REGOLE DI CONDOTTA DI BSI SA

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1 BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873 REGOLE DI CONDOTTA DI BSI SA MAGGIO 2012 BSI SA (di seguito BSI o Banca ) al fine di garantire un sempre maggiore livello di qualità ed efficienza dei servizi e prodotti offerti alla sua clientela e di aumentare il livello di tutela offerto alla stessa, ha deciso, di propria iniziativa, di adottare le presenti regole di condotta. Esse traggono il proprio fondamento dalla presa di posizione dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di produzione e distribuzione di prodotti finanziari, considerando altresì il contesto internazionale e, in particolare, i principali dettami derivanti dalle normative europee in materia di offerta ed esecuzione di servizi finanziari. In tale ottica la Banca intende assicurare al Cliente (di seguito anche Titolare ): un più elevato grado di trasparenza e di informazione; una maggiore consapevolezza dei rischi assunti; le migliori condizioni possibili per l esecuzione degli ordini ricevuti; le informazioni puntuali e accurate sull esecuzione delle transazioni.

2 Indice 1. Informazioni su BSI SA Dati identifi cativi Contatti Autorizzazioni Recapito autorità di vigilanza 1 2. Reclami 1 3. Informazioni sulle modalità di classificazione della clientela e sulla possibilità di richiedere una modifica della stessa Tipologie di classifi cazione Defi nizione delle tipologie di classifi cazione e grado di protezione Modifi ca della classifi cazione 2 4. Informazioni concernenti il deposito e la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti della clientela Tutele predisposte per le somme di denaro dei clienti Subdeposito degli strumenti fi nanziari della clientela 3 5. Informazioni generali sulla strategia in caso di conflitto di interesse 3 6. Informazioni generali sulla strategia di esecuzione degli ordini 4 7. Esecuzione di ordini su strumenti finanziari Raccolta di informazioni Valutazione dell appropriatezza e adeguatezza dei prodotti e servizi di investimento Esecuzione degli ordini 5 8. Informazioni generali sui costi e sugli oneri 5 9. Informazioni generali sulle indennità ricevute e erogate Indennità monetarie e non monetarie percepite Indennità monetarie e non monetarie erogate Informazioni generali sui rischi principali nel commercio di titoli 6

3 1 1. INFORMAZIONI SU BSI SA 1.1 Dati identificativi Sotto la ragione sociale BSI SA. Sede legale in Via Magatti 2, CH-6900 Lugano 1.2 Contatti Recapito telefonico: +41(0) Numero di fax: +41(0) Indirizzo Sito Internet: Autorizzazioni BSI SA è una banca di diritto svizzero autorizzata ad esercitare la sua attività ai sensi della Legge federale dell 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) e relativa Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR). BSI SA è sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito anche: FINMA ). 1.4 Recapito autorità di vigilanza Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Einsteinstrasse 2 CH 3003 Berna 2. RECLAMI I reclami trasmessi dalla clientela all indirizzo della sede legale della Banca sono centralizzati presso il dipartimento Compliance e trattati dalle unità interne competenti (Legal & Compliance). Eventuali reclami dei clienti o dei potenziali clienti possono essere indirizzati a: Global Compliance Via Magatti 2, CH-6900 Lugano Il reclamo dovrà contenere almeno: il nominativo del Cliente o potenziale Cliente, i dati anagrafici e i recapiti i dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo; l oggetto del reclamo e una breve descrizione dei fatti che lo generano; la quantificazione dell eventuale richiesta economica. Le unità competenti, nella trattazione del reclamo, si faranno parte attiva, per conto dei vertici aziendali, al fine di poter fornire un adeguata risposta ai reclami sottoposti. 3. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E SULLA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE UNA MODIFICA DELLA STESSA 3.1 Tipologie di classificazione La Banca ha deciso di suddividere la clientela nelle seguenti distinte categorie: a) Private (anche detto Cliente al dettaglio o retail ); b) Professional (anche detto Cliente professionale ); c) Eligible counterparty (anche detta controparte qualificata ); d) Non classificata ( No declaration ).

4 2 3.2 Definizione delle tipologie di classificazione e grado di protezione Clienti Private: sono clienti che posseggono, di regola, minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato. Sono classificati come clienti Private tutti i clienti non espressamente classificati come Professional o Eligible counterparty oppure non espressamente esclusi dalla classificazione ( no declaration ). La protezione della clientela Private consiste principalmente in alcune misure che la Banca ha deciso di introdurre e che sono, in buona parte, descritte nel presente documento. In particolare si fa riferimento alle informazioni fornite alla clientela e relative alla Banca ed alla sua attività, alla strategia di esecuzione degli ordini implementata dalla Banca, alla valutazione dell appropriatezza e/o adeguatezza degli ordini su strumenti finanziari, alla strategia di gestione dei potenziali conflitti di interesse, nonché alle informazioni sui rischi insiti negli investimenti su strumenti finanziari. Clienti Professional: sono i clienti che possiedono l esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. In considerazione dell elevata esperienza e competenza in materia di investimenti il grado di protezione offerto dalla Banca può essere ridotto. In particolare, la Banca non è tenuta a fornire informazioni dettagliate in merito alla Banca stessa ed alla sua attività, ai rischi insiti negli investimenti su strumenti finanziari, nonché non è tenuta ad implementare misure particolari volte alla valutazione dell appropriatezza e/o adeguatezza degli ordini su strumenti finanziari eseguiti per conto del Cliente Professional. Clienti Eligible counterparty: sono un sottoinsieme dei clienti Professional e possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti. Essi necessitano pertanto del livello di protezione più basso in ambito di servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. Sono, in particolare, considerati come eligible counterparties le banche, le imprese di assicurazione, i fondi pensione e le fondazioni bancarie. La Banca non assicura alcun grado particolare di protezione a questa categoria, fatta eccezione per la sua strategia di gestione dei potenziali conflitti di interesse applicabile a tutta la clientela. Clienti non classificati ( no declaration ): sono quelli che non rientrano in alcuna delle classificazioni sopra riportate. Per tali clienti, la Banca non può assicurare alcuna particolare protezione, fatta eccezione per la sua strategia di gestione dei potenziali conflitti di interesse applicabile a tutta la clientela. La Banca classifica in particolare come no declaration i clienti che hanno conferito una procura amministrativa a un gestore patrimoniale esterno riconosciuto. In questi casi, la Banca può conferire, senza averne alcun obbligo, lo stesso grado di tutela conferito ai clienti Professional. I gradi di protezione delle differenti classificazioni sono determinati dalla Banca e possono essere modificati in qualsiasi momento senza alcun preavviso particolare al Titolare. 3.3 Modifica della classificazione Il cambio di classificazione può avvenire sia su richiesta del Titolare sia su iniziativa della Banca. La Banca riconosce il diritto dei clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso classificazioni che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio da Cliente Professional a Cliente Private), sia verso classificazioni che prevedono minori forme di tutela (ad esempio da Cliente Private a Cliente Professional). La Banca decide in merito alla richiesta del Titolare. Nel caso in cui il cambio di classificazione avvenga su iniziativa della Banca questa si impegna a informare il Titolare dell avvenuto cambio di classificazione e sulle variazioni dei livelli di protezione associati. I clienti sono tenuti ad informare la Banca di qualsiasi cambiamento che potrebbe influenzare la loro classificazione. Se la Banca constata che il Titolare non soddisfa più le condizioni necessarie per la classificazione adottata, essa ha la facoltà di prendere tutti i provvedimenti che ritiene più opportuni. La Banca non può essere ritenuta responsabile di eventuali conseguenze o danni derivanti da una mancata informativa da parte dei clienti suscettibile di influenzare la loro classificazione.

5 3 4. INFORMAZIONI CONCERNENTI IL DEPOSITO E LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA 4.1 Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti della clientela Nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari dei singoli clienti (come azioni, quote di investimenti collettivi di capitale e altri titoli) detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Titolare, nonché aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento la posizione di ciascun Titolare. 4.2 Tutele predisposte per le somme di denaro dei clienti BSI ha aderito alla Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri relativa alla garanzia dei depositi. I depositi intestati a nome del Titolare sono garantiti fino ad un massimo di CHF per Cliente. Valgono quali depositi privilegiati anche le obbligazioni di cassa depositate a nome del Titolare presso la banca emittente. Le presenti informazioni non hanno carattere esaustivo. Ulteriori informazioni in materia di protezione dei depositi, ed in particolare in merito ai requisiti da adempiere per poter considerare i propri depositi come privilegiati, sono reperibili sul sito internet oppure possono essere richiesti direttamente alla Banca per il tramite del proprio consulente di riferimento. 4.3 Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela La Banca può depositare gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio del Titolare presso altri intermediari ( Depositarie ) con i quali ha concluso accordi per il deposito degli strumenti finanziari. Gli accordi conclusi con le Depositarie possono prevedere la possibilità di sub-deposito presso terzi depositari, anche all estero. Il Regolamento di deposito della Banca, il quale è parte integrante dei documenti di apertura della relazione bancaria, prevede maggiori dettagli in merito alla facoltà di subdeposito. 5. INFORMAZIONI GENERALI SULLA STRATEGIA IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Vi è conflitto di interesse quando nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori l interesse dell investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio della Banca, dei dirigenti, dei dipendenti, degli agenti collegati a questa o a vantaggio di un altro Cliente. La disciplina adottata dalla Banca per la gestione dei conflitti d interesse si basa sui seguenti principi fondamentali: dovere di agire secondo onestà ed equità: la Banca nella prestazione dei servizi d investimento e/o accessori agisce in modo corretto equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti; dovere di identificazione: la Banca identifica le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; dovere di organizzazione: la Banca definisce procedure da seguire e adotta misure organizzative al fine di gestire i conflitti individuati. La Banca si è dotata di una specifica politica (denominata Politica in materia di conflitti d interesse ) che intende disciplinare il processo di individuazione, prevenzione, contenimento e gestione dei conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento. Tale politica è a disposizione sul sito internet della banca ( e può essere richiesta dal Titolare anche su supporto cartaceo.

6 4 6. INFORMAZIONI GENERALI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI Al fine di garantire un sempre maggiore livello di qualità ed efficienza nei servizi offerti alla clientela, BSI, nell esecuzione di ordini, intende adottare e mettere in atto tutti i meccanismi e le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti (cosiddetta Best Execution ). Nell esecuzione degli ordini per conto di clienti privati e, in alcuni casi, per conto di clienti professionali, la Banca determina il miglior risultato possibile dal punto di vista del corrispettivo totale, che rappresenta il prezzo dello strumento finanziario e i costi di esecuzione, incluse tutte le spese sostenute dal Titolare in relazione diretta con l esecuzione dell ordine (spese del sistema di esecuzione, di compensazione e liquidazione e qualsiasi altra spesa pagata a terzi partecipanti all esecuzione). Tuttavia, se vi sono altri fattori di esecuzione essenziali per ottenere il migliore risultato possibile, ad esempio la tempistica o la qualità del servizio, a essi sarà data la precedenza rispetto ai fattori immediati di costo e prezzo. In tale ottica la Banca si è dotata di una specifica politica (denominata Execution Policy ) che definisce la strategia di esecuzione di ordini di negoziazione inerenti strumenti finanziari relativi alla clientela. Questa trova applicazione ogni qual volta la Banca riceve e trasmette ordini dei clienti e/o esegue ordini per conto di un Titolare. Non si applica quando i clienti o loro rappresentanti si rivolgono direttamente ai broker terzi, previa autorizzazione della Banca. Tale politica è a disposizione sul sito internet della banca ( e può essere richiesta dal Titolare anche su supporto cartaceo. 7. ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI 7.1 Raccolta di informazioni Il Titolare del conto è reso attento sul fatto che la Banca può richiedere specifiche informazioni concernenti le sue personali conoscenze negli strumenti finanziari, la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, nonché i suoi obiettivi di investimento, al fine di eseguire delle valutazioni sull appropriatezza o adeguatezza di un determinato prodotto o servizio di investimento rispetto alle risultanze derivanti dall analisi delle predette informazioni. Il Titolare è tenuto a informare la Banca di ogni cambiamento relativo alle sue personali conoscenze negli strumenti finanziari, alle sue esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento, nonché, più in generale, di ogni cambiamento che possa avere un impatto sulla determinazione dell appropriatezza o adeguatezza dei prodotto e servizi di investimento richiesti o offerti. Se il Titolare omette d informare la Banca di tali cambiamenti, quest ultima non può essere ritenuta responsabile del danno che il Titolare potrebbe subirne di conseguenza. 7.2 Valutazione dell appropriatezza e adeguatezza dei prodotti e servizi di investimento La Banca può valutare se un determinato prodotto o servizio di investimento richiesto su iniziativa del Titolare è appropriato, richiedendo a quest ultimo le informazioni che ritiene necessarie, a suo esclusivo giudizio, per determinare il livello di esperienza e conoscenza dello stesso rispetto al rischio che tale prodotto o servizio comporta. La Banca può valutare se un determinato prodotto o servizio di investimento offerto dalla stessa è adeguato, richiedendo al Titolare le informazioni che ritiene necessarie, a suo esclusivo giudizio, per determinare se tale prodotto o servizio offerto corrisponde agli obiettivi del Titolare, sia finanziariamente sostenibile tenuto conto degli obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il Titolare possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprenderne i rischi. Nel caso in cui il Titolare sia classificato come Cliente professionale oppure agisca per il tramite di un gestore esterno, la Banca considera che egli abbia le conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi di qualsiasi prodotto o servizio di investimento richiesto o offerto. Per quanto riguarda i servizi di investimento forniti su iniziativa del Titolare che comprendono unicamente l esecuzione e/o la ricezione e la trasmissione di istruzioni del Titolare relativamente a strumenti finanziari non complessi come, ad esempio, azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, obbligazioni o quote di investimenti collettivi, la Banca non provvede a valutare se lo strumento finanziario è appropriato per il Titolare. Per definire se un prodotto è da classificare come strumento finanziario complesso o non complesso, la Banca utilizza delle fonti professionali esterne di informazioni e di classificazione di tali strumenti finanziari. La Banca non può garantire l attendibilità e la completezza di tali informazioni e classificazioni e, di conseguenza, non si assume alcuna responsabilità per i danni che il Titolare potrebbe subire a fronte di informazioni o classificazioni errate o incomplete fornite dalle predette fonti esterne.

7 5 7.3 Esecuzione degli ordini Se la Banca considera che un determinato prodotto o servizio di investimento non è appropriato o adeguato, essa provvede ad intraprendere le misure che ritiene, a sua discrezione, necessarie al fine di avvisare il Titolare. In assenza di istruzioni particolari da parte del Titolare, la Banca è autorizzata, senza esservi tenuta, a eseguire l ordine immediatamente dopo aver intrapreso le predette misure. In tale contesto, la Banca non si assume alcuna responsabilità per i danni che il Titolare potrebbe subire a seguito dell esecuzione o mancata esecuzione dell istruzione. Il Titolare è inoltre reso attento sul fatto che i controlli sull appropriatezza o adeguatezza di un determinato prodotto o servizio di investimento potrebbero causare dei ritardi nell esecuzione di ordini su strumenti finanziari. La Banca non può essere ritenuta responsabile di tali ritardi risultanti da incombenze previste e regolate dalle presenti disposizioni, salvo dolo o negligenza grave da parte della stessa. In caso di istruzioni su strumenti finanziari impartite alla Banca da clienti professionali oppure da gestori esterni conformemente ai poteri di firma conferiti loro dallo stesso Titolare, la Banca non provvede ad effettuare alcuna valutazione dell appropriatezza o adeguatezza dei prodotti o servizi di investimento richiesti. 8. INFORMAZIONI GENERALI SUI COSTI E SUGLI ONERI Le commissioni, spese ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento sono riportati in uno specifico documento - comunemente denominato tariffario o estratto delle condizioni a disposizione del Titolare, nonché, se del caso, anche nei documenti di acquisto o nei contratti relativi ai prodotti finanziari o ai servizi di investimento che il Titolare acquista e/o sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti. 9. INFORMAZIONI GENERALI SULLE INDENNITÀ RICEVUTE E EROGATE 9.1 Indennità monetarie e non monetarie percepite La Banca offre una gamma completa di attività alla sua clientela che include, tra le altre cose, la selezione e la distribuzione di prodotti di investimento di BSI e di terzi, i servizi di consulenza ed i servizi di gestione dei portafogli. In particolare, BSI offre un assistenza qualificata affinché i clienti possano prendere decisioni di investimento attentamente ponderate. Tali attività implicano dei costi elevati per la Banca dal punto di vista organizzativo e del personale. La Banca può coprire tali costi anche per il tramite di indennità monetarie (remunerazioni, diritti, commissioni, sconti, rimborsi e altre prestazioni monetarie) che essa riceve da altre entità del Gruppo BSI o da terzi in relazione a specifiche attività che essa svolge con queste terze parti. Nello stesso contesto, la Banca può anche ricevere indennità non monetarie consistenti solitamente in formazione e assistenza alle vendite. Da parte degli emittenti dei fondi di investimento o dei prodotti strutturati, la Banca può ricevere pagamenti a titolo di indennità per l attività di selezione e distribuzione svolta. Tali pagamenti sono pertanto strettamente correlati allo svolgimento di quest attività. Per i fondi l ammontare di tali pagamenti si calcola come percentuale sulla commissione di gestione del fondo (di regola circa la metà della commissione). Le predette indennità contribuiscono altresì a contenere i costi all interno della Banca, inclusi i costi commissionali per la clientela. La Banca non è tenuta a retrocedere tali indennità al Titolare. 9.2 Indennità monetarie e non monetarie erogate La Banca può erogare a terzi, quali distributori di prodotti, gestori patrimoniali esterni o apportatori delle indennità monetarie che sono poste a carico della Banca stessa. Il pagamento di indennità monetarie da parte della Banca in favore di tali intermediari finanziari può favorire l elevata qualità dei servizi finanziari forniti al Titolare da parte di questi terzi, mantenendo un equo rapporto tra la prestazione di servizi ed i costi ad essa correlati e favorendo altresì la competitività della piazza finanziaria in termini di contenimento dei costi di gestione a carico del Titolare. La Banca può erogare anche indennità non monetarie a terzi distributori o intermediari finanziari. Tali prestazioni non monetarie riconosciute dalla Banca comprendono, per esempio, materiale di marketing, analisi finanziarie o training relativo a prodotti. Il Titolare è reso attento sul fatto che la Banca non è tenuta in nessun modo a fornire dettagli in merito alle indennità versate a terzi. 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si consideri il caso degli ordini di basso controvalore su titoli ammessi a quotazione su mercati esteri, per i quali l aggregazione permette di ottenere migliori condizioni di prezzo. Oppure in caso di ordini eseguiti parzialmente il costo commissionale potrebbe risultare superiore a quello applicato qualora l ordine non fosse stato aggregato. 2 Ad esempio, in determinate circostanze, un insieme di ordini aggregati potrebbe essere eseguito meno rapidamente di un ordine singolo, non aggregato.

8 6 10. INFORMAZIONI GENERALI SUI RISCHI PRINCIPALI NEL COMMERCIO DI TITOLI Il commercio di strumenti finanziari offre opportunità di guadagno, ma espone anche a rischi di diverso genere che potrebbero tramutarsi in perdite finanziarie per il Titolare. Per comprendere i vari strumenti finanziari, nonché riconoscere e limitare i rischi ad essi connessi, è necessario innanzitutto conoscere le loro caratteristiche fondamentali. Inoltre, è importante considerare che i predetti rischi sono impliciti in tutti i tipi di investimento. A seconda dello strumento finanziario, possono coesistere più rischi tra quelli descritti nella presente sezione, con un conseguente incremento del livello generale di rischio assunto dall investitore. I rischi specifici legati agli strumenti di investimento tradizionali (quali: azioni, obbligazioni, fondi, ecc.) e quelli connessi a strumenti non tradizionali (quali: opzioni, future, investimenti alternativi, ecc.) non sono trattati specificatamente nel seguente documento e, per quanto li concerne, si rimanda integralmente all opuscolo «Rischi particolari nel commercio dei valori immobiliari» pubblicato nel 2008 dall Associazione svizzera dei banchieri (ASB). Tale opuscolo è parte integrante della documentazione di apertura delle relazioni bancarie, nonché da considerarsi altresì come parte integrante del presente documento. L opuscolo è a disposizione della clientela in qualsiasi momento, su richiesta della stessa, oppure è reperibile direttamente sul sito internet: Le presenti Regole di condotta non trattano delle conseguenze fiscali o legali attinenti alle operazioni su strumenti finanziari. Pertanto raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale specifica su tali questioni prima di effettuare un investimento. La presente pubblicazione non mira a descrivere in maniera esaustiva e dettagliata tutti i rischi connessi con i singoli strumenti finanziari. Il suo intento è piuttosto di fornire delle informazioni basilari e adeguate, nonché di sensibilizzare i clienti su tale tematica. La Banca è a disposizione della clientela per ulteriori spiegazioni in caso di domande o di interesse per specifici strumenti finanziari o per i rischi ad essi inerenti. I / BSI SA 6900 Lugano - via Magatti tel. +41 (0) fax +41 (0)

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