Statuto. Art. I - Costituzione e scopo

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1 Statuto Approvato il 21/11/1966 per Notaio Renato Armati di Roma repertorio n progressivo n modificato dalle Assemblee straordinarie del 22/3/1968 e 27/4/1974, nonché dalle Assemblee straordinarie del 24/7/1983 per Notaio Antonio Rossetti di Roma - repertorio n raccolta n , del 7/7/1985 per Notaio Mauro Marè di Ladispoli - repertorio n raccolta n e del 14/4/1996 per Notaio Paolo Armati di Ladispoli - repertorio n raccolta n Art. I - Costituzione e scopo Fra i proprietari dei lotti edificati e da edificarsi nonché delle unità immobiliari anche comprese in edifici siti nella parte del comprensorio denominato MARINA DI SAN NICOLA in Comune di Ladispoli località Palo, è costituito un Consorzio avente lo scopo: a) di far rispettare le direttive architettoniche e urbanistiche, previste dallo SCHEMA DI CONVENZIONE col Comune di Cerveteri, in conformità della deliberazione del Comune stesso n. 9 del 15 marzo 1965 ed eventuali varianti, e dalle NORME TECNICHE - Schema, Deliberazioni e Norme allegate al presente Statuto rispettivamente sotto le lettere C, D ed E, nonché altre eventuali norme regolamentari emanate dall Assemblea dei Consorziati; b) di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se richiesta da danni prodotti da eventi atmosferici, per il buono stato di viabilità, il deflusso delle acque, la sicurezza, la pulizia delle strade, compreso il cavalcavia sulla ferrovia Roma - Pisa e quello sulla S.S. Aurelia, e delle aree destinate a parcheggi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone destinate a verde pubblico; di provvedere all'esercizio ed al mantenimento in efficienza dell'impianto idrico e concedere i permessi di attacco alla rete idrica, determinando le modalità anche di pagamento della fornitura d'acqua, curando sia l'esecuzione degli attacchi sia l'apposizione dei contatori, qualora il Consiglio di Amministrazione non deliberi di fornire l'acqua con contratti a forfait, il tutto dal momento in cui tutto quanto sopra fu consegnato al Consorzio dai Principi Don Livio, Don Ladislao, Don Guido e Don Alessandro Odescalchi, obbligati a costruirli e che rimarranno di proprietà loro sino a quando non passeranno di proprietà del Comune, per la parte che dovrà essere trasferita al Comune a norma della Convenzione col detto Comune e ad eccezione della rete viaria secondaria di proprietà dei proprietari dei singoli lotti; c) di provvedere a tutti i servizi e a quant altro d interesse comune; d) di controllare e garantire nell'interesse dei Consorziati, assumendo tutte le iniziative opportune, l adempimento degli obblighi assunti dalle pubbliche Amministrazioni interessate e dai Lottizzatori per l urbanizzazione del comprensorio di Marina di S. Nicola; e) all occorrenza, di provvedere previa autorizzazione dell'assemblea alla costruzione ed alla manutenzione di opere utili per il miglior godimento, sicurezza e valorizzazione del comprensorio Marina di San Nicola. Art. II Sede Il Consorzio ha la sua sede in Marina di San Nicola. Art. III Durata La durata dei Consorzio, fissata fino al 31 dicembre 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 e comunque finché la rete viaria e quant altro previsto dallo schema di convenzione non sia stato trasferito al Comune di Ladispoli.

2 Art. IV Consorziati Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio i singoli proprietari dei lotti di terreno e delle unità immobiliari anche compresi in edifici, siano essi persone fisiche o giuridiche comprese nella detta parte del comprensorio, ad eccezione delle aree trasferite o ancora da trasferire al Comune di Ladispoli. Ai soli fini della rappresentanza nelle Assemblee consortili gli edifici a proprietà divise o di più persone in comune e indivisi, possono essere considerati come unico complesso immobiliare ed i proprietari delle singole unità in tal caso partecipano a dette Assemblee a mezzo di un loro rappresentante. Il Consorziato che trasferisce a qualsiasi titolo le proprietà di immobili siti in Marina di S. Nicola è obbligato a notificare al Consorzio entro 15 (quindici) giorni dalla data del trasferimento le complete generalità ed il domicilio del nuovo proprietario, gli estremi del titolo e tutti i dati tecnici relativi all'immobile trasferito. Fino alla data di notificazione il venditore resta obbligato in solido con l acquirente per il pagamento dei contributi maturati dopo la data del trasferimento. Il Consorzio è legittimato ad agire in nome e per conto dei Consorziati, anche in sede contenziosa, sulle vertenze che abbiano per oggetto questioni di interesse comune. La delibera per agire o resistere in giudizio è adottata dal Consiglio e soggetta a ratifica della prima Assemblea. Art. V Contributi Sino alla redazione di una tabella definitiva millesimale della proprietà, da approvarsi dall Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti degli intervenuti, la ripartizione delle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi del Consorzio e per il suo funzionamento verrà effettuata attribuendo il 20% alla superficie dei suolo e l 80% alla cubatura edificata sul suolo stesso. Le spese per la fornitura di acqua e di eventuali altri servizi prestati dal Consorzio, in quantità soggette a misura, verranno ripartite separatamente secondo consumo. La tabella comparativa di ripartizione di spese potrà essere esaminata dai Consorziati con facoltà di averne copia, completa di tutti gli elementi di conteggio. Resta fermo l obbligo di notificare ai Consorziati le eventuali modificazioni, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo alla delibera. Art. VI - Fondo consortile I contributi dei Consorziati, le proprietà immobiliari consortili, i corrispettivi per i servizi per la fornitura d acqua e qualsiasi altro provento costituiscono il fondo consortile. Nel corso della durata del Consorzio, i Consorziati non potranno chiedere la divisione di detto fondo. Art. VII - Uso delle strade consortili Gli utenti debbono far uso del loro diritto di transito, sia pedonale che con veicoli, sulle strade del Consorzio in guisa da non arrecare danni alle cose o alle persone e di non recare disturbo ai singoli Consorziati. In particolare è fatto divieto: a) di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali o altro impedimento, le zone di transito sia pedonale che carrabile; è consentita la normale sosta degli autoveicoli, ma l Amministrazione del Consorzio potrà vietarla e limitarla o regolamentarla, allo scopo di tutelare comodi diritti di transito per tutti i Consorziati; b) di gettare sulle vie terriccio, immondizie e rifiuti di qualsiasi genere; c) di aprire accessi alle singole proprietà o eseguire rotture di manufatti per attacchi o imbocchi, senza

3 averne ottenuto preventivamente l autorizzazione dell'amministrazione. Le riparazioni dei danni, che il Consorziato abbia prodotto alla sede stradale, anche se l opera che ha causato i danni sia stata autorizzata dall'amministrazione, saranno fatte dal Consorzio a spese del Consorziato. Art. VIII - Organi del Consorzio Sono organi del Consorzio: a) L Assemblea dei Consorziati b) Il Consiglio di Amministrazione c) Il Presidente dei Consorzio d) Il Collegio dei Sindaci e) La Commissione Edilizia ASSEMBLEA L Assemblea legalmente costituita rappresenta l universalità dei Consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o allontanatisi o dissenzienti. Essa elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, emana le direttive per il funzionamento del Consorzio e per la prestazione dei servizi devoluti allo stesso per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni gestione ed il preventivo delle spese per l'esercizio successivo, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione. L Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio almeno una volta l anno, entro il mese di aprile, anche per l'approvazione del rendiconto e del preventivo delle spese per l esercizio successivo, e tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, o sia necessario per il funzionamento del Consorzio, o quando ne sia fatta richiesta motivata scritta da tanti Consorziati, che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispone l'universalità dei Consorziati, o da due Consiglieri di Amministrazione. La convocazione verrà fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire a tutti i Consorziati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L invito dovrà contenere l ordine del giorno, l indicazione della data e dell ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, che può essere fissata anche per il medesimo giorno della prima, in ora successiva. La Sede dell Assemblea, in difetto di diversa indicazione nelle comunicazioni, si intende quella stessa dove si trova la sede legale del Consorzio. Ogni Consorziato dovrà, con propria dichiarazione, indicare il proprio domicilio, ed ivi verranno inviate le comunicazioni. L Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti indipendentemente dai voti loro spettanti. Essa nomina allo stesso modo un Segretario e due scrutatori fra i Consorziati. Ogni Consorziato può delegare il coniuge, un figlio od altro Consorziato per rappresentarlo nell Assemblea, con semplice delega scritta anche nella stessa lettera d invito. I condomìni nominano un rappresentante la cui nomina di rappresentanza a votare dovrà risultare da apposito verbale di Assemblea del condominio, depositato in copia agli atti del Consorzio. Nessun votante può disporre di un numero di voti superiore a quarantacinque, in complessivo. Per la regolare costituzione dell Assemblea in prima convocazione, e per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza di tanti Consorziati, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei componenti il Consorzio, e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti e di chi sia validamente rappresentato. In seconda convocazione le deliberazioni, prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati, sono valide, purché siano intervenuti almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei Consorziati. Art. IX -Assemblea straordinaria

4 L Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio o sulla nomina dei liquidatori; essa in prima convocazione delibera con la presenza almeno della metà dei Consorziati e con almeno l 80% dei voti dell Assemblea. In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno il 40% della totalità dei voti ed almeno il 60% dei voti dell Assemblea. Art. X Votazione Ogni Consorziato ha diritto ad un voto in assemblea per ogni millesimo di proprietà risultante dalla tabella seguente: per ogni lotto con indice di fabbricabilità di mc. 0,3/mq. compreso fra mq e mq , 1 voto; per ogni lotto con indice di fabbricabilità di mc. 0,3/mq. superiore a mq , 2 voti; per ogni lotto con indice di fabbricabilità di mc. 0,6/mq. compreso fra mq e mq , 1 voto; per ogni lotto che preveda edifici ed alloggi multipli o ad uso diverso da quello abitativo, per ogni inc. 800 edificabili fuori terra, 1 voto. Art. XI - Presidente del Consorzio Presidente del Consorzio sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art. XII - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. Essi vengono eletti dall Assemblea fra i Consorziati ed eleggeranno fra loro il Presidente ed il Vice Presidente dello stesso Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di vacanza provvederà lo stesso Consiglio alla sostituzione, con deliberazione che conserverà il suo valore soltanto fino alla prima riunione dell Assemblea. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno 3 componenti oltre al Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non potranno essere però delegate le attribuzioni relative alla redazione dei bilancio e del preventivo delle spese. Art. XIII - Poteri del Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Amministrazione è affidata l Amministrazione del Consorzio. Esso deve: 1) eseguire le delibere dell Assemblea dei Consorziati e seguirne le direttive; 2) disciplinare l uso delle strade, degli autoparchi, del verde pubblico, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i Consorziati; provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; organizzare tutti i servizi e quanto altro di interesse comune; 3) concedere permessi di attacco alla rete idrica, esaurendone l'esecuzione e provvedendo all apposizione di contatori; 4) organizzare e disciplinare i circoli sportivi e ricreativi, la cui istituzione sia stata autorizzata dall Assemblea;

5 5) ripartire l ammontare dei contributi e gli anticipi di essi tra i Consorziati e curarne le riscossioni anche coattivamente; 6) assumere impiegati, tecnici ed operai, licenziandoli quando sia del caso, sostituendoli con altri; conferire incarichi a professionisti ed arbitri; 7) preparare il rendiconto annuale e stabilire l anno preventivo delle spese e dei contributi a carico dei Consorziati per l esercizio successivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Tali rendiconti e preventivo, ecc., devono essere tenuti a disposizione dei Consorziati nella Sede del Consorzio per quindici giorni precedenti la riunione dell'assemblea; 8) far redigere preventivi e concludere contratti di appalto e stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni o con privati per l espletamento di quanto previsto nei numeri precedenti purché il loro importo non superi il 3% del bilancio preventivo di imputazione di spesa. In caso di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare all unanimità dei componenti una spesa straordinaria con delibera soggetta a ratifica da parte della prima Assemblea; 9) curare la regolare tenuta dei libri della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio; 10) erogare le spese per l attuazione di tutto quanto sopra. Art. XIV - Collegio dei Sindaci e revisori dei conti Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, e dura in carica 3 esercizi. I Sindaci sono eletti, anche tra non Soci, dall Assemblea. Il Collegio elegge il proprio Presidente. Detto Collegio ha gli stessi poteri ed obblighi previsti dagli artt del C.C. Art. XV - Firma e rappresentanza legale Al Presidente del Consorzio spetta la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in caso di giurisdizione attiva e passiva. Egli può agire in giudizio sia contro i Consorziati sia contro terzi, resistere alle azioni promosse contro il Consorzio, addivenire a transazioni e conciliazioni, rinunciare ai giudizi in corso, nominare avvocati e procuratori, consulenti tecnici ed arbitri. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente con tutti i poteri di cui sopra. Art. XVI - Delibere del Consiglio di Amministrazione Le delibere dei Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti rispetto al numero dei Consiglieri presenti. A parità di voti avrà la prevalenza il voto di colui che presiede la riunione. Esse devono risultare da apposito libro dei verbali. Art. XVII - Commissione Edilizia Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì provvedere a far rispettare le direttive architettoniche e urbanistiche previste dalla Convenzione col Comune di Cerveteri e nelle Norme Tecniche allegate al presente Statuto. All uopo e per l espletamento delle relative incombenze il Consiglio di Amministrazione nominerà una Commissione, composta di almeno tre membri. La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che può delegare un Consigliere. I membri di detta Commissione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Occorrendo il Consiglio di Amministrazione potrà elevare a cinque i membri della Commissione.

6 Art. XVIII Emolumenti Al Presidente del Consorzio e Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Consiglio di Amministrazione, dei Collegio dei Sindaci e della Commissione Edilizia potrà spettare un gettone di presenza, eventualmente integrato da una indennità a titolo rimborso spese, nella misura che sarà stabilita dall Assemblea. Art. XIX Bilanci Ogni esercizio si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Art. XX Anticipi Nelle more di approvazione del bilancio preventivo annuale, possono essere chiesti ai Consorziati acconti nella misura massima del 25% del preventivo dell anno precedente. Art. XXI - Versamenti dei Consorziati Ciascun Consorziato è obbligato a versare al Consorzio con versamento diretto da parte dei lottisti singoli, per mezzo dell amministratore nei casi di condomìni o di comuni rappresentanti negli altri casi la quota trimestrale di partecipazione alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi del Consorzio e per il suo funzionamento entro e non oltre 30 giorni dall'inizio di ciascun trimestre. Per il ritardato pagamento per contributi, anticipi o corrispettivi i Consorziati sono tenuti al pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente al 1 Gennaio di ogni anno aumentato di 3 (tre) punti. La ripartizione di cui sopra viene effettuata secondo le tabelle millesimali delle singole proprietà con l'applicazione per i singoli lotti e condomini delle rispettive tabelle minesimali. Art. XXII - Scioglimento e liquidazione Addivenendosi allo scioglimento del Consorzio, l Assemblea straordinaria potrà decidere di continuare o meno l attività consortile sotto una diversa forma giuridica di gestione. L Assemblea straordinaria, inoltre, stabilirà i criteri di ripartizione del fondo consortile fra i Consorziati e ogni altra modalità per la liquidazione del Consorzio, nominando altresì uno o più liquidatori e fissandone i poteri. Art. XXIII Arbitrato La risoluzione di qualsiasi eventuale controversia tra i singoli Consorziati ed il Consorzio, ad eccezione di quanto riguarda il pagamento dei contributi e dei corrispettivi dei servizi che non importino contestazione sull applicabilità, dovrà essere risolta mediante arbitrato irrituale con biancosegno. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri di cui uno sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal Consorziato ed il terzo, con funzione di Presidente, dai due arbitri suddetti. Qualora i due arbitri nominati dalle parti non raggiungessero l accordo sulla nomina dei terzo, ciascuno di essi dovrà nominare una rosa di tre nomi, procedendosi indi ad estrazione a sorte. Qualora una delle parti non nomini il proprio arbitro o non firmi il bianco segno, si farà ricorso ad arbitrato rituale, con nomina dell'arbitro, per la parte che non vi ha provveduto, da parte del Presidente del Tribunale di Roma. In tal caso, le spese, compresi gli onorari degli arbitri, andranno a carico della parte che non avrà nominato il proprio arbitro o non avrà firmato il bianco segno, anche se il lodo arbitrale sia a lui favorevole. Gli allegati C (Schema di Convenzione) e D (Deliberazione dei Comune di Cerveteri n. 9 dei 15/3/65, Convenzione di lottizzazione rep. 36 dei 3/4/67 e Convenzione aggiuntiva rep. 5 dei 19/5/76 per la rete

7 fognante con allegato Atto di Concessione rep. 6) citati alla lettera a) dell'art. 1 del presente Statuto possono, all'occorrenza, essere richiesti in copia agli uffici del Consorzio.

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