Il ruolo degli intermediari finanziari

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1 35 Il ruolo degli intermediari finanziari di Fabrizio Vedana* La voluntary disclosure bis conferma e rafforza il ruolo dell intermediario finanziario: da un lato, prevedendo l obbligo del contribuente di aprire uno specifico conto vincolato sul quale andrà versata la liquidità contenuta nella cassetta di sicurezza oggetto di emersione; dall altro, consentendo al dichiarante di andare esente dalla compilazione del quadro rw anche per gli anni 2016, 2017 e seguenti qualora conferisca ad intermediario italiano incarico di sostituto d imposta sui redditi prodotti dai beni oggetto di disclosure. L articolo mette in luce le attività che l Intermediario italiano è chiamato a svolgere in dipendenza del mantenimento all estero dei beni o del loro rimpatrio in Italia, sia esso fisico o solo giuridico. La normativa italiana recante disposizioni in materia di emersione di capitali detenuti illecitamente in Italia (cosiddetta voluntary disclosure domestica o interna) o all estero (cosiddetta voluntary disclosure internazionale o estera) dettata dalla L. 186/2014, così come modificata ed integrata dal D.L. 22 ottobre 2016, n.193 convertito nella L. 1 dicembre 2016, n.225, prevede che le attività finanziarie e patrimoniali possano: essere trasferite fisicamente in Italia; essere trasferite in altro Paese UE o dello Spazio Economico europeo; rimanere nel Paese in cui si trovano; essere trasferite in Italia solo giuridicamente ovvero rimanere nel Paese in cui si trovano conferendo alla fiduciaria il ruolo di sostituto d imposta. Qualora i beni oggetto di emersione siano contanti o valori al portatore che si trovano in Italia, il D.L. 193/2016 ne prevede il loro versamento/deposito presso intermediari a ciò abilitati su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura di voluntary disclosure. La scelta di una delle sopra citate opzioni dipenderà da vari fattori come, per esempio, la maggiore o minore fiducia nel gestore e sistema finanziario italiano od estero; la maggiore o minore comodità di prelievo ed immediata spendibilità del denaro depositato in Italia o all estero; convenienze di altra natura. Nell effettuare la scelta verranno poi prese in esame le specifiche caratteristiche del bene: nel caso trattasi di attività finanziarie, qualsiasi opzione sarà utilizzabile mentre nel caso di beni immobili (in specie esteri), potranno essere utilizzate soltanto alcune delle sopra citate soluzioni. In ragione della scelta che il contribuente effettuerà, diversi saranno anche i soggetti che interverranno nell ambito dell operazione di voluntary disclosure ed in particolare nella fase successiva a quella in cui il contribuente, affiancato dal suo professionista, avrà effettuato i conteggi su quanto dovuto al fisco. sfef28_volait@ #3b - normale.indd 35 10/03/17 15:21

2 RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ARTICOLO Trasferimento fisico in Italia Trasferimento in altro Paese UE o SPE Se le attività finanziarie verranno trasferite fisicamente in Italia un ruolo centrale verrà assunto dalla banca o dall intermediario italiano nonché dall eventuale consulente o promotore finanziario di fiducia del contribuente; se le attività verranno trasferite in Italia ma solo giuridicamente ovvero rimarranno all estero, assumerà invece un ruolo centrale la società fiduciaria italiana che ne diverrà sostituto d imposta pur mantenendo la relativa gestione finanziaria in capo alla banca estera; rilevante sarà, infine, il ruolo del professionista allorchè le attività, in specie patrimoniali, rimarranno all estero e direttamente intestate al contribuente che dovrà, probabilmente con l aiuto del commercialista, esporle nella sua dichiarazione dei redditi e versare le relative imposte dovute. Qualora i beni oggetto di emersione siano contanti o valori al portatore che si trovano in Italia, risulteranno importanti sia il ruolo del professionista (commercialista, avvocato e notaio, in specie, per i beni che si trovino in cassette di sicurezza) che dovrà avere cura, tra l altro, di raccogliere dal contribuente una specifica dichiarazione in cui verrà attestato che l origine dei valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli sanabili con l adesione alla voluntary sia quello dell intermediario presso il quale i contanti ed i valori al portatore dovranno essere versati/depositati su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura di voluntary disclosure. Nei paragrafi successivi si darà pertanto conto, in maniera sintetica, del ruolo e delle attività degli eventuali soggetti ai quali il contribuente, con l aiuto del suo professionista, dovrà rivolgersi per la gestione degli adempimenti connessi alla scelta di una delle sopra evidenziate opzioni. Mantenimento nel Paese in cui si trovano in via diretta (senza intervento della fiduciaria) Mantenimento nel Paese in cui si trovano (con la fiduciaria che fa da sostituto d imposta) Emersione di attività che si trovano in Italia (voluntary domestica) con versamento su conto/deposito vincolato Vantaggi Facilità e rapidità d uso del denaro Possibilità di usare la stessa banca italiana del 50% delle Diversificazione rischio Paese del 50% delle Continuità di gestione del portafoglio Continuità di gestione del portafoglio. Fiduciaria fa calcoli e versamento imposte. No RW del 50% delle delle Coperture penali Possibilità di intestare il rapporto bancario ad una fiduciaria Aggredibilità Incognite legate al Paese Spostamenti Lingua Svantaggi Calcolo (non semplice) delle imposte. Compilazione quadro RW Pagamento diretto IVIE/IVAFE Costo del professionista del solo 25% delle Costo del mandato fiduciario Esistenza di vincoli al libero utilizzo dei beni fino alla conclusione della procedura Costo notaio (in caso di beni che si trovi in cassette di sicurezza) Il trasferimento fisico in Italia (ovvero il rimpatrio in Italia ) Il contribuente decide di chiudere il rapporto bancario o finanziario estero spostando i relativi titoli e/o la liquidità sul deposito titoli e/o sul conto corrente che già ha ovvero che aprirà presso banca o intermediario italiano. Se il contribuente deciderà di trasferire le attività finanziarie su un deposito o un conto che già ha non dovrà fare nulla di particolare se non avere cura di disporre la chiusura del conto e del deposito estero con istruzione di trasferimento dei titoli e della liquidità sul conto italiano. sfef28_volait@ #3b - normale.indd 36 10/03/17 15:21

3 37 La banca italiana ricevente, che sarà opportuno avvisare sul probabile trasferimento dei titoli e della liquidità estera, dovrà effettuare le necessarie verifiche antiriclaggio previste dal provvedimento Banca d Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni in materia di adeguata verifica. Trattandosi di movimentazione di titoli e liquidità proveniente da un Paese estero, alla luce anche di quanto precisato dal Ministero delleconomia e delle Finanze con provvedimento del 31 gennaio 2014, la banca italiana valuterà se effettuare un adeguata verifica di tipo rafforzato. La gestione delle attività verrà poi fatta secondo le ordinarie norme e regole dettate dalla normativa Mifid. Il conto, il deposito e la gestione patrimoniale saranno sottoposti alla tassazione prevista in Italia (capital gain, imposte di bollo, ecc) e sarà oggetto delle segnalazioni e delle comunicazioni previste dalla normativa antiriciclaggio e in materia di anagrafe dei conti. È bene precisare che sui rapporti aperti a seguito di voluntary disclosure non vi sono tutele particolari in termini di anonimato, previsti invece con lo scudo fiscale: pertanto, qualora l interemdiario italiano dovesse ricevere richieste di dati o informazioni da parte di magistratura, penale o civile, nonché dall ammministrazione finanziaria, non potrà essere opposto alcun tipo di riservatezza speciale. Il contribuente potrà, però, valutare se intestare il conto/deposito italiano ad una società fiduciaria italiana; così facendo il suo nominativo, quale titolare effettivo del rappporto, sarà noto alla sola fiduciaria se iscritta all albo 106 del TUB 1, sezione separata delle società fiduciarie (fermi restando gli obblighi comunicativi posti a carico della società fiduciaria nei confronti dei diversi Organi di Vigilanza). Il trasferimento in altro Paese UE o dello Spazio Economico europeo (ovvero il Trasferimento in altro Stato ) Il contribuente decide di chiudere il rapporto bancario o finanziario estero spostando i relativi titoli e/o la liquidità sul deposito titoli e/o sul conto corrente che già esitente ovvero che aprirà presso banca o intermediario del nuovo Paese ospitante. In questo caso, a differenza di quanto descritto precedentemente a proposito di trasferimento di titoli e liquidità in Italia, il contribuente dovrebbe prima individuare una banca estera presso la quale aprire (se già non ne possiede uno) un conto corrente. Nella scelta della banca il contribuente dovrà valutare con attenzione vari aspetti: la vicinanza geografica, la lingua del Paese, le caratteristiche del sistema finanziario nonché le norme fiscali e legali a tutela dell investitore (la normativa MiFid applicabile in Italia e negli altri Paesi europei, ad esempio, non è presente negli Stati Uniti d America, negli Emirati Arabi e negli altri Stati extraeuropei). Una volta scelta la banca estera il contribuente dovrà recarsi presso il Paese estero in cui la Banca si trova (a meno di voler conferire a persona di sua fiducia una specifica procura speciale recandosi a tal fine da un notaio) e ivi sottoscrivere la relativa contrattualistica bancaria e finanziaria. Solo una volta aperto il relativo rapporto bancario e/o finanziario, il contribuente potrà quindi disporre il trasferimento delle attività che detiene presso banca di altro Paese estero. La Banca estera provvederà, nei termini, con le modalità e con i costi concordati, a gestire le attività del contribuente italiano. 1 L elenco aggiornato delle società iscritte in tale albo è disponibile sul sito della Banca d Italia. sfef28_volait@ #3b - normale.indd 37 10/03/17 15:21

4 RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ARTICOLO Sarà quest ultimo a doversi poi preoccupare di calcolare e versare le tasse dovute allo Stato italiano a titolo di imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi nonché l IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere). Il contribuente dovrà inoltre compilare, presumibilmente con l aiuto del suo professionista di fiducia, l apposito quadro RW della sua dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dalla circolare dell Agenzia delle Entrate con la circolare 38/E del 23 dicembre In alternativa, il contribuente potrà conferire apposito incarico alla società fiduciaria italiana la quale, sempre nel rispetto delle modalità previste dalla circolare dell Agenzia delle Entrate con la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, fungerà da sostituto d imposta, esonerando, tra l altro, il contribuente dalla compilazione del quadro RW Anche in questo caso, è bene precisare che sui rapporti aperti a seguito di voluntary disclosure non vi sono tutele particolari in termini di anonimato, previsti invece con lo scudo fiscale. Il mantenimento nel Paese in cui i beni si trovano (ovvero la regolarizzazione ) Il contribuente decide di mantenere all estero le attività senza conferire incarico alla fiduciaria; in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte nei termini e con le modalità previste dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre La scelta di tale opzione si presenta, di fatto come obbigatoria, in tutti i casi in cui il contribuente detenga all estero beni non fisicamente trasferibili a meno di non voler optare per il rimpatrio giuridico di cui si parlerà successivamente. Negli altri casi, ovvero allorchè i beni non siano immobili, tale soluzione si presenta indubbiamente come la più rapida nel caso in cui le attività si trovino già in un Paese UE o dello Spazio Economico Europeo. Il contribuente, infatti, potrà mantenere il rapporto estero senza dover fare nulla di nuovo rispetto al passato (stessa banca, stesso gestore, ecc.); dovrà però provvedere a calcolare e versare le tasse dovute allo Stato italiano a titolo di imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi nonché l IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) o l IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri). Il contribuente dovrà inoltre compilare, presumibilmente con l aiuto del suo profesisonista di fiducia, l apposito quadro RW della sua dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dalla circolare dell Agenzia delle Entrate con la circolare 38/E del 23 dicembre In alternativa, il contribuente potrà conferire apposito incarico alla società fiduciaria italiana la quale, nell ambito di apposito incarico fiduciario anche senza intestazione e nel rispetto delle modalità previste dalla circolare dell Agenzia delle Entrate con la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, fungerà da sostituto d imposta, esonerando, tra l altro, il contribuente dalla compilazione del quadro RW. Anche in questo caso, è bene precisare che sui rapporti aperti a seguito di voluntary disclosure non vi sono tutele particolari in termini di anonimato, previsti invece con lo scudo fiscale. Se le attività finanziarie e/o patrimoniali oggetto della Voluntary Disclsoure si trovano in un Paese non appartenente all Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, il contribuente dovrà, già all atto della presentazione dell istanza e quindi nell ambito del sfef28_volait@ #3b - normale.indd 38 10/03/17 15:21

5 39 contratto con la banca estera, aver previsto la possibilità, per l amministraizone fiscale italiana di chiedre ed ottenere dati ed informazioni sul rapporto o sulle attività oggetto di voluntary. Il mantenimento nel Paese in cui i beni si trovano con conferimento alla fiduciaria del ruolo di sostituto d imposta (ovvero il rimpatrio giuridico ) Il contribuente che intende mantenere all estero la attività, ed in particolare in un Paese non appartenente all Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, potrà, in alternativa alle soluzioni sopra esposte, farlo attarverso il conferimento ad una fiduciaria italiana di apposito incarico. Il conferimento ad una società fiduciaria italiana di un mandato avente ad oggetto l intestazione o la semplice amministrazione delle attività estere oggetto di autodenuncia, comporta, infatti, da un punto di vista fiscale e giuridico, il trasferimento dei beni in Italia pur potendo gli stessi rimanere depositati presso un intermediario estero. A queste conclusioni si giunge attraverso una lettura combinata delle norme sulla cosiddetta emersione volontaria di capitali illecitamente detenuti all estero (cosiddetta voluntary disclosure) con quelle già emanate, anche nel recente passato, dall Agenzia delle Entrate con le circolari 43/E del 10 ottobre 2009, 49/E del 23 novembre 2009, 61/E del 31 maggio 2011 e 38/E del 23 dicembre In particolare con la circolare 49/E l Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il rimpatrio può essere attuato anche con l intervento di una società fiduciaria residente in Italia. Tale forma di rimpatrio può avere ad oggetto sia attività finanziarie che investimenti di natura diversa tra cui anche i beni immateriali. Il rimpatrio, nel caso di intervento di una fiduciaria, avverrà attraverso l intestazione alla fiduciaria attraverso un mandato, anche senza intestazione, delle attività detenute all estero dal contribuente. Attraverso tale procedura, la fiduciaria si impegna ad applicare, ove previste, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le necessarie comunicazioni all Amministrazione finanziaria ed agli altri Organi tutori. Tale procedura, che si potrebbe chiamare di autodenuncia con incarico alla fiduciaria, consente di perseguire i seguenti molteplici obiettivi: consentire allo Stato italiano di vedere assicurato non solo il pagamento delle imposte e previste con l applicazione del meccanismo premiale introdotto con la voluntary disclocure ma anche di essere certo che le imposte verranno calcolate e versate negli anni successivi a cura della fiduciaria che fungerà da sostituto d imposta; permettere allo Stato italiano di avere, ove necessario, i dati concernenti le attività oggetto di voluntary disclosure, semplificare gli adempimenti a carico del contribuente italiano che deiciderà di mantenere all estero le atività regolarizzate. Sarà, infatti, la fiduciaria ad effettuare gli adempimenti necessari al fine del calcolo e del versamento delle imposte dovute sulle attività regolarizzate ma mantenute all estero rendere possibile, ai contribuenti che lo desiderano, il mantenimento delle attività all estero conservando il gestore locale di riferimento fermi restando gli obblighi di applicazione delle imposte e tasse come se le attività si trovassero in Italia. È bene ricordare che l intervento della fiduciaria, che non potrà comunque sostituire in alcun modo il ruolo che la norma assegna al professionista nell ambito della presentazione dell istanza all UCIFI/Agenzia delle Entrate, consentirà di garantire una più ordinata sfef28_volait@ #3b - normale.indd 39 10/03/17 15:21

6 RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ARTICOLO gestione degli adempimenti fiscali e normativi alla luce anche dell esperienza maturata in tale ambito in occasione dei precedenti provvedimenti di rimpatrio dei capitali. Il rimpatrio o trasferimento delle attività oggetto di voluntary disclosure si dovrà considerare eseguito nel momento in cui l intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato italiano. Ciò in quanto, come chiarito più dall amministrazione fiscale italiana anche nelle citate circolari, il conferimento da parte dell interessato di un siffatto incarico all intermediario implica, in forza del mandato professionale, l obbligo di effettuazione da parte di quest ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali, l applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui, le comunicazioni all Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d acconto) previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività. L Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 28 agosto 2015 ha poi precisato che, al fine di cui sopra, la fiduciaria dovrà rilascaire apposita attestazione. sfef28_volait@ #3b - normale.indd 40 10/03/17 15:21

7 41 Milano, Spettabile Studio c.a. Dott./Avv. Via Cap OGGETTO: Attestazione di apertura relazione bancaria e presa in carico dei beni Con la presente confermiamo che, in data. è stato sottoscritto dalla/dal Signora/e c.f., il mandato fiduciario (natura del mandato fiduciario - con intestazione fiduciaria dei beni/senza intestazione fiduciaria dei beni con opzione esercitata per l assoggettamento alla normativa fiscale italiana) n. avente ad oggetto l apertura di una relazione presso la Banca sede di conseguente all adesione della suddetta Signora/e alla procedura di emersione dei capitali detenuti all estero di cui alla Legge 186/2014. In data risulta perfezionato l accredito dei beni disposto a favore dei conti/depositi titoli come di seguito specificato: LIQUIDITÀ CONTROVALORE TOTALE IN EURO ISIN DEL TITOLO (se presente) DESCRIZIONE QUANTITÀ O VALORE NOMINALE CONTROVALORE TOTALE DI CARICO IN EURO Distinti saluti. UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. sfef28_volait@ #3b - normale.indd 41 10/03/17 15:21

8 42 Ruolo e attività della società fiduciaria RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ARTICOLO L intervento della società fiduciaria nell ambito dell operazione di voluntary disclosure consente, come già detto sopra, di: mantenere riservato (nei confronti della banca e degli altri intermediari italiani) il nominativo del cliente, qualora la fiduciaria sia iscritta all albo di cui all articolo 106 TUB, sezione separata delle società fiduciarie; mantenere all estero le attività oggetto di voluntary disclosure; gestire in maniera puntuale e semplificata gli obblighi fiscali previsti dalla legge italiana ; mantenere e gestire lo specifico vincolo che la nuova normativa contenuta nel D.L. 193/2016 prevede di associare al rapporto aperto nell ambito dell emersione di contanti e valori al portatore. Pare importante ricordare che l attività fiduciaria è regolata, in Italia, dalla L , n. 1966, dal R.D , n. 531 e soprattutto dal decreto del Ministero dell Industria (ora Sviluppo Economico) del 16 gennaio Lo svolgimento dell attività fiduciaria è riservata alle società dotate dell apposita autorizzazione e sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero dell Industria). Le società fiduciarie sono tenute al rispetto della normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n Le società fiduciarie vengono annoverate tra i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio che si articola nei seguenti, principali, provvedimenti: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; Provvedimento della Banca d Italia del 3 aprile 2013 recante Disposizioni attuative per la tenuta dell Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all Articolo 37, commi 7 e 8, del D.Lgs. 231/2007 ; Provvedimento della Banca d Italia del 24 agosto 2010, concernente gli indicatori di anomalia per gli intermediari; Provvedimento della Banca d Italia del 10 marzo 2011, recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n Provvedimento del Direttore dell Unità di Informazione Finanziaria del 4 maggio 2011, recante Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette ; Provvedimento di Banca d Italia del 3 aprile 2013, recante Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Provvediemnto del Mef del 31 gennaio 2014 recante disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio e voluntary disclosure. Trovano, inoltre, applicazione alle società fiduciaria le norme contenute nei decreti del Ministero dell Economia e nei Provvedimenti emanati dalla Banca d Italia e dall Unità di Informazione Finanziaria in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2007. sfef28_volait@ #3b - normale.indd 42 10/03/17 15:21

9 43 Con specifico riferimento alle società fiduciarie assume particolare importanza la tematica relativa all individuazione del cosiddetto titolare effettivo sia ai fini antiriciclaggio sia ai fini della voluntary disclosure nonché in relazione agli obblighi nascenti dall apllicazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Come ben noto viene definito come tale (cfr. articolo 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) la persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato tecnico al decreto. Avuto riguardo anche a quanto previsto dal citato allegato il titolare effettivo, in presenza di una società, si dovrà considerare il socio (persona fisica) che detenga una partecipazione di controllo o comunque superiore al 25 per cento del capitale sociale; nel caso di trust o fondazioni il titolare effettivo andrà invece ricercato tra i beneficiari (persona fisica) del 25 per cento o più del patrimonio dell entità giuridica. In presenza di una fiduciaria (per esempio quale socio di una società per la quale il commercialista o la banca devono effettuare l adeguata verifica) si dovrà individuare il soggetto per conto del quale la fiduciaria opera ovvero il suo mandante o fiduciante. L attuazione del nuovo articolo 199 del D.Lgs. 58/1998, con il quale le fiduciarie di maggiori dimensioni o controllate da una banca vengono annoverate tra gli intermediari cosiddetti di primo livello al pari delle banche, delle SIM e delle SGR, il nominativo del cliente/ mandante/fiduciante della fiduciaria non dovrà più essere comunicato al responsabile antiriciclaggio della banca italiana presso la quale verrà aperto il conto/rapporto oggetto di voluntary disclosure; ciò avverrà, però, solo nel caso in cui la fiduciaria risulti iscritta all albo di cui all articolo 106 TUB, sezione separata delle società fiduciarie 2. Emersione immobili e partecipazioni Qualora i beni oggetto di Voluntary Disclosure siano immobili o partecipazioni non sono utilizzabili tutte le sopra descritte modalità di emersione. In considerazione della tipologia e della natura dei beni di cui trattasi, il contribuente non potrà optare né per il rimpatrio fisico in Italia, né per il trasferimento in altro stato. Le uniche soluzioni percorribili risulteranno, pertanto, essere: la regolarizzazione; il rimpatrio giuridico. Rinviando a quanto già detto nei precedenti paragrafi in ordine alle caratteristiche generali delle due citate soluzioni, è bene sottolineare che con le Circolari 27/E e 30/E, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine dell applicazione degli sconti sulle applicabili per la mancata compilazione del quadro RW, il solo conferimento di incarico alla Fiduciaria italiana, consente di ottenere il dimezzamento delle e, nel caso di beni (in specie immobili) situati in Paesi a fiscalità privilegiata (es. Svizzera e Montecarlo), la non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento fiscale. L utilizzo della Fiduciaria, in tali casi, come ben evidenza la tabella, consente quindi di vedere abbattuto in termini anche molto significativi, il costo fiscale di adesione alla procedura di Voluntary Disclosure. 2 Per sapere quali sono le fiduciarie aventi tale requisito consultare il sito di Banca d Italia, servizi al cittadino, sezione albi ed elenchi, albo degli interemdiari finanziari ex articolo 106 TUB sezione separata delle società fiduciarie sfef28_volait@ #3b - normale.indd 43 10/03/17 15:21

10 44 Immobili Detenuti in Paesi Black-List SENZA ACCORDO - SENZA RIMPATRIO GIURICO delle attività Anni da regolarizzare: Andorra Periodo Sanzione del 25% Dal 2004 al % 3,75% 1,25% , ,00 Dal 2008 al % 4,50% 1,50% , , , RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ARTICOLO Immobili Detenuti in Paesi Black-List SENZA ACCORDO - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività Andorra Anni da regolarizzare: Periodo Sanzione del 5o% Dal 2004 al % 2,50% 0,83% , ,67 Dal 2008 al % 3,00% 1,00% , , ,67 Immobili Detenuti in Paesi Black-List CON ACCORDO - SENZA RIMPATRIO GIURICO delle attività Svizzera Anni da regolarizzare: Periodo Sanzione del 25% Dal 2004 al % 2,50% 0,83% , ,67 Dal 2009 al % 2,25% 0,75% , , ,67 Immobili Detenuti in Paesi Black-List CON ACCORDO - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività Svizzera Anni da regolarizzare: Periodo Sanzione del 5o% Dal 2009 al % 1,50% 0,50% , ,00 Immobili Detenuti in Paesi White List (No UE) - SENZA RIMPATRIO GIURIDICO delle attività USA Anni da regolarizzare: Periodo Sanzione del 50% Dal 2009 al % 1,50% 0,50% , ,00 Immobili Detenuti in Paesi White List (No UE) - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività USA Anni da regolarizzare: Periodo Sanzione del 5o% Dal 2009 al % 1,50% 0,50% , ,00 Immobili Detenuti in Paesi White List (UE) - Con o senza RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO delle attività Francia Anni da regolarizzare: Periodo Sanzione del 5o% Dal 2009 al % 1,50% 0,50% , ,00 sfef28_volait@ #3b - normale.indd 44 10/03/17 15:21

11 45 Il godimento di tali condizioni di maggior favore trova, ancora una volta, come già avvenne per le attività finanziarie, ragion d essere nell intervento della fiduciaria quale sostituto d imposta, nei termini e con le modalità definite in apposito incarico di amministrazione anche senza intestazione. La semplice regolarizzazione, non potendo essere nel caso di immobili o partecipazioni, accompagnata dal waiver, non godrà delle stesse riduzioni sulle previste invece per chi farà il rimpatrio giuridico utilizzando il mandato fiduciario. Emersione di contanti e titoli al portatore Il Decreto Legge 193/2016, recante modifiche ed integrazioni alla L. 186/2014, prevede, introduce specifiche norme nel caso in cui la collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori mobiliari. In tal caso il contribuente dovrà: 1) rilasciare, unitamente alla presentazione dell istanza, una dichiarazione in cui attesta che l origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli sanabili con la voluntary discloaure; 2) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all apertura e all inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; 3) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. In tal caso appare opportuno che gli intermediari, siano essi banche, fiduciarie o altra tipologia, oltre ad applicare i previsti adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dai relativi provvedimenti attuativi, provvedano ad acquisire evidenza dell avvenuta esecuzione delle specifiche attività di cui sopra ovvero acquisire dal contribuente o dal professionista che lo assiste copia della dichiarazione attestante l origine dei beni oggetto di emersione e l eventuale verbale del notaio, nel caso di beni custoditi in cassetta di sicurezza. Tali documenti verranno utilizzati dagli intermediari per effettuare un adeguata verifca antiriciclaggio di tipo rafforzato sul cliente; a tal fine sarà opportuno confrontare le informazioni rilasciate con tali dichiarazioni con quelle contenute nel questionario di adeguata verifica antiriciclaggio e nella relazione di accompganamento all istanza di adesione alla procedura di collaboraizone volontaria. Restano fermi, anche in tal caso, gli obblighi di registrazione del nuovo rapporto nell archivio antiriciclaggio e di valutazione sulla necessità di effettuare una segnlazione di operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale nei termini già chiariti dalla Banca d Italia, Unità di Informazione Finanziaria, con il comunicato del 2 settembre sfef28_volait@ #3b - normale.indd 45 10/03/17 15:21

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