N. R.G. 2942/2015. all esito dell udienza del 12/01/2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2942/2015 promosso da:
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1 N. R.G. 2942/2015 Pagina 1 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Tribunale delle Imprese CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Patrizia Pompei dott. Anna Primavera dott. Leonardo Scionti all esito dell udienza del 12/01/2016 Presidente Giudice Relatore Giudice nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2942/2015 promosso da: SMAIL AZZOUZ (C.F. ZZZSML72C15Z301G), con il patrocinio dell avv. CONTI CHIARA e dell avv. RIGUCCI CLAUDIA (RGCCLD83H46D612G) VIA DELLA CERNAIA FIRENZE;, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CONTI CHIARA contro ATTORE ZETA TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. ), con il patrocinio dell avv. SETTESOLDI CHIARA e dell avv. MANETTI ALESSIO (MNTLSS79S19D612O) VIA DEL CITTADINO PRATO;, elettivamente domiciliato in VIA DEL CITTADINO PRATO presso il difensore avv. SETTESOLDI CHIARA ha emesso la seguente ORDINANZA CONVENUTO SMAIL AZZOUZ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Prato la ZETA TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito ZT per brevità) al fine di sentir dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico la deliberazione di esclusione da socio emessa in data da detta società cooperativa. Il Tribunale Ordinario di Prato dichiarava la propria incompetenza funzionale rimettendo le parti dinanzi a questa Sezione Specializzata in materia di Impresa. Nelle more del giudizio del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale Ordinario di Prato e precisamente in data , l attore depositava presso lo stesso Tribunale Sezione Lavoro
2 ricorso ex art. 414 c.p.c. (854/2014 R.G.) al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro subordinato al medesimo intimato in data , in conseguenza della delibera di esclusione da socio adottata dalla ZT e, per l effetto, di reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell art. 18 della Legge 300/1970, nelle medesime mansioni e qualifiche ricoperte al momento del licenziamento, ovvero di condanna della ZT alla corresponsione dell indennità pari a quindici mensilità, con scelta a favore del ricorrente, oltre al risarcimento del danno (pari a tutte le retribuzioni globali di fatto dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegra, comprensiva delle indennità spettanti e degli elementi differiti) ed al versamento dei contributi provvidenziali e assistenziali. ******** La L. n. 30 del 2003, all art. 9 ha modificato la L. n. 142/2001, art. 1, comma 3, primo periodo disponendo la soppressione delle parole "e distinto", e, per altro verso, sostituito l art. 5, comma 2, della stessa legge, che espressamente prevedeva la suddivisione di competenza tra giudice del lavoro e giudice civile, stabilendo invece, da un canto, che "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o con l esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt e 2527 c.c." e, dall altro, che "le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario". Poiché, tuttavia, ai sensi della L. n. 30 del 2003, art. 9 l esclusione del socio comporta automaticamente il venir meno dell eventuale rapporto di lavoro subordinato, disponendo espressamente tale norma che "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o con l esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt e 2527 c.c.", l accertamento della legittimità dell esclusione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento. Pertanto, qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari e per l'asserita necessità di esternalizzare parte dell'attività di impresa, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n del 21/11/2014). Nella fattispecie, il fatto che il Tribunale Ordinario di Prato abbia dichiarato la propria incompetenza funzionale rimettendo la parti dinanzi a questo Tribunale delle Imprese non osta alla declaratoria di incompetenza di questa SS a favore del medesimo Tribunale in funzione di Giudice Pagina 2
3 del Lavoro, posto che in primo luogo, la questione relativa al riparto della competenza tra Tribunale Ordinario e Sezione Lavoro presso lo stesso Ufficio costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario (In tal senso Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n del 21/05/2015 con riguardo a sezione specializzata agraria). In altri termini, l incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario non determina l automatica incompetenza funzionale del medesimo Ufficio in funzione di Giudice del Lavoro, e ciò malgrado la pronuncia di incompetenza del Tribunale Ordinario di Prato è avvenuta con riguardo al momento della domanda come impone l art. 5 c.p.c., momento nel quale non era stata ancora radicata la causa dinanzi al Giudice del Lavoro, in quanto, al momento della riassunzione della presente causa relativa alla impugnazione della delibera di esclusione dello SMAIL, sussistevano i presupposti della suddetta connessione di cause. Il rinvio va, dunque, effettuato dinanzi a quello che è a tutti gli effetti un terzo giudice,, atteso che la sentenza con la quale il giudice, indicato come competente da quello adito per primo, abbia a sua volta declinato la propria competenza, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., è impugnabile dalla parte con regolamento di competenza per contestare la dichiarata incompetenza ed ottenere l' individuazione del giudice competente, ma non per denunciare la mancata applicazione della predetta norma (Cass. Sez. 3, Sentenza n del 30/05/2001 e nello stesso senso Sez. 6-2, Ordinanza n del 10/11/2011 e Sez. 1, Sentenza n del 07/03/2013). Ne deriva la declaratoria di incompetenza ex art. 40 co. 3 c.p.c., secondo cui, nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. Ricorre infatti nella fattispecie l ipotesi di cui all art. 34 c.p.c. essendo, ex lege, pregiudiziale rispetto all accertamento della legittimità del licenziamento dello SMAIL l accertamento della legittimità della delibera di sua esclusione. In tal caso, infatti, l art. 34 c.p.c. dispone che, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice rimetta tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui. Infine, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 ed il giudice del lavoro implica l'insorgere di una Pagina 3
4 questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari attesa la mancata istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto, realizzandosi, diversamente, una asimmetria del sistema tra l'ipotesi in cui la declaratoria di competenza sia emessa nell'ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero, per contro, sia invece istituita, sicché solo nel primo caso, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., sarebbe proponibile dalla parte il rimedio del regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n del 24/07/2015). Pertanto, attesa la connessione tra la presente causa e quella di impugnativa del licenziamento intimato allo SMAIL, va dichiarata la propria incompetenza a favore del Giudice del Lavoro. Non osta alla presente decisione il fatto che, come afferma la S.C. con sentenza n del 26/02/2016 in materia di esclusione da società cooperativa, il socio che intenda contestare la relativa delibera deve impugnarla con l'opposizione di cui all'art c.c., e ciò anche qualora la società gli abbia intimato il licenziamento, posto che l art. 40 co. 3 c.p.c. opera non solo per cause cumulativamente proposte ma anche per quelle successivamente riunite. Ne consegue che, anche se il licenziamento costituisce un effetto automatico di una valida delibera di esclusione del socio-lavoratore, atteso il nesso genetico e funzionale di interdipendenza tra rapporto associativo e rapporto di lavoro e la connessione oggettiva delle cause ad essi relative in applicazione dell art. 40 co. 3 c.p.c. deve essere il Giudice del Lavoro a trattare entrambe le cause. La dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, l'accertamento della cui legittima cessazione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento costituisce dunque una ipotesi di connessione tra cause rientrante nel disposto di cui all art. 40 co. 3 c.p.c.. Ritiene quindi il Collegio di dover dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Prato in funzione di Lavoro competente ex art. 40 co. 3 c.p.c.. La presente ordinanza è idonea a definire il giudizio ex. art. 279, comma 1 c.p.c., a norma del quale il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l ulteriore istruzione della causa. SULLE SPESE PROCESSUALI A fronte dei mutati orientamenti giurisprudenziali sul punto anche di questo Tribunale sussistono i presupposti di legge per compensare per intero tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Pagina 4
5 Il Tribunale definitivamente pronunciando, visto l art. 40 co. 3 c.p.c.: 1. dichiara la propria incompetenza per connessione a favore del Tribunale di Prato, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione; 2. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti. Si comunichi. Firenze 09/06/2016 Il Giudice Relatore dott. Anna Primavera Pagina 5 Il Presidente dott. Patrizia Pompei
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