STATUTO DEI GIOVANI DEMOCRATICI - PUGLIA

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1 STATUTO DEI GIOVANI DEMOCRATICI - PUGLIA

2 TITOLO I PRINCIPI ART. 1 I Giovani Democratici dell Unione Regionale della Puglia (d ora innanzi Giovani Democratici della Puglia, Giovani Democratici o GD) sono un organizzazione politica, costituita da ragazzi di un età compresa tra i 14 e i 29 anni, parte integrante del Partito Democratico. Lo Statuto del Partito Democratico Pugliese -art. 22- riconosce l autonomia di pensiero, organizzativa e di azione dei Giovani Democratici, legittimando il compito di elaborazione politica del futuro, di rinnovamento delle strutture del partito, di radicamento sul territorio proprio dell organizzazione giovanile. I Giovani Democratici ispirano la propria condotta politica ai principi fondamentali della Costituzione italiana, si identificano nel codice etico, nel manifesto, nello statuto nazionale e regionale del Partito Democratico della Puglia osservandone le regole ed i valori ivi enunciati. ART. 2 I GD si sono costituiti in due fasi fondamentali: - le primarie del 21 Novembre 2008, giorno in cui giovani pugliesi hanno eletto i delegati delle Assemblee Costituenti Regionale e Nazionale ed il Segretario Nazionale dei GD; - l Assemblea Costituente Regionale dei Giovani Democratici di Puglia del 31 gennaio 2009 nella quale i delegati regionali e nazionali hanno eletto il Segretario Regionale, il Presidente dell Assemblea Regionale, i membri della Direzione Regionale e Nazionale. ART. 3 I Giovani Democratici dell'unione Regionale della Puglia si prefiggono il compito di: - valorizzare le strutture del Partito e la loro apertura ai bisogni delle giovani generazioni; - sperimentare nuove forme per l'organizzazione e la comunicazione politica del Partito; - promuovere e sostenere il coordinamento dei giovani eletti del Partito Democratico; - contribuire al radicamento sul territorio del Partito Democratico attraverso iniziative politiche, nei luoghi di studio e di lavoro, valorizzando le strutture del Partito, garantendo la loro apertura ai bisogni delle giovani generazioni; - rilanciare in un ottica nuova e postmoderna la questione meridionale e, più in generale, il dibattito sul ruolo del mezzogiorno in Italia ed in Europa; - stabilire rapporti di collaborazione con gruppi, movimenti, associazioni caratterizzate da valori e

3 principi affini a quelli del Partito Democratico; - favorire, in collaborazione con il Partito, percorsi di formazione rivolti ai singoli iscritti, ai gruppi dirigenti ed agli amministratori. ART. 4 I Giovani Democratici dell Unione Regionale della Puglia finanziano le proprie attività: - attraverso campagne e manifestazioni di autofinanziamento; - mediante contributi da parte del Partito Democratico Unione Regionale Puglia, che sostiene le attività e le politiche giovanili, fornendo spazi fisici, strumenti materiali e risorse finanziarie; La gestione finanziaria dell organizzazione è svolta in piena autonomia ed indipendenza dal Partito Democratico pugliese. Le finanze sono amministrate secondo criteri di solidarietà tra le realtà territoriali più solide e quelle meno, nonché rivolte verso i gruppi giovanili nascenti. Le risorse economiche sono volte, altresì, al perseguimento di obiettivi di promozione della qualità dell azione politica interna, stabilendo criteri trasparenti di redistribuzione delle risorse in favore delle unità più efficienti dell organizzazione. TITOLO II I SOGGETTI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA ART. 5 (Le iscritte, gli iscritti) 1. I Giovani Democratici sono un organizzazione politica aperta a gradi diversificati. I soggetti della vita democratica interna sono le/gli iscritte/i (d ora innanzi gli iscritti ). 2. Per iscritte/iscritti s intendono le persone, dai 14 ai 29 anni, che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, che si iscrivono all organizzazione, sottoscrivendo il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto Nazionale e Regionale dei Giovani Democratici e del Partito Democratico. Accettando di essere inseriti nell anagrafe delle iscritte e degli iscritti. 3. Tutti gli iscritti ai GD hanno il diritto di: a) partecipare alla elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee e degli organismi dirigenti dei livelli inferiori a quello regionale; b) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del partito a tutti i livelli; c) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito a qualsiasi carica elettiva; d) votare nei referendum per i soli iscritti; e) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione; f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del partito. 4. Tutti gli iscritti dei GD hanno il dovere di:

4 a) Partecipare attivamente alla vita democratica dell organizzazione; b) contribuire al finanziamento del Partito attraverso il pagamento delle quote di adesione, il sostegno alle campagne di sottoscrizione, all impegno volontario alle campagne elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito. 5. L iscrizione ai Giovani Democratici deve avvenire secondo modalità, anche telematiche, tali da garantire una consapevole adesione degli stessi, ed è perfezionabile a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età fino al raggiungimento di anni ventinove. 6. Sono automaticamente esclusi dall elenco dell Anagrafe delle iscritte e degli iscritti i soggetti che risultano aderenti ad altre organizzazioni politiche giovanili o partiti differenti dal Pd. TITOLO III LA STRUTTURA DEI GIOVANI DEMOCRATICI ART. 6 (Articolazione territoriale) 1. I Giovani democratici Puglia - Unione Regionale della Puglia si organizzano su base territoriale comunale, provinciale e regionale. Il funzionamento dell organizzazione si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà e adeguatezza. 2. Le articolazioni territoriali sono: i circoli territoriali e d ambiente, le Unioni cittadine, le Federazioni Provinciali e l Unione Regionale. 3. Le diverse articolazioni territoriali, così come definite al comma 2, possono coordinarsi tra loro per sviluppare politiche comuni su singoli argomenti territorialmente condivisi. 4. Alle articolazioni provinciali e locali è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie non specificamente riservate agli organi territoriali superiori. 5. Gli organismi regionali e provinciali possono intervenire negli ambiti di competenza riservati ai livelli organizzativi territorialmente inferiori, nella misura in cui gli effetti dell azione di questi ultimi pregiudichino i valori fondamentali definiti dal Manifesto dei Valori e dallo Statuto Nazionale e Regionale dei GD. In tali casi la direzione regionale o la direzione provinciale di riferimento può annullare le deliberazioni degli organismi provinciali o comunali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. ART. 7 (I Circoli) 1. I circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita dell organizzazione giovanile. Essi si distinguono in Circoli territoriali legati a criteri residenziali e e Circoli di ambiente legati al luogo di lavoro e/o di studio degli iscritti.

5 2. In ciascuna porzione di territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio è possibile costituire un solo circolo territoriale e d ambiente. Ogni aderente ai circoli territoriali può partecipare alla costituzione e alla vita politica dei circoli d ambiente e viceversa. 3. Per porzione di territorio di cui al comma 2 si intende: a.) Il singolo Comune; b.) un raggruppamento di Comuni nel caso in cui in ciascuno di essi non venga costituito un circolo territoriale; c.) la circoscrizione, nei Comuni nei quali è previsto il decentramento amministrativo. 4. L articolazione dei Circoli territoriali deve tendere alla massima capillarità. La Direzione Provinciale - con voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti validamente espressi approva: a. ) La costituzione dei Circoli di Ambiente che insistono sul territorio di propria competenza. b.) La costituzione di più Circoli territoriali esclusivamente nei Comuni capoluoghi di Provincia. c.) La costituzione di più circoli territoriali, come da lett. c., comma 3 del presente articolo. ART. 8 (Organi del Circolo) Sono organi del Circolo: il coordinatore, l assemblea e l eventuale coordinamento del circolo. ART. 9 (Il Coordinatore di circolo) 1. Il Coordinatore, eletto direttamente dagli iscritti del circolo, ha funzione di coordinamento e di indirizzo politico dell organo. 2. Il mandato di Coordinatore del circolo dura tre anni, rinnovabile per una sola volta. 3. Il Coordinatore non può comunque essere rieletto qualora abbia ricoperto l incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. 4. Il Coordinatore nomina il coordinamento e ne rende noti i membri all Assemblea. ART. 10 (Assemblea di circolo) 1. L assemblea è luogo di confronto e indirizzo politico cittadino. E convocata dal coordinatore e, comunque, quando lo richieda almeno 1/5 degli iscritti, ovvero ogni qualvolta si debbano definire le candidature e gli incarichi istituzionali del partito, nonché l indirizzo politico in occasione di referendum o conferenze programmatiche. 2. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Coordinatore l Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eleggere un nuovo Coordinatore per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell Assemblea stessa. 3. L Assemblea degli iscritti può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del

6 coordinatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. 4. In caso di sfiducia, entro e non oltre i trenta giorni dalla presentazione della mozione, il Segretario provinciale procederà alla convocazione dell Assemblea per gli adempimenti previsti dal comma 2 del presente articolo. 5. L Assemblea, con la maggioranza dei voti validamente espressi, approva un regolamento interno del funzionamento degli organismi del circolo. ART. 11 (Federazioni Provinciali) 1. Le Federazioni Provinciali dei GD Puglia sono sei: - L Unione provinciale di Bari alla quale afferiscono i comuni della provincia di Bari; - L Unione provinciale di Foggia alla quale afferiscono i Comuni della provincia di Foggia; - L Unione provinciale della BAT (Barletta-Andria-Trani) alla quale afferiscono i comuni della provincia denominata BAT ; - L Unione provinciale di Taranto alla quale afferiscono i comuni della provincia di Taranto; - L Unione provinciale di Brindisi alla quale afferiscono i comuni della provincia di Brindisi; - L Unione provinciale di Lecce alla quale afferiscono i comuni della provincia di Lecce; 2. Sono organi della struttura provinciale: il Segretario, l Assemblea, la Direzione provinciale e l Esecutivo. ART. 12 (Il Segretario Provinciale) 1. Il Segretario indirizza e coordina l attività politica dell organizzazione a livello provinciale; rappresenta i Giovani Democratici nel territorio provinciale di riferimento. 2. Il Segretario è eletto direttamente dagli iscritti all organizzazione, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 3. Il Segretario non può comunque essere rieletto qualora abbia ricoperto l incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. 4. Il Segretario nomina i membri dell Esecutivo. Inoltre, presiede e coordina la direzione Provinciale, mantiene i rapporti con le altre associazioni giovanili. Il Segretario può prevedere incarichi specifici secondo le esigenze locali. ART. 13 (L Assemblea Provinciale) 1. L Assemblea provinciale stabilisce gli indirizzi generali dell attività politica dell organizzazione giovanile nell ambito del territorio provinciale.

7 2. L Assemblea provinciale durante la seduta di insediamento elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente dell Assemblea Provinciale. 3. Il Presidente dell Assemblea provinciale convoca l Assemblea stabilendone l ordine del giorno d intesa con il Segretario provinciale, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve convocare l Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti. 4. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Segretario l Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell Assemblea stessa. 5. L assemblea può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. 6. In caso di sfiducia, entro e non oltre i trenta giorni dalla presentazione della mozione, il Segretario regionale procederà alla convocazione dell Assemblea per agli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo. 7. La formazione e composizione dell Assemblea sarà normata da apposito regolamento regolamento elettorale dei circoli, unioni cittadine, provinciali e regionale ART. 14 (La Direzione Provinciale) 1. Fanno parte di diritto della Direzione i Coordinatori dei Circoli. 2. La Direzione è l organo che su impulso e d intesa con il Segretario provinciale determina le politiche della Federazione provinciale. 3. Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche ART. 15 (L Esecutivo Provinciale) 1. L esecutivo provinciale, organo che ha il compito di supporto nella realizzazione del programma politico del Segretario, è nominato dal Segretario provinciale. 2. Nel caso di rimozione dall incarico di uno dei membri dell Esecutivo provinciale ad opera del Segretario provinciale, si ha la sostituzione del singolo componente senza che si determini lo scioglimento dell organo. ART. 16 (Unione Regionale dei giovani democratici di Puglia) L Unione regionale si compone dei seguenti organi: a) l Assemblea Regionale

8 b)il Segretario Regionale d) la Direzione regionale; d)l Esecutivo Regionale; f) La Commissione Regionale di Garanzia. ART. 17 (il Segretario Regionale) 1.Il Segretario regionale rappresenta i Giovani Democratici della Puglia, ne esprime l indirizzo politico sulla base della piattaforma programmatica votata al momento della sua elezione. 2. E eletto direttamente dagli iscritti mediante elezioni primarie interne all organizzazione, e rimane in carica per tre anni. Il suo mandato è rinnovabile; non può comunque ricoprire tale carica per un arco temporale superiore a due mandati pieni. 3. Il Segretario convoca e presiede la Direzione regionale e ne stabilisce l'o.d.g. 4. Il Segretario nomina l Esecutivo regionale e può prevedere l attribuzione di incarichi specifici secondo le esigenze locali. ART. 18 (L Assemblea Regionale) 1. L assemblea è luogo di confronto politico regionale, si riunisce almeno due volte l anno ed è convocata dal Presidente dell Assemblea, quando lo richieda almeno 1/5 degli iscritti, ovvero ogni qualvolta si debbano definire le candidature e gli incarichi istituzionali del partito. 2. L assemblea nella sua prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei propri componenti, elegge il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, per un ballottaggio tra i due candidati più votati. 3. Qualora il Segretario cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, l assemblea può eleggerne un altro per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa. Per l elezione del nuovo Segretario è fissato un quorum assembleare pari alla maggioranza assoluta dei componenti della stessa. A questo fine il Presidente convoca l assemblea non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, l assemblea è sciolta e si procede a nuove elezioni. 4. Una mozione di sfiducia avverso il Segretario può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, il segretario viene sfiduciato, dunque, si procede a nuove elezioni secondo le modalità descritte nel presente articolo. 5. L assemblea regionale uscente, non oltre il terzo mese precedente, alla scadenza del mandato del segretario regionale.

9 6. Il criterio con cui si scelgono modalità di elezione e numero dei componenti dell assemblea regionale è stabilito da un apposito regolamento attuativo: regolamento elettorale dei circoli, unioni cittadine, provinciali e regionali approvato dall Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti. ART. 19 (La Direzione Regionale) 1. La Direzione regionale è organo di indirizzo politico che affianca il Segretario nella guida dell organizzazione. 2. Essa assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni e ordini del giorno e svolge le sue funzioni di controllo attraverso interrogazioni al Segretario regionale e ai membri dell Esecutivo. 3. La Direzione è eletta dall Assemblea regionale, viene convocata dal Segretario regionale che la presiede. 4. Principio guida per la composizione della Direzione regionale è la ripartizione dei ruoli all interno della stessa, in proporzione al rapporto iscritti/densità delle popolazioni delle singole Federazioni provinciali. Sono membri di diritto il vicesegretario, il presidente dell assemblea regionale, e i segretari di federazione. 5. La Direzione è convocata dal Segretario o, in via straordinaria, se lo richiedono almeno 1/5 dei suoi componenti. 6. Sono, inoltre, invitati permanenti alla Direzione regionale, senza diritto di voto, i membri dell Esecutivo regionale. 7. La Direzione regionale può decidere a maggioranza dei presenti di inserire come invitati permanenti i referenti di tutte quelle associazioni (studentesche, universitarie, sindacali, politiche, umanitarie, ecc) che, interessate al progetto di Giovani Democratici, vengano ritenute utili al dibattito interno all organizzazione. 8. La Direzione regionale, su proposta del Segretario regionale o di 1/5 dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse il mandato di elaborare, entro i termini dettati dal Segretario, analisi e proposte per l organizzazione della vita interna dell organizzazione giovanile, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Art. 20 (Esecutivo Regionale) 1. L esecutivo regionale è l organo collegiale che collabora con il Segretario per supportarne l azione politica e di governo. E indicato e nominato dal Segretario regionale, che ne da comunicazione alla Direzione convocata con specifico ordine del giorno. L Esecutivo è convocato dal Segretario, ed è tenuto a comunicare alla Direzione regionale le decisioni assunte. 2. Il Segretario regionale può invitare alle riunioni dell Esecutivo i Segretari di federazione e di circolo,

10 quando gli argomenti in discussione prefigurano il diretto coinvolgimento delle singole realtà locali. Art. 21 (Commissione Regionale di Garanzia) 1. La Commissione di Garanzia è eletta dall Assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un Presidente e un Ufficio di presidenza. 2. I membri della Commissione non possono ricoprire cariche dirigenziali all interno dei GD. 3. La Commissione assicura l uniforme interpretazione delle norme statutarie; redige, su incarico della Direzione regionale e delle federazioni i regolamenti attuativi del presente Statuto. Interviene, anche su impulso degli altri organismi dirigenti, qualora, in una situazione di palese ingovernabilità delle federazioni e dei circoli, si renda necessario il commissariamento delle stesse. Approva la misura di espulsione dall organizzazione di uno o più membri che assumono posizioni in netto contrasto col manifesto dei valori e dello Statuto del Partito Democratico e dei GD. 4. Per le attribuzioni della Commissione di Garanzia non specificamente previste dai commi precedenti si rinvia all art. 9 dello Statuto Nazionale. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 22 Il presente Statuto è approvato dall Assemblea Costituente regionale dei Giovani Democratici a maggioranza assoluta dei suoi componenti. ART. 23 Per la disciplina di quanto non normato e non statuito nella presente Carta si rinvia : - allo Statuto del Partito Democratico; - allo Statuto del Partito Democratico Puglia; - allo Statuto Nazionale dei Giovani Democratici; - ai regolamenti quadro emanati e da emanarsi nelle materie e nelle forme previste dal presente Statuto. ART. 24 Entro 120 giorni dall approvazione del presente Statuto, l Esecutivo regionale dei GD presenterà alla Direzione Regionale una bozza di regolamento di gestione delle risorse finanziarie e degli organismi dirigenti dell organizzazione, da approvarsi in Direzione a maggioranza assoluta dei componenti.

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