nuova Guida all assegno bancario NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO
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1 NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO nuova Guida all assegno bancario alle nuove disposizioni antiriciclaggio, alla corretta compilazione, alla nuova disciplina sanzionatoria, alle procedure da adottare in caso di furto o smarrimento
2 A cura di Matteo Ferracin Illustrazioni di Paolo Rossi Tutti i diritti sono riservati CISCRA SpA Villanova del Ghebbo (Ro)
3 Indice Premessa Che cos è l assegno bancario Gli attori coinvolti Requisiti di validità per l emissione dell assegno Termini di presentazione dell assegno Le nuove regole nell uso degli assegni Assegno bancario Non Trasferibile Assegno bancario Libero Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni Procedure da adottare in caso di furto o smarrimento Normativa di riferimento Sommario
4 04 Guida all assegno bancario Premessa assegno bancario è un mezzo di pagamento L ancora molto utilizzato e diffuso. Il suo uso è stato regolamentato negli anni da numerose normative che hanno delineato un quadro molto articolato e complesso, in modo particolare per le importanti novità introdotte nell'ordinamento italiano a seguito dell'attuazione della Direttiva europea n. 60/2005/Ce, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cosiddetta Terza Direttiva Antiriciclaggio). Tale attuazione è stata realizzata con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, tra l'altro, ha introdotto norme più rigorose per la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. Il citato decreto è in vigore dal 29 novembre 2007 e, per le disposizioni limitative dei mezzi di pagamento (art. 49), tra cui gli assegni, dal 30 aprile La novità più rilevante introdotta dal Decreto riguarda l abbassamento della soglia delle transazioni in contanti e con libretti e titoli al portatore, che passa da superiore a euro a pari o superiore a euro. Dall importo di euro (compreso) in su non si potran-
5 05 no, quindi, effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a euro dovranno essere emessi con indicazione del beneficiario e muniti della clausola di non trasferibilità. L abbassamento della soglia minima e le modalità di compilazione sono giustificate dall obiettivo di spostare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati che conservano traccia dei soggetti che hanno operato la transazione e possono, in tal modo, ostacolare attività illecite o criminose per una maggiore tutela dei cittadini. L obiettivo di questa Guida è quello di illustrare, in modo semplice ma esaustivo, il quadro completo della legislazione che regolamenta l utilizzo degli assegni e la loro corretta compilazione e, in particolare, le nuove regole in materia di antiriciclaggio. A completamento vengono evidenziati i dettami della nuova disciplina sanzionatoria dell assegno, oltre a riportare precise indicazioni da seguire in caso di furto o smarrimento dell assegno bancario stesso. Buona lettura! La Tua Banca
6 06 Guida all assegno bancario Che cos è l assegno bancario assegno bancario è un titolo di credito consistente in un ordine incondizionato scritto, imparti- L to alla propria banca, di pagare a vista, a terzi o a se stessi, una somma di denaro indicata. Si tratta quindi di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca, presso la quale detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto. Trattario (la banca) -paga l assegno a vista
7 07 Gli attori coinvolti In termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario di pagare un beneficiario. Il traente è chi emette l assegno e lo sottoscrive essendo il titolare (o un suo rappresentante) del conto corrente. Il "trattario" è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente e alla quale viene impartito l ordine di pagare. Il "beneficiario" è colui al quale deve essere pagato l'assegno. Traente (chi emette l assegno) -ordina di pagare alla banca -consegna l assegno al beneficiario Beneficiario -riceve l assegno dal traente -riceve il pagamento dell assegno dalla banca
8 08 Guida all assegno bancario Requisiti di validità per l emissione dell assegno Ipresupposti per l'emissione di un assegno bancario sono: l'autorizzazione della banca ad emettere assegni (convenzione di assegno) con consegna al correntista che ne ha fatto richiesta del libretto di assegni (carnet); la presenza di somme sul proprio conto corrente derivanti da precedenti depositi di denaro o da un prestito (fido) ottenuto dalla banca. Quando si emette un assegno bancario occorre tener presente che il documento deve contenere delle informazioni stabilite dalla Legge, in mancanza delle quali il titolo è invalido (salvo i casi previsti dalla Legge).
9 09 I principali dati normalmente prestampati sono: 1 la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2 l ordine incondizionato di pagare una somma determinata (che andrà espressa sia in cifre che in lettere); 3 il nome della banca incaricata di effettuare il pagamento (banca trattaria); 4 il luogo di pagamento (indicato accanto al nome del trattario); 5 le coordinate bancarie; 6 la clausola NON TRASFERIBILE : i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni "liberi", pagando la somma di 1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo. La clausola non trasferibile resta obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a Euro (D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007).
10 10 Guida all assegno bancario Altri dati DEVONO essere indicati da chi emette l'assegno: 7 la data di emissione; 8 il luogo di emissione che va indicato accanto alla data (un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione); 9 l importo da pagare: deve essere certo nel suo ammontare ed indicato in lettere e in cifre: - importo in cifre: vanno indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui l importo sia intero. Si scriverà, ad esempio, "37,00". 13 Nel caso invece in cui non sia intero, si dovrà scri- Sanremo 4 BANCA 3 8 vere "37,12". filiale di xxxxxxxx Via Roma, 14 - importo in lettere: in caso di CAB: ABI: discordanza fra l importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre l importo in lettere. Riproponendo l esempio di prima, l importo in lettere sarà "trentasette/00", nel caso in cui l importo sia intero. In 10
11 11 caso di cifra non intera "trentasette/12". Se l importo da pagare è scritto più di una volta in cifre o in lettere, l assegno in caso di differenza vale per l importo minore. 10 il nome o la ragione sociale del beneficiario: non è possibile emettere un assegno, per un importo pari o superiore a euro, senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l assegno. In questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome oppure a me medesimo o É fondamentale verificare che l'assegno sia completo nella sua compilazione. Potrebbe, in caso contrario, non essere pagato
12 12 Guida all assegno bancario all ordine mio proprio o a me stesso e firmando sul retro l assegno per girata. Tale assegno può essere girato unicamente per l incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall importo recato nello stesso, ovvero l assegno emesso all ordine del traente può essere emesso anche per importi superiori a euro. Non è richiesta l indicazione del codice fiscale del traente che gira per l incasso l assegno (circ. Ministero dell Economia e delle Finanze - prot. n del 20/03/08). 11 la firma del correntista (sottoscrizione del traente): è la firma autografa leggibile che deve corrispondere a quella depositata in banca (specimen). 12 il codice fiscale del girante: sugli assegni privi della dicitura non trasferibile (e quindi inferiori a euro) all atto di ciascuna girata, oltre alla firma, il girante deve indicare il proprio numero di codice fiscale. 13 per essere valido l'assegno deve essere integro. Se un assegno ha lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare e non deve essere accettato in pagamento perché potrebbe essere stato rubato: le banche, infatti, quando accettano un assegno, sono tenute a tagliarne lo spigolo superiore sinistro. 14 la sbarratura apposta con due righe parallele e trasversali sulla faccia anteriore dell assegno lo rende pagabile solo ad una banca o ad un cliente della banca.
13 13 Termini di presentazione dell assegno Se l assegno è su piazza, ovvero se è pagabile nello stesso Comune nel quale è stato emesso, la presentazione dell assegno al pagamento dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se l assegno è fuori piazza, ovvero se è pagabile in un Comune diverso, i termini salgono a 15 giorni; se l assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo, i termini per il pagamento sono di 20 giorni; infine, se l assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso ed appartenente ad un diverso continente, il termine è invece di 60 giorni. (rif. art.32 R.D. 21/12/1933 n.1736)
14 14 Guida all assegno bancario Le nuove regole nell uso degli assegni art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, L n. 231, ha introdotto importanti novità in materia di assegni, in vigore dal 30 aprile 2008, che di seguito riprendiamo e riassumiamo: 1. Le Banche e Poste Italiane S.p.A. devono rilasciare moduli di assegni bancari e postali già muniti della clausola "non trasferibile". 2. Il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali "liberi", pagando la somma di 1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo. 3. Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario: questo consente di evitare, in caso di furto o smarrimento
15 15 dell assegno, che il titolo possa essere incassato da persone diverse da quelle cui il titolo stesso è stato destinato. La nuova normativa antiriciclaggio contribuisce a contrastare finalità illecite e utilizzi impropri del titolo, mantenendo traccia delle transazioni eseguite. 4. Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (e cioè gli assegni emessi con le formule "a me stesso", "a me medesimo" "a m.m.", ecc.) possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall importo recato dagli stessi. 5. Le nuove regole valgono anche per gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari che, dunque, devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario.
16 16 Guida all assegno bancario Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo fino a 4.999,99 senza la clausola "non trasferibile", pagando la somma di 1,50 per ciascun assegno/vaglia a titolo di imposta di bollo. 6. Gli assegni bancari o postali emessi in forma libera, ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera, devono recare in ogni girata - a pena di nullità - il codice fiscale del girante, indipendentemente dall importo del titolo. L assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l incasso, a condizione che riporti sempre il codice fiscale del soggetto che effettua di volta in volta la girata. 7. Nel caso in cui il girante non sia una persona fisica ma ad esempio una società, bisogna indicare sull assegno il codice fiscale di quest ultima e non di chi esegue l operazione. 8. Un uso non corretto degli assegni, come la mancata indicazione della clausola non trasferibile su assegni con importi pari o superiori a 5.000,00, comporta sanzioni amministrative che possono andare dall 1% al 40% del totale dell importo trasferito.
17 17 ll codice fiscale del girante dal 30 aprile 2008 va sempre indicato, anche se si tratta di moduli rilasciati antecedentemente; la mancata indicazione del codice fiscale (anche nel caso in cui il girante non lo possieda), o un codice manifestamente errato, rende la girata nulla e l assegno non sarà pagato. Quando il giratario pone all incasso un assegno, non deve necessariamente indicare il codice fiscale sulla girata effettuata alla banca o a Poste Italiane S.p.A., se è già identificato come cliente oppure se è identificato al momento dell incasso. La banca o Poste Italiane S.p.A. controllano la regolarità di tutte le girate tenendo conto della firma, della regolarità formale del codice fiscale e della compatibilità dello stesso con la firma di girata, salvo che la stessa sia illeggibile o appartenga a soggetto diverso dal giratario. (Circolare Ministero dell Economia e delle Finanze - Prot. L IMPOSTA DI BOLLO Dal 30 aprile 2008 su ogni assegno rilasciato da banche o Poste Italiane SpA si dovrà pagare un imposta di bollo di 1,50. L Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del 7 marzo 2008, ha chiarito che banche e Poste Italiane SpA, titolari dell autorizzazione ad assolvere l imposta in modo virtuale, possono avvalersi delle stesse procedure per il versamento. La circolare dell economia spiega che, per i moduli consegnati ai clienti prima del 29 aprile ma usati successivamente, il bollo non va pagato. n del ). Da quanto chiarito con la circolare ministeriale, nasce la facile considerazione che chiunque riceve in pagamento un assegno, deve controllare la regolarità di tutte le precedenti girate, se non vuole vedersi bloccare l incasso dello stesso dalla banca o da Poste Italiane S.p.A., con la necessità di doverlo restituire per poter recuperare il codice fiscale di persone probabilmente sconosciute. In alternativa l assegno potrà essere incassato solo dall ultimo giratario con girata valida, essendo nulla la successiva e quindi, di fatto, inesistenti tutte le altre. NOTA BENE: La mancanza o l errata indicazione del codice fiscale in caso di girata comporta la nullità della girata stessa e quindi l impossibilità di incassare l assegno.
18 18 Guida all assegno bancario Assegno bancario Non Trasferibile (munito della clausola di non trasferibilità ) Allo scopo di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione di assegni, la legge ha previsto alcuni accorgimenti che possono limitarne la circolazione. beneficiario nome della banca trattaria importo in lettere FRONTE BANCA Sanremo filiale di xxxxxxxx Via Roma, 14 ABI: CAB: RETRO clausola di non trasferibilità
19 19 Uno di questi è l apposizione della clausola "non trasferibile" (sul fronte e sul retro dell assegno). In questo caso il titolo può essere pagato solo al beneficiario che non può girare l assegno, ma solo procedere al suo incasso presso una banca. La clausola "non trasferibile" è obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a euro. I moduli di assegni bancari vengono rilasciati dalle banche già muniti della clausola di non trasferibilità. (D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007). luogo di emissione data di emissione ordine di pagamento importo in cifre firma del correntista
20 20 Guida all assegno bancario Assegno bancario Libero (privo della clausola di non trasferibilità ) Imoduli di assegni in forma libera (senza la dicitura non trasferibile ) possono essere rilasciati dalla banca solo su richiesta del cliente e previa corresponsione - a beneficiario importo in lettere nome della banca trattaria FRONTE BANCA Sanremo filiale di xxxxxxxx Via Roma, 14 ABI: CAB: dicitura relativa all assolvimento dell imposta di bollo RETRO Chi gira eventualmente un assegno bancario in forma libera deve obbligatoriamente riportare anche il codice fiscale. In caso contrario l assegno non può essere incassato.
21 21 titolo di imposta di bollo - della somma di euro 1,50 per ogni modulo. La girata: possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola non trasferibile ) e per importi inferiori a euro. Un assegno può essere incassato in banca oppure "girato" ad un altro soggetto. L assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare (nell apposito spazio luogo di emissione data di emissione ordine di pagamento importo in cifre zona riservata alla clausola non trasferibile obbligatoria per importi pari o superiori a euro firma del correntista
22 22 Guida all assegno bancario sul retro dell assegno) il codice fiscale del soggetto che la effettua (girante). Nel caso il girante non sia una persona fisica - ma sia ad esempio una società - occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto giuridico e non quello di colui che esegue l operazione (se si tratta di una società, quindi, occorrerà indicare il suo codice fiscale e non quello, ad esempio, del suo direttore). Affinché l assegno possa essere pagato è necessario assicurarsi che tutte le girate presentino il codice fiscale del relativo girante..
23 23 Con la circolare prot.n del il Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) chiarisce ulteriormente che: Per gli assegni ancora da utilizzare di cui si è già in possesso, in quanto consegnati da banche o Poste Italiane S.p.a. prima del 30 aprile 2008, non è dovuta l imposta di bollo, ma dal 30 aprile 2008 l utilizzo di tali assegni è consentito in forma libera solo per importi inferiori a euro, mentre per importi pari o superiori a euro, è necessaria l apposizione della clausola di non trasferibilità e del nome del beneficiario. Gli assegni liberi emessi prima del 30 aprile 2008 per importi superiori a euro, ma entro il limite di euro, e ancora non incassati a tale data, saranno considerati regolari. Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a euro senza l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane S.p.A., (non costituendo elementi essenziali ai fini della validità del titolo) ma con obbligo per queste ultime di comunicare l irregolarità dell assegno al MEF. In seguito alla comunicazione, il traente, il beneficiario, tutti i giranti e giratari e il portatore finale del titolo, saranno assoggettati alla specifica sanzione Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle scorte, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull indicazione del limite di euro nonché della clausola di non trasferibilità. I nuovi carnet di assegni liberi potranno essere prestampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente o altra equivalente (es. la clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a euro ai sensi del D.Lgs. n.231/2007).
24 24 Guida all assegno bancario Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni AVVISO ALLA CLIENTELA - Centrale d Allarme Interbancaria - Pagamento tardivo degli assegni Per elevare il grado sicurezza nella circolazione degli assegni, dal 1 settembre 2006 vengono iscritti nella Centrale d Allarme Interbancaria coloro che, avendo emesso assegni privi di fondi, non abbiano dato prova del pagamento tardivo come disposto dalla Legge (n. 386/90). Il pagamento tramite assegno bancario e diventato più sicuro grazie alla Centrale di Allarme Interbancaria, un archivio informatizzato istituito presso la Banca d Italia per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell'assegno escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza
25 25 autorizzazione o senza fondi. La legge prevede che venga avviata la procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di sistema nei confronti del traente di un assegno bancario che, all atto dell emissione risulti privo di autorizzazione ovvero che al momento della presentazione al pagamento, presso una stanza di compensazione ovvero in via telematica (check truncation), risulti scoperto di fondi. Mentre nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l illecito si perfeziona all atto della sua emissione e non è sanabile, nel caso di emissione di
26 26 Guida all assegno bancario assegno senza fondi le sanzioni amministrative e la revoca di sistema possono essere evitate solo dando prova della corresponsione, in favore del legittimo beneficiario, oltre che dell importo facciale del titolo, degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni (penale pari al 10% dell importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto). Nel rimandarla ai chiarimenti più sotto riportati, si fa presente che nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, sia essa telematica o materiale, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quan anche idoneo ad evitare il protesto) non è sufficente ad evitare l iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla legge n. 386/1990 e successive modifiche ed integrazioni. A maggiore chiarimento si riporta la seguente informativa, riguardante alcuni aspetti dell applicazione della Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Legge 15 dicembre 1990, n. 386; D.Lgs. 30
27 27 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d Italia del 29 gennaio 2002 e successive modifiche, nonché i successivi chiarimenti interpretativi forniti da tale Organo in materia). Secondo quanto previsto dalle disposizioni, nel caso di emissione di assegno senza provvista l illecito si perfeziona al momento della presentazione al pagamento dell assegno effettuata in tempo utile e cioè entro i termini di legge; la presentazione al pagamento può essere telematica check truncation per assegni fino a 3.000,00 oppure materiale in stanza di compensazione per assegni importo oltre 3.000,00. Da quando si perfezione l illecito, solo dando prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge, il traente può evitare l avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all iscrizione nell Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI); il pagamento tardivo, per
28 28 Guida all assegno bancario essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (c.d. oneri accessori). Qualora all atto della presentazione telematica dell assegno nel conto non risultino fondi sufficienti, la banca provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento con appropriata motivazione, chiedendo l invio materiale dell assegno. A ricezione dell assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente comunicazione di impagato e verificare la situazione del conto, così procedendo: 1 - se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell importo facciale dell assegno più i previsti oneri accessori, la banca, su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede ad addebitare il conto e a riconoscere l importo totale alla banca negoziatrice in favore del cedente, estinguendo l assegno;
29 se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell importo facciale dell assegno, oppure in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, la banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente all incasso, restituendo nel contempo l assegno
30 30 Guida all assegno bancario alla negoziatrice stessa con l annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all invio al traente del preavviso di revoca previsto dalla legge. Modalità del tutto analoghe a quelle sopra descritte ai punti 1 e 2 vengono seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione.
31 31 Conseguenze emissione assegni senza provvista TRAENTE assegno bancario BENEFICIARIO BANCA PER L INCASSO Presenza di fondi sufficienti per il pagamento Accredito sul c/c del beneficiario Mancanza di fondi sufficienti per il pagamento PAGAMENTO ENTRO 60 giorni del valore nominale + penale + interessi MANCATO PAGAMENTO entro 60 giorni del valore nominale + penale + interessi - Costituzione dei fondi sul c/c - Direttamente al beneficiario con rilascio di ricevuta autenticata Estinzione assegno Iscrizione alla CAI NO iscrizione alla CAI Sospensione per 6 mesi dall emissione di assegni
32 32 Guida all assegno bancario Procedure da adottare in caso di furto o smarrimento Nel caso di furto o smarrimento del proprio carnet di assegni è necessario: segnalare immediatamente l accaduto alla filiale della propria banca, per attivare i blocchi sulla Centrale d Allarme Interbancaria; denunciare l accaduto all Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato); trasmettere copia della denuncia tramite raccomandata alla propria banca, oppure consegnare la stessa direttamente alla filiale dove si intrattiene il rapporto di conto corrente. Nel caso di furto o smarrimento di assegni di cui si ha diritto di credito (ossia assegni già compilati di cui si è beneficiari) occorre: contattare immediatamente l emittente dell assegno che provvederà ad avvisare la Banca sulla quale l assegno è stato trattato, fornendo tutti i dati significativi dello stesso;
33 33 denunciare l accaduto all Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, polizia di Stato); richiedere al traente l emissione di un nuovo assegno dietro rilascio di lettera di manleva. Nel caso in cui il traente non sia disponibile, occorre far perdere completamente l efficacia al titolare e ottenerne quindi il pagamento dal traente mediante la procedura di ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l assegno è pagabile. Il Presidente del Tribunale emette, su ricorso dell interessato, un decreto di ammor-
34 34 Guida all assegno bancario tamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento. Procedura di ammortamento assegni Può accadere che l assegno bancario o circolare possa essere smarrito, sottratto o distrutto; in questo caso bisogna far denuncia all autorità di pubblica sicurezza, al trattario o all istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, avviare la procedura di ammortamento del titolo. Con il termine di ammortamento di un titolo di credito (assegno bancario o circolare) si indica quella procedura che serve a rendere invalido verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto ed assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso. L ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola non trasferibile, ma il prenditore (persona a
35 35 cui l assegno deve essere pagato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione dell assegno al trattario (colui che riceve l ordine di pagare ovvero la banca) e al traente (colui che sottoscrive l assegno). L ammortamento dell assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell assegno; per l ammortamento dell assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall istituto emittente. Come: Il portatore legittimo deve denunciare alla Banca lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione dell assegno e deve chiedere l ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l assegno è pagabile o al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. Nel ricorso bisogna indicare i requisiti essenziali dell assegno.
36 36 Guida all assegno bancario Il Presidente del Tribunale o il giudice competente emette, nel più breve tempo possibile, un decreto con il quale pronuncia l ammortamento del titolo e ne autorizza il pagamento dopo 15 gg. dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Durante tale termine il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti a conservare i suoi diritti e, se i titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigere il pagamento dell assegno mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma. Il decreto di ammortamento deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Entro 15 gg. dalla pubblicazione, il detentore del titolo può fare opposizione al decreto; si apre allora un giudizio di cognizione che ha per oggetto la legittimità del possesso del titolo da parte dell opponente.
37 37 Trascorso il termine senza che sia stata proposta opposizione, o rigettata l opposizione con sentenza definitiva, il ricorrente può esigere il pagamento, presentando il decreto di ammortamento ed un certificato del cancelliere comprovante la mancata opposizione, o la sentenza definitiva che respinge l opposizione. La procedura di ammortamento priva di qualsiasi efficacia l assegno: essa però non preclude eventuali azioni del portatore verso chi ottiene l ammortamento (art. 74 L.A.B.).
38 38 Guida all assegno bancario Normativa di riferimento l Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni. l Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (titolo V: riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali). l Decreto del Ministero della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458: Regolamento sul funzionamento dell archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte e di pagamento. l Regolamento della Banca d Italia 29 gennaio 2002: Funzionamento dell archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. l Circolare ministeriale del 30 aprile 2001, n. 3512/C: Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto di pagamento assegni bancari ed elenco motivi rifiuto pagamento vaglia cambiari e tratte accettate. l Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
39 39 dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. l Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze prot. n del 20/03/2008. l Circolare dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 18/E del 7 marzo 2008.
40 CISCRA SpA Cod OPAB001 - ED. 05/08
ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE
ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Riferimenti: Artt. 49, 51 e 58, D.Lgs. n. 231/2007 Circolare Agenzia Entrate 7.3.2008, n. 18/E Circolare
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