SCHEDA TECNICA NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

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1 SCHEDA TECNICA NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. CONTRAENTE ASSICURATO Il soggetto persona fisica che è protetto/garantito dall assicurazione; tale soggetto può coincidere con il Contraente o essere un soggetto diverso. EFFETTO E SCADENZA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e scadenza alle ore 24 del giorno coincidente con la durata annuale dello stesso. DURATA L assicurazione può avere una durata: - annuale di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) - poliennale con il massimo di cinque anni e prevede il tacito rinnovo ad ogni scadenza annuale o alla scadenza del periodo poliennale. È ammessa la durata temporanea (frazione di anno) PAGAMENTO DEL PREMIO Il versamento del premio è il presupposto fondamentale per la validità del contratto (Art Codice Civile); il mancato pagamento del premio può comportare la sospensione dell efficacia del contratto o la sua risoluzione. CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE Assicurazione di durata annuale In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Assicurazione di durata uguale o superiore a due anni con riduzione del premio ai sensi dell Art C.C. Nel caso in cui l assicurazione benefici della riduzione del premio per durata poliennale ai sensi dell Art Codice Civile, per i contratti di durata pari o superiore a due anni e fino a cinque anni, all Assicurato non è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza indicata nel contratto. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, all Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza del quinto anno mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza. Assicurazione di durata uguale o superiore a due anni senza riduzione del premio ai sensi dell Art C.C. Nel caso in cui l assicurazione non benefici della riduzione del premio per durata poliennale ai sensi dell Art Codice Civile, per i contratti di durata pari o superiore a due anni, all Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata da inviare almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale. Mod. D907 CG 01 - Pag. 1 di 11

2 Il mancato versamento del premio può comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto (Art Codice Civile). In caso di denuncia e/o dopo il pagamento o il rifiuto di un sinistro (danno) le parti hanno facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 60 giorni mediante raccomandata. La Società rinuncia a tale facoltà qualora sia attivata la garanzia Invalidità permanente da malattia. Poiché le condizioni di assicurazione e il relativo premio sono stabiliti in base ad una precisa classificazione di rischio, tutte le variazioni che comportano un aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e sono soggette alle seguenti previsioni: - aumento del rischio (Art Codice Civile): la mancata comunicazione da parte dell Assicurato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto. - diminuzione del rischio (Art Codice Civile): l Assicuratore è obbligato a ridurre il premio alla prima scadenza annuale del contratto, rinunciando alla facoltà di recedere dallo stesso. Per la loro pericolosità, alcune professioni (espressamente indicate nel contratto) non sono assicurabili; qualora al momento del sinistro l attività professionale svolta dall Assicurato sia annoverabile ad una delle suddette, l assicurazione non è operante. Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dall Assicurato al momento della stipulazione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. IMPOSTE ASSICURATIVE I premi assicurativi sono soggetti alle seguenti aliquote fiscali di legge: Infortuni e malattia 2,50%; Assistenza 10,00%; Tutela legale 21,25%. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE Il contratto è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia è competente il foro di residenza o del domicilio elettivo dell Assicurato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI SCOPO DELL ASSICURAZIONE Un assicurazione privata contro gli Infortuni può soddisfare la necessità di un individuo di cautelare se stesso e i suoi eredi contro un possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un grave infortunio. A tale scopo il contratto assicurativo consente di coprire in rischi inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) e il rischio inerente le attività extra lavorative (vita privata), integrando le prestazioni erogate dall I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ove questo è carente. COSA È UN INFORTUNIO È considerato Infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili. FORMA DEL CONTRATTO E ASSICURATI Contratto in Forma Singola: è Assicurato un solo soggetto identificato nel contratto; il Contraente e l Assicurato coincidono; l Assicurato è diverso dal Contraente (assicurazione per conto); Mod. D907 CG 01 - Pag. 2 di 11

3 Contratto in Forma Multipla: sono Assicurati i componenti del Nucleo Famigliare del Contraente fino ad un massimo di 10 soggetti. In caso di Contraente Persona Giuridica sono Assicurati gli addetti della Impresa Contraente fino ad un massimo di 10 soggetti. GARANZIE E LORO ATTIVAZIONE Sono attivabili le seguenti garanzie sia per forma singola che per forma multipla: - Morte - Invalidità permanente da infortunio (obbligatoria) - Inabilità temporanea da infortunio - Diaria da gessatura/immobilizzazione da infortunio - Diaria per Ricovero ospedaliero da infortunio - Rimborso spese mediche da infortunio - Sostegno al Reddito da infortunio - Assistenza - Tutela Legale SOMME ASSICURATE MINIME E MASSIME Garanzia Minima Massima Morte , ,00 Invalidità Permanente da infortunio , ,00 Inabilità temporanea da infortunio (Diaria giornaliera) 25,00 100,00 Diaria da gessatura/immobilizzazione da infortunio (Diaria giornaliera) 25,00 100,00 Diaria per ricovero ospedaliero da infortunio (Diaria giornaliera) 25,00 100,00 Rimborso spese mediche da infortunio 1.000,00 40,000,00 Sostegno al Reddito da infortunio (Rata mensile) 1.000, ,00 ETÀ DEGLI ASSICURATI L assicurazione Infortuni è valida per le persone assicurate che abbiano un età uguale o inferiore a 80 anni. L assicurazione Sostegno al Reddito è valida per le persone assicurate che abbiano un età uguale o inferiore a 70 anni. Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale, l assicurazione cessa di avere effetto. MENOMAZIONI GIÀ ESISTENTI Se un organo e/o un arto hanno subito precedenti menomazioni - tali da comportare la perdita totale e/o parziale delle loro funzioni - l indennizzo sarà ridotto tenendo conto della menomazione già subita. VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione vale per gli infortuni occorsi nel mondo intero. FRANCHIGIE E/O SCOPERTI PER INVALIDITÀ PERMANENTE Per la garanzia Invalidità Permanente la liquidazione dell indennizzo è effettuata con l applicazione della franchigia di contratto (Base) sotto descritta: Mod. D907 CG 01 - Pag. 3 di 11

4 IP01 - Franchigia di contratto - dal 1 al 9 punto percentuale di invalidità accertata, l indennizzo è liquidato, ma ridotto nella misura percentuale prevista; - dal 10 al 59 punto percentuale di invalidità accertata, l indennizzo liquidato è pari all invalidità accertata; - dal 60 punto (uguale o superiore) di invalidità accertata, l indennizzo liquidato è pari al 100% della somma assicurata. È data facoltà di sostituire la Franchigia di contratto, maggiorando o riducendo la liquidazione dell indennizzo, con una delle seguenti opzioni: IP02 - Opzione Formula 0% In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo è liquidato nella percentuale di invalidità accertata senza applicazione di nessuna franchigia. IP03 - Opzione Formula 3% In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 3%; l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente i primi 3 punti percentuali. Dal 60 punto (uguale o superiore) di invalidità accertata l indennizzo liquidato è pari al 100% della somma assicurata. IP04 - Opzione Formula 5% In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 5%; l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente i primi 5 punti percentuali. Dal 60 punto (uguale o superiore) di invalidità accertata l indennizzo liquidato è pari al 100% della somma assicurata. IP05 - Opzione Formula 10% In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 10%; l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente i primi 10 punti percentuali. Dal 60 punto (uguale o superiore) di invalidità accertata l indennizzo liquidato è pari al 100% della somma assicurata. IP06 - Opzione Formula con franchigia progressiva e assorbibile (su % di SA) In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo verrà liquidato: - sul primo 33% della somma assicurata l indennizzo è liquidato nella percentuale di invalidità accertata senza applicazione di nessuna franchigia; - sul secondo 33% della somma assicurata è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 3% e per la parte eccedente i primi 3 punti percentuali; - sul restante 34% della somma assicurata è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 5% e per la parte eccedente i primi 5 punti percentuali. IP07 - Opzione Formula con franchigia progressiva e assorbibile (su % di SA) In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo verrà liquidato: - sul primo 33% della somma assicurata l indennizzo è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 3% e per la parte eccedente i primi 3 punti percentuali; - sul secondo 33% della somma assicurata è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 5% e per la parte eccedente i primi 5 punti percentuali; - sul restante 34% della somma assicurata è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 10% e per la parte eccedente i primi 10 punti percentuali. IP08 - Opzione progressiva con maggiorazione In caso di attivazione di questa opzione l indennizzo verrà liquidato in base alle percentuali indicate nell apposita Tabella indicata nel contratto - dal 1 al 3 punto percentuale di invalidità accertata nessuna indennizzo è liquidato; - dal 3 al 8 punto percentuale di invalidità accertata l indennizzo è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 3% e per la parte eccedente i primi 3 punti percentuali; Mod. D907 CG 01 - Pag. 4 di 11

5 - dal 9 al 14 punto di invalidità accertata l indennizzo è liquidato, ma ridotto nella misura percentuale prevista; - dal 15 al 50 punto di invalidità accertata l indennizzo liquidato è pari all invalidità accertata; - dal 51 di invalidità accertata l indennizzo liquidato con una maggiorazione percentuale fino ad un massino del 150% della somma assicurata. FRANCHIGIE E/O SCOPERTI PER INABILITÀ TEMPORANEA Gli indennizzi per la garanzia Inabilità Temporanea, sono liquidati secondo le seguenti opzioni di franchigia previste nel contratto: IT00 Base - Franchigia di contratto La Diaria assicurata è indennizzata per ciascun giorno di inabilità temporanea accertato, fino ad un massimo di 365 giorni dedotti a titolo di franchigia assoluta i primi 8 giorni. Detta franchigia è applicata sul totale complessivo dei giorni di inabilità temporanea accertata. IT01 - Opzione Franchigia 15 giorni La Diaria assicurata è indennizzata per ciascun giorno di inabilità temporanea accertato, fino ad un massimo di 365 giorni dedotti a titolo di franchigia assoluta i primi 15 giorni. Detta franchigia è applicata sul totale complessivo dei giorni di inabilità temporanea accertata. IT02 - Opzione Franchigia su importo della Diaria assicurata La Diaria assicurata è indennizzata per ciascun giorno di inabilità temporanea accertato dedotti a titolo di franchigia assoluta: 7 giorni per importo di Diaria assicurata pari o inferiore a 25,00 10 giorni per importo di Diaria assicurata superiore a 25,00 e fino a 50,00 15 giorni per importo di Diaria assicurata superiore a 50,00 euro. Detta franchigia è applicata sul totale complessivo dei giorni di inabilità temporanea accertata. IT03 - Opzione Franchigia su importo della Diaria assicurata La Diaria assicurata è indennizzata al 100% per ciascun giorno di inabilità temporanea totale accertato e al 50% per ciascun giorno di inabilità temporanea parziale dedotti a titolo di franchigia assoluta: 7 giorni per importo di Diaria assicurata pari o inferiore a 25,00 10 giorni per importo di Diaria assicurata superiore a 25,00 e fino a 50,00 15 giorni per importo di Diaria assicurata superiore a 50,00 euro. Detta franchigia è applicata sul totale complessivo dei giorni di inabilità temporanea accertata. IT04 - Opzione Franchigia su importo della Diaria assicurata La Diaria assicurata è indennizzata per ciascun giorno di inabilità temporanea in misura percentuale con applicazione della scala sotto indicata e dedotti a titolo di franchigia assoluta 9 giorni: - per i primi 60 giorni: 100% della Diaria - per i successivi 60 giorni fino a 120 giorni: 75% della Diaria - per i successivi 60 giorni fino a 180 giorni: 50% della Diaria - per i successivi giorni fino a 365 giorni: al 35% della Diaria 15 giorni per importo di Diaria assicurata superiore a 50,00 euro. Detta franchigia è applicata sul totale complessivo dei giorni di inabilità temporanea accertata. FRANCHIGIE E/O SCOPERTI PER RIMBORSO SPESE MEDICHE Per la garanzia Rimborso Spese Mediche gli indennizzi sono liquidati secondo le seguenti franchigie previste nel contratto: - in caso di ricovero (anche con intervento chirurgico) senza applicazione di franchigie/scoperti; - in assenza di ricovero con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00 per ogni infortunio. Mod. D907 CG 01 - Pag. 5 di 11

6 PREMIO DI ASSICURAZIONE Il premio per l assicurazione infortuni viene determinato in base alla classe di rischio nella quale rientra l attività professionale svolta dall Assicurato e dichiarata al momento della stipulazione del contratto. Tale criterio è costituito da un moltiplicatore espresso in un tasso (pro mille) o in un importo espresso in Euro moltiplicato per ciascun Euro di Capitale Assicurato e/o Diaria assicurata. Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto PREMIO DI TARIFFA Il premio di tariffa è suddiviso in quattro categorie A e B, Speciali e Direzione che rappresentano il grado di rischio rappresentato dall attività professionale svolta dall Assicurato. COSA NON È COMPRESO - EVENTI ESCLUSI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni: - occorsi in occasione dell uso, anche come passeggero, di aeromobili di società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo; - occorsi in qualità di pilota e/o componente dell equipaggio di aeromobili in genere; - occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura; - occorsi in occasione dell uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; - sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); - occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere; - occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; - sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; - sofferti a causa dell uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; - occorsi in occasione dell uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; - occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; - sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all Art punti 6 e 7; - occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente; - sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi; - sofferti per l uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; - occorsi in occasione dell uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l Assicurato è privo dell abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l Assicurato dimostri, al momento del sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo; Mod. D907 CG 01 - Pag. 6 di 11

7 - sofferti durante l arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Sono altresì esclusi dall assicurazione gli eventi sofferti: - per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati; - per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria; - per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile ai termini del contratto. PROFESSIONI NON ASSICURABILI Non sono assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitino le seguenti professioni: - Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo; - Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri; - Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli; - Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna; - Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere); - Addetto in impianti di energia nucleare; - Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli; - Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall attività sportiva. Qualora al momento del sinistro l attività professionale svolta dall Assicurato sia annoverabile alle suddette, si applica quanto disposto dall Art del Codice Civile. VARIAZIONE DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE Poiché il premio per l assicurazione infortuni viene determinato in base alla classe di rischio nella quale rientra l attività professionale svolta dall Assicurato qualora, nel corso della durata del contratto di assicurazione si verifichi un cambiamento dell attività professionale dichiarata al momento della stipulazione, il Contraente/Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società. In tal caso saranno applicate le disposizioni di cui agli Artt (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile. Nel caso in cui la variazione di attività non comporti ne diminuzione, ne aggravamento di rischio, l assicurazione prosegue senza alcuna variazione. Se invece l infortunio si verifica durante lo svolgimento di un attività professionale diversa da quella dichiarata nel contratto, l indennizzo è corrisposto: - integralmente, se la diversa attività svolta al momento dell infortunio non costituisce un maggior rischio rispetto a quello dichiarato nel contratto; - in misura ridotta, secondo la Tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività svolta al momento dell infortunio costituisce un maggior rischio rispetto a quello dichiarato nel contratto. GARANZIE ACCESSORIE L assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di discipline sportive, di eventi naturali, di viaggi come passeggero di aeromobili commerciali di linea, le spese per interventi chirurgici in conseguenza di danno estetico provocato dall infortunio, perdita dell anno scolastico per i figli (se assicurati), la maggiorazione dell indennizzo in caso di commorienza dei genitori (se assicurati), di incidente stradale, di atti violenti di terzi. SCONTI TECNICI È previsto uno sconto tecnico fino ad un massimo del 10% sul premio di tariffa per forma singola e forma multipla. Mod. D907 CG 01 - Pag. 7 di 11

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA SCOPO DELL ASSICURAZIONE Un assicurazione privata contro i postumi invalidanti di una Malattia può soddisfare la necessità di un individuo di cautelare se stesso e i suoi eredi contro un possibile stato di insufficienza economica (impossibilità di svolgere una professione che generi reddito da lavoro) conseguente al verificarsi di una grave patologia. COS È UNA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA È definita come Invalidità permanente da malattia la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della integrità fisica di un individuo (Assicurato) a seguito di una malattia, e ciò indipendentemente dalla sua professione. FORMA DEL CONTRATTO E ASSICURATI Contratto in Forma Singola: è Assicurato un solo soggetto identificato nel contratto; il Contraente e l Assicurato coincidono; l Assicurato è diverso dal Contraente (assicurazione per conto); Contratto in Forma Multipla: sono Assicurati i componenti del Nucleo Famigliare del Contraente fino ad un massimo di 10 soggetti. In caso di Contraente Persona Giuridica sono Assicurati gli addetti della Impresa Contraente fino ad un massimo di 10 soggetti. GARANZIE E LORO ATTIVAZIONE Sono attivabili le seguenti garanzie sia per forma singola che per forma multipla: - Invalidità permanente da malattia ( 1 ) - Diaria da ricovero da malattia ( 1 ) - Sostegno al Reddito da malattia ( 2 ) ( 1 ) Attivabili solo in combinazione obbligatoria con la garanzia Invalidità permanente da infortunio ( 2 ) Attivabile solo in combinazione con Diaria da ricovero da malattia SOMME ASSICURATE MINIME E MASSIME Garanzia Minima Massima Invalidità Permanente da malattia , ,00 Diaria per ricovero ospedaliero da malattia (Diaria giornaliera) 50,00 100,00 Sostegno al Reddito da malattia (Rata mensile) 1.000, ,00 ETÀ DEGLI ASSICURATI L assicurazione malattia è valida per le persone assicurate che, al momento della stipulazione, abbiano un età compresa tra i 18 anni e i 60 anni. L assicurazione cesserà automaticamente al compimento del 70 anno dell Assicurato. Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale, l assicurazione cessa di avere effetto. SITUAZIONI PATOLOGICHE GIÀ ESISTENTI Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, sarà ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche coesistenti alla data di stipulazione del contratto. Mod. D907 CG 01 - Pag. 8 di 11

9 PERIODO DI CARENZA L assicurazione prevede un periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci. Nel caso in cui la malattia insorga in tale periodo la Società non corrisponderà nessun indennizzo. QUESTIONARIO ANAMNESTICO L assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dall Assicurato al momento della stipulazione del contratto in relazione al suo stato di salute. Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale e/o parziale del diritto all indennizzo. FRANCHIGIE L indennizzo per Invalidità permanente da malattia è liquidato solo se l invalidità permanente accertata è superiore al 25% della totale; l indennizzo verrà liquidato in base alle percentuali indicate nell apposita Tabella indicata nel contratto. L indennizzo per Diaria da Ricovero e Sostegno al reddito verrà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia. PREMIO DI ASSICURAZIONE Il premio per Invalidità permanente da malattia è stabilito in funzione dell età dell Assicurato e dichiarata al momento della stipulazione del contratto; e sarà adeguato ogni anno automaticamente sulla base del coefficiente di incremento per età. Tale criterio è costituito da un moltiplicatore espresso in un tasso (pro mille) sul Capitale Assicurato. Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. Il premio per Diaria da Ricovero e Sostegno al reddito è stabilito in un importo fisso per ciascun periodo annuo. COSA NON È COMPRESO - EVENTI ESCLUSI Sono escluse dall assicurazione le conseguenze sofferte a causa: - di malattie e stati patologici di cui l Assicurato era conoscenza anteriormente alla data di stipulazione del contratto dallo stesso sottaciute/i con dolo e/o colpa grave; - di malattie e difetti congeniti e malformazioni fisiche preesistenti alla data di stipulazione del contratto; - di stato di guerra, dichiarato o non dichiarato, insurrezione generale, occupazione militare, invasione; - di malattie, direttamente o indirettamente, correlate a trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.. L assicurazione esclude inoltre: - i trattamenti di carattere estetico, le cure e le terapie dimagranti e dietetiche; - le malattie conseguenti e/o correlate all abuso di alcolici o all uso non terapeutico di psicofarmaci, allucinogeni o stupefacenti; - le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici, l epilessia, le sindromi organiche cerebrali, la schizofrenia, le forme maniaco depressive, gli stati paranoici, le sindromi ansiose depressive; - le malattie conseguenti e/o correlate ad atti di terrorismo, sabotaggio, sequestro di persona, verificatisi in Paesi in stato di guerra o presidiati da Forze Militari Internazionali in missione per il mantenimento dell ordine e/o della pace; - le malattie conseguenti e/o correlate, direttamente o indirettamente, all uso e all esposizione a sostanze biologiche o chimiche quando non siano usate per fini pacifici; - le malattie tropicali; - le malattie conseguenti ad azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; Mod. D907 CG 01 - Pag. 9 di 11

10 - il mal di schiena e le patologie assimilabili; la presente esclusione non trova applicazione nel caso in cui la diagnosi sia comprovata da esami radiologici e clinici; - l aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze; - le terapie e i trattamenti della fecondità, della sterilità, dell impotenza maschile; - le terapie ed i ricoveri per malattie croniche e/o che comportano lunghe degenze; - le terapie ed i ricoveri per cure odontoiatriche e delle parodontopatie. SCONTI TECNICI È previsto uno sconto tecnico fino ad un massimo del 10% sul premio di tariffa per forma singola e forma multipla. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PRESTAZIONI La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. La garanzia riguarda l'esigenza di Difesa Penale e Civile. COSA NON È COMPRESO - EVENTI ESCLUSI La garanzia è esclusa per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; Inoltre se l infortunio deriva da un evento occorso all Assicurato mentre si trova alla guida di un veicolo, l Assicurazione è esclusa se: - l Assicurato non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; - il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dall Assicurato; - l Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); - il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA. ASSICURATI - per la Forma Singola: l Assicurato indicato in scheda di polizza; - per la Forma Nucleo Familiare Completo: il Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza e le persone appartenenti al suo nucleo famigliare. Con applicativo Assimoco Web. EMISSIONE Mod. D907 CG 01 - Pag. 10 di 11

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA PRESTAZIONI L assicurazione, alle condizioni e nei limiti in seguito specificati, prevede le seguenti prestazioni: 1) Consulenza medica 9) Rientro anticipato 2) Invio di un medico generico in Italia 10) Invio di un infermiere a domicilio 3) Trasporto in autoambulanza in Italia 11) Interprete a disposizione all estero 4) Rientro sanitario 12) Anticipo spese di prima necessità 5) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato 13) Accompagnamento minori 6) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato 14) Prolungamento del soggiorno 7) Viaggio di un familiare 15) Rientro salma 16) Invio di medicinali urgenti COSA NON È COMPRESO - EVENTI ESCLUSI L Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo Servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) delitti dolosi commessi o tentati dall Assicurato; b) atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; e) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); f) attività di palombaro, acrobata, fabbricazione e brillamento di esplosivi; g) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, h) sci estremo, hockey, rafting, football americano, sci dal trampolino e sport a carattere non ricreativo; i) paracadutismo, parapendio, deltaplano e sports aerei in genere. CENTRALE OPERATIVA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure, per le chiamate dall estero al numero: In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1 - Il tipo di assistenza di cui necessita. 2 - Nome e Cognome. 3 - Numero di polizza preceduto dal numero ASPE. 4 - Indirizzo del luogo in cui si trova. 5 - Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione Mod. D907 CG 01 - Pag. 11 di 11

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