STATUTO PER IL CONSORZIO DI MARINA TOR S. LORENZO DA ISTITUIRSI AI SENSI DEL D.L.L. 1/9/1918 N E DELLA LEGGE 12/2/1958 N.

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1 Allegato "B" della raccolta n STATUTO PER IL CONSORZIO DI MARINA TOR S. LORENZO DA ISTITUIRSI AI SENSI DEL D.L.L. 1/9/1918 N E DELLA LEGGE 12/2/1958 N. 126 STATUTO Articolo 1 Ragione Giuridica e Territorio E ' costituito un Consorzio tra i proprietari di immobili ricadenti in una parte della lottizzazione "Marina Tor San Lorenzo", e precisamente per quella parte del comprensorio di cui alla delibera n. 201 del 20/6/1967 del Comune di Pomezia avente per oggetto: approvazione stralcio lottizzazione "Marina Tor San Lorenzo". Esso viene costituito ai sensi del D.L.L. 1/9/1918 n. 1446, convertito con legge 17/4/1925 n. 173 e della legge 12/ 2/1958 n. 126, ed assume la denominazione di "Consorzio Marina Tor San Lorenzo - Ardea". Esso si propone, senza fini di lucro, di tutelare gli interessi dei consorziati. I l comprensorio del Consorzio è situato con fronte alla litoranea Torvaianica - Anzio (ventisettesimo chilometro), riportato in Catasto al foglio 56 particella 9 della

2 superficie di metri quadri come dalla acclusa planimetria e dai seguenti dati metrici : superficie fondiaria 66,6% mq ; strade, piazze, giardini 30% mq ; servizi 1,2% mq ; verde privato 2,2% mq Articolo 2 Sede e Scopo La Sede del Consorzio è in Ardea (Roma), località Marina di Tor San Lorenzo, Lungomare delle Regioni n. 62. Il Consorzio ha durata illimitata e dovrà provvedere sino a quando non saranno assunti dal Comune o dal Consorzio obbligatorio, ai seguenti compiti: a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della rete idrica e delle fognature; b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi di uso o godimento collettivo; c) manutenzione ordinaria e straordinaria nonché esercizio dell 1 impianto di illuminazione stradale e della segnaletica stradale; d) servizio parziale o totale di nettezza urbana; e) concorrere pro-quota al pagamento di altri servizi

3 essenziali ; f) promuovere l'istituzione di attrezzature sportive e relativa gestione,- g) vigilare che le costruzioni rispondano alle norme stabilite dal regolamento edilizio e di igiene del Comune di Ardea; h) promuovere azioni ritenute necessarie affinchè la S.p. A. "Marina Tor San Lorenzo" (lottizzatrice) mantenga gli impegni assunti dagli atti di vendita dei lotti. Il Consorzio provvedere, altresì, alla gestione dei servizi di interesse collettivo del comprensorio quali, a titolo indicativo: erogazione d'acqua per le aiuole, vigilanza diurna e notturna del centro residenziale, secondo le deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 3 condizioni d'ammissione Fanno parte del Consorzio persone fisiche o giuridiche proprietarie di terreni o appartamenti-villette compresi nella lottizzazione di cui al precedente articolo 1, le quali negli atti di acquisto dei terreni da parte della Società Marina Tor San Lorenzo si impegnarono o si impegneranno per se, propri eredi ed aventi causa, di aderire al Consorzio da costituirsi.

4 Fanno parte, altresì, del Consorzio, anche tutti coloro che, per acquisto, cessione ad altri, siano subentrati anche parzialmente in luogo dei proprietari originali sopra specificati. L'ingresso nel Consorzio avverrà dalla data di acquisizione della proprietà, terreno o appartamento. I consorziati restano obbligati a contribuire alle spese del Consorzio per i l fatto della loro adesione al Consorzio e per la loro qualità di comproprietari di cose comuni. I nuovi proprietari dovranno notificare al Consorzio entro 15 giorni dalla data di acquisto, le loro generalità ed i l domicilio fiscale per tutte le eventuali comunicazioni nonché gli estremi del titolo. Articolo 4 Soci Coloro che non hanno partecipato all'atto costitutivo del Consorzio, per essere soci, dovranno fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando gli estremi dell'atto di acquisto del terreno o dell'appartamento-villetta, indicazione dei vani, i l numero del lotto e della strada, nonché i l domicilio per le persone fisiche e la sede sociale per le persona giuridiche per tutte le comunicazioni che si

5 renderanno necessarie. Il Consorzio sarà reso obbligatorio con delibera assembleare, allorquando le quote raggiungeranno quelle prescritte dalla legge. Coloro che divengono soci in un periodo successivo alla costituzione del Consorzio, dovranno versare un importo pari alle quote corrisposte in precedenza da ogni socio fondatore, oltre alla tassa di iscrizione di Euro 2,5 8 (Euro due e cinquantotto centesimi). La qualità di socio si perde per cessazione delle condizioni previste dall'articolo 3. Tuttavia, lo stesso resta responsabile per tutte le obbligazioni legittimamente assunte dal Consorzio durante i l periodo in cui egli aveva la qualità di socio. Articolo 5 Criteri di riparto delle spese Tutte le spese consortili di cui all'articolo 2, saranno ripartite in proporzione della superficie fondiaria ridotta in centesimi di mq. per i lotti di terreno che non hanno realizzato costruzioni. Per i lotti invece che hanno già realizzato la utilizzazione edilizia, le spese saranno ripartite:

6 a) i l 30% (trenta per cento) in proporzione al numero dei vani di ciascuna villetta o appartamento-villetta; b) i l 70% (settanta per cento) in proporzione a ciascuna unità abitativa anche se l'appartamento o villetta viene dato in affitto, o è disabitato. I criteri di riparto, così stabiliti, sono stati informati alle norme di legge ed in particolare all'articolo e 3 comma del Codice Civile nel quale è stabilito che le spese debbono essere ripartite in proporzione alla utilità che ogni socio trae dell'uso delle cose comuni. La ripartizione delle spese per acquisizione o costruzione di nuove opere sarà deliberata dall'assemblea sulla base dei seguenti criteri, variabile dal genere dell'opera: 1) dimensione del lotto; 2) vani realizzati; 3) unità abitativa. Nessun obbligo di contribuzione farà carico a centri sportivi, chiesa o altre attività collettive realizzate dal Consorzio. Articolo 6 Uso straordinario delle strade I Consorziati che facciano uso straordinario, temporaneo o

7 permanente, di una o più vie consortili in dipendenza di cantieri di costruzione, uffici, attività commerciali e artigiane, saranno tenuti a versare un contributo o concorso spese in misura proporzionale. La misura del contributo di cui sopra sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, deliberare un concorso spese straordinario per eventuali utenti che pur non avendo tìtolo a partecipare al Consorzio, fruiscono di strade o di altri servizi. Articolo 7 Pagamento I Consorziati sono tenuti a versare entro 2 0 giorni dalla richiesta, le somme dovute per la copertura delle spese di esercizio, salvo conguagli, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto di gestione. A titolo di penale per i l ritardato pagamento delle somme suddette, saranno dovuti dal Consorziato inadempiente gli interessi commerciali di mora. Articolo 8 Uso della rete stradale e planimetria Gli utenti dovranno fare uso del loro diritto di transito,

8 sia pedonale che carraio sulle strade del Consorzio in guisa da non arrecare danno alle opere o disturbo ai singoli consorziati. I l Consiglio di Amministrazione potrà vietare i l transito di trasporti pesanti su determinate strade ed imporre, per essi, percorrenze obbligate. La rete stradale risulta dalla planimetria presentata dalla società "Marina Tor San Lorenzo S.p.A." al Comune di Ardea. In particolare dalla superficie destinata a strada da ciascun acquirente di lotto in quanto le strade sono rappresentate da un coacervo di terreni pagati dai lottisti a tale scopo. Per i beni comuni, piazze, strade, ecc., si dovrà fare riferimento alla delibera n. 201 del Comune di Pomezia in data 20/6/1967. Articolo 9 Organi del Consorzio Gli organi del Consorzio sono: a) l'assemblea; b) i l Consiglio di Amministrazione; c) i l Presidente; d) i l Collegio Sindacale. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta

9 I l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti. Articolo 10 Diritto di voto A ciascun consorziato sono attribuiti tanti voti quanti sono i vani corrispondenti alla quota di partecipazione alle spese del Consorzio o, per i lotti non edificati, della superficie ridotta in centesimi di mq. del lotto medesimo. Possono esercitare i l diritto di voto soltanto i Consorziati in regola con i l pagamento dei contributi. Articolo 11 L'assemblea L'assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno entro i l trenta aprile per l'esame del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo per l'esercizio successivo. E' convocata, inoltre, ogni qualvolta i l Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispone la universalità dei consorziati.

10 Articolo 12 Convocazione - deleghe e rappresentanze anche da parte dei parenti L'avviso di convocazione deve contenere i l luogo, giorno ed ora dell'adunanza tanto in prima che in seconda convocazione, e deve essere inviato con lettera raccomandata da spedirsi al domicilio dichiarato da ciascun consorziato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato o parente come appresso specificato con regolare delega scritta. Ciascun consorziato non potrà rappresentare più di 5 soci. Possono essere eletti Consiglieri o Sindaci anche i l coniuge, i l padre o i l figlio dei proprietari dei lotti di terreno o di appartamenti facenti parte del Consorzio in argomento. Articolo 13 Organizzazione dell'assemblea L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o in caso di sua assenza dal Vice presidente. In mancanza dell'uno o dell'altro, i l Presidente viene eletto dall'assemblea. Il Presidente nominerà un segretario e

11 tre scrutatori fra i consorziati per la verifica delle deleghe e tutte le operazioni di organizzazione dell'assemblea. Articolo 14 Ogni deliberazione deve risultare da apposito verbale, a norma di legge, ed ogni verbale dovrà essere firmato almeno dal presidente e dal segretario. Nessun compenso spetta agli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale, salvo i l rimborso spese anche in forma forfettaria. Articolo 15 Accesso all'assemblea Hanno diritto di accedere all'assemblea, senza diritto al voto, coloro che contribuiscono alle spese anche senza essere consorziati. Articolo 16 Validità L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti metà dei consorziati. L'esito della votazione viene anche pubblicato nell'albo consortile. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In mancanza del numero legale, l'assemblea resta indetta in seconda convocazione per i l giorno seguente nello stesso luogo ed ora, salvo che sia diversamente disposto nell'avviso di

12 convocazione; essa è validamente costituita, qualunque sia i l numero dei voti degli intervenuti, e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. Articolo 17 Consiglio di Amministrazione L'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea. Esso è composto di 7 membri, eletti ai sensi dell'art. 12, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I l Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente o un Vice Presidente e un Segretario. Le disponibilità di cassa debbono essere depositate presso un Istituto Bancario o in un conto corrente postale. Per le piccole spese correnti potrà essere tenuto un fondo cassa da un membro designato dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 18 Rappresentanza legale e poteri del Consiglio di Amministrazione La firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudìzio, spettano disgiuntamente al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

13 t o, a richiesta, dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità è determinante i l voto di chi presiede. Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio; esso, però, sino a quando i l Consorzio non raggiungerà le quote prescritte dalla legge per renderlo obbligatorio, limiterà le spese soltanto a quelle relative alla ordinaria amministrazione. Le quote di pagamento saranno semestrali. Le aliquote delle singole quote saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione in stretta relazione ai criteri di riparto delle spese e alle risultanze del bilancio preventivo approvato dall'assemblea. Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissioni di nuovi consorziati. Articolo 19 Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci in numero di tre effettivi e due supplenti, viene nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. I Sindaci, con apposita relazione scrìtta, danno notizia all'assemblea della propria attività di controllo della

14 t gestione finanziaria e patrimoniale, nonché dei bilanci del Consorzio. Articolo 20 Esercizio finanziario e rendiconto Gli esercizi finanziari consortili si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, i l Consiglio procede alla relazione del rendiconto della gestione annuale e alla formazione del preventivo per l'esercizio successivo e l i sottopone all'approvazione dell'assemblea dei consorziati unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci. Il rendiconto ed i l preventivo sono accompagnati : a) dall'inventario delle opere in consegna al Consorzio con l'indicazione delle opere assunte in consegna durante l'esercizio e del loro stato di manutenzione; b) da una relazione del Consiglio illustrante le voci di spesa e le opere di cui è prevista la consegna nel successivo esercizio. Articolo 21 Riferimento alle norme del codice civile Per quanto non previsto nel presente statuto, si farà ricorso alle norme di legge regolanti la Comunione previste

15 dal Codice Civile in vigore. I l Comune, a sua richiesta, potrà essere rappresentato in assemblea e in Consiglio d'amministrazione in applicazione del D.L.L. 1/9/1918 n In caso di scioglimento e liquidazione del Consorzio, si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia. Lo scioglimento può essere disposto con deliberazione dell'assemblea, approvata dai due terzi dei soci. Articolo 22 Ampliamento del territorio consortile I l territorio del Consorzio può essere ampliato, qualora ciò sia sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti, e ciò ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione. L'ampliamento dovrà essere convalidato dall'assemblea dei consorziati. Articolo 23 Eventuali controversie con i soci Eventuali controversie che dovessero insorgere tra ì Soci ed i l Consorzio, sono devolute alla decisione della Magistratura ordinaria. Articolo 24 Regolamenti consortili

16 Il Consiglio di Amministrazione deve redigere eventuali regolamenti per disciplinare i compiti del personale dipendente dal Consorzio e, successivamente, presentarli per l'approvazione da parte dell'assemblea. Il Consiglio deve, inoltre, redigere regolamenti per la utilizzazione delle cose comuni, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea. Articolo 25 I singoli lottisti sono liberi di provvedere a proprie spese ali 1asfaltatura della strada antistante i l proprio lotto; in tal caso, qualora i l Consorzio deliberasse di provvedere ali'asfaltatura di tutta la via in cui tale lotto è compreso o di vie ad esso contigue, i l lottista viene rimborsato delle spese sostenute purché regolarmente documentate e corrispondenti al prezzo medio di mercato dell'anno in cui sono state sostenute ed i l lavoro sia stato fatto a regola d'arte secondo l'insindacabile e definitivo giudizio del Consiglio d'amministrazione. Quanto sopra è valido anche per i lottisti che avessero provveduto ali'asfaltatura prima della costituzione del Consorzio. i Signori lottisti sono liberi di provvedere singolarmente o per gruppi all'allacciamento dell'acqua potabile col più

17 vicino acquedotto; in tal caso, qualora i l Consorzio deliberasse i l compimento della rete idrica per tutta la zona consorziata, i detti lottisti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute purché documentate e corrispondenti al prezzo medio di mercato dell'anno in cui sono state sostenute, alla inderogabile condizione che i l tronco di tubazione costruito dal singolo, o dal gruppo, sia utilizzabile anche per l'intera rete idrica sia per le caratteristiche tecniche che per la portata. Chiunque volesse allacciare la tubazione del proprio lotto od appartamento ad altra rete idrica esistente avvalendosi delle disposizioni di legge nazionali o regionali o delle disposizioni comunali, si impegna a rimborsare, entro un anno, prò quota, le spese sostenute per la costruzione della rete ìdrica cui intende allacciarsi. Qualora detto allacciamento venisse effettuato abusivamente senza aver presentato domanda al Consorzio, i l contravventore sarà multato per una cifra pari al 50% (cinquanta per cento) del valore della propria spesa, i l ricavato di eventuali multe verrà utilizzato per i l pagamento parziale del canone d'acqua a carico della rete cui l'utente si è allacciato. Relativamente a quanto sopra, per le opere realizzate dopo la costituzione del Consorzio, i l costo

18 verrà rimborsato solo se i l Consiglio di Amministrazione avrà dato i l proprio nulla osta. Il rimborso delle spese sostenute dai singoli lottisti ò gruppi di lottisti, per opere effettuate in luogo della ditta lottizzatrice, è dovuto anche qualora la S.p.A. Marina Tor San Lorenzo dovesse essere condannata al pagamento del risarcimento dei danni causati ai lottisti per la mancata realizzazione a sue spese delle strade, degli impianti principali generali, idrici ed elettrici, così come previsto nei contratti di vendita dei lotti, i l cui giudizio è in corso presso i l Tribunale di Roma, promosso da alcuni lottisti. Resta inteso che i l Consorzio dovrà assumere la paternità dell'iniziativa e costituirsi in giudizio nei confronti della S.p.A. Marina Tor San Lorenzo. Artìcolo 26 Disposizioni transitorie I l Presidente ed i l Consiglio di Amministrazione provvederanno, inoltre, all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere quanto più rapidamente possibile i l riconoscimento formale del Consorzio da parte delle autorità competenti (Comune e Regione). A tale scopo i l Presidente ed i l Consiglio di

19 f Amministrazione, con propria delibera, sono autorizzati ad apportare all'atto costitutivo ed al presente statuto tutte le modifiche ed aggiunte che saranno richieste dalle predette autorità e con esse concordate per i l miglior raggiungimento dei fini che i l Consorzio si propone. F.to: Gerardo De Rosa n.g. F.to: Antonio Califano coadiutore Registrato presso l'ufficio delle Entrate di Roma 2 in data 23 giugno 2005 per Euro 168,00 Copia composta da n. 15 fogli conforme all'originale rilasciata per gli usi consentiti dalla legge Prof. ANTONIO CALIFANO (Coadiutore - Notaio) Roma, 23 giugno 2005

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