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1 ATTIVITA DURANTE LE QUALI IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AUMENTA: LA MISCELAZIONE; L'APERTURA DEI CONTENITORI; PERDITE O SVERSAMENTI ACCIDENTALI; UN INCENDIO; IMPERIZIA E/O NEGLIGENZA NELLA MANIPOLAZIONE (NON RISPETTO DI PROCEDURE / MODALITA, SOTTOSTIMA DEL PERICOLO, ATTIVITA ROUTINARIE). PERICOLI

2 SICUREZZA CHIMICA Il nuovo regolamento Con l acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) si def. il Regolamento CE n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, approvato dal Parlamento di Strasburgo

3 Breve cronistoria Libro Bianco sulla chimica (27 Febbraio 2001): si delinea la nuova strategia di gestione politica delle sostanze chimiche Presentazione della prima proposta di regolamento REACH e consultazione pubblica via internet (Luglio 2003) Proposta definitiva (Ottobre 2003) Parlamento Europeo: Parere in prima lettura (Novembre 2005) Consiglio Europeo: Accordo politico (Dicembre 2005); Posizione comune (Giugno 2006) Parlamento Europeo: Seconda Lettura (Luglio-Ottobre 2006) Emanazione del Regolamento Europeo del Consiglio e del Parlamento n.1907/2006/ce del 18 dicembre del 2006 Entrata in vigore il 1 giugno 2007

4 Il REACH intende sostituire in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti. L'obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. E costituito da XV Titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici; scadenze diverse per i Titoli: dal 1 giugno 2007 Titolo IV (Informazioni all interno della catena di approvvigionamento, art.31-36) Titolo IX (Tariffe e oneri, art.74) Titolo X (Agenzia, art ) Titolo XIII (Autorità competenti, art ) Titolo XIV (Applicazione, art ) Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, art , escluso art.136)

5 dal 1 giugno 2008 Titolo II (Registrazione delle sostanze, art.5-24) Titolo III (Condivisione dei dati, art e registrazione preliminare delle sostanze soggette a regime transitorio (dal 1º giugno al 1º dicembre 2008, art.28) Titolo V (Utilizzatori a valle, art.37-39) Titolo VI (Valutazione, art.40-54) Titolo VII (Autorizzazione, art.55-66) Titolo XI (Inventario delle classificazioni, art , escluso art.113 che entrerà in vigore il 1º dicembre 2010) Titolo XII (Informazioni, art ) Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l istituzione dell Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti) dal 1º giugno 2009 Titolo VIII (Restrizioni, art e connesso Allegato XVII)

6 Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze fabbricate o importate nel territorio dell Unione in quantità pari o superiore ad 1 ton/anno. Il Regolamento istituisce l Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) con sede ad Helsinki, che ha la funzione di gestire gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi al REACH per assicurare la coerenza applicativa a livello comunitario

7 Il REACH riguarda tutti i settori che utilizzano dei chemicals, ovvero: Produttori, Importatori, Formulatori ed Utilizzatori a valle, indipendentemente dal fatto che siano pericolosi o meno. Il REACH prevede per ogni chemicals: REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE AGENZIA RESTRIZIONI

8 ..Dal REACH 1) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano. 12) Uno dei principali obiettivi del nuovo sistema che sarà istituito dal presente regolamento è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee. 16). Il presente regolamento si basa sul principio che l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente.

9 Alcuni obiettivi del Reg. n.1907/2006/ce proteggere la salute umana e l'ambiente; mantenere e rafforzare la competitività dell'industria chimica dell'ue; accrescere la trasparenza; favorire la sperimentazione non eseguita su animali. Il sistema REACH: non indebolisce la competitività delle imprese europee Garantisce la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative

10 LE IMPRESE che fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano il prodotto sono responsabili delle informazioni sui rischi delle sostanze e che in condizioni ragionevolmente prevedibili non si arrechino danni alla salute umana o all ambiente, esse inoltre valutano i rischi per sostanze immesse nel mercato in quantità significative.

11 IMPORT-EXPORT La gestione dei rischi delle sostanze deve riguardare in eguale misura sia le sostanze fabbricate nell unione europea che quelle importate da paesi terzi in modo da non agevolare chi ha meno oneri.

12 L AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE verifica le sostanze registrate e se ha motivo di sospettare che presentino rischi per la salute e l ambiente le valuta includendole a rotazione nel programma comunitario

13 Aspetti prioritari del Regolamento Registrazione e relazione sulla sicurezza chimica delle sostanze nuove ed esistenti. Nel caso di sostanze già presenti sul mercato con numero CE (cosiddette phase-in) sono previsti tempi diversi di attuazione a seconda delle quantità e del livello di pericolo. Per le sostanze nuove (non phase-in) vale il principio no registration no market

14 principio OSOR (One Substance One Registration) "una sostanza, una registrazione" e inversione dell onere della prova, imponendo ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l'ambiente. Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose, assicurando che i rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative

15 La registrazione impone l obbligo di presentare all Agenzia il Fascicolo Tecnico contenente: dati fabbricante/importatore; dati della sostanza; usi previsti; classificazione ed etichettatura proposte; studi eseguiti; ulteriori test su animali; per sostanze prodotte o importate in quantitativi 10 ton/anno anche la Relazione sulla sicurezza chimica (CSR= Chemical Safety Report) che delinea gli scenari di esposizione (ES) che dovranno figurare in allegato alla SDS (denominata e-sds=scheda di Dati di Sicurezza estesa).

16 CSA (Chemical Safety Assessment) /CSR (Chemical Safety Report) La CSR presentata all'agenzia nel contesto del fascicolo di registrazione, deve documentare i risultati dalla Chemical Safety Assessment (CSA). Una CSA prevede le seguenti fasi: valutazione dei pericoli per la salute umana: determinazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza, determinazione dei livelli senza effetti (DNEL) valutazione dei pericoli fisico-chimici: determinazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza valutazione dei pericoli per l'ambiente: determinazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza, determinazione delle concentrazioni prevedibili senza effetti (PNEC) valutazione sulle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvb) (o sostanze con livello di rischio simile): confronto dei dati sulla degradazione, sul bioaccumulo e sulla tossicità con i criteri disponibili nell'allegato XIII del Regolamento REACH. Se la sostanza risulta pericolosa ai sensi del CLP o se risulta un PBT o un vpvb, va anche effettuata: Valutazione dell esposizione (inclusa la creazione di ES) Caratterizzazione del rischio.

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18 Valutazione del pericolo per la salute umana: DNEL (Derived No Effect Levels): dose che non determina alcun segno di tossicità Derivata da NO(A)EL e LOAEL tramite l uso di appropriati assessment factors, per ogni popolazione/sottopopolazione umana rilevante e per diverse vie di esposizione. NO(A)EL No Observed (Adverse) Effect Level: la più alta dose che non determina effetti tossici; deriva da studi a lungo termine (28-90 giorni) LOAEL Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level: Livello più basso di dose che produce effetto tossico

19 Valutazione del pericolo per l ambiente: PNEC (Predicted No Effect Concentration) Concentrazione Prevista di non effetto ovvero la concentrazione che non provoca effetti collaterali nell'organismo più sensibile testato. Nella Linea Guida ECHA R10 l approccio suggerito per ricavare il PNEC nel caso in cui siano disponibili pochi dati di partenza, è il metodo DETERMINISTICO. Tale metodo prevede il ricorso a dei fattori di valutazione AF, partendo da informazioni ecotossicologiche a breve termine EC50/LC50 oppure a lungo termine NOEC/EC10. PNEC= EC50/LC50 AF I comparti sui quali si calcolano i PNEC sono: microorganismi negli impianti di trattamento acque; acque dolci e sedimenti; acque marine e sedimenti; suolo

20 TOSSICITA ACUTA E CRONICA AMBIENTE LC50: Letal concentration ACQUATICO 50% di concentrazione letale Rappresenta la concentrazione di una sostanza che provoca la mortalità del 50% degli organismi considerati in un tempo prestabilito. EC50: Effective Concentration 50% di concentrazione efficace Diversa da LC50 in quanto l effetto misurato potrebbe non essere la morte. NOEC: No Observed Effect Concentration E la conc. massima di non effetto osservato. Tossicità a lungo termine per valutare il potenziale tox di sostanze su organismi acquatici marini o di acque dolci.

21 Valutazione PBT/vPvB Nuovo elemento introdotto dal REACH, finalizzato all identificazione di sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vpvb). Una volta identificate, queste sostanze devono sottostare ad una caratterizzazione delle emissioni, poiché i potenziali effetti a lungo termine sono difficili da prevedere. I criteri riportati nell Allegato XIII REACH per definire una sostanza PBT o vpvb riguardano la persistenza (nelle acque dolci e marine, nei sedimenti e nel suolo), la bioaccumulabilità* e la tossicità. *incremento della conc della sostanza in o su un organismo rispetto alla conc del mezzo circostante dovuto a bioconcentrazione (assorbimento attraverso la superficie del corpo) e/o biomagnificazione (assorbimento attraverso cibo o prede contaminate

22 SCENARI DI ESPOSIZIONE Uno scenario di esposizione (ES=Exposure Scenarios, All.1 del REACH) è un set di informazioni che descrive le condizioni nelle quali i rischi associati agli usi identificati di una sostanza possono essere controllati: modo in cui una sostanza è utilizzata durante l intero ciclo di vita (produzione, utilizzo, smaltimento); modo in cui il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatori a Valle* di controllare l'esposizione ad una sostanza sia delle persone che dell ambiente. * Utilizzatore a valle: chi usa una sostanza tal quale o come componente di miscela per attività industriali o professionali. E diverso da fabbricante/importatore, distributore o consumatore.

23 Uno scenario di esposizione è: - Descrizione dell USO SICURO - Parte del CSR - Correlato alla valutazione dell esposizione - Un allegato alla SDS - Uno strumento di comunicazione verso gli utilizzatori

24 Struttura Standard di uno SE Titolo breve (nome del processo, produzione, uso) Processi e attività coperte dallo SE Condizioni operative, es: a) massima quantità utilizzata in unità tempo b) durata massima e frequenza delle attività c) temperatura, ph, ecc. d) caratteristiche e dimensioni dell impianto Specifiche tecniche del prodotto (conc., stato fisico) Misure di gestione del rischio raccomandate (automatizzazione del processo, uso protezioni individuali, aspirazioni e emissioni,smaltimento rifiuti, trattamento acque di scarico).

25 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA SDS (Safety Data Sheet) MSDS (Material Safety Data Sheet) Rappresenta il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contiene le informazioni necessarie sulle proprietà chimicofisiche, tossicologiche e di pericolo per l ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione di sostanze e miscele.

26 Mentre l etichetta fornisce informazioni brevi e sintetiche circa la natura dei principali pericoli intrinseci alla sostanza o alla miscela, la SDS contiene una serie di informazioni di dettaglio. LA SDS consente: 1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (Titolo IX dlgs 81/08) 2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

27 La redazione della SDS è obbligatoria per: Sostanze e preparati classificati pericolosi in base alla Direttiva 67/548/CEE e alla Direttiva 1999/45/CE; Sostanze e preparati classificati pericolosi in base a nuovi criteri introdotti dal Reg. CE n.1272/2008 (CLP) ossia: - Sostanze PBT e vpvb in base ai criteri dell All.XIII - Sostanze incluse, nella lista di quelle eventualmente candidate all autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC = Substances of Very High Concern), disposta dall art.59 REACH Su richiesta dell utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all 1% in peso per preparati solidi o liquidi, o allo 0.2 % in volume per quelli gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite di esposizione professionale (TLV).

28 NORMATIVA Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel regolamento REACH, modificato nell allegato II dal Regolamento 453/2010, per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento CLP.

29 Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del REACH In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti. Applicazione Allegato I: dal 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni) Applicazione Allegato II: dal 1 giugno 2015 (salvo eccezioni) N.B. dal 1 giugno 2015 diventa obbligatoria la classificazione delle miscele secondo CLP!!

30 INTEGRAZIONE CLP-REACH REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 (REACH) REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 (CLP) Prescrive SDS (Allegato II) Modifica e Stabilisce tempi di transizione C&L/SDS REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 Le Schede Dati di Sicurezza sono uno dei tanti esempi di interazione tra i Regolamenti REACH e CLP, in quanto sono regolamentate dal primo e influenzate dalle variazioni di classificazione previste dal CLP e dai dati ottenuti dall applicazione del REACH.

31 La nuova SDS Deve essere redatta e compilata da un tecnico competente che tenga conto delle necessità degli utilizzatori (ove queste siano note) e il responsabile dell immissione sul mercato della sostanza/preparato deve assicurare che tale tecnico sia in possesso di una formazione adeguata ed aggiornata. La data di compilazione deve essere indicata sulla prima pagina della scheda e quando questa è stata oggetto di revisione, le modifiche devono essere segnalate al destinatario con l indicazione Revisione seguita dalla data. Deve essere riportato l indirizzo del tecnico responsabile della redazione, affinchè un operatore possa comunicare, lungo la catena di distribuzione dell agente chimico, se ritiene che la scheda sia incompleta o insoddisfacente

32 La SDS deve essere fornita gratuitamente, su carta o in formato elettronico, ed i fornitori devono provvedere al suo aggiornamento immediato non appena in possesso di nuove informazioni che possano influire sulle misure di valutazione e gestione dei rischi, o sui pericoli presentati dall agente chimico. La SDS va aggiornata anche: - quando viene rilasciata o rifiutata un autorizzazione; - quando viene imposta una restrizione. La SDS è articolata in 16 sezioni; per le sostanze prodotte/importate in quantitativi pari o superiori a 10t/anno, la cui registrazione prevede anche la redazione di una relazione sulla sicurezza chimica, occorrerà predisporre una nuova scheda di sicurezza (e-sds).

33 SCHEDA DI SICUREZZA SEZIONI SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1 Identificazione del prodotto 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.3 Informazioni sul fornitore della SDS Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza. Inoltre,se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o il preparato è immesso sul mercato, indicare l'indirizzo completo e il numero di telefono della persona responsabile in questo Stato membro. 1.4 Numero telefonico di emergenza Indicare se il servizio funziona solo in determinate ore

34 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela DSP, CLP 2.2 Elementi dell etichetta Pittogrammi, avvertenze, frasi H e P, R e S 2.3 Altri pericoli PBT, vpvb, polveri, odori, SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 3.1 Sostanze Nome Iupac, numeri CE, CAS e indice 3.2 Miscele indicare tutte le sostanze pericolose, la percentuale, i TLV se previsti, PBT e vpvb se la concentrazione di una singola sostanza è > 0.1%

35 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso raccomandazioni, DPI per chi presta cure 4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 4.3 Indicazione della necessità di consultare immediatamente un medico o trattamenti speciali SEZIONE 5: Misure antincendio 5.1 Mezzi di estinzione idonei e no 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela 5.3 Raccomandazioni per addetti estinzione incendi

36 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 6.1 Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza Intervento diretto e indiretto 6.2 Precauzioni ambientali In caso di fuoriuscita, tenere lontano da scarichi, acque superficiali e sotterranee 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita, inertizzazione, neutralizzazione, pulizia 6.4 Riferimenti ad altre sezioni Sez. 8 esposizione individuale, sez. 13 smaltimento

37 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2 Condizioni per l immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità atm. esplosive, corrosione, infiammabilità, evaporazione, condizioni meteorologiche, T, vibrazioni 7.3 Usi finali specifici scenari di esposizione SEZIONE 8: Controllo dell esposizione/protezione individuale 8.1 Parametri di controllo TLV, IBE 8.2 Controlli dell esposizione Controlli tecnici, DPI, esposizione ambientale

38 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 9.1 Proprietà fondamentali Aspetto, odore, soglia olfattiva, ph, Pfus., Peb., densità, solubilità 9.2 Altre informazioni miscibilità, liposolubilità, conducibilità SEZIONE 10: Stabilità e reattività 10.1 Reattività 10.2 Stabilità chimica 10.3 Possibilità di reazioni pericolose 10.4 Condizioni da evitare 10.5 Materiali incompatibili 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

39 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici Tox, corrosione, sensibilizzazione, mutagenicità, cancerogenicità, tox per la riproduzione, STOT per ogni classe di pericolo SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 12.1 Tossicità 12.2 Persistenza e degradabilità 12.3 Potenziale di bioaccumulo 12.4 Mobilità nel suolo 12.5 Risultati della valutazione PBT, vpvb 12.6 Altri effetti avversi

40 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 14.1 Numero ONU 14.2 Nome di spedizione dell ONU 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4 Gruppo di imballaggio 14.5 Pericoli per l ambiente 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7 Trasporto di rinfuse secondo All. II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

41 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2 Valutazione della sicurezza chimica SEZIONE 16: Altre informazioni Revisioni, abbreviazioni, acronimi, bibliografia, elenco frasi R, S, H, P, indicazioni non riportate prima

42 SOSTANZE s c a d e n z e CLASSIFICAZIONE secondo i criteri della 67/548 e del CLP (DOPPIA CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA) ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (Art CLP) SDS conforme all ALLEGATO I REG. 453/2010 (art. 1.1Reg.453/2010) CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Abrogazione 67/548 SDS conforme all ALLEGATO II REG 453/2010 (art. 1.2 Reg.453/2010) 01/12/ /12/ /06/2015 d e r o g h e DEROGA SOSTANZE A SCAFFALE (immesse sul mercato prima di 01/12/2010) art CLP CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 67/548 (art CLP) SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO II REACH (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)

43 MISCELE s c a d e n z e CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 1999/45 (art CLP) Volontariamente, si può classificare anche secondo i criteri CLP, in tal caso etichettatura e imballaggio obbligatoriamente secondo CLP (art 61.2 CLP) Reg.453/2010 per la compilazione SDS SDS Se si classifica volontariamente secondo CLP (art 61.2 CLP): ALLEGATO II REG. 453/2010 (Art. 2.3 Reg.453/2010) SDS conforme all ALLEGATO I REG. 453/2010 (art 1.1 Reg.453/2010) CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Abrogazione 1999/45 SDS conforme all ALLEGATO II REG 453/2010 (art. 1.2 Reg.453/2010) 01/12/ /12/ /06/ /06/2017 d e r o g h e DEROGA (miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 Dicembre 2010) art CLP CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 1999/45 (art CLP) SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO II REACH (art 2.7 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH) DEROGA MISCELE A SCAFFALE (immesse sul mercato prima del 1 Giugno 2015) art CLP CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri 1999/45 (art CLP) SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO I REG. 453/2010 (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)

44 (informazioni su ECHA, REACH, CLP) sicurezzachimica.jsp

45 Difficoltà di lettura di una SDS Necessità di formazione adeguata. Nuove informazioni riguardanti la pericolosità del prodotto, derivate dalla registrazione REACH, che determinano una classificazione non coerente con quella di legge. Maggior complessità e novità delle informazioni rilevanti compreso lo scenario di esposizione (e-sds di 90 pagine) Mancanza delle traduzioni di frasi standard, per gli scenari, armonizzate. Difficoltà di interpretare e utilizzare le nuove informazioni contenute nelle SDS nell ambito di altre normative (es. D.Lgs.81/08, Seveso, Rifiuti)

46 ANALISI CRITICA DELLA SDS SPESSO SI ASSISTE A SDS, SOPRATTUTTO PER PREPARATI, INCOMPLETE, ERRONEE E CONTRADDITTORIE: CIO COMPROMETTE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PUNTI CRITICI: 1. COMPLETEZZA DEI DATI PRESENTI IN TUTTE LE SEZIONI 2. AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA 3. PRECISIONE DEI DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE E CLASSIFICAZIONE 4. CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEL PREPARATO A PARTIRE DAI SUOI COMPONENTI 5. L UTILIZZO DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA SDS DEI PREPARATI, SPESSO DETERMINA UNA COMPILAZIONE MECCANICA CHE NON CORRISPONDE EFFETTIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEL PREPARATO

47 Nei preparati devono essere indicati in modo chiaro e corretto (nomi IUPAC, CAS, CE) tutti i componenti che li costituiscono (sezione 3 SDS): ciò consente di effettuare verifiche sui dati successivi e nelle banche dati esempio: non vengono dichiarate sostanze pericolose ma nelle voci successive vengono indicate come componenti sostanze pericolose per l uomo e si consiglia l uso di DPI (es. vapori nocivi) Applicazione delle note di declassificazione (consentono di non apporre determinate frasi di rischio su preparati che contengono componenti pericolose, se rispettati alcuni requisiti) senza che il fornitore abbia la relativa documentazione: problema per la valutazione del rischio!

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