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1 COLLEGATO LAVORO LEGGE 183/2010 Il 24 Novembre 2010 è entrata in vigore la L. 183/2010, nota anche come Collegato Lavoro. La norma, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 19 ottobre scorso, a conclusione di un iter parlamentare durato più di due anni, riscrive in modo radicale alcuni aspetti fondamentali del diritto del lavoro. Di seguito si fornisce l analisi delle principali novità contenute nel Collegato Lavoro Art. 1 Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti L art. 1 affida all Esecutivo una delega per il riassetto normativo della concessione del trattamento di pensione per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori usuranti. Nei confronti di tali soggetti viene anticipato il momento della maturazione della pensione di anzianità rispetto alla generalità degli altri lavoratori. Nello specifico il decreto delegato, che potrà essere adottato entro tre mesi dall entrata in vigore della legge, riguarderà i lavoratori dipendenti impegnati in particolari attività. I principi fissati nella legge n. 247 del 2007 di attuazione del Protocollo Welfare sono stati integrati da una clausola di salvaguardia sulla base della quale il Governo, nell esercizio della delega, dovrà prevedere, a parità di condizioni, un meccanismo di priorità di accesso al trattamento pensionistico anticipato, nel caso in cui i soggetti aventi diritto al beneficio siano in numero superiore alle domande accoglibili in virtù della disponibilità finanziaria. In ogni caso occorre sottolineare l incomprensibile disparità di trattamento che, ancora una volta, il legislatore pone in essere nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono attività usuranti al pari dei loro dipendenti, unici beneficiari della norma. Art. 4 Misure contro il lavoro sommerso. La norma disciplina le sanzioni civili e amministrative per il lavoro irregolare e trova applicazione solo in caso di rapporto di lavoro subordinato. In particolare, per quanto concerne le sanzioni previste per gli utilizzatori di lavoratori non regolarmente assunti si dispone che, fermo restando l applicazione di quelle già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l impiego, si applica una sanzione amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L importo della sanzione diminuisce da a euro per ciascun lavoratore, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore venga regolarmente impiegato successivamente dallo stesso datore. Per quanto riguarda le sanzioni civili connesse all evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, l importo della sanzione è maggiorato del 50%. È escluso inoltre dall applicazione delle sanzioni amministrative e civili, relative all impiego di lavoro sommerso, il datore di lavoro nel caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto stesso (il caso tipico è quello in cui è stato utilizzato il lavoro a progetto in luogo del lavoro subordinato). Art. 7 Modifiche alla disciplina sull orario di lavoro La disciplina sanzionatoria in materia di orario di lavoro subisce talune modificazioni, caratterizzate da una graduazione correlata al numero dei lavoratori (più di cinque o più di dieci lavoratori) e al periodo di riferimento. Pagina 1

2 Art. 23 Delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare provvedimenti legislativi per riordinare la materia dei congedi, delle aspettative e dei permessi sulla base di specifici criteri e principi direttivi informati, in primis, al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. I decreti legislativi saranno altresì adottati sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Art. 24 Modifica alla disciplina in materia di permessi per l assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità Il legislatore, intervenendo sull art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha modificato la disciplina relativa all assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, che trova applicazione sia per il settore pubblico che per quello privato. Art. 25 Certificati di malattia In materia di certificati di malattia viene esteso anche al settore privato la disciplina del pubblico impiego, secondo cui i medici non convenzionati possono certificare la prima assenza inferiore ai 10 giorni, mentre per le altre sarà necessario rivolgersi ai medici convenzionati o alle strutture pubbliche. Art. 30 Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro Il legislatore, intervenendo nel merito del controllo giudiziale, stabilisce che, qualora le disposizioni di legge contengano clausole generali nelle materie individuate dall art. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro), esso è limitato esclusivamente al mero accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità (e non di opportunità) dell atto, essendo escluso per legge il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro. La disciplina ora richiamata trova, inoltre, applicazione anche con riferimento alle clausole generali relative alla instaurazione del rapporto di lavoro, all esercizio dei poteri datoriali, al trasferimento d azienda ed al recesso. A circoscrivere ulteriormente il potere discrezionale del giudice interviene il secondo comma secondo cui, in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di interpretazione delle clausole del contratto, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale e la sua successiva attuazione. Il terzo comma intende limitare il potere discrezionale del giudice in materia di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo. In proposito, il giudice ai fini della valutazione deve tener presente le tipizzazioni presenti nei contratti collettivi o nei contratti individuali certificati dalle competenti commissioni previste dalla legge. Nella definizione delle conseguenze da riconnettere al licenziamento, ai sensi dell articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice deve tener conto dei parametri fissati dalla contrattazione, delle dimensioni aziendali e dell attività esercitata dal datore di lavoro, dell anzianità e delle condizioni del lavoratore, della situazione del mercato del lavoro locale e del comportamento delle parti anche prima del licenziamento. Al quarto comma, il legislatore ha ampliato il campo di applicazione della certificazione, con il fine principale di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, prevedendo che davanti le commissioni (costituite anche presso gli enti bilaterali) possano essere certificati, su base volontaria, tutti i contratti nei quali direttamente o indirettamente sia dedotta una prestazione di lavoro. Art. 31 Conciliazione e arbitrato L articolo 31 ridisegna in modo significativo la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro, al fine di deflazionare il contenzioso davanti al giudice e favorire la composizione stragiudiziale delle liti. Nello specifico, il legislatore ha inteso dettare una pluralità di rimedi alternativi al ricorso ai Tribunali del lavoro, in considerazione dei gravi problemi che affliggono la giustizia ordinaria e delle rilevanti Pagina 2

3 ripercussioni in termini di durata dei processi e di certezza dei rapporti di lavoro. Innanzitutto la norma modifica l art 410 c.p.c., riguardante il tentativo obbligatorio di conciliazione che, fatta accezione per il ricorso avverso i contratti di lavoro certificati, diviene facoltativo. Secondo la nuova disciplina, in caso di mancato accordo a seguito del tentativo di conciliazione, la commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. In particolare, se le parti non accettano senza adeguata motivazione la proposta di definizione della controversia, il giudice ne terrà conto (unitamente agli altri mezzi probatori) in sede di giudizio. Oltre alla rivisitazione della disciplina della conciliazione, importanti novità interessano un altro strumento di natura stragiudiziale: l arbitrato, per il quale sono oggi previste diverse possibilità di attivazione. La prima riguarda il ricorso all arbitrato da adottare durante la procedura di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. A riguardo, al fine di risolvere la lite pendente, durante il tentativo di conciliazione o al termine dello stesso, le parti possono rimettere volontariamente la risoluzione della controversia alla commissione di conciliazione, che si costituisce in organo arbitrale. In tal caso, trattandosi di arbitrato irrituale le parti devono indicare l eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento. Altre modalità di risoluzione arbitrale o conciliativa della controversia, alternative all autorità giudiziale, sono: 1. quella che può essere svolta in sede sindacale con le modalità stabilite nei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, ex art 412-ter c.p.c.; 2. quella prevista dall art. 412-quater c.p.c. da ultimo novellato, sulla base del quale le parti hanno la facoltà di avvalersi di un collegio di conciliazione e di arbitrato irrituale, costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, che è scelto di comune accordo dagli arbitri di parte, tra i professori universitari di materie giuridiche e tra avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. La parte ricorrente con la presentazione del ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato può richiedere che la lite sia decisa dagli arbitri secondo equità. La controversia è decisa, entro venti giorni dall udienza di discussione, mediante un lodo che è vincolante per le parti, è inoppugnabile ed ha efficacia di titolo esecutivo. Il giudice, accertata la regolarità formale, dichiara, esecutivo, con proprio decreto, il lodo. Con la riscrittura dell articolo 412-quater, è stata ipotizzata, quindi, una forma di arbitrato irrituale molto articolata e puntuale, prevedendo, fra l altro, un compenso in favore del presidente del collegio in misura pari al 2 per cento del valore della controversia. 3. quella prevista dal comma 9, dell art 31, che introduce la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro la clausola compromissoria, ovvero la clausola con cui le parti si impegnano a deferire le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che al giudice del lavoro. La clausola compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In assenza dei predetti accordi, trascorsi dodici mesi dall entrata in vigore della legge, sarà il Ministero del Lavoro a definire con decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione della disciplina. In ogni caso, la clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e la sottoscrizione della stessa può avvenire soltanto dopo la conclusione del periodo di prova, o in alternativa, trascorsi trenta giorni dalla stipula del contratto. La materia dei licenziamenti è esclusa dalla procedura arbitrale che può riguardare soltanto gli aspetti del rapporto di lavoro. Art. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato L articolo in commento reca disposizioni relative alle modalità ed ai termini per l impugnazione dei licenziamenti individuali ed ai criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, nei casi in cui è prevista la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Pagina 3

4 In particolare, la norma, modificando l art. 6 della legge n. 604/1966, prescrive che il licenziamento deve essere impugnato, pena la sua decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non fosse contestuale. All impugnazione (che può avvenire con atto scritto, anche di natura extragiudiziale) deve seguire, pena la sua inefficacia, entro il termine di duecentosettanta giorni, il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, ovvero la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione o l arbitrato (entrambi facoltativi) sono stati rifiutati o non è stato raggiunto l accordo necessario per l espletamento, il lavoratore ha tempo sessanta giorni per depositare il ricorso. Le predette modalità si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento. Occorre sottolineare la riduzione del termine massimo di impugnazione del provvedimento di licenziamento, cha passa dai 5 anni ai duecentosettanta giorni. Va inoltre evidenziato che le disposizioni relative all impugnazione del licenziamento si applicano anche: ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto nel contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all art 409, n. 3, c.p.c. (casistica molto ampia); al trasferimento ex art cc, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento in un altra unità produttiva; all azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo; ai contratti a tempo determinato in corso, con decorrenza dalla data di scadenza del termine; ai contratti a termine stipulati anche in applicazione di norme che non si riferiscono al decreto legislativo n. 368 del 2001, già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data stessa; alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell art c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento; in ogni altro caso in cui, compresa la somministrazione irregolare prevista dall art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. Il comma 5 disciplina l apparato sanzionatorio relativo ai casi di conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, stabilendo che in tal caso il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura da 2,5 a 12 mensilità. Con questo chiarimento si pone un importante limite all ammontare dei risarcimenti, in considerazione dei tempi lunghi per arrivare alla decisione giudiziale. Detto limite trova applicazione anche ai giudizi in corso (comma 7). Nell ipotesi in cui la contrattazione collettiva anche territoriale o aziendale, preveda nell ambito di specifiche graduatorie l assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato, il risarcimento monetario sopra indicato (tra 2,5 e 12 mensilità) viene ridotto della metà. Art. 33 Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica La disposizione modifica la procedura dell art. 13, del decreto legislativo n. 124/2004, sulle ispezioni sui luoghi di lavoro e sull atto di diffida conseguente all accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivano sanzioni amministrative. In particolare, si segnala che, al termine del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro un verbale di primo accesso, contenente tra l altro: l identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell istruttoria finalizzata all accertamento degli illeciti. Pagina 4

5 Per quanto concerne la diffida, l art. 33 stabilisce che, in caso di constatata inosservanza delle leggi o dei contratti collettivi in materia di lavoro e legislazione sociale dalla quale derivino inadempimenti, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro diffida il trasgressore e l eventuale obbligato in solido a regolarizzare le violazioni da cui derivano sanzioni amministrative che siano materialmente sanabili entro trenta giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione pari al minimo previsto dalla legge o ad 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento del predetto importo estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida. Se il trasgressore o l obbligato in solido non hanno fornito la prova della regolarizzazione e del pagamento, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati. Il comma 6 prevede l estensione del potere di diffida anche agli ispettori e funzionari amministrativi degli enti previdenziali, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di legislazione sociale. Art. 36 Modifiche all articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 Il legislatore è intervenuto sull art. 9 della legge n. 236/1993 che riguarda gli interventi di formazione professionale, aggiungendo il comma 3-ter, in base al quale, il Ministero del Lavoro può prevedere misure di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Art. 38 Modifica all articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 All articolo 11 del decreto legislativo n. 124/2004, dopo il comma 3, è inserito il comma 3-bis, che riguarda l esecutività del verbale di accordo raggiunto con la conciliazione monocratica. La novità introdotta dal legislatore va a sanare una carenza legislativa: in caso di mancata ottemperanza del datore agli obblighi assunti, il lavoratore può ottenere l esecutività dell accordo con decreto del giudice competente. Art. 39 Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali Il legislatore estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del decreto-legge 463/1983, convertito nella legge 638/1983) previsto per i soli lavoratori dipendenti, anche ai lavoratori a progetto e ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 335/1995). Art. 43 Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali A decorrere dal 1 gennaio 2010, gli atti ed i provvedimenti riguardanti le variazioni relative ai soggetti iscritti all albo delle imprese artigiane sono inopponibili nei confronti dell INPS, trascorsi tre anni anziché due dal verificarsi dei presupposti. Art. 46 Differimento di termini per l esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, incentivi all occupazione e apprendistato e di occupazione femminile L articolo in commento, intervenendo sulla legge n. 247 del 2007, che già prevedeva l esercizio della delega in favore del Governo per la riforma di importanti istituti, proroga ulteriormente, i termini per la revisione e il riordino delle materie in oggetto. In particolare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo è delegato ad adottare, in conformità all art. 117, Titolo V, della Costituzione, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali, la normativa su servizi all impiego, sugli incentivi all occupazione, sull apprendistato e sull occupazione femminile. Art. 48 Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di apprendistato Pagina 5

6 Il Legislatore interviene sull istituto dell apprendistato, prevedendo che l ultimo anno dell obbligo di istruzione, di cui alla legge n. 296 del 2006 (cioè dai 15 ai 16 anni di età), possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. In proposito, occorre sottolineare che nel nostro ordinamento tale tipologia di apprendistato - sebbene siano trascorsi 7 anni dall entrata in vigore della legge Biagi - risulta ancora non operativa perché, ad oggi, non è stata ancora definita la relativa regolamentazione dei profili formativi da parte delle Regioni (soltanto la Lombardia, con l accordo sottoscritto nel mese di settembre 2010, ha avviato un percorso di sperimentazione regionale). In ogni caso, è bene precisare che per rendere funzionante lo strumento sono necessari altri due passaggi: a) l intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell Istruzione, dell università e della ricerca; b) il parere consultivo delle parti sociali. In attesa della completa definizione della disciplina, è opportuno evidenziare che la possibilità di avviare percorsi di apprendistato con ragazzi che abbiano compiuto 15 anni costituisce un importante riconoscimento del valore educativo e di trasmissione di saperi connessi ai processi lavorativi, riconoscendo l impresa come luogo formativo che proprio nell artigianato trova il suo momento più alto e qualificante. Allo stesso tempo, occorre tener presente anche il problema dell'elevato e preoccupante abbandono scolastico, a cui il Collegato Lavoro dà purtroppo una prima soluzione solo in termini emergenziali. Al contrario, la risposta complessiva deve essere ricercata approcciando il problema dal punto di vista sociale e di supporto alle famiglie. Infatti, la maggioranza dei ragazzi che abbandonano la scuola riscontra, purtroppo, situazioni di disagio che dovrebbero essere affrontate con adeguati strumenti di supporto sociale. Inoltre, affinché la possibilità di svolgere l ultimo anno di obbligo scolastico in apprendistato possa divenire una opportunità ulteriore rispetto al sistema tradizionale di istruzione è necessario un ripensamento complessivo sia del ruolo dell impresa, quale luogo formativo oltre che produttivo, sia del mondo scolastico che dovrà essere in grado di sperimentare nuovi modelli didattici e formativi capaci di orientare ed indirizzare efficacemente i giovani e superare una concezione prettamente formalistica dell apprendimento, valorizzando le competenze specifiche e professionali, anche acquisite in assetto produttivo. Con l art. 48 il Legislatore prevede, altresì, che siano autorizzati a svolgere servizi di intermediazione per la ricerca del lavoro anche gli enti bilaterali e i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro. Art. 50 Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative Secondo l articolo 50, ove il giudice abbia riconosciuto la natura subordinata del rapporto di collaborazione e il datore di lavoro abbia offerto, entro il 30 dicembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato che sia stato accettato dal lavoratore, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore d opera con un importo compreso tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione. Il legislatore interviene, dunque, sulla materia delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, interessate dalle procedure di emersione fissate dall art. 1, comma 1202, della legge n. 296 del Per quest ultime, fatte salve le sentenze passate in giudicato, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo la predetta modalità. Pagina 6

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