Le riserve nei trattati
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- Giovanna Bonfanti
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1 Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Giurisprudenza Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza DIRITTO INTERNAZIONALE Le riserve nei trattati
2 Definizione di riserva È una dichiarazione unilaterale, qualunque ne sia la formulazione o denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o modificare l effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato. (Art. 2(1)(d), Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969)
3 Tipologie di riserve ECCETTUATIVE: escludono l effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato; MODIFICATIVE: modificano gli effetti giuridici di alcune disposizioni del trattato; INTERPRETATIVE: conferiscono una determinata interpretazione ad un termine o ad una clausola del trattato
4 RISERVA INTERPRETATIVA o DICHIARAZIONE CONDIZIONATA È una dichiarazione unilaterale con la quale uno Stato o un O.I. conferisce una determinata interpretazione al trattato o ad alcune sue disposizioni e subordina il proprio consenso ad essere vincolato al trattato al tale interpretazione (Guidelines, 1.4, UN Doc. A/66/10)
5 DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA «È una dichiarazione unilaterale, quale che sia il nome ad essa attribuito, con la quale uno Stato o un O.I. SPECIFICA O CHIARISCE il significato o l ambito di applicazione del trattato o di alcune sue disposizioni» (Guidelines, 1.2, UN Doc. A/66/10) ma NON INTENDE MODIFICARE gli obblighi nascenti dal Trattato; costituisce un mezzo ausiliario o complementare di interpretazione. (Guidelines, 4.7.1, UN Doc. A/66/10) (es. art. 310 Convenzione di Montego Bay)
6 Differenza tra riserva interpretativa e dichiarazione interpretativa Una dichiarazione unilaterale costituisce una riserva o una dichiarazione interpretativa a seconda degli effetti giuridici che l autore intende produrre (Guidelines, 1.2, UN Doc. A/66/10) Cfr. Corte europea dei diritti dell uomo, Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988
7 Evoluzione della prassi internazionale Principio dell integrità del trattato: Uno Stato poteva formulare una riserva e divenire parte di un trattato solo se lo stesso trattato prevedeva tale possibilità oppure la riserva veniva accettata da tutti gli altri Stati
8 Evoluzione della prassi internazionale Principio di flessibilità: Nel silenzio del trattato circa la possibilità di apporre riserve, uno Stato può divenire parte del trattato a condizione che i) almeno un altro Stato accetti la riserva; ii) la riserva non sia contraria all oggetto e allo scopo del trattato (Parere CIG relativo alla Convenzione sul Genocidio, 1951)
9 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969 Art. 19 Formulazione delle riserve Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell accettazione, dell approvazione di un trattato o al momento dell adesione, può formulare una riserva, a meno che: a) la riserva non sia vietata dal trattato (es. art. 120, Statuto ICC); b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l oggetto e lo scopo del trattato. N.B. Alcuni Stati hanno denunciato un trattato e successivamente vi hanno aderito nuovamente al solo fine di apporre riserve
10 Chi decide se una riserva è ammissibile? Gli Stati contraenti (obiezioni)? I giudici interni (validità)? Gli organi di risoluzione delle controversie (validità)? Gli organi di controllo del rispetto dei trattati (validità)? (Guidelines, 3.2, UN Doc. A/66/10)
11 ESEMPIO DI RISERVA CONTRARIA ALL OGGETTO E ALLO SCOPO DEL TRATTATO Decisione del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del nel caso Kennedy c. Trinidad e Tobago Cfr. HRC, General Comment No. 24, UN Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6 (1994)
12 COMPETENZA A FORMULARE RISERVE NELL ORDINAMENTO ITALIANO Nelle materie di cui all art. 80 Cost. potrebbero verificarsi 2 ipotesi: Il Governo non tiene conto di una riserva formulata dal Parlamento nella legge di autorizzazione alla ratifica Violazione grave del diritto interno sulla competenza a stipulare Il Governo formula una riserva non prevista dalla legge di autorizzazione alla ratifica Restringe la portata degli obblighi che lo Stato va ad assumere Il trattato è invalido per la parte coperta dalla riserva Validità della riserva
13 Procedura relativa alle riserve Le riserve possono essere formulate in occasione: - della firma (devono essere confermate nei trattati stipulati in forma solenne, art. 23 (2) CVDT); - della ratifica; - dell adesione. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento Non è necessario il consenso dello Stato che ha accettato la riserva (art. 22 (1) CVDT) L obiezione ad una riserva va formulata entro 12 mesi dalla data della ricezione della notifica (Art CVDT) L obiezione ad una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento, salvo il trattato non disponga altrimenti (art. 22 (2) CVDT)
14 Rapporti tra Stati a seguito di apposizione di riserva A) rapporti tra Stati non riservanti: il trattato si applica integralmente B) rapporti tra Stato riservante e Stato accettante: il trattato si applica ad eccezione della clausola oggetto della riserva (riserve eccettuative) o con le modifiche o nell interpretazione volute dallo stato riservante (riserve modificative e interpretative)
15 Rapporti tra Stati a seguito di apposizione di riserva C) rapporti tra Stato riservante e Stato che formula un obiezione semplice : il trattato si applica ad eccezione della clausola oggetto della riserva (artt (b); 21 3 CVDT) D) rapporti tra Stato riservante e Stato che appone una riserva qualificata : il trattato non si applica
16 Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve CDI Guida alla Prassi sulle riserve nei trattati 2011 La CDI ha codificato la prassi successiva alla CVDT in tema di riserve in una «Guida alla prassi», nella quale sono contenute una serie di Guidelines concernenti: 1. Definizioni 2. Procedure 3. Ammissibilità delle riserve e delle dichiarazioni interpretative 4. Effetti giuridici delle riserve e delle dichiarazioni interpretative 5. Riserve, accettazione, obiezione dichiarazioni interpretative in casi di successione tra Stati (cfr. Report of the ILC, 63 Sess.; Annex, UN Doc. 4/66/Add. 1)
17 Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve Riserve tardive Dopo la ratifica, accettazione, approvazione o adesione non è più possibile formulare riserve, salvo nel caso in cui siano accettate da tutti gli stati contraenti oppure Incontrino la loro acquiescenza (le obiezioni devono essere formulate entro 12 mesi dalla data della notifica della riserva) (Guidelines 2.3, 2.3.2, , UN Doc. A/66/10)
18 Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve Dichiarazioni incondizionate Possono essere sempre formulate a meno che non siano espressamente vietate dal trattato. (Guidelines 3.5., UN Doc. A/66/10) Poiché equivalgono a proposte, in caso di eventuali obiezioni il trattato entra comunque in vigore tra lo Stato che ha formulato la dichiarazione e quello obiettante
19 Ulteriore evoluzione della prassi relativa alle riserve Riserve nei trattati sui diritti umani i) Inammissibilità della riserva ii) Principio utile per inutile non vitiatur Cfr. Corte europea dei diritti dell uomo, Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988; Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995
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