IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 2017

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1 PMI IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Anno XXIII - Numero 11 - Novembre Direzione e Redazione: Via Dei Missaglia n. 97, Edificio B Milano (MI) Gli aspetti caratterizzanti del principio di derivazione rafforzata La capitalizzazione degli oneri finanziari su rimanenze di beni La disciplina delle clausole vessatorie del contratto: artt. 33/38 Codice del consumo Invitalia: sostegno allo start up di micro e piccole imprese Nuove opportunità per le imprese e tendenze di comportamento Tutele del lavoro autonomo e start working ATI e consorzi tra imprese Previsione ad alta precisione delle vendite: un nuovo strumento per le PMI Il Digital Marketing per i mercati esteri: come utilizzarlo al meglio

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3 SOMMARIO Gli aspetti caratterizzanti del principio di derivazione rafforzata di Luca Di Penta... 5 La capitalizzazione degli oneri finanziari su rimanenze di beni di Marco Orlandi MERCATI & COMMERCIO La disciplina delle clausole vessatorie del contratto: artt. 33/38 Codice del consumo di Gianfranco Visconti FINANZA & CREDITO Invitalia: sostegno allo start up di micro e piccole imprese di Renata Carrieri Nuove opportunità per le imprese e tendenze di comportamento di Gabriele Toma SOCIETÀ Tutele del lavoro autonomo e smart working di Luca Bottero ATI e consorzi tra imprese di Elena Negonda CONTROLLO DI GESTIONE Previsione ad alta precisione delle vendite: un nuovo strumento per le PMI di Amedeo De Luca

4 SOMMARIO Il Digital Marketing per i mercati esteri: come utilizzarlo al meglio di Antonio Ferrandina IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B Milano (MI) Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi Redazione Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Integra Software Services Pvt. Ltd. PUBBLICITÀ: advertising-it@wolterskluwer.com Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B Milano (MI) Redazione Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione rivista.pmi.ipsoa@wki.it sito internet: Casella postale Milano telefono (02) telefax (02) Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 589 del 5 novembre 1994 Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B Milano (MI) Servizio Clienti: tel servizioclienti.ipsoa@wki.it - Italia abbonamento annuale: 200,00 + IVA Richiesta di abbonamento scrivere o telefonare a: IPSOA, Servizio Clienti, Casella postale Milano Telefono Fax Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella postale Milano telefono (02) telefax (02) Arretrati: prezzo dell anno in corso all atto della richiesta Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B Milano (MI) titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B Milano (MI) o inviando un Fax al numero:

5 A Il caso Gli aspetti caratterizzanti del principio di derivazione rafforzata di Luca Di Penta - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili La riforma nella stesura del bilancio d esercizio introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015 si riflette anche sulla compilazione della dichiarazione dei Redditi delle Società di Capitali e della dichiarazione IRAP. Il nuovo art. 83 del T.U.I.R., infatti, al comma 1 prescrive che le società di capitali, diverse da quelle micro di cui all art ter del c.c., che redigono il bilancio d esercizio secondo i principi di redazione contenuti nel Codice civile, applicano, anche in deroga alle disposizioni successive contenute nel T.U.I.R., i principi OIC per la determinazione del reddito imponibile. In tal contesto, anche alla luce di pareri di illustre dottrina, nella redazione del bilancio sussiste una precisa gerarchia: le norme del Codice civile sul bilancio sono fonte del diritto superiore ai principi contabili, ne consegue che le prime si applicano a prescindere dalle disposizioni del T.U.I.R., per le società diverse dalle micro-imprese; successivamente, e qualora non contraddicano la normativa civilistica, si applicano gli OIC per determinare il reddito del periodo d imposta. Per fornire un esempio pratico sull impatto che il principio di derivazione rafforzata può esercitare su una società di capitali che non ha i requisiti di cui all art ter del Codice civile, si supponga che Alfa S.p.A. abbia avuto nel biennio 2015/2016 un ammontare di ricavi annui sempre pari a circa euro , un Attivo dello Stato Patrimoniale pari a euro e abbia avuto sempre un numero di dipendenti pari a 35. Pertanto l impresa redige il bilancio in forma abbreviata secondo le disposizioni dell art bis del c.c. e applica il principio di derivazione rafforzata di cui all art. 83, comma 1, del T.U.I.R. La società cede a rate a Beta S.n.c. un apparecchio diagnostico in data 1 aprile 2017, con consegna contestuale ma nelcontratto la vendita è regolata con un trasferimento formale al 31 dicembre 2018 con interessi dell 1% annuo; il tasso di dilazione commerciale è pari al 5% annuo per un prezzo di euro IVA inclusa che sarà saldato con gli interessi maturati contestualmente alla data in cui avviene legalmente il passaggio di proprietà.alfa S.p.A. pertanto si trova, per il principio di rilevanza di cui all art. 2423, comma 4, c.c. ad attualizzare il credito e calcolare i relativi interessi attivi. I ricavi e costi contabili assumono ora piena rilevanza fiscale. 5

6 A Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tavola n. 1 - Trattamento fiscale delle Voci di Conto Economico generate dal credito commerciale concesso a Beta S.n.c. nel corso degli esercizi in cui la posta è iscritta nello Stato Patrimoniale di Alfa I valori contabili nominali del credito si presentano come segue: Data Importo credito iniziale Interessi Rimborsi Credito residuo ,00 91, , ,50 122, ,42 0,00 Il credito viene attualizzato come segue: Valore attuale Interessi impliciti Credito finale ,08 419, , ,05 580, ,00 Tavola n. 2 - Registrazioni contabili nell esercizio 2017 con attualizzazione del credito al tasso annuo del 5% Ricavo Iniziale IVA Vendite 9.179, ,00 Interessi passivi per attualizzazione Crediti verso Beta S.n.c. Totali 180, , , , Interessi attivi Interessi attivi attualizzazione 91,50 419,97 Crediti verso Beta S.n.c. Totali 511,47 511, , Interessi attivi Interessi attivi attualizzazione 122,92 580,95 6

7 A Crediti verso Beta S.n.c. Totali 703,87 703,87 703, Banca Totali , ,42 Crediti verso Beta S.n.c , ,42 Per Alfa S.p.A. l emanazione dell art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 implica che gli interessi impliciti derivanti dall applicazione del costo ammortizzato sul credito commerciale, poiché sono contabilizzati in conformità al principio OIC15, assumono piena rilevanza fiscale, tanto ai fini IRES che ai fini IRAP. Alfa S.p.A., ancorché si tratta di vendita a rate secondo l art c.c., contabilizza i ricavi al 1 aprile 2017, in quanto in quella data i rischi e benefici legati alla detenzione dell apparecchiatura biomedicale passano alla controparte. Nella Nota Integrativa al 31 dicembre 2017 Alfa S.p.A. deve indicare i criteri di applicazione del metodo del costo ammortizzato per il credito in esame con indicazione di come è stato determinato il valore attuale. Inoltre al 31 dicembre 2017 in conformità al Decreto MEF del 3 agosto 2017 non si applica l art. 106 del T.U.I.R. con riferimento all accantonamento al Fondo svalutazione crediti dello 0,5% del Valore Nominale del credito. Il nuovo art. 83 del T.U.I.R. Il nuovo articolo è risultato dalla conversione del D.L. n. 244/2016 con l emanazione della Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 e relativa decorrenza 1 marzo Esso definisce il principio di derivazione, in quanto il reddito delle società di capitali si calcola partendo dall utile o perdita di esercizio. Le micro-imprese, di cui all art ter del c.c., sono quelle aventi un valore dei ricavi inferiore a euro , nonché un Attivo dello Stato Patrimoniale inferiore a euro e un numero di dipendenti inferiore a 5, non superando in 2 esercizi consecutivi 2 dei suddetti parametri. Esse sono esonerate dalla Nota Integrativa qualora indichino in calce al bilancio le garanzie reali prestate, gli impegni assunti e le passività potenziali, nonché i compensi degli amministratori. Le micro-imprese applicano ai fini del calcolo del reddito imponibile IRES i criteri contenuti nell art. 83 T.U.I.R., e seguenti. Le altre società di capitale che, invece, utilizzano gli IAS ovvero i principi OIC, calcolano il reddito ai fini IRES in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti da questi ultimi, anche in deroga ai criteri indicati nel T.U.I.R. Il D.M. del MEF del 3 agosto 2017 Il Decreto, con decorrenza 25 agosto 2017, si compone di 3 articoli, il primo dei quali integra gli artt. 2 e 7 del D.M. 8 giugno 2011; inoltre si occupa di individuare quali articoli del c.d. Decreto IAS (D.M. n. 48/2009) applicare alle società OIC adopter. Il terzo e ultimo articolo contiene una clausola di salvaguardia per cui, è consentito alle società che hanno già liquidato e versato l IRES e IRAP a valere per il periodo d imposta antecedente alla pubblicazione in G.U. del Decreto, di adottare i criteri previsti dalla normativa fiscale come fatto in precedenza. 7

8 A Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il Decreto MEF esplicita direttamente quali regole fiscali disposte per gli IAS adopter si applicano a quelle società che non siano micro-imprese di cui all art ter del c.c. In particolare l art. 2 del D.M. del 3 agosto 2017 stabilisce che il principio di qualificazione delle operazioni, per i soggetti che applicano gli OIC, si deve basare sul principio di prevalenza di sostanza sulla forma. Inoltre si ritengono non applicabili i principi di cui all art. 109, comma 1, vale a dire quello della certezza e determinabilità delle poste reddituali, nonché comma 2, quello relativo all individuazione dell esercizio di competenza. Inoltre l art. 2 in esame fa riferimento in particolare all art. 2 comma 2 del D.M. n. 48/2009, al fine di mantenere per le società OIC adopter delle deroghe ai principi enunciati all art. 2 comma 1 dello stesso. Infatti rimangono in vigore i principi del T.U.I.R. relativi alla limitazione nella deduzione di alcuni costi (vedi spese per autovetture ex art. 164 T.U.I.R.), o alla loro indeducibilità; rimangono inoltre applicabili i principi che esentano parzialmente o totalmente da IRES componenti positivi di reddito, o ripartiscano alcuni componenti di reddito in diversi periodi d imposta (vedi plusvalenze su beni detenuti da oltre 5 anni, art. 86, comma 4, del T.U.I.R.). Inoltre sono fatte salve le regole del T.U.I.R. che legano l imputazione fiscale al principio di cassa (incasso di dividendi, pagamento emolumenti degli amministratori entro il 12 gennaio dell anno successivo). Per i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio delle società di capitali OIC adopter, non coperti da garanzia assicurativa, non si applica. l art. 106, comma 1, relativo alla deduzione del Fondo svalutazione crediti nella misura annua dello 0,5% del suo valore. Esso verrà ad applicarsi nel momento in cui sarà rilevante il rischio d insolvenza del debitore, vale a dire nelle valutazioni successive; nel primo esercizio d iscrizione tuttavia, sarà rilevante ai fini IRES il valore attuale del credito scadente nel periodo successivo alla chiusura dell esercizio. Tavola n. 3 - Le principali novità per le società che applicano i principi contabili derivanti dall applicazione del D.M. 8 giugno 2011 Destinatari Oggetto Riferimenti normativi Criterio del Costo Ammortizzato sui crediti Attestazione della finalità di copertura da parte di uno strumento derivato Società che applicano i principi IAS o gli OIC Società che applicano i principi IAS o gli OIC Si sterilizza ai fini fiscali l attualizzazione del credito i cui effetti si rilevino a Stato Patrimoniale quando sia sorto tra soggetti interessati a una relazione di controllo di cui all art del c.c. Il derivato assume rilevanza fiscale anche quando non vi sia contratto avente data certa antecedente o contestuale alla sua negoziazione, dal primo bilancio successivo approvato Art. 5, comma 4-bis, del Decreto MEF del 8 giugno 2011 Art. 7, comma 4, del Decreto MEF dell 8 giugno

9 A Trattamento di costi o ricavi imputati a Patrimonio Netto o al prospetto delle altre componenti del Conto Economico Società che applicano i principi IAS o gli OIC I componenti reddituali rilevanti ai fini IRAP, nel caso in cui non sia consentito imputarli a Conto Economico, assumono rilevanza fiscale secondo le diposizioni di quelli imputati a Conto Economico ed aventi medesima natura. Art. 2, comma 2, del Decreto MEF dell 8 giugno 2011 Il principio contenuto nel D.M. n. 48/2009, relativo alla differente contabilizzazione nelle 2 controparti di un operazione, entrambi soggetti OIC, oltre a essere fisiologico risultato dell uso dei criteri generalmente accettati (ad esempio la vendita di un attrezzatura nuova che genera un ricavo che è costo ripartito secondo l utilità economica residua d esercizio per l acquirente), è consentito quando gli OIC a loro volta permettono un trattamento disomogeneo. Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti nei principi OIC eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: Regime fiscale a) quando oggetto delle operazioni di compravendita siano i titoli azionari e assimilati, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi di Patrimonio Netto; b) quando si tratti di individuare il soggetto a cui spetta l attribuzione di ritenute o di crediti d imposta al fine di scomputarli nella dichiarazione del periodo d imposta della società. Nell art. 5 del D.M. del 3 agosto 2017 è previsto anche per le società che applicano gli OIC che gli accantonamenti sono deducibili solo a fronte di passività descritte nell art. 107 del T.U.I.R. e secondo le regole di quest ultimo. Le novità per la tassazione IRES e IRAP derivanti dall applicazione degli OIC Il D.L. n. 244/2016 esclude dalla base imponibile dell IRAP i componenti positivi e negativi di reddito derivanti da trasferimenti d azienda o di rami di essa, pertanto tale operazione risulta neutrale fiscalmente. Operativamente, la disapplicazione, da parte del D.M. del 3 agosto 2017, per le società che applicano i principi OIC, dell art. 109 comma 1, implica che i costi e i ricavi che, alla chiusura dell esercizio sono certi e si possono determinare attraverso congetture, vale a dire che sono certi e che possono essere stimati con attendibilità sono rilevanti fiscalmente nello stesso. A tal proposito si potrebbe applicare in tal caso la clausola di salvaguardia per la dichiarazione dei redditi SC2017, utilizzando il principio della competenza dei costi come reso esplicito dall art. 109, comma 2, del T.U.I.R., e deducendo le poste determinabili con certezza e precisione nell anno successivo: n tal caso restano immutati i saldi e gli acconti versati lo scorso 30 giugno o il 31 luglio con addizionale dello 0,4%. 9

10 A Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Viceversa si potrebbero applicare i principi OIC ove non trova spazio un imputazione del costo legata alla sua certezza e determinabilità, pertanto si verrebbe a contabilizzare un eccedenza di versamento nella dichiarazione dei redditi anno Tavola n. 4 - I principali cambiamenti nel calcolo di IRES e IRAP dovuti causati dal principio di derivazione rafforzata Principio di certezza e determinabilità degli elementi negativi di reddito Eliminazione della Voce E) nel Conto Economico IRES La contabilizzazione dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti, a sensi della disapplicazione dell art. 109, comma 1 e comma 2, e i relativi effetti fiscali si verificano all atto del trasferimento dei rischi e benefici dell oggetto dell operazione, bene o servizio Ai fini dell IRES questa modifica può avere un riflesso indiretto, in riferimento all art. 96 del T.U.I.R.: gli interessi passivi e oneri assimilati, quali quelli impliciti nell acquisto con dilazione di pagamento, sono deducibili nella misura di quelli attivi, e la parte eccedente nella misura massima del 30% del Rol. Ora può capitare che i componenti precedentemente straordinari riallocati nella gestione caratteristica inferiscano sul valore di quest ultimo. Tuttavia in riferimento al calcolo del Rol, del Valore della Produzione ai fini delle società di comodo, del valore massimo deducibile delle spese di rappresentanza, delle perdite riportabili, delle eccedenze Ace e di Rol in caso di operazioni di fusione, scissione, cessione di partecipazioni di controllo, non si tiene conto dei componenti positivi e negativi di reddito legati al IRAP Il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai fini dell IRAP, pertanto per tale imposta, tanto per i beni mobili quanto per gli immobili, il trasferimento si perfeziona nel momento in cui le utilità e i rischi passano al compratore: ad esempio, nella vendita a rate di cui all art del c.c., il compratore rileva il costo alla consegna del bene, non quando viene pagata l ultima rata Al fine della determinazione del Valore della Produzione, l eliminazione della Voce E) nel Conto Economico non genera un cambiamento netto, in quanto sussiste il principio di correlazione di cui all art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997. Pertanto gli elementi nella Voce E) del Conto Economico, sono rilevanti ai fini IRAP qualora correlati a costi e ricavi imponibili in esercizi precedenti o successivi. Ad esempio il recupero di merce rubata in un precedente esercizio veniva contabilizzata nella Voce E) ma era imponibile a tutti gli effetti. Attraverso documenti di prassi l Agenzia delle entrate ne ha allargato il campo di applicazione, estendendolo a poste straordinarie collegate a costi e ricavi ordinari d esercizio. Inoltre l Ufficio ha stabilito l imponibilità degli indennizzi assicurativi sostitutivi di ricavi. C è una posta contabile che diventa tuttavia deducibile con 10

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Editrice: Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori Assago. Indirizzo Internet: Editrice: Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6, 20090 Milanofiori Assago Indirizzo Internet: www.edicolaprofessionale.com Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi Redazione: Federica Calcagno,

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