Avv. FO. PI. Pi., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato nello studio
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1 Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 2 febbraio 2011, n Data Udienza: 13/01/2011 Presidente Sezione: TRIOLA Roberto Michele Relatore: GIUSTI Alberto Attore: FOLCHI PISTOLESI Pietro Convenuto: PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Pubbl. Ministero: GOLIA Aurelio REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele Presidente Dott. PETITTI Stefano Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo Consigliere Dott. GIUSTI Alberto rel. Consigliere Dott. CARRATO Aldo Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Avv. FO. PI. Pi., rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Massimo Cucci in Roma, Via Clodia, n. 76/A; ricorrente contro PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO; intimata
2 e contro CI. At. ; intimato e contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro temporis, rappresentato e difeso, per legge, dall'avvocatura Generale dello Stato, presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; controricorrente avverso l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Milano in data 17 luglio Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la notifica all'avvocatura generale dello Stato e, in subordine, per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO L'Avv. Fo. Pi.Pi. ha proposto opposizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 84 e 170 (Testo Unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di liquidazione del compenso emesso in suo favore per l'attivita' di difensore di imputato Ci.At. ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Per quanto qui ancora rileva, l'opponente si e' doluto del mancato riconoscimento dell'aumento previsto dall'articolo 1, comma 2, della tariffa penale, approvata con il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno. Il giudice della Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'opposizione con ordinanza in data 17 luglio Il giudice ha rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, nel disporre che le competenze spettanti al difensore per l'attivita' difensiva svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidate "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa", stabilisce una soglia massima inderogabile, all'interno del quale va in concreto effettuata la determinazione dei compensi spettanti al difensore, in ragione, appunto, della natura dell'impegno professionale e dell'attivita' defensionale in concreto svolta.
3 Per la cassazione dell'ordinanza del giudice della Corte d'assise il Fo. Pi. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ed il 6 ottobre, sulla base di due motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con controricorso, mentre gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, sui "valori tariffari medi") si chiede a questa Corte di stabilire "se nella valutazione per la liquidazione dei compensi al difensore in gratuito patrocinio la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, comma 1, debba riferirsi ai valori medi delle tariffe professionali tenuto conto della natura dell'impegno professionale, cio' in relazione al fatto che non sia stato liquidato l'onorario entro tale limite" Il motivo con cui in sostanza si contesta come nell'ordinanza impugnata "alla puntuale enunciazione del principio di diritto" "non corrisponda un'altrettanto corretta applicazione al caso concreto" e' inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente, nel dolersi della valutazione compiuta dal giudice del merito nello stabilire il valore medio della tariffa professionale, articola una doglianza generica, perche' priva di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata (in particolare, nella parte in cui si lamenta che il giudice della Corte d'assise d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la complessita' e la delicatezza ed il correlato impegno professionale profuso) e mediante censure non rispettose del canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (la' dove si afferma che il giudice avrebbe espunto alcune voci corrispondenti ad attivita' effettivamente svolte nell'ambito dell'incarico professionale assunto per il secondo grado di giudizio). 2. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 3, della tariffa penale di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, nonche' totale assenza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione del criterio. Esso si conclude con il quesito "se il disposto del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 1, commi 1 e 2, debba essere considerato quale elemento astrattamente determinante la quantita' degli onorari, al di fuori della valutazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, trattandosi di una metodologia di determinazione dei compensi applicabile in via generale e quindi anche agli onorari liquidati al difensore in gratuito patrocinio; la dizione del succitato articolo 82 ha infatti finalita' diversa rispetto a quella invocata per l'aumento dovuto ad attivita' di particolare difficolta' stante la natura, complessita' e gravita della causa" Il motivo e' infondato. L'articolo 1, comma 2, della tariffa penale, contenuta nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, stabilisce che "per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti". Questa norma va coordinata con quella contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 30
4 maggio 2002, n. 115, articolo 82, che, con specifico riferimento alla liquidazione dei compensi a favore del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', tenuto conto della natura dell'impegno professionale". E' dunque indiscusso che il giudice della liquidazione debba fare riferimento alla tariffa professionale. Il problema che occorre risolvere e' invece quello di verificare se il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali, contenuto nel citato articolo 82, precluda o meno la possibilita' di applicare il criterio adeguatore previsto dall'articolo 1, comma 2, della tariffa penale. Secondo il provvedimento impugnato questa possibilita' adeguatrice sarebbe esclusa dalla formulazione della norma che, con la locuzione usata ("in ogni caso"), avrebbe escluso per qualsiasi situazione ipotizzabile la possibilita' di superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali. Secondo il ricorrente, al contrario, la norma indicata non escluderebbe affatto la possibilita' di applicare l'aumento, perche' il riferimento alla tariffa professionale dovrebbe ritenersi omnicomprensivo di tutte le disposizioni del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe. A parere della Corte, l'interpretazione della normativa accolta dal provvedimento impugnato deve ritenersi corretta. Decisivo nel senso dell'esistenza di una preclusione a superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali appare infatti l'uso della locuzione "in ogni caso", il cui significato non puo' che essere quello di precludere la possibilita' di superare questi valori in tutte le fattispecie ipotizzatali. L'uso di questa espressione indica la volonta' del legislatore di escludere che singole e specifiche ipotesi di superamento dei valori indicati nelle tariffe professionali, pur normativamente previsti in generale, possano consentire il superamento dei valori medi. Una diversa interpretazione renderebbe priva di significato l'espressione usata dal legislatore che, nell'adozione di una disciplina rivolta a garantire l'effettivita' della difesa, ha voluto delineare un assetto complessivo che tenesse conto anche della necessita' di contemperare questo principio con la previsione di limiti ad una spesa incombente sullo Stato. Una conferma della correttezza di questa interpretazione si rinviene nel testo del medesimo articolo 82, la' dove al fine di determinare i criteri che il giudice deve utilizzare per procedere alla liquidazione dei compensi si fa menzione della "natura dell'impegno professionale", con evidente riferimento anche alla complessita' dell'attivita' svolta, che dunque costituisce uno dei criteri che il giudice deve prendere in considerazione nel liquidare l'importo del compenso nella forbice compresa tra il minimo delle tariffe ed la media di tali valori. Deve pertanto affermarsi in continuita' con l'insegnamento di Cass., 4 Sez. pen., 2 marzo aprile 2007, n , Antoci, e ribadito da Cass., Sez. un. pen., 24 aprile giugno 2008, n , Albanese il seguente principio di diritto: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorita' giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese
5 spettanti al difensore, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 82, devono ritenersi esaustivi, sicche' il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non puo' invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'articolo 1, comma 2, della tariffa penale, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate: cio' sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato articolo 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perche' la norma gia' contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori". 3. Il ricorso e' rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi euro 600,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
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