati sono definiti Parti : Le IR sono costituite da : SEZIONE A : Elenca i requisiti che le persone e/o le imprese devono rispettare per dimostrare la conformità alla normativa ed ottenere le relative approvazioni SEZIONE B : Contiene le procedure che l Autorità Competente dello Stato membro deve osservare quando verifica la rispondenza ai requisiti della Sezione A

11 pag.11 / 15 Di seguito è riportata la struttura della Normativa attuale: Fig.3.2 Struttura della normativa EASA (2014)

12 pag.12 / 15 Da notare che nella fig.(1) non è elencata la EC 139/2014 del 12/02/2014 relativa alla certificazione e sorveglianza degli aeroporti, delle avio/elisuperfici e dei gestori aeroportuali. Le attività che disciplinano il controllo dell aeronavigabilità degli aeromobili spaziano dalla certificazione delle imprese di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di gestione della navigabilità continua, degli operatori aerei, delle scuole, alla certificazione degli aeromobili e dei prodotti, mentre quelle relative alla qualificazione del personale passano attraverso il rilascio delle licenze del personale di volo e dei manutentori. In questo settore la normativa tecnico-operativa che disciplina le certificazioni e le licenze è ormai pressoché di esclusiva competenza della Commissione Europea che, per il tramite dell'agenzia per la Sicurezza Aerea (EASA), esercita direttamente alcune funzioni e verifica le modalità con le quali le Autorità nazionali esplicano le attribuzioni loro assegnate dal regolamento basico (CE) 216/2008. Per questo settore, che quello riguardante il presente corso, la struttura della normativa si semplifica come di seguito: Fig.3.3) Struttura della normativa EASA (2014) per l Airworthiness Il primo regolamento di secondo livello pubblicato (1702/2003 sostituito dal 748/2012), concerne i processi di certificazione dei prodotti aeronautici e delle imprese di produzione e progettazione. Come precisato nella 1592/2002 (sostituta dal 216/2008), un aeromobile, un motore od un'elica costituiscono prodotti aeronautici. Qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso o accessorio, impiegato per il controllo di un aeromobile in volo ed ivi installato viene invece chiamato parte e pertinenza. L'Implementation Rule 1702/2003 contiene come annesso la Parte 21, che stabilisce i requisiti e le procedure per la certificazione dell'aeromobile, dei prodotti, delle parti e pertinenze e delle organizzazioni di produzione e progettazione. Sempre nella 1702/2003 vengono introdotte le Certifications Specifications (Specifiche di Certificazione o CS) per garantire l'applicazione uniforme delle norme comuni. L'altro regolamento di secondo livello (2042/2003), concerne invece il mantenimento dell'aeronavigabilità dei prodotti aeronautici e la certificazione delle imprese e del personale di manutenzione. Esso contiene quattro Parti che riguardano: Parte M: il mantenimento in stato di aeronavigabilità dei prodotti, parti o equipaggiamenti aeronautici Parte 145: la certificazione delle imprese che effettuano manutenzione su prodotti, parti o equipaggiamenti aeronautici impiegati nel trasporto pubblico e/o su aeromobili di peso superiore a 5670 Kg o di elicotteri plurimotori Parte 66: il rilascio delle licenze di manutentore aeronautico Parte 147: la certificazione delle scuole che effettuano l'addestramento tecnico del personale di manutenzione

13 pag.13 / 15 I Regolamenti e le IR sono emessi dalla Commissione Europea con il supporto tecnico di EASA e,pertanto, il processo per il loro aggiornamento è piuttosto lento e farraginoso. A supporto delle IR EASA emette a sua responsabilità (con un processo più snello rispetto ai Regolamenti/IR) la seguente ulteriore documentazione: AD : Airworthiness Directives (Direttive di Aeronavigabilità) CS : Certification Specifications (Requisiti di omologazione) DECISION (Decisioni) : Decisioni adottate dal Executive Director dell EASA nell abito delle certificazioni di aeronavigabilità e ambientali, come pure per le verifiche presso le organizzazioni certificate e gli Stati Membri, dove sono riportate notizie esplicative ed informazioni aggiuntive che sono chiamate Acceptable Means of Compliance (metodi accettabili di rispondenza o AMC) e Guidance Materials (materiali guida o GM) NPA : Notices of Proposed Amendment (Proposte di emendamenti ai regolamenti) Airworthiness Directives (AD) L ICAO, nell Annesso 8 parte II - Airworthiness of Aircraft - individua tra le responsabilità dello State of Design dell aeromobile l emissione delle mandatory continuing airworthiness information. Le mandatory continuing airworthiness information costituiscono le azioni obbligatorie, quali modifiche, sostituzione di parti, ispezioni o limitazioni operative dell aeromobile, prescritte per assicurare il mantenimento dell airworthiness dei prodotti. Dette azioni obbligatorie sono formalizzate attraverso documenti definiti Airworthiness Directives (AD) All EASA sono assegnate le responsabilità di esercitare, per conto degli Stati Membri EU, le funzioni ed i compiti dello State of Design, quando questi sono correlati alle approvazioni di progetto (design related); tra tali funzioni figura in particolare quella di assicurare la Continued Airworthiness per i prodotti, parti ed equipaggiamenti che ricadono sotto la responsabilità dell Agenzia attraverso l emissione lle AD. Nello svolgere tali funzioni l EASA si avvale della collaborazione delle Autorità Nazionali (NAA) degli Stati Membri.

14 pag.14 / 15 STUDI DI CASO Studio di caso N.3.1 In Italia, oltre all ENAC, vi è un altro soggetto aeronautico responsabile per specifiche attività: l Aeronautica Militare nella figura di ARMAEREO. L ARMAEREO è l Autorità Aeronautica responsabile dell Airworthiness dei prodotti, parti ed equipaggiamenti di progetto e impiego militare. D altro canto sono presenti altri soggetti aeronautici che operano aeromobili che, pur conformi a certificazioni di tipo civile, non sono né registrati negli appositi registri civili né in quelli militari (ovvero NON hanno matricole né civili né militari) e, pertanto, non sono sottoposti a controllo da parte di ENAC o ARMAEREO. Uno di questi soggetti, ad esempio, è la Polizia di Stato i cui aeromobili sono registrati con le matricole PS-<progressivo numerico> In questo caso chi potrebbe (e come) autorizzare al volo tali aeromobili, effettuare il controllo degli aeromobili e delle organizzazioni che ne assicurano l Airworthiness? Proposta di soluzione studio di caso n.3.1 Per quanto riportato nel EC 216/2008 Cap. I / Art.1(2) l ENAC NON è tenuto ad effettuare il controllo degli aeromobili della Polizia di Stato (che sono da considerarsi ricadenti nelle previsioni dell Annesso II ) attraverso l applicazione di quanto prescritto dal Basic Regulation. D altra parte non è nemmeno vietato che l ENAC ne effettui il controllo utilizzando metodi alternativi. Infatti l EC 216/2008 stabilisce che la certificazione degli aeromobili che ricadono nelle previsioni dell Annesso II dello stesso Regolamento rimangono sotto la responsabilità delle Autorità Nazionali. Con queste premesse, peraltro ribadite al Regolamento Tecnico ENAC (1)-(2) dell interessato l ENAC può emettere Permessi di Volo. a richiesta Nota (1) Regolamento Tecnico ENAC Titolo IV / 40 / A/ 1 (2) Regolamento Tecnico ENAC Titolo IV / 40/ B /

15 pag.15 / 15 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (solo a scopo didattico, pertanto NON tenuta aggiornata) EC 216/ REGULATION (EC) No 216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency EC No 690/2009 of 30 July 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 EC No 1108/2009 of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 BIBLIOGRAFIA Autore Titolo Editore EASA EC 216/ REGULATION (EC) No EASA 216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency // Alcuni testi da Wikipedia //

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