APPROFONDIMENTO SULLE PROBLEMATICHE DEI TRIBUTI LOCALI. Pesaro, 28 maggio 2015 Antonio Chiarello

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1 APPROFONDIMENTO SULLE PROBLEMATICHE DEI TRIBUTI LOCALI Pesaro, 28 maggio 2015 Antonio Chiarello

2 Indice - IMU E TASI - RENDITA CATASTALE DEGLI OPIFICI. LA RILEVANZA DEGLI IMPIANTI E DEI MACCHINARI - PARTICOLARI SOGGETTIVITA IN TEMA DI IMU E TASI - LA QUALIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE CATEGORIE FITTIZIE - LE ALIQUOTE IMU E TASI - IL VERSAMENTO DELLA TASI FRA SOLIDALI - LA DICHIARAZIONE IUC TRA NORMA NAZIONALE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE - AMBITO APPLICATIVO DELLE ESENZIONI DELLA TASI E DELL IMU - ENTI NON COMMERCIALI - IMU E TASI - DICHIARAZIONE E CONTROLLI - LA TARI 2

3 IMU E TASI

4 DIFFERIMENTO TERMINE PER APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE D.M Articolo unico Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio

5 ESENZIONE IMU DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI Normativa e prassi: Art.7 comma 1 lett.h) D.Lgs. n.504 del 1992; Art.9 comma 8 D.L. n.23 del 2011; Art.4 comma 5-bis D.L. n.16 del 2012 come modificato dall art.22 comma 2 D.L. n.66 del 2014; D.M ; Art.1 D.L n.185; Art.1 co. 692 L n.190 Art.1 D.L n.4. Risoluzione n.2/df/2015 Ministero dell Economia e delle Finanze. L. n n. 34 (modifiche in sede di conversione del D.L. n.4 ) Nota IFEL del

6 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Il co 5 bis dell art. 4 del D.L. n.16 del 2012, come modificato dall art.22 co.2 D.L. n.66/2014 disponeva: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'imu. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno

7 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI ART.2 DM Ambito applicativo dell esenzione dall IMU 1. Sono esenti.. i terreni agricoli dei comuni ubicati a un altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell «Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http.// tenendo conto dell altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)» 2. Sono esenti.. i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell «Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http.// tenendo conto dell altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)» 3. L esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola. 7

8 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI ART.2 Ambito applicativo dell esenzione dall IMU 4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l applicazione della disciplina vigente dell IMU e, in particolare, delle disposizioni di cui all art.13 commi 5 e 8-bis del decreto legge n.201 del L individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l esenzione di cui all art.7 co.1 lett.h) D.lgs. n.504/92 sostituisce quella effettuata in base alla circolare n.9 del , pubblicata 6. I terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2,3 e 4 sono esenti dall IMU 8

9 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI D M nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti bisognerà pagare l imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti, pur con tariffazioni diverse. Comuni sopra i 601 metri: esenzione totale IMU. Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine: esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Comuni di altitudine inferiore a 281 metri: nessuna esenzione, ma abbattimento del valore imponibile per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali hanno (franchigia di 6mila euro e riduzione per scaglioni sull eccedenza fino a 32mila euro). Rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 9

10 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L n.185 (NON CONVERTITO) Decreto legge 16/12/2014 n. 185 Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. Art. 1. Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 10

11 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Ripresa del D.L. n.185 nella L. stabilità 2015 Art.1 co. 692 L n.190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Comma 692 Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 11

12 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L n.4 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Art. 1. Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT); a-bis ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all allegato A della legge 28 dicembre 2001, n.448; 12

13 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L n.4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Art. 1. Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani Co.1 A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a).. a-bis) b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 13

14 Art.1 D.L n.4 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1. Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani Co.1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno

15 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.2 Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani 2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 15

16 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.3 Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani 3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta

17 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.4 Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani 4.Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'imu per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. 17

18 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.4 Esenzione dall'imu dei terreni montani e parzialmente montani 4.. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'imu. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5- bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n

19 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L n.4 co.5 I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo

20 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L n.4 Co. 5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'imu relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. 20

21 RIEPILOGO ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 La coesistenza di applicazione dei criteri individuativi dei terreni e soggetti desunti dal D.M e di quelli del D.L. n.4 del 2015 disegnano un ambito applicativo più ampio di quello vigente per l anno Sono esenti dall IMU (esenzione oggettiva) : i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, rientranti nell elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT ( annotazione T ). i terreni agricoli siti in un comune il cui municipio è ubicato ad un'altitudine di 601 metri e oltre, come individuati sulla base dell'«elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica. i terreni agricoli nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori E sufficiente, quindi, che il terreno sia riferibile anche ad uno solo dei predetti criteri individuativi territoriali perché competa l esenzione. E irrilevante se il terreno sia posseduto da CD o IAP o altri soggetti, se sia condotto e che sia stato concesso in comodato o affitto ad altri soggetti; 21

22 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 sono esenti dall IMU (esenzione soggettiva/oggettiva) : i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, come riportato nell elenco ISTAT dei Comuni italiani (annotazione P ). i terreni agricoli posseduti anche se non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«elenco comuni italiani». L esenzione compete anche nell ipotesi nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola; 22

23 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Sono esenti dall IMU Anno 2014 i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al predetto decreto non ricadano in zone montane o di collina o ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.M

24 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 NON SONO ESENTI dall IMU i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei predetti criteri (con annotazione elenco ISTAT NM ) quelli non posseduti da CD o IAP iscritti alla previdenza con altitudine della casa comunale compresa fra 281 a 600 metri e quelli da chiunque posseduti con altitudine inferiore a mq.281; Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8- bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, con il versamento dell appendice IMU 2014 da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 10 febbraio

25 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 Per l annualità 2015 e quindi (salvo successive modifiche) a regime, l individuazione dei terreni esenti si esegue esclusivamente secondo i criteri dettati dal D.L. n.4 del conv.to L. n.34/

26 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI sono esenti dall IMU: Anno 2015 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT (annotazione T co.1 lett.a) D.L. n.4); i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all allegato A della L. n.448 del

27 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI sono esenti dall IMU: Anno 2015 (a regime) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT ( annotazione P - co.1 lett.b) D.L. n.4). L'esenzione per i citati terreni si applica anche nel caso di concessione dei succitati terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 27

28 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) sono esenti dall IMU: i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al predetto decreto non ricadano in zone montane o di collina 28

29 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) NON sono esenti dall IMU: i terreni ed i soggetti titolari del diritto reale imponibile che non rientrano nelle fattispecie oggettive e soggettive di cui alle predette lett.a) e b), ed il versamento dell imposta dovuta deve seguire le modalità e le tempistiche ordinarie. 29

30 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI L esenzione dei terreni concessi in affitto o comodato Ambito oggettivo: attiene ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani (ed anche per i terreni agricoli posseduti pur se non condotti dai menzionati soggetti ubicati nei comuni con altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri limitatamente all anno 2014) 30

31 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI L esenzione dei terreni concessi in affitto o comodato Ambito soggettivo: l applicazione dell esenzione non spetta se i concedenti in comodato o in affitto siano possessori non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola anche se i detentori risultassero tali. 31

32 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI L esenzione dei terreni concessi in affitto o comodato Restrizione della Ris. n.2/df del «. per applicare l estensione di cui alla lett.b) è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno» 32

33 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI La comproprietà dei suoli esenti tra soggetti titolati e non titolati Ambito oggettivo: concerne i terreni in comuni parzialmente montani (e quelli con altitudine compresa tra 281 e 600 metri solo per il 2014), Questione: L esenzione compete solo al possessore avente i titoli di CD o IAP, mentre gli altri comproprietari non titolati dovranno l IMU pro quota, ovvero l esenzione in quanto riferita al terreno compete a tutti i comproprietari anche a quelli non sono CD o IAP? 33

34 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI SOLUZIONE RIGIDA - esenzione solo per il CD o IAP l esenzione è di duplice natura sia oggettiva (terreni agricoli) che soggettiva (posseduti da CD o IAP) o per meglio dire che l individuazione oggettiva del terreno esente si basa anche sul requisito soggettivo del suo possesso da parte di soggetto CD o IAP. Conseguentemente stante la personalità dell obbligazione tributaria IMU, il comproprietario CD o IAP gode della esenzione per la sua quota di possesso del terreno in comunione, mentre gli altri co-possessori perché privi del requisito soggettivo (in quanto non CD o IAP), non potranno godere della esenzione per la rispettiva quota di possesso di ciascuno. 34

35 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI SOLUZIONE AMPIA - esenzione per tutti i comproprietari anche non CD o IAP sia il testo dell art.1 del D.L. n.5 del 2015 che dell art.2 del D.M dispongono che l esenzione si applica ai terreni agricoli ed inoltre fanno riferimento a quelli posseduti/condotti da coltivatori diretti o IAP e non già a quelli interamente posseduti da predetti soggetti. Tale precisazione, potrebbe far propendere per la mera natura oggettiva dell esenzione sicchè il terreno risulterebbe totalmente esente anche se uno solo dei suoi comproprietari fosse C.D. o IAP. valga anche la circostanza che il co.2 dell art.1 del D.L. n.5 del 2015, come il co.3 dell art.2 del D.M , dispongono che l'esenzione si applica anche ai terreni nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ed è noto che il contratto di disposizione per un bene in comproprietà deve essere stipulato da tutti i titolari del diritto reale e non solo da taluni di essi 35

36 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) art.1 co.1-bis - DETRAZIONE 200 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno

37 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL APPLICABILITA DELLA DETRAZIONE SOLO DALL ANNO 2015 Tra la prescrizione contenuta nel comma 3 e quanto specificato nella comma 1-bis, ove si fa decorrere la nuova detrazione espressamente dal 2015, va certamente data prevalenza a quest ultima disposizione, anche alla luce di quanto poi disposto nel successivo comma 9- bis, il quale prevede per la copertura del minor gettito conseguente alla disposizione di cui al comma 1-bis 37

38 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE Va rilevato che la normativa è a rischio di irragionevolezza, poiché le uniche soluzioni applicative fanno emergere incongruenze difficilmente superabili per via interpretativa. Premessa - l importo di 200 euro deve essere detratto dall imposta dovuta determinata ai sensi dell art. 13, co. 8-bis del Dl n. 201 del

39 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE Conseguenze : - l importo della detrazione non è da riferire né ai singoli terreni né alle quote di possesso degli stessi. Si tratta, quindi, di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o IAP, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi. 39

40 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE Conseguenze : - l irragionevolezza nel caso in cui due CD o IAP conducano esclusivamente lo stesso terreno, posseduto, ad esempio, al 50%. Entrambi i soggetti infatti, avranno diritto all intera detrazione di 200 euro sull imposta individualmente calcolata utilizzando i criteri di cui al co. 8- bis. In questo modo, tuttavia, per il medesimo terreno agricolo sarà riconosciuta una detrazione di 200 euro se posseduto e condotto da un solo CD o IAP, di 400 euro se posseduto e condotto da 2 CD o IAP e così via. 40

41 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE Proporzionamento in base ai mesi di possesso - Nel silenzio della norma si ritiene tuttavia essenziale, in quanto coerente con la sistematica generale delle norme che regolano l IMU, proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell anno, ovvero per i quali permane la conduzione di CD o IAP. - Diversamente ragionando, se un soggetto perde la qualifica di CD o IAP in gennaio si dovrebbe riconoscere la detrazione per l intero anno (e viceversa, nel caso di acquisizione in corso d anno delle condizioni per l applicazione del beneficio) e ciò appare evidentemente incongruo. 41

42 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL COMODATO O AFFITTO Il co.2 dell art.1 D.L. n.4 omette di considerare che il possessore CD o IAP potrebbe non avere altri terreni in proprietà, ciononostante mantenere la qualifica in quanto ne conduce altri in affitto. In questo caso, quindi, il contribuente coltivatore professionale determinerà l imposta senza le riduzioni del comma 8- bis, le quali presuppongono il possesso e la conduzione diretta del fondo. Nel caso esaminato, dunque, a stretto rigore, si deve concludere che la detrazione non spetta, perché la normativa prevede espressamente che questa debba essere detratta dall imposta determinata ai sensi dell art. 13, co. 8-bis del Dl n. 201 del

43 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE - DETRAZIONE 200 CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL TERRENI IN COMUNI «PD» Anche in questo caso l applicazione non è agevole, in quanto il contribuente determina l imposta con i criteri di cui all art. 13, co. 8- bis del Dl n. 201 del 2011 facendo riferimento a tutti i terreni posseduti, senza distinguere tra quelli che ricadono o non ricadono nella zona delimitata, ed anzi, considerando quanto sostenuto nella circolare n. 3/DF del 2012, è tenuto a calcolare le riduzioni proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni. 43

44 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI NOTA IFEL DEL DICHIARAZIONE - Ritenendo necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando questa sia effettivamente utile per la gestione del tributo, si ritiene che non sussista alcun obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi di esenzione oggettiva prevista dall art. 1, co. 1, lettere a) e a-bis) del Dl n. 4 del

45 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI DICHIARAZIONE NOTA IFEL DEL Nel caso, invece, dei Comuni parzialmente montani, in considerazione del fatto che qui l esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola, si ritiene necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando sussistano le condizioni previste per l esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al Comune - In generale, l obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste per tutti i casi di Comuni inclusi nella circolare 9 del 1993 che non siano montani, in quanto rispetto al passato, sia che il Comune sia totalmente che parzialmente delimitato, l esenzione opera solo per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, condizione questa in passato mai dichiarata al Comune. 45

46 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI LE MISURE COMPENSATIVE (per l esenzione) Co. 7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Co.8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento. Co. 9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio

47 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI MISURE COMPENSATIVE (per la detrazione) 9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imu, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imu, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo 47

48 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI PRECISA RIPARTIZIONE 9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a ,33 euro per l'anno 2014 e a ,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo. 48

49 RENDITA CATASTALE DEGLI OPIFICI LA RILEVANZA DEGLI IMPIANTI E DEI MACCHINARI

50 RENDITA CATASTALE DEGLI OPIFICI Normativa e prassi: Art.1 co. 244 e 245 L , n.190 Art.10 RDL , n.652 Circolare Territorio , n.6/t 50

51 RENDITA CATASTALE OPIFICI Art.1 co.244 L. n.190/2014 (L. Stabilità 2015) Co Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10*** del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi». **** Art.10 La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche. 51

52 RENDITA CATASTALE OPIFICI Ambito oggettivo: Gruppo D D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali). Immobili a destinazione particolare 52

53 RENDITA CATASTALE OPIFICI Ambito oggettivo: Gruppo E E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d uso pubblico l orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. 53

54 RENDITA CATASTALE OPIFICI Le componenti impiantistiche che concorrono alla determinazione della rendita Particolare attenzione è rivolta dalla circ. 6/T del 2012 per la stima delle unità immobiliari a destinazione speciale alle sue componenti ed in specie alle componenti impiantistiche connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi. Ed infatti se per le parti strutturali (corpo di fabbrica e/o manufatti edilizi) non vi è incertezza alcuna sul loro computo, l individuazione delle componenti impiantistiche rilevanti ai fini determinativi della rendita. l impianto/macchinario rileva se: -ESSENZIALE -FISSO 54

55 RENDITA CATASTALE OPIFICI ESSENZIALE per la destinazione economica voluta dell opificio e come tale quindi irrinunciabile, costituendone, appunto, una componente strutturale ed essenziale per la funzione complessiva ed unitaria del fabbricato industriale sebbene, l impianto e/o il macchinario individualmente ed oggettivamente sia un bene mobile facilmente amovibile e sostituibile FISSO (IMMOBILIARITA ) l impianto/macchinario deve essere fisso ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell unità immobiliare e ciò a prescindere dal suo sistema di fissaggio (imbullonatura) o dalla circostanza che il predetto sistema, pur assicurandone la stabilità durante il loro utilizzo, al tempo stesso ne consente lo spostamento senza arrecare danno od alterazione al capannone che ospita l impianto o il macchinario 55

56 RENDITA CATASTALE OPIFICI Principio espresso nella sent. CASS. n.3166 del «In virtù della combinazione della normativa fiscale e di quella codicistica, tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale, come da ultimo confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 244 dell art.1 L. 190/2014» Sunto: stabilità funzionale accompagnata a quella fisica, anche nel tempo 56

57 RENDITA CATASTALE OPIFICI NON SI COMPUTANO: - gli impianti che, pur funzionali all attività dell opificio (o di altra destinazione catastale), non rappresentano per la stessa destinazione componenti essenziali, come ad esempio, le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e le apparecchiature elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche, radiotelevisive, ecc., mentre tutti gli impianti che normalmente corredano gli edifici civili o industriali (elettrico, idraulico, fognario, riscaldamento, aspirazione, gruppi di continuità, ascensori, montacarichi ecc.) rientrano pacificamente nella stima catastale. - le macchine utensili che possono ordinariamente trovare ospitalità in capannoni industriali, ancorché di notevole altezza e/o dimensione in pianta, ovvero collocabili anche all esterno ed utilizzabili in qualsiasi contesto ambientale-logistico anche se solo per una ben determinata attività produttiva. 57

58 RENDITA CATASTALE OPIFICI La circolare espone i seguenti esempi: Si considerano: per le centrali idroelettriche: i canali adduttori delle acque per il funzionamento delle turbine, le turbine stesse, le dighe, ecc.; per le centrali termoelettriche: le condotte petrolifere o di prodotti derivati, le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polvere; per le centrali eoliche: gli aerogeneratori (rotori e navicelle) per le centrali fotovoltaiche: i pannelli e gli inverter negli impianti di risalita: i motori, mentre vanno escluse le componenti che costituiscono la parte mobile del trasporto. Non si considerano: E da escludere, ogni considerazione e valutazione legata all impiantistica mobile funzionale all attività, esempio: armadi e attrezzature telefoniche, informatiche, radiotelevisive, etc. Da non computare poiché fuori perimetro, binari, tralicci, cavi, metanodotti, reti stradali, idriche e fognarie, trasporto dati, ecc 58

59 RENDITA CATASTALE OPIFICI SI COMPUTANO (secondo giurisprudenza): -Centrali elettriche, altiforni, carriponte, impianti di produzione vapore (Cost. n.162/2008) - generatori di corrente e relativi motori (Cass. n.26441/2008) - gru a ponte (Cass. n.7372/2011) - carroponte, impianto aspirazione forni, impianto di colata (Cass. 3166/2015) 59

60 RENDITA CATASTALE OPIFICI Art.1 co.245 L. n.190/ Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, NON sono prese in considerazione dagli uffici dell'agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012. Ambito applicativo: Ritengo vada riferito alle segnalazioni di cui all art. 3 co. 58 della L. n. 662/1996 (laddove risulti la manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe), e non anche alle casistiche di cui al co. 336 dell art.1 della L. n. 311/2004, nelle quali rientra anche la incongruenza della rendita ma per intervenute variazioni edilizie nonché l'ulteriore fattispecie degli immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto. 60

61 PARTICOLARI SOGGETTIVITA IN TEMA DI IMU E TASI

62 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TASI/IMU PRESUPPOSTO TASI Co Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli PRESUPPOSTO IMU ( stralcio art.13 co.2) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma

63 SOGGETTIVITA PASSIVA TASI SOGGETTO PASSIVO Co La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. la soggettività passiva TASI si acquista al verificarsi del presupposto e quindi dal momento dell acquisto del possesso e/ della detenzione (ved. co.684 in tema di dichiarazione che individua il termine iniziale dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ) 63

64 SOGGETTIVITA PASSIVA NOZIONE DI POSSESSO Si raffigura in quella civilistica del possessore qualificato di cui all art codice civile. Art.1140 c.c. : Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Se il possesso è riconducibile unicamente al titolo di proprietà ci troviamo in presenza di un diritto reale pieno c.d. in re propria sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, mentre i diritti reali di godimento sono definiti in re aliena (su cosa altrui) perché si esercitano su cose il cui titolare del diritto di proprietà è un altro soggetto che, in tal caso per la compressione del proprio potere sulla cosa, si definisce nudo proprietario. LA NOZIONE CIVILISTICA DI POSSESSO VALE SIA PER LA TASI CHE PER L IMU ANCHE SE QUESTO NON IMPLICA CHE LE SOGGETTVITA DELL IMU SIANO PEDISSEQUAMENTE RIPRESE NELLA TASI 64

65 SOGGETTIVITA PASSIVA TASI Co La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. LA RILEVANZA DELLA DETENZIONE La disponibilità della cosa rileva solo nella ipotesi in cui il possessore qualificato non può esercitare la sua prerogativa di disporre della medesima perché esercitata ovvero esercitabile da un soggetto diverso in relazione ad un titolo. Solo per questa situazione di duplicità di diritti e poteri fattuali la soggettività passiva su quel bene si manifesta sia nel possessore qualificato che nel detentore rimanendo questi soggetto diverso dal possessore. La disponibilità del bene è frutto del potere sullo stesso per possesso qualificato a prescindere dal concreto utilizzo, sicchè possesso e disponibilità in quanto riferite ad un unico soggetto «il possessore» determinano la sola soggettività passiva di questi. Non è possibile che il medesimo soggetto rilevi sia come possessore che quale detentore. 65

66 L OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO TASI OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 66

67 L OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria Considerazioni: anche l occupante di un immobile se non è titolare di diritti reali su quel bene è soggetto passivo TASI qualora l occupante fosse titolare di diritti reali sull immobile occupato non acquista l autonoma obbligazione tributaria nella sua posizione soggettiva di occupante la fattispecie prevista si ritrova solo per le occupazioni superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare 67

68 L OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all occupante, piuttosto che al detentore? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere la situazione dell occupante rispetto a quella del detentore Soluzione A per «occupante» si intende il detentore e significa che il titolare del diritto reale sull unità immobiliare comunque non occupa l immobile Soluzione B Il Leg. ha inteso fissare la decorrenza dell obbligazione tributaria per il detentore dal momento in cui apprende materialmente la cosa e non già da quando si forma il titolo, da qui la puntuale precisazione «occupante» del comma

69 L OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all occupante, piuttosto che al detentore? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere le situazioni. Soluzione C il legislatore facendo riferimento all occupazione ha inteso risolvere il conflitto tra detentori qualificati e/o quello tra il detentore qualificato e quello non qualificato: se non tutti i detentori qualificati occupano l immobile allora la solidarietà opera solo fra quelli che occupano, rimanendo estranei alla soggettività quelli non occupanti; qualora l immobile fosse occupato dal detentore non qualificato su concessione del detentore qualificato (es. l amico autorizzato ad occupare l immobile dal conduttore) allora tra le due detenzioni rileva solo quella del soggetto che occupa, così congelando la soggettività passiva del detentore qualificato. 69

70 L OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: E detenzione imponibile anche quella parziale? FAQ n.17 17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? Risposta: L imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest ultimo e l occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l aliquota dell abitazione principale. NON CONDIVISIBILE Il co.681 fa riferimento all occupazione dell unità immobiliare e non anche di una porzione della stessa, sicchè in questo caso soggetto passivo è solo il possessore che deve integralmente l imposta, perché è titolare di un diritto reale e perché occupa (seppur parzialmente) l immobile. 70

71 RAPPORTO TRA IMU E TASI IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO QUESTIONE : SE UN SOGGETTO RILEVA AI FINI DELL IMU COME POSSESSORE POTRA RILEVARE PER LA TASI COME DETENTORE? RISPOSTA : Si e No SI: se per quel soggetto e per quella fattispecie il riferimento ritraibile dalla norma di imposta sia al concetto civilistico NO: se la disciplina civilistica è chiaramente derogata/integrata dalla norma di imposta, sicchè in questo caso è la «disciplina tributaria» che va tenuta in considerazione AI FINI DELLA TASI SE LA NORMA INDIVIDUA UN UNICO SOGGETTO PASSIVO PER QUELLA PARICOLARE FATTISPECIE E IRRILEVANTE SE QUESTI SIA DA CONSIDERARSI DETENTORE O POSSESSORE PERCHE DOVRA COMUNQUE L INTERO IMPORTO DEL TRIBUTO 71

72 SOGGETTIVITA PASSIVA TASI (ESCLUSIVA) Eccezioni ex lege ai criteri generali individuativi della soggettività passiva TASI in caso di locazione finanziaria (leasing) : UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL LOCATARIO in caso di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL POSSESSORE Il CONCESSIONARIO DI AREA DEMANIALE (possessore o detentore?) 72

73 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU LOCAZIONE FINANZIARIA Questione: la interpretazione dell elemento «durata del contratto» prevista per la TASI vale anche per l IMU o addirittura anche per l ICI? TASI (art.1 co.672 L. n.147/2013) 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. IMU (art.9 co.1 ultimo periodo D.Lgs. n.23/2011) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto 73

74 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU PRO RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING Il co.672 è norma ricognitiva e di sistema e di natura interpretativa (quindi retroattiva) volta a dettare la definizione normativa dell elemento «DURATA DEL CONTRATTO» rilevante per la soggettività passiva dei tributi locali, che va inteso come periodo temporale dalla stipulazione fino alla data di riconsegna del bene alla società locatrice. Non avrebbe senso vista la similarità tra IMU e TASI non attribuire il medesimo significato al concetto di durata del contratto (così CTP Treviso n.392/02/2014 del ; CTP Varese n.529/v/2014 del ; CTP Brescia n.959/07/14 del ) 74

75 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU PRO RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING Nell ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell utilizzatore fino a che questi non restituisca il bene vi è una protrazione legale del rapporto in ossequio al principio generale «mora debitoris perpetuat obligationem» (CTP Varese n.622/xi/14 del ); Le istruzioni ministeriali della dichiarazione IMU 2012 che impongono sia al locatario che al locatore di presentare la dichiarazione ICI entro gg.90 dalla data di riconsegna del bene comprovata dal verbale di consegna 75

76 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING La fattispecie non è omologabile fra IMU e TASI per via delle specifiche caratteristiche dei due tributi: a) l esigenza di derogare al criterio ordinario della possibile duplicità di soggettività passiva TASI b) la diversa ratio del prelievo TASI rispetto all IMU c) la disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria (non esercitato) 76

77 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING a) l esigenza di derogare al criterio ordinario della possibile duplicità di soggettività passiva TASI. Nell ipotesi della locazione finanziaria se nella disciplina TASI non vi fosse il co.672 cit. il concedente risulterebbe soggetto passivo come possessore e l utilizzatore come detentore. Il legislatore, però, per tali relazioni, con il co.672 ha inteso prevedere che la TASI, nell ipotesi di locazione finanziaria del bene oggetto di prelievo, sia dovuta solo dal locatario finanziario e non anche dalla società concedente e ciò dalla stipula e fino alla durata del contratto che, per la TASI e si rimarca solo per detto tributo, s intende il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 77

78 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO SOCIETA DI LEASING a) l esigenza di derogare al criterio ordinario della possibile duplicità di soggettività passiva TASI. L esclusività della soggettività passiva TASI in capo al locatario finanziario per la durata del contratto così come definito, rende irrilevante la qualificazione puntuale della sua relazione con l immobile (e cioè se il locatario finanziario sia possessore o detentore) perché egli è comunque chiamato all adempimento dell intera obbligazione tributaria (100%) non operando la ripartizione percentuale prevista dal secondo periodo del co. 681 dell art. 1 della Legge stabilità il co.672 della L. n.147 del 2013 è disposizione integrativa del co.671 che individua si come soggetto passivo TASI chiunque possieda o detenga, salvo che per la specifica figura del locatario finanziario che, per quell immobile, resterà unico soggetto passivo dalla stipula del contratto e fino alla riconsegna in quanto appunto locatario finanziario e non già perché elevato dalla legge di imposta a possessore del bene. 78

79 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING b) la diversa ratio del prelievo TASI rispetto all IMU. L IMU è un entrata tributaria del comune di libero utilizzo per il soggetto attivo e per alcune tipologie di immobili addirittura con una sua quota destinata ad alimentare il bilancio dello Stato. La TASI, invece, è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune (peraltro unico destinatario della entrata) per come individuati nello specifico regolamento, con indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art.1 co.682 L. n.147/2013). In TASI la persistenza della disponibilità dell immobile del locatario finanziario fino alla sua riconsegna (ovvero suo spossessamento in caso di intervenuto fallimento) implica la continuità della possibile fruizione dei servizi indivisibili resi dal comune impositore e quindi giustifica la continuità della sua soggettività passiva anche in difetto di titolo legittimante. in tema di IMU, in quanto imposta patrimoniale non rileva la detenzione del bene ai fini della individuazione della soggettività passiva essendo invece pregnante il titolo (proprietà o diritto reale di godimento) mentre per l imposta sui servizi indivisibili è la disponibilità del bene che determina la soggettività. E questa la logica spiegazione del perché il legislatore ha ritenuto di diversamente considerare il concetto di durata del contratto di leasing fra la TASI e l IMU. 79

80 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria Il legislatore tributario anche se per l imposta faccia riferimento ad istituti civilistici può derogarli con un precipua disciplina, lì dove non vi sia una differenziazione valgono le regole civilistiche. Esempio tipico è il locatario finanziario che civilisticamente è un detentore, mentre è soggetto passivo IMU come possessore. La soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza ( Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione ) e quand anche il bene non fosse stato ancora consegnato dal concedente all utilizzatore essendo rilevante per il sorgere della soggettività passiva IMU, non già l adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma la sola sottoscrizione del contratto ( soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula ). E di tutta evidenza che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell utilizzatore. 80

81 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA SOCIETA DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria L eventuale persistenza della detenzione del bene da parte dell utilizzatore, malgrado la formale richiesta di restituzione del concedente, ingenera una detenzione sine titulo determinando detta condotta dell utilizzatore la c.d. appropriazione omissiva che fa transitare i rapporti tra le parti dalla tutela giuridica dell accordo di locazione finanziaria a quella del mero illecito civile e se vi siano gli estremi di atti di disposizione del bene oppure vi sia stato un esplicito rifiuto alla riconsegna, alla fattispecie di reato della appropriazione indebita. (Cass. sez. II Pen. Sent. 09/ n.38804; Cass. sez.ii Pen n.28875). 81

82 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA SOCIETA DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria nella situazione di risoluzione contrattuale per inadempimento dell utilizzatore, è da detto evento che i rapporti tra il concedente e l utilizzatore, sono regolati dall art.1456 Cod. civ. quale norma regolatrice inderogabile (Cass n.19732) e ciò determina che per durata del contratto civilisticamente, si deve intendere quel lasso temporale intercorrente dalla stipula fino alla risoluzione e non oltre, perché dalla risoluzione, per la società di leasing sorgerà l obbligo di restituire tutto quanto percepito nel corso del rapporto e di converso l utilizzatore dovrà corrispondergli un equo compenso per l uso del bene 82

83 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA SOCIETA DI LEASING La fattispecie non è omologabile fra IMU e TASI per via delle specifiche caratteristiche dei due tributi: c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria il legislatore nell ambito dell IMU abbia voluto la soggettività passiva del locatario finanziario solo per il periodo temporale di durata del contratto, intendendosi come tale quello di detenzione legittimata e non oltre allorquando l utilizzatore persista nella disponibilità del bene pur non avendo più un titolo che lo legittimi a siffatto diritto. Per il lasso temporale tra la risoluzione contrattuale e la riconsegna del bene, che non è durata del contratto, valgono ai fini della individuazione della soggettività passiva IMU, le regolamentazioni civilistiche in merito alla figura del possessore qualificato e del detentore sine titulo, non avendo per questo intervallo temporale, il legislatore esercitato la facoltà di ridefinire, ai soli fini impositivi, la regolamentazione civilistica derogando da essa. 83

84 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria Civilisticamente la persistenza della detenzione malgrado la risoluzione per il leasing finalizzato al trasferimento del bene locato, posto che i canoni scontano una corrispettività ulteriore al semplice godimento del bene in quanto anticipano la prestazione finale della controparte, si applica la regola dell effetto retroattivo, in modo da coinvolgere anche i canoni già versati, salva la necessità di accordare al proprietario l equo compenso previsto dall art Cod.civ. con il consequenziale diritto delle parti ad ottenere la restituzione di quanto prestato e con l applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall art Cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà. (Cass., 13 dicembre 1989, n. 5573; Cass., 13 gennaio 2005, n. 174; Cass., 10 giugno 2005, n ; Cass., 23 maggio 2008, n.13418; Cass., 8 gennaio 2010, n. 73 Cass., 9 novembre 2011, n.23324; Cass. n.6578/2013; Cass. n.888/2014). Non va infatti, applicato per questa situazione giuridica, il principio della mora debitoris perpetuat obligationem, come se il leasing traslativo fosse una mera locazione, ma si devono applicare le disposizioni che regolano la riserva di proprietà (art Cod. Civ.) 84

85 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING In merito alle indicazioni delle Istruzioni IMU: Punto 1.4 pag. 7 nel caso di locazione finanziaria per l acquisito dell immobile anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing, il locatario deve presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, essendo il locatario il soggetto passivo dell IMU a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo. Nel caso invece, di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo e il locatario che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna. 85

86 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU NOTA IFEL del CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING L'esemplificazione fatta dal provvedimento ministeriale non in linea con la norma, ma basata sul comune convincimento che alla conclusione del contratto vi sia il rilascio del bene, come previsto dalla normativa civilistica viene utilizzata dalla citata circolare di ASSILEA per giungere alla errata conclusione secondo cui il locatario sarebbe soggetto passivo Imu anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto oppure il bene non sia stato riscattato a fine locazione, il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing. Appare tuttavia del tutto incongruo ritenere che il ministero abbia voluto, in contrasto con la lettera della norma e con quanto affermato in tutti gli altri documenti di merito, affermare attraverso un passaggio delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU che la soggettività passiva relativa all immobile dato in leasing sia condizionata non dalla risoluzione contrattuale, ma dalla eventuale riconsegna tardiva. Si sottolinea, peraltro, che la mancata riconsegna del bene da parte del locatario alla conclusione del contratto, o nel caso di risoluzione anticipata dello stesso, rimane questione che esula dalla disciplina Imu e che va risolta facendo riferimento alle disposizioni di cui agli artt e 1526 c.c., che prevedono in capo alla società di leasing il diritto a un equo compenso per l uso dei fabbricati, oltre al risarcimento del danno. Si consideri, in proposito, che sull applicabilità dell art c.c. ai contratti di leasing traslativi la giurisprudenza di legittimità è oramai pacifica (Cass /2006, n. 6034/1997, n. 4855/2000, n /2005 e n. 9417/2011). 86

87 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING CTP Bergamo del n.759/8/14 Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DLgs. 504/92, soggetto passivo dell'ici è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Poiché il possesso costituisce l'esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà o ad un diritto reale, si può affermare che soggetto passivo dell'ici è il possessore dell'immobile. Il conduttore è detentore qualificato per conto del locatore-possessore. Pertanto, negli ordinari rapporti di locazione, tenuto al pagamento dell'ici non l'inquilino (alias conduttore o locatario), ma il proprietario-locatore. Questa regola viene derogata, per quanto riguarda le locazioni finanziarie, dal 2 comma dello stesso articolo 3, il quale stabilisce che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario. Per cui in tale tipo di locazione tenuto al pagamento dell'ici è il locatario, sebbene semplice detentore. Quid iuris nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing? Poiché a seguito della risoluzione il contratto è venuto meno, la deroga del 2 comma non ha più ragione di essere e vale, perciò, la regola generale del 1 comma. Con la conseguenza che, indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile, tenuto al pagamento dell'ici, dal momento della risoluzione, è il locatore finanziario. I principi suindicati sono applicabili anche all'imu. Quanto alle argomentazioni addotte dalla società ricorrente, l'articolo 1 comma 672, della legge di stabilità 147/2013, ha apportato una deroga ai suddetti principi, stabilendo (in materia di TASI, applicabile anche all'imu) che per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Tale norma non è però applicabile, in quanto successiva, alla fattispecie per cui è causa, riguardante l'anno Né portano a diverse conclusioni la giurisprudenza e le circolari citate dal contribuente, in quanto la prima non interessa la materia tributaria e le seconde riguardano la fase iniziale del contratto di leasing, quando l'immobile viene consegnato al locatario. Relativamente alle istruzioni per la dichiarazione IMU per l'anno 2012, le stesse affermano che, nel caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing è il nuovo soggetto passivo e il locatario ha cessato di esserlo. Dette istruzioni appaiono, sullo specifico argomento, poco chiare e contraddittorie; tale circostanza può però escludere l'applicabilità di sanzioni e la rifusione di eventuali spese processuali, ma non l'obbligo del pagamento dell'imposta. 87

88 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CTP Mantova del n.122/1/15 CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING Infatti, la disposizione (co.672) è stata introdotta in un periodo di imposta successivo a quello in esame e dunque, per poter operare in modo retroattivo, dovrebbe essere qualificata espressamente dal legislatore come norma interpretativa ai sensi degli artt.1, commi 2 e 3 della Legge 27 luglio 2000, n.272. Pertanto, in assenza di una chiara ed inequivoca previsione che attribuisca alla modifica la natura di norma interpretativa ai fini IMU, l art.1 comma 672 della legge 147/2013 non può essere applicato a vicende tributarie relative all anno di imposta 2012 nel caso di leasing traslativo, come quello in esame, qualora avvenga la risoluzione del contratto per inadempimento dell utilizzatore, si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all art.1526 cod.civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell utilizzo dei beni 88

89 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CTP Mantova del n.122/1/15 CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA DI LEASING la giurisprudenza civile citata dalla ricorrente, sull ultrattività del rapporto di locazione stricto sensu ( o meglio dei suoi effetti) in caso di risoluzione del contratto, è poco aderente al caso di specie, proprio perché in tale diversa figura negoziale le reciproche obbligazioni, fondate sulla costituzione, in capo al conduttore, della temporanea detenzione del bene, non subiscono variazioni di sorta E dunque coerente con l assetto del tributo in esame una disciplina che parifichi il locatario di un leasing immobiliare al titolare del diritto reale di godimento soltanto finchè tale specifico rapporto contrattuale abbia regolare esecuzione, per riconoscere nuovamente soggettività passiva tributaria al proprietario quando il contratto di leasing traslativo, per effetto di una risoluzione anticipata, ha perduto il suo originario significato economico e, contestualmente, le reciproche obbligazioni sono paragonabili a quelle che caratterizzano la locazione di immobile ad uso non abitativo, in cui il locatario è mero detentore del bene. In tale ottica, il momento della restituzione del bene è del tutto irrilevante al fine del mutamento della soggettività passiva dell IMU. 89

90 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL UTILIZZATORE L AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E SOGGETTO PASSIVO TASI? Art. 42. L.F. Beni del fallito. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. 90

91 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL UTILIZZATORE L AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E SOGGETTO PASSIVO TASI? Art. 72. Rapporti pendenti. L.F. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.. 91

92 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL UTILIZZATORE L AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E SOGGETTO PASSIVO IMU E TASI? Art. 72-quater L.F. Locazione finanziaria Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito. 92

93 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL UTILIZZATORE L AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E SOGGETTO PASSIVO TASI/IMU? CONSIDERAZIONI: La disciplina specifica per la locazione finanziaria, si integra con le disposizioni dell art.72 (espressamente richiamato dal 1 periodo dell art.72- quater per le ipotesi di fallimento dell utilizzatore) ed in specie con la sospensione dell esecuzione del contratto, e ciò fino a quando il curatore non si esprime sulla volontà o meno di ripresa degli effetti del contratto, pronuncia, che ben può essere pungolata dal contraente con la messa in mora del curatore facendogli assegnare (ex art. 72, 2 periodo L.F.) un termine non superiore a 60gg. decorso il quale il contratto si intende sciolto. Dunque in caso di fallimento dell utilizzatore, sin dalla sentenza dichiarativa la locazione finanziaria entra automaticamente in una fase di sospensione, nell attesa che il curatore scelga se subentrare nel contratto, assumendone tutti i relativi obblighi, oppure sciogliere il contratto. 93

94 CONSIDERAZIONI: LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL UTILIZZATORE L AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E SOGGETTO PASSIVO IMU E TASI? l utilizzatore dalla data della sentenza di fallimento non è più soggetto passivo IMU e TASI per via dello spossamento dei beni consequenziale al dichiarato fallimento, in quanto l utilizzatore ha perso il godimento del bene ed anche la sua disponibilità e peraltro non è più soggetto alle disposizioni contrattuali la procedura fallimentare, in difetto di opzione per la prosecuzione del contratto, che nel frattempo è sospeso non ha mai acquistato la soggettività passiva IMU il concedente, oltre ad avere poteri di impulso per indurre il curatore a tempestivamente esprimersi per il subentro nel contratto in luogo del locatario finanziario ovvero per lo scioglimento, ha il diritto non solo alla restituzione del bene, ma anche all ammissione preventiva del credito, che è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori (Cass. n.15701/2011) potendo il concedente provvedere alla vendita a valori di mercato o altra collocazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Alla stregua di quanto innanzi, nell ipotesi di fallimento dell utilizzatore ed in difetto di esercitata opzione per la prosecuzione del contratto, la soggettività passiva IMU/TASI compete al concedente sin dalla sentenza dichiarativa di fallimento. 94

95 DETENZIONE INFERIORE A SEI MESI (TASI-TARI))E DETENZIONE TEMPORANEA Tasi 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Tari 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 95

96 NZIONE TEMPORANEACRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA rileva la singola detenzione soggettiva, nel senso che se vi fossero più occupazioni di soggetti diversi ed in tempi diversi, se ognuna di queste detenzioni fosse di durata inferiore a sei mesi ma la somma di tutte le occupazioni è comunque di durata superiore all anzidetto limite, la soggettività permane comunque al titolare del diritto reale, malgrado egli si ritrovi occupato l immobile per più di sei mesi nel corso dell intero anno solare; se la detenzione fosse del medesimo soggetto nel corso dell anno ma con soluzione di continuità, il computo del semestre va riferito per ogni singolo periodo di occupazione, sicchè anche qualora lo stesso soggetto detenga complessivamente nello stesso anno solare per più di sei mesi, ma ciascuna singola detenzione sia inferiore a sei mesi, il possessore rimarrà comunque l unico soggetto passivo Tasi. 96

97 CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA Se ci rifacciamo alle regole codicistiche (art.2963 cod.civ.) un termine a mesi scade nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, sicchè, a mò di esempio: se l occupazione inizia il 1 gennaio e cessa il 2 luglio il periodo è superiore a sei mesi e quindi l occupante assume la soggettività Tasi sin dal primo giorno della sua detenzione, perché i sei mesi non sono una franchigia ma un fatto che si è protratto in continuità per un dato periodo di tempo che assume rilevanza ai fini impositivi. detenzione a cavallo fra due anni, lì dove per ogni singolo anno non sia superiore a sei mesi, ma la durata complessiva della detenzione risulti però superiore a detto termine. In tal caso la rigidità della norma sembrerebbe non lasciare alternative alla identificazione dell unico soggetto passivo nel possessore perché la detenzione è venuta a cessare non oltre il semestre del secondo anno, ma il testo non fa riferimento all anno di imposta bensì ad un fatto (l occupazione) che si protrae per più di sei mesi nel corso dell anno solare. 97

98 CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA la fattispecie di detenzione pluriennale, quella del primo anno (o/e dell ultimo) qualora fosse inferiore a sei mesi. In tal caso, la detenzione non potrebbe essere scindibile per singolo anno solare e per periodo per ciascuno di questi, per cui il detentore sarà soggetto passivo Tasi dal primo all ultimo giorno della sua detenzione perché non può qualificarsi come temporanea. 98

99 SOGGETTO RESPONSABILE DELL IMPOSTA TASI SOGGETTO RESPONSABILE 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tari 644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 99

100 SOGGETTO RESPONSABILE DELL IMPOSTA IMU co.728-bis L. n.147 del 2013 A decorrere dall anno di imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all art.69 co.1 lett.a)* del codice del consumo (D.Lgs. n.206 del 2005), il versamento dell Imu è effettuato da chi amministra il bene, il quale è autorizzato a prelevare l importo necessario al pagamento dell imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. Art.69 co.1 lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206: Ai fini del presente capo si intende: a) contratto di multiproprietà : contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione. 100

101 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI - TASI Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore? Definizione di concessione: è quel provvedimento amministrativo, in forza del quale, verso il pagamento di un canone, si legittima il concessionario all utilizzo dell area demaniale e con il quale il concessionario acquisisce, verso i terzi una posizione analoga a quella di un diritto reale (proprietà superficiaria di natura temporanea e soggetta ad una specifica regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione). AI FINI ICI-IMU Cass. SS.UU. n.3692/2009 «quando il provvedimento amministrativo attribuisce al concessionario di un area demaniale un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull area concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto» oggetto di concessione, l edificazione del manufatto rende applicabile l ICI a carico del NB: l art.823 cod. civ. non impedisce che l ente pubblico proprietario dei beni, mediante una concessione amministrativa possa costituire a favore di privati, diritti che, assolutezza ed esclusività nei confronti di chiunque altro, che sono propri dei diritti reali nei limiti delle esigenze di pubblico interesse, abbiano nondimeno quei caratteri di La regola distintiva è la verifica se la concessione sia costitutiva di un diritto reale di superficie (ad edificandum) o solo di diritto di godimento di mera natura personale e quindi non un diritto reale ma un rapporto obbligatorio 101

102 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI IMU Art. 9 co.1 D.L. n.23 del 2011 (Stralcio) Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Giurisprudenza maturata in regime di ICI prima della modifica dell art.3 ad opera dell art.58 co.1 lett. a) D.Lgs n.446/1997 operante dal 1 gennaio 2008 CASS. n.104 del alle costruzioni di privati autorizzate su beni del demanio marittimo, si applicano le norme e le regole previste dal cod. civ. e che pertanto, anche in relazione ad un manufatto realizzato da concessionario su area del demanio marittimo, è astrattamente possibile ipotizzare un diritto reale di superficie, con la conseguenza che diviene questione d interpretazione della concessione, l individuazione in capo al concessionario di un diritto reale o di un diritto meramente obbligatorio ai fini della soggezione all ICI Ex multis,corte di Cass,ord.n del 07/10/2011; ord.n.12345, del 07/06/

103 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI - TASI Problematica: Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore? SOLUZIONE: a) SEMPRE COME POSSESSORE, perché tale considerabile ai fini dell IMU b) come POSSESSORE se dalla concessione si rileva il riconoscimento di un diritto di edificare (quale quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale) e quindi si è edificato; In tal caso il concessionario è proprietario superficiario dell immobile (per tutta la durata della concessione) e quindi per l immobile ci sarà un solo soggetto passivo come possessore c) come DETENTORE in difetto specie se la concessione attiene ad un fabbricato già sussistente. In tal caso il concessionario è soggetto passivo IMU in ragione della soggettività prevista dall art.13 del D.L. n.201 che richiama l art.9 co.1 del D.L. n.23/2011, mentre ai fini TASI la soggettività nasce quale detentore*** **** sul punto va rilevato che con Risoluzione n.2/1032g/1994 le concessioni di immobili statali a regioni, università ecc. è stato considerato come assimilabile al diritto reale di usufrutto Nelle ipotesi di subconcessione, il concessionario potrà rilevare come possessore se titolato dalla concessione allo ius edificandi, mentre il subconcessionario sarà comunque soggetto passivo TASI come occupante, 103

104 SOGGETTIVITA PARTICOLARI TASI IMU Il diritto di abitazione del coniuge superstite l art.540 co.2 del codice civile, prevede una riserva di diritti per il coniuge superstite al quale, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, (ivi compresa l eventuale pertinenza). prelegato ex lege per cui all apertura della successione, se la casa adibita a residenza familiare fosse di proprietà comune fra il de cuius e del coniuge superstite o anche di proprietà esclusiva del coniuge defunto, automaticamente è riconosciuta al coniuge superstite la titolarità del diritto di abitazione su detto immobile. il diritto di abitazione del coniuge superstite opera anche quando il coniuge concorra con altri chiamati sia nella successione testamentaria che in quella legittima ed è indipendente dalla sua rinuncia o accettazione dell eredità, mentre non si configura nei casi in cui la casa familiare sia in comproprietà tra il coniuge defunto ed un terzo. (Ved. Cass. SS.UU. n.4847 del ; Cass sez,civ. n del ). 104

105 SOGGETTIVITA PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite La casa adibita a residenza familiare si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Non può, pertanto, considerarsi tale la casa(e) della località di villeggiatura, o quella(e) utilizzata per soggiorni temporanei quand anche effettuati con periodica e abituale ripetizione. (ved. Cass n del ) il diritto di abitazione non si perde se il coniuge superstite trasferisca la residenza in altro luogo, perché non trova applicabilità l'art cod. civ. che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore. In tal caso ai fini della tassazione Imu e Tasi, quell immobile non potrà però essere considerato per il coniuge superstite abitazione principale, ma immobile a disposizione. ( ved. Corte Cost. n.310 del 1989; Cass. n del ) 105

106 PARTICOLARI SOGGETTIVITA Il diritto di abitazione del coniuge superstite L'applicabilità del co.2 dell art.540 cod. civ. è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi e ciò naturalmente ingenera l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare cosi venendo meno il presupposto oggettivo richiesto dalla disposizione perché casa familiare può ritenersi solo quella in cui i coniugi convivano all epoca della scomparsa di uno di loro. (cass /2014, 22456/2014) Il diritto di abitazione non spetta al convivente more uxorio e non si perde nel caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite. Il diritto di abitazione del coniuge superstite non deve essere trascritto perché l acquisto avviene ex lege, non è cedibile ma può essere oggetto di rinuncia abdicativa con atto scritto ad substantiam ex art.1350 codice civile. 106

107 PARTICOLARI SOGGETTIVITA Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI e nell IMU Il coniuge superstite per quell immobile sarà unico soggetto passivo Tasi ed IMU in qualità di possessore titolare del diritto reale di abitazione, a nulla rilevando la sua posizione di proprietario iure successionis, così come per gli altri eredi che, quand anche abitino quell immobile ( es figlio che continua a vivere con il proprio genitore superstite) questi non acquistano la soggettività passiva Tasi, in quanto già assorbita dal coniuge superstite perché è titolare di un diritto reale (imponibile) che riconosce la disponibilità dell immobile. 107

108 PARTICOLARI SOGGETTIVITA Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Problematica Il figlio comproprietario dell immobile per acquisto successorio, ma in ragione del diritto di abitazione del proprio genitore è nudo proprietario, che continua a vivere nella casa adibita a residenza familiare mentre il coniuge superstite vive ed è residente in un'altra. Come e chi tassiamo per la TASI? 108

109 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Coniuge superstite Soluzione : il diritto di abitazione non si perde sicchè il coniuge in vita sarà sempre soggetto passivo IMU/Tasi, non più considerando l immobile abitazione principale, bensì quale fabbricato a disposizione 109

110 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Il figlio comproprietario la riferibilità del comma 681 al soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull immobile si deve intendere riferibile a colui che non sia titolare di un diritto reale che lo avrebbe qualificato come soggetto passivo Tasi in qualità di possessore, così escludendo dal novero il nudo proprietario, che invece rileverà quale soggetto passivo Tasi in qualità di occupante autorizzato dal possessore.) 110

111 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Problematica coniuge superstite e figlio erede il genitore contrae nuove nozze e adibisce l immobile, di cui peraltro è comproprietario pro quota insieme al figlio nato dal primo matrimonio, a residenza della nuova famiglia. Quindi detto genitore muore a sua volta, lasciando erede il figlio nato dal primo matrimonio ed il coniuge in seconde nozze. Chi è come tassiamo? 111

112 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Soluzione proposta : difettando il presupposto della proprietà esclusiva del coniuge deceduto, in quanto comproprietario con il figlio di prime nozze per via dell acquisto iure successionis per la morte del suo genitore, l attuale coniuge superstite non acquista il diritto di abitazione perché egli non è proprietario dell immobile ed il suo coniuge defunto a sua volta non era proprietario esclusivo, ma è compartecipe nel diritto di proprietà con il figlio nato in costanza del precedente matrimonio. - Va comunque rilevato che vi è parte di dottrina che ritiene il diritto di abitazione riconoscibile anche quando vi sia una comproprietà dei coniugi o di un coniuge con soggetti terzi. 112

113 SOGGETTIVITA PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario Con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, il giudice può assegnare ad uno dei coniugi separati, il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli sia questi minorenni o maggiorenni non autosufficienti ex art. 337 sexies del codice civile. Il diritto di godimento (che prescinde dalla titolarità sull immobile di un diritto di proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniugi), viene meno qualora l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio, o contragga nuovo matrimonio. Al pari dell assegnazione anche per la revoca necessita il provvedimento giudiziale in quanto non opera in via immediata al verificarsi delle predette situazioni che devono essere verificate e valutate dal giudice cui soltanto spetta di valutare l opportunità o meno di revocare il provvedimento di assegnazione, in relazione all'interesse del minore. 113

114 SOGGETTIVITA PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario ai fini IMU Art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L n.44 (aggiunto in sede di conversione in legge n.44 del ) Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. NB : e disposizione pienamente in vigore e non è stata oggetto di abrogazione implicita 114

115 SOGGETTIVITA PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario Benchè trascrivibile il provvedimento di assegnazione non attribuisce un diritto di natura reale di godimento (anche nell ipotesi di comproprietà fra i coniugi), bensì un diritto personale di godimento. AI FINI IMU: l art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L n.44, ebbe a stabilire che l assegnazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. (fictio iuris) PER LA TASI : NON VI E UNA DISPOSIZIONE ANALOGA sicchè rilevano gli eventuali diritti reali su quell immobile (Contra Faq n22) 115

116 SOGGETTIVITA PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario FAQ n22 Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? Risposta: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell immobile, è il solo che paga la TASI con l aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall abitazione principale e l importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune. COMMENTO Soluzione assolutamente NON CONDIVISIBILE, in palese violazione del principio costituzionale della riserva di legge (art.23 Cost.) per difetto di norma primaria. 116

117 SOGGETTIVITA PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario nella TASI SOLUZIONE PROPOSTA: Allo stato dell arte della legislazione, pertanto, nel pieno rispetto del presupposto impositivo della Tasi (comma 669) e delle soggettività sancite dai commi 671, 672 e 673, il coniuge assegnatario è soggetto passivo Tasi: a) in qualità di possessore se titolare di un diritto reale sull immobile, secondo le regole civilistiche; b) quale detentore in tutti gli altri casi. - Secondo Anci Emilia Romagna nella Nota di lettura Tasi e D.L convertito pag.5 : Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione Come già osservato nella nota di lettura 18 marzo 2014, prot. 86, la disciplina TASI non reca una disciplina specifica per il caso dell ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, che quindi deve seguire le regole ordinarie, con la conseguenza che in caso di abitazione in piena proprietà al coniuge non assegnatario questo sia tenuto a versare la TASI in qualità di possessore nella misura del per cento, mentre il coniuge assegnatario verserà la restante parte. 117

118 SOGGETTIVITA PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) con contratto stipulato dal coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo? Premessa Il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione al coniuge non assegnatario che lo ha sottoscritto successione ex lege (art.6*, L.n.392/1978) nel contratto a favore del coniuge assegnatario - Il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione al coniuge non assegnatario che lo ha sottoscritto * In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo 118

119 SOGGETTIVITA PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) con contratto stipulato dal coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo? Soluzione: - locatore, in quanto possessore - Il coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di locazione 119

120 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) sottoscritto con il coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo? Premessa il coniuge assegnatario ha diritto, in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione, a godere in via esclusiva dell immobile ma nei limiti e per il tempo previsti dal contratto di comodato ex multis: Cass.ord.n del 17/06/2013; CASS.S.U.sent.n.20448/

121 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) sottoscritto con il coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo? Soluzione: comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di comodato, mentre il coniuge non assegnatario ma comodatario non è soggetto passivo 121

122 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato all ex coniuge in comproprietà tra i coniugi Chi è come tassiamo? Soluzione: coniuge assegnatario, soggetto passivo Tasi in quanto possessore dell immobile (comproprietà) ed IMU coniuge non assegnatario, soggetto passivo Tasi in quanto possessore dell immobile (comproprietà) 122

123 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile di proprietà del coniuge non assegnatario assegnato all ex coniuge che però non vi abita ed utilizzato da un figlio Chi è come tassiamo? Soluzione: - il coniuge non assegnatario soggetto passivo Tasi in quanto possessore ma non ai fini IMU in quanto nudo proprietario - Il coniuge assegnatario soggetto passivo Tasi in quanto detentore in solido con il figlio, ovvero solo il figlio in quanto occupante, mentre per l IMU unico soggetto passivo 123

124 CASI PARTICOLARI TASI E FALLIMENTO Problematica Come e quando versa la Tasi il fallimento Ai fini IMU e ICI art.9, co.7, D.Lgs 23/2011 art.10, co.6*, D.Lgs 504/1992 il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla data della loro nomina Il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale è effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili Per la Tasi queste regole non sono richiamate (rimedio regolamentare) 124

125 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL EREDITA ED EREDI Le tre fasi della successione: - prima fase: l apertura della successione - seconda fase: la delazione dell eredità - terza fase: l accettazione dell eredità 125

126 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL EREDITA ED EREDI La prima fase: l apertura della successione la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell ultimo domicilio del defunto. - Art. 456 codice civile 126

127 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL EREDITA ED EREDI La seconda fase: la delazione dell eredità (Jus delationis) In questa fase si identifica a chi spetta il patrimonio ed in quale misura. La successione si definisce legittima, se la regola la legge, oppure testamentaria, se la regola un testamento, se non c è il testamento si fa luogo a successione legittima - Art.457 Codice Civile Chi ha il diritto di ereditare (avente diritto) si definisce CHIAMATO ALL EREDITA fino a quando non avviene l accettazione 127

128 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL EREDITA ED EREDI Differenza tra chiamato all eredità ed erede Prima dell accettazione (tacita od esplicita) l avente diritto viene definito chiamato all eredità, successivamente all accettazione l avente diritto acquista la qualifica di erede, che non è più possibile dismettere ( semel heres, semper heres ) e si considera erede fin dall apertura della successione. - Art.459 Cod. Civ. Il diritto di accettare o rinunciare all eredità si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento dell apertura della successione ( art.480 C.C.) 128

129 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL EREDITA ED EREDI I poteri del chiamato all eredità prima dell accettazione - Art.460 cod. civ. atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro, necessità di materiale apprensione Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto alla nomina di un curatore ex art.528 c.c. 129

130 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL EREDITA ED EREDI SE IL CHIAMATO ALL EREDITA E IN POSSESSO DEI BENI Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [c.c. 456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 749]. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [c.c. 476, 564, 2964]. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [c.c. 470] o rinunzia [c.c. 519] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [c.c. 459, 480, 487]. Art.485 Cod. Civ. 130

131 EREDI La terza fase: L accettazione dell eredità L eredità si acquista con l accettazione, i cui effetti retroagiscono al momento dell apertura della successione - Art.459 Cod. Civ. L accettazione può essere: - pura e semplice - col beneficio di inventario CASI PARTICOLARI 131

132 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE L erede succede sia nell attivo che nel passivo e si determina la confusione tra patrimoni (quello del defunto e quello dell erede), che diventano uno solo. L erede è tenuto a pagare, se sussistono, tutti i debiti del defunto, anche se questi superano l attivo ereditario - Art.470 Cod. Civ. 132

133 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita ESPRESSA : con atto pubblico o scrittura privata negozio giuridico non personalissimo (può essere effettuata tramite un rappresentante legale o volontario) unilaterale non recettizio formale, forma scritta ad substantiam - Art.475 Cod. Civ. 133

134 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita TACITA quando il chiamato all eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La volontà di accettare non deve avere riguardo alla natura dell atto compiuto ma all animus e deve provenire necessariamente dal chiamato interessato, non già da terzi (facta concludentia accettazione pura e semplice presunta ) 134

135 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita TACITA Costituiscono comportamenti significativi dell accettazione tacita, purché provenienti dallo stesso chiamato, quelli che hanno una valenza dispositiva e non meramente conservativa. - la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell eredità, ai sensi dell art. 476 cod. civ. (Cass. 2743/2014) 135

136 - CASI PARTICOLARI Eredi Fattispecie di accettazione tacita: - dare procura a un terzo per la vendita di un bene ereditario; - l avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria; - subentrare nel giudizio al de cuius; - dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche sul piano civile. 136

137 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D INVENTARIO - Va fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta le successione - colui che accetta con beneficio d inventario è erede, con la differenza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell erede, per cui egli conserva verso l eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius ma non è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius ultra vires hereditatis 137

138 CASI PARTICOLARI Eredi CHIAMATO ALL EREDITA CHE NON E IN POSSESSO DEI BENI 1.Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto 2. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485 in mancanza, è considerato erede puro e semplice 3. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità - ART.487 Cod. Civ. 138

139 CASI PARTICOLARI Eredi Come anticipare i tempi per l accettazione ACTIO INTERROGATORIA l actio interrogatoria può essere esperita da chiunque vi abbia Interesse: i creditori che abbiano diritti verso l eredità i chiamati in subordine il curatore dell eredità giacente l actio interrogatoria può essere esperita solo nel confronti del chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari - azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di decadenza, entro il quale il chiamato dichiari se accatta o rinuncia all eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare 139

140 CASI PARTICOLARI Eredi ACTIO INTERROGATORIA PROCEDURA - Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione - Udienza di comparizione delle parti - Ordinanza che dichiara l intervenuta decadenza del chiamato dal diritto di accettare Il decorso del termine giudiziale per l accettazione o la rinuncia dell eredità non rappresenta un ipotesi di rinuncia, poiché la rinuncia l eredità è revocabile, mentre decorso inutilmente il termine giudiziale di decadenza il chiamato non può più accettare 140

141 CASI PARTICOLARI L EREDITA GIACENTE E il periodo di tempo tra la morte e l accettazione del chiamato all eredità che non è nel possesso di beni ereditari si determina con la nomina (decreto) di un curatore dell eredità, a seguito di istanza di chi via abbia interesse o d ufficio al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Art.528 C.C. La nomina del curatore determina che il chiamato non possa più esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui all art.460 c.c. L accettazione dell eredità fa cessare le funzioni del curatore 141

142 CASI PARTICOLARI L EREDITA GIACENTE obblighi e poteri del curatore - amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell autorità giudiziaria che lo ha nominato; - redazione dell inventario; - legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti verso i beni amministrati; - pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione, art.530 c.c.; - può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa autorizzazione. 142

143 CASI PARTICOLARI L EREDITA GIACENTE TERMINE -con l accettazione del chiamato - esaurimento dell attivo ereditario per pagamento dei debiti e dei legati - devoluzione dei beni allo Stato 143

144 CASI PARTICOLARI LA RINUNCIA ALL EREDITA La rinuncia all eredità è un atto unilaterale con cui il chiamato all eredità dichiara di non voler acquistare l eredità. Viene redatta nella stessa forma prevista per l accettazione con beneficio d inventario. Si ha divieto di rinuncia quando: si sia nel possesso dei beni ereditari (a qualsiasi titolo) per oltre tre mesi dall apertura della successione; si siano nascosti o sottratti beni ereditari. La rinuncia nella successione legittima comporta il fatto che, se non avviene la rappresentazione, la parte di colui che rinunzia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante (es. tra più figli, la quota del rinunziante va a favore dei fratelli). Mentre, se il rinunziante è solo, l eredità si devolve a coloro i quali spetterebbe se mancasse. La rinuncia nella successione testamentaria invece distingue a seconda che il testatore abbia previsto una sostituzione, nel qual caso la quota va a favore del sostituto. Invece, nel caso in cui il testatore non ha previsto nulla, si applicano le regole sulla rappresentazione. Se queste non possono essere applicate la quota si devolve a favore dei coeredi o degli eredi legittimi. A differenza dell accettazione, è ammessa la revocabilità della rinuncia. Chi ha rinunciato può cioè tornare sulla sua decisione, purchè non siano caduta in prescrizione (10 anni), oppure la quota non sia stata devoluta a qualcun altro che ne abbia approfittato. 144

145 CASI PARTICOLARI Sunto delle soggettività nelle successioni Il chiamato all eredità non è erede e quindi non risponde dei debiti di imposta del de cuius Non ha senso notificare gli accertamenti ai chiamati, il Comune deve esperire o l actio interrogatoria o chiedere la nomina del curatore dell eredità giacente Il curatore dell eredità giacente non è soggetto passivo (IMU/TASI/ICI) ma è rappresentante ex lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere erede 145

146 CASI PARTICOLARI Sunto delle soggettività nelle successioni L erede con l accettazione risponderà dei debiti ereditati per i tributi comunali pro quota ex art.752 e 1295 Cod. Civ. Con la sentenza n del 22 ottobre 2014 la sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, per l imposta di registro vale la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 c.c. e ciò in quanto non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. n. 600/73, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi e, altresì. non essendo applicabile la regola della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 346/90, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione. - Anche Cass. 780/

147 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DISCIPLINA CIVILISTICA estinzione della società, art.2495 c.c.* come modificato art.4,co.1, D.Lgs n.6 del 17/01/2003 * 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società Corte di Cass.S.U. sent.nn.4060,4061 del 22/02/

148 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE CASS. SS.UU. N.4060 del In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1 gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003). In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. (fonte CED Corte di Cassazione) 148

149 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE La notifica degli atti tributari a società cancellata dal registro delle imprese è da considerarsi come: inesistenza giuridica della notifica non sanabile poiché effettuata a soggetto giuridicamente inesistente 149

150 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE GLI EFFETTI: CASS.S.U.SENT.NN DEL 12/03/2013 l efficacia costitutiva della cancellazione che è disposta dall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, cui compete il controllo formale del procedimento, determinando l estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, in virtu' del quale. 150

151 CASI PARTICOLARI CORTE DI CASS.S.U.SENT.NN DEL 12/03/2013 LE SOCIETA CANCELLATE GLI EFFETTI: i soci sono coloro che succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (residui non liquidati sopravvenienze) studio elaborato ed approvato dalla Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 14 dicembre 2011(Studio n /t) risoluzione dell Agenzia delle Entrate n.77/e del 27/07/

152 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE CORTE COST. ORD.N.198 DEL 17/07/2013 effetti nel processo: la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società e per essa il legale rappresentante (ex liquidatore) della capacità di stare in giudizio, impedisce, pertanto, che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio qualora l estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo con eventuale riassunzione da parte dei soci, in qualità di successori della società 152

153 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) Ficto iuris di prosecuzione in vita della società Ai soli fini della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese 153

154 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) Ficto iuris di prosecuzione in vita della società, perché lo scopo è limitare per il periodo di 5 anni dalla richiesta gli effetti della estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per le società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti al solo fine di garantire per il medesimo periodo l efficacia dell attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. 154

155 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE LE RESPONSABILITA : art.36, D.P.R n.602/1973, così come mod., D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) responsabilità in proprio per i debiti sociali dei soggetti IRES liquidatori che non abbiano adempiuto all obbligo di pagare con le attività di liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli precedenti, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell assegnazione ai soci, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari amministratori in carica all atto dello scioglimento della società o dell ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori 155

156 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO? atti intestati alla società e notificati alla stessa nella sede legale ovvero nel domicilio eventualmente eletto dalla società nel comune del proprio domicilio fiscale atti intestati alla società e notificati nel domicilio del legale del rappresentante della società (l ultimo liquidatore) atti intestati alla società e notificati agli ex amministratori e/o agli ex soci 156

157 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/e del Domanda La retroattività della norma sulle società estinte opera solo sugli atti notificati e non ancora impugnati in primo grado oppure in via generalizzata su tutti gli atti non definitivi? Risposta L articolo 28 del D.lgs n. 175 del 2014 stabilisce che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Come precisato nella Circolare n. 31/E del 2014, trattandosi di una norma procedurale che disciplina le fasi di attuazione del tributo, a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175 del 2014), la stessa, per sua natura, trova applicazione anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della predetta data, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data (ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge). Di conseguenza, a seguito dell entrata in vigore della norma in esame tutti gli avvisi di accertamento saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole. Resta inteso che l articolo 28 trova applicazione anche con riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell entrata in vigore del decreto Semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell entrata in vigore della norma in esame. 157

158 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/e del Domanda Nell articolo 28 del D.lgs n. 175/2014 non è prevista alcuna decorrenza relativamente all irrilevanza degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, nel periodo quinquennale. Di conseguenza, la detta disciplina deve ritenersi di natura non procedimentale, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e in assenza di un supporto legislativo che affermi il contrario, con la conseguente applicazione alle sole società cancellate dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13/12/2014), senza alcun effetto retroattivo? Risposta L articolo 28 del D.lgs n. 175 del 2014 ha stabilito che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Come precisato nella Circolare n. 31/E del 2014, trattandosi di norma procedurale, in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del D.lgs n. 175/2014, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. 158

159 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/e del Domanda Il decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) ha previsto che le società cancellate dal Registro imprese siano responsabili dei debiti fiscali e contributivi per cinque anni dopo la loro estinzione. La Circolare 31/E/2014 ha introdotto un applicazione retroattiva di tale norma. A questo punto, a chi verrà materialmente notificato l accertamento con cui si rettificano a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili? L atto potrà essere impugnato dall ex liquidatore della società estinta e/o dal socio che non ha ricevuto nulla dalla liquidazione? Risposta L articolo 28 del decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) ha stabilito che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. A partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato decreto, l avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società cancellata e notificato alla stessa presso la sede dell ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l effetto dell estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. Al riguardo, si rammenta che la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell articolo 60, comma 1 lett. d) del DPR n. 600 del Si ritiene che il suddetto atto sia impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del c. c. e/o 36 del DPR n. 602 del

160 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/e del Domanda..La retroattività della norma sulle società estinte vale anche per i crediti tributari? In tal caso chi è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso? Risposta Come risulta dalla relazione illustrativa, la finalità dell articolo 28 del decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) è quella di salvaguardare la pretesa erariale; di conseguenza la citata norma riguarda esclusivamente le attività poste in essere dall Amministrazione finanziaria. Pertanto, nel caso di crediti tributari che dovessero emergere successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, comunque in presenza di presupposti maturati precedentemente alla cancellazione, come precisato nella risoluzione n. 77 del 2011, ancora attuale anche a seguito della modifica normativa intervenuta, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo. Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, nella citata risoluzione si evidenzia l opportunità del conferimento di una delega alla riscossione ad uno dei soci o a un terzo, al fine di evitare l erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. Tale delega all incasso può essere effettuata, da parte dei soci titolari del diritto al rimborso, anche allo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della predetta delega al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate 160

161 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/e del Conclusione di sintesi dell interpretazione ministeriale: La norma è di natura procedurale e di salvaguardia delle ragioni del Fisco quindi si applica anche alle cancellazioni delle società effettuate prima dell entrata in vigore del decreto semplificazioni ( ), nonché per il contenzioso pendente Che ne pensa la Cassazione? 161

162 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del Le disposizioni dell art.28 co.4 del D.Lgs. n.175/2014 NON HANNO EFFICACIA RETROATTIVA E PERTANTO IL DIFFERIMENTO QUINQUENNALE DEGLI EFFETTI DELL ESTINZIONE DELLA SOCIETA SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI CASI IN CUI LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA SIA PRESENTATA NELLA VIGENZA DEL D.LGS. N.175 E CIOE DAL «La norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non procedurale, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure dì accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioè, è del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti.» 162

163 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del Le disposizioni dell art.28 co.4 del D.Lgs. n.175/2014 NON HANNO EFFICACIA RETROATTIVA E PERTANTO IL DIFFERIMENTO QUINQUENNALE DEGLI EFFETTI DELL ESTINZIONE DELLA SOCIETA SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI CASI IN CUI LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA SIA PRESENTATA NELLA VIGENZA DEL D.LGS. N.175 E CIOE DAL «Appare del tutto irrilevante, poi, che il periodo sia stato individuato dal legislatore nella misura di cinque anni facendo riferimento (come si legge nella relazione illustrativa) al termine quinquennale di accertamento previsto dagli artt. 43, comma 2, del d.p.r. n. 600 del 1973 e 57, comma 2, del d.p.r. n. 633 del 1972: è del tutto evidente, infatti, che la fattispecie oggetto del comma 4 dell art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l accertamento (che restano regolati da altra normativa, non toccata dai comma 4).» 163

164 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del «Si deve pertanto ritenere che, in base al menzionato comma 4 dell art. 28, l effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, sia differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo («ai soli fini»), nel senso che l estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la «validità» e l «efficacia» sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contribuii, sanzioni e interessi. Va sottolineato che il differimento degli effetti dell estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l estinzione.» 164

165 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del «Posto che il comma 4 dell art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 non ha alcuna valenza interpretativa (dato il suo tenore testuale, che non solo assegna espressamente alla disposizione alcuna natura interpretativa, ai sensi del comma 2 dell art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti disposizioni in tema di estinzione della società), occorre prendere atto che in concreto, il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente. Più in dettaglio, l enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non affronta in alcun modo la questione dell eventuale efficacia retroattiva della norma.» 165

166 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO? -Società con richiesta dal atti intestati alla società e notificati alla stessa nella sede legale ovvero nel domicilio eventualmente eletto dalla società nel comune del proprio domicilio fiscale atti intestati alla società e notificati nel domicilio del legale del rappresentante della società (l ultimo liquidatore) atti intestati alla società e notificati agli ex amministratori e/o agli ex soci 166

167 LE SOCIETA CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO? - Società con richiesta ante (ai soci) l estinzione della società non comporta mai l estinzione dei debiti sociali i soci sono coloro che succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a secondo che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali non è l Ente impositore creditore che deve fornire la prova che il socio abbia ricevuto dei beni, bensì è l ex socio che può/deve opporre al creditore il limite alla sua responsabilità personale nei limiti di quanto ricevuto l Ente deve intestare e notificare l avviso di accertamento direttamente all ex socio e non alla società o all ex liquidatore CASI PARTICOLARI la notifica dell atto intestato ala società e notificato all ex liquidatore è, infatti, inesistente 167

168 LE SOCIETA CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO? - Società con richiesta ante l Ente deve intestare e notificare l avviso di accertamento direttamente all ex socio e non alla società o all ex liquidatore la notifica dell atto intestato alla società e notificato all ex liquidatore è, infatti, inesistente si trasferiscono ai soci, in regime di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, non assegnati ai soci (residui non liquidati sopravvenienze) iure in comunione ordinaria tra i soci, ex art.1100 e seg.c.c. cadono ipso a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, nei casi in cui non sia stata effettuata la liquidazione, i beni societari pur se ancora intestati alla società, diventano ex lege di proprietà degli ex soci, c.d. assegnazione ex lege (studio elaborato ed approvato dalla Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 14 dicembre 2011(Studio n /t) dell Agenzia delle Entrate n.77/e del 27/07/2011 CASI PARTICOLARI risoluzione 168

169 LE SOCIETA CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO? -Società con richiesta ante notifica del titolo esecutivo per debito d imposta già accertato prima della cancellazione l Ente deve intestare e notificare il titolo esecutivo direttamente all ex socio CASI PARTICOLARI titolo esecutivo formato prima della cancellazione della società l ex socio succede nel titolo esecutivo formato nei confronti della società (ex multis, Cass.18/08/2013, n.18923) 169

170 CASI PARTICOLARI nelle società in nome collettivo SNC IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI l ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali responsabilità diretta dell ex socio (con tutto il loro patrimonio) non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, fatta salva l azione di regresso 170

171 CASI PARTICOLARI nelle società in accomandita semplice SAS IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI l ex socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta l ex socio accomandante risponde limitatamente a quanto percepito in sede di liquidazione 171

172 CASI PARTICOLARI IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI nelle società semplici l ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali responsabilità diretta dell ex socio (con tutto il loro patrimonio) non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, fatta salva l azione di regresso 172

173 CASI PARTICOLARI IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI nelle società di capitali ( SPA -SRL) l ex socio risponde fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione il socio risponde, quindi, infra vires, nei limiti delle somme ricevute o del valore dei beni assegnati nelle società in accomandita per azioni (SAPA) l accomandatario risponde illimitatamente verso i terzi solo per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha rivestito tale carica l accomandante risponde dei debiti sociali nei limiti della quota sottoscritta 173

174 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE Questione ESISTE UN PRINCIPIO GENERALE DEL CONTRADDITORIO QUALE VINCOLO PROCEDIMENTALE GENERALMENTE IMPOSTO ALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (E COMUNALE) NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO? Se SI QUALI LE CONSEGUENZE IN TERMINI DI INVALIDITA DELL ATTO IMPOSITIVO NEL CASO IN CUI TALE VINCOLO NON VENISSE RISPETTATO DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE? 174

175 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE La giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Corte di Giustizia UE causa C-349/07 (sentenza Sopropè) il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente 175

176 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE la sentenza tutela c.d. «partecipazione difensiva» e cioè: la necessità che il contribuente sia messo al corrente delle contestazioni che l Amministrazione finanziaria intende muovere nei suoi confronti, per poter manifestare utilmente il proprio punto di vista; la necessità che l Amministrazione esamini, con tutta l attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell impresa coinvolta, riservandosi il congruo lasso di tempo e, si potrebbe aggiungere, dimostrando che vi sia stata considerazione per gli argomenti difensivi. La violazione di tali obblighi si tradurrebbe nell illegittimità della pretesa impositiva per violazione del diritto europeo, con un vizio rilevabile in ogni stato e grado del processo. 176

177 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE Corte di Giustizia EU il 3 luglio 2014, Kamino International Logistics BV, C-129/13, (in tema di dazi doganali, settore armonizzato a livello europeo) La sentenza ribadisce che il diritto alla difesa costituisce...un principio fondamentale del diritto dell Unione Europea di cui il diritto al contradditorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante. La Corte di Giustizia, inoltre, rinviene il fondamento normativo di tale principio non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale ma anche nell art. 41 il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione: tale diritto comporta che ogni individuo deve essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo. Tale obbligo di contraddittorio incombe sulle amministrazione degli Stati membri ogniqualvolta adottano decisioni che rientrano nella sfera d applicazione del diritto dell Unione, quand anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità 177

178 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE il giudice nazionale a cui è demandato il compito di dare piena efficacia al diritto dell Unione Europea e garantire il pieno rispetto del principio del contradditorio. Sicchè può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (paragrafo 82, sentenza Kamino). Il provvedimento amministrativo dovrà essere annullato se si dimostra che il privato avrebbe potuto correggere un errore o far valore elementi relativi alla sua situazione personale tali da far si che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro (par. 38 sentenza Kamino). 178

179 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. SS.UU. n del «la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la proposizione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell obbligo di comunicazione degli atti imponibili». «Il diritto al contradditorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell emanazione di questo, realizza l inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall art. 24 Cost., e il buon andamento dell amministrazione, presidiato dall art. 97 Cost.» 179

180 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. SS.UU. n del (esiste un ) «principio fondamentale immanente nell ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l obbligo di attivazione da parte dell Amministrazione del «contraddittorio endoprocedimentale» ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto dall Amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia stato previsto da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario» 180

181 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. SS.UU. n del (Per tutte queste ragioni ha risolto il caso sottoposto alla sua attenzione statuendo che «l iscrizione ipotecarie prevista dall art. 77 del d.p. r. n. 602 del 1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio fondamentale immanente nell ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa». con tale sentenza, anche sul fronte dei tributi non armonizzati e quindi anche per il tributi locali, il principio del contraddittorio trova il suo fondamento, anche in difetto di una espressa previsione normativa, come principio immanente dell ordinamento, negli artt. 24 e 97 Cost. Ved. anche Cass. n.406/

182 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. n.406 del 2015 Il soggetto destinatario di un atto della PA suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli nella sua sfera giuridica deve essere messo in condizione di contraddire prima di subire gli effetti pregiudizievoli CONSIDERAZIONI: anche sul fronte dei tributi non armonizzati e quindi anche per il tributi locali, il principio del contraddittorio trova il suo fondamento, anche in difetto di una espressa previsione normativa, come principio immanente dell ordinamento, negli artt. 24 e 97 Cost. 182

183 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. sez. V ORD. 527 del (ex art.374 cpc) (rimessione al Presidente per l eventuale assegnazione alle SS.UU. dubitando il collegio dell applicazione generalizzata dell invalidità degli atti se non preceduti dal contraddittorio endoprocedimentale) Incertezze della Corte: a) Se l Amministrazione sarebbe tenuta a pena di invalidità dell atto, ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva; a) sulle concrete modalità di esplicazione del contraddittorio e degli effetti dell eventuale inosservanza di tali modalità, precisazione che costituisce questione di massima e di particolare importanza per cui appare necessario investire le Sezioni Unite 183

184 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE Considerazioni della sezione semplice: -Non operando in materia tributaria le disposizioni generali del capo III della L. n.241/90 non può addossarsi all Amministrazione l obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni in tal senso ( e per i tributi locali non ci sono) - se per il diritto dell Unione Europea è indubbio che il rispetto del contraddittorio costituisce principio generale ciò varrebbe solo per i tributi armonizzati mentre per quelli propri pur essendo un principio applicabile comunque il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale può tradursi in un annullamento dell atto solo se si dimostri che, all esito del contraddittorio il risultato sarebbe stato diverso. La Corte chiede che le SS.UU. se l affermazione contenuta nella sent /14 secondo cui, nella materia tributaria, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo degli interessi del contribuente l Amministrazione sarebbe tenuta ad attivare, a pena di invalidità dell atto, il contraddittorio endoprocedimentale «indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva - trovi fondamento nell ordinamento nazionale o esclusivamente nel diritto dell Unione Europea e, in questo caso quale ne sia la portata applicativa- Altra questione che l ordinanza propone è quella delle conseguenze della violazione del principio. L alternativa è tra ritenere tout court l accertamento nullo, ovvero condizionare la pronuncia di nullità al riscontro del fatto che la relativa eccezione non sia meramente pretestuosa. L alternativa è ritenere che l avviso senza contraddittorio sia sempre invalido oppure ritenere che non ci si può limitare ad eccepire formalisticamente che è mancato il contraddittorio, ma che bisogna allegare che il contraddittorio avrebbe avuto una qualche utilità, e soddisfatto un qualche interesse. 184

185 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE SCENARI IPOTIZZABILI: a) Le SS.UU. ritengono obbligatorio il contraddittorio preventivo quale principio generale e quale disposizione di garanzia di difesa : ANNULLAMENTO INCONDIZIONATO DELL ATTO b) Le SS.UU. ritengono che il contraddittorio deve essere utile e quindi in base ad un giudizio ex post delle argomentazioni che il contribuente poteva spendere in fase procedimentale si dispone l annullamento dell atto A CONDIZIONE CHE AVREBBERO DETERMINATO IL MUTAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EMESSO c) Le SS.UU. ritengono che la garanzia del contraddittorio preventivo sia applicabile solo per la procedura degli atti consequenziali ad una verifica presso il contribuente e non per la c.d. verifiche a tavolino cioè presso l ufficio e non a seguito di accesso 185

186 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE COMPORTAMENTI DA ATTUARE PRUDENZIALMENTE IN FASE PROCEDURALE 1) Invio di un preavviso di accertamento invitando al contraddittorio il contribuente (con raccomandata) assegnando un congruo termine per la produzione di osservazioni o documenti e fissando la data del contraddittorio; 2) stendere un verbale dell eventuale incontro; 3) Non emettere l avviso se non decorsi almeno gg.60 dall invio del preavviso ed invito al contraddittorio; 4) nell avviso motivare sulle argomentazioni eventualmente addotte dal contribuente esponendo le ragioni per cui non sono state considerate nella stesura dell atto impositivo (c.d. motivazione rafforzata). 186

187 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE DIFESE DA ESPERIRE IN CASO DI CONTESTAZIONE GIUDIZIALE 1) Difetto di previsione specifica dell obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; 2) Difetto della prova che il contraddittorio avrebbe determinato un accertamento differente; 3) Difetto della conseguenza della nullità per mancata previsione di tale nullità, ma al più dell annullabilità ed invocare l art.21 octies della L. n.241/90 il quale prevede che Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell avvio del procedimento qualora l amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 4) inutilità del contraddittorio preventivo se l atto impositivo è di contenuto meramente liquidatorio 187

188 ABITAZIONE PRINCIPALE TRA IMU E TASI Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate? - Occorre fare riferimento all art.13 co.2 del D.L. n.201 vigente nel 2014 DEFINIZIONE TIPICA DI ABITAZIONE PRINCIPALE -Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. -Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 188

189 L ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate? ABITAZIONI PRINCIPALI «EQUIPARATE» - I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, -.. l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, - l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. In caso di piu' unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 189

190 L ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI L'imposta municipale propria non si applica, altresi': SONO ABITAZIONI EQUIPARATE O FATTISPECIE DI ESCLUSIONE OGGETTIVA? a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 190

191 L ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI Tesi pro assimilazione ex lege l elencazione è riassuntiva di tutte le fattispecie di assimilazione operate nell anno 2012 (D.L. n.102 del 2012) si collega alla esclusione per le abitazioni non di lusso sono tutte fattispecie che riconducibili all utilizzo della unità immobiliare ad uso «abitazione principale» Da ciò ne conseguirebbe che siccome per l IMU sono abitazioni principali, tali sono per la TASI : quindi tipologia di immobile: Abitazione principale che non può prevedere la soggettività passiva del detentore 191

192 L ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI ESCLUSIONI OGGETTIVE LETTURA ALTERNATIVA a) L elencazione dell ultimo periodo del co.2 dell art.13 del D.L. n.201 è una esclusione oggettiva e non già una conseguenza dell apprezzamento di quelle fattispecie come abitazione principale b) Gli immobili predetti non sono abitazioni principali per definizione ma per trattamento sicchè per l IMU si tassano come tali, mentre per la Tasi si applica la aliquota e le detrazioni previste per l abitazione principale, ma il tributo si ripartisce fra possessore e detentore essendosi verificata la duplice relazione soggettiva sull immobile 192

193 L ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU E TASI -Cosa si intende per abitazione principale e quali sono quelle equiparate? Fattispecie ad oggi abitazione principale ai fini IMU ( Stralcio art.13 co.2 D.L. n.201) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. PRECEDENTE (art. 13 co.10 D.L. n.201) nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. INTEGRAZIONE DELLA DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (dal 2015) 193

194 LA QUALIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE CATEGORIE FITTIZIE

195 . DEFINIZIONI OGGETTIVE DEI BENI TASSABILI TASI-IMU IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO - GLI IMMOBILI ASSOGGETTATI A TASI Co. 667 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli Definizioni attinte dalla disciplina IMU: AREE EDIFICABILI: i suoli che rientrano nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali (ICI-IMU ed imposte erariali) FABBRICATI: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (ICI/IMU). Catastalmente per U.I.U. si intende ogni parte di un immobile urbano od anche un intero fabbricato o un complesso di fabbricati ovvero un area, il quale produca o sia capace di produrre un reddito separato, abbia una utilità indipendente ed è perciò capace di produrre un reddito nettamente distinguibile da un maggior complesso, appartenga allo stesso proprietario (autonomia funzionale e reddituale) ABITAZIONE PRINCIPALE: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nonché quelle equiparate per legge e assimilate per regolamento 195

196 DEFINIZIONE DI FABBRICATO La definizione di fabbricato ai fini IMU/TASI Art. 2 D.Lgs. n.504/92 - Definizione di fabbricati e aree [1] Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 196

197 I FABBRICATI Il momento impositivo coincide con la giuridica esistenza dell immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto Oggetto d imposta sono i fabbricati iscritti in catasto, ma anche quelli che ultimati o utilizzati non sono (ancora) iscritti, anche gli immobili abusivi, nonché quelli privi del certificato di abitabilità/agibilità (Cass.n.14820/10) Il fabbricato è gravato di imposta non necessariamente dalla data di attribuzione della rendita catastale, bensì dal momento in cui è ultimato o utilizzato se antecedente 197

198 I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE I FABBRICATI Per i fabb.ti di nuova costruzione, la data di ultimazione dei lavori (ovvero quella anteriore di utilizzazione del bene) assume rilievo soltanto nella ipotesi in cui l immobile non sia stato iscritto in catasto, visto che tale è il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo ex plurimis, Corte di Cassazione, sez.trib. n.9912 del ; sez.trib.sent.n del 16/12/2011; sez.trib.ord.n del 11/11/2011 La data di ultimazione dei lavori può farsi senz altro decorrere dalla data di iscrizione al catasto dei fabbricati. (Cassazione nn /2008, 22808/2006). 198

199 I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE Cass. n.8780 del Cass. n del n.7905/ /06 n del 16/12/2011; Ord.n del 11/11/2011 In tema ICI, (e quindi anche per l IMU/TASI) ai fini della decorrenza del tributo, l'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l'unità stessa sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata ad imposta, per cui solo nel caso di fabbricato di nuova costruzione non iscritto, il tributo decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione 199

200 I FABBRICATI ESISTENTI E NON REGOLARMENTE ACCATASTATI Cass. n.8780 del I principi previsti previsti per i fabbricati nuovi rilevano anche per l ICI relativa a fabbricati esistenti e non regolarmente accatastati, al fine di confermare che un unità deve essere considerato «fabbricato» in base alla mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità in catasto 200

201 Le categorie FITTIZIE Introdotte nel Catasto per poter permettere l identificazione di particolari unità prive di rendita, proprio per questo non sono denunce obbligatorie, ma ai soli fini inventariali sono iscritte nel catasto fabbricati Dette unità possono assumere ai fini impositivi IMU/TASI la natura di aree edificabili o di fabbricati o addirittura come entità fisiche diverse da quelle appena menzionate e quindi non rilevanti ai fini della tassazione in quanto escluse dal presupposto impositivo sia della Tasi che dell Imu. F/1 Aree Urbane F/2 Unità Collabenti F/3 Fabbricati o porzioni in corso di costruzione F/4 Fabbricati o porzioni in corso di definizione F/ 5 Lastrici solari F/6 Fabbricato in atetsa di dichiarazione LE CATEGORIE FITTIZIE LE CATEGORIE FITTIZIE 201

202 LE CATEGORIE FITTIZIE F/1 LE CATEGORIE FITTIZIE F/1 Area Urbana area risultante dalle demolizioni totali o parziali di unità immobiliari area derivata da distacco da corti comuni aree costituenti beni comuni non censibili pertinenze scoperte esclusive l area (ante stralcio) compartecipa alla consistenza del fabbricato cui è dedicata, allorquando viene generata l area urbana (a seguito di frazionamento) si rettifica anche il fabbricato la cui rendita si contrae la generazione di area urbana tramite apposita particella o subalterno non costituisce automaticamente area fabb.le salvo che l area non rientri nella previsione di piano fra le zone edificabili. il concreto sfruttamento edilizio, che si apprezza tale dall inizio dei lavori, consente ex art. 5, co.6, D.Lgs. n. 504/1992, di considerare l unità alla stregua di un area edificabile. 202

203 CATEGORIE FITTIZIA F/2 F/2 Unità collabente Si intende ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trovano, non sono utili ed atti a produrre un reddito proprio e, cioè non sono idonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell accentuato livello di degrado (ruderi, strutture cadenti, fatiscenti, diroccati, pericolanti ) ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (assenza di allacci alle reti dei servizi pubblici energia elettrica, acqua, gas). Sono comunque unità individuabili e perimetrabili (Nota Ag.En /2013 presenza della copertura o parte di essa e di tutti i solai, muri perimetrali di altezza superiore al metro) NON SONO TALI GLI IMMOBILI NON ULTIMATI (allo stato grezzo, senza impianti perché non sono mai stati fabbricati) 203

204 CATEGORIE FITTIZIE F/2 Regole catastali La catg. F/2 è utilizzabile nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato non è in grado di fornire reddito autonomo (collabente) in quanto non recuperabile se non mediante lavori di manutenzione straordinaria Nella redazione del documento in particolare: è opportuno redigere relazione tecnica; la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull Elaborato planimetrico avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano preesistenti. Per introdurre in atti un immobile collabente occorre utilizzare le seguenti causali: se proviene da Catasto Terreni denuncia di nuova costruzione se già presente al Catasto Urbano: variazione della destinazione, da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a unità collabente. 204

205 CATEGORIE FITTIZIE F/2 LE CATEGORIE FITTIZIE L IMMOBILE IN F/2 SI APPREZZA FISCALMENTE COME FABBRICATO O COME AREA EDIFICABILE PRO FABBRICATI (Tesi rigoristica) il terreno è area di sedime di un fabbricato ed in virtù del principio di specialità non può essere autonoma area edificabile; l art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504 definisce come fabbricato l unità immobiliare iscritta nel catasto considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e la sua pertinenza; la rendita pari a zero in linea teorica non incide sul bene oggetto di tassazione ma sulla sua base imponibile; ved. Cass. n.4308 del PRO AREA EDIFICABILE (Tesi economica) la dichiarata e verificata collabenza impedisce di considerare l immobile quale unità immobiliare che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; Trattasi di vere e proprie aree edificabile in quanto spesso per le aree degradate lo strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero o addirittura la delocalizzazione, sicchè rientrano a pieno titolo nella definizione ordinaria di cui all art.2 e non in quella di cui all art.5 co.6 una volta recuperato l immobile necessita un nuovo accatastamento Ved. C.d. S. n.1731/

206 CATEGORIE FITTIZIE F/2 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO FABBRICATI (Tesi rigoristica/oggettiva) il terreno è area di sedime di un fabbricato ed in virtù del principio di specialità non può essere autonoma area edificabile ( l art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504 definisce come fabbricato l unità immobiliare iscritta nel catasto considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione) l immobile è iscritto in catasto fabbricati la rendita pari a zero in linea teorica non incide sul bene oggetto di tassazione ma sulla sua base imponibile 206

207 CATEGORIE FITTIZIE F/2 L F/2 Unità collabente PRO AREA EDIFICABILE (Tesi economica) la dichiarata e verificata collabenza impedisce di considerare l immobile quale unità immobiliare che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (siamo al di fuori del concetto catastale di unità immobiliare) Trattasi di vera e propria area edificabile in quanto spesso per le aree degradate lo strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero o addirittura la delocalizzazione, sicchè rientrano a pieno titolo nella definizione ordinaria di cui all art.2 (di diritto o di fatto) una volta recuperato l immobile necessita un nuovo accatastamento la capacità economica del bene e fa prevalere il valore del suolo rispetto alla svuotata capacità reddituale del fabbricato collabente. A rigore di tale prospettazione, le unità immobiliari accatastate in F/2 sono comunque soggette alla tassazione delle imposte comunali sugli immobili perché esprimono un potenziale edificatorio di fatto che in assenza del fabbricato (specie se destinato alla demolizione) non ci sarebbe. Cass del C.d. S. n.1731/2010 CTR Toscana n.26/

208 CATEGORIE FITTIZIE F/2 LE CATEGORIE FITTIZIE Posizione Mediana Posto che in F/2, possono rientrare quelle unità che, nonostante il degrado, risultino comunque catastalmente individuabili e perimetrabili, l apprezzabilità ai fini Imu, Ici e Tasi delle unità collabenti quali aree edificabili, si verifica solo e se, e, principalmente, da quando, si attiva l utilizzazione edificatoria, tramite l inizio dei lavori, dell area di sedime dei fabbricati collabenti ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 del 1992 ovvero dal momento in cui si demolisce il fabbricato 208

209 CATEGORIE FITTIZIE F/3 F/3 fabbricati in corso di costruzione La categoria F/3 si utilizza nel caso di costituzione di nuove unità immobiliari che al momento dell accatastamento non risultano ultimate e quindi non capaci di produrre reddito autonomo Vi rientrano i fabbricati o parti di essi, ancora in corso di costruzione per i quali è facoltativo l accatastamento. Più che accatastamento è una richiesta di identificazione catastale in previsione, di cessione di edifici al grezzo o addirittura alle sole strutture portanti. 209

210 CATEGORIE FITTIZIE F/3 LE CATEGORIE FITTIZIE F/3 fabbricati in corso di costruzione CATE In quanto solitamente utilizzate per l accatastamento di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati, l immobile durante la vigenza di detta categoria catastale non potrà che rilevare come area edificabile, con la sola eccezione dell immobile parzialmente ultimato ma utilizzato durante i lavori edilizi di suo completamento. In tal caso qualora la porzione utilizzata costituisca un minimo modulo inventariale essa va considerata come autonomo fabbricato e come tale da tassare, mentre la restante parte dell immobile o del compendio di immobili in corso di costruzione, rimane area edificabile. 210

211 CATEGORIE FITTIZIE F/4 LE CATEGORIE FITTIZIE F/4 Unità in corso di definizione CATEGOR In corso di definizione implica la non conoscenza esatta dell estensione dell unità immobiliare e vanno compresi in F/4 quelle porzioni di fabbricato già ultimato non ancora definite funzionalmente o strutturalmente: riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte le aree scoperte all interno del lotto destinate ad essere successivamente edificate (edificazione su area di corte) il ritardo nella suddivisione degli spazi scoperti disponibili da poter alienare, successivamente all accatastamento, ai proprietari di unità immobiliari esistenti all interno del lotto il ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati destinati ad attività commerciale o a box la costituzione di porzioni di vano a causa di ristrutturazione siano abbattuti muri divisori tra varie unità di proprietà di una medesima ditta 211

212 CATEGORIE FITTIZIE F/5 LE F/5 Lastricato solare Per lastricato solare si deve intendere quella superficie piana che è posta a copertura dell edificio, di cui forma parte integrante. La funzione essenziale del lastricato è, pertanto, quella della copertura dell edificio al pari del tetto e conserva tale scopo fino a quando non viene interessato da lavori edilizi di costruzione 212

213 CATEGORIA FITTIZIA F/5 LE F/5 Lastricato solare Questione Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile? Soluzione negativa : il lastricato solare, anche durante i lavori rimane non oggettivamente ed autonomamente definibile ai fini dell Ici/Imu/Tasi, rimanendo il tributo(i) dovuto solo per il fabbricato sottostante. Mentre l erigendo fabbricato, allorquando, terminato, accatastato o utilizzato, sarà un autonomo bene rilevante ai fini impositivi come unità immobiliare distinta da quella del fabbricato sottostante, salvo le ipotesi di fusioni o ampliamenti di quest ultimo. 213

214 CATEGORIE FITTIZIE F/5 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Questione Se il lastricato solare viene utilizzato per l edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504? Soluzione negativa Giurisprudenza a conforto - Corte di cassazione sent /2004 : per la determinazione della base imponibile Ici di un appartamento in costruzione al primo piano dell'edificio, non trova applicazione l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), bensì l'art. 2, comma 1, lett. a) che per fabbricato intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza 214

215 CATEGORIE FITTIZIE F/5 Giurisprudenza a conforto F/5 Lastricato solare LE CATEGORIE FITTIZIE -Corte di cassazione n un ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato, ribadisce, in merito al rapporto tra il fabbricato e l area su cui esso insiste, l unitarietà, nel senso che, una volta che l area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell imposta, si trasferisce dall area stessa all intera costruzione realizzata. per la determinazione della base imponibile di un appartamento in costruzione al primo piano dell edificio, quindi, non trova applicazione l art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l utilizzazione edificatoria dell area (individuando come base imponibile, il valore dell area stessa), ma l art. 2, comma 1, lett. a), che disciplina l utilizzazione edificatoria dell area (individuando come base imponibile, il valore dell area stessa). il comune non poteva assoggettare a Ici l'area su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo piano, non essendovi altra area fabbricabile che quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno (Cass. n /2006). 215

216 CATEGORIE FITTIZIE F/5 F/5 Lastricato solare LE CATEGORIE FITTIZIE Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504? Soluzione POSITIVA Giurisprudenza a conforto Cass. 9 maggio 2014, n la previsione di cui all art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992 è riferibile anche alle ipotesi di un area sulla quale è stata edificata un abitazione in cui vi sia stato un ampliamento mediante sopraelevazione. 216

217 CATEGORIE FITTIZIE F/5 F/5 Lastricato solare LE CATEGORIE FITTIZIE Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504? Soluzione POSITIVA Giurisprudenza a conforto Cass. 9 maggio 2014, n il meccanismo divisato dal legislatore è nel senso di non considerare ai fini Ici il fabbricato in corso di ristrutturazione e in suo luogo di considerare invece come fabbricabile l area su cui lo stesso insiste. L area cioè ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazione dell immobile non viene completata. E questo perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l area come se il fabbricato non esistesse. Ed anzi deve essere osservato che l art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 546 (504) cit. stabilisce che l area su cui insiste la ristrutturazione è da considerarsi fabbricabile ai fini Ici anche in deroga all art. 2, lett. b), D.Lgs. n

218 F/6 Fabbricati in attesa di dichiarazione Si utilizza per la presentazione del tipo mappale che definisce la presenza di un fabbricato di un area (prodromica all accatastamento) Genera una nuova particella catastale a cui viene attribuita la categoria F/6 con le indicazioni dell intestatario di ditta Vale solo per il periodo dall approvazione del tipo mappale e la presentazione del nuovo accatastamento Ai fini fiscali è AREA EDIFICABILE CATEGORIE FITTIZIE F/6 218

219 LE ALIQUOTE IMU E TASI

220 ALIQUOTE TASI I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 640 L'aliquota massima complessiva dell'imu e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677. Comma periodo ( primo limite) Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 2 periodo (secondo limite) Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 220

221 ALIQUOTE TASI Comma 677 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Il 1 limite ( somma di aliquote) Si considera per tutti gli immobili attinti da IMU: - Fabbricati (aliq. max 10.6 per mille) -Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 (aliq. max 6 per mille) -Aree edificabili (aliq. max 10.6 per mille) Il 2 limite (aliq. max Tasi 2,5 per mille) Per tutti gli immobili attinti da Tasi -Fabbricati; -Abitazioni principali ed equiparate -Aree edificabili 221

222 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE LIMITAZIONI DELLE ALIQUOTE CONSIDERAZIONI: Sono dei limiti che operano simultaneamente se l immobile è soggetto ad IMU e TASI, mentre se l immobile non è soggetto ad IMU opera solo il limite del 2,5 per mille dell aliquota TASI il rispetto del limite dal co.677 viene posto in rilievo per «ciascuna tipologia di immobile» e non già per ciascuno soggetto passivo per quell immobile di IMU e TASI RISCHIO : se quell immobile è soggetto a IMU (anche solo per quota) da IMU e TASI se per l IMU si è all aliquota massima, quell immobile non può scontare TASI SOLUZIONE: Armonizzare le aliquote TASI ed IMU, riducendo quella IMU in misura corrispondente all aliquota TASI che si vuole applicare. Così non si supera la soglia della somma e la Tasi sarà rimessa integralmente 222

223 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del

224 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del CONSIDERAZIONI: E disposizione valevole solo per il 2014 e per il 2015 Il superamento dei limiti è finalizzato al finanziamento di agevolazioni per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all art.13 co.2 del D.L. n.201 lo 0,8 per mille è lo sforamento ai limiti (complessivo) nella misura massima la garanzia degli effetti equivalenti o inferiori attiene al carico relativo a quella tipologia di immobili, ma non al singolo immobile 224

225 Comma 677. (limiti alle aliquote) I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del PROBLEMATICHE -Cosa si intende per ammontare complessivo? - Tutto il gettito derivante dallo 0,8 per mille deve essere utilizzato per le detrazioni ovvero se ne può stornare parte per dirottarne alle casse comunali? 225

226 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE. tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del Tutto il gettito derivante dallo 0,8 per mille deve essere utilizzato per le detrazioni ovvero garantita l equivalenza, l eventuale extra gettito può essere distolto dalla citata destinazione? NO perché il superamento è condizionato al finanziamento delle detrazioni.. (condivisibile) SI perché se raggiunta l equivalenza l eventuale residuo non è più ex lege vincolato ma può essere di libero incasso (tesi contraria allo spirito della norma) e l aver il legislatore previsto anche l inferiorità avalla questa tesi 226

227 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille -Cosa si intende per ammontare complessivo? La somma degli eventuali sforamenti dei limiti per ciascuna tipologia di immobili, complessivamente non superiore a 0,8 per mille (tesi condivisibile) -Ved. CIRCOLARE Mef

228 RIEPILOGO ALIQUOTE TASI ANNO 2015 ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA ALIQUOTA BASE: 1 o/oo RIDUZIONI: sino all azzeramento INCREMENTI: per il 2014 e 2015 non oltre il 2,5 o/oo FACOLTA : differenziazione per settore di attività, tipologia, destinazione VINCOLO: la somma delle aliquote della Tasi e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile NON MAGGIORE ALLA MISURA MASSIMA PREVISTA DA LEGGE STATALE PER IMU al 31 dicembre

229 POTERE DI DIFFERENZIARE LE ALIQUOTE TASI APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. Considerazioni: 1) la facoltà di differenziare le aliquote appare ampia collegata sia alla tipologia (categoria catastale) che per l uso ( settore di attività e destinazione concreta) 2) è possibile utilizzare i predetti criteri distintivi sia in via alternativa ovvero simultanea 3) non è previsto il criterio di differenziazione collegato alla localizzazione dell immobile 4) è possibile che sulla medesima unità immobiliare siano possibili differenti aliquote collegate all utilizzo soggettivo che può essere diverso tra i soggetti passivi sia fra possessori e detentori, che fra coobbligati 229

230 IL VERSAMENTO DELLA TASI FRA SOLIDALI

231 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI SOGGETTO PASSIVO 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Art.1292 cod. civ. L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità e l adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l adempimento dell intera obbligazione e l adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) 231

232 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principi generali della solidarietà tributaria: Soggetto passivo in senso stretto: è colui in capo in capo al quale la norma di legge pone un obbligo individuale di contribuire alle pubbliche spese, in ragione di una manifestazione di ricchezza del soggetto stesso, che la legge medesima fa assurgere a presupposto Coobbligati in solido: coloro che sono posti ex lege in una posizione di solidarietà con il soggetto passivo del tributo. la solidarietà può essere: paritetica: quella derivante dalla compartecipazione di singoli condebitori solidali ai fatti di rilevanza tributaria e quindi da un medesimo titolo (Es, coeredi per l imposta di successione) dipendente: che è quella che deriva da un titolo differente, (ed è quindi soggetto estraneo al presupposto impositivo) sicchè al venir meno dell obbligazione principale viene meno anche quella dipendente (funzione di garanzia Es: notaio e contraenti per l imposta di registro- RESPONSABILE D IMPOSTA) 232

233 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principali effetti della solidarietà La solidarietà determina che l adempimento da parte di uno qualsiasi dei coobbligati estingue l obbligo nei confronti di tutti gli altri. nell ipotesi di inadempimento totale o parziale, il soggetto attivo ha il diritto di chiedere l adempimento residuo tramite la emissione dell apposito avviso di accertamento, anche ad uno solo dei coobbligati solidali, (anche se è preferibile notificarlo a tutti) o di procedere alla riscossione coattiva in danno di uno solo dei coobbligati. 233

234 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principali effetti della solidarietà Rimane comunque saldo il diritto di difesa del coobbligato al quale non sia stato notificato l avviso di accertamento che ha la facoltà di poterlo contestare nel merito, tramite l impugnazione di un atto consequenziale di natura riscossiva, quale il ruolo o l ingiunzione di pagamento, stavolta ad egli notificato, nonché di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall articolo 1306 del codice civile. Cass. trib. n del : In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall articolo 1306 del codice civile, opera, come riflesso dell unicità dell accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. (cfr Cassazione 14814/2011, Cassazione 28881/2008). 234

235 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Che tipo di solidarietà è quella della TASI? PARITETICA ( «In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»). Perché l unico presupposto di imposta si realizza in capo a due o più soggetti passivi che sono tutti obbligati principali perché hanno posto i essere la fattispecie impositiva. L OBBLIGAZIONE SOLIDALE E SCINDIBILE? SI nella fase dell adempimento spontaneo (possibilità di versamenti distinti pro-quota anche non paritetica di ciascuno dei coobbligati) NO nella fase accertativa nel senso che l accertamento per l intero residuo va emesso nei confronti di tutti i coobbligati e l eventuale giudizio favorevole ad uno di essi si estende a vantaggio degli altri rimasti inerti CONDIZIONE l obbligazione solidale lega i vari coobbligati all unica obbligazione tributaria che avrebbe dovuto manifestarsi in modo eguale su tutti i soggetti. 235

236 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 Posto che l art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un aliquota del 3 per mille per l abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili? Risposta: Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l immobile, detto soggetto applicherà l aliquota, pari al 2,5 per mille, e l eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all uno o all altro soggetto coobbligato per la riscossione dell intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo. 236

237 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ La soluzione del Mef, se indiscutibilmente corretta nel riferimento al potere del comune di rivolgersi indifferentemente all uno o all altro coobbligato per l accertamento/riscossione, pare però trascurare il concetto di unica obbligazione che il comma 671 chiaramente espone, svalutandola in una precisazione legislativa meramente ultronea, quando invece è di forte significato nel vincolo che lega i co-possessori sin dal loro acquisto di soggettività passiva consequenziale alla realizzazione del presupposto di imposta. se l obbligazione dei co-possessori è unica perché così qualificata dalla norma di imposta, parimenti unica dovrebbe essere anche l aliquota applicabile per la quantificazione della Tasi dovuta per quell immobile da quei soggetti passivi legati dal vincolo della solidarietà che è un imposta della pluralità e non già un onere di ogni singolo. 237

238 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI CRITICHE ALLA FAQ FAQ 11 La scindibilità dell obbligazione solidale e i suoi criteri di ripartizione ritengo che non possano essere imposti, nel senso che se la legge primaria dovesse prevedere come obbligatoria la scissione dell unica obbligazione dei coobbligati, dettando anche i criteri di riparto del carico sul singolo, allora non siamo più in presenza di un obbligazione unica e solidale, ma di distinte e singole obbligazioni tributarie, salvo che la stessa norma primaria non preveda la solidarietà unicamente per la fase accertativa del rapporto di imposta ma tale peculiarità della solidarietà nella Tasi non si rinviene in alcuna disposizione. In quest ottica di un obbligazione tributaria che, nasce solidale sin dal realizzarsi del presupposto impositivo per i coobbligati (da esso presupposto identificabili), anche il regolamento comunale non può snaturare la qualificazione ex lege di obbligazione solidale della Tasi dovuta dai co-possessori o co-detentori, costringendoli ad una ripartizione fra loro dell intero carico di imposta secondo le regole stabilite da esso ente impositore. 238

239 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI CRITICHE ALLA FAQ FAQ 11 Assumere, come sembrerebbe suppore la risposta del Mef che vi sia un obbligo di legge che imponga ad ogni coobbligato una propria aliquota rapportata in termini di quantificazione della base imponibile alla quota di possesso e per l aliquota applicabile alla destinazione, si sostanzia non già in un criterio di ripartizione di un'unica obbligazione ma, piuttosto, nella generazione di distinte obbligazioni tributarie e che il legame dei copossessori sia più quello della responsabilità nel versamento che della solidarietà nell unica obbligazione tributaria, come dettaglia la norma d imposta. 239

240 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI SUGGERIMENTO Il comune può suggerire un determinato criterio di ripartizione, garantendone la positiva valutazione ai fini della regolarità del versamento, qualora la somma degli eventuali singoli versamenti fosse pari all importo dovuto per quell immobile. Quindi il versamento pro-quota non come dovuto ma come meritevole di favorevole considerazione, ferma restando la libertà dei singoli co-possessori di versare quanto ritengono. Il singolo coobbligato, pertanto, può ma non deve versare pro quota di possesso, per cui un regolamento comunale che intenda favorire i contribuenti interessati da questa particolarissima situazione, ritengo possa sicuramente suggerire il criterio pro-quota, ma non lo possa elevare ad unica e legale regola di riparto. Del resto se fosse regola quella di versare pro-quota per i co-possessori, allora ciò determinerebbe che l imposta dovuta da ciascuno di loro dovrebbe soggiacere alla regola dell importo minimo ex art.1 co.168 della L. n.296 del 2006 ( 12,00 salvo diversa misura stabilita nel regolamento comunale). 240

241 IL VERSAMENTO DEL DETENTORE La percentuale del detentore rimane, peraltro, la medesima a prescindere dalla tipologia dell immobile, in quanto né il co.681, né il co.683 dell art.1 della L. n.147 del 2013, consentono alcuna differenziazione della quota percentuale. La quota decisa dal comune o in difetto quella del 10%, varrà, quindi, sia per le detenzioni di unità a destinazione abitativa, che per gli altri fabbricati, che per le aree edificabili. Per l individuazione dell aliquota che deve considerare il detentore per determinare l imposta da egli dovuta, le citate modifiche al co.688 hanno risolto ogni dubbio volgendo nella direzione che l aliquota vada riferita alle condizioni del titolare del diritto reale Quindi se per la destinazione del possessore l aliquota di riferimento fosse pari a zero, il detentore nulla deve a titolo di imposta, mentre se vi fossero delle differenziazioni di aliquota per destinazione, ad esempio nel novero degli immobili locati tra quelli ad uso abitativo e quelli ad uso diverso, il detentore dovrà individuare l aliquota che gli compete. 241

242 INVIO BOLLETTINI PRECOMPILATI OBBLIGO O FACOLTA?

243 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA? art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.66/2014, conv. L 89 del A decorrere dall anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all invio degli stessi modelli 243

244 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA? art.1, co. 689, L.147 del 27/12/2013 Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate e sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, L'INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI 244

245 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA NOTA COMMENTO IFEL La lettura superficiale del co.689 della Legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147 del 2013) ha portato alcuni commentatori a ritenere che sussista un obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente compilati dai Comuni. In realtà, non solo tale obbligo non emerge dalla normativa vigente, ma esso è nella pratica inattuabile con riferimento alla TASI. Infatti: - l invio dei modelli precompilati presuppone l esatta conoscenza dei soggetti passivi, in astratto ricavabili dalla banca dati IMU per la quota di competenza dei possessori e dalla Tares/Tari per la quota di competenza degli occupanti. Tuttavia, anche ipotizzando un incrocio tra le suddette banche dati si deve considerare che negli archivi Tari gran parte degli immobili non sono ancora qualificati con i rispettivi identificativi catastali (è il motivo per cui la disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull 80 per cento della superficie catastale); 245

246 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA NOTA COMMENTO IFEL gli stessi archivi catastali degli immobili (il Catasto come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalle Conservatorie dei registri immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi 7-8 anni; - l invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell acconto (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione Tasi, fissata dalla legge al 30 giugno dell anno successivo a quello di riferimento. 246

247 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA NOTA COMMENTO IFEL Si osserva, in primo luogo, che il co.689 demanda ad uno o più decreti direttoriali ad oggi ancora non emanati il compito di stabilire le modalità di versamento della Tasi, anche prevedendo l invio di modelli preventivamente precompilati da parte dei Comuni. E chiaro quindi che, in assenza dei decreti attuativi, la disposizione in commento non possa considerarsi operativa. - Da un punto di vista ermeneutico inoltre, la lettura della norma nel senso di una facoltà del Comune di inviare modelli precompilati e non anche di un obbligo (peraltro regolamentabile ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), è corroborata dal principio in base al quale Tasi rimane un tributo in autoliquidazione, come l IMU; infatti, in caso di omesso versamento della IUC di cui la Tasi è una componente si applica la sanzione del trenta per cento rispetto a quanto dovuto in base alla dichiarazione, senza alcun riferimento a quanto dovuto in base al modello precompilato e ciò sia per la Tari che per la Tari. 247

248 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA NOTA COMMENTO IFEL CONCLUSIONI. allo stato attuale della normativa e del processo attuativo del comma 689 della Legge di stabilità per il 2014 non sussista alcun obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente precompilati da parte dei Comuni, come in uso ai fini Tari nella quasi totalità dei casi. I Comuni devono comunque assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso. 248

249 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA CONSIDERAZIONI: La Tasi rimane un tributo che si versa in autoliquidazione, per cui la predisposizione del modello pre-compilato non può intendersi come «liquidazione di ufficio» L Ente impositore non è obbligato alla predisposizione ed all invio massivo dei modelli di pagamento pre-compilati, rimanendo questo servizio una opzione Il comune DEVE predisporre un servizio che consenta al contribuente la compilazione del proprio modello di pagamento. Tale servizio deve essere espletato sia ON LINE che FRONT OFFICE con sistema di prenotazione E consigliabile indicare nel regolamento comunale che questo servizio di assistenza non implica liquidazione del tributo che rimane in autoliquidazione ma è reso tenendo conto delle indicazioni del contribuente che ne è responsabile per la loro adeguatezza 249

250 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI OBBLIGO O FACOLTA RIEPILOGO SCADENZE IMU E TASI (Versamento dell acconto) Si calcola considerando l aliquota e le detrazioni stabilite per l anno precedente, salvo che il comune abbia già deliberato ed emerga un trattamento più favorevole rispetto a quello precedente, in tal caso il contribuente può tener conto delle aliquote e detrazioni dell anno di riferimento. Se l aliquota dell anno precedente è stata pari a zero nulla va versato in acconto, salvo che al siano già stabilite le aliquote dell anno corrente, in tal caso il contribuente ha facoltà (non obbligo) di calcolare l acconto su queste (versamento del saldo a conguaglio) Si determina a conguaglio in base alle aliquote e detrazioni approvate per l anno di riferimento, sempre che siano inviate al MEFper il tramite del portale del federalismo fiscale entro il per la pubblicazione sul sito MEF entro il 28.10, altrimenti anche il saldo con le aliquote dell anno precedente 250

251 LA DICHIARAZIONE IUC TRA NORMA NAZIONALE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE

252 DICHIARAZIONE IUC DICHIARAZIONE (INQUADRAMENTO NORMATIVO) 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 252

253 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu. - D.M. del

254 DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l IMU In via generale NON deve essere presentata la dichiarazione imu: - quando la dichiarazione ici è compatibile - quando gli elementi rilevanti ai fini dell imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall art.3-bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463 (MUI) - per tutte le fattispecie riguardanti variazioni catastali soggettive o oggettive rilevabili dai dati catastali - in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti 254

255 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l IMU DEVE essere presentata la dichiarazione IMU: nei casi di acquisto, vendita o mutamento del valore delle aree edificabili per i contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1 luglio 2010 per gli immobili dei residenti all estero assimilati dal comune all abitazione principale per gli immobili di interesse storico ed artistico per gli immobili oggetto di locazione finanziaria quando si costituisce o si estingue sull immobile un diritto reale di godimento per gli immobili non più inagibili o inabitabili (perdita del diritto alla riduzione) 255

256 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI NOTA DI ANUTEL AL MEF ( ) significando i numerosi quesiti pervenuti all Associazione da parte dei Comuni associati e non, tesi a conoscere le modalità per la predisposizione dei modelli di dichiarazione TASI e sull'effettiva necessità che gli stessi siano predisposti dai Comuni medesimi. STRALCIO: -Parrebbe che il comma 687 ammetta un sostanziale parallelismo tra la dichiarazione IMU e la dichiarazione TASI ma, a parere di chi scrive, ciò non sottintende che per la dichiarazione della TASI debba essere utilizzato il modello IMU, bensì che i casi per i quali è prevista la presentazione della dichiarazione TASI, siano i medesimi per i quali è prevista la presentazione della dichiarazione IMU (in particolare si dovrebbe garantire così la NON necessità di presentare la dichiarazione nei casi ove la presenza di banche dati accessibili al Comune surroga la dichiarazione stessa -diversamente dall IMU, nella soggettività passiva TASI rientra anche il detentore dell immobile il quale dovrà necessariamente comunicare al Comune, in un apposito spazio ed anche congiuntamente, di rivestire tale qualifica per distinguere il suo obbligo impositivo da quello in capo al possessore. Inoltre un ulteriore aspetto da valutare riguarda l unica obbligazione tributaria in capo, distintamente, a tutti i possessori ed a tutti i detentori, fattispecie che non può essere esplicitata nell attuale modello IMU nel quale si indica, invece, la percentuale di possesso dell immobile che, ai fini TASI, risulterebbe irrilevante. 256

257 DICHIARAZIONE TASI NOTA DI ANUTEL AL MEF STRALCIO - nell ottica di semplificazione a favore dei contribuenti si ritiene poco probabile che ogni Comune possa redigere un modello di dichiarazione sulla base delle proprie necessità, ciò significherebbe che potrebbero, potenzialmente, essere adottati modelli diversi di dichiarazione (tanti sono i Comuni italiani)! Tali aspetti ed anomalie rendono necessaria, a parere di chi scrive, l emanazione di un modello unico Ministeriale anche di tipo telematico al fine di omogenizzare le informazioni da indicare nei singoli modelli evitando che ogni Comune produca un modello proprio, ciò nell'ottica di una maggiore semplificazione per il contribuente.. 257

258 DICHIARAZIONE TASI Risoluzione n.3/df del 25 marzo 2015 STRALCIO: - dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministero dell economia e delle finanze. - che l art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale, a sua volta, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione. 258

259 DICHIARAZIONE TASI Risoluzione n.3/df del 25 marzo 2015 STRALCIO: - appare evidente che anche il modello di dichiarazione TASI, emanato secondo le anzidette modalità, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l IMU. CONSIDERAZIONI: - Per la risoluzione, il disposto del co.687 è di tale ampio ambito da ricomprendere non solo le casistiche e le fattispecie per le quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU ma anche le sue vincolanti forme. - la Risoluzione richiama le proprie FAQ (n.20 e 21) del , lì dove sulla problematica della dichiarazione TASI si sarebbe già espressa riconoscendo che La dichiarazione IMU vale anche ai fini della TASI. 259

260 DICHIARAZIONE TASI POSIZIONE CRITICA DI IFEL DICHIARAZIONE TASI Le argomentazioni addotte dal Ministero, tuttavia, non appaiono pienamente conformi al quadro normativo di riferimento. Infatti, se è del tutto condivisibile la richiamata esigenza di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti che possiedono o detengono immobili in diversi Comuni, nonché degli intermediari fiscali, dall altro lato, la previsione di un modello unico nazionale di dichiarazione Tasi non trova alcun riscontro nella normativa, oltre a porre diversi problemi operativi. D altra parte, la contiguità delle informazioni oggetto di dichiarazione ai fini IMU non esaurisce le problematiche dichiarative Tasi, che pur formalmente integrata nella IUC costituisce come è noto una componente a sé stante la cui platea contributiva differisce notevolmente da quella dell IMU (si pensi al solo caso dei contribuenti detentori e non possessori dell immobile) e la cui disciplina autonomamente regolata dal Comune può dar luogo ad obblighi/opportunità dichiarative nell interesse dello stesso contribuente in primo luogo, la dichiarazione IUC non assorbe l adempimento relativo ali IMU, poiché il comma 703 della stessa legge 147 precisa espressamente che l istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell Imu. Pertanto, la disciplina relativa alla dichiarazione IUC non comporta modifiche degli obblighi già normati in materia di IMU; con riferimento alla TASI e alla TARI, sempre la legge 147 ulteriormente precisa che ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU (comma 687) e che ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti (comma 686). L ipotesi che la dichiarazione IUC sia soggetta a regolazione ministeriale, porterebbe per assurdo a dover sostenere che anche per la TARI dovrebbe essere approvato un modello nazionale, giacché anche per questo tributo non è prevista espressamente la potestà in capo al Comune di approvazione del modello, e ciò pare quanto mai improbabile1. 260

261 DICHIARAZIONE TASI CONCLUSIONI DI IFEL -il Comune può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione TASI, in modo analogo a quanto previsto per la TARI; -- la determinazione di obblighi dichiarativi costituisce un momento del corretto rapporto tra contribuente e ente impositore e semplifica i processi di controllo, prevenendo i possibili contenziosi, con particolare riguardo all applicazione delle agevolazioni disposte dal Comune; -la regolamentazione della dichiarazione TASI deve sempre rispondere a criteri di massima semplificazione degli adempimenti e deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidono con quelli dell IMU; -- è opportuno che il Comune adotti tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti), così da contenere, nei limiti del possibile, gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea IMU. -Nel caso in cui, nonostante l ambito oggettivamente ristretto della potestà regolamentare comunale in materia di dichiarazione TASI, si ritenga necessario un modello dichiarativo unico nazionale, sarà necessario apportare con l urgenza del caso una modifica normativa che demandi espressamente ad un provvedimento ministeriale la formulazione di tale modello, così da permettere ai contribuenti di adempiere in tempo utile alla scadenza del prossimo 30 giugno. 261

262 DICHIARAZIONE TASI POSIZIONE DI ANUTEL -Piena facoltà dell ente locale di predisporre un proprio modello dichiarativo TASI da utilizzarsi qualora il MEF non provveda tempestivamente all approvazione di un modello unico -Previsione regolamentare che qualora il modello comunale contenga tutte le indicazioni del modello unico, lo stesso sia da considerarsi valido nell ottica della massima semplificazione per il contribuente -Il modello predisposto da ANUTEL è reso disponibile già dall aprile 262

263 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSORE co.671 dell art.1 della L. n.147 del 2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. co. 675 statuisce che La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mentre il già citato co.687, stabilisce che Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu. dal combinato disposto delle citate disposizioni se ne ricava l inutilità della presentazione di uno specifico modello dichiarativo TASI per i soggetti che presentano con l immobile la relazione di possesso qualificato, ben potendo gli oneri dichiarativi già assolti per l IMU o l esonero dalla dichiarazione previsto dalla normativa IMU, trasporsi anche per l obbligazione TASI. la dichiarazione IMU presentata (o l esonero dalla sua presentazione ai fini IMU) è per il soggetto passivo TASI possessore da intendersi come adempimento valevole ed assolto anche per la TASI, per cui non vi è necessità e quindi obbligo per il possessore di presentare un ulteriore dichiarazione TASI essendo i suoi oneri assolti per l IMU sufficienti anche per la regolamentazione del rapporto di imposta sul tributo sui servizi indivisibili. 263

264 DICHIARAZIONE TASI LA DICHIARAZIONE DEL DETENTORE Le regole in merito alla presentazione della dichiarazione IMU non possono ex se ribaltarsi anche per la posizione fiscale del detentore della TASI in quanto non soggetto passivo IMU. Ciò nonostante il criterio della necessità può essere comunque utilizzato anche per la figura del detentore onde evitargli inutili adempimenti dichiarativi. se oggetto di detenzione è un fabbricato con rendita attribuita già denunciato ai fini della Tari o dei previgenti regimi, la condizione soggettiva di detentore/occupante è già formalmente nota al Comune impositore, di talchè non si ravvisa la utilità di una nuova denuncia ai fini della TASI. In tale ipotesi la già denunciata occupazione quale presupposto soggettivo per il tributo sul servizio di raccolta dei rifiuti, può ritenersi valevole ed assolta anche per la TASI. se la detenzione concerni un bene privo di rendita ovvero un area edificabile allora si ritiene che il detentore abbia il diritto/dovere di presentare la dichiarazione TASI, specie qualora intenda discostarsi dal valore dichiarato per l IMU dal possessore che potrebbe essere non in linea con il valore di mercato o per gli immobile di cui all art.5 co.3 del D.Lgs. n.504/92 non essergli comunicato il valore contabile o addirittura trovarsi nella detenzione di un immobile non accatastato benchè sia ultimato e/o utilizzato 264

265 DICHIARAZIONE TASI REGOLA GENERALE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI Vale la regola generale, sia per il soggetto passivo possessore nonché per il detentore che se per fruire di specifiche agevolazioni TASI il regolamento comunale preveda un obbligo dichiarativo e probatorio, l assolvimento della dichiarazione si pone come condizione all accesso del trattamento agevolato, per cui fino a quando la stessa non verrà presentata, la liquidazione del tributo dovuto non potrà che seguire le regole ordinarie. APPROVAZIONE DEL MODELLO Non vi è necessità di approvazione dall Organi di amministrazione ( CC GM) è bastevole la determinazione del Funzionario Responsabile 265

266 QUESTIONI CONTROVERSE DELL AMBITO APPLICATIVO DELLE ESENZIONI DELLA TASI E DELL IMU

267 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/ Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. Valgono le stesse esenzioni già previste per l ICI e poi per l IMU 267

268 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/ Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Destinati esclusivamente a fini istituzionali l esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati direttamente (no utilizzo indiretto) dall Ente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n ; Corte di Cassazione, sentenze nn del 30/12/2011; Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n

269 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/ Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. l esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati immediatamente ed effettivamente, non essendo sufficiente la mera destinazione ossia la volontà di destinarlo ex plurimis, Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n del 09/11/2011; Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n del 09/11/2011; Corte di Cass.sent.n del 06/10/2011;Corte di Cassazione,sez.trib.sent.n del 30/09/2011; Corte costituzionale, ord.n.172 del 19/05/2011; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n del 27/07/

270 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/ Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. utilizzati dall ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, intesa stricto sensu (C.D. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DIRETTA DELL ENTE, OVVERO IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELL ENTE STESSO CON IMPLICITA ESCLUSIONE DELLE ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI Corte Cost. ordinanza n.172 del 19 maggio Cass. n.19052/2014, 22647/2014 IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE NON ISTITUZIONALI NON SONO ESENTI ANCHE SE UTILIZZATI DA ALTRI SOGGETTI Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del comune proprietario, mentre l utilizzatore versa la sua quota (10-30%) 270

271 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/ Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. immobili classificati o classificabili nelle catg. catastali da E/1 a E/9 fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all art.5 bis del DPR n.601/73 (musei, biblioteche, emeroteche aperti al pubblico) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia gli immobili degli ENC destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica nonché quelle cura amine, formazione del clero, catechesi, educazione cristiana, purchè svolte con modalità non commerciali 271

272 CONFRONTO ESENZIONI TASI/IMU Le esenzioni previste per l IMU non applicabili per la TASI: -Fabbricati rurali ad uso strumentale -Fabbricati merce 272

273 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI S intendono rurali gli immobili per i quali sussistono le condizioni previste dall art.9 co.3 e 3bis del D.L. n.557 del 1993 e succ. mod. L art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993 prevede che Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell attività agricola di cui all articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l allevamento; d) all allevamento e al ricovero degli animali; e) all agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all esercizio dell attività agricola in maso chiuso. Ai fini catastali detti immobili si considerano rurali se censiti in categoria D/10 ovvero in altra categoria catastale ma con annotazione in atti che presentano le caratteristiche di ruralità 273

274 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Legge n 124/2013 di conv ersione del D.L. n.102/2013 Articolo 2, comma 5-ter Retroattività dell istanza di ruralità Ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n 212, l articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e l inserimento dell annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. 274

275 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA NEL 2011 RURALI dal 1 gennaio 2006 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA ENTRO IL RURALI dal 1 gennaio 2007 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA DOPO IL RURALI dalla data di presentazione ISTANZA NON PRESENTATA E NON ACCATASTATI D/10 NON SONO RURALI sino alla presentazione di DOCFA variazione con accatastamento in D/10 o annotazione ruralità 275

276 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2014, n. 422 Il successivo decreto legge n. 201 (convertito con la legge n. 214/11) ha poi previsto, all articolo 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al suddetto decreto legge n. 70/11 producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo", se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge n. 201/2011. Infine il decreto legge n. 102 (convertito con la legge n. 124/13) ha previsto, all articolo 2, comma 5 ter, che il suddetto articolo 13, comma 14 bis, del decreto legge n. 201/11 debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge n. 70/11 e l inserimento dell annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui all articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda ex articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11 non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/11, quanto la data di entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del decreto legge n. 201/11), il quinquennio coperto dall efficacia retroattiva dell annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e

277 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI IMU - TASI IMU Art. 1 co. 708 L. n.147 del 2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del TASI Non è prevista alcuna esenzione neanche per quelli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all art.9 co.8 D.L. n.23/2011 Art. 1 co. 678 L. n.147 del 2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 277

278 I FABBRICATI MERCE IMU art.13, co. 9-bis, D.L. n.201/2011 (IMU) A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. per il 2013, l art.2, D.L 102/2013, L.124 del 28/10/2013 ha escluso gli immobili merce dal pagamento della sola seconda rata 278

279 FABBRICATI MERCE BENI MERCE DELL IMPRESE DI COSTRUZIONE risoluzione n.11/df del nel concetto di fabbricati costruiti si può far rientrare anche il fabbricato acquistato dall impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell art.3, commi 1, lett.c), d ), e f) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 ciò in virtù dell equiparazione operata dall art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 504/1992 valido anche ai fini IMU tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all ultimazione dei lavori i fabbricati oggetto di interventi di recupero, pertanto, sono esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione 279

280 BENI MERCE DELL IMPRESE DI COSTRUZIONE Per impresa di costruzione va intesa anche quella che pur non essendo previsto nell oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili costruisca al fine di vendere un fabbricato oimpresa di costruzioni: è l'impresa che, anche occasionalmente, e anche tramite appaltatori, svolge attività di produzione di immobili per la successiva rivendita oimpresa che ha realizzato interventi di recupero: si considera tale l'impresa che, anche tramite appaltatori, ha eseguito interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978 (ora trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/ Testo unico sull'edilizia) oimpresa che ha per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di fabbricati: è l'impresa che, oltre che per espressa previsione negli atti societari, svolge effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti ocooperativa edilizia: si tratta delle cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai soci. oimprenditore di fatto: viene considerato imprenditore di fatto, le cui cessioni immobiliari sono soggette a Iva, colui che ha realizzato un complesso immobiliare destinato non al proprio uso o a quello della famiglia, bensì alla vendita a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo L immobile ultimato va iscritto nelle rimanenze di magazzino FABBRICATI MERCE l immobile perde la destinazione di bene merce se viene locato (anche per breve periodo) o utilizzato I BENI MERCE NON SONO ESENTI PER LA TASI 280

281 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE TIPIZZATE PER LA TASI 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 281

282 ALTRE FATTISPECIE DI ESENZIONI VALEVOLI PER L IMU E PER LA TASI Oltre alle misure agevolative collegate al regime Tasi, possono trovare applicazione anche quelle già vigenti e generalizzate per tutti i tributi di competenza degli enti locali e cioè quelle previste: dall art.1 co.86, L. 28 dicembre 1985, n.549, per il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi; dall art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, secondo il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti e ciò a prescindere dall esame delle modalità di svolgimento dell attività (esenzione di puro stampo soggettivo) dall art.4 co.5 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni (ex IPAB) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 282

283 ESENZIONE PER LA TASI/IMU Un'altra agevolazione potenziale per la Tasi e IMU è quella prevista dall art.24 del Decreto Legislativo n.133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia ) pubblicato nella GU Serie Generale n.212 del in base al quale i comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. D.L Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio 1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. 2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. 283

284 AIRE PENSIONATI Art. 9-bis D.L. 47/2014 convertito con legge 80/2014 IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». «Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.» 284

285 AIRE PENSIONATI CHIARIMENTI - E una equiparazione di legge (prima per facoltà) - Vale per una ed una sola unità immobiliare - il possesso deve essere a titolo di proprietà o di usufrutto - Il soggetto fruitore deve: a) cittadino italiano non residente in Italia e iscritto all AIRE b) deve essere pensionato nel paese (estero) di residenza quindi titolare di pensione estera (Non rientra se titolare di pensione erogata dall Italia) - l unità immobiliare non deve essere né locata né data in comodato (quindi unità a disposizione) - Obbligo dichiarazione IMU - Le riduzioni TARI e TASI sono dal 1 gennaio 2015 per dette unità immobilari ridotte di 2/3 quindi si richiede solo 1/3 del dovuto. - Per la TARI/TASI qualora prevista anche la riduzione per uso stagionale (ex co.659 lett.d- 679 lett.d) se nel regolamento non è previsto l assorbimento si applicano entrambe (prima quella di legge e poi quella regolamentare 285

286 ENTI NON COMMERCIALI IMU E TASI DICHIARAZIONE E CONTROLLI

287 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere.i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della l. 20/05/1985, n. 222 e dal 1 gennaio 2014 attività di ricerca scientifica 287

288 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO essere Ente Non Commerciale (soggetti di cui all' art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR) La definizione di ENC - Art.1 lett. c) e d) del D.M. n.200 del c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; 288

289 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo gli enti pubblici : gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); 289

290 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo gli enti privati : gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); 290

291 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo gli enti privati : - gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con la precisazione che nell ambito del requisito soggettivo di cui all art. 7 co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, non rientrano in automatico tutte le ONLUS a prescindere dalla commercialità o meno dell attività svolta; -gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato Italiano e le altre confessioni religiose 291

292 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO (Ris. 3/DF del ) - DISPOSIZIONI ART.3 DEL D.M. 200/2012 Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge 292

293 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE sono disponibili nel portale «Punto Fisco» i file relativi alle dichiarazioni Imu-Tasi presentate dagli enti non commerciali. CONTROLLO DELL ENTE SUL REQUISITO SOGGETTIVO: a) Verificare se trattasi di ente pubblico o ente privato b) Controllo nello statuto/atto costitutivo e per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti scrittura privata se prevede quanto prescritto dall art.3 del D.M. 200/2012 in merito ai divieti di distribuzione, obbligo di reinvestire, obbligo di devoluzione. Trattasi di controllo meramente formale Ai sensi del co.2 dell art. 7 del D.M. 200 gli ENC Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del presente regolamento. Ai sensi del co.1 dell art.7 Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Termine considerato dal MEF non perentorio 293

294 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI REQUISITO OGGETTIVO Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA b) SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA MERITORIA CON MODALITA NON COMMERCIALI 294

295 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA UTILIZZAZIONE DIRETTA dell immobile da parte del soggetto passivo non spetta l esenzione per gli immobili che non siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo, indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa con la quale sia ceduto ad altri l utilizzo Ex plurimus: Corte di cass. sez. trib., sent. 4 giugno 2014, n.12495; Corte di cass. sez.vi Ord. 21 novembre 2013, n.26188; Corte di cass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2013, n. 3843; Corte di cass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2013, n. 3843; Corte di cass. sez. trib. ord. 18 giugno 2012, n ; Corte di cass. sez. trib. sent. n del 24 febbraio 2012; Corte di cass. sez. trib., sent. n del 24 febbraio 2012; Corte di cass. sez. trib., sent. n dell 11 maggio Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale già con le ordinanze nn. 429/2006 e 19/

296 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA LA QUESTIONE DEL COMODATO Nel modello dichiarativo ENC, si richiama la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 nella quale si sostiene che se l ente possessore abbia concesso gratuitamente l'immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritorie di cui alla lett. i), non ritrae comunque alcun reddito da tale concessione gratuita e, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l'immobile per lo svolgimento di una delle attività meritevoli, avrebbe beneficiato dell'esenzione perché la concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce, chiaramente, una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l imposizione ai fini IMU 296

297 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE CRITICA A POSIZIONE MEF : COMODATO 1) l art.7 lett.i) non prevede l utilizzo indiretto né lo distingue a seconda della sua gratuità o meno 2) La Cassazione si è già pronunciata in senso negativo negando l esenzione per un utilizzo indiretto legittimato da un comodato gratuito e che il mancato utilizzo diretto osta alla esenzione indipendentemente dalla natura gratuita od onerosa con la quale ne risultasse ceduto ad altri l utilizzo (ord. n.3843/2013, sent. n.21329/2009) 3) Il cedere ad altri l utilizzazione vuol dire per il concedente non utilizzare il bene per la propria attività meritoria, la ratio della agevolazione è esentare chi utilizza e non esentare l utilizzo 297

298 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE CRITICA A POSIZIONE MEF : COMODATO Cass. n.8767 del «.. Anche se il possesso dell immobile è in capo al ricorrente, l esercizio delle attività assistenziali è compiuta da altro soggetto ( il comodatario) e manca quindi il requisito dello svolgimento dell attività esente direttamente da parte dello stesso, ai fini dell esenzione ICI. Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l utilizzo che ne fa il comodatario, non soggetto ICI, mentre il proprietario-possessore è obbligato al pagamento dell ICI senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario» 298

299 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE IRRILEVANZA DELLA FINALITA PUBBLICA CASS. N.12495/2014 l esenzione prevista dall art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 norma agevolatrice e, quindi, di stretta interpretazione non opera in caso di utilizzo indiretto dell immobile da parte dell ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse. Sulla scorta di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l applicabilità dell esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa 299

300 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO b) SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA MERITORIA CON MODALITA NON COMMERCIALI Natura dell attività: l esenzione totale spetta se gli ENC in quell immobile svolgono esclusivamente attività: - assistenziali; - previdenziali; - sanitarie; - di ricerca scientifica; - didattiche; - ricettive; - culturali; - ricreative; - sportive; -indicate dall art. 16 lett. a) Legge n. 222/1985 (quelle dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all educazione cristiana) quelle attività di religione e culto, ma anche quelle individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell art. 8 Cost., nonché alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n

301 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO b) SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA MERITORIA CON MODALITA NON COMMERCIALI MODALITA NON COMMERCIALI: GENERALE (art.1 lett.p) del D.M. n.200/2012) REQUISITO SI APPREZZANO non commerciali quelle di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Il D.M. n.200 all art. 4, integra l appena citato principio (requisito) generale con degli specifici requisiti di settore. 301

302 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE- ATTIVITA ASSISTENZIALI E SANITARIA Art.1 lett. f) DM n.200 attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia Art.1 lett. h) DM n.200 attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; 302

303 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE- ATTIVITA ASSISTENZIALI E SANITARIA Affinché le attività assistenziali e sanitarie siano considerate svolte con modalità non commerciali, deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a) sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell utenza, alle condizioni previste dal diritto dell Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall ordinamento per la copertura del servizio universale, pertanto si prescinde dall importo di partecipazione alla spesa delle prestazioni rese richiesto all utente e alla sua famiglia b) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell assenza di relazione con il costo effettivo del servizio 303

304 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE CONCETTO DI COMPENSO SIMBOLICO Decisione CE per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione) e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. CONTROLLI DEL COMUNE In merito al controllo sostanziale che l ente locale deve svolgere sulle dichiarazioni presentate dagli ENC, le istruzioni al modello dichiarativo ENC suggeriscono agli enti di valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione. 304

305 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA DIDATTICHE DEFINZIONE : art.1 lett.i) D.M. 200 attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (ivi comprese le scuole paritarie e quelle di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, le università non statali riconosciute) CONDIZIONI (art.4 co.3 D.M. n.200) a) l attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell assenza di relazione con lo stesso. L attività didattica dei servizi pubblici di istruzione è considerata non commerciale 305

306 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE CONTROLLO DEL COMUNE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA DIDATTICHE Al fine della verifica se i corrispettivi percepiti dall ENC possano qualificarsi come simbolici, nel modello dichiarativo ENC al Quadro B vi è uno specifico riquadro dedicato alle attività didattiche, il quale prevede, al primo rigo, l indicazione del Cm che è il valore del corrispettivo medio percepito dall ente non commerciale e quella del Cms che rappresenta il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell istruzione e dell Università. COSTO MEDIO PER STUDENTE: Scuola infanzia : 5.739,17 Scuola primaria: 6.634,15 Istruzione secondaria primo grado: 6.835,85 Istruzione secondaria secondo grado: 6.914,31 Università non statali: 7.571,00 306

307 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE DEFINIZIONE (art. 1 lett.j) D.M. n.200) REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA RICETTIVE attività ricettive : attivita' che prevedono l'accessibilita limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; (ovvero secondo la classificazione delle L. regionali) Esempio: Rientrano nella ricettività sociale le attività dirette a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali e quindi di attività caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche (ad esempio: centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio) trattandosi di attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee, nonché le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili), ovvero le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali 307

308 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA RICETTIVE MODALITA (art.4 co.4 D.M. n.200) lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. CONTROLLI DEL COMUNE L individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricognizione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali e qualora nell ambito comunale non esistano strutture di riferimento detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. per le categorie ricettive rivolte al turismo sociale occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo, si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. residence ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali

309 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA RICETTIVE LA QUESTIONE DEGLI ATER/ATR/ EX IACP Si ritengono esentanti perché svolgono un attività ricettiva con modalità non commerciali Argomentazioni contrarie: a) Specialità della regolamentazione IMU per gli alloggi degli ex IACP non definibili alloggi sociali; b) Difetto dei presupposti e requisiti per l applicazione dell esenzione ex art.7 309

310 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA RICETTIVE LA QUESTIONE DEGLI ATER/ATC/ EX IACP Argomentazioni contrarie: a) Specialità della regolamentazione IMU per gli alloggi degli ex IACP non definibili alloggi sociali Il Legislatore tributario ha previsto una specifica tassazione, ai fini imu, per gli immobili degli enti per l edilizia residenziale pubblica destinati ad alloggi sociali, comunque denominati, in tal modo intendendo evidentemente escluderli dall esenzione di cui all art.7, D.Lgs n.504/1992. L art.13, co.10, D.L n.201/2011, conv.con mod. L. n.214 del 22/12/2012, infatti, stabilisce espressamente per gli immobili degli Enti per l edilizia residenziale pubblica, comunque, denominati, destinati ad alloggi sociali, la soggezione a imu con l applicazione della detrazione d imposta di 200 euro. La specialità di tale disciplina rispetto alla norma generale di esenzione, non può che determinare l esclusione degli immobili in questione dal novero di quelli esenti ex art.7 cit.. La previsione di una disposizione che stabilisce una riduzione d imposta, mal si concilierebbe, infatti, con una esenzione di carattere generale a fronte della quale sarebbe del tutto incomprensibile attribuire all ente, se detta esenzione fosse allo stesso applicabile, una riduzione d imposta. 310

311 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA RICETTIVE LA QUESTIONE DEGLI ATER/ATR/ EX IACP Argomentazioni contrarie: b) Difetto dei presupposti e requisiti per l applicazione dell esenzione ex art.7 MANCANZA UTILIZZO DIRETTO l attività di locazione di immobili, seppur per finalità sociali, non rientra tra le attività ricettive così come previste dall art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs n.504/1992. La condizione della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma, non è, mai, ravvisabile nei casi di immobili locati perchè il bene è utilizzato (dal conduttore e/o concessionario del godimento) per attività' (abitazione) di carattere indiscutibilmente privata, costituente un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività' svolta dall'ente medesimo in caso di utilizzazione indiretta quale è la locazione, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, l art.7, 1 co.lett.a) non può trovare applicazione l esenzione (ex multis, Corte di Cassazione, sent.n.5046 del 13/03/2015, in allegato; Corte di Cassazione, sent.n del 04/06/2014;Corte di Cassazione, sent.n del 11/06/2010). 311

312 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA CULTURALI e ATTIVITA RICREATTIVE DEFINIZIONE (art.1 lett. k) e lett. L) D.M. n.200) Attività culturali: quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, ivi comprese le attività che rientrano nella competenza del Ministero dei beni e le attività culturali (musei, pinacoteche e simili, teatri e cinema). Attività ricreative: dirette all'animazione del tempo libero (circoli ricreativi) CONDIZIONI (art.4 co.5 D.M. n.200) si ritengono effettuate con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. CONTROLLI DEL COMUNE Fare riferimento alle attività commerciali nel medesimo ambito comunale in difetto ambito regionale 312

313 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE ATTIVITA SPORTIVE DEFINIZIONE (art.1 lett.m) D.M. n.200 Attività sportive: rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n CONDIZIONE (art.4 co.6 D.M. n.200) l ente svolga nell immobile esclusivamente attività sportiva agonistica organizzata direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi) Non sono rilevanti e dunque non si considerano come corrispettivi, gli importi dell eventuale iscrizione, versato dai frequentatori alle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell art. 90 della Legge n. 289 del 2002, in quanto avente la mera la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l attività sportiva all interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. CONTROLLI DEL COMUNE: Verifica dell affiliazione Verifica effettivo svolgimento dell attività sportiva Parametro del corrispettivo simbolico: requisito della gratuità ovvero del versamento di un corrispettivo simbolico comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale 313

314 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l esenzione TOTALE COMMISURAZIONE DEL COMPENSO PERCEPITO RISPETTO A QUELLO MEDIO IN VIA GENERALE (salvo per le attività didattiche dove il parametro e del costo per studente ) si deve sottolineare che anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione. Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall ente non commerciale denominato Cenc - risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale denominato Cm. 314

315 ONERI DICHIARATIVI PER GLI IMMOBILI TOTALMENTE ESENTI DA FAQ MEF del La dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nella condizioni per poter beneficiare della esenzione totale o parziale TERMINE: entro il 1 dicembre (perché il è festivo) MODALITA: esclusivamente in via telematica ANNI: 2012 e 2013 SE IMMOBILI NON ESENTI: dichiarazione nei termini ordinari (entro il 30 giugno) VA PRESENTATA: anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012 e 2013 DOVE: dichiarazione per ogni comune ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI DOPPIA DICHIARAZIONE PER OGNI COMUNE: se presenti sia immobili imponibili che immobili esenti NB: evidente contrasto con la Risoluzione n.1 DF/2013 che per semplificazione prevedeva la dichiarazione unica degli ENC e che anche per gli immobili non esenti aveva rinviato alla pubblicazione del modello, per cui è accaduto che ENC per immobili non esenti non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione IMU per le annualità 2012 e

316 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE DEFINIZIONE UTILIZZAZIONI MISTE (art. 1 lett. q) D.M.n.200) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del In tale fattispecie occorre determinare il rapporto proporzionale di esenzione 316

317 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE 1 PARAMETRO variazione catastale generazione di autonome Unità Immobiliari Urbane Art.91-bis D.L. n.1 del 2012 co.2: Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio

318 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE 2 PARAMETRO applicazione se non possibile frazionamento rapporto proporzionale Art.91-bis D.L. n.1 del 2012 co.3: Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali D M n.200 del Modello dichiarativo approvato DM specifiche tecniche per la trasmissione telematica D.M

319 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE 2 PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale Art.5 co.1 del D.M. n Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti I parametri dei quali occorre tener conto sono: a) lo spazio; b) il numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali; c) il tempo. 319

320 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE 2 PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale I parametri (spazio,numero,tempo) non sono fra loro necessariamente alternativi ed anzi potrebbero trovare contestuale applicazione a seconda delle tipologie di attività e di modalità e tempi di esercizio, ma assume valenza prioritaria, ex co. 2 dell art. 5 cit., il criterio dello spazio. Quindi in primis occorrerà distinguere la superficie utilizzata per l attività non commerciale da quella invece asservita all attività (sia questa singola o plurima) non commerciale e rapportare la superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli, alla superficie totale dell immobile. (art.5 co.2 D.M. 200) La quantificazione della superficie si rapporta non già a quella catastale (se trattasi di fabbricato) bensì all effettiva superficie utilizzata. la percentuale derivante da tale rapporto (unitamente a quella desumibile dagli altri criteri) deve essere applicata alla rendita catastale dell immobile 320

321 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE 2 PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale - soggetti Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, sicché non è praticabile il distinguo superficiario, dispone il co. 3 dell art. 5 che la proporzione 1 si determina in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività. Tale criterio può considerarsi sia come supplente a quello della superficie se tutta l unità immobiliare fosse indistintamente destinata all utilizzazione mista, ma anche concorrente, se al netto della superficie esclusivamente utilizzata per l attività commerciale, nella residua superficie l attività svolta fosse contestualmente meritoria e commerciale. In siffatta ipotesi, si determinano sia la quota percentuale di imponibilità per superficie, che quella per soggetti, che sommandosi quantificano la complessiva percentuale di imponibilità da considerare per la tassazione Imu e Tasi. 321

322 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE ESENZIONE PARZIALE 2 PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale tempo Qualora l utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell anno, la proporzione sarà determinata anche in base ai giorni (e non periodo di gg. 15 del mese) durante i quali l immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli. Tale criterio è ovviamente eventuale ma concorrente a quelli della superficie e dei soggetti non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri individuati ma essi possono essere combinati o meno tra di loro in ragione della specifica utilizzazione dell immobile o porzione di esso Se la somma delle singole percentuali di imponibilità fosse superiore al 100%, l immobile è totalmente imponibile 322

323 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI In base al comma 721, gli enti non commerciali versano l IMU in tre rate. Le prime due 16 giugno e 16 dicembre - sono, ciascuna, di importo pari al 50 per cento dell imposta dovuta l anno precedente. La terza rata, entro il 16 giugno dell anno successivo, sarà a conguaglio dell imposta dovuta. È possibile compensare eventuali crediti con il Comune soggetto attivo dell IMU. 323

324 LA TARI - I criteri quantitativi e qualitativi per l assimilazione dei rifiuti speciali. - Il trattamento delle Utenze Non Domestiche - Le esclusioni di superficie - Le riduzioni per riciclo - La questione dei magazzini funzionali ed esclusivi. - I poteri comunali per la determinazione delle tariffe TARI - La tariffa tra attività prevalente e destinazione d uso specifica - La tariffa delle Utenze Domestiche particolarità - La dichiarazione TARI - Il versamento della TARI

325 LE ATTIVITA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI La raccolta consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti dai contenitori stradali, dai contenitori domiciliari (per le aziende) e/o dal porta a porta e del successivo conferimento diretto all impianto di recupero/trattamento o alle stazioni di travaso/trasbordo per il successivo avvio all impianto di recupero/smaltimento. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade ed aree pubbliche, in tempi programmati e frequenze stabilite, mediante metodi manuali (operatore con scopa e pala), meccanizzati (spazzatrici stradali) e misti (operatori con scopa seguiti da spazzatrice stradale) e del successivo conferimento all impianto di recupero/smaltimento. Lo stoccaggio provvisorio consiste nelle operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi adibiti alla raccolta o allo spazzamento, di accatastamento degli stessi nelle apposite aree a seconda della tipologia e dell eventuale selezione per alcune tipologie di rifiuti. Il trasporto consiste nelle operazioni di carico dei rifiuti in automezzi di varie dimensioni per il trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento. Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici. Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.

326 LA PRIVATIVA PUBBLICA DEL SERVIZIO E GLI ASSIMILATI Il servizio pubblico della raccolta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in privativa comunale ed è un servizio pubblico essenziale in quanto mira a garantire alla collettività la salubrità degli spazi interni ed esterni suscettibili di produrre rifiuti La fruibilità del servizio, unitamente alla privativa, determinano la tassazione tutte le superfici appartenenti a locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla utilizzazione concreta e piena del servizio da parte dell utenza La privativa pubblica attiene al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e quindi oltre a quelli producibili nei locali e luoghi adibiti a civile abitazione, concerne anche i rifiuti speciali assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 326

327 LA PRIVATIVA PUBBLICA DEL SERVIZIO E GLI ASSIMILATI Nel novero dei rifiuti urbani vi rientrano, tra gli altri, i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione ed i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art.198 co.2 lett.g) secondo i criteri di cui all art.195 co.2 lett.e dello stesso D.Lgs.n.152/2006. Come è noto le prescrizioni di cui all art.195 cit. non hanno trovato ancora attuazione, sicchè anche per la Tari, come per i previgenti regimi, trova conferma la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani già addotta in ossequio al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, co.2, lett. g), che postula la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali soggetti a lavorazione da parte degli enti comunali nell ambito del servizio reso in privativa. 327

328 L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI LA DELIBERA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E necessaria per poter esercitare la privativa e quindi richiedere il tributo Può andar bene quella già effettuata per il precedenti prelievi, sempre che siano stati stabiliti i criteri quantitativi e qualitativi Anche se redatto un regolamento dall Autorità d Ambito (ARO ex Ato) sul servizio, l assimilazione deve comunque essere deliberata dal Comune Lo strumento può essere una specifica delibera di CC ovvero nel regolamento del tributo o meglio nel regolamento di igiene urbana I criteri quali-quantitativi possono essere indicati anche nel contratto di servizio, in tal caso i regolamenti o la delibera di assimilazione possono limitarsi ad un rinvio 328

329 L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI CASS. n.9631/2012. Va osservato, infatti, che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), postula la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali soggetti a lavorazione da parte degli enti comunali. E' del tutto evidente, infatti, che l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto, quale è quello che connota le materie costituenti rifiuti speciali non pericolosi, non può essere correttamente valutato - in conformità ai criterì stabiliti con la deliberazione del CIPE del se non tenendo conto anche della sua quantità (cfr. Cass /02, 30719/11) Ebbene, va rilevato che, nel caso concreto, la suddetta delibera del Consiglio Comunale di S. V., nel disporre l'assimilazione, ai fini suindicati, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, ha provveduto - nel regolamento attuativo approvato con la medesima delibera - ad una mera elencazione delle sostanze assimila28150bili ai rifiuti urbani, indicandole nominativamente e senza alcuna specificazione dei relativi limiti quantitativi. Ne discende che essendo stata la predetta assimilazione operata, in violazione delle disposizioni succitate, tenendo conto solo delle caratteristiche qualitative dei materiali costituenti rifiuti speciali non pericolosi, e senza fare ricorso alcuno a criteri di ordine quantitativo - la suddetta delibera ed il connesso regolamento attuativo sono da ritenersi del tutto illegittimi, ed andavano, di conseguenza, disapplicati dalla CTR, in forza dei menzionati poteri concessi dalla legge al giudice tributario. Il motivo di ricorso in esame, pertanto, va accolto, in quanto pienamente fondato. CASS. n del 2011 sicche' la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass. n /2004, n. 5257/2004). 329

330 L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Questione: lo sforamento dimostrato della capacità quantitativa di raccolta determina l esenzione totale dalla tassazione e l obbligo del produttore di provvedere in proprio al trattamento dei rifiuti (ora non più assimilabili) secondo legge ovvero si conserva l assimilazione per il quantitativo di raccolta solo il di più (prodotto) si tratta come speciale? 330

331 L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Tesi A) Se la produzione di rifiuti dovesse eccedere il limite massimo quantitativo fissato dall ente, la quantità dei rifiuti superiore al predetto limite deve considerarsi speciale non assimilata, nonostante i predetti rifiuti appartengano alla stessa tipologia qualitativa di quelli assimilati e quindi per tale quantità eccedente i limiti, il produttore è tenuto a provvedere in modo autonomo allo smaltimento, mentre per la quota rientrante nel limite dovrà pagare il tributo La quantità in eccesso impone la quantificazione della superficie non tassabile CONSEGUENZE: Stante la quantità in eccesso ( non conferibile) si impone la quantificazione della superficie non tassabile perché ritenuta (convezionalmente) produttiva di rifiuto speciale 331

332 Questione : L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI lo sforamento dimostrato della capacità quantitativa di raccolta determina l esenzione totale dalla tassazione e l obbligo del produttore di provvedere in proprio al trattamento dei rifiuti (ora non più assimilabili) secondo legge ovvero si conserva l assimilazione per il quantitativo di raccolta solo per il di più si tratta come speciale? Tesi B) Il rifiuto prodotto è ab origine non assimilato perché il superamento del limite quantitativo esclude la privativa perché l ente non è in grado di fornire il servizio, sicchè quell utenza deve trattare come speciale tutto il rifiuto che produce e quindi non è soggetto alla tassazione. CONSEGUENZE: Esenzione totale delle superfici che producono il rifiuto non assimilabile e divieto di conferimento al servizio pubblico. Maturazione di un credito a rimborso ( o compensazione) 332

333 L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Ipotesi di norma regolamentare 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l indicata superficie, non superi di 3 volte il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli superiori ai predetti limiti quantitativi. 333

334 L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Ipotesi di norma regolamentare 2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. 334

335 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO) ESCLUSIONE RIFIUTI SPECIALI Co. 649 ( primo periodo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 335

336 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649: premessa: che in quegli spazi vi sia una contestuale produzione di rifiuto speciale e rifiuto assimilato conseguenze: la non considerazione non riguarda le superfici occupate da un attività che produce rifiuti speciali ma di quella parte di essa in cui si formano detta natura di rifiuti 336

337 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649: significato «in via continuativa»: non in modo estemporaneo, ma con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità ecc. significato «prevalente»: di maggior quantitativo peso/volume, preponderante produzione rispetto alla produzione di assimilati ma sempre con riferimento a quella parte di superficie e non già sull intera superficie occupata condizione: rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori che dovranno altresì dimostrare al comune impositore, secondo le prescrizioni dettate dal regolamento Tari, l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente 337

338 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO se sussistono delle obiettive difficoltà per delimitare le superfici? ex co.682 n.5 nel regolamento vanno individuate le specifiche categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta 338

339 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO se sussistono delle obiettive difficoltà per delimitare le superfici ex co.682 n.5 : nel regolamento vanno individuate le specifiche categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta CONSIDERAZIONI: deve essere prevista nel regolamento (obbligo) non necessità della prova dell avvenuto trattamento (anche se è meglio prevederla per finalità di garanzia della salubrità dei luoghi) la riduzione percentuale opera in via automatica senza bisogno di domanda, per quelle categorie (di utenze) individuate è bene prevedere che per le attività non ricomprese nell elenco del regolamento sia comunque possibile accordare la riduzione % nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l aspetto della potenziale produttività qualiquantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. (domanda specifica e controllo) 339

340 Art.. Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilati Riduzioni percentuali TIPOLOGIA DI ATTIVITA RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER I PRODUTTORI RIFIUTI NON ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) PERCENTUALE DI RIDUZIONE Lavanderie a secco e tintorie non industriali 20% Distributori di carburante 20% Autofficine per riparazione veicoli 30% 40% 20% 340

341 DISCIPLINA RECUPERO ASSIMILATI (vecchia formulazione) RECUPERO ASSIMILATI 661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. ESCLUSIONE RIFIUTI SPECIALI 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero. SOPPRESSO Art.2 co.1 lett.e) D.L. n.16/

342 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI RICICLO ASSIMILATI Art.2 co.1 D.L. n.16 lett. e quater il comma 661 è abrogato; e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 342

343 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (testo completo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 343

344 RIDUZIONI TARIFFARIE PER RICICLO RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. E UN OBBLIGO (e non più una facoltà) E PIU LIMITATIVA perché attiene alla sola operazione di recupero del riciclo e non a quelli più ampie del recupero DEFINIZIONE RECUPERO Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero 344 DEFINIZIONE RICICLO Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

345 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI: la norma non si limita al RICICLO DIRETTO (interno nella stessa attività produttiva) ma anche al RICICLO INDIRETTO del prodotto riciclabile (tramite conferimento a soggetti autorizzati) sussiste una LIMITAZIONE oggettiva per NATURA dei rifiuti riciclabili Le materie prime che possono essere riciclate sono: *legno *vetro *carta e cartone *i tessuti *gli pneumatici *l'alluminio *l'acciaio *alcune materie plastiche 345

346 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI: L attenuazione del prelievo opera solo sulla quota variabile ed è PROPORZIONALE alle quantità di rifiuto riciclate da rapportarsi (secondo scelte regolamentari): al quantitativo totale di rifiuto prodotto da quella attività con oneri di documentazione probante a carico del produttore e doveri di riscontro di tale quantitativo da parte del comune al quantitativo totale di rifiuto desumibile dai criteri quantitativi della delibera di assimilazione al quantitativo totale di rifiuto desumibile dai coefficienti K al massimo del range considerato ai fini determinativi della tariffa. 346

347 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,. Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione: riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto; 347

348 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. 11 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore 4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta, ovvero: a) con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd b) con riferimento alla produzione annua desunta dal criterio quantitativo indicato nella delibera di assimilazione 5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il dell anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell anno stesso: documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva; se previsto per legge, il MUD riferito all anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione. La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell effettiva spettanza della riduzione richiesta. (ovvero dall Ufficio Ambiente) 348

349 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art.. Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore 6. La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell effettiva spettanza della riduzione richiesta. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 7. L ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 349

350 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 350

351 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI: Siccome il primo periodo del co.649 esclude già dalla superficie tassabile quella di produzione continuativa e prevalente di rifiuto speciale, se ne dovrebbe dedurre che la individuazione di aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili quale contenuto essenziale del regolamento Tari, vada riferita a quelle superfici in cui la PRODUZIONE DEL RIFIUTO NON ASSIMILABILE SIA ESCLUSIVA e non già mista con il rifiuto assimilato o seppur assimilabile non assimilato dal comune con l apposita delibera. 351

352 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Secondo MEF (Ris.. n.2/df/2014) il primo periodo del co.649 deve essere raccordato con il terzo periodo dello stesso comma che attribuisce ai comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. la norma del terzo periodo opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all'assimilazione, prescrivendo, in tal caso, l'individuazione di ulteriori superfici da sottrare all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi 352

353 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Secondo MEF (Ris.. n.2/df/2014) La norma consente, pertanto, di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all esercizio di attività produttive Il comune in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del co.649, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilati ai quali si estende il divieto di assimilazione. A questo fine, si ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati 353

354 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Nota IFEL i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati, sono normalmente assoggettabili a Tari, salvo ovviamente le ipotesi nelle quali vi è dimostrazione che le superfici utilizzate a magazzino siano produttive, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali non assimilati. 354

355 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo). Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI: Oltre alle caratteristiche e peculiarietà delle aree di produzione di rifiuto speciale non assimilato, nel regolamento comunale dovranno essere specificati i criteri individuativi dei magazzini ai quali si estende il divieto di assimilazione. l individuazione regolamentare si dovrebbe attuare tramite la previsione di disciplina di una speciale procedura dichiarativa cui sono chiamati i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, che dovranno dichiarare gli spazi (aree di produzione e magazzini) e provare la produzione del rifiuto, con onere di verifica dell ente impositore anche con ricognizione in loco 355

356 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI CRITERI IDENTIFICATIVI DEI MAGAZZINI L inadeguatezza della norma che non specifica cosa si debba intendere per magazzini impone che ciò sia fatto dal comune nel regolamento: COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI CONCETTO DI ESCLUSIVITA E DI FUNZIONALITA 356

357 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI Per magazzino si intende quella «struttura logistica» in grado di ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna gli spazi i dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o addirittura anche di aree esterne 357

358 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) il collegamento funzionale ed esclusivo (posizione rigida) NON SI RAVVISA se il magazzino utilizzato anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati ( difetto esclusività) se il magazzino è destinato alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività (difetto esclusività) 358

359 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) il collegamento funzionale ed esclusivo NON SI RAVVISA (posizione rigida) per l uso promiscuo del magazzino quale deposito e spazio espositivo fa venire meno la esclusività e quindi il divieto di non assimilabilità (difetto esclusività) necessità di una sorta di congruità tra le superfici lavorative e la produzione rispetto a quelle di custodia al fine di evitare sovrabbondanze superficiarie di magazzino rispetto alle effettive necessità correlate alla capacità produttiva dell attività (difetto funzionalità) 359

360 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) il collegamento funzionale ed esclusivo NON SI RAVVISA (posizione rigida) NATURA DELLE MERCI le materie prime e le merci considerate dalla norma vanno limitate ai soli materiali che appartengono merceologicamente alle materie non assimilabili con regolamento comunale, visto che il loro impiego nel processo produttivo determina comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili; (difetto funzionalità) la puntualizzazione dei termini materie prime e di merci. La nota IFEL richiamando la precisazione di Anci Emilia Romagna n.142/2014, ritiene che rientrino gli spazi di stoccaggio dei prodotti finiti. (difetto esclusività/funzionalità) 360

361 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI il collegamento funzionale ed esclusivo, consente: (posizione morbida) Distinguere nel magazzino tra spazi destinati a immaginamento di materie prime e di merci collegate all attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato (non tassabile) da quella parte di esso invece che accoglie prodotti e merci diverse (tassabile), cosi da addivenire a divieti di assimilazioni parziali collegate all utilizzo concreto dello spazio Per merci si devono intendere sia le materie prime, che i semilavorati e i materiali di consumo che i prodotti finiti. 361

362 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI CONSIDERAZIONI DI SINTESI DI IFEL - Si ritiene che l obbligo per il Comune di individuare le aree dei magazzini funzionalmente connessi all attività produttiva non possa prescindere dalla circostanza che nei suddetti magazzini, o in parte di aree dei magazzini, si possano produrre comunque rifiuti speciali non assimilati, coerentemente con la disposizione normativa che esclude dall obbligo di conferimento, e dal conseguente assoggettamento al tributo, solo le aree di produzione di rifiuti non assimilabili. - si ritiene che il terzo periodo del comma 649 permetta al Comune di detassare parti di aree dei magazzini in cui vi sia comunque una produzione di rifiuti speciali non assimilati, anche se non in modo continuativo e prevalente, ovvero superfici che secondo i criteri ordinari sarebbero comunque assoggettabili. 362

363 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI Proposta di norma di ANCI: «Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all esercizio dell attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell area dove vi è presenza di persone fisiche». 363

364 1 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (quarto periodo) Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l intero anno solare Art.256 Co.1 e co.2 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e

365 LA SUPERFICIE TASSABILE AI FINI DELLA TARI SUPERFICIE DA CONSIDERARE ATTUALMENTE UNITA IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA 645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Art. 2 d-bis) del D.L. n.16 al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, che attesta l avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 Restano salve le attività già svolte dai comuni ex art.70 co.3 D.lgs. n.507 e art.1 co.183 della L. n.296 del

366 SUPERFICIE TASSABILE 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n Art.14 co.9 3 periodo D.L. n.201 TARES.. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n

367 PROCEDURE INTERSCAMBIO 647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n Art.14 co. 9 bis D.L. n.201 TARES 9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n

368 SUPERFICI TASSABILI UNITA A DESTINAZIONE SPECIALE SUPERFICI UNITA A DESTINAZIONE SPECIALE 648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. Art.14 co.9 ultimo periodo D.L. n.201 TARES Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. 368

369 OGGETTO CRITERIO ATTUALE A REGIME Locale - U.I.U ordinaria (catg. A-B-C) Altri Locali U.I.U. speciale (catg. D-E) RIEPILOGO SUPERFICI TASSABILI Calpestabile (valgono superfici precedenti regimi- salvo variazioni intervenute 2014) Calpestabile (valgono superfici precedenti regimi salvo variazioni intervenute 2014) 80% della superficie catastale DPR 138/98 dal 1 gennaio successivo emanazione provvedimento Direttore Agenzia Entrate Calpestabile Aree scoperte Calpestabile (valgono superfici precedenti regimi salvo variazioni intervenute 2014) Calpestabile 369

370 SUPERFICI ESCLUSE DAL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117* del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Art cod. civ. (Parti comuni dell'edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. 370

371 SUPERFICI ESCLUSE DAL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO CONCETTO PERTINENZA/ACCESSORIO (la relazione è tra area scoperta e locale tassabile nesso di pertinenzialità) si ravvisa nella presenza di un rapporto di complementarietà economico giuridica dell area al locale (durevole funzione di servizio e ornamento) e nella effettiva volontà di creare un vincolo durevole da parte del soggetto che può disporre dei due beni con il bene pertinenziale in rapporto di strumentalità con la cosa principale ovvero con il bene di maggiore importanza (tangibilità e percezione della destinazione). CONCETTO AREA NON OPERATIVA si rappresenta nel differente uso concreto dell area scoperta rispetto a quello del locale tassabile, si da non potersi apprezzare, la utilizzazione esterna, come una mera propaggine dell attività svolta nello spazio interno ovvero come uno spazio esterno dedicato ad un attività autonoma e differente rispetto a quella praticata nel locale tassabile non idonea alla produzione di rifiuto. NECESSITA DI DICHIARAZIONE E PROVA Sia la pertinenzialità/accessorietà che la non operatività in quanto situazioni di fatto, conseguenti ad una volontà, devono essere dichiarate e documentate dal contribuente. DEFINIZIONE AREA OPERATIVA: quella sulla quale si svolge o una o più fasi dell attività tipica dell impresa (lavorazione, deposito, superficie espositiva o commerciale) 371

372 TARIFFA DA METODO NORMALIZZATO COMMISURAZIONE TARIFFA DA METODO (TARI ORDINARIA) 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n Art.14 co.9 primo periodo D.L. n.201 TARES La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Art.5 co.1 lett.c) D.L. n.102 c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n

373 CRITICITA PER LA TASSAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE 1) COME SI COMPUTA IL NUCLEO FAMILIARE (da intendersi i soggetti che convivono in quella abitazione) Specifica previsione regolamentare che: Fissi la data di computo della composizione (1 gennaio, al momento della bollettazione etc ) Fissi come si computano le variazioni intervenute (dal 1 gennaio successivo, da quando verificate etc..) Dia la possibilità al contribuente di poter dimostrare che soggetti residenti in concreto non occupano Specificare che nella superficie per la determinazione della quota fissa si computano o meno le pertinenze se costituiscono locali autonomi rispetto al locale abitativo se si tassano autonomamente abitazione e pertinenza specificare come si determina il coeff. K per la parte variabile criteri per le utenze non residenti o per le seconde case ( dichiarazione del contribuente, numero standard di occupanti, numero presunto e stabilito in modo variabile in base alle dimensioni dell alloggio 373

374 TARIFFA DETERMINATA CON CRITERI ALTERNATIVI 652. (Commisurazione della Tariffa secondo criteri alternativi) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l adozione dei coefficienti di cui all allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato. 374

375 PRINCIPIO COMUNITARIO «CHI INQUINA PAGA» Art Direttiva 2008/98/CE Costi 1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi. Sentenze Corte Europea (TARSU) C-551 del : Non osta all art della Direttiva una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore iniziale di rifiuti o detentore di rifiuti il quale provveda personalmente al loro smaltimento, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purche questa normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità C-254 del : allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l accollo a taluni «detentori», dicosti manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili. Articolo 15 Direttiva 2006/12/CE Conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto: a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9; e/o b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. 375

376 TARIFFA DETERMINATA CONCRITERI ALTERNATIVI Co. 652 (primo periodo) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti Art. 5 co.1 D.L. n.102 Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: 376

377 PRINCIPIO COMUNITARIO «CHI INQUINA PAGA» Art. 14 Direttiva 2008/98/CE Costi 1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi. Articolo 15 Direttiva 2006/12/CE Conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto: a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9; e/o b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. 377

378 TARIFFA ALTERNATIVA Co. 652 ( primo periodo) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Art. 5. co.1 D.L. n.102 criterio di cui alla lett.a) a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile; 378

379 CHI INQUINA PAGA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA C- C-254/ la questione sollevata va risolta dichiarando che l art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 dev essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l accollo a taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili. 379

380 TARIFFA ALTERNATIVA Comma 652 (secondo periodo) COMMISURAZIONE TARIFFA ALTERNATIVA Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Art. 5. co.1 lett. b) D.L. n.102 b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; Art.62 co.2 D.L. n.507/93 Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 380

381 COEFFICIENTI IPS - IQS CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS IQS Vedere C.M. n.25/e del n.95/e del Il valore tariffario di riferimento è determinato dalla seguente espressione TS = Cmg x Ips x Iqs TS = valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di contribuenza Cmg = costo medio generale del servizio per unità di superficie. E il rapporto tra costo totale del servizio per l'anno di competenza e superficie totale soggetta a tassazione. (Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie Ips = indice di produttività specifica della categoria. E il rapporto tra la produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione, e la produzione media generale per unità di superficie nota. (qs/qm) Iqs = indice di qualità specifica della classe. E desunto dal rapporto tra costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti. 381

382 COEFFICIENTI IPS - IQS IPS = qs/qm CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS IQS Ips = indice di produttività specifica della categoria. E il rapporto tra la produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (qs), e la produzione media generale per unità di superficie nota (qm). qs = coefficiente di produttività specifico. Indica la produzione media quantitativa dei rifiuti (urbani e assimilati) per unità di superficie (mq) producibili dalle singole attività (o da gruppi di attività omogenei) qm = coefficiente medio di produttività. E il coefficiente che esprime il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti (urbani ed assimilati) annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici (a ruolo) 382

383 COEFFICIENTI IPS - IQS CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS IQS Iqs = (CS up / Cmg up) per peso Iqs = indice di qualità specifica della categoria. E desunto dal rapporto tra costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti. Iqs = Psm /Psi per volume (se effettuata una rilevazione ) Iqs = indice di qualità specifica della categoria. complessivamente raccolti e la media volumica dei rifiuti prodotti dalla specifica attività. E dato dal rapporto tra la massa volumica media dei rifiuti Psm : massa volumica media per specifica categoria di utenza Psi : massa volumica 383

384 ALTRO CRITERIO ALTERNATIV0 Art.2 D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Comma 652 (terzo periodo) Criterio transitorio «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l adozione dei coefficienti di cui all allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 384

385 ALTRO CRITERIO ALTERNATIV0 Co. 652 (terzo periodo) CONSIDERAZIONI: criterio transitorio che presuppone la revisione del DPR n.158/99 e che vale solo per gli anni 2014 e 2015 tale criterio derogatorio deve essere richiamato nel regolamento la deroga concerne solo l applicazione dei coefficienti di cui alle citate tabelle, sicchè le restanti disposizioni del DPR n.158/99 rimangono applicabili la deroga coefficienti ai coefficienti per le UD può limitarsi alla solo Ka o al solo Kb ovvero coinvolgere entrambi i 385

386 ALTRO CRITERIO ALTERNATIV0 Co. 652 (terzo periodo) CONSIDERAZIONI: l applicazione del coefficiente derogato per quella specifica categoria di utenza va quantomeno giustificato nella delibera di fissazione delle tariffe «Il nuovo regime tariffario rende ammissibile l adozione di coefficienti non uniformi tra una categoria e l altra, motivandone l articolazione in ragione dell esigenza di pervenire gradualmente all assetto a regime del prelievo, che comporterà l applicazione dei coefficienti rientranti nella forbice indicata dal DPR n.158» Cosi IFEL «Nota lettura IUC» del

387 COEFFICIENTI DEROGATI DEROGHE AL DPR 158/1999 Inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% Tab. 2 coefficienti per l attribuzione parte variabile UD Tab. 3 a coefficienti per l attribuzione parte fissa UND > 5000 ab. Tab. 3 b coefficienti per l attribuzione parte fissa UND fino a 5000 ab. Tab. 4 a intervalli produzione (Kg/mq) parte variabile UND > 5000 ab. Tab. 4 b intervalli produzione (Kg/mq) parte variabile UND fino a 5000 ab. E/O Non considerazione Tab. 1 a coefficienti per l attribuzione parte fissa UD > 5000 ab. Tab. 1 b coefficienti per l attribuzione parte fissa UD fino a 5000 ab. 387

388 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Art. 15 del D.Lgs. n.36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i) lett. i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa. COSTI STANDARD 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 388

389 APPROVAZIONE TARIFFE Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili 389

390 PROBLEMATICHE RISOLTE PEF TARIFFE i criteri determinativi della tariffa sono quelli indicati nel regolamento comunale (co.682) va sempre redatto il PEF dal soggetto gestore in difetto compete al Comune il quale deve chiedere al gestore i dati dei costi l approvazione del C.C. è residuale rispetto a quella dell autorità competente (soggetti che hanno sostituito gli ATO nelle loro funzioni) è preferibile nel regolamento prevedere il termine entro il quale l autorità competente deve approvare il PEF 390

391 PROBLEMATICHE RISOLTE PEF TARIFFE le tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall art.193 TUEL ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio dovrebbe valere la regola generale che in caso di mancata delibera nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l anno precedente, sempre chè dal PEF non risultino costi in misura maggiore. il PEF va sempre e comunque approvato Non è possibile indicare tra i CCG le somme a titolo di imposta non incassate nei previgenti regimi (C d.c Toscana n.73 del ) 391

392 LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA TARI CONSIDERAZIONI: Non vi è dubbio che il modello dichiarativo TARI deve essere predisposto dal COMUNE Non ritengo che il termine di presentazione (30 giugno dell anno successivo) possa essere derogato (anticipato) con disposizione regolamentare perché non è una reformatio in melius della norma primaria Anche se il presupposto impositivo della TARI è differente dalla TARSU è opportuno prevedere che il soggetto passivo deve indicare tutta la superficie detenuta distinguendo le parti di superficie che non sono computabili ai fini della tassazione; Per le UND se le superfici fossero distinte per specifiche destinazioni esclusive è possibile in luogo della tariffa unitaria, considerare le specifiche tariffe per destinazione. In difetto di specificazione il Comune deve applicare la tariffa unitaria Ogni agevolazione collegata ad un onere dichiarativo non può essere concessa senza che la dichiarazione si presentata anche se sussistono i presupposti fattuali che legittimerebbero il trattamento di favore, specie se trattasi delle ulteriori agevolazioni ex co

393 LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA TARI le modalità di versamento della TARI sono diverse e ciascuna alternativa e possibile, non è consentito al Comune prevederne una come obbligataria anche se può inviare il modello di pagamento in un solo strumento: modello F24, conto corrente postale agli stessi intestato, modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (bonifici, ai MAV, ai RID, alle carte di credito-debito, ai POS, ed altri servizi analoghi) Il comma 688 dell art. 1 della L. 147/2013 impone che le scadenze stabilite dal comune (nel regolamento) siano, di norma, almeno due a scadenza semestrale, anche in modo differenziato rispetto alla Tasi. E preferibile che la rateazione sia nell anno di riferimento anche se è possibile estenderla nei primi periodi dell anno successivo ma va tenuto conto il nuovo principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata all allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011. punto : le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate ed imputate contabilmente nell esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell approvazione del rendiconto, per le entrate per le quali la legge consente espressamente l emissione di ruoli con scadenza nell esercizio successivo. 393

394 LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA TARI Le rate di acconto e quelle di conguaglio. E consentito che le rate possano essere di importo diverso. per via della consuetudine del rinvio del termine per l approvazione del bilancio di previsione, spesso capita che le prime rate siano in scadenza antecedentemente alla approvazione delle tariffe per l anno di riferimento, in tal caso è consentito inviare le rate di acconto commisurate alla tariffe dell anno precedente e quindi dopo l approvazione provvedere al conguaglio. Tale disciplina va però espressamente prevista nel regolamento anche come disposizione che rinvia alla delibera di approvazione delle tariffe. 394

395 SANATORIA TARDIVE DELIBERE TARIFFE TARI Art. 10 co. 12-quinquiesdecies D.L. 192 del 2014 «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo». conferma per l'anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo. 395

396 LA GESTIONE - Il ravvedimento operoso nella disciplina attuale a seguito delle modifiche della Legge di Stabilità La disciplina dei rimborsi. - La compensazione e la rateazione. - L eliminazione della soglia di importo per l attività accertativa. - L accertamento con adesione alla luce delle modifiche della Legge di Stabilità La riscossione amministrativa in pendenza di contenzioso. - Cenni sulla riscossione coattiva. 396

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