Contrattazione e contratto collettivo tipologie, funzioni e soggetti e modello delle relazioni sindacali nella Pubblica Amministrazione

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1 Contrattazione e contratto collettivo tipologie, funzioni e soggetti e modello delle relazioni sindacali nella Pubblica Amministrazione *

2 La contrattazione collettiva ed il contratto collettivo: il contratto collettivo come atto la contrattazione collettiva come attività a) Contrattazione collettiva : procedimento di produzione di regole normative b) Contratto collettivo: strumento per definire bilateralmente le condizioni economico normative dei rapporti di lavoro

3 Il contratto collettivo come strumento di composizione del conflitto di interessi Il contratto collettivo rappresenta il raggiungimento, più o meno temporaneo e stabile, dell'equilibrio tra i contrapposti poteri sociali; rappresenta la cristallizzazione, in un accordo, di un punto di equilibrio tra le contrapposte aspettative sociali dei diversi gruppi di interessi regola anche i rapporti tra i soggetti che lo stipulano (sindacati dei lavoratori, organizzazioni imprenditoriali e singoli imprenditori) attraverso clausole c.d. obbligatorie

4 Livelli di contrattazione Livello NAZIONALE (o 1 livello) Livello LOCALE ( o 2 livello) Si svolge in ARAN. dà luogo a Si svolge in ogni pubblica Amministrazione. dà luogo a CCNQ CCNL C.I. *

5 Tipologie di contratti CCNQ Accordo sulla definizione comparti e aree, propedeutico apertura negoziati Accordi su materie comuni a vari comparti o aree ovvero tra aree e comparti (es. diritti sindacali, telelavoro, lavoro interinale, conciliazione, arbitrato, etc.) CCNL Riguarda ogni singolo comparto o area individuata e disciplina relativo rapporto di lavoro e relazioni sindacali Contrattazione Integrativa Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei limiti del CCNL nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale o pluriennale *

6 Contratto collettivo quadro Contratto nazionale di comparto Contratto integrativo

7 Durata dei contratti 3 anni per la parte normativa 3 anni per la parte economica *

8 Parti e durata del contratto collettivo parte normativa:disciplina il rapporto di lavoro in generale durata triennale parte obbligatoria: disciplina i rapporti tra i soggetti che hanno firmato il contratto collettivo durata triennale parte economica: disciplina il trattamento economico tabellare Durata triennale

9 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE: I SOGGETTI ARAN ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMITATI DI SETTORE GOVERNO CORTE DEI CONTI *

10 ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico; gode di autonomia organizzativa, gestionale e contabile; è diretta da un organo collegiale; è un organismo necessario; rappresenta tutte le amministrazioni pubbliche; - ha sede a Roma anche se a richiesta dei comitati di settore, possono essere costituite delegazioni dell Aran su base regionale o pluriregionale *

11 ARAN funzioni Rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale; Esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti dai Comitati di settore, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa Assiste, su richiesta, le pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione integrativa Predispone un rapporto sull evoluzione delle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici - Coordina la strategia negoziale e ne assicura l omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive * contenute negli atti di indirizzo

12 ARAN Struttura a.il PRESIDENTE nominato con DPR, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata, rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale b.il COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con DPCM su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'anci e dall'upi e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. *

13 Comitati di settore - Sono istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni La legge ne prevede 3: 1)un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni (competenza per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale); 2) un comitato di settore nell'ambito dell'associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'italia (UPI) e dell'unioncamere che esercita, (competenza per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali); 3) per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente*del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e

14 Comitati di settore Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'aran nello svolgimento delle trattative I comitati di settore possono stipulare con l'aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attivita' in comune. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore. *

15 Corte dei Conti 1) Ha il controllo consuntivo sulla gestione finanziaria dell ARAN; 2) Certifica la compatibilità dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio; 3) Certifica l'attendibilità dei costi quantificati con gli strumenti di programmazione e di bilancio; 4) Puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo; 5) Anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. *

16 Organizzazioni sindacali L Aran non può negoziare con chi vuol ma solo con i sindacati che abbiano i requisiti di rappresentatività fissati dalla legge *

17 CHI CONTRATTA? (Contrattazione nazionale) Organizzazioni Sindacali rappresentative per legge ARAN in rappresentanza delle PP. AA. Tavolo negoziale *

18 Requisiti per la partecipazione dei soggetti sindacali alla contrattazione collettiva nazionale La legge individua criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva ai fini dell attribuzione dei diritti sindacali 5 % come media del dato associativo e del dato elettorale Dato associativo percentuale delle deleghe sindacali rispetto al totale delle deleghe nel comparto Dato elettorale percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze Unitarie del personale rispetto al totale dei voti

19 Confederazioni affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni affiliate alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettivacomma ( art. 43, co 2, d.lgs. 165/2001. *

20 LA RAPPRESENTATIVITA SINDACALE criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività: ai fini della contrattazione collettiva (di categoria e quadro) ai fini dell attribuzione dei diritti sindacali (segue) *

21 Conseguenze dalla rappresentatività 1.Godimento dei diritti e prerogative sindacali, in proporzione (libertà sindacali); 2.Esigibilità della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie; 3.Legittimità negoziale; 4.Valida stipulazione dei contratti collettivi *

22 Chi verifica la rappresentatività delle Associazioni sindacali? l ARAN che raccoglie i dati sui voti e sulle deleghe Un Comitato Paritetico presso l Aran delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe l Aran firma il contratto collettivo: Con le OO. SS. che rappresentino il 51 % (media elettorale e associativa) O il 60% (dato elettorale) del comparto *

23 PROCEDIMENTO DELLA CCNL Si apre con gli atti di indirizzo emanati dai Comitati di settore In caso positivo, termina con la sottoscrizione del contratto dopo circa 45 giorni, escludendo dal computo i giorni festivi ed il sabato *

24 le procedure della contrattazione, dopo il d. lgs. n. 150/2009 COMITATI DI SETTORE emanano atti di indirizzo GOVERNO valuta compatibilità finanziaria (entro 20 gg.) CORTE DEI CONTI ACQUISITO PARERE FAVOREVO LE ENTRO 15 GG. ARAN raggiunge un ipotesi di accordo con OO.SS. VALUTAZIONE NEGATIVA ARAN NON SOTTOSCRIVE ACCORDO ACQUISIZIONE PARERE FAVOREVOLE ENTRO 10 GG. VALUTAZIONE POSITIVA O PARZIALMENTE POSITIVA NON SI ESPRIME ARAN SOTTOSCRIVE ACCORDO SOLO PER PARTE CERTIFICATA ARAN SOTTOSCRIVE ACCORDO DEFINITIVAMENTE *

25 Sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell ARAN L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso: almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. *

26 Pubblicazione in G.U. D.Lgs. 165/ Art. 47, co. 8 I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'aran e delle amministrazioni interessate. *

27 Contenuti del CCNL Disciplina del rapporto di lavoro Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici Regole per la contrattazione integrativa che individuano: Soggetti Livelli relazioni sindacali (C.I., concertazione, consultazione, informazione) Materie Risorse Procedure di raffreddamento dei conflitti *

28 Rapporti tra legge e contratti Cosa accadrebbe se la legge regolasse una materia contrattuale e viceversa? 1.Se la legge interviene in una materia contrattuale : rilegificazione della materia. 2.Se il contratto interviene in una materia riservata alla legge: illegittimità del contratto. *

29 Art. 2, co. 2 D. Lgs. 165/01 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. *

30 Il problema dell impugnazione dei contratti collettivi Può il lavoratore chiedere l annullamento del contratto collettivo, nella parte in cui va a ledere i suoi interessi? Secondo la giurisprudenza di legittimità, il lavoratore può rivolgersi al G.O. per contestare IL CONTRATTO INDIVIDUALE per violazione di legge o di contratto collettivo, sollecitando una verifica INCIDENTALE dell illegittimità del contratto collettivo trasfuso in quello individuale ( TAR Lazio n.1728 del 1998). *

31 IL PROCEDIMENTO DI INTERPRETAZIONE, VALIDITA ED EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI EX ART. 64 D. Lgs. 165/01 L Aran è tenuta a convocare i sindacati firmatari entro 30 gg. dalla comunicazione per verificare la possibilità di sottoporre a modifica o interpretazione autentica la clausola contrattuale controversa. Nel caso in cui venga raggiunto l accordo, ne viene comunicato l esito al giudice procedente e alle parti. L accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Nel caso in cui non venga raggiunto l accordo, o l Aran sia rimasta inattiva per 90 gg. dopo la comunicazione, il G.O. sarà tenuto a pronunciarsi sulla questione (vincolante solo per le parti in causa). *

32 LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DECENTRATA

33 Regolazione a cascata QUADRO NORMATIVO NAZIONALE TITOLO III D. LGS. 165/2001 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE (QUADRO E DI COMPARTO) CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

34 I vincoli della contrattazione integrativa Obbligo a contrattare I controlli esterni VINCOLI Sui contenuti Sulle risorse Sanzioni

35 I vincoli della contrattazione integrativa OBBLIGO A CONTRATTARE Art.2, c.3 D.lgs. n.165/2001: L attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali

36 I vincoli della contrattazione integrativa I VINCOLI SUI CONTENUTI Art.40, c.3-bis D.lgs. n.165/2001: La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono

37 I vincoli della contrattazione integrativa I VINCOLI SULLE RISORSE Art 40, c.3-bis D.lgs. n.165/2001: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

38 I vincoli della contrattazione integrativa I CONTROLLI ESTERNI Art. 40-bis D.lgs. n. 165/2001 Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

39 I vincoli della contrattazione integrativa LE SANZIONI Art.40, c.3-quniquies D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono NULLE e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

40 Soggetti ammessi a trattare CONTRATTO NAZIONALE Art. 3 d. lgs. n. 165/2001: dalle OO.SS. Che raggiungono la soglia del 5%, come media tra dato associativo e dato elettorale CONTRATTO INTEGRATIVO I poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto (riferimento ultimo ccnl)

41 MODELLO DELLE RELAZIONI SINDACALI

42 Organismi paritetici di partecipazione consultazione amministrazion e informazione concertazione Contrattazione integrativa OO.SS. OO.SS. territoriali RSU

43 LA CONTRATTAZIONE

44 Cosa implica per l amministrazione? Obbligo di contrattare determinate materie Obbligo a contrarre sulle materie implicanti direttamente l erogazione di trattamenti economici Entro il primo mese di negoziato le parti, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non possono assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette, qualora non vengono interrotte le trattative

45 A quale livello si negozia? solo a livello di singola amministrazione (es. Ministeri) a livello territoriale in ogni sede di RSU

46 CHI CONTRATTA? (Contrattazione Integrativa) RSU PARTE PUBBLICA: Il titolare del potere di rappresentanza o un suo delegato OO.SS. di categoria territoriali firmatarie di CCNL Tavolo negoziale

47 RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria

48 RSU: origini Intesa quadro CGIL, CISL, UIL 1/3/1991 Le RSU previste dall Intesa Quadro furono recepite dal Governo per l area del pubblico impiego e dalla Confindustria per il settore privato nel Protocollo del 23 luglio Attualmente per il Pubblico impiego: CCNQ 7/8/1998 e successive modificazioni e integrazioni

49 Natura RSU E un organismo 1.di tipo unico - stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative - costituita sulla base di un unico canale elettivo; - esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e - partecipazione e per tutti i settori produttivi 2) di tipo elettivo - eletta da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti 3) di rappresentanza generale - rappresenta tutti i lavoratori iscritti e non iscritti 3) di tipo pluralistico - aperta alla rappresentanza di tutte le associazioni

50 Chi può presentare le liste Le liste possono essere presentate dalle: associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa; altre associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle RSU

51 Come si compone la RSU Per il privato: per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale con criterio proporzionale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti, mentre per un terzo viene assegnato alle associazioni sindacali firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nella unità produttiva Per il pubblico impiego: la RSU è tutta elettiva, si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti

52 Elettorato attivo e passivo Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza all unità produttiva o nell amministrazione, alla data delle elezioni. Sono eleggibili tutti i lavoratori che, candidati nelle liste, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. * nella scuola anche i lavoratori a tempo determinato con incarico annuale e negli altri comparti anche i lavoratori a tempo determinato con proroga di contratto o inseriti nelle procedure di stabilizzazione

53 Durata del mandato I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi pena la decadenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dagli accordi e dai regolamenti vigenti

54 Sostituzione componenti Nel privato: In caso di dimissioni di componente eletto nella quota dei due terzi, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario che sia stato nominato nella quota dell un terzo su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il ccnl applicato nell unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Nel pubblico: In caso di dimissioni di uno dei componenti la RSU lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

55 1. CONTRATTAZIONE 2. CONCERTAZIONE

56 Ancora sulla contrattazione Cosa si deve negoziare Le materie espressamente indicate nei CCNL a contenuto economico diretto Materie implicanti l erogazione di trattamenti economici (es. criteri di ripartizione risorse fondi, sistemi di Incentivazione del personale). sistema di classificazione (criteri per progressione economica del personale); Alcuni aspetti relativi allo svolgimento del rapporto (es. disciplina per valutazione delle prestazioni, criteri attività disagiate, alcune materie relative alle forme flessibili di lavoro, ecc.) A contenuto economico indiretto alcuni aspetti relativi a diritti dei lavoratori (es.formazione, implicazione in ordine alla qualità/professionalità a seguito di innovazioni.)

57 Quando si negozia e con quali procedure Quando Contrattazione nazionale: Ogni 3 anni Contrattazione integrativa: Ogni anno per l utilizzo delle risorse Quando vi sia la necessità, per materie che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

58 CONVOCAZIONE RIUNIONI Le riunioni devo svolgersi, preferibilmente, al di fuori dell orario ordinario di lavoro nell ente (art. 10, comma 7, CCNQ ) Se, necessariamente, dovessero coincidere con l orario di lavoro, dovrebbero essere utilizzati i permessi sindacali Potrebbero essere anche recuperate le ore non prestate Sono nulle le clausole dei contratti decentrati che equiparano le trattative (le relazioni sindacali) ad attività lavorativa (aumento numero dei permessi)

59 FASE DI AVVIO TRATTATIVE La parte datoriale illustra, con correttezza, la composizione e le caratteristiche delle risorse disponibili

60 SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una ipotesi di contratto decentrato integrativo. Per la delegazione di parte pubblica, la firma è apposta dal dirigente o un suo delegato con poteri di rappresentanza. Per la parte sindacale, firmano: la RSU (soggetto unitario) e le organizzazioni sindacali territoriali. Non ci sono regole, per il livello decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati. Tutti i soggetti sindacali devono essere convocati per la firma Non necessariamente tutti devono anche firmare. Il contratto può essere ritenuto valido dal datore di lavoro anche se firmato da una minoranza sindacale. Si tratta della regola del maggior consenso Occorre, a tal fine, valutare la portata dei rischi per il datore di lavoro I soggetti dissenzienti sulla ipotesi potrebbero sempre firmare il ccdi

61 Cosa dice la giurisprudenza Tribunale di Roma Non esistono norme regolatrici circa i soggetti necessari alla stipula sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo. il CCNL prevede che nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le decisioni contrattuali vengono esercitati (con pari poteri) dalle RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL.... Da ciò consegue che non esiste la necessità della sottoscrizione da parte della RSU e non vige neanche il principio che le decisioni negoziali in sede decentrata siano prese a maggioranza.appare legittima la stipulazione che avvenga con ricerca del massimo consenso possibile..

62 La concertazione E un particolare modello di relazioni sindacali finalizzato a consentire la partecipazione sindacale in materie o in scelte organizzative di esclusiva competenza del datore di lavoro, ai fini dell adozione di una decisione possibilmente condivisa. Essa non ha carattere negoziale e non comporta, comunque, obblighi di codecisione a carico del datore di lavoro pubblico.

63 I soggetti della concertazione Per la parte sindacale sono: la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL Per la parte datoriale: il soggetto o i soggetti espressamente individuati a tal fine dall organo di governo dell ente Viene in tal modo ulteriormente confermata la natura non negoziale della procedura concertativa.

64 E obbligatoria per l ente l attivazione della procedura in presenza della richiesta dei soggetti sindacale? Trattandosi di un modello relazionale espressamente previsto dal CCNL, con il riconoscimento, quindi, un vero e proprio diritto a favore delle OO.SS., l eventuale rifiuto di attivazione della procedura (come l adozione immediata della decisione in mancanza di concertazione) può costituire il presupposto di un ricorso per condotta antisindacale, ai sensi dell art.28 della legge n.300/1970, con le possibili conseguenze ivi previste.

65 Come deve comportarsi l ente nel caso in cui la richiesta di attivazione provenga da una sola O.S.? Secondo i principi di correttezza e buona fede, pur essendovi stata una sola richiesta, l ente opportunamente invita alla procedura tutti i soggetti sindacali aventi diritto, in coerenza con la finalità dell istituto di favorire una decisione ampiamente partecipata, evitandosi anche possibili fonti di successivo contenzioso.

66 Valore ha il verbale di concertazione Non ha e non può assumere natura negoziale, anche quando nello stesso dovesse emergere la convergenza delle parti su una posizione comune. La redazione del verbale consente: a) di esplicitare chiaramente e riassumere la reciproca posizione delle parti e gli eventuali punti di dissenso; b) la verifica del rispetto delle forme procedurali e dei termini; c) al giudice di valutare, in caso di conflitto, la correttezza delle posizioni assunte dalle parti; d) di evitare prassi poco visibili, di carattere consociativo.

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