Obblighi di comunicazione e criteri di applicazione delle relative penalità

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1 Obblighi di comunicazione e criteri di applicazione delle relative penalità In caso di mancata o parziale ottemperanza a ciascuno dei nuovi obblighi di comunicazione proposti dall AIT e oggetto di condivisione da parte dei Gestori, l Autorità calcolerà, per ciascuna inottemperanza, le penalizzazioni - riportate riassuntivamente nello schema di cui alla pagina seguente - di importo, previsto per ciascuna penalizzazione, fino a un massimo del 2% del fatturato, dell anno di cui alla mancata comunicazione. Verranno, a tal fine, prese in considerazione le inottemperanze agli obblighi di comunicazione riguardanti l intero gruppo di dati relativi al medesimo oggetto. Resta, pertanto, fermo l obbligo del Gestore di fornire tutti i dati e le informazioni richieste dall Autorità, con le modalità e i tempi dalla stessa previsti. 1. Criteri di applicazione delle percentuali massime di penalizzazione La procedura che segue permette un applicazione graduale delle penalità per gli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e di norma precede ma non preclude l invio al Gestore, ai sensi dell art C.C., di formale diffida ad adempiere entro un certo termine, decorso il quale si produce la risoluzione di diritto del contratto qualora quest ultima sia prevista dalla Convenzione di affidamento in essere e nelle modalità lì disciplinate. 2. Il campo di applicazione Le penalità per obbligo di comunicazione si applicano esclusivamente alla trasmissione dei documenti di seguito riportati; la tabella seguente (Tabella 1) contiene le relative tempistiche di trasmissione e i massimali di penalità. 1

2 NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CONVENZIONALI Tabella 1. Riepilogo obblighi di comunicazione e relative penalità OBBLIGO Tipo di documento Formato documento DATA DI SCADENZA OBBLIGO PENALITA' Rilevazione perdite Trasmissione annuale risultati delle rilevazioni delle perdite di acquedotto e fognatura ai sensi del DM 99/97 con le specifiche indicate da AEEGSI Secondo Normativa comprese le perdite fognarie secondo quanto previsto da Det. N. 10/ giu Fino a 0,5% del VRG del SII Libro dei cespiti e commesse di investimento Libro/Database dei cespiti e commesse di investimento Commesse di investimento conteneti le informazioni approvate con det. AIT 24/ giugno o 45 giorni dall'approvazione del bilancio se successiva al 15/05 Fino a 0,5% del VRG del SII Piano degli Interventi Quadriennale - a Preventivo Piano degli Interventi Relazione di accompagnamento Formato previsto dal Piano d'ambito, salvo diversa disposizione dell'aeegsi dell'ultimo anno salvo diversa disposizione dell'aeegsi Fino a 0,5% del VRG del SII Piano degli Interventi Quadriennale - a Consuntivo Documento dal quale emergano il consuntivo delle spese Formato previsto dal Piano d'ambito, salvo per ogni intervento e obiettivo, gli standard tecnici raggiunti diversa disposizione dell'aeegsi e le spese complessivamente sostenute 30-giu del primo anno successivo salvo diversa disposizione dell'aeegsi Fino a 1,5% del VRG del SII Standard Organizzativi DB Infrastrutture del servizio Nuovi Standard approvati con Det. Dir. n. 34/2014 e ss.mm.ii. - D-base infrastrutture - Shape file delle opere a rete (distributrici, adduttrici, fognature e collettori) Secondo quanto approvato con Det. 2/ DB infrastrutture in formato NetSIC - Shape file contenenti le informazioni dei tronchi delle diverse opere a rete (rif. det. AIT 24/2016) 31-mag 30 giugno o 45 giorni dall'approvazione del bilancio se successiva al 15/05 Fino a 0,4% del VRG del SII (per ogni standard) con tetto del 0,7% del VRG del SII per il complesso degli standard Fino a 1,5% del VRG del SII Struttura dei corrispettivi / Dati di fatturazione con dettaglio dei ruoli Vecchia articolazione tariffaria confluita in "Struttura dei corrispettivi" Tabelle riepilogative annuali Secondo quanto stabilito da A.I.T. 30-set Fino a 0,5% del VRG del SII Scambi infragruppo Dati Infragruppo Formato AIT 30-giu Fino a 0,5% del VRG del SII Dati economici, patrimoniali e finanziari - Template Determina AEEGSI - Articolazione tariffaria finalizzata al calcolo tariffario (specialmente se la direzione è il ModTariffe ModQFissa collegato al bilancio) Formato AIT con contenuti determina AEEGSI Verrà fissata annualmente a seguito delle Determinazioni da parte di AEEGSI per il relativo periodo regolatorio Fino a 1% del VRG del SII Dati gestionali Dati Gestionali Formato AIT salvo diversa disposizione AEEGSI 30 Maggio salvo diversa disposizione AEEGSI Fino a 1% del VRG del SII Informazioni Societarie - Bilancio civilistico - Modifica Organigramma (comunicazioni limitate alle modifiche significative a livello di macrostruttura) - Modifica compagine societaria - Operazioni societarie straordinarie Comunicazione in formato libero 15 giorni dall'evento Fino a 0,5% del VRG del SII NOTA Ai fini del calcolo delle penalità, il VRG del SII è da considerarsi al netto delle altre attività idriche e di Rcvol. Per tutti gli obblighi si applicheranno le modalità di penalizzazione della mancata o parziale trasmissione dei dati come descritto di seguito. 3. Valutazione del grado di penalizzazione La gravità della mancata o parziale comunicazione del documento è valutata sotto un duplice aspetto: Il tempo (di ritardo); La qualità del dato (incompletezza quali-quantitativa). La matrice delle penalità (Tabella 2) sintetizza l effetto congiunto del ritardo di trasmissione e dell incompletezza del documento. La matrice riporta verticalmente, per classi, il tempo trascorso tra la data di scadenza prevista dalla Convenzione per la consegna del documento e la data di effettiva consegna all Autorità. Ad esempio un documento consegnato con un mese e 15 giorni di ritardo ricade nella classe 1-2 mesi. Orizzontalmente si trovano alcune classi che sintetizzano il grado di incompletezza qualiquantitativa dei dati forniti (Nulla, Lieve, Media, Grave, Totale). Nella valutazione qualiquantitativa dei documenti, l Autorità terrà conto di eventuali incompletezze correlate alle modifiche apportate (in corso di raccolta dei dati) ai database che il Gestore è tenuto a compilare. Per ogni documento sono stabiliti i seguenti criteri attraverso i quali l Autorità possa valutare il grado di qualità del dato consegnato. 2

3 Archivi delle registrazioni relativi agli Standard Organizzativi Ogni registro per la determinazione degli Standard Organizzativi sarà ritenuto incompleto in maniera: LIEVE se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o è possibile ricostruire il relativo indicatore, ma mancano senza una adeguata motivazione meno della metà dei dati non strettamente necessari alla costituzione dell indicatore oppure se viene riscontrata, secondo i criteri individuati dall Autorità in fase di istruttoria, la mancanza o falsa rilevazione di meno del 5% degli eventi. In entrambi i casi, al fine di tener conto di meri errori materiali di inserimento, non si calcolerà alcuna penalità in caso di mancanza del 5% dei dati non strettamente necessari alla costituzione dell indicatore o dello 0,5% degli eventi. o l evento è registrato ma mancano o sono erroneamente riportati dati rilevanti ai fini del calcolo dell indicatore per un numero di eventi fino all 1% del totale. MEDIA se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o è possibile ricostruire il relativo indicatore, ma mancano senza una adeguata motivazione più della metà dei dati non strettamente necessari alla costituzione dell indicatore; o viene riscontrata, secondo i criteri individuati dall Autorità in fase di istruttoria, la mancanza o falsa rilevazione di meno del 10% degli eventi; o l evento è registrato ma mancano o sono erroneamente riportati dati rilevanti ai fini del calcolo dell indicatore per un numero di eventi fino al 10% del totale. GRAVE se non è possibile ricostruire il relativo indicatore perché mancano i dati rilevanti in meno della metà degli eventi (e tali eventi sono in numero superiore al 10% del totale), oppure se viene riscontrata, secondo i criteri individuati dall Autorità in fase di istruttoria, la mancanza o falsa rilevazione di meno del 20% degli eventi; TOTALE se non è possibile ricostruire il relativo indicatore perché mancano i dati rilevanti in più della metà degli eventi oppure se viene riscontrata, secondo i criteri individuati dall Autorità in fase di istruttoria, la mancanza o falsa rilevazione di più del 20% degli eventi. Il documento è COMPLETO se è possibile ricostruire il relativo indicatore e non manca nessun dato, anche non strettamente necessario alla costituzione dell indicatore, fatto salvo quanto previsto per l incompletezza Lieve. Nel caso si presenti più di una condizione di incompletezza tra quelle descritte ai punti precedenti, verrà presa a riferimento ai fini della valutazione del grado lieve, medio, grave o totale quella rilevata di livello più alto. I Dati Gestionali Il database dei dati gestionali è ritenuto incompleto in maniera: LIEVE se mancano senza una adeguata motivazione o sono inattendibili fino al 2% dei dati richiesti. Al fine di tener conto di meri errori materiali di inserimento, non si calcolerà alcuna penalità in caso di mancata, parziale o inattendibile ripartizione dello 0,5% dei dati; MEDIA se mancano o sono inattendibili fino al 4% dei dati richiesti; GRAVE se mancano meno della metà dei dati richiesti, salvo quanto previsto ai punti precedenti; TOTALE se mancano più della metà dei dati richiesti. 3

4 Il documento è COMPLETO se contiene tutti i dati con la ripartizione per centri zona quando è richiesta, fatto salvo quanto previsto per l incompletezza Lieve. I DB Infrastrutture e gli shapefiles delle reti Fino al completo riempimento dei DB infrastrutture e degli shapefiles delle condotte, l Autorità si impegna a comunicare annualmente al Gestore, entro la scadenza del 30 giugno, i dati complessivi del DB infrastrutture e/o degli shapefiles che si richiede vengano implementati entro l anno successivo (la richiesta potrà riguardare il grado di compilazione o anche la qualità dei dati). Il Gestore si impegna a comunicare eventuali difficoltà a produrre i dati richiesti entro il 30 settembre e infine entro il 30 novembre l Autorità formalizza la richiesta definitiva di dati tenuto conto delle osservazioni del Gestore anche in relazione alle effettive possibilità tecniche ed economiche di reperimento e registrazione delle informazioni. Il database e gli shapefiles saranno ritenuti incompleti in maniera: LIEVE se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o risulta mancare - o non essere stata fornita correttamente - una percentuale compresa tra il 5% e il 10% del totale dei dati richiesti nell anno di riferimento; o in corrispondenza delle nuove infrastrutture messe in esercizio nell anno di riferimento risulta mancare o non essere stata fornita correttamente una percentuale compresa tra il 5% e il 10% del totale dei dati; o risultano infrastrutture cancellate e/o dismesse con procedura che non consente di tenerne traccia nelle progressive consegne (procedura errata). MEDIA se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o risulta mancare - o non essere stata fornita correttamente - una percentuale compresa tra il 10% e il 20% del totale dei dati richiesti nell anno di riferimento; o in corrispondenza delle nuove infrastrutture messe in esercizio nell anno di riferimento risulta mancare o non essere stata fornita correttamente una percentuale compresa tra il 10% e il 20% del totale dei dati. GRAVE se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o risulta mancare - o non essere stata fornita correttamente - una percentuale superiore al 20% del totale dei dati richiesti nell anno di riferimento; o in corrispondenza delle nuove infrastrutture messe in esercizio nell anno di riferimento risulta mancare o non essere stata fornita correttamente una percentuale superiore al 20% del totale dei dati. Nel caso si presenti più di una condizione di incompletezza tra quelle descritte ai punti precedenti, verrà presa a riferimento ai fini della valutazione del grado lieve, medio o grave quella rilevata di livello più alto. Ai fini della valutazione del grado di incompletezza complessivo per l obbligo di comunicazione in oggetto, verrà poi preso a riferimento il grado di incompletezza massimo tra quello del DB infrastrutture e quello degli shapefiles. La procedura sopra descritta potrà essere implementata su ulteriori dati, garantendo tempi e risorse congrui per l acquisizione dei medesimi, se ritenuti di particolare rilievo ed importanza anche in relazione a nuove normative, nonché a disposizioni di AEEGSI o di altri soggetti di rilievo regionale e nazionale. 4

5 Gli scambi infragruppo Il database degli scambi infragruppo è ritenuto incompleto in maniera: LIEVE se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o mancano senza una adeguata motivazione o sono inattendibili i collegamenti tra fatture e contratti di riferimento per importi fino al 5% del totale degli scambi; o non sono correttamente compilati fino al 20% degli altri dati complessivamente contenuti nel data base o i contratti, per importi fino al 5% degli scambi, non contengono il riferimento esplicito ai prezziari o la relazione che quantifica il prezzo degli scambi o non prevedono la riepilogazione a consuntivo delle attività svolte MEDIA se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o mancano i contratti o fatture ed i collegamenti tra fatture e contratti di riferimento per importi dal 5% fino al 20% del totale degli scambi o non sono correttamente compilati dal 20% al 50% degli altri dati complessivamente contenuti nel database o i contratti, per importi fino dal 5% al 20% degli scambi, non contengono il riferimento esplicito ai prezziari o la relazione che quantifica il prezzo degli scambi o non prevedono la riepilogazione a consuntivo delle attività svolte GRAVE se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o mancano i contratti ed i collegamenti tra fatture e contratti di riferimento per importi fino dal 20% al 50% del totale degli scambi o non sono correttamente compilati oltre il 50% degli altri dati complessivamente contenuti nel database o i contratti, per importi dal 20% al 50% degli scambi, non contengono il riferimento esplicito ai prezziari o la relazione che quantifica il prezzo degli scambi o non prevedono la riepilogazione a consuntivo delle attività svolte TOTALE se si presenta almeno una tra le seguenti condizioni: o mancano i contratti ed i collegamenti tra fatture e contratti di riferimento per importi oltre il 50% degli scambi o i contratti, per importi oltre il l 50% degli scambi, non contengono il riferimento esplicito ai prezziari o la relazione che quantifica il prezzo degli scambi o non prevedono la riepilogazione a consuntivo delle attività svolte. Nel caso si presenti più di una condizione di incompletezza tra quelle descritte ai punti precedenti, verrà presa a riferimento ai fini della valutazione del grado lieve, medio o grave quella rilevata di livello più alto. Gli altri documenti Per tutti gli altri documenti per i quali non è possibile definire specifici indicatori, l Autorità si riserva di definire successivamente in ultimo in fase di istruttoria all interno della quale sarà nel caso garantito il contraddittorio con il Gestore - i criteri per l individuazione del grado di incompletezza delle informazioni in essi contenute. 5

6 4. La percentuale di penalizzazione L incrocio tra l aspetto temporale e quello dell incompletezza quali-quantitativa del documento determina la percentuale di penalizzazione che scaturisce dalla matrice delle penalità (Tabella 2). Le percentuali riportate nella matrice rappresentano la quota parte della massima penalità prevista per l inottemperanza ad un preciso obbligo di comunicazione. Ad esempio il valore 10% se applicato alla mancata comunicazione del DB infrastrutture significa una penalità pari al 10% del 2% (penalità max prevista) ovvero lo 0.02% del VRG. 5. L iter sanzionatorio L applicazione della matrice, di cui sopra, è accompagnata da un iter sanzionatorio che non può prescindere dal ruolo attivo dell Autorità: in assenza della sua attività la penalità non è applicabile. Attraverso la propria attività, l Autorità ha la facoltà di prorogare i tempi di consegna della documentazione o prevedere modalità e tempistiche per l integrazione dei dati. L iter prevede l avvio di procedure che consistono: 1. nella rilevazione dei tempi di consegna della documentazione, 2. nella trasmissione dell eventuale diffida ad adempiere e della relativa proroga temporale, 3. nella valutazione quali-quantitativa dei documenti consegnati, 4. nella trasmissione dell eventuale diffida ad integrare i documenti incompleti e della relativa proroga temporale, 5. nella rilevazione dei tempi di consegna dell integrazione dei dati, 6. nella determinazione della penalità, 7. nella comunicazione della penalità applicata. 1. Il primo aspetto permette all Autorità di rilevare il momento della consegna del documento. Alla consegna del documento soggetto ad obbligo di comunicazione, l Autorità registrerà la data di trasmissione e l eventuale scostamento dalla data prevista di consegna. 2. L applicazione della penalità potrà avvenire esclusivamente previa diffida ad adempiere da parte dell Autorità. La diffida potrà essere trasmessa al Gestore solo a seguito della scadenza naturale dell obbligo tra il decimo e il quindicesimo giorno di ritardo - e potrà contenere un ulteriore proroga a discrezione dell Autorità, fino ad un massimo di 70 giorni. La proroga potrà essere reiterata una sola volta (complessivamente le due proroghe non potranno quindi superare i 140 giorni). L Autorità si riserva comunque la possibilità di inoltrare solleciti prima e/o in prossimità della scadenza naturale dell obbligo di trasmissione. Se il Gestore trasmette il documento completo entro la data prevista dalla diffida, il documento si intenderà consegnato in ogni sua parte come se fosse stato consegnato entro il tempo utile previsto dalla Convenzione. Di conseguenza nessuna penalità graverà sul Gestore. Qualora si andasse oltre il tempo della proroga proposta dalla diffida ad adempiere, al Gestore verrà applicata la penalità prevista dalla matrice allegata, in base al tempo decorso dal momento della naturale scadenza di comunicazione. 3. Avvenuta la consegna del documento, l Autorità valuterà il grado di completezza del documento grazie al supporto di parametri stabiliti dall Autorità per ogni singolo documento, in base alla rilevanza dei singoli dati che vi sono contenuti. 4. In qualsiasi caso, sia per consegne entro i tempi di proroga che oltre, qualora il documento risulti vuoto, incompleto od incoerente, l Autorità potrà inviare, dopo un congruo tempo di disamina, un ulteriore diffida (diffida ad integrare il documento). Qualora il documento sia stato trasmesso prima della diffida ad adempiere, la diffida ad integrare costituirà il primo atto da parte 6

7 dell Autorità. Anche questa diffida conterrà una proroga fino ad un massimo di 70 giorni - a discrezione dell Autorità, grazie alla quale il Gestore potrà integrare il documento in questione entro il tempo prestabilito senza incorrere in ulteriori penalità. La proroga potrà essere reiterata una sola volta (complessivamente le due proroghe non potranno quindi superare i 140 giorni). In caso di ulteriore incompletezza del documento consegnato, l AIT trasmetterà un ulteriore (e ultima) diffida ad integrare concedendo una proroga fino ad un massimo di 70 giorni. 5. Il quinto aspetto riguarda la rilevazione della data di trasmissione dell integrazione dei dati. 6. Decorsi i tempi delle eventuali proroghe contenuti nelle diffide, la determinazione della penalità avverrà in base ai criteri di seguito riportati. 7. Infine avverrà la trasmissione al Gestore della comunicazione relativa alla penalità comminata. 8. L iter sanzionatorio ha inizio entro i 6 mesi successivi alla data di scadenza, modificata come da eventuali proroghe. Il procedimento si dovrà concludere entro 12 mesi dalla data di scadenza, salvo le consegne ricadenti nelle annualità di revisione del PdI per le quali il termine è previsto entro 18 mesi dalla data di scadenza. Le tempistiche di cui sopra sono al netto dei tempi connessi alle diffide ad adempiere così come in precedenza definite. Tutte le possibilità che discendono dall effetto congiunto di prima e seconda diffida, sono sintetizzate negli schemi riportati nel presente documento (negli schemi per semplicità è stato riportato il caso di un unica diffida ad integrare; nel caso si ricorresse alla seconda diffida ad integrare, sono da considerare ai fini del calcolo della penale gli eventuali tempi di ritardo cumulati fino alla consegna corrispondente alla seconda e ultima diffida ad integrare). Si precisa che la procedura descritta, quando fa menzione di diffida ad adempiere, non si riferisce alla diffida formale ad adempiere in base all art cod. civ.. La diffida formale rimane lo strumento ultimo in mano all Autorità, qualora risultasse necessario ricorrere alla risoluzione di diritto del contratto stesso. 6. Le tempistiche Per semplificare l esposizione delle casistiche, si prenderanno a riferimento le sigle dei tempi degli eventi di cui si è fatto menzione, come sotto elencati. T0: Tempo previsto dalla Convenzione per la consegna dei documenti. T1: Invio diffida ad adempiere contenente un tempo di proroga. T2: Scadenza tempo di proroga contenuto nella diffida ad adempiere. T3: Invio diffida ad integrare i dati mancanti contenente un ulteriore tempo di proroga (da considerare doppiamente nel caso di invio di due successive diffide ad integrare). T4: Scadenza tempo di proroga contenuto nella diffida ad integrare i dati mancanti (da considerare doppiamente nel caso di invio di due successive diffide ad adempiere). T0: scadenza formale T1: invio diffida ad adempiere T2: scadenza proroga diffida T3: invio diffida ad integrare (prima/seco nda diffida) T4: scadenza proroga diffida ad integrare (prima/seconda diffida) 7

8 Si definisce Ti il tempo di consegna effettivo del documento, ovvero il tempo che intercorre tra la scadenza formale T0 e la consegna effettiva; mentre sarà Tj il tempo di consegna dell integrazione ai dati incompleti, ovvero il tempo che intercorre tra la scadenza formale T0 e la consegna effettiva dell integrazione. Almeno sette giorni prima di una scadenza il Gestore può richiederne la proroga che, se concessa, vale come nuovo T di riferimento (T0, T2 o T4). 7. Le casistiche Una volta chiarita la procedura, i tempi delle diffide ad adempiere e a integrare e le relative proroghe, è possibile sintetizzare tutti i possibili eventi che si possono verificare e le relative penalizzazioni da applicare attraverso la matrice di cui alla Tabella Documento consegnato completo prima o al tempo T0 o fino a T1 (Ti T1): NESSUNA PENALITÀ 2. Documento consegnato incompleto prima o al tempo T0 (Ti T0): Dato inviato non completo prima del tempo T0 o coincidente Consegna integrazione prima della diffida ad integrare Invio diffida ad integrare (T3) contenente una proroga (T4) Dato completo -> nessuna penalità Dato incompleto -> casistica a fianco (diffida ad integrare) Consegna integrazione entro la proroga T3<Tj T4 Dato completo -> nessuna penalità Consegna integrazione oltre la proroga Tj>T4, o mancata consegna, o consegna entro Tj T4 ma non completa Penalità da matrice di calcolo applicata a: (Tj-T4), se Tj>T4 T0=0, se Tj T4 3. Documento consegnato incompleto tra T0 e T1(T0<Ti T1): Dato inviato non completo in Ti dopo T0 ma non oltre T1 Consegna integrazione prima della diffida ad integrare Invio diffida ad integrare (T3) contenente una proroga (T4) Dato completo -> nessuna penalità Dato incompleto -> casistica a fianco (diffida ad integrare) Consegna integrazione entro la proroga T3<Tj T4 Consegna integrazione oltre la proroga Tj>T4, o mancata consegna, o consegna entro Tj T4 ma non completa Dato completo -> nessuna penalità Penalità da matrice di calcolo applicata a: (Tj-T4) + (Ti-T0), se Tj>T4 (Ti-T0), se Tj T4 8

9 4. Documento consegnato completo o incompleto dopo T1, cioè dopo l invio della diffida ad adempiere (Ti>T1): Documento inviato dopo l invio della diffida ad adempiere (Ti>T1) Invio documento entro la scadenza della proroga (T2) contenuta nella diffida ad adempiere (T1<Ti T2) Invio documento oltre la scadenza della proroga (T2) contenuta nella diffida ad adempiere (Ti>T2) Dato completo Dato incompleto Dato completo Dato incompleto Nessuna penalità Consegna integrazione non oltre la nuova diffida ad integrare (T3) Invio diffida ad integrare (T3) che stabilisce una nuova proroga (T4) Penalità da matrice di calcolo con dati completi applicata a: (Ti-T2)+(T1-T0) Consegna integrazione prima della nuova diffida ad integrare (T3) Invio diffida ad integrare (T3) che stabilisce una nuova proroga (T4) Dato completo -> Nessuna penalità. Dato incompleto -> vedere alternativa a fianco (diffida ad integrare). Consegna entro la proroga (T3<Tj T4) della diffida ad integrare Dato completo -> Nessuna penalità. Consegna oltre la proroga (Tj>T4) della diffida ad integrare, o mancata consegna, o consegna entro Tj T4 ma non completa Penalità da matrice di calcolo applicata a: (Tj-T4)+(T1-T0), se Tj>T4 (T1-T0), se Tj T4 Se dato completo -> Penalità da matrice di calcolo con dati completi applicata a: (Ti-T2)+(T1-T0) dove Ti è riferito al secondo invio con dato completo. Se dato incompleto -> vedere alternativa a fianco (diffida ad integrare) con Ti riferito al secondo invio precedente a T3. Consegna entro la proroga (T3<Tj T4) della diffida ad integrare Se dato completo -> Penalità da matrice di calcolo con dati completi applicata a: (Ti-T2)+(T1-T0) Consegna oltre la proroga (Tj>T4) della diffida ad integrare, o mancata consegna, o consegna entro Tj T4 ma non completa Penalità da matrice di calcolo applicata a: (Tj-T4) + (Ti-T2)+ (T1-T0), se Tj>T4 (Ti-T2)+ (Ti-T0), se Tj T4 9

10 8. I livelli di applicazione delle penalità L ultimo passaggio che rende possibile l utilizzo della matrice è il livello di applicazione della penalità (A,B,C). Ad ogni classe di incompletezza dei dati (lieve, media, grave) corrispondono tre livelli di applicazione della penalità che sono correlati alle inadempienze di trasmissione dei dati negli anni precedenti. Dopo aver determinato la combinazione tra ritardo temporale della consegna del documento e gravità dell incompletezza dei dati verrà applicata la penalizzazione sulla base dei diversi livelli di applicazione della penalità. Applicazione livello A Per ogni documento relativo al primo anno, o al primo anno dopo che siano state apportate modifiche strutturali significative al documento stesso, per qualsiasi grado di incompletezza, è possibile applicare solo il livello A. Il livello A si applica anche nei seguenti casi: Ogni volta che nell anno precedente o nel periodo precedente (a seconda che la periodicità di consegna sia annuale o per periodo regolatorio) non sono state ravvisate penalità per mancanza quali-quantitativa dei dati relativi allo specifico documento, in caso di applicazione di penali, si continua ad applicare il livello A; Ogni volta che rispetto all anno precedente o al periodo precedente si è riscontrato un miglioramento di classe di incompletezza (es. da Media a Lieve); Ogni volta che nel caso di incompletezza Lieve nell anno precedente o nel periodo precedente si è riscontrato un abbattimento del grado di incompletezza del documento superiore al 50%. Applicazione livello B Qualora il Gestore abbia subito una penalità quali-quantitativa solo nell anno precedente o nel periodo precedente, gli sarà applicato il livello di penalità delle colonne B, fatto salvo il verificarsi di un miglioramento della classe di incompletezza. In questo caso verrà applicato il livello A. Applicazione livello C Infine qualora il Gestore sia inadempiente sotto un profilo quali-quantitativo da due o più anni precedenti o periodi precedenti consecutivamente (a seconda che la periodicità di consegna sia annuale o per periodo regolatorio) si applicano le colonne C, fatto salvo il verificarsi di un miglioramento della classe di incompletezza. In questo caso verrà applicato il livello A. Il quarto anno e per ogni anno in cui avviene le revisione tariffaria, per i dati relativi all anno precedente, si applicherà sempre e comunque la colonna C in caso di media o grave inadempienza. 9. Accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive Alla procedura fin qui prevista per gli obblighi di comunicazione ai fini dell attuazione del controllo da parte dell Autorità, si aggiunge anche la possibilità di effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive nelle modalità previste dalla Convenzione di Affidamento. Le attività ispettive descritte in precedenza possono essere relative a: a) documenti; b) opere realizzate o in fase di realizzazione. 10

11 Caso a) Qualora gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive che hanno per oggetto i documenti riscontrino la mancanza di aggiornamento dei dati, con le modalità previste dalla Convenzione, o sia preclusa l ispezione ai documenti, l Autorità prima di attivare la procedura della diffida ad adempiere prevista dal Codice Civile, fino alla risoluzione del contratto (in caso di mancata ottemperanza entro il termine prestabilito) qualora essa sia prevista dalla Convenzione di affidamento in essere e nelle modalità lì disciplinate procederà ad utilizzare l iter descritto in precedenza solo a seguito di una relazione scritta da parte del Gestore che motivi in maniera congrua l inadempienza riscontrata dall Autorità e che tale relazione venga trasmessa entro 30 giorni dal momento della rilevazione dell inadempimento. In particolare, i documenti che sono soggetti a penalizzazione per mancato aggiornamento sono i seguenti: Corretto aggiornamento del database delle infrastrutture; Corretto aggiornamento delle rilevazioni degli Standard Organizzativi necessarie alla compilazione dei registri annuali. Tutta la restante documentazione non può essere sottratta alle ispezioni dell Autorità. In relazione al caso a) l Autorità potrà comminare al Gestore una penalità compresa tra i ed in base alle gravità riscontrate. Caso b) Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive sulle opere realizzate o in fase di realizzazione hanno per oggetto la verifica della conformità delle opere alle specifiche del progetto ovvero degli investimenti effettuati e conclusi. Qualora siano riscontrate difformità sostanziali dai progetti presentati all Autorità, ovvero qualora sia impedita l ispezione ai cantieri od alle opere già concluse, l Autorità prima di attivare la procedura della diffida ad adempiere prevista dal Codice Civile, fino alla risoluzione del contratto (in caso di mancata ottemperanza entro il termine prestabilito) qualora questa sia prevista dalla Convenzione di affidamento in essere e nelle modalità lì disciplinate procederà ad attivare l iter descritto in precedenza solo a seguito di una relazione scritta da parte del Gestore che motivi in maniera congrua l inadempienza riscontrata dall Autorità e che tale relazione venga trasmessa entro 30 giorni dal momento della rilevazione dell inadempimento. Anche in relazione al caso b) l L Autorità potrà comminare al Gestore una penalità compresa tra i ed in base alle gravità riscontrate. 10. Limiti di penalità La penalità massima totale applicabile annualmente al Gestore per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, degli standard organizzativi e degli standard tecnici sarà il 2% del VRG del SII. Nel caso in cui venisse applicata una penalità al Gestore da parte dell AEEGSI, il totale delle penalità annuali da obblighi di comunicazione, standard organizzativi e standard tecnici potrà solo integrare quella dell AEEGSI nel limite massimo del 2% del VRG del SII. La penalità massima applicabile annualmente al Gestore per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione - intesi nel loro complesso - sarà lo 1,5% del VRG del SII. La penalità massima applicabile annualmente al Gestore per il mancato rispetto di ciascuno degli standard organizzativi sarà lo 0,4% del VRG del SII, con tetto dello 0,7% del VRG del SII per il complesso di tutti gli standard. Ai fini del calcolo delle penali, il VRG del SII è da intendersi al netto delle altre attività idriche e di Rcvol. 11

12 Tabella 2. MATRICE DELLE PENALITÀ (% del massimale di penalità) Incompletezza Nulla Lieve Media Grave Totale Mese Livello A B C A B C A B C % 1.25% 4.17% 8.75% 15.00% 22.92% 32.50% 43.75% 56.67% 71.25% % % 1.74% 5.10% 10.12% 16.79% 25.13% 35.12% 46.77% 60.08% 75.04% % % 2.27% 6.07% 11.51% 18.61% 27.35% 37.75% 49.80% 63.49% 78.84% % % 2.84% 7.07% 12.94% 20.45% 29.60% 40.40% 52.84% 66.92% 82.64% % % 3.44% 8.10% 14.39% 22.32% 31.88% 43.07% 55.89% 70.35% 86.44% % % 6.15% 11.46% 18.28% 26.61% 36.46% 47.81% 60.68% 75.05% 90.94% % % 7.55% 13.29% 20.52% 29.22% 39.40% 51.06% 64.20% 78.82% 91.13% % % 9.09% 15.25% 22.86% 31.92% 42.42% 54.38% 67.78% 82.63% 91.31% % % 10.77% 17.33% 25.31% 34.71% 45.52% 57.75% 71.40% 83.00% 91.50% % % 18.50% 25.67% 34.00% 43.50% 54.17% 66.00% 79.00% 86.00% 93.00% % % 21.67% 29.17% 37.78% 47.50% 58.33% 70.28% 80.00% 86.67% 93.33% % % 25.08% 32.89% 41.75% 51.67% 62.64% 74.67% 81.00% 87.33% 93.67% % 12

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