Uso dei segni di appartenenza confessionale. Slide Diritto ecclesiastico comparato 2016 l.s. martucci
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1 Uso dei segni di appartenenza confessionale Slide Diritto ecclesiastico comparato 2016 l.s. martucci 1
2 Simboli religiosi ed uso dei segni di appartenenza confessionale 1. Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa 1. Libertà di professare e manifestare la fede d appartenenza; 2. Simboli religiosi nello spazio pubblico: scuole, tribunali, A. Neutralità dello Stato; B. Libertà religiosa individuale e formazione incondizionata della coscienza; a) Professare b) Manifestare 2
3 1. Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa. 3
4 1. Uso dei segni di appartenenza confessionale nella scuola pubblica Struttura organizzativa della scuola pubblica; Finalità della scuola (laica/confessionale) Obiettivi formativi scuola pubblica Pluralismo dei contenuti dell insegnamento scuola pubblica 4
5 Uso dei segni di appartenenza confessionale e scuola pubblica in Francia Il Cons. di Stato francese nel Parere 21/11/1989 n con riguardo all uso del velo nella scuola pubblica da parte delle studentesse musulmane ha stabilito: 5
6 Cons. di Stato francese Parere 21/11/1989 n Il principio di laicità della scuola pubblica, che è uno degli elementi della laicità dello Stato.. e dei servizi pubblici, impone: che l'insegnamento sia dispensato nel rispetto... di questa neutralità da parte dei programmi e degli insegnanti. nel divieto di ogni discriminazione nell'accesso all'insegnamento... motivata sulla base delle convenzioni o credenze religiose degli alunni... 6
7 segue La libertà riconosciuta agli alunni comporta: diritto di esprimere e di manifestare le loro credenze religiose all'interno degli istituti scolastici, nel rispetto del pluralismo, della altrui libertà e senza che sia prestato alcun pregiudizio alle attività di insegnamento, al contenuto dei programmi, all'obbligo di frequenza. 7
8 segue La dimensione della neutralità nell insegnamento sviluppata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato francese prevede: l insegnamento va svolto nel rispetto della neutralità: a. degli insegnanti b. dei programmi di studio, c. della libertà di coscienza degli alunni 8
9 Segue: Cons. di Stato parere n /1989 il principio di laicità impone: 1. scuola pubblica laica; 2. spazi pubblici neutri; 3. insegnamento ispirato alla neutralità dei programmi d insegnamento; 4. insegnanti rispettosi del divieto di discriminazioni nell accesso all insegnamento motivate da convinzioni e credenze religiose 9
10 Cons. di Stato francese Parere 21/11/1989 n L esibizione dei segni di appartenenza confessionale è compatibile con il principio di laicità, purché non rappresenti o provochi: 1. Atti di pregiudizio alla dignità o alla libertà degli studenti basati su pressione, provocazione, proselitismo o propaganda; 2. Atti lesivi della salute, della sicurezza; 3. Atti di disordine o turbamento nello svolgimento dell attività didattica 10
11 Segue: Limiti: L esibizione deve essere esclusa quando rappresenti: 1. un atto di pressione o provocazione proselitismo o propaganda; 2. Quando arrechi pregiudizio alla dignità o alla libertà dello studente o di altri membri della comunità scolastica; 11
12 Segue: 3. quando comprometta la salute o la sicurezza, o provochi disordine nello svolgimento dell'attività didattica del compito educativo degli insegnanti; 4. se turbi l'ordine dell'istituto o il normale funzionamento del servizio pubblico; 12
13 Segue: Cons. di Stato parere n /1989 Potere disciplinare: 1. La materia è sotto il controllo delle Autorità ecclesiastiche e del giudice amm.vo; 2. La materia può essere oggetto dei regolamenti scolastici; 3. Ammissibile un accertamento caso per caso. 13
14 Uso dei segni di appartenenza confessionale e scuola pubblica in Francia Circolare 12 dic. 1989: In casi conflittuali: 1. Invitava le Autorità scolastiche al dialogo con alunni e genitori; 2. Rispetto prioritario delle regole dalla laicità della scuola; 14
15 Uso dei segni di appartenenza confessionale e scuola pubblica in Francia Consolidato orientamento giurisprudenziale: a. divieto di esibire simboli; b. rifiuto delle censure preventive. Alla fine degli anni 80 si era consolidata nei tribunali amministrativi francesi la propensione a vietare l'esibizione dei segni all'interno delle scuole; Interviene nuovamente nel 1992 il Consiglio di Stato 15
16 Cons. di Stato francese 02 nov. 1992, n (il Cons. St. annullava un reg. scolastico contenente un divieto generale di esibizione di segni religiosi); 1. Illegittimità dei divieti di carattere generale ed assoluto in materia, violano: a) Libertà d espressione; b) Principio di neutralità; c) Principio di laicità. 16
17 Uso dei segni di appartenenza confessionale e scuola pubblica in Francia Circolare Bayrou, 20 settembre 1994 Esclusione delle verifiche caso per caso; Rinuncia da parte degli istituti scolastici di inserire nei regolamenti norme che vietino l uso dei simboli; Uso di simboli/segni discreti; Divieto dei segni ostentatori che rappresentino di per sé elementi di proselitismo e discriminazione; Divieto di atteggiamenti provocatori di pressione su altri studenti; 17
18 La legge n. 228/2004 Recante norme sull esibizione di simboli o tenute che denotano l appartenenza religiosa nelle scuole, collegi, licei. La legge inserisce nel codice dell educazione un nuovo articolo: art. L Nelle scuole, nei collegi, nei licei pubblici è vietato portare segni o tenute attraverso i quali gli alunni manifestano ostensibilmente un appartenenza religiosa. Il regolamento interno precisa che l avvio di un procedimento disciplinare è preceduto da un dialogo con l alunno. 18
19 circolare ministeriale 18 maggio 2004 La circolare precisa che la legge si riferisce a: I segni e i capi di vestiario ( ) la cui esibizione conduce a farsi immediatamente riconoscere per la propria appartenenza religiosa (Velo, Kippah, croce vistosa). 19
20 La giurisprudenza di Strasburgo Molti ricorsi presentati da studenti per i quali è stata accertata violazione della legge (228/2004) sono stati dichiarati irricevibili; Approvazione da parte della Corte della linea francese volta alla salvaguardia del principio di laicità sotteso alla Convenzione dei diritti dell uomo. 20
21 Svezia Uso dei segni di appartenenza confessionale L Agenzia nazionale per l educazione ha: Escluso validità dei divieti di carattere genenrale; Previsto valutazione dei casi singoli; Gli organi scolastici hanno diritto/obbligo di intervenire quando un simbolo (burqa o foulard) rappresenta pregiudizio per l ordine o la sicurezza; 21
22 Uso dei segni di appartenenza confessionale Belgio: a) velo consentito durante insegnamento religione; b) regione francese belga: decreto 31 marzo 1994 sulla neutralità dell'insegnamento non contiene divieti 22
23 Uso dei segni di appartenenza confessionale Bulgaria: il velo non è proibito ma non ne ha messo nelle scuole in cui gli alunni musulmani sono una minoranza; Irlanda: il problema non suscita tensioni e non dà luogo contenzioso 23
24 Uso dei segni di appartenenza confessionale Svezia: Agenzia nazionale per l'educazione 2003: il burqa deve essere vietato dagli organi di direzione dell'istituto scolastico quando: crea pregiudizio per l'ordine e la sicurezza quando la scuola non può assolvere il suo compito educativo 24
25 Uso dei segni di appartenenza confessionale - Svezia Per il foulard islamico la stessa Agenzia per l educazione nel 2006 ha: escluso la validità di divieti di carattere generale; imposto verifiche da condurre di caso in caso. 25
26 Uso dei segni di appartenenza confessionale da parte di studenti Corte Edu (G. Ch.) caso Leyla Shain c. Turchia, 10 novembre 2005: nell'affrontare la questione di legittimità del divieto nelle Università turche di indossare il foulard da parte delle studentesse musulmane durante la partecipazione ai corsi di lezione. ha stabilito che trattandosi di «segno esteriore forte» lo Stato può vietarne l uso «in contesti particolarmente sensibili alle esigenze della laicità delle istituzioni pubbliche» 26
27 Uso dei segni di appartenenza confessionale 39. I giudici costitizionali, sottolinearono che gli studenti devono poter lavorare e formarsi insieme in un clima di serenità, di tolleranza... senza che l indossare segni di appartenenza ad una religione lo impedisca (Leyla Şahin c. Turchia). 27
28 Uso dei segni di appartenenza confessionale 56. In Francia, dove la laicità è considerata come uno dei fondamenti dei valori repubblicani, è stata adottata la legge 15 marzo , che ha inserito nel Codice dell'educazione l'articolo L "nelle scuole, nelle collegi, nei licei pubblici, indossare segni o tenute che manifestino ostensibilmente un'appartenenza di religiosa è vietato. Il regolamento interno ricorda che la procedure disciplinare è preceduta da un dialogo con l'allievo» 28
29 Uso dei segni di appartenenza confessionale da parte dei docenti della scuola pubblica 111. Nel quadro del caso Dahlab, che riguardava un insegnante incaricata in una classe di bambini, la Corte ha messo l'accento sul "segno esteriore forte" che è rappresentato dalla foulard (hiyab)... E si è interrogata sull'effetto di proselitismo che può avere tale simbolo allorché sembra essere imposto alle donne in base un pregiudizio religioso difficilmente conciliabile con il principio di eguaglianza dei sessi. La corte ha elegantemente notato la difficoltà di conciliare il foulard islamico di un insegnante con il messaggio di tolleranza, di rispetto altrui e soprattutto di eguaglianza e non discriminazione che, in una democrazia, tutti gli insegnanti devono trasmettere ai propri allievi» 29
30 Caso Lautsi. Corte Edu G. Ch III. sintesi del diritto e della prassi negli stati membri del Consiglio d Europa riguardo la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche 26. Nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d Europa, la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non è oggetto di una specifica disciplina. 30
31 2. Esposizione dei simboli confessionali nello spazio pubblico. 31
32 2. Esposizione dei simboli confessionali 27. La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente vietata soltanto in pochi Stati membri: nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Francia (salvo che in Alsazia e Mosella) e in Georgia. Essa è espressamente prevista - oltre che in Italia soltanto in qualche Stato membro: in Austria, in alcuni Länder della Germania e comuni svizzeri, e in Polonia. Si deve tuttavia rilevare che è possibile trovare tali simboli nelle scuole pubbliche di alcuni degli Stati membri in cui la questione non è stata specificamente regolamentata quali la Spagna, la Grecia, l Irlanda, Malta, San Marino e la Romania. 32
33 Esposizione dei simboli confessionali Francia Art. 28 legge di separazione del 1905: sono vietati segni ed emblemi religiosi sui monumenti pubblici e in qualsiasi luogo pubblico 33
34 Esposizione dei simboli confessionali Grecia, Irlanda, Malta, Romania, Lituania 1. non hanno regolamentazione rispetto all'esposizione dei simboli nei luoghi pubblici; 2. si hanno interventi in sede giurisdizionale 34
35 Esposizione dei simboli confessionali Spagna 1. Se si accerta che il simbolo lede la libertà religiosa va rimosso; 2. I provvedimenti scolastici che impongano l esposizione di un simbolo (crocifisso) sono nulli; 35
36 Esposizione dei simboli confessionali Germania, Italia, Polonia, Austria, Portogallo. Hanno una legge sull esposizione del crocifisso Austria: nelle scuole frequentate da alunni a maggioranza cattolica si prevede esposizione del crocifisso ( art.2 par. 1 legge sull insegnamento della religione 1949). 36
37 Germania: Esposizione dei simboli confessionali Disciplina rimessa ai singoli Lander; es. - La legge sull educazione e istruzione pubblica in Baviera prevede: art. 2 in ogni aula viene affissa una croce in considerazione delle caratteristiche storiche e culturali della Baviera 37
38 Esposizione dei simboli confessionali Polonia: Non vige nessuna legge sull esposizione del crocifisso nelle scuole; Il regolamento sull organizzazione dell insegnamento della religione nella scuola pubblica ( Decr. 14 aprile 1992) prevede che i genitori o gli studenti possano decidere di esporre in classe una croce. 38
39 Esposizione dei simboli confessionali Italia Il crocifisso è previsto quale parte «dell arredamento scolastico» da due normative del 1924 (scuole medie) del 1928 (scuole elementari) 39
40 Caso Lautsi Caso Lautsi: 1. Trib. Amm.vo Venezia 2. Corte cost. «inammissibilità della questione data la natura regolamentare delle norme» 3. Cons. Stato: «il crocifisso rappresenta valori civili di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona e dei suoi diritti.. Tipici della civiltà italiana identificativi laicità dello Stato 40
41 Caso Lautsi 4. Corte EDU 3/11/2009 (sez. semplice) «accoglie la richiesta dei ricorrenti e condanna l Italia: «la camera conclude per la violazione dell articolo 2 del Protocollo no 1 esaminato congiuntamente con l articolo 9 della Convenzione». 5. Corte EDU G.CH inverte esito 41
42 Caso Lautsi 32 (G.CH parte in diritto). La camera (sez.semplice) conclude che l esposizione obbligatoria di un simbolo di una particolare confessione nell esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le loro convinzioni e il diritto degli alunni di credere o di non credere. Essa ritiene che questa misura comporti violazione di questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che grava sullo Stato di rispettare la neutralità nell esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell istruzione ( 57 della sentenza). 42
43 Caso Lautsi Secondo la camera (sez. semplice), nel contesto dell educazione pubblica, il crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule, è necessariamente percepito come parte integrante dell ambiente scolastico e può pertanto essere considerato come un segno esteriore forte nel senso della succitata decisione Dahlab (la G. Ch. Poi non ha condiviso questo approccio). 43
44 Caso Lautsi CASO LAUTSI C. ITALIA CORTE Edu 18/03/ (fatto) Occorre appena aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione necessariamente guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato. (...)» 44
45 Caso Lautsi 60.. A tale proposito, è opportuno ricordare che gli Stati hanno il compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l esercizio delle diverse religioni, culti e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire ad assicurare l ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, soprattutto tra gruppi contrapposti. Ciò riguarda sia le relazioni tra credenti e non credenti che le relazioni tra gli adepti delle diverse religioni, culti e credenze. 45
46 Caso Lautsi 64. Dal punto di vista generale, la Corte ritiene che quando la sistemazione dell ambiente scolastico compete alle autorità pubbliche, occorre vedere in ciò una funzione assunta dallo Stato nell ambito dell educazione e dell insegnamento, ai sensi della seconda frase dell articolo 2 del Protocollo n o 1. 46
47 Caso Lautsi 66. Si può però comprendere che la ricorrente possa vedere nell esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di assicurare l educazione e l insegnamento di costoro conformemente alle sue convinzioni filosofiche. Tuttavia, la percezione soggettiva della ricorrente non può da sola essere sufficiente a caratterizzare una violazione dell articolo 2 del Protocollo n o 1. 47
48 Caso Lautsi 70. Nel caso di specie la Corte ne deduce che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto. Inoltre, il fatto che non esista un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche (precedenti paragrafi 26-28) avvalora tutto sommato questo orientamento. 48
49 Caso Lautsi 71. A tale riguardo, è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche - il quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo -, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell ambiente scolastico. Tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a provare una inosservanza di quanto prescritto dall articolo 2 del Protocollo n o 1. 49
50 Caso Lautsi 72. Inoltre, il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante agli occhi della Corte, tenuto conto soprattutto del principio di neutralità (cfr. 60). In particolare non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose (propste da docenti cfr caso Dalhab) 50
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