RITENUTA FISCALE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO OPERAZIONI DI CONGUAGLIO AL 31 DICEMBRE 2015
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1 RIF. N COLMANO/aa RITENUTA FISCALE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO OPERAZIONI DI CONGUAGLIO AL 31 DICEMBRE 2015 Il conguaglio fiscale di fine anno si pone l'obiettivo di rendere definitive le ritenute di acconto operate dal sostituto d'imposta nei vari periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto e consiste nella rielaborazione, alla fine del periodo d'imposta, di tutti gli emolumenti corrisposti durante l'anno e delle detrazioni di base, che diminuiscono all'aumentare del reddito imponibile, riconosciute nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 51, comma primo del TUIR (D.P.R , n. 917) stabilisce che devono essere considerati percepiti nel periodo d'imposta 2015 gli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio Quindi, ai fini del conguaglio di fine anno, le competenze del mese di dicembre 2015 corrisposte tra il 1 ed il 12 gennaio 2016 si considerano corrisposte nel mese di dicembre L'art. 23, comma 4, del D.P.R. 600/1973 prevede che, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio 2016, tramite consegna della Certificazione Unica, di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel medesimo anno. Le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2016 (art. 23, comma tre, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) seguendo il seguente schema: AMMONTARE COMPLESSIVO DEI REDDITI IMPONIBILI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, comprese le mensilità aggiuntive e le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali meno (-) RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI a carico del lavoratore obbligatorie o comunque deducibili dal reddito complessivo più (+) ALTRI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO, erogati da altri datori di lavoro sostituti d'imposta se comunicati entro il 12 gennaio 2016 uguale (=) TOTALE REDDITO COMPLESSIVO (BASE IMPONIBILE I.R.P.E.F.)
2 CALCOLO DELL'IMPOSTA LORDA applicando alla base imponibile le aliquote per scaglione di reddito meno (-) se spettanti, le detrazioni d'imposta: per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per tipologia di reddito, altre e per oneri. E' facoltà dell'impresa, in fase di conguaglio, assegnare detrazioni d'imposta per oneri, non calcolate direttamente, comunicate dal dipendente/collaboratore uguale (=) imposta netta complessiva dovuta dal dipendente/collaboratore meno (-) ammontare dell'i.r.p.e.f. già pagata in altri rapporti di lavoro (in caso di conguaglio riepilogativo). CALCOLO DELLE ADDIZIONALI: l addizionale regionale si calcola sulla base imponibile I.R.P.E.F.. Il tributo deve essere versato nella regione dove il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno per il quale si effettua il conguaglio (1 gennaio 2015). Tale modifica, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stata introdotta dal decreto semplificazioni per uniformare l applicazione a quanto previsto per l addizionale comunale (Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, art. 8, comma 1, lett. b) - (meno) ammontare dell'addizionale all'i.r.p.e.f. già pagata in altri rapporti di lavoro (in caso di conguaglio riepilogativo). Forniamo, ora, di seguito alcune precisazioni utili. AMMONTARE COMPLESSIVO DEI REDDITI IMPONIBILI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Il reddito imponibile di lavoro per il corrente anno 2015 è dato dalla somma dei seguenti elementi: 1) operai retribuzione maggiorata del 4,95% per permessi e dell importo lordo del 18,50% da accantonare alla Cassa Edile (al netto delle trattenute I.N.P.S. a carico dipendente), durante i periodi di infortunio la percentuale per permessi e Cassa Edile è ridotta. E, inoltre, necessario maggiorare la retribuzione della percentuale del contributo versato dalle Imprese alla Cassa Edile per le assistenze ai lavoratori con esclusione della parte imputabile a prestazioni sanitarie erogate direttamente o indirettamente ai lavoratori stessi. Per il 2015 la percentuale da applicare all imponibile Cassa Edile, che deve risultare pertanto come retribuzione (virtuale) percepita dai lavoratori (operai ed apprendisti operai), è pari allo 0,16%. Tale percentuale deve essere utilizzata anche per l'anno 2016; dal 1 gennaio 2012, a seguito del Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, i datori di lavoro devono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la parte del contributo versato alla Cassa Edile destinato alle prestazioni di carattere sanitario (V. n. RIF. N. 121 del 26 marzo 2012 e N. 1 del 2 gennaio 2013).
3 Per l'anno 2015, la misura del contributo Cassa Edile destinato alle prestazioni di carattere sanitario, da aggiungere all'imponibile fiscale del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute I.R.P.E.F., da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile del singolo lavoratore, è pari allo 0,16%. Tale percentuale deve essere utilizzata anche per l'anno indennità di cassa integrazione guadagni (al netto del 5,84% di trattenuta previdenziale); indennità di malattia; indennità integrativa di malattia ed infortunio (al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali); premi e quant altro percepito in rapporto al lavoro svolto; indennità I.N.A.I.L., percepite dal lavoratore durante le assenze per infortunio, se dichiarate dal dipendente. Si ricorda che a partire dal 1 ottobre 1998 l I.N.A.I.L. effettua una ritenuta d acconto; eventuale quota integrativa della retribuzione (c.d. Qu.I.R. o T.F.R. in busta paga) (V. ns. RIF. N. 130 del 23 aprile 2015). 2) impiegati retribuzione, ferie, 13^ mensilità, premio annuo, premio di fedeltà, premi vari e quant altro percepito in rapporto al lavoro svolto, al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali. 3) collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto la Direzione Generale dell'i.n.a.i.l., con Circolare n. 72 del 3 settembre 2015 ha determinato il minimale ed il massimale della retribuzione annua ai fini I.N.A.I.L. con effetto dal 1 luglio 2015, pertanto, dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 il minimale ed il massimale è quello riportato nel ns. RIF. N. 377 del 23 dicembre 2014: - dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 minimale: Euro ,70; - dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 massimale: Euro ,30; - dal 1 luglio al 31 dicembre 2015 minimale: Euro ,20; - dal 1 luglio al 31 dicembre 2015 massimale: Euro ,80. Ricordiamo che, invece, ai fini I.N.P.S. opera il massimale di reddito pari, per l'anno 2015, ad Euro ,00 (V. ns. RIF. N. 56 del 13 febbraio 2015). 4) trasferte le trasferte previste dal Contratto Integrativo Provinciale sono esenti sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali (V., in proposito, anche ns. RIF. N. 226 dell 8 settembre 2015), mentre l indennità di trasferta in cifra fissa, erogata nell'anno 2015 (per la nostra Provincia è pari ad Euro 0,46 orarie (V. ns. RIF. N. 187 del 19 giugno 2014) concorre alla formazione del reddito nella misura del 50% (al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali). DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA LORDA L ammontare dell imposta lorda dovuta dal lavoratore deve essere determinata applicando le aliquote progressive dell'i.r.p.e.f. con riferimento agli scaglioni di reddito riepilogate nelle tabelle allegate. Dall'imposta lorda si detraggono le detrazioni. DETRAZIONI D'IMPOSTA Gli importi delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente e per carichi di famiglia sono riportati nelle tabelle allegate.
4 Detrazioni per carichi di famiglia Le detrazioni competono con esclusivo riferimento ai familiari fiscalmente a carico. A tal fine un familiare è considerato a carico se possiede un reddito complessivo, da assumere al lordo degli oneri deducibili, non superiore a Euro 2.840,51. Le detrazioni per figli a carico non possono essere ripartite liberamente tra i genitori. E' prevista infatti una ripartizione nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati oppure, previo accordo tra gli stessi, la detrazione spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per incapienza dell'imposta, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari alla maggiore detrazione fruita. Si ricorda che è stato soppresso l obbligo per i dipendenti di presentare annualmente la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia e pertanto la stessa dovrà essere prodotta solo in caso di variazione delle detrazioni precedentemente richieste (V. ns. RIF. N. 228 del 30 agosto 2011). È confermata, ma solo per i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell Unione Europea od in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni (art. 7, comma uno, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 ed art. 1, comma uno, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 21 settembre 2015) anche per il periodo d imposta 2015 la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia per i residenti all estero. Tali soggetti, ai sensi dell art. 2, comma uno, del D.M. 21 settembre 2015, devono attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: - lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; - di aver prodotto in Italia almeno il settantacinque per cento del reddito complessivo conseguito nel periodo d imposta (2015), assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; - di non godere nel Paese di residenza ed in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; - i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; - che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840,51 euro. L attestazione di cui sopra, ai sensi dell art. 2, comma due, del D.M. 21 settembre 2015, è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all art. 23, secondo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (V. ns. RIF. N. 42 del 4 febbraio 2015). Della disciplina sopra illustrata sono, dal 1 gennaio 2015, invece, esclusi a priori, senza necessità di verificare la sussistenza di ulteriori requisiti, i contribuenti fiscalmente residenti in un Paese extra Unione Europea o non aderente all Accordo sullo Spazio Economico Europeo (art. 24, comma tre, del D.P.R. n. 917/1986).
5 Se i figli del contribuente extra-comunitario sono residenti in Italia, per avvalersi delle detrazioni è sufficiente produrre la certificazione dello stato di famiglia rilasciata dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Agenzia delle Entrate Circolare 16 marzo 2007, n. 15, punto 5). ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI La legge delega per la revisione del sistema fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23) ha dettato, tra i vari criteri direttivi per rendere il sistema più equo, trasparente ed orientato alla crescita, anche principi per la semplificazione dell ordinamento tributario. In attuazione di tale legge è stato emanato un primo decreto legislativo (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) che introduce all art. 8, disposizioni in materia di addizionale comunale e di addizionale regionale all'i.r.p.e.f. volte ad uniformare la relativa applicazione. In particolare viene unificata al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta la data di riferimento del domicilio fiscale per l applicazione dell addizionale regionale e dell'addizionale comunale (non più il 31 dicembre per l applicazione della regionale). Inoltre l'acconto dell addizionale comunale dovrà essere calcolato sulla base della stessa aliquota deliberata per l anno precedente (prima occorreva utilizzare la nuova aliquota per l acconto se la delibera veniva pubblicata entro il 20 dicembre dell anno precedente). Viene poi introdotto l obbligo per le Regioni di pubblicare le delibere in materia di addizionale regionale sul portale Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico delle delibere determina l'inapplicabilità di sanzioni ed interessi in capo al contribuente. Per quanto riguarda la Regione Lombardia le aliquote applicabili sono quelle riportate di seguito (RIF. N. 44 del 4 febbraio 2015): 1. fino a Euro ,00 = 1,23% 2. oltre Euro ,00 fino a Euro ,00 = 1,58% 3. oltre Euro ,00 fino a Euro ,00 = 1,72% 4. oltre Euro ,00 fino a Euro ,00 = 1,73% 5. oltre Euro ,00 = 1,74% I datori di lavoro devono determinare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'ammontare dell'addizionale regionale dovuta sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2015 con riferimento all aliquota stabilita dalla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno per il quale si effettua il conguaglio e cioè al 1 gennaio La base imponibile per il calcolo dell addizionale regionale è costituita dal reddito imponibile determinato ai fini I.R.P.E.F. L addizionale è dovuta se per lo stesso anno l'i.r.p.e.f. risulta dovuta. La trattenuta dell'addizionale regionale deve essere operata nel corso dell'anno 2016 in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Pertanto, nella normale ipotesi di conguaglio effettuato nel mese di dicembre la trattenuta delle addizionali deve essere operata a partire dalla retribuzione di gennaio - versamento del 16 febbraio - fino alla retribuzione di novembre - versamento del 16 dicembre. Nell'ipotesi di datori di lavoro che corrispondono le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (ad esempio mensilità di gennaio pagata nei primi giorni di febbraio con versamento delle ritenute spostato al 16 marzo) il numero massimo di rate non può essere superiore a dieci e, pertanto, riguarda i versamenti dal 16 marzo al 16 dicembre.
6 Naturalmente, anche nell'ipotesi di conguaglio effettuato non a dicembre, bensì a gennaio o a febbraio, il numero delle rate si riduce rispettivamente a 10 o a 9. Rimane fermo che per i lavoratori che interrompono il rapporto in corso d'anno, le addizionali devono essere trattenute in unica soluzione nel periodo di paga in cui si svolgono le operazioni di conguaglio relative al cessato rapporto. L'addizionale regionale trattenuta dai datori di lavoro deve essere versata alla Regione di domicilio fiscale (e cioè di iscrizione anagrafica) dei dipendenti alla data in cui vengono effettuate le operazioni di conguaglio utilizzando il modello F24 - sezione Regioni - codice tributo 3802 mese e anno di riferimento (2015) e codice Regione interessata. Saldo addizionale comunale I.R.P.E.F. Il datore di lavoro deve determinare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2015 con riferimento all'aliquota stabilita dal Comune in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale (e cioè il comune nella cui anagrafe è iscritto) alla data del 1 gennaio dell'anno per il quale si effettua il conguaglio e cioè al 1 gennaio La base imponibile per il calcolo dell addizionale comunale è costituita dal reddito imponibile determinato ai fini I.R.P.E.F.; l addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno l'i.r.p.e.f. risulta dovuta. Nella determinazione dell ammontare dovuto a titolo di saldo dovranno essere dedotti gli importi trattenuti nel corso del 2015 a titolo di acconto dell addizionale comunale. Il saldo dell'addizionale comunale deve essere trattenuto nel corso dell'anno 2016 con le stesse modalità indicate per l'addizionale regionale e quindi in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio 2015 e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Per il versamento del saldo deve essere utilizzato il modello F24 compilando la sezione IMU ed altri tributi locali e indicando il codice-tributo 3848 "Addizionale comunale all'i.r.p.e.f. trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo" - il mese e l anno di riferimento (2015), evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale del dipendente alla data del 1 gennaio 2015 con l associazione al codice catastale di tale Comune. La ricerca dei Comuni che hanno deliberato l addizionale per l anno 2015 e la relativa aliquota può essere effettuata sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze: Acconto addizionale comunale I.R.P.E.F Nell ambito applicativo dell addizionale comunale è previsto l obbligo di effettuare un versamento in acconto di tale tributo. L acconto deve essere calcolato in misura pari al 30% dell addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dai comuni al reddito imponibile dell anno precedente e andrà poi dedotto al momento della determinazione del saldo. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l acconto dell addizionale comunale relativo all anno 2016 dovrà essere determinato dai sostituti d imposta all inizio dello stesso anno e il relativo importo trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili effettuate a partire dal mese di marzo (versamenti dal 16 aprile al 16 dicembre).
7 A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175) l aliquota di riferimento da applicare deve in ogni caso essere quella approvata per l anno precedente e cioè per il 2015 (viene pertanto abbandonato il criterio di assumere l aliquota stabilita per l anno di riferimento, qualora la pubblicazione della delibera sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze sia effettuata non oltre il 20 dicembre dell anno precedente, ovvero nella misura vigente nell anno precedente in caso di pubblicazione successiva a tale data). L aliquota dell anno di riferimento verrà utilizzata solo in sede di determinazione del saldo. Per il versamento dell acconto deve essere utilizzato il modello F24 compilando la sezione IMU ed altri tributi locali e indicando il codice-tributo 3847 "Addizionale comunale all'i.r.p.e.f. trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto" - il mese e l anno di riferimento (2016), evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale del dipendente alla data del 1 gennaio 2016 con l associazione al codice catastale di tale Comune. CODICI DELLE REGIONI 01 Abruzzo 08 Lazio 15 Sardegna 02 Basilicata 09 Liguria 16 Sicilia 03 Bolzano 10 Lombardia 17 Toscana 04 Calabria 11 Marche 18 Trento 05 Campania 12 Molise 19 Umbria 06 Emilia Romagna 13 Piemonte 20 Valle d Aosta 07 Friuli Venezia Giulia 14 Puglia 21 Veneto RISULTATO DEL CONGUAGLIO DI FINE ANNO Dal confronto algebrico tra l'imposta netta complessivamente dovuta dal dipendente/collaboratore e la somma delle ritenute I.R.P.E.F. già operate nei vari periodi di paga nell'anno di riferimento può scaturire un conguaglio a debito, oppure a credito. Nel caso di conguaglio a debito, l eccedenza deve essere versata unitamente alle normali ritenute I.R.P.E.F. (codice 1001) se il conguaglio viene effettuato con la retribuzione del mese di dicembre 2015, oppure con il codice 1013 se il conguaglio viene effettuato con la retribuzione dei mesi di gennaio e/o febbraio 2016 (termine massimo per il versamento mercoledì, 16 marzo 2016). Nel caso di conguaglio a credito, il credito stesso, da rimborsare al dipendente, è recuperato sui versamenti delle ritenute I.R.P.E.F. a decorrere dal mese in cui viene effettuato il conguaglio. Si ricorda l obbligo di versare le ritenute relative ai mesi di novembre 2015 e dicembre 2015 alle usuali scadenze qualora il conguaglio non venga effettuato al 31 dicembre 2015, bensì differito ai mesi di gennaio e febbraio Per i versamenti di Addizionale Regionale e Comunale si consideri anche quanto anticipato sopra. Allegati.
8 ALLEGATI IRPEF: ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2015 scaglioni annuali aliquote imposta lorda fino a Euro ,00 23% 23% oltre Euro ,00 fino a Euro ,00 27% Euro 3.450, % oltre Euro ,00 fino a Euro ,00 38% Euro 6.960, % oltre Euro ,00 fino a Euro ,00 41% Euro , % oltre Euro ,00 43% Euro , % scaglioni mensili aliquote imposta lorda fino a Euro 1.250,00 23% 23% oltre Euro 1.250,00 fino a Euro 2.333,33 27% Euro 287, % oltre Euro 2.333,33 fino a Euro 4.583,33 38% Euro 580, % oltre Euro 4.583,33 fino a Euro 6.250,00 41% Euro 1.435, % oltre Euro 6.250,00 43% Euro 2.118, % Si precisa che: se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a Euro per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a Euro 185,92 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta; l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente o di pensione, nonchè le altre detrazioni per oneri. IRPEF - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA 2015 CONIUGE A CARICO Euro 800 diminuiti dell'importo derivante dal seguente calcolo: Euro 110 x (reddito complessivo) Euro se il reddito complessivo non supera Euro se il risultato del rapporto è uguale ad 1 la detrazione spettante è pari a Euro 690; - se il risultato è uguale a zero la detrazione non compete se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 690 (detrazione fissa) se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 690 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: Euro reddito complessivo Euro il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali; - se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non compete
9 Qualora il reddito complessivo è superiore a Euro ,00 ma non a Euro ,00, la detrazione per coniuge a carico è aumentata di un importo pari a: Reddito complessivo Maggiorazione se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 10 se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 20 se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 30 se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 20 se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 10 FIGLI A CARICO per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età superiore a tre anni Euro 950 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni Euro per ogni figlio portatore di handicap inferiore a tre anni Euro Euro 400 superiore a tre anni Euro Euro 400 Euro Euro per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di Euro 200 per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni per figli a carico sopra indicate sono solo importi teorici, poichè l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito complessivo. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo utilizzando la seguente formula: Euro reddito complessivo Euro Se il risultato del rapporto è minore o pari a zero, oppure uguale a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali. In presenza di più figli, l'importo di Euro indicato nella formula va aumentato di Euro per ogni figlio successivo al primo. Esempio: L'importo aumenta a Euro nel caso di due figli a carico, a Euro per tre figli, a Euro per quattro e così via. ***** Detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico: Euro 1.200,00 (V. ns. RIF. N. 22 del 21 gennaio 2008). *****
10 Per il primo figlio in caso di mancanza dell altro genitore (vedovi) o di mancato riconoscimento da parte dell altro genitore (figli nato fuori dal matrimonio) si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. ALTRI FAMILIARI A CARICO per ogni altra persona a carico Euro 750 da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione Si precisa che: la detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di Euro , diminuito del reddito complessivo, e Euro ; se il risultato è minore o pari a zero, oppure uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali. IRPEF: DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ANNO 2015 Euro con le seguenti particolarità: se il reddito complessivo non supera Euro la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a Euro 690; - se il rapporto di lavoro è a tempo determinato la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a Euro Euro 978 aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo: se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro 902 x (Euro reddito complessivo) Euro il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali Euro 978 per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: se il reddito complessivo è superiore a Euro ma non a Euro Euro reddito complessivo Euro il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali CREDITO PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Reddito complessivo non superiore a euro 960 euro Reddito complessivo compreso tra e euro 960 euro moltiplicati per il coefficiente derivante dal seguente calcolo reddito complessivo 2.000
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